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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19021/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19021/2024
Oggi 1 aprile 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: per l'avv. Lucia Di Chiara in sostituzione dell'avv. FANTINI DANIELE;
Parte_1 per Controparte_1
l'avv. Giuliana Di Virgilio in sostituzione dell'avv. DE BENEDETTI DANTE.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte attrice opponente
Nel merito:
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I) l'inesistenza del credito ingiunto e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) la non debenza delle somme ingiunte in capo agli opponenti e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
3) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III) la nullità quanto meno parziale della fideiussione sottoscritta dall'opponente per violazione dell'art.
4.4. dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005
(violazione del divieto di acquisire ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo pubblico) e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto
4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo IV) in via di eccezione la nullità totale della fideiussione omnibus 20.12.2018 sottoscritta dall'opponente per violazione dell'art. 2 Legge n. 287/90, l'inoperatività della garanzia e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
5-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo V) in via di eccezione la nullità dell'art. 1 secondo e terzo comma e dell'art. 5 ultimo comma della fideiussione omnibus 20.12.2018 sottoscritta dagli opponenti per violazione dell'art. 2 Legge n. 287/90,
pagina 1 di 9 dichiarare decaduta ex art. 1957 c. c. dell'azione di garanzia e per CP_2
l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
6- Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo VI) la nullità ex art. 36 D.
Lgs. n. 206/2005 dell'art. 5 ultimo comma della fideiussione omnibus 20.12.2018 per violazione dell'art. 33 comma 1 D. Lgs. n. 206/2005 e dell'art. 33 comma 2 lett. t) D. Lgs n. 206/2005 con conseguente decadenza di dall'azione di garanzia per Controparte_3 violazione art. 1957 c. c. e per l'effetto dichiarare la liberazione del garante consumatore e revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
7- Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo VII), l'inoperatività della previsione normativa di cui all'art. 1204 c.c. con conseguente difetto di legittimazione processuale in capo a e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo CP_2 opposto
8- Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo VIII) con riguardo al finanziamento chirografario la violazione degli artt. 1282 c. c., art. 1346 c. c. e 821 c. c., nonché dell'art. 117 comma 4 TUB e per l'effetto ricalcolare la quota interessi corrisposta al tasso di cui all'art. 117 comma 7 TUB e porre in compensazione la somma non dovuta con l'eventuale credito vantato da controparte e di conseguenza revocare il Decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e del compenso professionale di lite.
In via istruttoria si chiede sin da ora di:
-ammettere consulenza tecnica d'ufficio di esperto in materia bancaria che provveda a verificare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti con riguardo al prestito chirografario alla luce di tutte le eccezioni sollevate nella presente opposizione con riserva di meglio articolare i quesiti fino all'esito dell'udienza di giuramento CTU;
-ordinare ex art. 210 c.p.c. alle seguenti Banche: i) ii) Controparte_4 [...]
iii) iv) v) Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
vi) vii) EU AN spa;
viii) Controparte_8 Controparte_9 CP_5
ix) CO BP spa;
x) Credit CO TA spa;
xi) CO SI CP_10
e , la produzione in giudizio dei modelli di contratto di fideiussione omnibus Parte_2 utilizzati nel settore bancario per gli anni 2017, 2018 e 2019, con particolare riguardo al mese di dicembre 2018. La documentazione richiesta è rilevante in quanto, per quella riguardante altre Banche estranee al giudizio, serve a dimostrare l'uso persistente e diffuso dello schema ABI 2002 tra tutti gli Istituti di Credito rappresentanti il mercato nazionale o una parte rilevante di esso (art. 2 comma 2 legge n. 287/90) e costituisce l'extrema ratio per acquisire documentazione che non risulta nella disponibilità, se non minima e parziale, di parte attrice/opponente riguardando altri soggetti/garanti. Trova giustificazione oltreché nelle produzioni documentali già in atti (doc. 7-8), anche nel fatto che queta difesa allega nel presente giudizio l'esistenza di una coeva intesa illecita tra Banche aderenti all'ABI relativa a contratti di fideiussione omnibus anche nell'anno 2018. Essa ha trovato già conferma in contenziosi analoghi innanzi al Tribunale di Milano con ordinanza 21.02.2023, sulla falsa riga di Tribunale Milano, 20 maggio 2021 e già in Persona_1 CP_11
pagina 2 di 9 precedenza Tribunale di Roma con ordinanza 09.05.2019 e più di recente Tribunale di
Milano 30.10.2023 (cfr. doc. 9-10-11).
