CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5388 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa RI MO - Presidente -
- dr. LO CE - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa RI Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso l'ordinanza pronunziata in data 23/25 settembre 2019 dal Tribu- nale di Napoli Nord, in persona della Giudice Stefania Fontanarosa, all'esito del processo som- mario di cognizione colà iscritto al n. 203/2019 r.g.aa.cc., e contraddistinta dal n. rep.
4497/2019, iscritto al n. 4746/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introi- tato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 16 settembre 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede in Casal- Parte_1 P.IVA_1
nuovo di Napoli (NA), alla Via Napoli n. 159, costituitasi in persona dell'arch. , di- CP_1
chiaratasi sua legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato
IC (codice fiscale e LL RR (codice fiscale C.F._1
) - appellante - C.F._2
E
l' (codice fiscale ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del suo direttore generale e legale rappresentante pro tempore, dr. , e rappresentata e difesa dall'avv. Gu- Controparte_3
EL RA (codice fiscale - appellata - C.F._3
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato l'8
N. 4746/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 7 Parte_1 Controparte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
gennaio 2019, la (in prosieguo, per maggior comodità, Parte_1
anche solo , titolare di una struttura sanitaria privata accreditata ai fini dell'erogazione Pt_2
agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale di di riabilitazione in regime Controparte_5
ambulatoriale, domiciliare e semiresidenziale ai sensi dell'art. 26 e di fisiokinesiterapia ai sensi dell'art. 44 della legge n. 833/1978, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord, sostenendo sussi- stenti i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., di:
A) accertare e dichiarare il suo diritto di ottenere dall' Controparte_2
(in prosieguo anche solo un indennizzo di importo pari a 89.488,87 €, «oltre interessi
[...]
ex D.lgs. n. 231/2005 e rivalutazione monetaria», per le prestazioni da essa erogate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nel mese di novembre del 2017;
B) condannare la stessa a pagarle un indennizzo di importo pari a 141.108,27 €,
«oltre interessi ex D.lgs. 231/2005 e rivalutazione monetaria», per le prestazioni sanitarie da esso erogate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nel mese di dicembre del 2015.
I.1.2. L' si costituiva in giudizio con una comparsa depositata il 1° luglio 2019 e chie- deva il rigetto dell'avversa domanda poiché:
a) la società attrice, sottoscrivendo il contratto per l'erogazione di prestazioni di riabili- tazione di cui all'art. 26 della legge n. 833/1978 per l'anno 2017, aveva espressamente accet- tato il contenuto e gli effetti «dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determi- nazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che de- terminano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso»;
b) all'esito dei lavori del cd. Tavolo Tecnico della macroarea «Assistenza Riabilitativa e
Sociosanitaria disabili», era stato accertato, con la sua determinazione dirigenziale n. 1033 del
22 febbraio 2018, che, nel mese di novembre del 2017, la società attrice aveva erogato presta- zioni sanitarie di riabilitazione in favore di assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per un im- porto complessivo di 2.057.407,88 €, superiore a quello assegnatole, pari a 2.021.621,75 €, incrementato di 2.781,47 € derivanti dalla redistribuzione dell'avanzo generale relativo alla branca di riabilitazione, sicché la differenza, par a 33.006,66 €, non le era stato pagato sicc- come eccedente il superamento del suddetto tetto di spesa, come comunicatole con richiesta di nota di credito del 23 febbraio 2018;
c) l'azione esperita dall'attrice doveva essere quindi giudicata inammissibile, in quanto
N. 4746/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 7 Pt_1 Parte_1 Controparte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
«l'azione di arricchimento senza causa è esperibile soltanto dopo l'esito negativo dell'azione tipica, ex art. 2042 c.c.», e comunque infondata, in quanto «la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva» e «tale impossibi- lità si riflette, quanto all'azione residuale, nella non configurabilità di un “arricchimento” della
PA, rettamente inteso».
