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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PRATO FEDERICO, Presidente
TROIANI RUGGERO, RE
FORNATARO FABRIZIO, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 744/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Fondazione Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 1 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2015
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2016 - DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2025 depositato il
16/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del processo di primo grado
La Fondazione Ricorrente_1 aveva presentato istanza di rimborso in data 15/06/2020 con la quale aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate di Padova la differenza tra quanto pagato per gli anni d'imposta 2015, 2016, 2017 e 2018 a titolo IRES e quanto effettivamente dovuto in applicazione dell'art. 6 del DPR n. 601/73 che consentiva la riduzione del 50% dell'imposta dovuta da enti cui il Legislatore riconosceva un ruolo di pubblica utilità.
A seguito di una richiesta d'integrazione documentale avanzata dall'Agenzia delle Entrate la Fondazione aveva depositato quanto richiesto e illustrato la propria posizione con memoria esplicativa.
In data 28/04/2023 la Fondazione, con ricorso, aveva impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle
Entrate avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova che respingeva il ricorso con condanna alle spese.
La Corte di primo grado ha infatti ritenuto quale elemento idoneo e sufficiente per respingere la domanda la circostanza che la Fondazione ricorrente avesse sottoscritto unitamente ad altre fondazioni un patto parasociale al fine della nomina della maggioranza dei consiglieri di Banca Banca_1 S.p.A. perdendo la qualifica di ente non commerciale e conseguentemente il diritto a fruire delle agevolazioni previste dalla norma sopra indicata.
Svolgimento del presente grado del giudizio
Avverso la sentenza ha proposto appello la Fondazione sollevando i seguenti motivi di gravame:
1) Illegittimità della sentenza di primo grado per errata valutazione delle prove e conseguente omessa esposizione delle ragioni che giustificano il diniego al rimborso della maggiore Ires versata da Fondazione per il periodo d'imposta 2015.
Parte appellante pur contestando, come meglio in seguito si tratterà, che il Patto di Sindacato abbia di fatto determinato una posizione di controllo del CdA di Banca Banca_1 S.p.A. sottolinea che il patto parasociale fu sottoscritto nel marzo 2016 in occasione dell'assemblea tenutasi il 27/04/2016 per le elezioni del CdA della banca per il triennio 2016 / 2018 e conseguentemente non è dato capire perché l'istanza di rimborso relativa all'anno d'imposta 2015 sia stata respinta.
2) Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, D.Lgs. 153/1999 in combinato disposto con l'art. 2359 Cod. Civ., con l'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e con l'art. 23 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Parte appellante ribadisce che i patti parasociali sottoscritti erano meramente finalizzati alla scelta dei consiglieri componenti il consiglio di amministrazione e il comitato di controllo di Banca_1 S.p.A. ma tale circostanza non determinava l'effettivo esercizio del controllo della gestione della banca e del resto non vi era alcun obbligo per gli eletti di agire unitariamente stante l'assenza di vincoli fiduciari nei mandati di rappresentanza conferiti.
Inoltre non sussisteva coordinamento tra le fondazioni finalizzato a determinare tramite gli amministratori eletti l'indirizzo economico che la banca avrebbe dovuto perseguire.
2.1) Sulla insussistenza di un controllo di fatto “solitario” di Fondazione nei confronti della Banca.
2.2) Sulla insussistenza di un controllo di fatto congiunto delle fondazioni aderenti al Patto Parasociale sulla
Banca.
2.3) Sulla insussistenza di una influenza determinante di Fondazione su Banca_1.
Parte appellante ribadisce che non sussisteva controllo interno in quanto le fondazioni non avevano il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, non avevano il potere di subordinare le nomine o le revoche della maggioranza degli stessi e non sussistevano comunque rapporti tra i soci di carattere finanziario e organizzativo tale da condizionare le eventuali scelte e/o indirizzi che dovevano essere assunti.
In ogni caso la Fondazione appellante aveva apportato al Patto di Sindacato una quota di partecipazione pari al capitale sociale del 3,3% e quindi di per sé non particolarmente significativa.
Parte appellante ribadisce che il Patto di Sindacato non prevedeva voti all'unanimità e il complesso delle partecipazioni conferite non assicurava un'influenza dominante.
3) Sulla spettanza del rimborso: illegittimità della sentenza impugnata per omessa e/o errata valutazione delle prove.
3.1) Il rispetto dei requisiti da un punto di vista formale.
3.2) Sulla dimostrazione della natura non imprenditoriale: l'attività con finalità sociale svolta da Fondazione negli anni oggetto di rimborso.
3.3) Sul diritto all'agevolazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 601/1973 per le FOB che operano anche in base al modello “erogativo”.
3.4) Sulle partecipazioni detenute da Fondazione.
3.5) Sulla gestione del patrimonio mobiliare.
3.6) Sul patrimonio immobiliare detenuto da Fondazione.
Parte appellante ribadisce di aver svolto attività con finalità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, delle attività culturali, della salute e ambiente e dell'assistenza e tutela delle categorie deboli specificando le erogazioni sostenute per i progetti deliberati che possono essere svolti sia in modo diretto che in modo indiretto tramite l'attività di altri enti non-profit.
