Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/05/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n° 1994/2021
R.G.
TRA
Dott.ssa (c.f. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], int. 12, rappresentata e difesa, dall'Avv. Vincenzo IACOVINO (C.F.: CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1
difensore, in Campobasso alla Via Berlinguer n. 1, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in alla Circonvallazione Ragusa n. 1, in persona del Direttore e legale CP_1
rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Amedeo Di Odoardo (c.f: CodiceFiscale_3
, con studio in allaVia Mancini Sbraccia Email_2 CP_1
n. 1, giusta procura in atti
RESISTENTE
All'udienza del giorno 15 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• compensa tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte parte ricorrente:
“accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare, anche previa disapplicazione degli atti amministrativi de quibus, l'illegittimità dei provvedimenti emessi e contestati che concretizzano:
o un illegittimo trasferimento o un illegittimo jus variandi o un' illegittima condotta ritorsiva e discriminatoria o la violazione dell'art. 2103 c.c.
o la violazione dei principi di buona fede e correttezza, di buon andamento ed imparzialità della p.a.
- accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia del trasferimento disposto con i provvedimenti di cui in premessa presso il Consultorio di Tortoreto in quanto tale provvedimento sarebbe illegittimo sia sotto il profilo formale, perché non motivato ma lo sarebbe anche dal punto di vista sostanziale integrando anche un demansionamento e in ogni caso una dequalificazione professionale della odierna ricorrente, e per l'effetto
- condannare l'Amministrazione alla immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, ovvero presso il Servizio Hospice di CP_1
- In ogni caso, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al conseguente risarcimento dei danni tutti subiti derivanti dalla illegittima condotta posta in essere dall' CP_3 CP_1
e per l'effetto condannare l' in persona del suo legale rappresentante, al CP_4
risarcimento del danno biologico o morale e alla professionalità da determinarsi in via equitativa, con riserva di richiesta degli ulteriori danni nelle more del giudizio maturandi.
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per parte resistente:
2. Nel merito, rigettare le domande contenute nell'avverso ricorso proposto dalla ricorrente, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
***
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
2 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Con ricorso ex art. 414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 28.12.2021, regolarmente notificato, , in epigrafe generalizzato/a, si rivolgeva al Tribunale di Teramo, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, esponendo in punto di fatto: • di essere una psicologa clinica-psicoterapeuta esperta in cure palliative e terapia del dolore, iscritta all'Ordine degli
Psicologi – Psicoterapeuti della Regione Lombardia;
• di aver aderito ad una richiesta di personale nella branca della Psicologia Specialista Ambulatoriale per 36 ore la settimana
Cont indetta dalla di (prot. n. 38894/2013) la quale aveva altresì indicato le sedi di CP_1
assegnazione; • di aver sottoscritto in data 12 gennaio 2015, in esecuzione della deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2015, un contratto a tempo determinato di 36 ore settimanali previste dal bando, con assegnazione alla struttura Hospice di • che, CP_1 attesa l'elevata professionalità dimostrata e segnalata anche dal primario dell'Hospice, con deliberazione n. 0101 del 27 gennaio 2016 del direttore generale dell'epoca, avv. Fagnano,
l'incarico veniva trasformato da determinato in indeterminato sempre a 36 ore settimanali su 38 disponibili;
• che al fine di raggiungere il massimale orario, la ricorrente aderiva alla comunicazione di attivazione ai sensi dell'art. 18 dell'ACN del 12.12.2015 per il conferimento del turno nella branca di psicologia di n. 2 ore di specialistica ed in data
30.11.2018, l'Amministrazione comunicava alla dottoressa che con deliberazione n. 1917 del 27.11.2018 le era stato conferito il turno di 2 ore settimanali, a completamento dell'orario di servizio, con decorrenza dal 01.12.2018 sempre nel servizio in cui era titolare a tempo indeterminato;
• che il primario, dr. comunicava all'Azienda il Persona_1