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, con l'ordinanza oggetto dell'appello in esame, depositata il 25 settembre 2019, il Tribunale rigettava la domanda rivoltagli, «non avendo l'attrice fornito idonea prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dell'indebito arricchimento», giacché:
a) non v'era «la prova dell'esecuzione delle prestazioni extra budget» delle quali la aveva chiesto il pagamento, non avendo la medesima attrice «prodotto le autorizzazioni Pt_2
sanitarie», né «provato di avere informato l' del superamento del budget»;
b) avendo appreso dell'erogazione delle prestazioni sanitarie eccedenti il tetto di spesa assegnato alla «soltanto al momento della fatturazione di dette prestazioni», l' non Pt_2
aveva potuto rifiutarle, sicché, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassa- zione, l'arricchimento della quale l'azienda sanitaria aveva, secondo la medesima società at- trice, beneficiato non poteva essere indennizzato, siccome «imposto».
Conseguentemente, condannava la società attrice a rifondere all' le spese proces- suali, che liquidava, «secondo i criteri medi di cui al D.M. 2014/55», «in euro 13.430,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge».
I.2.1. Con una citazione notificata all' il 25 ottobre 2019, la allora appel- Pt_3
lato a questa Corte, sostenendo che il Giudice di prime cure ha errato:
1) nell'affermare che essa non aveva fornito la prova delle prestazioni per le quali aveva chiesto l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. e della loro preventiva autorizzazione da parte dell' e dunque della consapevolezza da parte di quest'ultima della loro erogazione
2) nel non considerare che l' non aveva mai contestato né l'erogazione di dette pre- stazioni, né la loro preventiva autorizzazione, né allegato «di non essere a conoscenza del su- peramento dell'extra budget»;
3) nel condannarla a rifondere alla controparte le spese processuali in conseguenza
N. 4746/2019 r.g.aa.cc. Centro Anna Rita S.R.L. c. Nord Pag. 3 di 7 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'erroneo rigetto della sua domanda e nel liquidare tali spese includendovi il compenso per la fase istruttoria, in concreto non svoltasi, posto il rito sommario nelle cui forme il processo era stato trattato.
Ha chiesto pertanto che, in riforma dell'ordinanza appellata, la sua domanda sia inte- gralmente accolta.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 30 giugno 2020, l' appellata ha conte- stato la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne ha chiesto pertanto il rigetto, facendo, tra l'altro, presente che la non aveva depositato nel corso del processo di primo grado la Pt_2
documentazione delle 262 autorizzazioni delle prestazioni sanitarie in questione da essa invo- cata a sostegno del suo appello.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1.1. I primi due motivi dell'appello in esame, che possono essere esaminati congiun- tamente secondo la loro stretta connessione logico-giuridica, vanno rigettati, anche se sulla base di considerazioni in parte diverse da quelle poste a base della decisione impugnata.
II.1.2. In proposito va infatti innanzitutto osservato che la domanda della volta ad Pt_2
ottenere, in forza di quanto disposto dall'art. 2041 c.c., la condanna dell' a pagarle un in- dennizzo dell'importo di 141.108,27 €, «oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2005 e rivalutazione monetaria», per le prestazioni sanitarie da essa erogate nel mese di dicembre del 2015 è stata formulata dalla società attrice senza alcuna allegazione e documentazione a suo supporto, il ricorso introduttivo del processo di primo grado e la documentazione depositata a suo corredo riguardando soltanto l'altra domanda formulata da detta società, quella volta al (mero) accer- tamento dell'obbligo dell' di pagarle, sempre in forza dell'art. 2041 c.c., un indennizzo dell'importo di 89.488,87 €, «oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2005 e rivalutazione monetaria», per le prestazioni sanitarie da essa erogate nel mese di novembre del 2017.
Pertanto, l'appello in esame, nella parte in cui è volto all'accoglimento della prima di tali domande non può che essere rigettato, siccome palesemente infondato.