Parte appellante sottolinea che l'unica partecipazione di controllo detenuta è quella della società Società_4 p.A. che gestisce il patrimonio immobiliare della Fondazione ma in merito ribadisce che nessuna contestazione su tale partecipazione è stata sollevata dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre ricorda le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che con sentenza del 10/01/2006 procedimento C-222/04 ha affermato il principio per cui il semplice possesso di partecipazioni anche di controllo non sono sufficienti a configurare l'attività economica quando tale possesso da luogo soltanto all'esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o socio nonché eventualmente alla percentuale dei dividendi da qualificarsi come semplici frutti della proprietà di un bene.
4) Sul quantum d'imposta chiesta a rimborso.
Parte appellante sottolinea che l'Agenzia delle Entrate non ha mai contestato il quantum richiesto limitandosi ad eccepire l'inammissibilità dell'istanza per parte delle somme richieste in quanto corrisposte tramite compensazione ma è del tutto evidente che la compensazione rappresenta solo mero strumento con il quale il contribuente ha proceduto al pagamento dell'imposta dovuta.
Parte appellante ha assunto le seguenti conclusioni: “Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado voglia: - riformare la sentenza di primo grado impugnata in ragione dei motivi innanzi illustrati;
- dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto e, per l'effetto, condannare l'Ufficio al rimborso dell'importo di euro 27.018.252; - condannare l'Ufficio alla refusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546.”.
Parte appellata Agenzia delle Entrate di Padova si è ritualmente costituita contestando radicalmente in fatto e diritto quanto ex adverso dedotto richiamando, per quanto attiene i primi due motivi di gravame,
l'orientamento univoco e costante della Suprema Corte che a più riprese, anche a Sezioni Unite, ha ritenuto che le agevolazioni tributarie non spettino alle fondazioni quando svolgono controllo diretto e/o indiretto di società commerciali.
Nel caso di specie il Patto Parasociale aveva consentito l'elezione di ben quattordici membri del consiglio di amministrazione su diciannove con la conseguente perdita della qualificazione di ente non commerciale e del correlato diritto di fruire delle agevolazioni richieste.
Parte appellata, inoltre, sottolinea che parte appellante ha il controllo e comunque partecipa con quote rilevanti ad imprese di carattere indubbiamente commerciale, quali le società di gestione del risparmio Società_2 S.p.A. e Società_3 S.p.A.
Parte appellata infine contesta l'istanza di rimborso in quanto con la stessa si tenta di monetizzare crediti d'imposta che invece potevano essere utilizzati solo in compensazione;
in particolare sottolinea che con gli
F24 sono stati utilizzati crediti d'imposta per €. 20.607.131,00.- che non potevano essere richiesti a rimborso perché per gli stessi era prevista la compensazione come unica ed esclusiva modalità di utilizzo.
La Fondazione appellante, pertanto, otterrebbe l'illegittimo risultato di monetizzare con la richiesta di rimborso crediti d'imposta non rimborsabili in quanto come detto utilizzabili solo con la compensazione.
Parte appellata ha assunto le seguenti conclusioni: “Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di voler: – rigettare l'appello della contribuente, confermando la sentenza gravata;
– condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.”
Parte appellante ha depositato memoria illustrativa con la quale ribadisce non sussistere alcuna influenza determinante della Fondazione sulla gestione di Banca Banca_1 S.p.A. essendosi sciolto il Patto di Sindacato subito dopo l'elezione dell'Organo Amministrativo con conseguente assenza di direzione unitaria stabile, di influenza programmatica e di totale assenza di un coordinamento preventivo.
Inoltre, relativamente all'anno d'imposta 2015, parte appellante ribadisce che non sussisteva neppure alcun accordo parasociale finalizzato alla presentazione di liste congiunte per l'elezione degli Organi Amministrativi
e conseguentemente almeno per tale annualità le ragioni del diniego risultano omesse. Per quanto attiene alla partecipazione della Fondazione in altre imprese, si sottolinea che vengono esercitati solo i diritti propri dell'azionista senza intervenire nella gestione operativa delle imprese partecipate.
Infine, per quanto attiene alla presunta illegittimità dell'istanza di rimborso d'imposte pagate anche mediante compensazione, parte appellante sottolinea che qualora non dovesse essere riconosciuto il rimborso dell'IRES compensata la Fondazione perderebbe il diritto di utilizzare detti crediti per future compensazioni con ulteriore grave danno.
Parte appellante insiste nell'accoglimento delle conclusioni già formulate.
Parte appellata ha prodotto memoria con la quale ribadisce che l'esistenza di accordi parasociali idonei ad esercitare anche congiuntamente con altre fondazioni un'influenza nella gestione di Banca Banca_1 S.p.A. comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale e del correlato diritto di fruire delle agevolazioni richieste.
La partecipazione in altre società che gestiscono il risparmio e il controllo totalitario della società che gestisce il patrimonio immobiliare confermano tale valutazione.
