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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI
composto dai signori: dott. Gianfranco Pignataro Presidente dott.ssa Rachele Monfredi Giudice rel. est. dott.ssa Gigi Omar Modica Giudice all'esito della camera di consiglio svoltasi il 22.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul reclamo ex artt. 630 co. 3^ e 178 cpc iscritto al N. 14924 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, proposto
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Pavone Parte_1
(CREDITORE) RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1
(DEBITORE) RESISTENTE CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
( ) LITISCONSORTI - CONTUMACI Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
(CREDITORE INTERVENUTO) LITISCONSORTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI: come da ricorso.
1 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.12.24, – creditore procedente nel processo di Parte_1
espropriazione ex art. 543 cpc (RG 578/23) avviato contro nei Controparte_1 confronti del terzo pignorato , con l'intervento di – ha proposto reclamo CP_2 Controparte_4
ex artt. 630 co. 3^ e 178 cpc, avverso l'ordinanza (comunicata il 20.11.24) con la quale il GE ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo in applicazione del disposto dell'art. 543 co. V cpc – introdotto dall'art. 1 co. 32 l. 206/21 – che prescrive al creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, di notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con l'indicazione del numero di ruolo della procedura e di depositare l'avviso notificato, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.
Il debitore e i terzi, ai quali il reclamo è stato notificato giusta decreto del 9.12.24, non si sono costituiti e vanno pertanto dichiarati contumaci.
*****
Nel merito – premesso che la modifica normativa contenuta nell'art. 543 co. V cpc introdotto dall'art. 1 co. 32 della l. 206/21, in base al disposto del comma 37 della medesima disposizione, rientra tra quelle che “si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè dal 22/6/2022), quale è quello definito con l'ordinanza reclamata – il collegio rileva e osserva quanto segue.
- E' pacifico (oltre che documentale) che il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo e della documentazione attestante l'invio della relativa notifica al debitore e ai terzi, sia avvenuto dopo l'udienza indicata nell'atto di pignoramento (1.3.23), poi differita d'ufficio.
- Il tenore letterale dell'art. 543 co. V cpc non lascia margini per una interpretazione diversa da quella adottata dal GE, che consenta (come sostenuto dal reclamante alla luce di pronunce di merito di tal segno) di individuare il dies ad quem per il deposito dell'avviso notificato, in quello dell'udienza effettiva, invece che in quello dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
- La norma, infatti – dopo aver previsto che “il creditore, entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con l'indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione” – aggiunge che: “La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
2 - Orbene, in forza del principio della scissione degli effetti del processo notificatorio, l'onere del creditore procedente non può che essere riferito agli adempimenti su di lui gravanti e non può dunque essere riferito anche al perfezionamento della notifica. Diversamente, il creditore sarebbe costretto a indicare in citazione un'udienza molto lontana nel tempo (senza neppure essere certo di non incorrere nella sanzione), con un conseguente irrazionale allungamento dei tempi processuali.
- Ad analoghi risultati si giungerebbe se il perfezionamento della notifica andasse necessariamente verificato dal giudice. In molti casi, infatti, la necessità di verificare il perfezionamento della notifica condurrebbe a rinviare il processo nonostante la sussistenza dei presupposti per procedere all'assegnazione e questo comporterebbe, ancora una volta, un allungamento immotivato dei tempi del procedimento esecutivo, con conseguente frustrazione delle esigenze di effettività della tutela del creditore.
- La norma, invero, mira a fare in modo che, non già nelle ipotesi destinate a sfociare in assegnazione, quanto piuttosto nei tanti casi in cui (per svariate ragioni) a tale traguardo non si addivenga, (il debitore, ma soprattutto) i terzi siano messi in condizione di verificare l'esito del procedimento (attraverso il numero di ruolo), sì da poter liberare le somme in caso di estinzione (e, a ben vedere, da agevolare le verifiche sugli esiti dei pignoramenti preesistenti in caso di dichiarazioni destinate a sfociare in assegnazioni in coda).
- Dunque, la norma ha la funzione di indurre il creditore ad effettuare l'adempimento consistente nell'indicazione del numero di ruolo ai terzi (e al debitore) – utile per le ipotesi in cui non si addiverrà all'assegnazione – nel timore di incorrere nella sanzione dell'inefficacia ove invece vi fossero i presupposti per l'assegnazione.