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in sede collegiale, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito così giudicare:
- concedere la provvisoria esecuzione del Decreto;
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il
Decreto opposto condannando, pertanto, il Debitore al versamento degli importi in esso
Decreto indicati;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del Decreto, condannare comunque il Debitore al pagamento, in favore del , dell'importo di € 362.174,40, oltre Parte_3 interessi di mora al tasso convenzionale dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
In via istruttoria:
- Rigettare la richiesta di CTU e l'ordine di esibizione avanzati da controparte in quanto palesemente inammissibili per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese della presente fase di giudizio.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
L'avv. Di Chiara fa presente che nel giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, radicato davanti al Tribunale di Pescara, non è stata concessa la provvisoria esecuzione in ragione del ritenuto difetto di prova circa la titolarità del credito della banca in capo alla cessionaria, come da documento che depositerà nel fascicolo telematico. L'avv.
Di Virgilio fa presente che tale motivazione non risulta dal verbale.
Il giudice dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 19021/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI Parte_1 C.F._1
DANIELE, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
Controparte_12
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE BENEDETTI DANTE, domiciliata P.IVA_1 presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 362.174,40, oltre interessi, vantato dalla società consortile nei confronti di a titolo di regresso a seguito CP_1 Parte_1
del pagamento della medesima somma in favore della di Controparte_13
pagina 4 di 9 effettuato in forza di tre garanzie rilasciate in data 4/12/2018 in favore Controparte_14
della banca e nell'interesse di relative ad un mutuo e a due linee di credito per Parte_4
anticipi, nel limite del 50% (v. docc- 3-5, fasc. mon.).
A sua volta, in data 20/12/2018 ha prestato fideiussione omnibus nell'interesse di Pt_1 fino all'importo di euro 950.000,00 (v. doc. 9, fasc. mon.). Parte_4
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 3958/2024, qui tempestivamente opposto.
2. Alla prima udienza, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
L'eccezione è infondata, perché l'azione qui svolta è il regresso del garante che ha pagato, ex art. 1950 c.c., ed essa quindi non ha ad oggetto un contratto bancario, ai sensi dell'art. 5,
d. lgs. n. 28/2010 e succ. mod.
3. Secondo l'opponente il credito sarebbe inesistente e non provato.
La difesa è infondata. In primo luogo, si ribadisce che l'azione svolta è un regresso del garante e l'opposta ha adeguatamente dimostrato di aver pagato, per conto di , la Pt_4 somma oggetto dell'ingiunzione (v. doc. 10 e 11 mon., già citati). In questo quadro, solo la allegazione e la prova di un pagamento eseguito in mala fede o con colpa grave potrebbe precludere l'azione di regresso, ma tali circostanze non sono state nemmeno ipotizzate dall'opponente, che si è limitato ad una generica contestazione.
A ciò si aggiunga che il corredo documentale offerto dall'opposta dimostra adeguatamente il credito della banca. Infatti, la parte ha prodotto sia il contratto di mutuo che le delibere di concessione dei due affidamenti (v. docc. 5. 6 e 7 fasc. mon.), nonché la prova dell'erogazione del mutuo mediante produzione della relativa contabile (doc. 14), oltre al fatto che nel contratto la mutuataria ha dato quietanza del versamento della somma. Inoltre, nella intimazione di pagamento del 20/10/2021 (v. doc. 16 conv.) la banca ha dettagliato le proprie ragioni di credito, sia con riferimento al mutuo, che alle due operazioni di anticipo.
pagina 5 di 9 4. Come già accennato, i pagamenti sono stati effettuati in favore di Controparte_15
Sul punto, in citazione parte attrice si è limitata a rilevare la diversità tra il soggetto che ha ricevuto i pagamenti e la banca che aveva concesso i crediti. Parte convenuta ha spiegato la circostanza con l'avvenuta cessione del credito a come comunicato Controparte_15
alla garante dallo special servicer (v. doc. 9 conv.). Controparte con la prima difesa utile nulla ha contestato in punto di fatto e, pertanto, è pacifico in causa che il pagamento di sia stato correttamente effettuato in favore della cessionaria del credito CP_1
e ciò fonda la sua azione di regresso verso il debitore principale e i suoi fideiussori.