Parte appellata conclude richiamando le conclusioni già rassegnate.
La causa all'udienza del 15 settembre 2025 è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve osservare che l'art. 6 all'epoca vigente prevedeva la riduzione alla metà dell'aliquota
IRES per alcuni enti a cui veniva riconosciuto dal Legislatore un ruolo di pubblica utilità.
Si trattava di agevolazioni di natura strutturale e l'ambito di applicazione della norma secondo l'orientamento costante assunto dalla Suprema Corte prevedeva la qualificazione formale, ovvero l'appartenenza ad una delle categorie di enti o istituti elencati dall'art. 6, il possesso della personalità giuridica e la natura tributaria dell'attività svolta in termini di non commercialità ex art. 73 del TUIR in quanto l'attività concretamente esercitata doveva comunque prevalere sul fine.
In particolare la Cassazione con sentenza n. 2573/90 ha affermato che: “Il rapporto tra la qualità del soggetto e la natura oggettiva dell'attività (che nella previsione dell'art. 151 t.u. n. 645/58 vedeva in primo piano la qualità del soggetto, pur non potendosi prescindere dalla natura dell'attività da esso esercitata in concreto) nell'art. 2 del d.p.r. n. 598 del 1973, risulta ribaltata, ponendosi in primo piano la natura oggettiva dell'attività.”.
Orientamento condiviso dal Consiglio di Stato con il parere espresso l'8/10/1991 n. 1296 in base al quale la riduzione a metà dell'IRES non spetta per il solo fatto che un ente appartenga ad una delle categorie indicate dalla norma, ma ha carattere oggettivo, essendo la fruizione della stessa subordinata allo svolgimento di specifica attività e limitata al reddito imponibile da esso generata.
La Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 27619/2006 ha affermato che in tema di IRPEG, il riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie dell'esenzione dalla ritenuta d'acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie, prevista dall'art. 10 bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito in legge 21 aprile 1967, n. 209), è subordinato alla prova, posta a carico del soggetto che invoca l'agevolazione, dell'effettivo perseguimento in via esclusiva di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca scientifica, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni nelle imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economiche. In tale prospettiva, non può attribuirsi portata determinante alle trasformazioni disposte dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, tenuto conto del perdurare nel nuovo regime di un collegamento genetico e funzionale tra fondazioni ed imprese bancarie, dovendosi invece conferire rilievo, indipendentemente dal possesso di partecipazioni azionarie di controllo (anche per il tramite di società finanziarie), all'eventuale stipulazione di patti parasociali idonei a consentire, anche congiuntamente ad altri soggetti, l'esercizio di un'influenza sulla gestione dell'impresa bancaria, nonché allo svolgimento di attività economica, anche non caratterizzata da scopo di lucro.
L'accertamento di tali elementi, che consentono di qualificare l'attività della fondazione come esercizio d'impresa, conformemente alla nozione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, impone al giudice di disapplicare l'art. 10 bis cit., ponendosi l'agevolazione da esso prevista come misura fiscale selettiva che, in quanto potenzialmente idonea ad influire sugli scambi e ad alterare la concorrenza, viene a configurarsi come aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune.
Sempre la Suprema Corte con sentenza n. 1579/2009, assunta a Sezioni Unite, ha negato le agevolazioni tributarie previste dall'art. 6 del DPR n. 601/73 alle fondazioni sul presupposto che gli enti conferenti le aziende bancarie restavano comunque interessate all'attività bancaria in relazione all'entità della partecipazione del capitale sociale essendo così in grado di influire sull'attività dell'ente creditizio.
Infine la Suprema Corte, con sentenza n. 5069/2016 a Sezioni Unite, ha altresì ribadito: “Le Fondazioni bancarie, a causa del vincolo genetico con le aziende scorporate, non risultano assimilabili, né alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis, né agli enti ed istituti di interesse generale, aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ed alle stesse non torna applicabile la citata disciplina agevolativa, trattandosi di disposizioni eccezionali, applicabili, pertanto, alle Fondazioni bancarie, solo con i limiti e le rigide prescrizioni, disposte dalla legge e puntualizzate dalla giurisprudenza Comunitaria e Nazionale.”
Orientamento di recente confermato dalla Suprema Corte con sentenze n. 16906/20 e n. 5915/25 con la quale è stato ribadito che ai fini del riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie del beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, prevista dall'art. 6 del D.
P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è necessario che tale agevolazione non venga in concreto ad assumere la valenza di un aiuto di Stato, lesivo del principio comunitario di concorrenza, ed a tal fine occorre accertare che l'attività della fondazione non presenti i connotati dell'azione imprenditoriale, i quali possono sussistere anche in mancanza del fine di lucro e pur nella dimostrata destinazione dei profitti, in parte o nel loro intero ammontare, al raggiungimento di scopi di utilità sociale, restando escluso il carattere d'impresa commerciale solo dalla previsione, statutaria o legale, dell'esclusività dei predetti scopi, e dalla dimostrazione che tali attività siano state effettivamente svolte e che la fondazione non abbia alcuna possibilità d'influire, quale azionista maggioritario o non maggioritario o in virtù di accordi parasociali o di patti di sindacato, sulla gestione della banca conferitaria o di altre imprese da essa partecipate.