nuovo prospetto orario della dott.ssa ; • che in data 16 novembre 2018 veniva Pt_1
trasferita presso la struttura Hospice con 3 turni settimanali da altra U.O. (ossia Anestesia-
Rianimazione) la dr.ssa , l' 11 Settembre 2019 prendeva servizio la Persona_2 dottoressa licenziatasi l'11.01.2021 perché trasferitasi in Persona_3
altra Regione e in altro Nosocomio ed il 2.01.2020 il dott. dal reparto di Persona_4
Neurologia, il quale, tuttavia, chiedeva presto, ottenendolo, di essere riassegnato al precedente reparto;
• che in seguito alla pandemia di Covid-19, nel marzo 2020 i vertici
Cont Cont predisponevano una riorganizzazione logistica dei servizi dell' e l'Hospice veniva spostato, con conseguente ridimensionamento dei posti letti assegnati;
• che in seguito a problematiche insorte nella difficoltosa gestione dei pazienti a domicilio i rapporti con l'anestesista iniziarono ad incrinarsi;
• che a maggio 2021 l'Hospice veniva trasferito in Contrada Casalena;
• che nonostante la contrarietà del primario, con comunicazione prot. n. 87930/21 del 15.06.21 l'Amministrazione informava al dr.ssa Pt_1
Contr che, in applicazione dell'art. 30, co. 1 dell' di categoria, triennio 2016-2018, era sorta
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la necessità di una riorganizzazione delle attività territoriali aziendali e pertanto si rendeva necessario modificare la sua sede lavorativa, precedentemente assegnatale, con una nuova sede, l'Unità semplice a cui faceva Parte_2 seguito l'ordine di servizio del 01. 07.2021 (provv. 93604/21) • di essere stata l'unica ad essere trasferita;
• di aver subito un trattamento discriminatorio e ritorsivo;
• che il servizio di assistenza psicologica presso l'Hospice continuava formalmente ad esistere ma, nella sostanza, era stato interrotto a scapito dei pazienti e dei familiari a cui per legge dovrebbe essere garantita;
• di svolgere la professione presso il consultorio in precarie e non accettabili condizioni lavorative (mancanza di una postazione fissa e attrezzata, mancanza di strumenti necessari per test e relazioni, mancanza di privacy per colloqui individuali) tanto da aver dovuto, su consiglio del dott. , indirizzare un paziente presso il Per_5
Consultorio di Nereto;
• che in data 24.11.2021 impugnava per mezzo del procuratore il provvedimento di trasferimento confermato dall'Amministrazione resistente con nota di riscontro prot. n. 158402 del 21.12.2021.
In punto di diritto, evidenziava come l' avesse contravvenuto in modo CP_1
ingiustificato e immotivato a quanto da essa stessa richiesto nel bando prot. n. 3894/2013, laddove aveva indicato in modo chiaro e inequivocabile le esigenze professionali di cui necessitava, in violazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento ingenerato sul destinatario finale.
Inoltre, rappresentava come il datore di lavoro affinché potesse esercitare lo jus variandi avrebbe dovuto provare che la causa giustificatrice del trasferimento sussistesse sia riguardo alla sede di provenienza, che alla sede di destinazione, dovendosi pertanto prima accertare dell'inutilizzabilità dello stesso nella sede di provenienza ed inoltre sottolineando come nel caso di specie il trasferimento era privo di qualsivoglia motivazione.
Aggiungeva come non sussisteva alcuna equivalenza di mansioni tra la prestazione svolta presso l'Hospice e quella esercitata presso il Consultorio di , senza alcuna Parte_2
salvaguardia del livello professionale acquisito.
Atteso l'ingiusto comportamento della ha reclamato il diritto al CP_3 CP_1
risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, alla vita di relazione, conseguente alla dequalificazione ovvero al depauperamento della professionalità.
Alla luce di tali premesse, concludeva ut sopra.
In data 15.04.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_6
resistendo alla domanda, della quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza,
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chiedendo altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_7
[...]
Ha contestato gli avversi assunti, sottolineando come il trasferimento della dott.ssa Pt_1
sia avvenuto ben 8 anni dopo la richiesta di personale del 2013, quando le esigenze aziendali erano mutate e tale spostamento non avrebbe in alcun modo minato la professionalità della ricorrente, che rivestiva, nella nuova sede di lavoro, mansioni del tutto in linea con titoli e professionalità posseduti, continuando a lavorare in un contesto di multidisciplinarietà.
