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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 5381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5381 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ER AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5327/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNONE Parte_1 C.F._1
DANIELA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Indirizzo Telematico.
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ALICATA ETTORE e dell'avv. , elettivamente domiciliato P.IVA_1 in VIALE VITTORIO VENETO N. 151 95127 CATANIA presso il difensore avv. ALICATA
ETTORE
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 23.06.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale la , proponendo opposizione Controparte_2 tardiva ex art.650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n° 935/2022 reso dal Tribunale civile di Catania in data 24.02.2022- R.G. n. 306/2022, notificato a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza in data 26.04.2022 , con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 29.941,71 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di una fideiussione prestata per un finanziamento di € 30.987,00, concesso a dall'opposta. Controparte_3
Sosteneva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, eccependo preliminarmente l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art.650 cpc per caso fortuito o forza maggiore, nonché nel merito l'avvenuta decadenza ex art.1957 c.c., e la natura abusiva della clausola di cui all'art.3 del contratto.
Chiedeva quindi al Tribunale adito che: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa, in accoglimento dei motivi sopra esposti, ritenuta l'ammissibilità della presente opposizione: -In via preliminare sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto attesa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
-In via principale e nel merito, per quanto sopra esposto ritenere e dichiarare nulla la clausola di cui all'art. 3 del contratto di finanziamento e per l'effetto dichiarare il creditore decaduto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., CP_1 dall'azione nei confronti della sig.ra e per l'effetto ritenere e dichiarare nullo ed Parte_1 inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n. 935/2022 emesso dal Tribunale di Catania, in data
24.02.2022 n. 306/2022 R.G.; comunque, dichiarando che nessuna somma la sig.ra Parte_1 deve alla;
-Sempre in via principale e Controparte_1 nel merito, per quanto sopra esposto, ritenere e dichiarare prescritto il diritto di credito azionato in via monitoria e per l'effetto ritenere e dichiarare nullo ed inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n.
935/2022 emesso dal Tribunale di Catania, in data 24.02.2022 n. 306/2022 R.G.; -in ogni caso, ordinare al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Catania, Ufficio di Catania, di procedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 28.11.2022 ai nn, 54155 Reg. Gen. e 6242
Reg. Part. Con vittoria di spese e compensi.”
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando gli assunti attorei, perché infondati in fatto e in diritto e chiedeva al Tribunale di: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, contrariis reiectis: 1) rigettare
l'opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto e, comunque, non accoglibile, e per tale effetto confermare in ogni sua parte la validità e l'efficacia del decreto pagina 2 di 7 ingiuntivo n.935/2022, emesso dal Tribunale di Catania il 24/02/2022; 2) In via del tutto subordinata, nella non temuta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la Sig.ra Pt_1
al pagamento della somma di € 29.941,71, per due distinte causali: 1) Contratto di
[...] finanziamento del 29/10/2002, stipulato innanzi al Dott. , Notaio in Catania, rep. Persona_1
n.56819, racc. n.22253, registrato a Catania il 30/10/2002 al n.4848 – per la somma complessiva di €
26.951,00, di cui € 13.093,72, per sorte capitale, € 89,14 per spese di protesto, € 1.132,51 per spese legali fatturate ed € 12.635,63 per interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti, calcolati al 16/12/2021, oltre ulteriori interessi di mora maturati e maturandi fino al soddisfo;
2) cambiale di € 939,00 con scadenza 7/10/2005, per la somma complessiva di € 2.990,71, di cui €
939,00, per sorte capitale, € 41,71 per spese di protesto ed € 2.010,00 per interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti, calcolati al 16/12/2021, oltre ulteriori interessi di mora maturati e maturandi fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.”
Con ordinanza del 02.05.2024 il G.I. sospendeva l'esecutorietà del d.i. opposto e assegnava alle parti su loro richiesta i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc.
Successivamente all'udienza del 21.10.2024, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.06.2025.
Indi, in tale data, precisate le conclusioni come in atti, questo G.I. poneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Entrando nel merito della controversia, giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Orbene nel caso in esame l'odierna opposta ha richiesto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente - fideiussore del contratto di finanziamento richiesto da (contratto Controparte_3 del 29/10/2002, stipulato innanzi al Dott. Notaio in Catania, rep. n.56819, racc. Persona_1
pagina 3 di 7 n.22253, registrato a Catania il 30/10/2002 al n.4848), ritenendo di essere creditore della complessiva somma di euro 29.941,71 oltre interessi.