Orientamento che sostanzialmente non confligge con le conclusioni assunte dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 10/01/2006 nel procedimento C-222/04 con la quale è stato precisato che “il semplice possesso di partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente a configurare un'attività economica del soggetto che detiene tali partecipazioni, quando tale possesso da luogo soltanto all'esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o socio nonché, eventualmente, alla percezione di dividenti semplici frutti della proprietà di un bene”.
La Corte di Giustizia, infatti, aveva altresì precisato che qualora il titolare delle partecipazioni eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione deve essere considerato partecipe dell'attività economica svolta dall'impresa controllata e quindi deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'art. 87 n. 1 del Trattato dell'Unione Europea.
Pertanto, dato per acquisito il principio che il mero possesso delle partecipazioni azionarie non può certo significare di per sé lo svolgimento di un'attività commerciale, punto centrale resta quindi quello di stabilire se nel caso di specie la sottoscrizione del Patto di Sindacato tra le fondazioni finalizzato alla presentazione di liste congiunte per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Comitato di Controllo di
Banca Banca_1 S.p.A. per i trienni 2013 / 2015 e 2016 / 2018, e che per inciso attiene alle quattro annualità oggetto di causa, sia idoneo e sufficiente a configurare controllo diretto o meramente indiretto della più grande banca del Paese.
Infatti non è sostanzialmente oggetto di contestazione che la Fondazione appellante abbia perseguito finalità di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, né rileva che tale attività, di cui è stata fornita idonea documentazione, possa essere stata svolta anche mediante erogazioni in quanto effettuate per il perseguimento degli scopi di utilità sociale con selezione degli enti beneficiari individuati tra gli enti – non profit.
Per quanto attiene alla prima problematica si osserva che il Patto Parasociale, a prescindere dal rilevante numero dei candidati eletti, non attribuisce alle fondazioni diritti speciali e/o rafforzati rispetto la presentazione della lista congiunta e gli stessi candidati vengono indicati senza che sussista alcun diritto di veto sulle candidature né tra le fondazioni paciscenti risultano sussistere intese economico-programmatiche finalizzate almeno ad orientare l'attività degli amministratori che mantengono completa autonomia e indipendenza.
A conferma di tale valutazione vi è l'assenza di vincoli per gli azionisti quali non cedere azioni fino alla data dell'assemblea, registrarsi per il diritto di voto, a votare la stessa lista conservando quindi la propria autonomia e indipendenza, non vi è obbligo di preventiva comunicazione tra gli stessi paciscenti.
Non vi sono quindi legami organici e funzionali che possono determinare e/o influenzare anche indirettamente la gestione della banca e il mero possesso di partecipazioni non è sufficiente a configurare un'attività economica della fondazione appellante che si è limitata solo all'esercizio di diritti connessi alla qualità di azionista e socio e alla conseguente percezione dei relativi dividendi.
Inoltre, circostanza non contestata, va sottolineato che la Fondazione Banca_2
, anch'essa aderente al Patto di Sindacato sopra richiamato, ha avuto riconosciuto in via amministrativa il diritto al rimborso della maggiore imposta versata per la mancata applicazione dell'aliquota
IRES ridotta per gli stessi anni d'imposta di cui è causa.
Quindi il Ministero dell'Economia e Finanze, dopo istruttoria, non ha rilevato alcuna incongruenza e/o incompatibilità nella sottoscrizione del Patto di Sindacato sopra richiamato per il riconoscimento del rimborso richiesto.
Per quanto attiene alla partecipazione della Fondazione appellante in altre imprese quali la Società_2 S.p. A. e la Società_3 S.p.A. che operano nel settore della gestione del risparmio, si deve sottolineare che sono partecipazioni di minoranza e anche in questo caso finalizzate alla percezione di dividendi.
Non rileva la partecipazione totalitaria di Società_4 S.p.A., che gestisce il patrimonio immobiliare della Fondazione, che del resto non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'Ufficio.
Infine per quanto attiene al quantum oggetto delle istanze di rimborso non vi sono contestazioni sugli importi richiesti mentre non rileva che l'imposta sia stata parzialmente pagata utilizzando a compensazione crediti che le dovevano essere riconosciuti.
Dovendosi ritenere raggiunta la prova della natura non imprenditoriale della Fondazione l'appello va pertanto accolto e per l'effetto riformata l'impugnata decisione.
Ritiene la Corte, stante la particolarità della materia trattata, debbano essere compensate interamente le spese e competenze di causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto riforma l'impugnata decisione. Spese e competenze interamente compensate.