Ha aggiunto inoltre come mentre la figura dello psicologo risulta essenziale all'interno dei consultori, riguardo agli Hospice solo una norma di rango inferiore ovvero il Decreto regionale del 2012, fa riferimento alla presenza dello psicologo per l'attivazione dell'Hospice, ovvero per la sua costituzione.
Per l' resistente, l'impugnato provvedimento, risultava pienamente conforme al CP_1 disposto di cui all'articolo 30, comma I, dell'A.C.N. di categoria Triennio 2016 2018, il quale stabilisce che “le Aziende possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale”
Ha specificato, poi, come le ragioni fondanti l'emissione del provvedimento gravato erano da ricercarsi in un contesto di difficoltà nella gestione dei rapporti interpersonali nell' che aveva ingenerato tensioni e problematiche tali da costituire una Parte_3 situazione di incompatibilità alla permanenza della Dott.ssa nell'Hospice di Pt_1 CP_1 rispondendo all'esigenza dell' di dotare il Consultorio di di una Controparte_1 Parte_2 risorsa, fino a quel momento vacante, con competenze nella “branca di Psicologia della
Specialista Ambulatoriale”.
Infine, ha contestato ogni avverso assunto circa le violazioni del diritto di difesa da parte dell'amministrazione e delle procedure seguite, oltre al risarcimento danni, non provato in alcun modo.
All'udienza del 16.05.2022 il GL respingeva la richiesta avanzata dalla parte resistente di chiamata in causa dell'Istituto assicurativo, sull'assunto che solo in seguito all'accertamento della responsabilità nei confronti della parte datoriale si cristallizzava la pretesa, potendo assumersi, soltanto in un momento successivo alla definizione del rapporto controverso, la responsabilità del terzo, la cui posizione si prospettava pertanto allo stato sussidiaria e meramente accidentata.
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La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale ed escussione testimoniale e rinviata alla data odierna per la discussione con termine per note ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, giova osservare come la figura dello psicologo risulta inquadrata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale che, ai sensi dell'art. 1 Legge 833/1978, “è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio” .
La psicologia rileva come professione sanitaria secondo l'art. 33 della Costituzione e nel 1989, con la legge n. 56 del 18 febbraio, è stato istituito l'Ordine degli Psicologi.
Il ruolo del professionista sanitario all'interno del sistema può essere inquadrato ai sensi dell'art. 47 L. 833/1978, quale lavoratore dipendente o ai sensi dell'art. 48 della medesima norma, quale operante in regime di convenzione (medici di base, pediatri di libera scelta).
In particolare, “La netta distinzione tra i due rapporti, si sostanzia in un differente regime giuridico applicabile. La situazione giuridica del medico convenzionato poggia su una convenzione la quale risponde, nel momento in cui viene scelta come strumento operativo della Pubblica Amministrazione, ad un interesse pubblico concreto da amministrarsi anche secondo discrezionalità tecnica e si fonda su di un interesse valutato al momento dalla stessa P.A. La situazione giuridica del medico dipendente, assunto in esito ad un concorso pubblico, si basa invece sulla esigenza strutturale dell'amministrazione di dotarsi periodicamente di personale reclutato secondo le ordinarie necessità di organico.” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 marzo 2022, sentenza n.
1665).
Inoltre, in virtù del riordino della disciplina in materia sanitaria attuato dal decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, l'erogazione delle prestazioni assistenziali è divenuta capillare ed incentrata su un rapporto di stretta collaborazione tra le varie figure professionali, tesa ad un'ottica migliorativa della qualità del servizio offerto.
E' in questo contesto, di perseguimento delle finalità del SSN, che gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti esercitano un'attività convenzionale operante in regime di para-subordinazione nell'ambito dell'organizzazione Sanitaria, nella definizione che viene attribuita dall' Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie
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(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.lgs n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni-triennio 2016-2018. Contr L' in questione detta la regolamentazione unitaria nel territorio nazionale dei relativi rapporti di collaborazione parasubordinata.
La definizione della natura del rapporto di lavoro in termini di para-subordinazione rende inapplicabile in via diretta l'art.2103 c.c. , sebbene per molti aspetti il rapporto di lavoro in essere si presti ad essere assoggettato alla stessa disciplina di quello di lavoro subordinato.