- E infatti, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 543 cpc la notifica dell'avviso non
è prevista, proprio perché il numero di ruolo è già indicato nel decreto del Giudice che viene notificato (al debitore e) al terzo con l'avvertimento di cui al numero 4 del comma 2^.
- Il legislatore ha voluto assicurare il compimento dell'adempimento nel più breve tempo possibile, lasciando in secondo piano la verifica da parte del giudice (che è solo finalizzata all'irrogazione della “sanzione” e che, p.es., potrebbe anche non arrivare mai laddove, per esempio, sopravvenisse una rinuncia prima dell'udienza).
- Il creditore è dunque tenuto a documentare tempestivamente di avere adempiuto all'invio Par della notifica dell'avviso, da effettuare peraltro non necessariamente a mezzo di sicché resta del tutto irrilevante la restituzione da parte di quest'ultimo, essendo sufficiente laddove
3 Par si opti per tale strumento di notifica la prova della consegna dell'atto da notificare all' da parte del creditore procedente.
- Se questa è la ratio, anche l'interpretazione teleologica conduce a conclusioni coerenti con quelle fondate sull'interpretazione letterale.
Con il correttivo al la riform a, cont enut o nel d. l .vo 164/24, invero è st at o eliminato l'obbligo di notifica (e conseguentemente di deposito) dell'avviso al debitore (che era superfl uo a di fferenza di quello al terzo), ma la ci rcost anza è irrilevant e nel ca so di s peci e at teso che – in dispart e ogni considerazione s ull a operativi tà del la m odifi ca nel procedim ento in questione in ragione del la dat a di ent rata in vigore dell a modifica – nel caso di speci e risulta tardivo pure il depos it o rel ati vo all a noti fi ca dell 'avvi so al terzo.
****
Alla luce delle considerazioni svolte, il reclamo va dunque respinto.
Considerata la mancata costituzione delle controparti, le spese restano a carico della parte soccombente che le ha sostenute.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002
P.Q.M.
Dichiara la contumacia delle parti non costituite in epigrafe in indicate
Rigetta il reclamo
Nulla sulle spese
Palermo, lì 22.01.2025
Il giudice rel. est. dott.ssa Rachele Monfredi
Il Presidente dott. Gianfranco Pignataro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI
composto dai signori: dott. Gianfranco Pignataro Presidente dott.ssa Rachele Monfredi Giudice rel. est. dott.ssa Gigi Omar Modica Giudice all'esito della camera di consiglio svoltasi il 22.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul reclamo ex artt. 630 co. 3^ e 178 cpc iscritto al N. 14924 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, proposto
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Simona Pavone Parte_1
(CREDITORE) RECLAMANTE
CONTRO
Controparte_1
(DEBITORE) RESISTENTE CONTUMACE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
( ) LITISCONSORTI - CONTUMACI Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
(CREDITORE INTERVENUTO) LITISCONSORTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI delle PARTI: come da ricorso.
1 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.12.24, – creditore procedente nel processo di Parte_1
espropriazione ex art. 543 cpc (RG 578/23) avviato contro nei Controparte_1 confronti del terzo pignorato , con l'intervento di – ha proposto reclamo CP_2 Controparte_4
ex artt. 630 co. 3^ e 178 cpc, avverso l'ordinanza (comunicata il 20.11.24) con la quale il GE ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo in applicazione del disposto dell'art. 543 co. V cpc – introdotto dall'art. 1 co. 32 l. 206/21 – che prescrive al creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, di notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con l'indicazione del numero di ruolo della procedura e di depositare l'avviso notificato, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento.
Il debitore e i terzi, ai quali il reclamo è stato notificato giusta decreto del 9.12.24, non si sono costituiti e vanno pertanto dichiarati contumaci.
*****
Nel merito – premesso che la modifica normativa contenuta nell'art. 543 co. V cpc introdotto dall'art. 1 co. 32 della l. 206/21, in base al disposto del comma 37 della medesima disposizione, rientra tra quelle che “si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè dal 22/6/2022), quale è quello definito con l'ordinanza reclamata – il collegio rileva e osserva quanto segue.
- E' pacifico (oltre che documentale) che il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo e della documentazione attestante l'invio della relativa notifica al debitore e ai terzi, sia avvenuto dopo l'udienza indicata nell'atto di pignoramento (1.3.23), poi differita d'ufficio.