Di contro, l'opponente eccepisce di non dovere procedere ad alcun pagamento deducendo in via preliminare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art.650 cpc per caso fortuito o forza maggiore, nonché nel merito l'avvenuta decadenza ex art.1957 c.c., e la natura abusiva della clausola di cui all'art.3 del contratto.
Al fine di comprendere meglio la questione, occorre ripercorrere i fatti di causa esposti e non contestati.
In data 29.10.2002, in qualità di titolare della Ditta Individuale stipulava con Controparte_3
l'opposta un contratto di finanziamento innanzi al Dott. Notaio in Catania, rep. Persona_1
n.56819, racc. n.22253, registrato a Catania il 30/10/2002 al n.4848, per il complessivo importo di €
30.987,00. Fideiussore del contratto era l'opponente Parte_1
A causa dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'opposta, previo invio di raccomandate di sollecito, agiva in via monitoria richiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Successivamente in data 24/02/2022 il Tribunale di Catania emetteva il Decreto Ingiuntivo n.306/2022, oggi opposto, notificato il 21/04/2022 con cui intimava all'opponente il pagamento della somma complessiva di € 29.941,71, oltre interessi.
Non essendo stata proposta opposizione nei termini di legge, il creditore chiedeva ed otteneva il decreto di esecutorietà del 15/06/2022, con apposizione della formula esecutiva in data 11/07/2022.
Successivamente veniva notificato atto di precetto con raccomandata del 7/12/2022 ed in seguito veniva promosso pignoramento immobiliare (R.G.E. n.139/2023 del Tribunale di Catania), anch'esso notificato con raccomandata del 26/01/2023.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 935/2022, incardinava l'odierno giudizio di Parte_1 opposizione tardiva ex art. 650 del c.p.c.
In diritto, preliminarmente parte opponente, insiste sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art.650 cpc per l'ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, in quanto la risulterebbe affetta da Pt_1
“grave malattia neurodegenerativa”, che avrebbe impedito di avere conoscenza del decreto ingiuntivo e di impugnarlo nei termini. Tale malattia sarebbe stata diagnosticata come morbo di Parkinson all'inizio del 2022.
La a suo dire, verificatisi i sintomi ed aggravatasi la sua situazione medica, dopo numerosi Pt_1 esami e controlli, anche fuori regione, ed a causa di lunghi ricoveri ospedalieri, si è trovata nell'impossibilità di recarsi all'ufficio postale ed è stata nel marzo '22 accolta dal figlio presso la di lui abitazione essendo divenuta non auto-sufficiente.
Solo in seguito a degli accertamenti ipotecari di alcuni immobili, eseguiti dai parenti comproprietari pagina 4 di 7 insieme alla stessa, emergeva l'esistenza di un'iscrizione eseguita in forza del decreto ingiuntivo oggi opposto, in seguito al quale era eseguito un accesso al fascicolo telematico in data 04.04.2023.
In definitiva, secondo l'opponente, ricorrerebbero gli estremi della forza maggiore e del caso fortuito, costituendo la malattia una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto e alla libera estrinsecazione della volontà umana.
Parte opposta, contestando in fatto e in diritto quanto rappresentato dall'opponente, ha chiarito che alla n.q. di fideiussore, sono stati notificati i seguenti atti, tutti per compiuta giacenza: 1) Pt_1
Raccomandata a.r. del 7/07/2021; 2) Notifica del decreto ingiuntivo con raccomandata dell'11/04/2022
e C.A.D.; 3) Notifica di Precetto con raccomandata del 7/12/2022 e C.A.D.; 4) Notifica del Verbale di
Pignoramento immobiliare con raccomandata del 26/01/2023 e C.A.D.
Tali notifiche risultano tutte provate, come da allegati in atti.
Orbene ai sensi dell'art.650 cpc l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Ai fini della legittimità ed ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è necessario dimostrare uno dei tre profili sopra elencati.
Nel caso in esame, l'opponente, indistintamente sostiene che ricorra l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che abbia impedito alla stessa di avere conoscenza immediata della notifica del d.i. opposto.
Occorre precisare, innanzitutto, che le due ipotesi sono differenti. La differenza fondamentale tra caso fortuito e forza maggiore si basa sull'imprevedibilità e l'irresistibilità degli eventi. Mentre il caso fortuito riguarda eventi imprevedibili che possono impedire l'adempimento di un'azione doverosa o la commissione di un'azione illecita, la forza maggiore implica una situazione di irresistibilità in cui un evento straordinario impedisce al soggetto di agire o non agire.
