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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2239/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITTORIO Parte_1 C.F._1
MANGIAROTTI, elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO VENETO 38 27043 BRONI presso il difensore appellante contro
(C.F. ), rappresentata dal procuratore generale CP_1 C.F._2 on il patrocinio dell'avv. CARLO MADAMA, elettivamente domiciliato in Via Controparte_2
Emilia, 228 BRONI presso il difensore appellata
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni per : Voglia l'On. Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, dichiarare Parte_1 la nullità, ex art. 159 Cpc, della sentenza impugnata e procedere alla divisione dei beni immobili in comproprietà tra e secondo il progetto di divisione predisposto da Parte_1 CP_1 Pt_1
al punto n. 4 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado o secondo un diverso progetto
[...] di divisione da predisporre previa ammissione di CTU;
in subordine riformare la sentenza impugnata e conseguentemente procedere alla divisione dei beni in comproprietà tra e Parte_1 CP_1 secondo il progetto alternativo di divisione proposto dall'attuale appellante al punto n. 4 del ricorso in contestazione introduttivo del giudizio di primo grado provvedendo all'estrazione dei lotti;
in ulteriore subordine riformare la sentenza impugnata e procedere alla divisione dei beni in comproprietà tra Pt_1
e previa ammissione di CTU, che formi i lotti contenenti i beni da dividere e
[...] CP_1 procedere all'estrazione dei lotti;
in ogni caso condannare a restituire a le CP_1 Parte_1 spese del giudizio di primo grado pari ad euro 11.112,66. Spese rifuse.
Conclusioni per voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premesse le CP_1 opportune declaratorie: • in via preliminare, accertata e dichiarata la manifesta infondatezza del proposto appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., emettere ordinanza ex art. 350, co. 3, primo periodo,
c.p.c.; • nel merito, rigettare l'avversario appello siccome infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
• spese rifuse.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1026/2024, definiva il giudizio instaurato da Pt_1
il quale si era opposto al progetto divisionale predisposto dal notaio incaricato dal
[...]
Tribunale di Pavia ai sensi dell'art. 791 bis c.p.c., progetto all'esito del ricorso congiunto proposto da e dalla cugina divenuti eredi a seguito di pubblicazione Parte_1 CP_1 del testamento di Persona_1
2. A supporto della domanda, presentava un progetto divisionale alternativo o Parte_1 instava per un altro da redigersi da parte del Tribunale, che soddisfacesse il criterio di omogeneità previsto dall'art. 727 c.c.. Nel caso in esame, si trattava di beni immobili costituiti da fabbricati e da terreni.
pagina 2 di 12 3. Il progetto redatto dal notaio prevedeva la formazione di due lotti comprendenti ciascuno una quota di fabbricati e di terreni ed era fissato un conguaglio di € 4.000,00, tenendo conto che la massa da dividere aveva il valore di € 777.000,00.
4. La contestazione di era motivata dal fatto che il lotto n. 2, costituito da una quota Parte_1 maggiore di terreni rispetto ai fabbricati, non aveva al suo interno il fabbricato maggiormente funzionale alla coltivazione dei terreni.
5. Il giudice di prime cure ha evidenziato che il ricorrente non aveva allegato, né tanto meno provato che da tale differente composizione dei lotti discendesse una differenza di valore tra gli stessi. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità, alla luce della quale il principio di omogeneità delle quote riguarda solo i beni considerati nel loro genere, senza che si possa affermare un diritto equivalente all'interno delle singole specie di beni immobili, mobili, crediti. Tale principio vale anche in relazione a beni con caratteristiche molto diverse ( ad es., beni funzionali alla locazione). Pertanto, nel caso in esame, secondo il Tribunale, era irrilevante che solo uno dei due lotti comprendesse un fabbricato maggiormente idoneo alle esigenze della coltivazione, posto che tale circostanza non aveva comportato una sproporzione nella valutazione dei due lotti.
6. Stante il rigetto dell'opposizione, il veniva condannato alla rifusione delle spese di lite in Pt_1 favore di CP_1
7. Avverso la sentenza n. 1026/24 ha proposto appello instando affinché fosse Parte_1 preso in considerazione il proprio progetto alternativo o fosse eventualmente disposta CTU finalizzata all'elaborazione di diverso progetto.
8. in persona del procuratore generale giusta procura generale n. CP_1 Controparte_2
82.762 in data 13.11.2020, notaio dott. costituitasi, chiedeva dichiararsi Persona_2
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
9. All'udienza di prima comparizione del 28.1.2025, il consigliere istruttore, preso atto dell'insussistenza di possibilità conciliative, ha rinviato il procedimento ai sensi degli articoli
350 bis e 127 ter c.p.c. all'udienza del 25 febbraio 2025, assegnando alle parti termine sino al
14 febbraio 2025 per note di replica.