Venezia, 15 settembre 2025
Il RE Il Presidente
Dott. Ruggero Troiani Dott. Federico Prato
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PRATO FEDERICO, Presidente
TROIANI RUGGERO, RE
FORNATARO FABRIZIO, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 744/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Fondazione Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 59/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 1 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2015
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2016 - DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2017
- DINIEGO RIMBORSO IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 264/2025 depositato il
16/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del processo di primo grado
La Fondazione Ricorrente_1 aveva presentato istanza di rimborso in data 15/06/2020 con la quale aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate di Padova la differenza tra quanto pagato per gli anni d'imposta 2015, 2016, 2017 e 2018 a titolo IRES e quanto effettivamente dovuto in applicazione dell'art. 6 del DPR n. 601/73 che consentiva la riduzione del 50% dell'imposta dovuta da enti cui il Legislatore riconosceva un ruolo di pubblica utilità.
A seguito di una richiesta d'integrazione documentale avanzata dall'Agenzia delle Entrate la Fondazione aveva depositato quanto richiesto e illustrato la propria posizione con memoria esplicativa.
In data 28/04/2023 la Fondazione, con ricorso, aveva impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle
Entrate avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova che respingeva il ricorso con condanna alle spese.
La Corte di primo grado ha infatti ritenuto quale elemento idoneo e sufficiente per respingere la domanda la circostanza che la Fondazione ricorrente avesse sottoscritto unitamente ad altre fondazioni un patto parasociale al fine della nomina della maggioranza dei consiglieri di Banca Banca_1 S.p.A. perdendo la qualifica di ente non commerciale e conseguentemente il diritto a fruire delle agevolazioni previste dalla norma sopra indicata.
Svolgimento del presente grado del giudizio
Avverso la sentenza ha proposto appello la Fondazione sollevando i seguenti motivi di gravame:
1) Illegittimità della sentenza di primo grado per errata valutazione delle prove e conseguente omessa esposizione delle ragioni che giustificano il diniego al rimborso della maggiore Ires versata da Fondazione per il periodo d'imposta 2015.
Parte appellante pur contestando, come meglio in seguito si tratterà, che il Patto di Sindacato abbia di fatto determinato una posizione di controllo del CdA di Banca Banca_1 S.p.A. sottolinea che il patto parasociale fu sottoscritto nel marzo 2016 in occasione dell'assemblea tenutasi il 27/04/2016 per le elezioni del CdA della banca per il triennio 2016 / 2018 e conseguentemente non è dato capire perché l'istanza di rimborso relativa all'anno d'imposta 2015 sia stata respinta.
2) Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, D.Lgs. 153/1999 in combinato disposto con l'art. 2359 Cod. Civ., con l'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e con l'art. 23 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Parte appellante ribadisce che i patti parasociali sottoscritti erano meramente finalizzati alla scelta dei consiglieri componenti il consiglio di amministrazione e il comitato di controllo di Banca_1 S.p.A. ma tale circostanza non determinava l'effettivo esercizio del controllo della gestione della banca e del resto non vi era alcun obbligo per gli eletti di agire unitariamente stante l'assenza di vincoli fiduciari nei mandati di rappresentanza conferiti.
Inoltre non sussisteva coordinamento tra le fondazioni finalizzato a determinare tramite gli amministratori eletti l'indirizzo economico che la banca avrebbe dovuto perseguire.
2.1) Sulla insussistenza di un controllo di fatto “solitario” di Fondazione nei confronti della Banca.
2.2) Sulla insussistenza di un controllo di fatto congiunto delle fondazioni aderenti al Patto Parasociale sulla
Banca.
2.3) Sulla insussistenza di una influenza determinante di Fondazione su Banca_1.
Parte appellante ribadisce che non sussisteva controllo interno in quanto le fondazioni non avevano il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, non avevano il potere di subordinare le nomine o le revoche della maggioranza degli stessi e non sussistevano comunque rapporti tra i soci di carattere finanziario e organizzativo tale da condizionare le eventuali scelte e/o indirizzi che dovevano essere assunti.
In ogni caso la Fondazione appellante aveva apportato al Patto di Sindacato una quota di partecipazione pari al capitale sociale del 3,3% e quindi di per sé non particolarmente significativa.
Parte appellante ribadisce che il Patto di Sindacato non prevedeva voti all'unanimità e il complesso delle partecipazioni conferite non assicurava un'influenza dominante.
3) Sulla spettanza del rimborso: illegittimità della sentenza impugnata per omessa e/o errata valutazione delle prove.
3.1) Il rispetto dei requisiti da un punto di vista formale.
3.2) Sulla dimostrazione della natura non imprenditoriale: l'attività con finalità sociale svolta da Fondazione negli anni oggetto di rimborso.
3.3) Sul diritto all'agevolazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 601/1973 per le FOB che operano anche in base al modello “erogativo”.
3.4) Sulle partecipazioni detenute da Fondazione.
3.5) Sulla gestione del patrimonio mobiliare.
3.6) Sul patrimonio immobiliare detenuto da Fondazione.
Parte appellante ribadisce di aver svolto attività con finalità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, delle attività culturali, della salute e ambiente e dell'assistenza e tutela delle categorie deboli specificando le erogazioni sostenute per i progetti deliberati che possono essere svolti sia in modo diretto che in modo indiretto tramite l'attività di altri enti non-profit.