Trasponendo i suesposti principi al caso di specie, è doveroso compiere alcune riflessioni.
Cont Circa la qualificazione del provvedimento impugnato, la deduce che esso è
Contr compreso tra quelli previsti nell'art.30, comma 1, dell' di categoria, triennio 2016/18, il quale stabilisce che " ... le possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare CP_1
flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale ...", mentre parte ricorrente evidenzia la presenza di un rapporto di lavoro che è, in sostanza, assoggettato ad una regolamentazione analoga a quella che riguarda il rapporto di lavoro del personale dipendente.
In ordine poi ai motivi di impugnazione, si sottolinea quanto segue.
Con il primo motivo la ricorrente impugna il provvedimento di trasferimento
(premessane la configurabilità come mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di prestazione della propria attività lavorativa) per eccesso di potere - sotto il profilo dello sviamento, risultante dalla contraddittorietà dell'atto rispetto alle ragioni per le quali la Cont aveva pubblicato il bando per il reclutamento di uno specialista psicologo da destinare all'Hospice di -, per illogicità e per ingiustizia manifesta. CP_1
Con il secondo motivo, sempre con riferimento a tale contraddittorietà, la ricorrente pone in evidenza la carenza dei presupposti di legittimità del provvedimento richiesti nell'art.2103 c.c.
Difatti, deduce che, da un lato, l'assenza, a seguito del proprio trasferimento, della figura dello psicologo presso l'Hospice di pone la struttura in una condizione di CP_1
carenza di personale specializzato in tale branca, in violazione del disposto della legge n.38 del 2010 in materia di organizzazione della rete delle cure palliative e della terapia del dolore, sicché contraddice l'esistenza di effettive ragioni tecnico-produttive o organizzative alla base del provvedimento e dall'altro, pone in evidenza la sostanziale non indispensabilità dell'apporto della propria professionalità presso l'ufficio di destinazione,
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Consultorio familiare di , del quale segnala la mancanza di supporti logistici ed Parte_2
operativi, quale la modulistica per la somministrazione di test, idonei a consentire alla psicologa di svolgere la propria attività, circostanza da lei segnalata al Direttore del
Cont Servizio di Assistenza Sanitaria Territoriale della
La ricorrente deduce poi l'illegittimità del provvedimento dal punto di vista procedurale.
Fa presente, in primo luogo, che la decisione di trasferimento le è stata comunicata in
Cont assenza di una preventiva interlocuzione da parte della struttura competente della che si era limitata ad assegnare all'interessata un termine di quindici giorni per l'espressione del consenso alla decisione, ed aggiunge che, alla propria richiesta verbale di chiarimenti, si era sentita rispondere in una maniera evasiva dal direttore del Dipartimento di Assistenza
, vale a dire con una mera conferma dell'esistenza di un'esigenza Parte_4
riorganizzativa.
La ricorrente sostiene che il provvedimento era carente anche quanto al requisito di motivazione.
A tal proposito assumeva la rilevanza un episodio verificatosi durante il periodo di chiusura temporanea dell'hospice e di concentrazione nell'attività di supporto ai pazienti a domicilio da parte del personale sanitario in genere del servizio di assistenza sanitaria territoriale.
In tale circostanza un paziente si era rivolto alla struttura per una richiesta di intervento, debitamente registrata e condivisa dal personale del presidio nella chat appositamente creata in whattsapp.
Era tuttavia accaduto che la sanitaria di turno per l'assistenza domiciliare si era astenuta dal recarsi nella mattinata presso il domicilio del paziente e si era sentita, al suo ritorno presso la struttura, richiedere se avesse visitato il paziente, tra gli altri, dalla ricorrente, circostanza che avrebbe creato dissapori.
Al di là di tale riferimento, comunque, la dott.ssa ha inteso porre in evidenza la Pt_1
contraddittorietà del proprio trasferimento rispetto alle esigenze connesse alla garanzia di continuità dell'assistenza prestata ai pazienti seguiti dal servizio domiciliare, segnalando l'elevata professionalità raggiunta.