Motivi della decisione
10. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
pagina 3 di 12 a. legittimità delle contestazioni formulate da;
Parte_1
b. possibilità di contestare la composizione dei lotti ai sensi dell'art. 791 bis, IV comma,
c.p.c.;
c. nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio;
d. violazione dell'art. 791 bis IV comma, c.p.c. ed errata rimessione delle parti innanzi al professionista incaricato per la prosecuzione delle operazioni;
e. violazione del principio di imputazione alla massa delle spese di lite con riferimento alla condanna di alla rifusione delle spese processuali. Pt_1
11. Quanto al motivo sub a), la difesa di parte appellante così censura la decisione: “è vero che il progetto di divisione predisposto dal notaio rispettava il principio di Persona_3 omogeneità stabilito dall'art. 727 CC ma è altrettanto vero che, anche il progetto alternativo di divisione proposto da , rispettava lo stesso principio ed il ricorrente aveva diritto Parte_1 ad ottenere una divisione dei beni in comproprietà con che fosse migliorativa di CP_1 quella proposta dal notaio Il progetto alternativo di divisione proposto da Persona_3
era infatti sicuramente migliorativo di quello predisposto dal professionista Parte_1 incaricato in quanto, mediante l'inserimento del capannone nel lotto n. 2, riequilibrava la proporzione tra terreni e fabbricati ad uso agricolo presenti in questo lotto e riduceva il conguaglio in denaro tra i due lotti da euro 4.000,00 ad euro 2.000,00. L'inserimento del capannone ad uso agricolo nel lotto 2 consentiva al suo futuro assegnatario di poter sfruttare i numerosi terreni presenti in questo lotto che, ricordiamo, hanno una superficie di 140 pertiche milanesi su un totale di 163 pertiche milanesi di terreni da dividere. Il capannone era l'unico immobile tra quelli da dividere avente una naturale destinazione agricola, in quanto appositamente costruito per quel fine, per cui andava sicuramente inserito nel lotto 2 dove era presente la stragrande maggioranza dei terreni da dividere. L'inserimento del capannone nel lotto 2 non impediva comunque al futuro assegnatario del lotto 1, come modificato dall'attuale appellante, di disporre di fabbricati ad uso agricolo che potessero consentire lo sfruttamento del minor numero di terreni presenti in questo lotto. La presenza, nel lotto 1 del progetto alternativo di divisione, del locale deposito sito al piano terra del fabbricato di Redavalle, via
Casa Ramati n. 1, della superficie di 130 mq, e l'inserimento in questo lotto degli altri fabbricati di Redavalle, via Gustavo Modena, con i locali accessori, di una superficie complessiva di 129 mq, garantiva infatti al suo futuro assegnatario la possibilità di sfruttare il
pagina 4 di 12 minor numero di terreni presenti in questo lotto” ( cfr. pag. 9 dell'atto di citazione di secondo grado). Erroneamente, quindi, il giudice di prime cure aveva richiamato le decisioni Cass. civ.,
n. 27405/2013 e n. 2086/1992 secondo cui nel caso di divisione di un compendio immobiliare composto da più beni i condividenti non hanno diritto ad una quota di ogni bene da dividere e non hanno diritto ad ottenere il frazionamento di ogni singolo bene che sia proporzionale al valore della loro quota, ma hanno diritto ad ottenere una quota dei beni immobili da dividere che comprenda beni interi, ma di uguale natura e qualità e di valore corrispondente a quello delle rispettive quote. Ed, infatti, esso appellante non aveva chiesto il frazionamento quotistico di singole unità immobiliari, ma aveva proposto un progetto alternativo di divisione che comportava la formazione di due lotti che comprendono beni immobili interi e qualitativamente omogenei alla massa da dividere.
12. Quanto al motivo sub b), la difesa del censura la mancata valorizzazione della Pt_1 contestazione proposta rispetto al progetto divisionale, sottolineando come il lotto n. 1 fosse composto da un compendio immobiliare in corpo unico che conteneva i fabbricati e terreni di maggiore pregio, ubicati tutti nel Comune di Redavalle e di facile accesso dalla pubblica via;
laddove il lotto n. 2 fosse composto in maggioranza da terreni sparsi in diversi comuni e comunque di minore pregio, tra i quali neppure vi era un mimabile funzionale alla coltivazione dei numerosi terreni presenti nel lotto;
di tal ché il mero conguaglio di € 4.000,00 non risultava sufficiente a garantire un pari valore.
13. Con riguardo al motivo sub c), l'impugnante contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice non aveva instaurato il contraddittorio tra il ricorrente, il professionista e lo stimatore sulle contestazioni mosse dal rispetto al progetto di divisione, avendo rimesso Pt_1 le parti innanzi al professionista notaio dott. per la prosecuzione delle Persona_3 operazioni divisionali. Evidenzia che il giudizio di divisione di cui agli artt. 784 e seguenti c.p.c. è contraddistinto dal rispetto del contraddittorio tecnico, mediante la disposizione di apposita C.T.U.; come, del resto, espressamente l'art. 790 c.p.c. prevede che il notaio dia avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti ed ai creditori intervenuti, del luogo, giorno ed ora in cui le operazioni avranno inizio e che le operazioni si svolgono alla presenza delle parti con gli eventuali difensori. Tanto non si era invece realizzato nel caso della procedura ex art. 791 bis c.p.c. , in cui il professionista non aveva avvisato le parti circa l'inizio delle operazioni peritali, non aveva condotto le operazioni con la partecipazione delle stesse e aveva pagina 5 di 12 depositato un progetto realizzato senza il contributo delle parti. Tali vizi procedimentali si riflettevano in termini di nullità della sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 159 c.p.c., posto che il non aveva potuto sottoporre all'esame del professionista il proprio progetto Pt_1 alternativo.
14. Quanto al motivo sub d), la difesa di censura la rimessione delle parti dinanzi al Parte_1 professionista incaricato per la prosecuzione delle operazioni. Ed, infatti, l'art. 791 c.p.c. prevede che l'estrazione dei lotti avvenga a seguito di ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell'art. 789, ultimo comma c.p.c. o a seguito di sentenza passata in giudicato. L'art. 791 bis, V comma, c.p.c. stabilisce, invece, che l'estrazione dei lotti possa avvenire solo in seguito a decreto con cui il giudice dichiara esecutivo il progetto di divisione. Ora, nel caso in esame, non era possibile procedere all'estrazione dei lotti in quanto mancava proprio un'ordinanza emessa dal giudice sull'accordo delle parti, come mancava una sentenza che decidesse sulla composizione dei lotti e un decreto che rendesse esecutivo il progetto di divisione predisposto dal professionista incaricato. Ciò in quanto l'ipotesi di rimessione degli atti al professionista incaricato prevista dall'art. 791 bis c.p.c. è consentita solo in caso di decorso del termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione. Ne consegue che, nell'ipotesi di proposizione del ricorso in opposizione, l'estrazione dei lotti deve tenersi dinanzi all'autorità giudiziaria divenuta competente a decidere sulla divisione in seguito alle contestazioni mosse al progetto di divisione.
15. Quanto al motivo sub e), l'appellante sottolinea come per giurisprudenza costante le spese di divisione siano poste a carico della massa per tutti gli atti funzionali alla conclusione della procedura.
16. Opinione della Corte quanto ai motivi sub c) e d). La Corte, in via preliminare, affronta le questioni a carattere processuale, sintetizzate nei motivi c) e d) che possono essere trattati congiuntamente.
