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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2687/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dott. Michele Alajmo Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento n. 2687/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosso da n Parte_1 persona del Curatore pro tempore, avv. Mario Parisi rappresentato e difeso dall'Avv. Marzia Siracusa, giusta procura in atti;
-ATTORE- contro
(nato a [...] il [...]) rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Salvatore Aglialoro;
-CONVENUTO-
Conclusioni parte attrice: come in citazione e successive memorie;
Conclusioni parte convenuta: come in comparsa di costituzione e risposta e successive memorie difensive.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 dichiarata fallita dal Tribunale di Termini Imerese
[...] con sentenza n. 24 del 24.07.2018, adiva il Tribunale di Palermo Sezione Specializzata in Materia di Impresa promuovendo l'azione di responsabilità di cui all'art. 146 l. f. contro , amministratore unico della Controparte_1 società dal 16.07.2004 fino alla data di apertura del fallimento. In particolare, in esito ai risultati dell'incarico peritale conferito a un esperto consulente onde procedere ad un'analisi tecnica delle scritture contabili e dei bilanci e verificare ipotesi di responsabilità dell'organo amministrativo nell'aggravio del dissesto economico finanziario, si contestavano al i seguenti atti di mala gestio: Controparte_1
a) l'incompletezza dei libri contabili riportanti il dettaglio della merce in giacenza, voce di bilancio questa con ruolo fondamentale posto che nel bilancio 2012 erano stanziate per euro 1.144.000,00= per essere rettificate nel 2014 per euro 969.240,00=;
b) la falsa rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica attraverso bilanci che avrebbero aumentato artificialmente l'attivo e occultato parte delle passività, nascondendo così l'effettiva entità delle perdite.
c) L'occultamento della perdita dell'intero capitale sociale, la quale sarebbe emersa già dall'esercizio 2009 e dissimulata con artifizi contabili per molti anni, fino alla dichiarazione di fallimento, senza che l'amministratore avesse rilevato la sopravvenuta causa di scioglimento o proceduto alla messa in liquidazione della società, in violazione degli articoli 2484 e 2485 c.c.
Il curatore della società fallita ha quindi assunto che dette violazioni rendono il responsabile ai sensi degli articoli 2392, 2394 e 2486 c.c, e ha chiesto CP_1 condannarsi lo stesso al pagamento della somma di euro 1.025.628 euro quale differenza tra il patrimonio netto al 2009 (anno in cui si sarebbe manifestata la causa di scioglimento) e quello esistente alla data di apertura del fallimento. In via gradata, considerata l'irregolarità della contabilità, ha chiesto condannarsi il convenuto al pagamento della differenza tra attivo e passivo fallimentare, stimato in euro 930.031,96 euro, considerando la differenza tra attivo e passivo accertati dalla procedura fallimentare, e, in ulteriore alternativa all'importo di euro 969.265,00 corrispondente al valore delle rimanenze attribuito a una voce di credito inesistente. Nel costituirsi, ha eccepito la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva del curatore, nonché la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 2949 c.c., per il decorso del termine quinquennale. Nel merito ha contestato la ricostruzione operata dalla curatela, evidenziando, in particolare, la completezza delle scritture contabili e l'irrilevanza del mancato dettaglio merce nell'inventario, sostenendo inoltre la correttezza dei bilanci approvati.
Relativamente ai crediti iscritti in bilancio, ha affermato che i crediti fuori bilancio, pari a € 182.642,94, erano stati incassati solo in minima parte e che il credito di € 141.752,61 era effettivamente esistente, poiché riferibile a un credito vantato verso PK , riconosciuto con la sentenza n. CP_2
5702/2018 del Tribunale di Milano. Ha altresì sottolineato l'irrilevanza delle svalutazioni delle rimanenze di magazzino ai fini della generazione di un danno patrimoniale e la corretta iscrizione in bilancio della sorte capitale per le imposte. Inoltre, ha contestato l'assenza di prova del collegamento tra eventuali irregolarità contabili e il danno patrimoniale ed ha negato l'esistenza di un nesso causale tra la prosecuzione dell'attività e la generazione del danno. Ha infine contestato che il curatore della avesse Pt_1 la legittimazione a proporre un'azione di responsabilità contro gli amministratori, poiché non prevista da alcuna norma specifica, e ha eccepito la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 2949 c.c., per il decorso del termine quinquennale. Preliminarmente va evidenziato che l'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f. compendia in sé l'azione ex art. 2394 c.c. – con conseguente possibilità per il curatore medesimo di cumulare i vantaggi sul piano del riparto dell'onere della prova, del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e
2394 comma 2 c.c.) e dei limiti al risarcimento (art. 1225 c.c.) ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali (cfr. Cass. civ. 25.05.2005 n. 11018 e Cass. civ. 29.09.2016 n. 19340). A ciò si aggiunga che la legittimazione del curatore fallimentare di società a responsabilità limitata alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo della società, anche dopo la riforma di cui al D.lgs. n. 6 del 2003, è stata da tempo sancita dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. 26.08.2016 n. 17359 e Cass. Civ. 21.07.2010 n. 17121). Risulta poi infondata l'ulteriore eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità. Secondo Cassazione Civile n. 3552 del 6/02/2023 “ L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”.