5. Secondo l'opponente la garanzia da lui prestata sarebbe nulla per violazione del divieto posto dall'art.
4.4 del d.m. 23/9/1995, atteso che l'esposizione della banca è già assistita dal
Fondo di garanzia per PMI.
L'eccezione è infondata. La noma regolamentare richiamata dispone che “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.” La norma preclude, quindi, l'acquisizione di un'altra garanzia rilasciata da banca o da assicurazione e quindi il divieto con colpisce la fideiussione rilasciata dall'opponente, che è una persona fisica.
6. Parte attrice, in via di eccezione, ha anche sollevato la questione della nullità, totale o parziale, della fideiussione da lui prestata ai sensi dell'art. 2, legge n. 287/1990 ed ha, quindi, eccepito la decadenza dell'azione del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., attesa l'inefficacia della sua deroga contenuta nell'art. 5, ultimo comma, della garanzia (v. doc. 9, fasc. mon.).
In proposito va rilevato che la ratio della norma in questione, vale a dire l'art. 1957 c.c., è quella di accelerare l'azione del creditore nei confronti del debitore principale a partire dalla scadenza dell'obbligazione, in modo da evitare che il trascorrere del tempo comporti un peggioramento delle sue condizioni patrimoniali e in tal modo risultino compromesse le possibilità di azione del garante, quali l'azione di rilievo e quella di regresso in caso di pagamento.
Nel caso di specie si rileva che il garante si è impegnato a pagare immediatamente alla a semplice richiesta (v. art. 5 della fideiussione). CP_5
pagina 6 di 9 L'intimazione di pagamento inoltrata dalla banca il 21/10/2021 (v. doc. 16 conv.), che contiene anche la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine per il rimborso del mutuo e la revoca dei due affidamenti, è stata trasmessa sia al debitore principale che ai garanti. Pertanto, l'opponente era tenuto a pagare fin dal 20/10/2021 il debito della società e se avesse adempiuto al suo obbligo avrebbe subito potuto agire in regresso e, comunque, esercitare le azioni di rilievo. Ciò significa che il garante è stato tempestivamente avvisato della maturazione del debito fin dalla scadenza dell'obbligazione e in tal modo è stata rispettata la finalità sottesa all'art. 1957 c.c., senza necessità di esperire azioni nei confronti del debitore principale (v. in questo senso Cass. n. 13078/2008).
Ne deriva che l'eccezione di decadenza del creditore è infondata e rimane ulteriormente assorbita, perché priva di rilevanza, la questione della validità o meno della deroga pattizia all'art. 1957 c.c., anche ai sensi della disciplina consumeristica.
E' superflua, pertanto, l'attività istruttoria richiesta al fine di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale ancora attiva nel 2018.
7. Parte attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo anche in base al fatto che, ove la garanzia prestata sia da qualificare come contratto autonomo, non potrebbe operare la surrogazione legale nei suoi confronti, perché questa opererebbe solo in presenza di garanzie accessorie. la difesa è ininfluente perché in sede monitoria la creditrice ha esposto i fatti e chiesto l'ingiunzione di pagamento, senza qualificare espressamente la domanda, che sopra si è ritenuta quale azione di regresso del garante che ha pagato, ex art. 1950 c.c. Ne deriva l'irrilevanza della difesa svolta a proposito di una eventuale surroga.
8. Il piano di ammortamento non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, perché è solo lo sviluppo contabile sotto forma di tabella dei dati contrattuali relativi al numero delle rate di rimborso, alle scadenze e al tasso di interesse da applicare;
in sede di giudizio di opposizione, inoltre, il piano è stato prodotto dall'opposta sub doc. 15. Le doglianze di parte attrice sul punto sono, quindi, infondate.
Secondo parte attrice, inoltre, sussiste indeterminatezza del tasso di interesse applicato, perché il contratto di mutuo non indica il regime di capitalizzazione.
pagina 7 di 9 La doglianza è palesemente infondata, perché l'obbligazione del mutuatario è perfettamente determinata in base al tasso di interesse pattuito e al numero e alla frequenza delle rate di rimborso, mentre non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, come recentemente affermato da Cass. SU n.