17. Ebbene, Il modello procedimentale di cui all'art. 791 bis c.p.c. è caratterizzato dalla compresenza di elementi processuali e di elementi sostanziali, compresenza motivata dall'intento deflattivo perseguito dal legislatore. Tale intento deflattivo è reso evidente anche dalla richiesta che il ricorso presentato dagli eredi o dai condomini sia sottoscritto da tutte le parti, concordi ad affidare ad un professionista la redazione di un progetto di divisione. Se, quindi, non vi è dubbio che il ricorso introduttivo si inscrive nell'ambito della volontaria pagina 6 di 12 giurisdizione ex artt. 748 e seguenti c.p.c., la fase contenziosa non può che essere eventuale e scaturire dall'opposizione di uno o più dei condividenti, tanto che è regolata dall'art. 791 bis,
IV comma c.p.c.. A tale proposito, è da rilevarsi – come osservato dalla difesa della parte appellata - che il predetto IV comma rinvia, per la decisione, alle disposizioni del rito sommario ex art. 702 ter c.p.c., norma che è stata abrogata dall'art. 3 comma 48 del D.lgs. n.
149/2022 e che, in sostituzione di detto richiamo, sono stati introdotti gli artt. 281 decies e seguenti c.p.c., relativi al procedimento semplificato di cognizione. Ora, se l'opposizione è accolta, il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali al professionista incaricato che di tali rilievi dovrà ovviamente tenere conto. Il V comma prevede che, decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di cui al IV comma (avviso di redazione del progetto divisionale) senza che vi sia stata opposizione, il professionista incaricato depositi il progetto con la prova degli avvisi effettuati;
tale adempimento è prodromico alla dichiarazione di esecutività del progetto da parte del giudice ed alla conseguente rimessione al professionista per gli adempimenti successivi. Una tale rimessione deve ritenersi, peraltro, costituire l'iter fisiologico anche nell'ipotesi in cui l'opposizione non sia stata accolta;
ed, invero, non avrebbe alcun senso prediligere ancora una volta la fase giurisdizionale, una volta che le posizioni delle parti si fossero confrontate in sede di opposizione e, quindi, nel fondamentale snodo giurisdizionale, esaurito il quale riprende efficacia il segmento degiurisdizionalizzato. Non avrebbe alcun senso, infatti, rimettere al professionista solo nell'ipotesi di vendita e non anche nel caso di progetto di divisione. Del resto, nessuna violazione del contraddittorio scaturisce da una tale rimessione, posto che tutte le argomentazioni sostanziali e di ordine tecnico vengono trattate nel segmento giurisdizionale dell'opposizione. La tesi prospettata dall'odierno appellante non è supportata dal dato normativo sulla base della mera interpretazione letterale e neppure ispirata ad una lettura costituzionalmente orientata, ponendosi, anzi, in aperto contrasto con l'intento deflattivo perseguito dal legislatore. Con la conseguenza che, una volta esaurita la fase contenziosa, il professionista ben può completare la procedura con gli adempimenti successivi.
18. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a) e b). I motivi sub a) e b) possono essere trattati congiuntamente, impingendo sul merito delle censure relative al progetto divisionale.
censura la composizione del lotto n. 2, nel quale non è incluso alcun fabbricato Parte_1 funzionale alla coltivazione dei terreni;
tale immobile il individua nel fabbricato sito nel Pt_1
pagina 7 di 12 Comune di Redavalle (PV), catastalmente censito al foglio 7, particella n. 914, inserito nel lotto n.
1. L'appellante chiede, dunque, la modifica consistente nella diversa assegnazione dei fabbricati ai rispettivi lotti, segnatamente attribuendo al lotto n. 2 anziché al lotto n. 1 il sopra citato fabbricato sito nel Comune di Redavalle, e con l'assegnazione degli altri fabbricati, ed eventualmente anche di altri terreni, nel lotto n.
1. In tal modo, secondo il il conguaglio Pt_1 sarebbe ulteriormente ridotto, passando da € 4.000,00 ad € 2.000,00. Infine, il lamenta Pt_1 un'erronea stima del valore dei due lotti.
19. Tali censure, non supportate da un necessario vaglio tecnico, sono del tutto smentite dalla relazione dell'esperto estimatore di cui al doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte CP_1
( presente anche nel ricorso in opposizione del non numerata) e dalla documentazione Pt_1 catastale allegata ed esaminata dall'estimatore Geom. In particolare, l'allegazione CP_3 secondo la quale nel lotto n. 2 vi sarebbero terreni di maggior pregio è del tutto generica.
Orbene, in primo luogo, l'omogeneità dei lotti è assicurata dalla composizione qualitativa degli stessi, da intendersi come ricomprensione negli stessi di beni di uguale tipologia, senza che rilevi il mero dato dimensionale, avuto riguardo, invece, al principio della non agevole divisibilità. Ed, infatti, Cass. civ. n. 16219/2008 ha chiarito che “il principio stabilito dall'art.
727 cod. proc. civ., in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima. Ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione formare i lotti anche in maniera diversa, là dove ritenga che
l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che attraverso il suo frazionamento, ed il relativo giudizio è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato. (Nella specie, era caduto in successione un intero immobile, parte del quale era abitata da uno degli eredi sin da epoca anteriore all'apertura della successione. Il giudice aveva pertanto assegnato a quest'ultimo l'intero appartamento dove abitava, e frazionato invece la parte restante dell'immobile. La S.C., formulando il principio che precede, ha confermato la decisione)”. Ed, ancora, Cass. civ. n. 15105/2000 ha osservato che “nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per
l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli,
pagina 8 di 12 giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso
l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio”. Ne consegue che il principio di omogeneità delle quote riguarda solo i beni considerati nel loro genere, senza che si possa affermare un diritto equivalente all'interno delle singole specie di beni immobili, mobili e crediti;
tanto è vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che taluni dei beni immobili oggetto di comunione potessero essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sebbene aventi caratteristiche diverse, invece ad altra quota, reputando irrilevante che soltanto alcuni fossero produttivi di reddito, in quanto ad esempio idonei alla locazione, stimando comunque omogenee tra loro le quote quanto al valore dei singoli cespiti, come comprovato dal valore modesto dei conguagli, rapportati al valore dell'intero asse. Tali principi ben sono esportabili nel caso di specie, essendo irrilevante che solo uno dei due lotti abbia un fabbricato maggiormente idoneo alle esigenze della coltivazione, posto che tale vocazione non ha implicato una sproporzione nella valutazione dei due lotti, argomentazione spesa dal giudice di prime cure e non scalfita da puntuale rilievo tecnico di segno opposto. Del resto, nello stesso incipit del motivo sub a), l'appellante riconosce il carattere dell'omogeneità al progetto redatto dal dott. Per_3
20. In secondo luogo, è utile premettere che il compendio oggetto di divisione è composto esclusivamente da beni immobili e che detti beni consistono, in parte, in terreni aventi destinazione agricola posti nei Comuni di Redavalle, Broni e Pietra De' Giorgi ed, in altra parte, in immobili adibiti ad uso abitativo e non, tutti siti nel comune di Redavalle. Va pure considerato che anche i terreni non direttamente confinanti, pur risultando collocati nel territorio di comuni diversi, sono comunque tutti limitrofi tra loro, atteso che si collocano in una pagina 9 di 12 zona di confine tra i menzionati tre comuni interessati, ossia Redavalle, Broni e Pietra De'
Giorgi, come risulta dagli estratti di mappa allegati alla relazione del Geom. Inoltre, CP_3 il compendio nel suo complesso, come evidenziato dal Geom. è composto, quanto ai CP_3 fabbricati, da più immobili “strumentali all'attività agricola” (relazione di perizia del Geom.