- Il tenore letterale dell'art. 543 co. V cpc non lascia margini per una interpretazione diversa da quella adottata dal GE, che consenta (come sostenuto dal reclamante alla luce di pronunce di merito di tal segno) di individuare il dies ad quem per il deposito dell'avviso notificato, in quello dell'udienza effettiva, invece che in quello dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
- La norma, infatti – dopo aver previsto che “il creditore, entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con l'indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione” – aggiunge che: “La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
2 - Orbene, in forza del principio della scissione degli effetti del processo notificatorio, l'onere del creditore procedente non può che essere riferito agli adempimenti su di lui gravanti e non può dunque essere riferito anche al perfezionamento della notifica. Diversamente, il creditore sarebbe costretto a indicare in citazione un'udienza molto lontana nel tempo (senza neppure essere certo di non incorrere nella sanzione), con un conseguente irrazionale allungamento dei tempi processuali.
- Ad analoghi risultati si giungerebbe se il perfezionamento della notifica andasse necessariamente verificato dal giudice. In molti casi, infatti, la necessità di verificare il perfezionamento della notifica condurrebbe a rinviare il processo nonostante la sussistenza dei presupposti per procedere all'assegnazione e questo comporterebbe, ancora una volta, un allungamento immotivato dei tempi del procedimento esecutivo, con conseguente frustrazione delle esigenze di effettività della tutela del creditore.
- La norma, invero, mira a fare in modo che, non già nelle ipotesi destinate a sfociare in assegnazione, quanto piuttosto nei tanti casi in cui (per svariate ragioni) a tale traguardo non si addivenga, (il debitore, ma soprattutto) i terzi siano messi in condizione di verificare l'esito del procedimento (attraverso il numero di ruolo), sì da poter liberare le somme in caso di estinzione (e, a ben vedere, da agevolare le verifiche sugli esiti dei pignoramenti preesistenti in caso di dichiarazioni destinate a sfociare in assegnazioni in coda).
- Dunque, la norma ha la funzione di indurre il creditore ad effettuare l'adempimento consistente nell'indicazione del numero di ruolo ai terzi (e al debitore) – utile per le ipotesi in cui non si addiverrà all'assegnazione – nel timore di incorrere nella sanzione dell'inefficacia ove invece vi fossero i presupposti per l'assegnazione.
- E infatti, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 543 cpc la notifica dell'avviso non
è prevista, proprio perché il numero di ruolo è già indicato nel decreto del Giudice che viene notificato (al debitore e) al terzo con l'avvertimento di cui al numero 4 del comma 2^.
- Il legislatore ha voluto assicurare il compimento dell'adempimento nel più breve tempo possibile, lasciando in secondo piano la verifica da parte del giudice (che è solo finalizzata all'irrogazione della “sanzione” e che, p.es., potrebbe anche non arrivare mai laddove, per esempio, sopravvenisse una rinuncia prima dell'udienza).
- Il creditore è dunque tenuto a documentare tempestivamente di avere adempiuto all'invio Par della notifica dell'avviso, da effettuare peraltro non necessariamente a mezzo di sicché resta del tutto irrilevante la restituzione da parte di quest'ultimo, essendo sufficiente laddove
3 Par si opti per tale strumento di notifica la prova della consegna dell'atto da notificare all' da parte del creditore procedente.
- Se questa è la ratio, anche l'interpretazione teleologica conduce a conclusioni coerenti con quelle fondate sull'interpretazione letterale.
Con il correttivo al la riform a, cont enut o nel d. l .vo 164/24, invero è st at o eliminato l'obbligo di notifica (e conseguentemente di deposito) dell'avviso al debitore (che era superfl uo a di fferenza di quello al terzo), ma la ci rcost anza è irrilevant e nel ca so di s peci e at teso che – in dispart e ogni considerazione s ull a operativi tà del la m odifi ca nel procedim ento in questione in ragione del la dat a di ent rata in vigore dell a modifica – nel caso di speci e risulta tardivo pure il depos it o rel ati vo all a noti fi ca dell 'avvi so al terzo.
****
Alla luce delle considerazioni svolte, il reclamo va dunque respinto.
Considerata la mancata costituzione delle controparti, le spese restano a carico della parte soccombente che le ha sostenute.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002
P.Q.M.
Dichiara la contumacia delle parti non costituite in epigrafe in indicate
Rigetta il reclamo
Nulla sulle spese
Palermo, lì 22.01.2025
Il giudice rel. est. dott.ssa Rachele Monfredi
Il Presidente dott. Gianfranco Pignataro
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