Nell'ipotesi a mano, sembra inverosimile, che, vista la prospettata mancanza di autosufficienza motoria della opponente, dal mese di luglio del 2021 nessuno si sia occupato della salute e dell'alimentazione della sia andato a trovarla, o abbia, nei periodi di sua assenza, provveduto a ritirarne la posta. Pt_1
La S.C. ha chiarito, più volte, che ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell' art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria (cfr. Cass. III, n. 17922/2019, la quale ha di conseguenza ritenuto che tali circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o pagina 5 di 7 almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza).
Da ultimo si è affermato che "... la lontananza volontaria dell'ingiunto dalla propria residenza non può essere invocata come condizione ostativa alla conoscenza del decreto, in quanto tale circostanza costituisce un fatto volontario. L'ingiunto, in tali casi, è tenuto ad adottare le cautele necessarie per garantire la ricezione della corrispondenza e a vigilare sul rispetto dei termini per l'opposizione. ..."
(Corte di cassazione, civile, Ordinanza del 26 aprile 2021, n. 10983, Corte d'Appello di Napoli,
Sentenza n. 1972/2022 del 06-05-2022)
La malattia della per quanto grave, non può essere considerata alla stregua di un caso fortuito Pt_1
o forza maggiore. Peraltro, stiamo parlando di una malattia che per essere diagnosticata richiede un lungo iter di esami e controlli e che non si manifesta improvvisamente.
Le circostanze di fatto addotte dall'opponente risultano palesemente in contrasto con gli accertamenti medici prodotti in atti proprio dalla stessa.
Già nella domanda presentata dalla stessa opponente il 18/11/2022 per il riconoscimento dell'invalidità civile (All.3, pag.5, della produzione opponente), alle domande “Impossibilità a deambulare senza
l'aiuto permanente di un deambulatore” e “Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”, la risposta certificata dal medico di famiglia è “NO”, anche se il morbo di
Parkinson era già stato diagnosticato.
Alle stesse conclusioni giunge anche il CTU nominato dal Tribunale di Catania, Sezione lavoro (All.5 pag.11 della produzione opponente) il quale, pur riconoscendo la invalida al 100% e Pt_1 portatrice di handicap secondo quanto previsto dalla legge 104/1992 art.3, comma 3, con decorrenza
15/09/2023, non riconosce i requisiti necessari per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento,
<alla luce del quadro clinico-sintomatologico che non condiziona sfavorevolmente la funzionalità del soggetto al punto da definirlo “non deambulante” o “non in grado di attendere ai comuni atti quotidiani della vita”>>.
Anche il conferimento dell'odierno incarico a proporre opposizione smentisce ogni eventuale difficoltà fisica o mentale ostativa alla conoscenza delle notifiche ricevute. Pur con una malattia degenerativa, la
è stata in grado di nominare un legale conferendogli procura. In caso contrario si sarebbe Pt_1 dovuto dubitare della sua capacità giuridica.
Ne deriva che la proposta opposizione tardiva ex art. 650 cpc è da dichiarare inammissibile non ravvisandosi nel caso in oggetto ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ogni altra eccezione sul merito rimane assorbita.
In definitiva l'opposizione avanzata da va rigettata, e il decreto ingiuntivo Parte_1 confermato. pagina 6 di 7 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa ER AR, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5327/2023 R.G., così provvede:
1.Rigetta l'opposizione ex art. 650 cpc proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n° 935/2022 emesso dall'intestato Tribunale di Catania in data 24.02.2022, che dichiara definitivamente esecutivo.
2.Condanna parte opponente al pagamento in favore della , in persona del legale CP_1 rappresentante pt., delle spese di lite che liquida in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 NOVEMBRE 2025
IL GIUDICE
Dott. ER AR
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ER AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5327/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNONE Parte_1 C.F._1
DANIELA, elettivamente domiciliato nel suo studio in Indirizzo Telematico.
