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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1030/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5088/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 283/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 16
e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00119-2024 CESSIONE BENI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, la società Ric_1 srl impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo all'anno di imposta 2019, per complessivi € 354.321,78, premettendo che:
- nel mese di marzo 2023 la Guardia di Finanza di Marcianise aveva effettuato un accesso ispettivo presso la società ricorrente, all'esito del quale aveva redatto il processo verbale di constatazione di violazioni varie circa la tenuta delle scritture contabili ed il pagamento delle imposte;
- la ricorrente aveva appreso, dal suddetto verbale, che l'accertamento era scaturito dalle verifiche effettuate presso il commercialista dott. AT, incaricato della consulenza alla impresa in materia di finanza e bilancio, che era stato sottoposto a processo penale e poi condannato per frode fiscale nell'ambito del p.p. 34258/2019 instaurato presso la Procura della Repubblica Tribunale di Napoli;
- le suddette informazioni erano state acquisite dalla società attraverso il verbale di constatazione del
23/10/2023 della Guardia Finanza di Marcianise e dalla stampa locale;
- con atto del 22/12/2023 aveva presentato le cd. osservazioni, con le quali aveva evidenziato la difficoltà di reperire la richiesta “copiosa” documentazione, proprio in considerazione della indisponibilità della stessa, già oggetto dei sequestri penali intervenuti presso lo studio AT e comunque della infedele conservazione da parte del professionista, così come già rilevato dalla stessa Guardia di Finanza di
Marcianise;
- la società e il suo legale rapp.te erano risultati estranei ai fatti di rilevanza penale e ai relativi procedimenti e sequestro, pur essendo la documentazione fiscale aziendale tutta in possesso del commercialista e, pertanto, comunque sottratta alla disponibilità della contribuente.
Dopo aver ciò premesso, la Ricorrente_1 s.r.l. eccepiva:
1) l'illegittimità dell'accertamento analitico induttivo, in quanto addossante tutti i maggiori ricavi “presunti” senza tener conto dei costi correlati: a tal proposito, non valeva il richiamo dell'ADE al dictum della sentenza di Cassazione n. 9585/2021, secondo cui i contribuenti potevano assolvere mediante esibizione di quella documentazione, previa rituale richiesta di restituzione, avendo in più circostanze fatto rilevare alla GdF di Marcianise la propria impossibilità a reperire e, quindi, esibire la documentazione richiesta, già oggetto di sequestro eseguito presso lo studio del dott. AT, commercialista di fiducia, poi condannato per reati fiscali, alle cui conseguenze, nonostante la società non fosse stata assoggettata al processo, essa era stata, invece, assoggettata;
2) che l'atto impugnato e le imposte e sanzioni ivi richieste erano certamente illegittimi, in quanto non erano state valutate le “osservazioni” della contribuente, né la sua volontà di addivenire ad un eventuale ravvedimento, né era stata valutata la causa di esenzione della responsabilità del contribuente e di esclusione delle sanzioni amministrative tributarie, benché fosse pacifico che la società ricorrente era rimasta estranea ai fatti penalmente rilevanti contestati al dott. AT e comunque non fosse responsabile delle eventuali omissioni. Invero, la nuova disciplina delle sanzioni tributarie - non penali – disponeva che, per l'applicabilità della sanzione, occorreva considerare l'imputabilità, la colpevolezza e la gravità della violazione. Per ritenere sussistente la responsabilità era necessario che la violazione fosse stata commessa con colpa o dolo e, inoltre, nel caso di specie, certamente sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 6, comma 3, del Dlgs n. 472 del 1997, escludente la punibilità del contribuente quando questi dimostri che il pagamento il tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. A questo proposito, a seguito della notifica dell'impugnato verbale di accertamento, la società aveva proposto denuncia querela in danno del dott. AT, avendo appreso della omessa presentazione della dichiarazione e/o dell'omessa e/o non conforme tenuta della contabilità, tenuto conto altresì della condanna del medesimo che era seguita nell'ambito del p.p. 34258/2019 instauratosi presso la Procura della Repubblica Tribunale di Napoli. Inoltre, la prova del comportamento fraudolento del professionista, nel caso di specie, era stata fornita, stante il riscontro di colpevolezza del professionista condannato nell'ambito del suddetto procedimento penale per frode fiscale, in cui la società non era stata coinvolta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, premettendo che, dall'esame del PVC, nonché dall'ulteriore istruttoria svolta dall'Ufficio a carico della società ricorrente, era risultato quanto segue:
- la società non aveva esibito, in sede di verifica e con riferimento al periodo d'imposta in esame, il libro giornale e/o le altre scritture contabili di cui agli artt. 13 e ss. del DPR 600/1973;
- aveva ricevuto fatture da parte di società classificabili come “cartiere”, finalizzate all'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
- aveva emesso una fattura senza applicazione dell'IVA per carenza del presupposto di territorialità di sensi dell'art.