pag. 1), risultando così smentita anche la cesura di secondo cui solo CP_3 Parte_1 un bene sarebbe funzionale alla destinazione agricola dei terreni, ossia quello inserito nel lotto n.
1. Invero, il Professionista incaricato ha tenuto conto proprio delle destinazioni catastali e sostanziali dei beni immobili facenti parte del compendio, riservando ad ognuno dei lotti beni di ugual natura – oltre che di sostanziale equivalenza economica, in ragione della modestia del conguaglio. Ciò in quanto il bene immobile sito nel Comune di Redavalle e censito al foglio 7, particella 914, facente parte del lotto n. 1, non è assolutamente l'unico avente la destinazione strumentale alla tenuta dei terreni agricoli. In particolare, come risulta dalle schede catastali allegate alla relazione del Geom. e come constatato dal medesimo esperto in sede di CP_3 sopralluogo, quanto ai fabbricati che compongono il lotto n. 2 va evidenziato che, da un lato, il bene di cui al foglio 7, particella 913, subalterno 3 consiste in un deposito e, dall'altro, che i fabbricati siti nel Comune di Redavalle censiti al foglio 7, particella 913, subalterni 2 e 3 – facenti parte del lotto n.
2 - non si esauriscono nell'ampia abitazione fronte strada, ma constano pure di ulteriori edifici posti sul retro, adibiti a ricovero attrezzi, stalla e cascina con annesso porticato. Detto oggettivo rilievo non emerge soltanto dalla attribuzione della categoria catastale ( posto che il bene di cui al foglio 7, particella 913, subalterno 3 è infatti censito come
C/65 ), ma pure, con riferimento al subalterno 2, dalla considerazione della relativa scheda catastale, anch'essa allegata alla relazione del Geom. e che rivela la presenza di CP_3 locali aventi chiara destinazione strumentale ad un impiego non abitativo, sia al piano terra, sia al primo piano del fabbricato, segnatamente individuandoli come “legnaia”, “ripostiglio” e
“cascina”. Inoltre, Il lotto n. 2 comprende il fabbricato, parimenti sito nel Comune di Redavalle
(PV), catastalmente censito al foglio 5, particella 177, sub. 2, avente classificazione C/6 e consistente appunto in un “locale di deposito”, come evincibile dalla relativa scheda catastale allegata alla relazione predisposta dal Geom. (cfr. doc. 11 di parte nonché, CP_3 CP_1 sempre in Comune di Redavalle (PV), l'immobile di cui al foglio 5, particella 628, sub. 1, pure censito come C/6 e composto da “stalle”, “portico” e “cascina”, come anche in tal caso evidenziato dalla relativa scheda catastale (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado). In
pagina 10 di 12 conclusione, dunque, il lotto n. 2 consta, oltre che dei fabbricati ad uso abitativo, dei seguenti immobili aventi destinazione e non abitativa, tutti siti nel Comune di Redavalle (PV): - foglio 7, particella 913, sub. 2 (nella porzione posta ai piani terra e primo adibita a legnaia, ripostiglio e cascina); - foglio 7, particella 913, sub. 3; - foglio 5, particella 177, sub. 2; - foglio 5, particella
628, sub.
1. La complessiva consistenza della superficie dei beni sopra indicati richiamati ricompresi nel lotto è pari ad oltre 300 mq, come pure desumibile dalle relative indicazioni catastali riportate dal professionista incaricato. (cfr. progetto divisionale sub doc. 9, pag. 3).
Infine, un'eventuale differente consistenza di superficie dei fabbricati aventi destinazione diversa dall'abitativa inseriti rispettivamente nei due lotti è un profilo legato alla pacifica indivisibilità del fabbricato inserito nel lotto n.
1. Nondimeno, la classificazione catastale di tale bene come A/3 fa sì che la relativa consistenza, a differenza di quella degli altri fabbricati sopra citati ed anch'essi inseriti nel lotto n. 2 , sia espressa in vani e non in metri quadrati, come invece avviene per le differenti categorie C/2 e C/6. Ora, leggendo la tabella predisposta dal
Geom. si può agevolmente constatare come la consistenza dell'immobile censito al CP_3 foglio 7, particella 913 sub. 2 sia pari a ben 9 vani. Ne deriva dunque che non vi è alcuna sproporzione circa la composizione dei due lotti rispetto alla consistenza della superficie degli immobili aventi destinazione diversa dall'abitativa che rispettivamente li compongono.
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub e). La Corte disattende la censura, posto che la regolazione delle spese processuali si riferisce al segmento procedimentale instaurato a seguito del ricorso in opposizione proposto dal In sostanza, dopo la fase non contenziosa Pt_1 introdotta con il deposito del ricorso congiunto, si è sviluppata una fase contenziosa che non può che essere regolata dai principi generali di cui all'art. 91 c.p.c..
