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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, OR
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 512/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3048/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230088266009000 IRES 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2306/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La lite ha per oggetto una cartella di pagamento di un recupero erariale scaturente da controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973 relativo all'anno d'imposta 2019, che era stato preceduto dalla notifica di un avviso bonario che la società contribuente Resistente_1 srl aveva impugnato tramite reclamo/mediazione in data 21/12/2022 ed al quale l'Ufficio aveva replicato notificando diniego.
La contribuente non si costitutiva in giudizio ma provvedeva a presentare domanda di definizione agevolata con versamento della prima rata e poi impugnava la cartella successivamente notificata eccependo la definizione della lite e, quindi, il venir meno dell'obbligazione contenuta nella cartella impugnata.
Nel corso del procedimento di primo grado l'ufficio evidenziava con memoria che la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria presentata ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, trasmessa in via telematica in data 25/06/2023 con protocollo telematico 23062511063365460 e acquisita 3 dall'ufficio con numero T9B 200359/2023 era respinta per abuso del processo .
La CGT di I grado di Milano con la sentenza n. 3048/2024 accoglieva il ricorso ritenendo che , nella sostanza, la lite fosse stata definita.
Avverso detta sentenza propone appello l'Ufficio che eccepisce innanzitutto che non si sarebbe perfezionata la definizione della lite e per l'effetto non possono estendersi alla cartella gli effetti della stessa., in quanto l'opposto diniego alla definizione della lite non sarebbe stato impugnato dalla contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 200 della Legge 197/2022 .
Nel merito eccepisce poi l'abuso di processo da parte del contribuente atteso il carattere meramente fittizio e artificioso della controversia principale, instaurata, nonostante la palese tardività del ricorso, al solo fine di creare il presupposto per poter fruire del beneficio della definizione agevolata.
Richiama la sentenza della Cassazione n. 1271 del 2014 secondo cui l'istituto deflattivo introdotto dal legislatore deve avere ad oggetto controversie, anche se non necessariamente fondate nel merito, quantomeno reali, ossia che si contraddistinguano per un certo margine di aleatorietà, seppure minimo confermata da altro arresto della Corte n. 18445/16 .
Detto Principio sarebbe stato ribadito dalla CGT di I grado di Milano Sezione 15, mediante la pronuncia n. 3884/2024, che ha recepito l'orientamento sopra descritto, volto a stigmatizzare situazioni simili al caso in esame, avente ad oggetto un caso analogo.
Chiede dunque la riforma della sentenza appellata con vittoria di spese.
La società appellata si è costituita depositando controdeduzioni e proponendo appello incidentale:
-Richiamando le norme sulla definizione agevolata ritiene che con la presentazione dell'istanza ed il pagamento anche della sola prima rata il processo si deve ritenere estinto ai sensi dell'art. 1 comma 198 della Legge 197/2022
-Con l'appello incidentale, censura la sentenza che avrebbe illegittimamente compensato le spese di giudizio non ricorrendo le gravi ed eccezionali ragioni che dovevano essere motivate -Eccepisce altresi illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 15 del D. Lgs. n.
546 del 1992, in relazione alla soccombenza reciproca e l'applicazione della tariffa minima degli avvocati per le spese
Chiede dunque l'annullamento parziale della sentenza con riferimento al capo in cui ha disposto la compensazione delle spese, con vittoria di spese, competenze e onorari distratte in favore del difensore della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rende opportuno delineare meglio il dato fattuale anche dal punto di vista cronologico.
In data 21 settembre 2022 l'Ufficio notificava alla società contribuente un avviso bonario con il quale veniva contestata un irregolarità relativamente all'annualità 2019.
la società aveva provveduto , in data 21 dicembre 2022 , ad impugnare il predetto avviso di irregolarità tramite reclamo/mediazione a cui l'Ufficio replicava notificando diniego.
La società, a seguito del diniego, non si costituiva in giudizio, rinunciando, di fatto, al ricorso.
A seguito della novella normativa di cui alla legge 197/2022 (definizione agevolata) la società presentava in data 25 giugno 2023 istanza di definizione agevolata dell'irregolarità emergente dall'avviso bonario, versando la prima rata.
In data 25 settembre 2023 l'ufficio notificava la cartella di pagamento oggetto della presente lite.
Il contribuente , a seguito di detta notifica, impugnava la cartella di pagamento eccependo l'intervenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 comma 186, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 dell'avviso bonario, sul presupposto che sarebbe venuta definitivamente meno l'obbligazione contenuta nella cartella impugnata.
L 'Ufficio – in pendenza dei termini per esaminare la regolarità della domanda –chiedeva il rigetto e replicava che solo dopo il perfezionamento della suddetta definizione agevolata avrebbe potuto effettuare lo sgravio del carico.
L'ufficio con provvedimento n 2024_174444 , respingeva la predetta domanda di definizione agevolata della controversia tributaria per i motivi attinenti l'abuso del processo .