II.1.3. Per quel che concerne invece la seconda di tali domande, va osservato che,
N. 4746/2019 r.g.aa.cc. Centro Anna . 2 Nord Pag. 4 di 7 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
allorquando – come nel caso di specie tempestivamente allegato e documentato dall' e mai contestato dalla – il contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 20 dicem- Pt_2
bre 1992, n. 502, tra il titolare di una struttura sanitaria privata accreditata ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e un'azienda sanitaria locale fissa, direttamente o indirettamente, un cd. tetto di spesa annuale di struttura, cioè un limite oltre il quale il primo non è più tenuto ad erogare dette prestazioni e la seconda a remunerarle, il primo non può, in forza dell'art. 2041 c.c., ottenere il pagamento di un indennizzo per le pre- stazioni erogate oltre tale limite, nemmeno qualora l'erogazione di queste prestazioni sia stata preventivamente autorizzata da organi dell' o da soggetti con questa convenzionati.
La fissazione del cd. tetto di spesa annuale di struttura, infatti, evidentemente costitui- sce un'implicita manifestazione della contrarietà dell'azienda sanitaria locale al sostenimento di una spesa superiore, che dunque non le può essere in alcun caso imposto di sostenere in forza di quanto previsto dall'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 11209/2019, 13884/2020 e 25514/2024).
Peraltro, per ottenere di essere indennizzato del costo delle prestazioni sanitarie ero- gate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dopo il superamento del cd. tetto di spesa an- nuale di struttura, il titolare della struttura sanitaria accreditata che le ha erogate ben può agire contro coloro che ne hanno fruito, e dunque si sono “arricchiti”. Il che esclude, anche sotto questo profilo, che possa ottenerne il pagamento dall'azienda sanitaria locale, giacché, per quanto disposto dall'art. 2042 c.c., «[l]'azione di arricchimento non è proponibile quando il dan- neggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito».
Pertanto, l'appello in esame, anche nella parte in cui è volto all'accoglimento della do- manda in questione, deve essere rigettato senza bisogno di aggiungere altro.
II.2. Pure il terzo e ultimo motivo dell'appello in esame, nella parte in cui non dipende, sotto il profilo logico-giuridico, dai precedenti motivi, cioè in quella con la quale la so- Pt_2
stiene che il primo Giudice ha errato nel liquidare le spese del processo di primo grado che essa
è stata condannata a rifondere alla controparte, giacché vi ha incluso il compenso per la fase istruttoria, va giudicato infondato.
Invero, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, «[l]a trattazione del giudi- zio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702- bis c.p.c. […], non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche
Co N. 4746/2019 r.g.aa.cc. . Napoli 2 Nord Pag. 5 di 7 Parte_1 Parte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé co- munque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso uni- tario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione» (così la massima ufficiale di Cass. 28627/2023).
II.3. Per tutto quanto esposto, l'appello in esame va quindi rigettato e, per l'effetto, l'or- dinanza appellata va confermata.
II.4. Segue la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del pro- cesso d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate – alla stregua dei para- metri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, a partire da quello del valore della controversia (da collocarsi nello scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €) – in
8.000,00 € per il totale dei compensi e 1.200,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
II.5. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli Nord n. rep. 4497/2019, pubblicata il 25 settembre 2019, proposto dalla contro l' il 25 ottobre Parte_1 Controparte_2
2019, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte anche le spese del processo d'ap- pello, che liquida nel complessivo importo di 9.200,00 €, di cui 8.000,00 € per i compensi e
1.200,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
N. 4746/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 6 di 7 Parte_1 Controparte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Così deciso in Napoli, il 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
LO CE RI MO
N. 4746/2019 r.g.aa.cc. . 2 Nord Pag. 7 di 7 Parte_1 CP_4
- dr.ssa RI MO - Presidente -
- dr. LO CE - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa RI Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso l'ordinanza pronunziata in data 23/25 settembre 2019 dal Tribu- nale di Napoli Nord, in persona della Giudice Stefania Fontanarosa, all'esito del processo som- mario di cognizione colà iscritto al n. 203/2019 r.g.aa.cc., e contraddistinta dal n. rep.