15130/2024.
Parte attrice ha lamentato anche il fatto che il contratto non indichi il valore del tasso annuo effettivo (TAE), come previsto dall'art. 6, delibera CICR 9/2/2000. Al riguardato va tenuto presente che il TAE non è un dato contrattuale, utilizzabile per il calcolo delle rate;
si tratta, invece, di un indice che si calcola in base al TAN e al numero delle rate infra-annuali. Esso, quindi, come recita la rubrica dell'invocato art. 6, attiene alla sfera della trasparenza ed ha una finalità informativa, di modo che la sua assenza non comporta alcun vizio strutturale e tanto meno consente l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB, che opera solo nel diverso caso della mancanza del TAN.
Peraltro, nel contratto è chiaramente indicato il valore del TAEG, da qualificare più correttamente nella fattispecie come ISC, che è indice più significativo rispetto al TAE al fine di esprimere il costo effettivo del finanziamento, perché tiene contro anche delle spese che gravano sul mutuatario.
Del tutto generica è, infine, la doglianza relativa ad una errata indicazione del TAEG che sarebbe inferiore a quello reale;
la mancanza specificazione degli oneri omessi e di qualsiasi calcolo non consente di poter apprezzare la fondatezza del motivo, che comunque potrebbe avere solo conseguenze risarcitorie, dal momento che il finanziato non riveste la qualità di consumatore.
9. Tutti i motivi di opposizione sono risultati infondati, di modo che il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
pagina 8 di 9
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le eccezioni e le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
3958/2024 nei confronti di parte attrice opponente;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 1 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà, come eccepito da parte attrice, i pagamenti sono stati effettuati in favore di Controparte_15 (v. doc. 10 e 11, fasc. mon.), come di seguito precisato.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19021/2024
Oggi 1 aprile 2025, davanti al giudice dott. Antonio S. Stefani, sono presenti: per l'avv. Lucia Di Chiara in sostituzione dell'avv. FANTINI DANIELE;
Parte_1 per Controparte_1
l'avv. Giuliana Di Virgilio in sostituzione dell'avv. DE BENEDETTI DANTE.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le rispettive conclusioni come da appositi fogli depositati telematicamente e di seguito riportati.
Conclusioni di parte attrice opponente
Nel merito:
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I) l'inesistenza del credito ingiunto e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) la non debenza delle somme ingiunte in capo agli opponenti e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
3) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo III) la nullità quanto meno parziale della fideiussione sottoscritta dall'opponente per violazione dell'art.
4.4. dell'Allegato 1 al Decreto Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005
(violazione del divieto di acquisire ulteriori garanzie sulla quota di finanziamento già garantita dal Fondo pubblico) e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto
4-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo IV) in via di eccezione la nullità totale della fideiussione omnibus 20.12.2018 sottoscritta dall'opponente per violazione dell'art. 2 Legge n. 287/90, l'inoperatività della garanzia e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
5-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo V) in via di eccezione la nullità dell'art. 1 secondo e terzo comma e dell'art. 5 ultimo comma della fideiussione omnibus 20.12.2018 sottoscritta dagli opponenti per violazione dell'art. 2 Legge n. 287/90,
pagina 1 di 9 dichiarare decaduta ex art. 1957 c. c. dell'azione di garanzia e per CP_2
l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
6- Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo VI) la nullità ex art. 36 D.
Lgs. n. 206/2005 dell'art. 5 ultimo comma della fideiussione omnibus 20.12.2018 per violazione dell'art. 33 comma 1 D. Lgs. n. 206/2005 e dell'art. 33 comma 2 lett. t) D. Lgs n. 206/2005 con conseguente decadenza di dall'azione di garanzia per Controparte_3 violazione art. 1957 c. c. e per l'effetto dichiarare la liberazione del garante consumatore e revocare il Decreto ingiuntivo opposto;
Parte_1
7- Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo VII), l'inoperatività della previsione normativa di cui all'art. 1204 c.c. con conseguente difetto di legittimazione processuale in capo a e per l'effetto revocare il Decreto ingiuntivo CP_2 opposto
8- Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo VIII) con riguardo al finanziamento chirografario la violazione degli artt. 1282 c. c., art. 1346 c. c. e 821 c. c., nonché dell'art. 117 comma 4 TUB e per l'effetto ricalcolare la quota interessi corrisposta al tasso di cui all'art. 117 comma 7 TUB e porre in compensazione la somma non dovuta con l'eventuale credito vantato da controparte e di conseguenza revocare il Decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e del compenso professionale di lite.