22. Conclusivamente, segue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
23. L'esito del gravame comporta la condanna dell'impugnante alla rifusione delle spese processuali in favore di in persona del procuratore generale con CP_1 Controparte_2 applicazione dei parametri minimi delle cause di valore indeterminabile, come indicato dalla difesa di e tenuto conto della limitazione dei temi difensivi trattati, oltre che con Pt_1 esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2239/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1026/2024 emessa dal Tribunale di Pavia;
II. condanna a rimborsare, in favore di ini persona del Parte_1 CP_1 procuratore generale le spese processuali del grado, che liquida in Controparte_2 complessivi € 4.236,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 5.3.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2239/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITTORIO Parte_1 C.F._1
MANGIAROTTI, elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIO VENETO 38 27043 BRONI presso il difensore appellante contro
(C.F. ), rappresentata dal procuratore generale CP_1 C.F._2 on il patrocinio dell'avv. CARLO MADAMA, elettivamente domiciliato in Via Controparte_2
Emilia, 228 BRONI presso il difensore appellata
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni per : Voglia l'On. Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, dichiarare Parte_1 la nullità, ex art. 159 Cpc, della sentenza impugnata e procedere alla divisione dei beni immobili in comproprietà tra e secondo il progetto di divisione predisposto da Parte_1 CP_1 Pt_1
al punto n. 4 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado o secondo un diverso progetto
[...] di divisione da predisporre previa ammissione di CTU;
in subordine riformare la sentenza impugnata e conseguentemente procedere alla divisione dei beni in comproprietà tra e Parte_1 CP_1 secondo il progetto alternativo di divisione proposto dall'attuale appellante al punto n. 4 del ricorso in contestazione introduttivo del giudizio di primo grado provvedendo all'estrazione dei lotti;
in ulteriore subordine riformare la sentenza impugnata e procedere alla divisione dei beni in comproprietà tra Pt_1
e previa ammissione di CTU, che formi i lotti contenenti i beni da dividere e
[...] CP_1 procedere all'estrazione dei lotti;
in ogni caso condannare a restituire a le CP_1 Parte_1 spese del giudizio di primo grado pari ad euro 11.112,66. Spese rifuse.
Conclusioni per voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, premesse le CP_1 opportune declaratorie: • in via preliminare, accertata e dichiarata la manifesta infondatezza del proposto appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., emettere ordinanza ex art. 350, co. 3, primo periodo,
c.p.c.; • nel merito, rigettare l'avversario appello siccome infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
• spese rifuse.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1026/2024, definiva il giudizio instaurato da Pt_1
il quale si era opposto al progetto divisionale predisposto dal notaio incaricato dal
[...]
Tribunale di Pavia ai sensi dell'art. 791 bis c.p.c., progetto all'esito del ricorso congiunto proposto da e dalla cugina divenuti eredi a seguito di pubblicazione Parte_1 CP_1 del testamento di Persona_1
2. A supporto della domanda, presentava un progetto divisionale alternativo o Parte_1 instava per un altro da redigersi da parte del Tribunale, che soddisfacesse il criterio di omogeneità previsto dall'art. 727 c.c.. Nel caso in esame, si trattava di beni immobili costituiti da fabbricati e da terreni.
pagina 2 di 12 3. Il progetto redatto dal notaio prevedeva la formazione di due lotti comprendenti ciascuno una quota di fabbricati e di terreni ed era fissato un conguaglio di € 4.000,00, tenendo conto che la massa da dividere aveva il valore di € 777.000,00.
4. La contestazione di era motivata dal fatto che il lotto n. 2, costituito da una quota Parte_1 maggiore di terreni rispetto ai fabbricati, non aveva al suo interno il fabbricato maggiormente funzionale alla coltivazione dei terreni.
5. Il giudice di prime cure ha evidenziato che il ricorrente non aveva allegato, né tanto meno provato che da tale differente composizione dei lotti discendesse una differenza di valore tra gli stessi. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità, alla luce della quale il principio di omogeneità delle quote riguarda solo i beni considerati nel loro genere, senza che si possa affermare un diritto equivalente all'interno delle singole specie di beni immobili, mobili, crediti. Tale principio vale anche in relazione a beni con caratteristiche molto diverse ( ad es., beni funzionali alla locazione). Pertanto, nel caso in esame, secondo il Tribunale, era irrilevante che solo uno dei due lotti comprendesse un fabbricato maggiormente idoneo alle esigenze della coltivazione, posto che tale circostanza non aveva comportato una sproporzione nella valutazione dei due lotti.
6. Stante il rigetto dell'opposizione, il veniva condannato alla rifusione delle spese di lite in Pt_1 favore di CP_1
7. Avverso la sentenza n. 1026/24 ha proposto appello instando affinché fosse Parte_1 preso in considerazione il proprio progetto alternativo o fosse eventualmente disposta CTU finalizzata all'elaborazione di diverso progetto.
8. in persona del procuratore generale giusta procura generale n. CP_1 Controparte_2
82.762 in data 13.11.2020, notaio dott. costituitasi, chiedeva dichiararsi Persona_2
l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
9. All'udienza di prima comparizione del 28.1.2025, il consigliere istruttore, preso atto dell'insussistenza di possibilità conciliative, ha rinviato il procedimento ai sensi degli articoli
350 bis e 127 ter c.p.c. all'udienza del 25 febbraio 2025, assegnando alle parti termine sino al
14 febbraio 2025 per note di replica.