4497/2019, iscritto al n. 4746/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introi- tato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 16 settembre 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede in Casal- Parte_1 P.IVA_1
nuovo di Napoli (NA), alla Via Napoli n. 159, costituitasi in persona dell'arch. , di- CP_1
chiaratasi sua legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato
IC (codice fiscale e LL RR (codice fiscale C.F._1
) - appellante - C.F._2
E
l' (codice fiscale ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Frattamaggiore (NA), alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del suo direttore generale e legale rappresentante pro tempore, dr. , e rappresentata e difesa dall'avv. Gu- Controparte_3
EL RA (codice fiscale - appellata - C.F._3
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso introduttivo di un processo sommario di cognizione presentato l'8
N. 4746/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 1 di 7 Parte_1 Controparte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
gennaio 2019, la (in prosieguo, per maggior comodità, Parte_1
anche solo , titolare di una struttura sanitaria privata accreditata ai fini dell'erogazione Pt_2
agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale di di riabilitazione in regime Controparte_5
ambulatoriale, domiciliare e semiresidenziale ai sensi dell'art. 26 e di fisiokinesiterapia ai sensi dell'art. 44 della legge n. 833/1978, chiedeva al Tribunale di Napoli Nord, sostenendo sussi- stenti i presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., di:
A) accertare e dichiarare il suo diritto di ottenere dall' Controparte_2
(in prosieguo anche solo un indennizzo di importo pari a 89.488,87 €, «oltre interessi
[...]
ex D.lgs. n. 231/2005 e rivalutazione monetaria», per le prestazioni da essa erogate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nel mese di novembre del 2017;
B) condannare la stessa a pagarle un indennizzo di importo pari a 141.108,27 €,
«oltre interessi ex D.lgs. 231/2005 e rivalutazione monetaria», per le prestazioni sanitarie da esso erogate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nel mese di dicembre del 2015.
I.1.2. L' si costituiva in giudizio con una comparsa depositata il 1° luglio 2019 e chie- deva il rigetto dell'avversa domanda poiché:
a) la società attrice, sottoscrivendo il contratto per l'erogazione di prestazioni di riabili- tazione di cui all'art. 26 della legge n. 833/1978 per l'anno 2017, aveva espressamente accet- tato il contenuto e gli effetti «dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determi- nazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che de- terminano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso»;
b) all'esito dei lavori del cd. Tavolo Tecnico della macroarea «Assistenza Riabilitativa e
Sociosanitaria disabili», era stato accertato, con la sua determinazione dirigenziale n. 1033 del
22 febbraio 2018, che, nel mese di novembre del 2017, la società attrice aveva erogato presta- zioni sanitarie di riabilitazione in favore di assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale per un im- porto complessivo di 2.057.407,88 €, superiore a quello assegnatole, pari a 2.021.621,75 €, incrementato di 2.781,47 € derivanti dalla redistribuzione dell'avanzo generale relativo alla branca di riabilitazione, sicché la differenza, par a 33.006,66 €, non le era stato pagato sicc- come eccedente il superamento del suddetto tetto di spesa, come comunicatole con richiesta di nota di credito del 23 febbraio 2018;
c) l'azione esperita dall'attrice doveva essere quindi giudicata inammissibile, in quanto
N. 4746/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 2 di 7 Pt_1 Parte_1 Controparte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
«l'azione di arricchimento senza causa è esperibile soltanto dopo l'esito negativo dell'azione tipica, ex art. 2042 c.c.», e comunque infondata, in quanto «la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva» e «tale impossibi- lità si riflette, quanto all'azione residuale, nella non configurabilità di un “arricchimento” della
PA, rettamente inteso».