ATTORE
contro
:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ALICATA ETTORE e dell'avv. , elettivamente domiciliato P.IVA_1 in VIALE VITTORIO VENETO N. 151 95127 CATANIA presso il difensore avv. ALICATA
ETTORE
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 23.06.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale la , proponendo opposizione Controparte_2 tardiva ex art.650 cpc avverso il decreto ingiuntivo n° 935/2022 reso dal Tribunale civile di Catania in data 24.02.2022- R.G. n. 306/2022, notificato a mezzo del servizio postale per compiuta giacenza in data 26.04.2022 , con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 29.941,71 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù di una fideiussione prestata per un finanziamento di € 30.987,00, concesso a dall'opposta. Controparte_3
Sosteneva l'opponente l'inefficacia del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, eccependo preliminarmente l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art.650 cpc per caso fortuito o forza maggiore, nonché nel merito l'avvenuta decadenza ex art.1957 c.c., e la natura abusiva della clausola di cui all'art.3 del contratto.
Chiedeva quindi al Tribunale adito che: ““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa, in accoglimento dei motivi sopra esposti, ritenuta l'ammissibilità della presente opposizione: -In via preliminare sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto attesa la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
-In via principale e nel merito, per quanto sopra esposto ritenere e dichiarare nulla la clausola di cui all'art. 3 del contratto di finanziamento e per l'effetto dichiarare il creditore decaduto, ai sensi dell'art. 1957 c.c., CP_1 dall'azione nei confronti della sig.ra e per l'effetto ritenere e dichiarare nullo ed Parte_1 inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n. 935/2022 emesso dal Tribunale di Catania, in data
24.02.2022 n. 306/2022 R.G.; comunque, dichiarando che nessuna somma la sig.ra Parte_1 deve alla;
-Sempre in via principale e Controparte_1 nel merito, per quanto sopra esposto, ritenere e dichiarare prescritto il diritto di credito azionato in via monitoria e per l'effetto ritenere e dichiarare nullo ed inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n.
935/2022 emesso dal Tribunale di Catania, in data 24.02.2022 n. 306/2022 R.G.; -in ogni caso, ordinare al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Catania, Ufficio di Catania, di procedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 28.11.2022 ai nn, 54155 Reg. Gen. e 6242
Reg. Part. Con vittoria di spese e compensi.”
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando gli assunti attorei, perché infondati in fatto e in diritto e chiedeva al Tribunale di: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, contrariis reiectis: 1) rigettare
l'opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto e, comunque, non accoglibile, e per tale effetto confermare in ogni sua parte la validità e l'efficacia del decreto pagina 2 di 7 ingiuntivo n.935/2022, emesso dal Tribunale di Catania il 24/02/2022; 2) In via del tutto subordinata, nella non temuta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la Sig.ra Pt_1
al pagamento della somma di € 29.941,71, per due distinte causali: 1) Contratto di
[...] finanziamento del 29/10/2002, stipulato innanzi al Dott. , Notaio in Catania, rep. Persona_1
n.56819, racc. n.22253, registrato a Catania il 30/10/2002 al n.4848 – per la somma complessiva di €
26.951,00, di cui € 13.093,72, per sorte capitale, € 89,14 per spese di protesto, € 1.132,51 per spese legali fatturate ed € 12.635,63 per interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti, calcolati al 16/12/2021, oltre ulteriori interessi di mora maturati e maturandi fino al soddisfo;
2) cambiale di € 939,00 con scadenza 7/10/2005, per la somma complessiva di € 2.990,71, di cui €
939,00, per sorte capitale, € 41,71 per spese di protesto ed € 2.010,00 per interessi di mora al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti, calcolati al 16/12/2021, oltre ulteriori interessi di mora maturati e maturandi fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.”
Con ordinanza del 02.05.2024 il G.I. sospendeva l'esecutorietà del d.i. opposto e assegnava alle parti su loro richiesta i termini di cui all'art.183 comma 6 cpc.
Successivamente all'udienza del 21.10.2024, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.06.2025.
Indi, in tale data, precisate le conclusioni come in atti, questo G.I. poneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Entrando nel merito della controversia, giova innanzitutto ricordare come viene ripartito l'onere probatorio tra le parti.
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., non verificandosi alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ne consegue che nell'ambito della ripartizione dell'onere probatorio è il creditore opposto a dovere fornire la prova dell'esistenza del rapporto dedotto, della prestazione eseguita e dell'entità del credito azionato, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 giugno 2019, n.
10322; Cass. Civ, sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 712, Cass. Civ., sez. I, 22 novembre 2005, n. 2421).