Parte appellante sottolinea che l'unica partecipazione di controllo detenuta è quella della società Società_4 p.A. che gestisce il patrimonio immobiliare della Fondazione ma in merito ribadisce che nessuna contestazione su tale partecipazione è stata sollevata dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre ricorda le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che con sentenza del 10/01/2006 procedimento C-222/04 ha affermato il principio per cui il semplice possesso di partecipazioni anche di controllo non sono sufficienti a configurare l'attività economica quando tale possesso da luogo soltanto all'esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o socio nonché eventualmente alla percentuale dei dividendi da qualificarsi come semplici frutti della proprietà di un bene.
4) Sul quantum d'imposta chiesta a rimborso.
Parte appellante sottolinea che l'Agenzia delle Entrate non ha mai contestato il quantum richiesto limitandosi ad eccepire l'inammissibilità dell'istanza per parte delle somme richieste in quanto corrisposte tramite compensazione ma è del tutto evidente che la compensazione rappresenta solo mero strumento con il quale il contribuente ha proceduto al pagamento dell'imposta dovuta.
Parte appellante ha assunto le seguenti conclusioni: “Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado voglia: - riformare la sentenza di primo grado impugnata in ragione dei motivi innanzi illustrati;
- dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto e, per l'effetto, condannare l'Ufficio al rimborso dell'importo di euro 27.018.252; - condannare l'Ufficio alla refusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546.”.
Parte appellata Agenzia delle Entrate di Padova si è ritualmente costituita contestando radicalmente in fatto e diritto quanto ex adverso dedotto richiamando, per quanto attiene i primi due motivi di gravame,
l'orientamento univoco e costante della Suprema Corte che a più riprese, anche a Sezioni Unite, ha ritenuto che le agevolazioni tributarie non spettino alle fondazioni quando svolgono controllo diretto e/o indiretto di società commerciali.
Nel caso di specie il Patto Parasociale aveva consentito l'elezione di ben quattordici membri del consiglio di amministrazione su diciannove con la conseguente perdita della qualificazione di ente non commerciale e del correlato diritto di fruire delle agevolazioni richieste.
Parte appellata, inoltre, sottolinea che parte appellante ha il controllo e comunque partecipa con quote rilevanti ad imprese di carattere indubbiamente commerciale, quali le società di gestione del risparmio Società_2 S.p.A. e Società_3 S.p.A.
Parte appellata infine contesta l'istanza di rimborso in quanto con la stessa si tenta di monetizzare crediti d'imposta che invece potevano essere utilizzati solo in compensazione;
in particolare sottolinea che con gli
F24 sono stati utilizzati crediti d'imposta per €. 20.607.131,00.- che non potevano essere richiesti a rimborso perché per gli stessi era prevista la compensazione come unica ed esclusiva modalità di utilizzo.
La Fondazione appellante, pertanto, otterrebbe l'illegittimo risultato di monetizzare con la richiesta di rimborso crediti d'imposta non rimborsabili in quanto come detto utilizzabili solo con la compensazione.
Parte appellata ha assunto le seguenti conclusioni: “Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di voler: – rigettare l'appello della contribuente, confermando la sentenza gravata;
– condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.”
Parte appellante ha depositato memoria illustrativa con la quale ribadisce non sussistere alcuna influenza determinante della Fondazione sulla gestione di Banca Banca_1 S.p.A. essendosi sciolto il Patto di Sindacato subito dopo l'elezione dell'Organo Amministrativo con conseguente assenza di direzione unitaria stabile, di influenza programmatica e di totale assenza di un coordinamento preventivo.
Inoltre, relativamente all'anno d'imposta 2015, parte appellante ribadisce che non sussisteva neppure alcun accordo parasociale finalizzato alla presentazione di liste congiunte per l'elezione degli Organi Amministrativi
e conseguentemente almeno per tale annualità le ragioni del diniego risultano omesse. Per quanto attiene alla partecipazione della Fondazione in altre imprese, si sottolinea che vengono esercitati solo i diritti propri dell'azionista senza intervenire nella gestione operativa delle imprese partecipate.
Infine, per quanto attiene alla presunta illegittimità dell'istanza di rimborso d'imposte pagate anche mediante compensazione, parte appellante sottolinea che qualora non dovesse essere riconosciuto il rimborso dell'IRES compensata la Fondazione perderebbe il diritto di utilizzare detti crediti per future compensazioni con ulteriore grave danno.
Parte appellante insiste nell'accoglimento delle conclusioni già formulate.
Parte appellata ha prodotto memoria con la quale ribadisce che l'esistenza di accordi parasociali idonei ad esercitare anche congiuntamente con altre fondazioni un'influenza nella gestione di Banca Banca_1 S.p.A. comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale e del correlato diritto di fruire delle agevolazioni richieste.
La partecipazione in altre società che gestiscono il risparmio e il controllo totalitario della società che gestisce il patrimonio immobiliare confermano tale valutazione.
Parte appellata conclude richiamando le conclusioni già rassegnate.