I.1.3. All'esito del processo di primo grado, con l'ordinanza oggetto dell'appello in esame, depositata il 25 settembre 2019, il Tribunale rigettava la domanda rivoltagli, «non avendo l'attrice fornito idonea prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dell'indebito arricchimento», giacché:
a) non v'era «la prova dell'esecuzione delle prestazioni extra budget» delle quali la aveva chiesto il pagamento, non avendo la medesima attrice «prodotto le autorizzazioni Pt_2
sanitarie», né «provato di avere informato l' del superamento del budget»;
b) avendo appreso dell'erogazione delle prestazioni sanitarie eccedenti il tetto di spesa assegnato alla «soltanto al momento della fatturazione di dette prestazioni», l' non Pt_2
aveva potuto rifiutarle, sicché, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassa- zione, l'arricchimento della quale l'azienda sanitaria aveva, secondo la medesima società at- trice, beneficiato non poteva essere indennizzato, siccome «imposto».
Conseguentemente, condannava la società attrice a rifondere all' le spese proces- suali, che liquidava, «secondo i criteri medi di cui al D.M. 2014/55», «in euro 13.430,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge».
I.2.1. Con una citazione notificata all' il 25 ottobre 2019, la allora appel- Pt_3
lato a questa Corte, sostenendo che il Giudice di prime cure ha errato:
1) nell'affermare che essa non aveva fornito la prova delle prestazioni per le quali aveva chiesto l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. e della loro preventiva autorizzazione da parte dell' e dunque della consapevolezza da parte di quest'ultima della loro erogazione
2) nel non considerare che l' non aveva mai contestato né l'erogazione di dette pre- stazioni, né la loro preventiva autorizzazione, né allegato «di non essere a conoscenza del su- peramento dell'extra budget»;
3) nel condannarla a rifondere alla controparte le spese processuali in conseguenza
N. 4746/2019 r.g.aa.cc. Centro Anna Rita S.R.L. c. Nord Pag. 3 di 7 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'erroneo rigetto della sua domanda e nel liquidare tali spese includendovi il compenso per la fase istruttoria, in concreto non svoltasi, posto il rito sommario nelle cui forme il processo era stato trattato.
Ha chiesto pertanto che, in riforma dell'ordinanza appellata, la sua domanda sia inte- gralmente accolta.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 30 giugno 2020, l' appellata ha conte- stato la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne ha chiesto pertanto il rigetto, facendo, tra l'altro, presente che la non aveva depositato nel corso del processo di primo grado la Pt_2
documentazione delle 262 autorizzazioni delle prestazioni sanitarie in questione da essa invo- cata a sostegno del suo appello.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
II. DIRITTO
II.1.1. I primi due motivi dell'appello in esame, che possono essere esaminati congiun- tamente secondo la loro stretta connessione logico-giuridica, vanno rigettati, anche se sulla base di considerazioni in parte diverse da quelle poste a base della decisione impugnata.
II.1.2. In proposito va infatti innanzitutto osservato che la domanda della volta ad Pt_2
ottenere, in forza di quanto disposto dall'art. 2041 c.c., la condanna dell' a pagarle un in- dennizzo dell'importo di 141.108,27 €, «oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2005 e rivalutazione monetaria», per le prestazioni sanitarie da essa erogate nel mese di dicembre del 2015 è stata formulata dalla società attrice senza alcuna allegazione e documentazione a suo supporto, il ricorso introduttivo del processo di primo grado e la documentazione depositata a suo corredo riguardando soltanto l'altra domanda formulata da detta società, quella volta al (mero) accer- tamento dell'obbligo dell' di pagarle, sempre in forza dell'art. 2041 c.c., un indennizzo dell'importo di 89.488,87 €, «oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2005 e rivalutazione monetaria», per le prestazioni sanitarie da essa erogate nel mese di novembre del 2017.
Pertanto, l'appello in esame, nella parte in cui è volto all'accoglimento della prima di tali domande non può che essere rigettato, siccome palesemente infondato.
