Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 128
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della sentenza di primo grado per errata valutazione delle prove e omessa esposizione delle ragioni del diniego al rimborso IRES 2015

    La Corte ha ritenuto che il patto parasociale, anche se finalizzato alla presentazione di liste congiunte per la nomina degli organi amministrativi, non attribuisce diritti speciali o rafforzati, né sussistono intese economico-programmatiche volte a orientare l'attività degli amministratori, i quali mantengono autonomia e indipendenza. Inoltre, l'assenza di vincoli per gli azionisti conferma tale autonomia.

  • Accolto
    Illegittimità della sentenza per violazione/falsa applicazione di norme in materia di controllo societario

    La Corte ha ritenuto che il patto parasociale, anche se finalizzato alla presentazione di liste congiunte per la nomina degli organi amministrativi, non attribuisce diritti speciali o rafforzati, né sussistono intese economico-programmatiche volte a orientare l'attività degli amministratori, i quali mantengono autonomia e indipendenza. Inoltre, l'assenza di vincoli per gli azionisti conferma tale autonomia.

  • Accolto
    Spettanza del rimborso: illegittimità della sentenza per omessa/errata valutazione delle prove sulla natura non imprenditoriale dell'attività

    La Corte ha ritenuto che il patto parasociale, anche se finalizzato alla presentazione di liste congiunte per la nomina degli organi amministrativi, non attribuisce diritti speciali o rafforzati, né sussistono intese economico-programmatiche volte a orientare l'attività degli amministratori, i quali mantengono autonomia e indipendenza. Inoltre, l'assenza di vincoli per gli azionisti conferma tale autonomia. La Corte ha altresì considerato che la Fondazione Banca_2, anch'essa aderente al patto, ha ottenuto il rimborso in via amministrativa. Le partecipazioni in altre società sono di minoranza e finalizzate alla percezione di dividendi.

  • Accolto
    Quantum d'imposta chiesta a rimborso

    La Corte ha ritenuto che non vi sono contestazioni sugli importi richiesti e che non rileva che l'imposta sia stata parzialmente pagata utilizzando a compensazione crediti che le dovevano essere riconosciuti.

  • Accolto
    Riforma della sentenza di primo grado e condanna al rimborso

    La Corte ha accolto l'appello e riformato la sentenza impugnata, ritenendo raggiunta la prova della natura non imprenditoriale della Fondazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 128
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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