La causa all'udienza del 15 settembre 2025 è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve osservare che l'art. 6 all'epoca vigente prevedeva la riduzione alla metà dell'aliquota
IRES per alcuni enti a cui veniva riconosciuto dal Legislatore un ruolo di pubblica utilità.
Si trattava di agevolazioni di natura strutturale e l'ambito di applicazione della norma secondo l'orientamento costante assunto dalla Suprema Corte prevedeva la qualificazione formale, ovvero l'appartenenza ad una delle categorie di enti o istituti elencati dall'art. 6, il possesso della personalità giuridica e la natura tributaria dell'attività svolta in termini di non commercialità ex art. 73 del TUIR in quanto l'attività concretamente esercitata doveva comunque prevalere sul fine.
In particolare la Cassazione con sentenza n. 2573/90 ha affermato che: “Il rapporto tra la qualità del soggetto e la natura oggettiva dell'attività (che nella previsione dell'art. 151 t.u. n. 645/58 vedeva in primo piano la qualità del soggetto, pur non potendosi prescindere dalla natura dell'attività da esso esercitata in concreto) nell'art. 2 del d.p.r. n. 598 del 1973, risulta ribaltata, ponendosi in primo piano la natura oggettiva dell'attività.”.
Orientamento condiviso dal Consiglio di Stato con il parere espresso l'8/10/1991 n. 1296 in base al quale la riduzione a metà dell'IRES non spetta per il solo fatto che un ente appartenga ad una delle categorie indicate dalla norma, ma ha carattere oggettivo, essendo la fruizione della stessa subordinata allo svolgimento di specifica attività e limitata al reddito imponibile da esso generata.
La Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 27619/2006 ha affermato che in tema di IRPEG, il riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie dell'esenzione dalla ritenuta d'acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie, prevista dall'art. 10 bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, convertito in legge 21 aprile 1967, n. 209), è subordinato alla prova, posta a carico del soggetto che invoca l'agevolazione, dell'effettivo perseguimento in via esclusiva di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca scientifica, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni nelle imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economiche. In tale prospettiva, non può attribuirsi portata determinante alle trasformazioni disposte dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 e dal d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, tenuto conto del perdurare nel nuovo regime di un collegamento genetico e funzionale tra fondazioni ed imprese bancarie, dovendosi invece conferire rilievo, indipendentemente dal possesso di partecipazioni azionarie di controllo (anche per il tramite di società finanziarie), all'eventuale stipulazione di patti parasociali idonei a consentire, anche congiuntamente ad altri soggetti, l'esercizio di un'influenza sulla gestione dell'impresa bancaria, nonché allo svolgimento di attività economica, anche non caratterizzata da scopo di lucro.
L'accertamento di tali elementi, che consentono di qualificare l'attività della fondazione come esercizio d'impresa, conformemente alla nozione elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, impone al giudice di disapplicare l'art. 10 bis cit., ponendosi l'agevolazione da esso prevista come misura fiscale selettiva che, in quanto potenzialmente idonea ad influire sugli scambi e ad alterare la concorrenza, viene a configurarsi come aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune.
Sempre la Suprema Corte con sentenza n. 1579/2009, assunta a Sezioni Unite, ha negato le agevolazioni tributarie previste dall'art. 6 del DPR n. 601/73 alle fondazioni sul presupposto che gli enti conferenti le aziende bancarie restavano comunque interessate all'attività bancaria in relazione all'entità della partecipazione del capitale sociale essendo così in grado di influire sull'attività dell'ente creditizio.
Infine la Suprema Corte, con sentenza n. 5069/2016 a Sezioni Unite, ha altresì ribadito: “Le Fondazioni bancarie, a causa del vincolo genetico con le aziende scorporate, non risultano assimilabili, né alle persone giuridiche di cui alla L. n. 1745 del 1962, art. 10 bis, né agli enti ed istituti di interesse generale, aventi scopi esclusivamente culturali, di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 ed alle stesse non torna applicabile la citata disciplina agevolativa, trattandosi di disposizioni eccezionali, applicabili, pertanto, alle Fondazioni bancarie, solo con i limiti e le rigide prescrizioni, disposte dalla legge e puntualizzate dalla giurisprudenza Comunitaria e Nazionale.”
Orientamento di recente confermato dalla Suprema Corte con sentenze n. 16906/20 e n. 5915/25 con la quale è stato ribadito che ai fini del riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie del beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, prevista dall'art. 6 del D.
P.R. 29 settembre 1973, n. 601, è necessario che tale agevolazione non venga in concreto ad assumere la valenza di un aiuto di Stato, lesivo del principio comunitario di concorrenza, ed a tal fine occorre accertare che l'attività della fondazione non presenti i connotati dell'azione imprenditoriale, i quali possono sussistere anche in mancanza del fine di lucro e pur nella dimostrata destinazione dei profitti, in parte o nel loro intero ammontare, al raggiungimento di scopi di utilità sociale, restando escluso il carattere d'impresa commerciale solo dalla previsione, statutaria o legale, dell'esclusività dei predetti scopi, e dalla dimostrazione che tali attività siano state effettivamente svolte e che la fondazione non abbia alcuna possibilità d'influire, quale azionista maggioritario o non maggioritario o in virtù di accordi parasociali o di patti di sindacato, sulla gestione della banca conferitaria o di altre imprese da essa partecipate.
