CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott.ssa Ludovica Dotti Consigliere rel.
Dott.ssa Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1488/2022 del Ruolo generale affari contenziosi (cui è stata riunita la causa iscritta al n. 1672/2022 del Ruolo generale affari contenziosi), posta in decisione a seguito dell'udienza del 16.10.2024 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e vertente
(causa rg n. 1488/2022)
TRA
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe
Tescione ( ), Gianluca Corriere ( ) e C.F._2 C.F._3
Marco Matera ( ) C.F._4
Appellante
E
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
r.g. n. 1
Controparte_2
(CF ) P.IVA_2
(CF ) Controparte_3 P.IVA_3
(CF Controparte_4 P.IVA_4
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Appellati
(causa rg n. 1672/2022)
TRA
( ); Parte_2 C.F._5 [...]
( ; Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
( ); ( ); C.F._7 Controparte_7 C.F._8 [...]
( ); CP_8 C.F._9 Controparte_9
( ; ( ); C.F._10 Controparte_10 C.F._11 CP_11
( ); ( );
[...] C.F._12 CP_12 C.F._13
( ); CP_13 C.F._14 Controparte_14
( ); ( ); C.F._15 CP_15 C.F._16 CP_16
( );
[...] C.F._17 Controparte_17
( ); ( ); C.F._18 CP_18 C.F._19
( ; Controparte_19 C.F._20 CP_20
( ); ); C.F._21 CP_21 C.F._22 CP_22
( ; ( );
[...] C.F._23 CP_23 C.F._24
( ); CP_24 C.F._25 CP_25
( ; C.F._26 Controparte_26
( ); ( ); C.F._27 Controparte_27 C.F._28
( ); CP_28 C.F._29 Controparte_29
( ); ( C.F._30 Parte_3 C.F._31 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella Appellanti
E
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(CF ) P.IVA_2
(CF ) Controparte_3 P.IVA_3
(CF Controparte_4 P.IVA_4
Appellati contumaci r.g. n. 2
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 14373/2021 emessa dal Tribunale di
Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di aver frequentato vari corsi di specializzazione post lauream in diverse discipline mediche a seguito di iscrizione in anni accademici successivi al 1991/1992 e anteriori al 2006/2007, e di aver usufruito solamente di una borsa di studio prevista dal d.lgs. 257/1991.
Lamentavano di avere subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE,
82/76/CEE e 93/16/CEE, poiché la previsione contenuta nel d.lgs. n. 368/99 circa il diritto degli specializzandi ad ottenere la sottoscrizione di un contratto di formazione- lavoro era stata attuata solo a partire dall'anno accademico 2006/2007.
I ricorrenti chiedevano la condanna delle parti convenute al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive comunitarie sopra richiamate da liquidarsi nella misura pari a 50.000,00 euro per ogni anno di specializzazione svolto ovvero di quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, in relazione alla:
- mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
- mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera;
- mancata applicazione dei benefici economici e contributivi previsti dal d.lgs.
368/99 artt. 34 e seguenti e successive modificazioni, nonché dai Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa.
Chiedevano, altresì, il pagamento della differenza tra quanto percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati al tasso annuale di inflazione, ovvero fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare r.g. n. 3 minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente al
SSN, ovvero alla maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14373/2021, rigettava le domande attoree.
Gli odierni appellanti (procedimenti recanti rg n. 1488/2022 e rg n. 1672/2022), ritenendo errata la valutazione di liceità della condotta dello Stato per mancata attuazione delle Direttive comunitarie proponevano il gravame avverso la predetta sentenza chiedendone, previo interpello della CGUE con rinvio pregiudiziale, la totale riforma.
A detta degli appellanti il principio eurocomunitario dell'adeguata remunerazione avrebbe dovuto essere garantito anche mediante un meccanismo di adeguamento delle borse di studio, comprendente la sua indicizzazione annuale per l'adeguamento al costo della vita nella misura del tasso programmato di inflazione e la sua rideterminazione triennale in funzione perequativa per il miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico neoassunto dipendente dal SSN.
Le amministrazioni appellate (procedimenti recanti rg n. 1488/2022 e rg n. 1672/2022), si sono costituite in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità degli appelli proposti ex art. 348-bis cpc e, comunque, instando per il rigetto degli stessi appelli in quanto infondati, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, 3° comma,
c.p.c.
A seguito dell'udienza del 21.12.2022, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., veniva disposta la riunione dei giudizi. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione alla data in epigrafe con i termini brevi di cui all'art 190 c.p.c.
Gli appelli, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati alla luce della motivazione che segue.
r.g. n. 4 In via preliminare si deve osservare che, quanto alla richiesta di interpello, la natura consolidata dell'orientamento giurisprudenziale sulle questioni poste, rende superfluo un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Ancora in via preliminare, si rileva che non può ritenersi sufficientemente provata l'eccezione di litispendenza proposta dalla dott.ssa atteso che Controparte_30
l'appellante non ha depositato né la sentenza di primo grado emessa nel precedente giudizio, né la relativa attestazione della pendenza del procedimento in appello, limitandosi a menzionare il numero di ruolo.
Nel merito, alla luce dei consolidati arresti della Suprema Corte, si osserva quanto segue.
1. In tema di trattamento economico, la Corte di Cassazione con la sentenza
4449/2018 ha affermato: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica.”.
Con l'ordinanza 6335/2018 la Corte di Cassazione ha ribadito: “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al
d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la
Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla
r.g. n. 5 misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (in senso conforme Cass. 13445/2018 e
14168/2019).
2. In tema di trattamento previdenziale la Corte di Cassazione con l'ordinanza
11761/2022 ha precisato: “Il mancato riconoscimento della copertura previdenziale, in favore dei medici specializzandi soggetti alla l. n. 428 del 1990 e al d.lgs. n. 257 del
1991, non integra alcuna violazione del principio costituzionale di uguaglianza rispetto al trattamento riservato a tali figure dalla disciplina posteriore - rispondendo, quest'ultimo, alla scelta discrezionale del legislatore nazionale di regolare diversamente situazioni successive nel tempo -, né si pone in contrasto con la normativa comunitaria, posto che quest'ultima, non avendo stabilito una definizione di adeguata remunerazione, non può ritenersi avere imposto agli Stati uno specifico regime previdenziale quale componente della struttura economica complessivamente afferente al rapporto.”.
3. In tema di rideterminazione triennale della borsa di studio la Corte di Cassazione con la sentenza 4449/2018 ha precisato: “L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al
2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs.
n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6.” (in senso conforme
Cass.13572/2019).
4. In tema di mancata indicizzazione della borsa di studio con l'ordinanza 9104/2021 la Corte di Cassazione ha precisato: “In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del
1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.”. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2513/2024 e con la sentenza a Sez. Un. 20006/2024.
r.g. n. 6 Alla luce delle suddette considerazioni gli appelli devono essere integralmente rigettati, con conseguente assorbimento di ogni altra questione relativa al merito delle domande.
Non sono emersi elementi indicativi di malafede o colpa grave a sostegno della domanda ex art. 96 c.p.c.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a norma dei parametri forensi vigenti.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1‒quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti (procedimenti recanti rg n. 1488/2022 e rg n.
1672/2022) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando rispetto agli appelli proposti avverso la sentenza n. 14373/2021 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta gli appelli;
2) Condanna gli appellanti di entrambi i giudizi al pagamento in favore della delle spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio che liquida in € 40.000,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1‒quater
T.U.115/2002 per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 3.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ludovica Dotti Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7