Questa prova non è stata fornita dai convenuti, in quanto la decorrenza, anche a ritenerla iniziata in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, non può retrodatarsi oltre il quinquennio antecedente la dichiarazione di fallimento essendo il danno reso oggettivamente percepibile all'esterno e manifestato nella sfera patrimoniale della società soltanto in tale epoca (Cassazione Civile, ordinanza n. 15839/2020; sentenza n. 24715 del 4/12/2015).
Rimane del resto fermo il principio in base al quale il decorso è sospeso fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica (art. 2941, n. 7, c.c.). La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
La relazione del C.T.U. ha dato atto “che le scritture contabili non risultano correttamente tenute alla luce della normativa vigente e dei principi contabili, in quanto:
• i bilanci dal 2011 al 2018, sono stati predisposti senza il rispetto dei principi di prudenza (ex art. 2423bis c.c.), e senza l'osservanza della finalità primaria del bilancio, ex art. 2423 c.c., ossia la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio; ha precisato che “In particolare nell'anno 2014 risulta annotato nelle scritture contabili un credito di rilevante entità effettivamente non sussistente
(€ 969.265,00), poi confluito nei bilanci dal 2014 al 2018”; e ha puntualizzato che la documentazione ha permesso di accertare che “il capitale della Parte_1
risultava interamente azzerato già nell'esercizio 2011”. Sulla base di un preciso approfondimento richiesto dal Giudice, il c.t.u. ha quindi precisato che, in assenza di una appropriata analisi contabile, il dissesto non poteva essere manifesto, atteso che le perdite latenti risultavano coperte da poste di credito fittizio;
mentre il primo bilancio nel quale risultava uno squilibrio tra durata di fonti ed impieghi è il bilancio 2014 la cui lettura, sempre secondo il c.t.u, è idonea a spiegare il più difficoltoso adempimento delle obbligazioni ma non a manifestare il dissesto irreversibile già intervenuto.
A tale situazione non è tuttavia corrisposta l'iniziativa doverosa dell'amministratore dello scioglimento della società e della messa in liquidazione (che verrà assunta solo nel 2018, qualche mese prima della dichiarazione di fallimento) mentre la società ha continuato ad operare negli esercizi successivi al 2011, come è dimostrato dai costi di acquisto merci e materie prime, spese per servizi e per materie prime sostenute fino al 2016. Si tratta di attività che lo stesso Amministratore ha ammesso essere cessata del tutto solo nel 2017 (verbale di SS.II. rese al Curatore del fallimento il
6/9/2018). Naturalmente l'auspicio del di potere superare lo stato di CP_1 crisi fino al momento in cui la stessa non ha più consentito la prosecuzione dell'attività (pag. 4 del verbale) non costituisce giustificazione della mancata iniziativa di porre immediatamente in liquidazione la società al verificarsi della causa di scioglimento, della quale lo stesso è chiamato a rispondere.