7-bis e ss. del DPR 633/1972.
Tanto premesso, l'Ufficio evidenziava:
- la mancata certezza dell'inclusione dei costi in esame all'interno delle scritture contabili, comportante l'indeducibilità degli stessi e la possibilità per l'Ufficio di procedere ad una determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. c) del DPR 600/1973;
- che, nel periodo d'imposta in esame, la società aveva ricevuto fatture per un importo complessivo pari ad € 302.579,00 (IVA corrispondente pari a € 66.567,00), provenienti da società “cartiere”;
- che, in particolare, per le società Società_1 SRLS e Società_2 SRLS, risultava accertato il reato di cui all'art. 8 del D.lgs. 74/2000, a seguito dell'attività d'indagine svolta nei confronti di AT (ex consulente della ricorrente);
- che, per tali motivi, l'Ufficio aveva provveduto al recupero dell'IVA indebitamente detratta per un importo pari ad € 66.567,00 e, ai fini delle imposte dirette, era stato rilevato che le fatture evidenziate erano state registrate all'interno del libro cespiti, sicché la relativa deduzione era avvenuta nel corso di più esercizi;
- che, considerando l'aliquota di ammortamento applicata, pari al 7,5% (per un ammortamento pari ad
€ 4.519,00), era stata rettificata la base imponibile IRES ed IRAP, per un importo pari ad € 246.848,00;
- che erano state constatate anche operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia: infatti, dall'esame della dichiarazione IVA e dalla banca dati “Fatture e Corrispettivi”, risultava che la società aveva emesso una fattura di importo pari ad € 85.200,00 senza applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto territoriale ai sensi degli artt.
7-bis e ss. del DPR 633/1972; invero, la P.IVA indicata nella fattura non risultava abilitata alle transazioni transfrontaliere, secondo le risultanze della banca data VIES;
- che riguardo alla prima eccezione sollevata con il ricorso, ovvero l'illegittimità dell'accertamento induttivo senza tener conto dei costi correlati, l'Ufficio legittimamente aveva fatto ricorso alla determinazione induttiva del reddito. Inoltre, trattandosi di recuperi di costi a fronte di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'eccezione si dimostrava del tutto infondata, in quanto, al riguardo, alcun riconoscimento di costi correlati doveva essere effettuato;
- che, riguardo al secondo motivo di ricorso, ovvero la mancata applicazione della causa di esenzione della responsabilità del contribuente e l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie in relazione all'omessa, nonché infedele dichiarazione e non conforme tenuta della contabilità, il fatto che la società ricorrente non fosse stata coinvolta nel procedimento penale non era ragione sufficiente a dimostrare l'esimente da responsabilità per infedele dichiarazione contestata nell'atto di accertamento impugnato.
Invero, secondo la Suprema Corte, la responsabilità del contribuente circa la corretta presentazione delle proprie dichiarazioni fiscali, qualora per tale attività il soggetto avesse affidato ad un professionista il mandato a trasmettere, veniva meno solo in caso di comportamento fraudolento del commercialista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Pertanto, non solo occorreva un comportamento fraudolento del commercialista, ma vi doveva essere anche l'intenzione di quest'ultimo, ovvero il fine di mascherare il proprio inadempimento.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, propone appello la Ric_1 s.r.l., la quale ripropone essenzialmente le doglianze già effettuate in prime cure, ribadendo che:
- era risultata impossibilità a documentare in merito alle richieste dei militari verificatori, per l'avvenuto sequestro della documentazione nei confronti del suo precedente consulente;
- per tale motivo, aveva presentata denuncia-querela nei suoi confronti;
- i dati di bilancio del 2019 erano corretti e alcuna fattura attestante il sostenimento dei costi era fasulla;
- la società non è stata coinvolta nel procedimento penale aperto nei confronti del professionista.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale impugna l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 13.01.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
In primo luogo, vanno richiamate le conclusioni operate nella sentenza di primo grado, che appaiono a questa Corte corrette e meritevoli di conferma.