II.1.3. Per quel che concerne invece la seconda di tali domande, va osservato che,
N. 4746/2019 r.g.aa.cc. Centro Anna . 2 Nord Pag. 4 di 7 Parte_1 CP_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
allorquando – come nel caso di specie tempestivamente allegato e documentato dall' e mai contestato dalla – il contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 20 dicem- Pt_2
bre 1992, n. 502, tra il titolare di una struttura sanitaria privata accreditata ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e un'azienda sanitaria locale fissa, direttamente o indirettamente, un cd. tetto di spesa annuale di struttura, cioè un limite oltre il quale il primo non è più tenuto ad erogare dette prestazioni e la seconda a remunerarle, il primo non può, in forza dell'art. 2041 c.c., ottenere il pagamento di un indennizzo per le pre- stazioni erogate oltre tale limite, nemmeno qualora l'erogazione di queste prestazioni sia stata preventivamente autorizzata da organi dell' o da soggetti con questa convenzionati.
La fissazione del cd. tetto di spesa annuale di struttura, infatti, evidentemente costitui- sce un'implicita manifestazione della contrarietà dell'azienda sanitaria locale al sostenimento di una spesa superiore, che dunque non le può essere in alcun caso imposto di sostenere in forza di quanto previsto dall'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 11209/2019, 13884/2020 e 25514/2024).
Peraltro, per ottenere di essere indennizzato del costo delle prestazioni sanitarie ero- gate ad assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dopo il superamento del cd. tetto di spesa an- nuale di struttura, il titolare della struttura sanitaria accreditata che le ha erogate ben può agire contro coloro che ne hanno fruito, e dunque si sono “arricchiti”. Il che esclude, anche sotto questo profilo, che possa ottenerne il pagamento dall'azienda sanitaria locale, giacché, per quanto disposto dall'art. 2042 c.c., «[l]'azione di arricchimento non è proponibile quando il dan- neggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito».
Pertanto, l'appello in esame, anche nella parte in cui è volto all'accoglimento della do- manda in questione, deve essere rigettato senza bisogno di aggiungere altro.
II.2. Pure il terzo e ultimo motivo dell'appello in esame, nella parte in cui non dipende, sotto il profilo logico-giuridico, dai precedenti motivi, cioè in quella con la quale la so- Pt_2
stiene che il primo Giudice ha errato nel liquidare le spese del processo di primo grado che essa
è stata condannata a rifondere alla controparte, giacché vi ha incluso il compenso per la fase istruttoria, va giudicato infondato.
Invero, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, «[l]a trattazione del giudi- zio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702- bis c.p.c. […], non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche
Co N. 4746/2019 r.g.aa.cc. . Napoli 2 Nord Pag. 5 di 7 Parte_1 Parte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé co- munque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso uni- tario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione» (così la massima ufficiale di Cass. 28627/2023).
II.3. Per tutto quanto esposto, l'appello in esame va quindi rigettato e, per l'effetto, l'or- dinanza appellata va confermata.
II.4. Segue la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese del pro- cesso d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate – alla stregua dei para- metri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, a partire da quello del valore della controversia (da collocarsi nello scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €) – in
8.000,00 € per il totale dei compensi e 1.200,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
II.5. Infine, in ossequio a quanto disposto dall'art. 13, co 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli Nord n. rep. 4497/2019, pubblicata il 25 settembre 2019, proposto dalla contro l' il 25 ottobre Parte_1 Controparte_2
2019, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte anche le spese del processo d'ap- pello, che liquida nel complessivo importo di 9.200,00 €, di cui 8.000,00 € per i compensi e
1.200,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da esso proposto.
N. 4746/2019 r.g.aa.cc. . Pag. 6 di 7 Parte_1 Controparte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Così deciso in Napoli, il 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
LO CE RI MO
N. 4746/2019 r.g.aa.cc. . 2 Nord Pag. 7 di 7 Parte_1 CP_4