Motivi della decisione
10. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
pagina 3 di 12 a. legittimità delle contestazioni formulate da;
Parte_1
b. possibilità di contestare la composizione dei lotti ai sensi dell'art. 791 bis, IV comma,
c.p.c.;
c. nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio;
d. violazione dell'art. 791 bis IV comma, c.p.c. ed errata rimessione delle parti innanzi al professionista incaricato per la prosecuzione delle operazioni;
e. violazione del principio di imputazione alla massa delle spese di lite con riferimento alla condanna di alla rifusione delle spese processuali. Pt_1
11. Quanto al motivo sub a), la difesa di parte appellante così censura la decisione: “è vero che il progetto di divisione predisposto dal notaio rispettava il principio di Persona_3 omogeneità stabilito dall'art. 727 CC ma è altrettanto vero che, anche il progetto alternativo di divisione proposto da , rispettava lo stesso principio ed il ricorrente aveva diritto Parte_1 ad ottenere una divisione dei beni in comproprietà con che fosse migliorativa di CP_1 quella proposta dal notaio Il progetto alternativo di divisione proposto da Persona_3
era infatti sicuramente migliorativo di quello predisposto dal professionista Parte_1 incaricato in quanto, mediante l'inserimento del capannone nel lotto n. 2, riequilibrava la proporzione tra terreni e fabbricati ad uso agricolo presenti in questo lotto e riduceva il conguaglio in denaro tra i due lotti da euro 4.000,00 ad euro 2.000,00. L'inserimento del capannone ad uso agricolo nel lotto 2 consentiva al suo futuro assegnatario di poter sfruttare i numerosi terreni presenti in questo lotto che, ricordiamo, hanno una superficie di 140 pertiche milanesi su un totale di 163 pertiche milanesi di terreni da dividere. Il capannone era l'unico immobile tra quelli da dividere avente una naturale destinazione agricola, in quanto appositamente costruito per quel fine, per cui andava sicuramente inserito nel lotto 2 dove era presente la stragrande maggioranza dei terreni da dividere. L'inserimento del capannone nel lotto 2 non impediva comunque al futuro assegnatario del lotto 1, come modificato dall'attuale appellante, di disporre di fabbricati ad uso agricolo che potessero consentire lo sfruttamento del minor numero di terreni presenti in questo lotto. La presenza, nel lotto 1 del progetto alternativo di divisione, del locale deposito sito al piano terra del fabbricato di Redavalle, via
Casa Ramati n. 1, della superficie di 130 mq, e l'inserimento in questo lotto degli altri fabbricati di Redavalle, via Gustavo Modena, con i locali accessori, di una superficie complessiva di 129 mq, garantiva infatti al suo futuro assegnatario la possibilità di sfruttare il
pagina 4 di 12 minor numero di terreni presenti in questo lotto” ( cfr. pag. 9 dell'atto di citazione di secondo grado). Erroneamente, quindi, il giudice di prime cure aveva richiamato le decisioni Cass. civ.,
n. 27405/2013 e n. 2086/1992 secondo cui nel caso di divisione di un compendio immobiliare composto da più beni i condividenti non hanno diritto ad una quota di ogni bene da dividere e non hanno diritto ad ottenere il frazionamento di ogni singolo bene che sia proporzionale al valore della loro quota, ma hanno diritto ad ottenere una quota dei beni immobili da dividere che comprenda beni interi, ma di uguale natura e qualità e di valore corrispondente a quello delle rispettive quote. Ed, infatti, esso appellante non aveva chiesto il frazionamento quotistico di singole unità immobiliari, ma aveva proposto un progetto alternativo di divisione che comportava la formazione di due lotti che comprendono beni immobili interi e qualitativamente omogenei alla massa da dividere.
12. Quanto al motivo sub b), la difesa del censura la mancata valorizzazione della Pt_1 contestazione proposta rispetto al progetto divisionale, sottolineando come il lotto n. 1 fosse composto da un compendio immobiliare in corpo unico che conteneva i fabbricati e terreni di maggiore pregio, ubicati tutti nel Comune di Redavalle e di facile accesso dalla pubblica via;
laddove il lotto n. 2 fosse composto in maggioranza da terreni sparsi in diversi comuni e comunque di minore pregio, tra i quali neppure vi era un mimabile funzionale alla coltivazione dei numerosi terreni presenti nel lotto;
di tal ché il mero conguaglio di € 4.000,00 non risultava sufficiente a garantire un pari valore.
13. Con riguardo al motivo sub c), l'impugnante contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice non aveva instaurato il contraddittorio tra il ricorrente, il professionista e lo stimatore sulle contestazioni mosse dal rispetto al progetto di divisione, avendo rimesso Pt_1 le parti innanzi al professionista notaio dott. per la prosecuzione delle Persona_3 operazioni divisionali. Evidenzia che il giudizio di divisione di cui agli artt. 784 e seguenti c.p.c. è contraddistinto dal rispetto del contraddittorio tecnico, mediante la disposizione di apposita C.T.U.; come, del resto, espressamente l'art. 790 c.p.c. prevede che il notaio dia avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti ed ai creditori intervenuti, del luogo, giorno ed ora in cui le operazioni avranno inizio e che le operazioni si svolgono alla presenza delle parti con gli eventuali difensori. Tanto non si era invece realizzato nel caso della procedura ex art. 791 bis c.p.c. , in cui il professionista non aveva avvisato le parti circa l'inizio delle operazioni peritali, non aveva condotto le operazioni con la partecipazione delle stesse e aveva pagina 5 di 12 depositato un progetto realizzato senza il contributo delle parti. Tali vizi procedimentali si riflettevano in termini di nullità della sentenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 159 c.p.c., posto che il non aveva potuto sottoporre all'esame del professionista il proprio progetto Pt_1 alternativo.
14. Quanto al motivo sub d), la difesa di censura la rimessione delle parti dinanzi al Parte_1 professionista incaricato per la prosecuzione delle operazioni. Ed, infatti, l'art. 791 c.p.c. prevede che l'estrazione dei lotti avvenga a seguito di ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell'art. 789, ultimo comma c.p.c. o a seguito di sentenza passata in giudicato. L'art. 791 bis, V comma, c.p.c. stabilisce, invece, che l'estrazione dei lotti possa avvenire solo in seguito a decreto con cui il giudice dichiara esecutivo il progetto di divisione. Ora, nel caso in esame, non era possibile procedere all'estrazione dei lotti in quanto mancava proprio un'ordinanza emessa dal giudice sull'accordo delle parti, come mancava una sentenza che decidesse sulla composizione dei lotti e un decreto che rendesse esecutivo il progetto di divisione predisposto dal professionista incaricato. Ciò in quanto l'ipotesi di rimessione degli atti al professionista incaricato prevista dall'art. 791 bis c.p.c. è consentita solo in caso di decorso del termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione. Ne consegue che, nell'ipotesi di proposizione del ricorso in opposizione, l'estrazione dei lotti deve tenersi dinanzi all'autorità giudiziaria divenuta competente a decidere sulla divisione in seguito alle contestazioni mosse al progetto di divisione.
15. Quanto al motivo sub e), l'appellante sottolinea come per giurisprudenza costante le spese di divisione siano poste a carico della massa per tutti gli atti funzionali alla conclusione della procedura.
16. Opinione della Corte quanto ai motivi sub c) e d). La Corte, in via preliminare, affronta le questioni a carattere processuale, sintetizzate nei motivi c) e d) che possono essere trattati congiuntamente.
17. Ebbene, Il modello procedimentale di cui all'art. 791 bis c.p.c. è caratterizzato dalla compresenza di elementi processuali e di elementi sostanziali, compresenza motivata dall'intento deflattivo perseguito dal legislatore. Tale intento deflattivo è reso evidente anche dalla richiesta che il ricorso presentato dagli eredi o dai condomini sia sottoscritto da tutte le parti, concordi ad affidare ad un professionista la redazione di un progetto di divisione. Se, quindi, non vi è dubbio che il ricorso introduttivo si inscrive nell'ambito della volontaria pagina 6 di 12 giurisdizione ex artt. 748 e seguenti c.p.c., la fase contenziosa non può che essere eventuale e scaturire dall'opposizione di uno o più dei condividenti, tanto che è regolata dall'art. 791 bis,
IV comma c.p.c.. A tale proposito, è da rilevarsi – come osservato dalla difesa della parte appellata - che il predetto IV comma rinvia, per la decisione, alle disposizioni del rito sommario ex art. 702 ter c.p.c., norma che è stata abrogata dall'art. 3 comma 48 del D.lgs. n.