In via istruttoria si chiede sin da ora di:
-ammettere consulenza tecnica d'ufficio di esperto in materia bancaria che provveda a verificare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti con riguardo al prestito chirografario alla luce di tutte le eccezioni sollevate nella presente opposizione con riserva di meglio articolare i quesiti fino all'esito dell'udienza di giuramento CTU;
-ordinare ex art. 210 c.p.c. alle seguenti Banche: i) ii) Controparte_4 [...]
iii) iv) v) Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
vi) vii) EU AN spa;
viii) Controparte_8 Controparte_9 CP_5
ix) CO BP spa;
x) Credit CO TA spa;
xi) CO SI CP_10
e , la produzione in giudizio dei modelli di contratto di fideiussione omnibus Parte_2 utilizzati nel settore bancario per gli anni 2017, 2018 e 2019, con particolare riguardo al mese di dicembre 2018. La documentazione richiesta è rilevante in quanto, per quella riguardante altre Banche estranee al giudizio, serve a dimostrare l'uso persistente e diffuso dello schema ABI 2002 tra tutti gli Istituti di Credito rappresentanti il mercato nazionale o una parte rilevante di esso (art. 2 comma 2 legge n. 287/90) e costituisce l'extrema ratio per acquisire documentazione che non risulta nella disponibilità, se non minima e parziale, di parte attrice/opponente riguardando altri soggetti/garanti. Trova giustificazione oltreché nelle produzioni documentali già in atti (doc. 7-8), anche nel fatto che queta difesa allega nel presente giudizio l'esistenza di una coeva intesa illecita tra Banche aderenti all'ABI relativa a contratti di fideiussione omnibus anche nell'anno 2018. Essa ha trovato già conferma in contenziosi analoghi innanzi al Tribunale di Milano con ordinanza 21.02.2023, sulla falsa riga di Tribunale Milano, 20 maggio 2021 e già in Persona_1 CP_11
pagina 2 di 9 precedenza Tribunale di Roma con ordinanza 09.05.2019 e più di recente Tribunale di
Milano 30.10.2023 (cfr. doc. 9-10-11).
Conclusioni di parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in sede collegiale, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito così giudicare:
- concedere la provvisoria esecuzione del Decreto;
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il
Decreto opposto condannando, pertanto, il Debitore al versamento degli importi in esso
Decreto indicati;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del Decreto, condannare comunque il Debitore al pagamento, in favore del , dell'importo di € 362.174,40, oltre Parte_3 interessi di mora al tasso convenzionale dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
In via istruttoria:
- Rigettare la richiesta di CTU e l'ordine di esibizione avanzati da controparte in quanto palesemente inammissibili per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese della presente fase di giudizio.
I difensori si riportano integralmente ai propri atti e discutono brevemente la causa.
L'avv. Di Chiara fa presente che nel giudizio di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, radicato davanti al Tribunale di Pescara, non è stata concessa la provvisoria esecuzione in ragione del ritenuto difetto di prova circa la titolarità del credito della banca in capo alla cessionaria, come da documento che depositerà nel fascicolo telematico. L'avv.
Di Virgilio fa presente che tale motivazione non risulta dal verbale.
Il giudice dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 3 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 19021/2024 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI Parte_1 C.F._1
DANIELE, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
Controparte_12
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. DE BENEDETTI DANTE, domiciliata P.IVA_1 presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 362.174,40, oltre interessi, vantato dalla società consortile nei confronti di a titolo di regresso a seguito CP_1 Parte_1
del pagamento della medesima somma in favore della di Controparte_13
pagina 4 di 9 effettuato in forza di tre garanzie rilasciate in data 4/12/2018 in favore Controparte_14
della banca e nell'interesse di relative ad un mutuo e a due linee di credito per Parte_4
anticipi, nel limite del 50% (v. docc- 3-5, fasc. mon.).