Orientamento che sostanzialmente non confligge con le conclusioni assunte dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 10/01/2006 nel procedimento C-222/04 con la quale è stato precisato che “il semplice possesso di partecipazioni, anche di controllo, non è sufficiente a configurare un'attività economica del soggetto che detiene tali partecipazioni, quando tale possesso da luogo soltanto all'esercizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o socio nonché, eventualmente, alla percezione di dividenti semplici frutti della proprietà di un bene”.
La Corte di Giustizia, infatti, aveva altresì precisato che qualora il titolare delle partecipazioni eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione deve essere considerato partecipe dell'attività economica svolta dall'impresa controllata e quindi deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'art. 87 n. 1 del Trattato dell'Unione Europea.
Pertanto, dato per acquisito il principio che il mero possesso delle partecipazioni azionarie non può certo significare di per sé lo svolgimento di un'attività commerciale, punto centrale resta quindi quello di stabilire se nel caso di specie la sottoscrizione del Patto di Sindacato tra le fondazioni finalizzato alla presentazione di liste congiunte per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Comitato di Controllo di
Banca Banca_1 S.p.A. per i trienni 2013 / 2015 e 2016 / 2018, e che per inciso attiene alle quattro annualità oggetto di causa, sia idoneo e sufficiente a configurare controllo diretto o meramente indiretto della più grande banca del Paese.
Infatti non è sostanzialmente oggetto di contestazione che la Fondazione appellante abbia perseguito finalità di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, né rileva che tale attività, di cui è stata fornita idonea documentazione, possa essere stata svolta anche mediante erogazioni in quanto effettuate per il perseguimento degli scopi di utilità sociale con selezione degli enti beneficiari individuati tra gli enti – non profit.
Per quanto attiene alla prima problematica si osserva che il Patto Parasociale, a prescindere dal rilevante numero dei candidati eletti, non attribuisce alle fondazioni diritti speciali e/o rafforzati rispetto la presentazione della lista congiunta e gli stessi candidati vengono indicati senza che sussista alcun diritto di veto sulle candidature né tra le fondazioni paciscenti risultano sussistere intese economico-programmatiche finalizzate almeno ad orientare l'attività degli amministratori che mantengono completa autonomia e indipendenza.
A conferma di tale valutazione vi è l'assenza di vincoli per gli azionisti quali non cedere azioni fino alla data dell'assemblea, registrarsi per il diritto di voto, a votare la stessa lista conservando quindi la propria autonomia e indipendenza, non vi è obbligo di preventiva comunicazione tra gli stessi paciscenti.
Non vi sono quindi legami organici e funzionali che possono determinare e/o influenzare anche indirettamente la gestione della banca e il mero possesso di partecipazioni non è sufficiente a configurare un'attività economica della fondazione appellante che si è limitata solo all'esercizio di diritti connessi alla qualità di azionista e socio e alla conseguente percezione dei relativi dividendi.
Inoltre, circostanza non contestata, va sottolineato che la Fondazione Banca_2
, anch'essa aderente al Patto di Sindacato sopra richiamato, ha avuto riconosciuto in via amministrativa il diritto al rimborso della maggiore imposta versata per la mancata applicazione dell'aliquota
IRES ridotta per gli stessi anni d'imposta di cui è causa.
Quindi il Ministero dell'Economia e Finanze, dopo istruttoria, non ha rilevato alcuna incongruenza e/o incompatibilità nella sottoscrizione del Patto di Sindacato sopra richiamato per il riconoscimento del rimborso richiesto.
Per quanto attiene alla partecipazione della Fondazione appellante in altre imprese quali la Società_2 S.p. A. e la Società_3 S.p.A. che operano nel settore della gestione del risparmio, si deve sottolineare che sono partecipazioni di minoranza e anche in questo caso finalizzate alla percezione di dividendi.
Non rileva la partecipazione totalitaria di Società_4 S.p.A., che gestisce il patrimonio immobiliare della Fondazione, che del resto non è stata oggetto di alcuna contestazione da parte dell'Ufficio.
Infine per quanto attiene al quantum oggetto delle istanze di rimborso non vi sono contestazioni sugli importi richiesti mentre non rileva che l'imposta sia stata parzialmente pagata utilizzando a compensazione crediti che le dovevano essere riconosciuti.
Dovendosi ritenere raggiunta la prova della natura non imprenditoriale della Fondazione l'appello va pertanto accolto e per l'effetto riformata l'impugnata decisione.
Ritiene la Corte, stante la particolarità della materia trattata, debbano essere compensate interamente le spese e competenze di causa.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto riforma l'impugnata decisione. Spese e competenze interamente compensate.
Venezia, 15 settembre 2025
Il RE Il Presidente
Dott. Ruggero Troiani Dott. Federico Prato