Orbene nel caso in esame l'odierna opposta ha richiesto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente - fideiussore del contratto di finanziamento richiesto da (contratto Controparte_3 del 29/10/2002, stipulato innanzi al Dott. Notaio in Catania, rep. n.56819, racc. Persona_1
pagina 3 di 7 n.22253, registrato a Catania il 30/10/2002 al n.4848), ritenendo di essere creditore della complessiva somma di euro 29.941,71 oltre interessi.
Di contro, l'opponente eccepisce di non dovere procedere ad alcun pagamento deducendo in via preliminare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art.650 cpc per caso fortuito o forza maggiore, nonché nel merito l'avvenuta decadenza ex art.1957 c.c., e la natura abusiva della clausola di cui all'art.3 del contratto.
Al fine di comprendere meglio la questione, occorre ripercorrere i fatti di causa esposti e non contestati.
In data 29.10.2002, in qualità di titolare della Ditta Individuale stipulava con Controparte_3
l'opposta un contratto di finanziamento innanzi al Dott. Notaio in Catania, rep. Persona_1
n.56819, racc. n.22253, registrato a Catania il 30/10/2002 al n.4848, per il complessivo importo di €
30.987,00. Fideiussore del contratto era l'opponente Parte_1
A causa dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'opposta, previo invio di raccomandate di sollecito, agiva in via monitoria richiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Successivamente in data 24/02/2022 il Tribunale di Catania emetteva il Decreto Ingiuntivo n.306/2022, oggi opposto, notificato il 21/04/2022 con cui intimava all'opponente il pagamento della somma complessiva di € 29.941,71, oltre interessi.
Non essendo stata proposta opposizione nei termini di legge, il creditore chiedeva ed otteneva il decreto di esecutorietà del 15/06/2022, con apposizione della formula esecutiva in data 11/07/2022.
Successivamente veniva notificato atto di precetto con raccomandata del 7/12/2022 ed in seguito veniva promosso pignoramento immobiliare (R.G.E. n.139/2023 del Tribunale di Catania), anch'esso notificato con raccomandata del 26/01/2023.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 935/2022, incardinava l'odierno giudizio di Parte_1 opposizione tardiva ex art. 650 del c.p.c.
In diritto, preliminarmente parte opponente, insiste sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art.650 cpc per l'ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, in quanto la risulterebbe affetta da Pt_1
“grave malattia neurodegenerativa”, che avrebbe impedito di avere conoscenza del decreto ingiuntivo e di impugnarlo nei termini. Tale malattia sarebbe stata diagnosticata come morbo di Parkinson all'inizio del 2022.
La a suo dire, verificatisi i sintomi ed aggravatasi la sua situazione medica, dopo numerosi Pt_1 esami e controlli, anche fuori regione, ed a causa di lunghi ricoveri ospedalieri, si è trovata nell'impossibilità di recarsi all'ufficio postale ed è stata nel marzo '22 accolta dal figlio presso la di lui abitazione essendo divenuta non auto-sufficiente.
Solo in seguito a degli accertamenti ipotecari di alcuni immobili, eseguiti dai parenti comproprietari pagina 4 di 7 insieme alla stessa, emergeva l'esistenza di un'iscrizione eseguita in forza del decreto ingiuntivo oggi opposto, in seguito al quale era eseguito un accesso al fascicolo telematico in data 04.04.2023.
In definitiva, secondo l'opponente, ricorrerebbero gli estremi della forza maggiore e del caso fortuito, costituendo la malattia una forza esterna ostativa in modo assoluto alla conoscenza dell'atto e alla libera estrinsecazione della volontà umana.
Parte opposta, contestando in fatto e in diritto quanto rappresentato dall'opponente, ha chiarito che alla n.q. di fideiussore, sono stati notificati i seguenti atti, tutti per compiuta giacenza: 1) Pt_1
Raccomandata a.r. del 7/07/2021; 2) Notifica del decreto ingiuntivo con raccomandata dell'11/04/2022
e C.A.D.; 3) Notifica di Precetto con raccomandata del 7/12/2022 e C.A.D.; 4) Notifica del Verbale di
Pignoramento immobiliare con raccomandata del 26/01/2023 e C.A.D.
Tali notifiche risultano tutte provate, come da allegati in atti.
Orbene ai sensi dell'art.650 cpc l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Ai fini della legittimità ed ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è necessario dimostrare uno dei tre profili sopra elencati.