A sua volta, in data 20/12/2018 ha prestato fideiussione omnibus nell'interesse di Pt_1 fino all'importo di euro 950.000,00 (v. doc. 9, fasc. mon.). Parte_4
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 3958/2024, qui tempestivamente opposto.
2. Alla prima udienza, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione.
L'eccezione è infondata, perché l'azione qui svolta è il regresso del garante che ha pagato, ex art. 1950 c.c., ed essa quindi non ha ad oggetto un contratto bancario, ai sensi dell'art. 5,
d. lgs. n. 28/2010 e succ. mod.
3. Secondo l'opponente il credito sarebbe inesistente e non provato.
La difesa è infondata. In primo luogo, si ribadisce che l'azione svolta è un regresso del garante e l'opposta ha adeguatamente dimostrato di aver pagato, per conto di , la Pt_4 somma oggetto dell'ingiunzione (v. doc. 10 e 11 mon., già citati). In questo quadro, solo la allegazione e la prova di un pagamento eseguito in mala fede o con colpa grave potrebbe precludere l'azione di regresso, ma tali circostanze non sono state nemmeno ipotizzate dall'opponente, che si è limitato ad una generica contestazione.
A ciò si aggiunga che il corredo documentale offerto dall'opposta dimostra adeguatamente il credito della banca. Infatti, la parte ha prodotto sia il contratto di mutuo che le delibere di concessione dei due affidamenti (v. docc. 5. 6 e 7 fasc. mon.), nonché la prova dell'erogazione del mutuo mediante produzione della relativa contabile (doc. 14), oltre al fatto che nel contratto la mutuataria ha dato quietanza del versamento della somma. Inoltre, nella intimazione di pagamento del 20/10/2021 (v. doc. 16 conv.) la banca ha dettagliato le proprie ragioni di credito, sia con riferimento al mutuo, che alle due operazioni di anticipo.
pagina 5 di 9 4. Come già accennato, i pagamenti sono stati effettuati in favore di Controparte_15
Sul punto, in citazione parte attrice si è limitata a rilevare la diversità tra il soggetto che ha ricevuto i pagamenti e la banca che aveva concesso i crediti. Parte convenuta ha spiegato la circostanza con l'avvenuta cessione del credito a come comunicato Controparte_15
alla garante dallo special servicer (v. doc. 9 conv.). Controparte con la prima difesa utile nulla ha contestato in punto di fatto e, pertanto, è pacifico in causa che il pagamento di sia stato correttamente effettuato in favore della cessionaria del credito CP_1
e ciò fonda la sua azione di regresso verso il debitore principale e i suoi fideiussori.
5. Secondo l'opponente la garanzia da lui prestata sarebbe nulla per violazione del divieto posto dall'art.
4.4 del d.m. 23/9/1995, atteso che l'esposizione della banca è già assistita dal
Fondo di garanzia per PMI.
L'eccezione è infondata. La noma regolamentare richiamata dispone che “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.” La norma preclude, quindi, l'acquisizione di un'altra garanzia rilasciata da banca o da assicurazione e quindi il divieto con colpisce la fideiussione rilasciata dall'opponente, che è una persona fisica.
6. Parte attrice, in via di eccezione, ha anche sollevato la questione della nullità, totale o parziale, della fideiussione da lui prestata ai sensi dell'art. 2, legge n. 287/1990 ed ha, quindi, eccepito la decadenza dell'azione del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., attesa l'inefficacia della sua deroga contenuta nell'art. 5, ultimo comma, della garanzia (v. doc. 9, fasc. mon.).
In proposito va rilevato che la ratio della norma in questione, vale a dire l'art. 1957 c.c., è quella di accelerare l'azione del creditore nei confronti del debitore principale a partire dalla scadenza dell'obbligazione, in modo da evitare che il trascorrere del tempo comporti un peggioramento delle sue condizioni patrimoniali e in tal modo risultino compromesse le possibilità di azione del garante, quali l'azione di rilievo e quella di regresso in caso di pagamento.