Passando alla quantificazione del danno occorre senz'altro fare riferimento al principio, ormai codificato, della differenza tra i netti patrimoniali calcolati al momento del verificarsi della causa di scioglimento (bilancio esercizio 2011) e alla data del fallimento (ossia il 24/7/2018), depurando la perdita incrementale lorda del risultato teorico di liquidazione, ossia di quel risultato che comunque si sarebbe conseguito anche nel caso in cui l'organo amministrativo avesse diligentemente ottemperato agli obblighi di legge. Nel caso di specie, risultano un patrimonio netto rettificato alla data del fallimento pari ad euro - 1.198.406,61, e un patrimonio netto al 31/12/2011 pari ad euro – 202.828,98 con una differenza di - 995.577,63. Tale valore, epurato da quei costi che si sarebbero comunque sostenuti nell'ipotesi di tempestiva attivazione della liquidazione, quantificati dal c.t.u. in euro 155.671,07, conduce a un differenziale definitivo dei netti patrimoniali di euro 839.906,56. A questo importo vanno sommati gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata annualmente fino alla data della presente pronuncia, il tutto con decorrenza da una data intermedia tra il 31.12.2011 e la data del fallimento del 24/7/2018 che viene fissata al 30 marzo 2015. Sull'importo così rivalutato, pari ad euro 1.112.724,66 spettano gli interessi legali dalla data della presente pronuncia. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, per la fase cautelare (secondo la tabella all'epoca vigenti, considerato lo scaglione valore indeterminabile, complessità media) in € 8.435,00 di cui € 1686,00 per spese;
per la fase di merito (secondo le tabelle vigenti, considerato lo scaglione valore indeterminabile, complessità media) in € 14.259,00 (di cui € 3399,00 per spese;
il tutto oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Le spese di ctu seguono anch'esse la soccombenza. Essendo i fatti contestati al convenuto riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass., sez. 5 civ., n. 5952/2007), ricorrono i presupposti di cui all'art. 59, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131/1986 per il recupero dell'imposta di registro dal convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa così provvede: condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...] della complessiva somma di euro Parte_2
1.112.724,66 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
condanna a rifondere al Controparte_1 Parte_2 le spese di lite, per la fase cautelare e quella
[...] di merito, liquidate in complessivi euro 22.694,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di;
Controparte_1 indica in il soggetto nei cui confronti recuperare, ed art. Controparte_1
59, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19/01/2025
Il giudice rel. Michele Alajmo La Presidente Daniela Galazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott.ssa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dott. Michele Alajmo Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento n. 2687/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosso da n Parte_1 persona del Curatore pro tempore, avv. Mario Parisi rappresentato e difeso dall'Avv. Marzia Siracusa, giusta procura in atti;
-ATTORE- contro
(nato a [...] il [...]) rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Salvatore Aglialoro;
-CONVENUTO-
Conclusioni parte attrice: come in citazione e successive memorie;
Conclusioni parte convenuta: come in comparsa di costituzione e risposta e successive memorie difensive.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 dichiarata fallita dal Tribunale di Termini Imerese
[...] con sentenza n. 24 del 24.07.2018, adiva il Tribunale di Palermo Sezione Specializzata in Materia di Impresa promuovendo l'azione di responsabilità di cui all'art. 146 l. f. contro , amministratore unico della Controparte_1 società dal 16.07.2004 fino alla data di apertura del fallimento. In particolare, in esito ai risultati dell'incarico peritale conferito a un esperto consulente onde procedere ad un'analisi tecnica delle scritture contabili e dei bilanci e verificare ipotesi di responsabilità dell'organo amministrativo nell'aggravio del dissesto economico finanziario, si contestavano al i seguenti atti di mala gestio: Controparte_1
a) l'incompletezza dei libri contabili riportanti il dettaglio della merce in giacenza, voce di bilancio questa con ruolo fondamentale posto che nel bilancio 2012 erano stanziate per euro 1.144.000,00= per essere rettificate nel 2014 per euro 969.240,00=;
b) la falsa rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica attraverso bilanci che avrebbero aumentato artificialmente l'attivo e occultato parte delle passività, nascondendo così l'effettiva entità delle perdite.
c) L'occultamento della perdita dell'intero capitale sociale, la quale sarebbe emersa già dall'esercizio 2009 e dissimulata con artifizi contabili per molti anni, fino alla dichiarazione di fallimento, senza che l'amministratore avesse rilevato la sopravvenuta causa di scioglimento o proceduto alla messa in liquidazione della società, in violazione degli articoli 2484 e 2485 c.c.