149/2022 e che, in sostituzione di detto richiamo, sono stati introdotti gli artt. 281 decies e seguenti c.p.c., relativi al procedimento semplificato di cognizione. Ora, se l'opposizione è accolta, il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali al professionista incaricato che di tali rilievi dovrà ovviamente tenere conto. Il V comma prevede che, decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di cui al IV comma (avviso di redazione del progetto divisionale) senza che vi sia stata opposizione, il professionista incaricato depositi il progetto con la prova degli avvisi effettuati;
tale adempimento è prodromico alla dichiarazione di esecutività del progetto da parte del giudice ed alla conseguente rimessione al professionista per gli adempimenti successivi. Una tale rimessione deve ritenersi, peraltro, costituire l'iter fisiologico anche nell'ipotesi in cui l'opposizione non sia stata accolta;
ed, invero, non avrebbe alcun senso prediligere ancora una volta la fase giurisdizionale, una volta che le posizioni delle parti si fossero confrontate in sede di opposizione e, quindi, nel fondamentale snodo giurisdizionale, esaurito il quale riprende efficacia il segmento degiurisdizionalizzato. Non avrebbe alcun senso, infatti, rimettere al professionista solo nell'ipotesi di vendita e non anche nel caso di progetto di divisione. Del resto, nessuna violazione del contraddittorio scaturisce da una tale rimessione, posto che tutte le argomentazioni sostanziali e di ordine tecnico vengono trattate nel segmento giurisdizionale dell'opposizione. La tesi prospettata dall'odierno appellante non è supportata dal dato normativo sulla base della mera interpretazione letterale e neppure ispirata ad una lettura costituzionalmente orientata, ponendosi, anzi, in aperto contrasto con l'intento deflattivo perseguito dal legislatore. Con la conseguenza che, una volta esaurita la fase contenziosa, il professionista ben può completare la procedura con gli adempimenti successivi.
18. Opinione della Corte quanto ai motivi sub a) e b). I motivi sub a) e b) possono essere trattati congiuntamente, impingendo sul merito delle censure relative al progetto divisionale.
censura la composizione del lotto n. 2, nel quale non è incluso alcun fabbricato Parte_1 funzionale alla coltivazione dei terreni;
tale immobile il individua nel fabbricato sito nel Pt_1
pagina 7 di 12 Comune di Redavalle (PV), catastalmente censito al foglio 7, particella n. 914, inserito nel lotto n.
1. L'appellante chiede, dunque, la modifica consistente nella diversa assegnazione dei fabbricati ai rispettivi lotti, segnatamente attribuendo al lotto n. 2 anziché al lotto n. 1 il sopra citato fabbricato sito nel Comune di Redavalle, e con l'assegnazione degli altri fabbricati, ed eventualmente anche di altri terreni, nel lotto n.
1. In tal modo, secondo il il conguaglio Pt_1 sarebbe ulteriormente ridotto, passando da € 4.000,00 ad € 2.000,00. Infine, il lamenta Pt_1 un'erronea stima del valore dei due lotti.
19. Tali censure, non supportate da un necessario vaglio tecnico, sono del tutto smentite dalla relazione dell'esperto estimatore di cui al doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte CP_1
( presente anche nel ricorso in opposizione del non numerata) e dalla documentazione Pt_1 catastale allegata ed esaminata dall'estimatore Geom. In particolare, l'allegazione CP_3 secondo la quale nel lotto n. 2 vi sarebbero terreni di maggior pregio è del tutto generica.
Orbene, in primo luogo, l'omogeneità dei lotti è assicurata dalla composizione qualitativa degli stessi, da intendersi come ricomprensione negli stessi di beni di uguale tipologia, senza che rilevi il mero dato dimensionale, avuto riguardo, invece, al principio della non agevole divisibilità. Ed, infatti, Cass. civ. n. 16219/2008 ha chiarito che “il principio stabilito dall'art.
727 cod. proc. civ., in virtù del quale nello scioglimento della comunione il giudice deve formare lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti, non ha natura assoluta e vincolante, ma costituisce un mero criterio di massima. Ne consegue che resta in facoltà del giudice della divisione formare i lotti anche in maniera diversa, là dove ritenga che
l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso l'attribuzione di un intero immobile, piuttosto che attraverso il suo frazionamento, ed il relativo giudizio è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato. (Nella specie, era caduto in successione un intero immobile, parte del quale era abitata da uno degli eredi sin da epoca anteriore all'apertura della successione. Il giudice aveva pertanto assegnato a quest'ultimo l'intero appartamento dove abitava, e frazionato invece la parte restante dell'immobile. La S.C., formulando il principio che precede, ha confermato la decisione)”. Ed, ancora, Cass. civ. n. 15105/2000 ha osservato che “nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per
l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli,
pagina 8 di 12 giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso
l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio”. Ne consegue che il principio di omogeneità delle quote riguarda solo i beni considerati nel loro genere, senza che si possa affermare un diritto equivalente all'interno delle singole specie di beni immobili, mobili e crediti;
tanto è vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che taluni dei beni immobili oggetto di comunione potessero essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sebbene aventi caratteristiche diverse, invece ad altra quota, reputando irrilevante che soltanto alcuni fossero produttivi di reddito, in quanto ad esempio idonei alla locazione, stimando comunque omogenee tra loro le quote quanto al valore dei singoli cespiti, come comprovato dal valore modesto dei conguagli, rapportati al valore dell'intero asse. Tali principi ben sono esportabili nel caso di specie, essendo irrilevante che solo uno dei due lotti abbia un fabbricato maggiormente idoneo alle esigenze della coltivazione, posto che tale vocazione non ha implicato una sproporzione nella valutazione dei due lotti, argomentazione spesa dal giudice di prime cure e non scalfita da puntuale rilievo tecnico di segno opposto. Del resto, nello stesso incipit del motivo sub a), l'appellante riconosce il carattere dell'omogeneità al progetto redatto dal dott. Per_3
20. In secondo luogo, è utile premettere che il compendio oggetto di divisione è composto esclusivamente da beni immobili e che detti beni consistono, in parte, in terreni aventi destinazione agricola posti nei Comuni di Redavalle, Broni e Pietra De' Giorgi ed, in altra parte, in immobili adibiti ad uso abitativo e non, tutti siti nel comune di Redavalle. Va pure considerato che anche i terreni non direttamente confinanti, pur risultando collocati nel territorio di comuni diversi, sono comunque tutti limitrofi tra loro, atteso che si collocano in una pagina 9 di 12 zona di confine tra i menzionati tre comuni interessati, ossia Redavalle, Broni e Pietra De'
Giorgi, come risulta dagli estratti di mappa allegati alla relazione del Geom. Inoltre, CP_3 il compendio nel suo complesso, come evidenziato dal Geom. è composto, quanto ai CP_3 fabbricati, da più immobili “strumentali all'attività agricola” (relazione di perizia del Geom.