Tale circostanza, per la ricorrente, avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione nell'adozione di un provvedimento, quale il trasferimento presso altra struttura, da valutarsi nella sua legittimità anche sotto il profilo della sua idoneità a determinare l'adibizione a mansioni non equivalenti, per contenuto professionale, a quelle da ultimo svolte, come tale
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idoneo a privare la lavoratrice della possibilità di utilizzare l'esperienza maturata nella fase pregressa del rapporto.
Avverso il primo motivo di impugnativa, ossia la contraddittorietà del provvedimento di
Cont trasferimento rispetto alla finalità dichiarata nel bando, per la quale la aveva proceduto al reclutamento della ricorrente, l'ente sanitario - oltre a richiamare arresti della giurisprudenza amministrativa che escludono la configurabilità dell'eccesso di potere nei casi di provenienza dei provvedimenti di cui si assume la natura contraddittoria da amministrazioni diverse - sottolinea il lasso di tempo (8 anni) trascorso tra il reclutamento della ricorrente ed il provvedimento di adibizione della stessa presso il Consultorio di e la circostanza dell'aver la ricorrente, nel 2018, manifestato disponibilità ad Parte_2
essere adibita per due ore settimanali ad un Consultorio, quello di ai fini del CP_1
completamento dell'orario di lavoro sino alle 38 ore settimanali. Cont In punto di diritto la sempre nella risposta al primo motivo, prende posizione circa l'assunto attoreo (del pari esposto in via preliminare rispetto alla denuncia di contraddittorietà citata) per il quale la figura dello psicologo è stata valorizzata dalla legge n.38 del 2010 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore), al punto da doversi escludere la possibilità di esistenza di un Hospice senza uno psicologo;
a tale rilievo la resistente contrappone la circostanza dell'indispensabilità della figura dello psicologo (anche) nei consultori familiari, a sua volta con riferimento ai provvedimenti in materia (il POMI, Progetto obiettivo materno-infantile), segnalando che negli Hospice la presenza della figura dello psicologo è prevista come indispensabile dal provvedimento del Commissario ad acta per la Sanità regionale abruzzese, anziché a livello normativo, nella citata legge n.38 del 2010.
A confutazione dell'assunto attoreo circa la lamentata dispersione di professionalità, che
Cont l'adibizione della ricorrente all'attività di consultorio familiare avrebbe comportato, la si è appellata alla previsione di composizione multidisciplinare del personale specialistico in forza alle strutture locali in parola, per desumerne la rilevanza dei compiti che investono la cura della salute della persona nell'insieme degli inerenti aspetti, tra cui assumono rilevanza centrale quelli relativi alla tutela della maternità e dei minori, oggetto di previsione nel già citato CP_8
Ha quindi rappresentato che, al momento del trasferimento della ricorrente, presso il
Consultorio di non vi era alcuna psicologa, figura presente in tutti gli altri Parte_2
Consultori della Provincia.
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Cont L' ha, quindi, preso posizione sul secondo motivo, concernente la carenza dei presupposti di legittimità del trasferimento con riferimento alle esigenze dell'unità di provenienza e dell'unità di destinazione e la violazione dei criteri di scelta, nonché delle regole della correttezza e buona fede.
In sintesi, la resistente deduce che il provvedimento adottato nei confronti della ricorrente risulta fondato sulla duplice esigenza di dotare il Consultorio familiare di della figura dello psicologo e dell'incompatibilità ambientale creatasi presso Parte_2
l'Hospice di CP_1
A tale ultimo riguardo, nella memoria difensiva si fa presente che erano pervenute alla Cont direzione della numerose denunce con lamentele di disagio, insofferenza e difficoltà sul piano delle relazioni interprofessionali e personali con la ricorrente, con espressione della volontà di chiedere il trasferimento presso altre UU.OO., così come palesato dalle successive richieste di trasferimento protocollate ed inviate all'attenzione della direzione delle professioni sanitarie.
Sotto tale aspetto, però, deve darsi atto come l'istruttoria espletata a mezzo dei testi di parte resistente nulla ha offerto.
Le dichiarazioni dei testimoni non hanno avvalorato le deduzioni di parte resistente circa una incompatibilità ambientale, che per giunta non è emersa nemmeno dalle domande di trasferimento prodotte in atti.