Va specificato, in questa sede, in primo luogo che non appare degno di nota l'argomento relativo alla impossibilità di produrre la documentazione in sede amministrativa a fronte dell'avvenuto sequestro penale dei documenti. A questo proposito va anzitutto osservato che nulla avrebbe impedito alla società di presentare un'istanza di dissequestro, atteso che l'oggetto del vincolo cautelare era rappresentato da semplice documentazione. Inoltre, come correttamente argomentato dall'ufficio, nella denuncia presentata dalla società contro il professionista non vi è alcun elenco circa la documentazione eventualmente sottratta e, pertanto, non è dato sapere se, per esempio, il libro giornale sia stato mai istituito. Non può avere efficacia esimente, poi, la presentazione della denuncia contro il professionista, se si considera che essa è stata presentata soltanto nel 2024, successivamente al ricevimento degli avvisi di accertamento da parte della società, quando invece della eventuale omissione il legale rappresentante della “Ric_1 Srl” era a conoscenza già nel luglio 2022, quando provvedeva personalmente a consegnare la documentazione sociale al successivo professionista incaricato, tale Rag. Nominativo_2. In quella sede, il legale rappresentante, che aveva personalmente curato la consegna della documentazione della società per problemi personali comunicatigli dal AT – come precisato nella denuncia – era nelle condizioni di poter riscontrare i documenti assenti e, sebbene in possesso di tali informazioni, reputava di non procedere né ad un verbale di consegna, con l'indicazione analitica dei documenti trasmessi al successivo professionista incaricato, né di sporgere denuncia nei confronti del precedente professionista.
E' da ritenere, quindi, che la presentazione della denuncia soltanto dopo la notifica degli avvisi di accertamento sia strumentale alla difesa nel giudizio tributario.
Quanto all'argomento relativo all'all'art. 21-bis del D.lgs. 74/2000 (rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”), è da osservare che la sentenza contro il professionista incaricato non è stata mai prodotta in giudizio e, pertanto, non vi è necessaria certezza in ordine alla cosa giudicata, con impossibilità di accertamento sui presunti ed eventuali effetti sul presente giudizio.
Infine, va ricordato che la società appellante non ha fornito alcuna prova in ordine ad un eventuale comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, prova che era a suo carico (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 21560 del 31/07/2024).
In definitiva, quindi, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5088/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 283/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 16
e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3032M00119-2024 CESSIONE BENI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 81/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, la società Ric_1 srl impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo all'anno di imposta 2019, per complessivi € 354.321,78, premettendo che:
- nel mese di marzo 2023 la Guardia di Finanza di Marcianise aveva effettuato un accesso ispettivo presso la società ricorrente, all'esito del quale aveva redatto il processo verbale di constatazione di violazioni varie circa la tenuta delle scritture contabili ed il pagamento delle imposte;
- la ricorrente aveva appreso, dal suddetto verbale, che l'accertamento era scaturito dalle verifiche effettuate presso il commercialista dott. AT, incaricato della consulenza alla impresa in materia di finanza e bilancio, che era stato sottoposto a processo penale e poi condannato per frode fiscale nell'ambito del p.p. 34258/2019 instaurato presso la Procura della Repubblica Tribunale di Napoli;
- le suddette informazioni erano state acquisite dalla società attraverso il verbale di constatazione del
23/10/2023 della Guardia Finanza di Marcianise e dalla stampa locale;
- con atto del 22/12/2023 aveva presentato le cd. osservazioni, con le quali aveva evidenziato la difficoltà di reperire la richiesta “copiosa” documentazione, proprio in considerazione della indisponibilità della stessa, già oggetto dei sequestri penali intervenuti presso lo studio AT e comunque della infedele conservazione da parte del professionista, così come già rilevato dalla stessa Guardia di Finanza di
Marcianise;
- la società e il suo legale rapp.te erano risultati estranei ai fatti di rilevanza penale e ai relativi procedimenti e sequestro, pur essendo la documentazione fiscale aziendale tutta in possesso del commercialista e, pertanto, comunque sottratta alla disponibilità della contribuente.