Tale diniego non veniva impugnato dalla società contribuente .
Ciò premesso si ricorda che l''articolo 1, comma 200 della Legge 197/2022 stabilisce che il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione. Se il contribuente non impugna il diniego entro questo termine, il diniego diventa definitivo .
Nel caso che ne occupa poiché la domanda di definizione agevolata è stata rigettata e il diniego non è stato impugnato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, il diniego è divenuto definitivo, con la conseguenza che la definizione della lite non si è perfezionata. Ricostruita la scansione temporale, nel merito della vicenda, si ritiene che l'appello dell'ufficio sia fondato.
Difatti alla data del 1° gennaio 2023 – data condizionante l'acceso alla definizione - non sussisteva alcun giudizio pendente atteso, come evidenziato in precedenza, che il contribuente non si era costituito in giudizio dopo il diniego del reclamo/mediazione avverso l'avviso bonario.
La successiva presentazione del ricorso avverso la cartella di pagamento si ritiene quindi strumentale ed artificiosa e “non può sortire l'effetto voluto perché il pagamento di una somma inferiore si può consentire solo quando abbia per contropartita l'eliminazione di un contenzioso” (tra le altre, Cassazione sent.
15158/2006).
La suprema Corte puntualizza quindi che deve trattarsi di liti reali.
Appare evidente quindi il fatto che la ricorrente abbia posto in essere un comportamento abusivo , che è confermato dalla circostanza della mancata impugnazione del diniego all'istanza di definizione che, invece, era l'unico rimedio possibile per contrastare la decisione dell'ufficio, preferendo invece coltivare in modo artificioso la lite inerente l'impugnativa della cartella di pagamento invocando , in modo strumentale, la cessata materia del contendere per definizione di una lite che , negli effetti, non pendeva al 1° gennaio 2023.
Dunque poiché il diniego della domanda di definizione agevolata è divenuto definitivo, non si può chiedere l'annullamento della cartella di pagamento invocando il perfezionamento della definizione lite che non c'è stata.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza gravata mentre il ricorso incidentale proposto dall'appellato principale va conseguentemente respinto;
tuttavia in relazione alla particolarità della materia si ritiene sussistano validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sez. XVI, in riforma della sentenza gravata , accoglie l'appello, Spese compensate.
Cosi deciso in Milano, li 5 novembre 2025
Il Giudice Estensore – Piero Ansaldi
Il Presidente – Giuseppe Locatelli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
ANSALDI PIERO, OR
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 512/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3048/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
17 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230088266009000 IRES 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2306/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da richieste agli atti
Resistente/Appellato: come da richieste agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La lite ha per oggetto una cartella di pagamento di un recupero erariale scaturente da controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973 relativo all'anno d'imposta 2019, che era stato preceduto dalla notifica di un avviso bonario che la società contribuente Resistente_1 srl aveva impugnato tramite reclamo/mediazione in data 21/12/2022 ed al quale l'Ufficio aveva replicato notificando diniego.
La contribuente non si costitutiva in giudizio ma provvedeva a presentare domanda di definizione agevolata con versamento della prima rata e poi impugnava la cartella successivamente notificata eccependo la definizione della lite e, quindi, il venir meno dell'obbligazione contenuta nella cartella impugnata.
Nel corso del procedimento di primo grado l'ufficio evidenziava con memoria che la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria presentata ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, trasmessa in via telematica in data 25/06/2023 con protocollo telematico 23062511063365460 e acquisita 3 dall'ufficio con numero T9B 200359/2023 era respinta per abuso del processo .
La CGT di I grado di Milano con la sentenza n. 3048/2024 accoglieva il ricorso ritenendo che , nella sostanza, la lite fosse stata definita.
Avverso detta sentenza propone appello l'Ufficio che eccepisce innanzitutto che non si sarebbe perfezionata la definizione della lite e per l'effetto non possono estendersi alla cartella gli effetti della stessa., in quanto l'opposto diniego alla definizione della lite non sarebbe stato impugnato dalla contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 200 della Legge 197/2022 .
Nel merito eccepisce poi l'abuso di processo da parte del contribuente atteso il carattere meramente fittizio e artificioso della controversia principale, instaurata, nonostante la palese tardività del ricorso, al solo fine di creare il presupposto per poter fruire del beneficio della definizione agevolata.
Richiama la sentenza della Cassazione n. 1271 del 2014 secondo cui l'istituto deflattivo introdotto dal legislatore deve avere ad oggetto controversie, anche se non necessariamente fondate nel merito, quantomeno reali, ossia che si contraddistinguano per un certo margine di aleatorietà, seppure minimo confermata da altro arresto della Corte n. 18445/16 .
Detto Principio sarebbe stato ribadito dalla CGT di I grado di Milano Sezione 15, mediante la pronuncia n. 3884/2024, che ha recepito l'orientamento sopra descritto, volto a stigmatizzare situazioni simili al caso in esame, avente ad oggetto un caso analogo.