Il curatore della società fallita ha quindi assunto che dette violazioni rendono il responsabile ai sensi degli articoli 2392, 2394 e 2486 c.c, e ha chiesto CP_1 condannarsi lo stesso al pagamento della somma di euro 1.025.628 euro quale differenza tra il patrimonio netto al 2009 (anno in cui si sarebbe manifestata la causa di scioglimento) e quello esistente alla data di apertura del fallimento. In via gradata, considerata l'irregolarità della contabilità, ha chiesto condannarsi il convenuto al pagamento della differenza tra attivo e passivo fallimentare, stimato in euro 930.031,96 euro, considerando la differenza tra attivo e passivo accertati dalla procedura fallimentare, e, in ulteriore alternativa all'importo di euro 969.265,00 corrispondente al valore delle rimanenze attribuito a una voce di credito inesistente. Nel costituirsi, ha eccepito la carenza di legittimazione Controparte_1 attiva del curatore, nonché la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 2949 c.c., per il decorso del termine quinquennale. Nel merito ha contestato la ricostruzione operata dalla curatela, evidenziando, in particolare, la completezza delle scritture contabili e l'irrilevanza del mancato dettaglio merce nell'inventario, sostenendo inoltre la correttezza dei bilanci approvati.
Relativamente ai crediti iscritti in bilancio, ha affermato che i crediti fuori bilancio, pari a € 182.642,94, erano stati incassati solo in minima parte e che il credito di € 141.752,61 era effettivamente esistente, poiché riferibile a un credito vantato verso PK , riconosciuto con la sentenza n. CP_2
5702/2018 del Tribunale di Milano. Ha altresì sottolineato l'irrilevanza delle svalutazioni delle rimanenze di magazzino ai fini della generazione di un danno patrimoniale e la corretta iscrizione in bilancio della sorte capitale per le imposte. Inoltre, ha contestato l'assenza di prova del collegamento tra eventuali irregolarità contabili e il danno patrimoniale ed ha negato l'esistenza di un nesso causale tra la prosecuzione dell'attività e la generazione del danno. Ha infine contestato che il curatore della avesse Pt_1 la legittimazione a proporre un'azione di responsabilità contro gli amministratori, poiché non prevista da alcuna norma specifica, e ha eccepito la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 2949 c.c., per il decorso del termine quinquennale. Preliminarmente va evidenziato che l'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f. compendia in sé l'azione ex art. 2394 c.c. – con conseguente possibilità per il curatore medesimo di cumulare i vantaggi sul piano del riparto dell'onere della prova, del regime della prescrizione (art. 2393 comma 4, 2941 n. 7, 2949 e
2394 comma 2 c.c.) e dei limiti al risarcimento (art. 1225 c.c.) ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali (cfr. Cass. civ. 25.05.2005 n. 11018 e Cass. civ. 29.09.2016 n. 19340). A ciò si aggiunga che la legittimazione del curatore fallimentare di società a responsabilità limitata alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo della società, anche dopo la riforma di cui al D.lgs. n. 6 del 2003, è stata da tempo sancita dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. 26.08.2016 n. 17359 e Cass. Civ. 21.07.2010 n. 17121). Risulta poi infondata l'ulteriore eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità. Secondo Cassazione Civile n. 3552 del 6/02/2023 “ L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”.
Questa prova non è stata fornita dai convenuti, in quanto la decorrenza, anche a ritenerla iniziata in periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento, non può retrodatarsi oltre il quinquennio antecedente la dichiarazione di fallimento essendo il danno reso oggettivamente percepibile all'esterno e manifestato nella sfera patrimoniale della società soltanto in tale epoca (Cassazione Civile, ordinanza n. 15839/2020; sentenza n. 24715 del 4/12/2015).