Nel caso di specie si rileva che il garante si è impegnato a pagare immediatamente alla a semplice richiesta (v. art. 5 della fideiussione). CP_5
pagina 6 di 9 L'intimazione di pagamento inoltrata dalla banca il 21/10/2021 (v. doc. 16 conv.), che contiene anche la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine per il rimborso del mutuo e la revoca dei due affidamenti, è stata trasmessa sia al debitore principale che ai garanti. Pertanto, l'opponente era tenuto a pagare fin dal 20/10/2021 il debito della società e se avesse adempiuto al suo obbligo avrebbe subito potuto agire in regresso e, comunque, esercitare le azioni di rilievo. Ciò significa che il garante è stato tempestivamente avvisato della maturazione del debito fin dalla scadenza dell'obbligazione e in tal modo è stata rispettata la finalità sottesa all'art. 1957 c.c., senza necessità di esperire azioni nei confronti del debitore principale (v. in questo senso Cass. n. 13078/2008).
Ne deriva che l'eccezione di decadenza del creditore è infondata e rimane ulteriormente assorbita, perché priva di rilevanza, la questione della validità o meno della deroga pattizia all'art. 1957 c.c., anche ai sensi della disciplina consumeristica.
E' superflua, pertanto, l'attività istruttoria richiesta al fine di provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale ancora attiva nel 2018.
7. Parte attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo anche in base al fatto che, ove la garanzia prestata sia da qualificare come contratto autonomo, non potrebbe operare la surrogazione legale nei suoi confronti, perché questa opererebbe solo in presenza di garanzie accessorie. la difesa è ininfluente perché in sede monitoria la creditrice ha esposto i fatti e chiesto l'ingiunzione di pagamento, senza qualificare espressamente la domanda, che sopra si è ritenuta quale azione di regresso del garante che ha pagato, ex art. 1950 c.c. Ne deriva l'irrilevanza della difesa svolta a proposito di una eventuale surroga.
8. Il piano di ammortamento non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, perché è solo lo sviluppo contabile sotto forma di tabella dei dati contrattuali relativi al numero delle rate di rimborso, alle scadenze e al tasso di interesse da applicare;
in sede di giudizio di opposizione, inoltre, il piano è stato prodotto dall'opposta sub doc. 15. Le doglianze di parte attrice sul punto sono, quindi, infondate.
Secondo parte attrice, inoltre, sussiste indeterminatezza del tasso di interesse applicato, perché il contratto di mutuo non indica il regime di capitalizzazione.
pagina 7 di 9 La doglianza è palesemente infondata, perché l'obbligazione del mutuatario è perfettamente determinata in base al tasso di interesse pattuito e al numero e alla frequenza delle rate di rimborso, mentre non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, come recentemente affermato da Cass. SU n.
15130/2024.
Parte attrice ha lamentato anche il fatto che il contratto non indichi il valore del tasso annuo effettivo (TAE), come previsto dall'art. 6, delibera CICR 9/2/2000. Al riguardato va tenuto presente che il TAE non è un dato contrattuale, utilizzabile per il calcolo delle rate;
si tratta, invece, di un indice che si calcola in base al TAN e al numero delle rate infra-annuali. Esso, quindi, come recita la rubrica dell'invocato art. 6, attiene alla sfera della trasparenza ed ha una finalità informativa, di modo che la sua assenza non comporta alcun vizio strutturale e tanto meno consente l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB, che opera solo nel diverso caso della mancanza del TAN.
Peraltro, nel contratto è chiaramente indicato il valore del TAEG, da qualificare più correttamente nella fattispecie come ISC, che è indice più significativo rispetto al TAE al fine di esprimere il costo effettivo del finanziamento, perché tiene contro anche delle spese che gravano sul mutuatario.
Del tutto generica è, infine, la doglianza relativa ad una errata indicazione del TAEG che sarebbe inferiore a quello reale;
la mancanza specificazione degli oneri omessi e di qualsiasi calcolo non consente di poter apprezzare la fondatezza del motivo, che comunque potrebbe avere solo conseguenze risarcitorie, dal momento che il finanziato non riveste la qualità di consumatore.
9. Tutti i motivi di opposizione sono risultati infondati, di modo che il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa.
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Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le eccezioni e le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
3958/2024 nei confronti di parte attrice opponente;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 1 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà, come eccepito da parte attrice, i pagamenti sono stati effettuati in favore di Controparte_15 (v. doc. 10 e 11, fasc. mon.), come di seguito precisato.