Dopo aver esaminato in modo approfondito gli accadimenti secondo la ricostruzione condotta dalle parti, occorre sottolineare come, nell'interpretare la domanda, il giudice di merito deve valutare il contenuto sostanziale della pretesa alla luce dei fatti dedotti in giudizio ed a prescindere dalle formule adottate (cfr. Cass. n. 19630 del 2011).
Risulta, al contempo vero, però, che la proposizione implicita di una domanda può essere ravvisata soltanto quando, dal tenore complessivo dell'atto, essa risulti corrispondere all'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa. Il giudicante non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi (v. Cass. n. 22665 del 2004 e, più di recente,
Cass. n. 7322 del 2019).
Nel caso di specie, non viene messa espressamente in discussione dalle parti la natura del rapporto qualificato come parasubordinato, benchè nell'evidenziare la sottoposizione a turni ed orari prestabiliti dal superiore, la ricorrente ha voluto in qualche modo far
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emergere alcune caratteristiche della prestazione di lavoro subordinato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ.
Sulla qualificazione data dalle parti, la giurisprudenza di legittimità è unanimemente attestata nel ritenere che essa non può assumere valore dirimente di fronte ad elementi fattuali che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, venendosi così a configurare, l'iniziale auto qualificazione, in contrasto con le successive e concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (Cass. 14.06.2021, n. 16720, Cass.
16.01.2023, n. 1095)
È noto, tuttavia, che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro (che costituisce il proprium della subordinazione) non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale, di per sé compatibili con altri tipi di rapporto, ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa.
Nel caso di prestazioni attinenti all'attività di psicologo, di pressoché esclusivo profilo intellettuale, la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione (intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) deve essere necessariamente verificata sulla base di elementi sussidiari, dei quali, però, la ricorrente non ha fornito alcuna prova, restando le stesse argomentazioni prive di supporto.
Ebbene, in materia di medicina convenzionata ma applicabile anche agli altri rapporti di Cont natura convenzionale con la la Cassazione ha affermato che “i rapporti disciplinati dall'art. 48 della legge n. 833 del 1978 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale, corrispondono a rapporti libero-professionali che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo” (Cass. n. 6294/20, Cass. 18975/2015, Cass. n. 20419/2012;
Cass. n. 8457/2011; Cass. S.U. n. 20344/2005; Cass. S.U. n. 960/2001; Cass.S.U. n.
532/2000; Cass. S.U. n. 8632/1996).
Ed ancora, gli hanno precisato che non esiste nell'ordinamento un principio Parte_5
generale, ancorché settoriale, «di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni stipulate secondo lo schema della L. n. 833 del 1978, art.
48, a quelle rientranti nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, stante il fondamentale
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tratto di disomogeneità costituito dall'assenza del requisito della subordinazione nei rapporti d'opera professionale, ancorché di collaborazione coordinata e continuativa, che li assoggetta ad un regime giuridico completamente differenziato» ( Cass. n. 20581/2008).
Di conseguenza risultano inapplicabili tutte le disposizioni che presuppongono la natura subordinata della prestazione, atteso che : «le affinità fra lavoro parasubordinato e lavoro propriamente subordinato non comportano alcuna osmosi delle rispettive discipline sostanziali, perché la parasubordinazione è sempre riconducibile all'area delle prestazioni autonome, di guisa che, ferma l'assimilazione disposta dal legislatore ai soli fini del trattamento processuale, non è ipotizzabile, in ragione della persistente differenza della natura e nel silenzio della legge, l'applicazione al primo di disposizioni dettate per il secondo» ( Cass. S.U. n. 2045/2006).
Alla stregua di detti principi giurisprudenziali, è corretto ritenere, che la fonte regolatrice del rapporto tra e la si debba rinvenire unicamente Parte_1 CP_4
nell'Accordo Collettivo Nazionale degli specialisti Ambulatoriali, ai quali la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia,
"l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale ... sull'intero territorio nazionale".
Proprio la natura convenzionale del rapporto e la liberalità dello stesso si desume dalla mancata previsione di procedure disciplinari tipiche della contrattazione collettiva del lavoratore dipendente.