Rimane del resto fermo il principio in base al quale il decorso è sospeso fino alla cessazione dell'amministratore dalla carica (art. 2941, n. 7, c.c.). La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
La relazione del C.T.U. ha dato atto “che le scritture contabili non risultano correttamente tenute alla luce della normativa vigente e dei principi contabili, in quanto:
• i bilanci dal 2011 al 2018, sono stati predisposti senza il rispetto dei principi di prudenza (ex art. 2423bis c.c.), e senza l'osservanza della finalità primaria del bilancio, ex art. 2423 c.c., ossia la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio; ha precisato che “In particolare nell'anno 2014 risulta annotato nelle scritture contabili un credito di rilevante entità effettivamente non sussistente
(€ 969.265,00), poi confluito nei bilanci dal 2014 al 2018”; e ha puntualizzato che la documentazione ha permesso di accertare che “il capitale della Parte_1
risultava interamente azzerato già nell'esercizio 2011”. Sulla base di un preciso approfondimento richiesto dal Giudice, il c.t.u. ha quindi precisato che, in assenza di una appropriata analisi contabile, il dissesto non poteva essere manifesto, atteso che le perdite latenti risultavano coperte da poste di credito fittizio;
mentre il primo bilancio nel quale risultava uno squilibrio tra durata di fonti ed impieghi è il bilancio 2014 la cui lettura, sempre secondo il c.t.u, è idonea a spiegare il più difficoltoso adempimento delle obbligazioni ma non a manifestare il dissesto irreversibile già intervenuto.
A tale situazione non è tuttavia corrisposta l'iniziativa doverosa dell'amministratore dello scioglimento della società e della messa in liquidazione (che verrà assunta solo nel 2018, qualche mese prima della dichiarazione di fallimento) mentre la società ha continuato ad operare negli esercizi successivi al 2011, come è dimostrato dai costi di acquisto merci e materie prime, spese per servizi e per materie prime sostenute fino al 2016. Si tratta di attività che lo stesso Amministratore ha ammesso essere cessata del tutto solo nel 2017 (verbale di SS.II. rese al Curatore del fallimento il
6/9/2018). Naturalmente l'auspicio del di potere superare lo stato di CP_1 crisi fino al momento in cui la stessa non ha più consentito la prosecuzione dell'attività (pag. 4 del verbale) non costituisce giustificazione della mancata iniziativa di porre immediatamente in liquidazione la società al verificarsi della causa di scioglimento, della quale lo stesso è chiamato a rispondere.
Passando alla quantificazione del danno occorre senz'altro fare riferimento al principio, ormai codificato, della differenza tra i netti patrimoniali calcolati al momento del verificarsi della causa di scioglimento (bilancio esercizio 2011) e alla data del fallimento (ossia il 24/7/2018), depurando la perdita incrementale lorda del risultato teorico di liquidazione, ossia di quel risultato che comunque si sarebbe conseguito anche nel caso in cui l'organo amministrativo avesse diligentemente ottemperato agli obblighi di legge. Nel caso di specie, risultano un patrimonio netto rettificato alla data del fallimento pari ad euro - 1.198.406,61, e un patrimonio netto al 31/12/2011 pari ad euro – 202.828,98 con una differenza di - 995.577,63. Tale valore, epurato da quei costi che si sarebbero comunque sostenuti nell'ipotesi di tempestiva attivazione della liquidazione, quantificati dal c.t.u. in euro 155.671,07, conduce a un differenziale definitivo dei netti patrimoniali di euro 839.906,56. A questo importo vanno sommati gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata annualmente fino alla data della presente pronuncia, il tutto con decorrenza da una data intermedia tra il 31.12.2011 e la data del fallimento del 24/7/2018 che viene fissata al 30 marzo 2015. Sull'importo così rivalutato, pari ad euro 1.112.724,66 spettano gli interessi legali dalla data della presente pronuncia. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, per la fase cautelare (secondo la tabella all'epoca vigenti, considerato lo scaglione valore indeterminabile, complessità media) in € 8.435,00 di cui € 1686,00 per spese;
per la fase di merito (secondo le tabelle vigenti, considerato lo scaglione valore indeterminabile, complessità media) in € 14.259,00 (di cui € 3399,00 per spese;
il tutto oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Le spese di ctu seguono anch'esse la soccombenza. Essendo i fatti contestati al convenuto riconducibili a un'ipotesi di reato (cfr. Cass., sez. 5 civ., n. 5952/2007), ricorrono i presupposti di cui all'art. 59, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131/1986 per il recupero dell'imposta di registro dal convenuto CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa così provvede: condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...] della complessiva somma di euro Parte_2
1.112.724,66 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
condanna a rifondere al Controparte_1 Parte_2 le spese di lite, per la fase cautelare e quella
[...] di merito, liquidate in complessivi euro 22.694,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di;
Controparte_1 indica in il soggetto nei cui confronti recuperare, ed art. Controparte_1
59, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro. Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 19/01/2025
Il giudice rel. Michele Alajmo La Presidente Daniela Galazzi