pag. 1), risultando così smentita anche la cesura di secondo cui solo CP_3 Parte_1 un bene sarebbe funzionale alla destinazione agricola dei terreni, ossia quello inserito nel lotto n.
1. Invero, il Professionista incaricato ha tenuto conto proprio delle destinazioni catastali e sostanziali dei beni immobili facenti parte del compendio, riservando ad ognuno dei lotti beni di ugual natura – oltre che di sostanziale equivalenza economica, in ragione della modestia del conguaglio. Ciò in quanto il bene immobile sito nel Comune di Redavalle e censito al foglio 7, particella 914, facente parte del lotto n. 1, non è assolutamente l'unico avente la destinazione strumentale alla tenuta dei terreni agricoli. In particolare, come risulta dalle schede catastali allegate alla relazione del Geom. e come constatato dal medesimo esperto in sede di CP_3 sopralluogo, quanto ai fabbricati che compongono il lotto n. 2 va evidenziato che, da un lato, il bene di cui al foglio 7, particella 913, subalterno 3 consiste in un deposito e, dall'altro, che i fabbricati siti nel Comune di Redavalle censiti al foglio 7, particella 913, subalterni 2 e 3 – facenti parte del lotto n.
2 - non si esauriscono nell'ampia abitazione fronte strada, ma constano pure di ulteriori edifici posti sul retro, adibiti a ricovero attrezzi, stalla e cascina con annesso porticato. Detto oggettivo rilievo non emerge soltanto dalla attribuzione della categoria catastale ( posto che il bene di cui al foglio 7, particella 913, subalterno 3 è infatti censito come
C/65 ), ma pure, con riferimento al subalterno 2, dalla considerazione della relativa scheda catastale, anch'essa allegata alla relazione del Geom. e che rivela la presenza di CP_3 locali aventi chiara destinazione strumentale ad un impiego non abitativo, sia al piano terra, sia al primo piano del fabbricato, segnatamente individuandoli come “legnaia”, “ripostiglio” e
“cascina”. Inoltre, Il lotto n. 2 comprende il fabbricato, parimenti sito nel Comune di Redavalle
(PV), catastalmente censito al foglio 5, particella 177, sub. 2, avente classificazione C/6 e consistente appunto in un “locale di deposito”, come evincibile dalla relativa scheda catastale allegata alla relazione predisposta dal Geom. (cfr. doc. 11 di parte nonché, CP_3 CP_1 sempre in Comune di Redavalle (PV), l'immobile di cui al foglio 5, particella 628, sub. 1, pure censito come C/6 e composto da “stalle”, “portico” e “cascina”, come anche in tal caso evidenziato dalla relativa scheda catastale (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado). In
pagina 10 di 12 conclusione, dunque, il lotto n. 2 consta, oltre che dei fabbricati ad uso abitativo, dei seguenti immobili aventi destinazione e non abitativa, tutti siti nel Comune di Redavalle (PV): - foglio 7, particella 913, sub. 2 (nella porzione posta ai piani terra e primo adibita a legnaia, ripostiglio e cascina); - foglio 7, particella 913, sub. 3; - foglio 5, particella 177, sub. 2; - foglio 5, particella
628, sub.
1. La complessiva consistenza della superficie dei beni sopra indicati richiamati ricompresi nel lotto è pari ad oltre 300 mq, come pure desumibile dalle relative indicazioni catastali riportate dal professionista incaricato. (cfr. progetto divisionale sub doc. 9, pag. 3).
Infine, un'eventuale differente consistenza di superficie dei fabbricati aventi destinazione diversa dall'abitativa inseriti rispettivamente nei due lotti è un profilo legato alla pacifica indivisibilità del fabbricato inserito nel lotto n.
1. Nondimeno, la classificazione catastale di tale bene come A/3 fa sì che la relativa consistenza, a differenza di quella degli altri fabbricati sopra citati ed anch'essi inseriti nel lotto n. 2 , sia espressa in vani e non in metri quadrati, come invece avviene per le differenti categorie C/2 e C/6. Ora, leggendo la tabella predisposta dal
Geom. si può agevolmente constatare come la consistenza dell'immobile censito al CP_3 foglio 7, particella 913 sub. 2 sia pari a ben 9 vani. Ne deriva dunque che non vi è alcuna sproporzione circa la composizione dei due lotti rispetto alla consistenza della superficie degli immobili aventi destinazione diversa dall'abitativa che rispettivamente li compongono.
21. Opinione della Corte quanto al motivo sub e). La Corte disattende la censura, posto che la regolazione delle spese processuali si riferisce al segmento procedimentale instaurato a seguito del ricorso in opposizione proposto dal In sostanza, dopo la fase non contenziosa Pt_1 introdotta con il deposito del ricorso congiunto, si è sviluppata una fase contenziosa che non può che essere regolata dai principi generali di cui all'art. 91 c.p.c..
22. Conclusivamente, segue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
23. L'esito del gravame comporta la condanna dell'impugnante alla rifusione delle spese processuali in favore di in persona del procuratore generale con CP_1 Controparte_2 applicazione dei parametri minimi delle cause di valore indeterminabile, come indicato dalla difesa di e tenuto conto della limitazione dei temi difensivi trattati, oltre che con Pt_1 esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2239/2024 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
1026/2024 emessa dal Tribunale di Pavia;
II. condanna a rimborsare, in favore di ini persona del Parte_1 CP_1 procuratore generale le spese processuali del grado, che liquida in Controparte_2 complessivi € 4.236,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 5.3.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12