Chiede dunque la riforma della sentenza appellata con vittoria di spese.
La società appellata si è costituita depositando controdeduzioni e proponendo appello incidentale:
-Richiamando le norme sulla definizione agevolata ritiene che con la presentazione dell'istanza ed il pagamento anche della sola prima rata il processo si deve ritenere estinto ai sensi dell'art. 1 comma 198 della Legge 197/2022
-Con l'appello incidentale, censura la sentenza che avrebbe illegittimamente compensato le spese di giudizio non ricorrendo le gravi ed eccezionali ragioni che dovevano essere motivate -Eccepisce altresi illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 15 del D. Lgs. n.
546 del 1992, in relazione alla soccombenza reciproca e l'applicazione della tariffa minima degli avvocati per le spese
Chiede dunque l'annullamento parziale della sentenza con riferimento al capo in cui ha disposto la compensazione delle spese, con vittoria di spese, competenze e onorari distratte in favore del difensore della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rende opportuno delineare meglio il dato fattuale anche dal punto di vista cronologico.
In data 21 settembre 2022 l'Ufficio notificava alla società contribuente un avviso bonario con il quale veniva contestata un irregolarità relativamente all'annualità 2019.
la società aveva provveduto , in data 21 dicembre 2022 , ad impugnare il predetto avviso di irregolarità tramite reclamo/mediazione a cui l'Ufficio replicava notificando diniego.
La società, a seguito del diniego, non si costituiva in giudizio, rinunciando, di fatto, al ricorso.
A seguito della novella normativa di cui alla legge 197/2022 (definizione agevolata) la società presentava in data 25 giugno 2023 istanza di definizione agevolata dell'irregolarità emergente dall'avviso bonario, versando la prima rata.
In data 25 settembre 2023 l'ufficio notificava la cartella di pagamento oggetto della presente lite.
Il contribuente , a seguito di detta notifica, impugnava la cartella di pagamento eccependo l'intervenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 1 comma 186, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 dell'avviso bonario, sul presupposto che sarebbe venuta definitivamente meno l'obbligazione contenuta nella cartella impugnata.
L 'Ufficio – in pendenza dei termini per esaminare la regolarità della domanda –chiedeva il rigetto e replicava che solo dopo il perfezionamento della suddetta definizione agevolata avrebbe potuto effettuare lo sgravio del carico.
L'ufficio con provvedimento n 2024_174444 , respingeva la predetta domanda di definizione agevolata della controversia tributaria per i motivi attinenti l'abuso del processo .
Tale diniego non veniva impugnato dalla società contribuente .
Ciò premesso si ricorda che l''articolo 1, comma 200 della Legge 197/2022 stabilisce che il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione. Se il contribuente non impugna il diniego entro questo termine, il diniego diventa definitivo .
Nel caso che ne occupa poiché la domanda di definizione agevolata è stata rigettata e il diniego non è stato impugnato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, il diniego è divenuto definitivo, con la conseguenza che la definizione della lite non si è perfezionata. Ricostruita la scansione temporale, nel merito della vicenda, si ritiene che l'appello dell'ufficio sia fondato.
Difatti alla data del 1° gennaio 2023 – data condizionante l'acceso alla definizione - non sussisteva alcun giudizio pendente atteso, come evidenziato in precedenza, che il contribuente non si era costituito in giudizio dopo il diniego del reclamo/mediazione avverso l'avviso bonario.
La successiva presentazione del ricorso avverso la cartella di pagamento si ritiene quindi strumentale ed artificiosa e “non può sortire l'effetto voluto perché il pagamento di una somma inferiore si può consentire solo quando abbia per contropartita l'eliminazione di un contenzioso” (tra le altre, Cassazione sent.
15158/2006).
La suprema Corte puntualizza quindi che deve trattarsi di liti reali.
Appare evidente quindi il fatto che la ricorrente abbia posto in essere un comportamento abusivo , che è confermato dalla circostanza della mancata impugnazione del diniego all'istanza di definizione che, invece, era l'unico rimedio possibile per contrastare la decisione dell'ufficio, preferendo invece coltivare in modo artificioso la lite inerente l'impugnativa della cartella di pagamento invocando , in modo strumentale, la cessata materia del contendere per definizione di una lite che , negli effetti, non pendeva al 1° gennaio 2023.
Dunque poiché il diniego della domanda di definizione agevolata è divenuto definitivo, non si può chiedere l'annullamento della cartella di pagamento invocando il perfezionamento della definizione lite che non c'è stata.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza gravata mentre il ricorso incidentale proposto dall'appellato principale va conseguentemente respinto;
tuttavia in relazione alla particolarità della materia si ritiene sussistano validi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sez. XVI, in riforma della sentenza gravata , accoglie l'appello, Spese compensate.
Cosi deciso in Milano, li 5 novembre 2025
Il Giudice Estensore – Piero Ansaldi
Il Presidente – Giuseppe Locatelli