Ebbene l'art. 30 dell'Accordo ivi applicabile, che di nuovo si trascrive, “
1. Al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attività specialistiche e professionali alla domanda dell'utenza, in attuazione e coerentemente agli indirizzi regionali per la programmazione del fabbisogno di prestazioni specialistiche, le possono adottare CP_1
provvedimenti tendenti a realizzare flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario
e/o della sede di servizio in ambito aziendale.”, da un lato confuta le affermazioni di parte attrice che invoca l'illegittimità del provvedimento di trasferimento in quanto privo di limite temporale e dall'altro lato offre la ragione giustificatrice al trasferimento attuato.
Difatti, proprio esaminando l'espressione utilizzata dalle parti sociali, ci si avvede che la locuzione “anche temporanea” prevede la scelta discrezionale dell'Azienda di perseguire le finalità e gli obiettivi voluti dalla programmazione e dagli indirizzi regionali, con l'impiego di personale per il tempo ritenuto necessario.
Inoltre, come rappresentato dalla parte resistente che ha fornito adeguata documentazione, nel 2000, con l'adozione del Progetto Obiettivo Materno Infantile,
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veniva assegnato un ruolo ancor più strategico e centrale ai Consultori Familiari nella promozione e tutela della salute della donna e dell'età evolutiva, con indicazione dettagliata delle modalità e dei campi operativi.
Si rileva, allora, l'intervenuta necessità di dotare il Consultorio di delle figure Parte_2 previste dal POMI, tra cui lo psicologo, costituente parte attiva dell'organico multidisciplinare adeguato alla realizzazione di progetti strategici.
Il demansionamento lamentato dalla parte attrice risulta privo di fondamento, in quanto trattasi di prestazione altamente specializzata in un contesto di lavoro dinamico relazionale che nulla toglie ma aggiunge alla professionalità già acquisita dalla ricorrente.
Le doglianze in merito all'assenza di adeguate stanze e strumentazioni, poi, rappresentate dalle fotografie allegate e dalle comunicazioni email depositate, risultano prive di riferimento.
Le rappresentazioni fotografiche, infatti non sono contestualizzate e le email danno contezza della richiesta di strumentazioni utilizzate in ambito psicologico le quali, in un contesto privo di tale figura prima dell'arrivo della ricorrente, risulta altamente probabile ma di facile soluzione di reperibilità.
Cont A ciò si aggiunga che dipendente come responsabile della Testimone_1
UOSD, assistenza consultoriale dal 2012, interrogato sui capitoli di cui alla memoria difensiva, ha affermato “cap.20 io so che alla stanza dove e' stata assegnata quando e' arrivata nel consultorio di vi erano mezzi informatici e materiale di cancelleria, Parte_2 in precedenza era la mia stanza. So che quando l'ostetrica non era presente la aveva Pt_1
la possibilità di decidere se usare anche la sua stanza ugualmente attrezzata di computer e materiale di cancelleria”.
Accertato quindi il legittimo operato della , che ha operato nel rispetto CP_4
Contr dei limiti dell' in virtù dei propri poteri e dei superiori principi sottesi al buon andamento dell'amministrazione e finalizzato al bene della collettività, resta assorbita ogni ulteriore questione relativa all'assunto mosso in ordine alla necessità di un trasferimento della per incompatibilità ambientale, quale ulteriore motivo di trasferimento. Pt_1
Tale affermazione risulta priva di supporto probatorio in quanto i testi di parte resistente, escussi sul punto, nulla hanno saputo riferire.
In particolare si rileva come all'udienza del 08.11.2023 ha Testimone_2 affermato: “Cap. 9): Non mi risulta vera tale circostanza, per quanto mi riguarda io ho chiesto il trasferimento per riavvicinarmi presso la mia abitazione.”.
13 TRIBUNALE DI TERAMO - SEZIONE LAVORO
Le necessità legate allo sviluppo della rete consultoriale, quale ragione organizzativa primaria, risulta dirimente nella valutazione del comportamento dell'Azienda sanitaria, con caducazione di ogni ulteriore ragione.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda.
Le spese di lite vanno compensate, in considerazione della novità della questione trattata.
Così deciso in Teramo alla data del deposito telematico
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
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