Nel caso in esame, l'opponente, indistintamente sostiene che ricorra l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che abbia impedito alla stessa di avere conoscenza immediata della notifica del d.i. opposto.
Occorre precisare, innanzitutto, che le due ipotesi sono differenti. La differenza fondamentale tra caso fortuito e forza maggiore si basa sull'imprevedibilità e l'irresistibilità degli eventi. Mentre il caso fortuito riguarda eventi imprevedibili che possono impedire l'adempimento di un'azione doverosa o la commissione di un'azione illecita, la forza maggiore implica una situazione di irresistibilità in cui un evento straordinario impedisce al soggetto di agire o non agire.
Nell'ipotesi a mano, sembra inverosimile, che, vista la prospettata mancanza di autosufficienza motoria della opponente, dal mese di luglio del 2021 nessuno si sia occupato della salute e dell'alimentazione della sia andato a trovarla, o abbia, nei periodi di sua assenza, provveduto a ritirarne la posta. Pt_1
La S.C. ha chiarito, più volte, che ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell' art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria (cfr. Cass. III, n. 17922/2019, la quale ha di conseguenza ritenuto che tali circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o pagina 5 di 7 almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza).
Da ultimo si è affermato che "... la lontananza volontaria dell'ingiunto dalla propria residenza non può essere invocata come condizione ostativa alla conoscenza del decreto, in quanto tale circostanza costituisce un fatto volontario. L'ingiunto, in tali casi, è tenuto ad adottare le cautele necessarie per garantire la ricezione della corrispondenza e a vigilare sul rispetto dei termini per l'opposizione. ..."
(Corte di cassazione, civile, Ordinanza del 26 aprile 2021, n. 10983, Corte d'Appello di Napoli,
Sentenza n. 1972/2022 del 06-05-2022)
La malattia della per quanto grave, non può essere considerata alla stregua di un caso fortuito Pt_1
o forza maggiore. Peraltro, stiamo parlando di una malattia che per essere diagnosticata richiede un lungo iter di esami e controlli e che non si manifesta improvvisamente.
Le circostanze di fatto addotte dall'opponente risultano palesemente in contrasto con gli accertamenti medici prodotti in atti proprio dalla stessa.
Già nella domanda presentata dalla stessa opponente il 18/11/2022 per il riconoscimento dell'invalidità civile (All.3, pag.5, della produzione opponente), alle domande “Impossibilità a deambulare senza
l'aiuto permanente di un deambulatore” e “Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”, la risposta certificata dal medico di famiglia è “NO”, anche se il morbo di
Parkinson era già stato diagnosticato.
Alle stesse conclusioni giunge anche il CTU nominato dal Tribunale di Catania, Sezione lavoro (All.5 pag.11 della produzione opponente) il quale, pur riconoscendo la invalida al 100% e Pt_1 portatrice di handicap secondo quanto previsto dalla legge 104/1992 art.3, comma 3, con decorrenza
15/09/2023, non riconosce i requisiti necessari per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento,
<alla luce del quadro clinico-sintomatologico che non condiziona sfavorevolmente la funzionalità del soggetto al punto da definirlo “non deambulante” o “non in grado di attendere ai comuni atti quotidiani della vita”>>.
Anche il conferimento dell'odierno incarico a proporre opposizione smentisce ogni eventuale difficoltà fisica o mentale ostativa alla conoscenza delle notifiche ricevute. Pur con una malattia degenerativa, la
è stata in grado di nominare un legale conferendogli procura. In caso contrario si sarebbe Pt_1 dovuto dubitare della sua capacità giuridica.
Ne deriva che la proposta opposizione tardiva ex art. 650 cpc è da dichiarare inammissibile non ravvisandosi nel caso in oggetto ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ogni altra eccezione sul merito rimane assorbita.
In definitiva l'opposizione avanzata da va rigettata, e il decreto ingiuntivo Parte_1 confermato. pagina 6 di 7 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa ER AR, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5327/2023 R.G., così provvede:
1.Rigetta l'opposizione ex art. 650 cpc proposta da e per l'effetto conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n° 935/2022 emesso dall'intestato Tribunale di Catania in data 24.02.2022, che dichiara definitivamente esecutivo.
2.Condanna parte opponente al pagamento in favore della , in persona del legale CP_1 rappresentante pt., delle spese di lite che liquida in € 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, il 6 NOVEMBRE 2025
IL GIUDICE
Dott. ER AR
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