Dopo aver ciò premesso, la Ricorrente_1 s.r.l. eccepiva:
1) l'illegittimità dell'accertamento analitico induttivo, in quanto addossante tutti i maggiori ricavi “presunti” senza tener conto dei costi correlati: a tal proposito, non valeva il richiamo dell'ADE al dictum della sentenza di Cassazione n. 9585/2021, secondo cui i contribuenti potevano assolvere mediante esibizione di quella documentazione, previa rituale richiesta di restituzione, avendo in più circostanze fatto rilevare alla GdF di Marcianise la propria impossibilità a reperire e, quindi, esibire la documentazione richiesta, già oggetto di sequestro eseguito presso lo studio del dott. AT, commercialista di fiducia, poi condannato per reati fiscali, alle cui conseguenze, nonostante la società non fosse stata assoggettata al processo, essa era stata, invece, assoggettata;
2) che l'atto impugnato e le imposte e sanzioni ivi richieste erano certamente illegittimi, in quanto non erano state valutate le “osservazioni” della contribuente, né la sua volontà di addivenire ad un eventuale ravvedimento, né era stata valutata la causa di esenzione della responsabilità del contribuente e di esclusione delle sanzioni amministrative tributarie, benché fosse pacifico che la società ricorrente era rimasta estranea ai fatti penalmente rilevanti contestati al dott. AT e comunque non fosse responsabile delle eventuali omissioni. Invero, la nuova disciplina delle sanzioni tributarie - non penali – disponeva che, per l'applicabilità della sanzione, occorreva considerare l'imputabilità, la colpevolezza e la gravità della violazione. Per ritenere sussistente la responsabilità era necessario che la violazione fosse stata commessa con colpa o dolo e, inoltre, nel caso di specie, certamente sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 6, comma 3, del Dlgs n. 472 del 1997, escludente la punibilità del contribuente quando questi dimostri che il pagamento il tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. A questo proposito, a seguito della notifica dell'impugnato verbale di accertamento, la società aveva proposto denuncia querela in danno del dott. AT, avendo appreso della omessa presentazione della dichiarazione e/o dell'omessa e/o non conforme tenuta della contabilità, tenuto conto altresì della condanna del medesimo che era seguita nell'ambito del p.p. 34258/2019 instauratosi presso la Procura della Repubblica Tribunale di Napoli. Inoltre, la prova del comportamento fraudolento del professionista, nel caso di specie, era stata fornita, stante il riscontro di colpevolezza del professionista condannato nell'ambito del suddetto procedimento penale per frode fiscale, in cui la società non era stata coinvolta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, premettendo che, dall'esame del PVC, nonché dall'ulteriore istruttoria svolta dall'Ufficio a carico della società ricorrente, era risultato quanto segue:
- la società non aveva esibito, in sede di verifica e con riferimento al periodo d'imposta in esame, il libro giornale e/o le altre scritture contabili di cui agli artt. 13 e ss. del DPR 600/1973;
- aveva ricevuto fatture da parte di società classificabili come “cartiere”, finalizzate all'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
- aveva emesso una fattura senza applicazione dell'IVA per carenza del presupposto di territorialità di sensi dell'art.
7-bis e ss. del DPR 633/1972.
Tanto premesso, l'Ufficio evidenziava:
- la mancata certezza dell'inclusione dei costi in esame all'interno delle scritture contabili, comportante l'indeducibilità degli stessi e la possibilità per l'Ufficio di procedere ad una determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. c) del DPR 600/1973;
- che, nel periodo d'imposta in esame, la società aveva ricevuto fatture per un importo complessivo pari ad € 302.579,00 (IVA corrispondente pari a € 66.567,00), provenienti da società “cartiere”;
- che, in particolare, per le società Società_1 SRLS e Società_2 SRLS, risultava accertato il reato di cui all'art. 8 del D.lgs. 74/2000, a seguito dell'attività d'indagine svolta nei confronti di AT (ex consulente della ricorrente);
- che, per tali motivi, l'Ufficio aveva provveduto al recupero dell'IVA indebitamente detratta per un importo pari ad € 66.567,00 e, ai fini delle imposte dirette, era stato rilevato che le fatture evidenziate erano state registrate all'interno del libro cespiti, sicché la relativa deduzione era avvenuta nel corso di più esercizi;
- che, considerando l'aliquota di ammortamento applicata, pari al 7,5% (per un ammortamento pari ad
€ 4.519,00), era stata rettificata la base imponibile IRES ed IRAP, per un importo pari ad € 246.848,00;
- che erano state constatate anche operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia: infatti, dall'esame della dichiarazione IVA e dalla banca dati “Fatture e Corrispettivi”, risultava che la società aveva emesso una fattura di importo pari ad € 85.200,00 senza applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto territoriale ai sensi degli artt.
7-bis e ss. del DPR 633/1972; invero, la P.IVA indicata nella fattura non risultava abilitata alle transazioni transfrontaliere, secondo le risultanze della banca data VIES;
- che riguardo alla prima eccezione sollevata con il ricorso, ovvero l'illegittimità dell'accertamento induttivo senza tener conto dei costi correlati, l'Ufficio legittimamente aveva fatto ricorso alla determinazione induttiva del reddito. Inoltre, trattandosi di recuperi di costi a fronte di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'eccezione si dimostrava del tutto infondata, in quanto, al riguardo, alcun riconoscimento di costi correlati doveva essere effettuato;
- che, riguardo al secondo motivo di ricorso, ovvero la mancata applicazione della causa di esenzione della responsabilità del contribuente e l'esclusione delle sanzioni amministrative tributarie in relazione all'omessa, nonché infedele dichiarazione e non conforme tenuta della contabilità, il fatto che la società ricorrente non fosse stata coinvolta nel procedimento penale non era ragione sufficiente a dimostrare l'esimente da responsabilità per infedele dichiarazione contestata nell'atto di accertamento impugnato.
Invero, secondo la Suprema Corte, la responsabilità del contribuente circa la corretta presentazione delle proprie dichiarazioni fiscali, qualora per tale attività il soggetto avesse affidato ad un professionista il mandato a trasmettere, veniva meno solo in caso di comportamento fraudolento del commercialista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Pertanto, non solo occorreva un comportamento fraudolento del commercialista, ma vi doveva essere anche l'intenzione di quest'ultimo, ovvero il fine di mascherare il proprio inadempimento.
Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, propone appello la Ric_1 s.r.l., la quale ripropone essenzialmente le doglianze già effettuate in prime cure, ribadendo che:
- era risultata impossibilità a documentare in merito alle richieste dei militari verificatori, per l'avvenuto sequestro della documentazione nei confronti del suo precedente consulente;
- per tale motivo, aveva presentata denuncia-querela nei suoi confronti;
- i dati di bilancio del 2019 erano corretti e alcuna fattura attestante il sostenimento dei costi era fasulla;
- la società non è stata coinvolta nel procedimento penale aperto nei confronti del professionista.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, la quale impugna l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 13.01.2025, la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
In primo luogo, vanno richiamate le conclusioni operate nella sentenza di primo grado, che appaiono a questa Corte corrette e meritevoli di conferma.
Va specificato, in questa sede, in primo luogo che non appare degno di nota l'argomento relativo alla impossibilità di produrre la documentazione in sede amministrativa a fronte dell'avvenuto sequestro penale dei documenti. A questo proposito va anzitutto osservato che nulla avrebbe impedito alla società di presentare un'istanza di dissequestro, atteso che l'oggetto del vincolo cautelare era rappresentato da semplice documentazione. Inoltre, come correttamente argomentato dall'ufficio, nella denuncia presentata dalla società contro il professionista non vi è alcun elenco circa la documentazione eventualmente sottratta e, pertanto, non è dato sapere se, per esempio, il libro giornale sia stato mai istituito. Non può avere efficacia esimente, poi, la presentazione della denuncia contro il professionista, se si considera che essa è stata presentata soltanto nel 2024, successivamente al ricevimento degli avvisi di accertamento da parte della società, quando invece della eventuale omissione il legale rappresentante della “Ric_1 Srl” era a conoscenza già nel luglio 2022, quando provvedeva personalmente a consegnare la documentazione sociale al successivo professionista incaricato, tale Rag. Nominativo_2. In quella sede, il legale rappresentante, che aveva personalmente curato la consegna della documentazione della società per problemi personali comunicatigli dal AT – come precisato nella denuncia – era nelle condizioni di poter riscontrare i documenti assenti e, sebbene in possesso di tali informazioni, reputava di non procedere né ad un verbale di consegna, con l'indicazione analitica dei documenti trasmessi al successivo professionista incaricato, né di sporgere denuncia nei confronti del precedente professionista.
E' da ritenere, quindi, che la presentazione della denuncia soltanto dopo la notifica degli avvisi di accertamento sia strumentale alla difesa nel giudizio tributario.
Quanto all'argomento relativo all'all'art. 21-bis del D.lgs. 74/2000 (rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”), è da osservare che la sentenza contro il professionista incaricato non è stata mai prodotta in giudizio e, pertanto, non vi è necessaria certezza in ordine alla cosa giudicata, con impossibilità di accertamento sui presunti ed eventuali effetti sul presente giudizio.
Infine, va ricordato che la società appellante non ha fornito alcuna prova in ordine ad un eventuale comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, prova che era a suo carico (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 21560 del 31/07/2024).
In definitiva, quindi, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila), oltre accessori se dovuti.