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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/05/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3850/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 3850/2017 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
Controparte_2
CP_3
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 28 maggio 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. MANZI ANTONIO ( ) VIALE Parte_1 C.F._1
PRIMO MAGGIO N. 27 71122 FOGGIA;
Per l'avv. METTA MICHELANGELO Controparte_2
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e di note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
letto quanto depositato dalle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3850/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._2
GIOVANNI TRAPANI ed elett.te domiciliato in Orta Nova (FG) – Via G. Verdi n. 35 - presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI TRAPANI
APPELLANTE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. MICHELANGELO METTA ed elett.te domiciliato in Foggia – Viale
Francia n. 51/A lotto B - presso lo studio dell'Avv. MICHELANGELO METTA
APPELLATO
e
(C.F. ) CP_3 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Foggia (ex Orta Nova), e per sentirli Controparte_1 CP_3 condannare al risarcimento del danno subito alla propria autovettura IA LI SW tg. BL877WT,
pagina 2 di 5 quantificato in € 3.720,00, oltre interessi ed accessori di legge, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In particolare, l'attore rappresentava che la responsabilità del sinistro occorso in Orta Nova alla Via
Lombardia in data 29.08.2009 fosse ascrivibile esclusivamente al conducente della IA Y1 tg.
MO859790, di proprietà della predetta , che urtava l'auto dell'istante parcheggiata nella suddetta CP_3 via.
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 85/2011), si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo che, a seguito del furto dell'autovettura IA Y1, la sua assicurata, , non CP_3 aveva potuto aprire il sinistro né quantificare il danno richiesto dall'attore, contestando la pretesa in ogni sua parte.
, pur regolarmente citata, non si costituiva, venendone pertanto dichiarata la CP_3 contumacia.
Interveniva in giudizio compagnia assicuratrice dell'auto del Controparte_2 Pt_1 contestando sia l'an sia il quantum e chiedendo il rigetto della domanda. Espletata l'istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali, all'udienza del 24.10.2016 la causa veniva riservata per la decisione, culminando nella sentenza R.G. n. 98/2016 con cui il Giudice di Pace, preliminarmente dichiarando inammissibile l'intervento di e per l'effetto Controparte_2 disponendone l'estromissione, rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di quantificate in € 800,00, oltre accessori di legge. Controparte_1
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la predetta sentenza, Parte_1 citando in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, i medesimi convenuti del primo grado, inclusa pur condividendone l'estromissione dal giudizio di primo grado. Controparte_2
L'appellante, sostenendo di aver provato il sinistro e il nesso di causalità tra lo stesso ed i danni paventati, ha chiesto al Tribunale di riformare integralmente la sentenza di primo grado, per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva del conducente dell'autovettura IA Y1 per il sinistro del 29.08.2009 e, conseguentemente, condannare in solido i convenuti a risarcire i danni subiti, quantificati in € 3.720,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, o, in subordine, di liquidarli in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
Si è costituita in giudizio chiedendo in Controparte_4 via preliminare l'inammissibilità dell'appello per la sua genericità e per la citazione a comparire della stessa compagnia, estromessa in primo grado, ed in via principale il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
e , pur regolarmente citate, non si sono costituite, venendone Controparte_1 CP_3 così dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
******
2. In rito, sono da disattendersi le eccezioni sollevate dall'appellato. 2.1. In primis, sulla questione di inammissibilità dell'appello in quanto generico, si rileva che l'appellante, in termini discorsivi, ha compiutamente individuato, in ottemperanza alla predetta norma, le parti della decisione di primo grado che intendeva contestare esplicitandone le ragioni, non lasciando dubbi in ordine alle censure che ha inteso muovere alla sentenza gravata ed alle violazioni di legge pagina 3 di 5 denunciate, così ponendo l'appellato in condizione di comprendere adeguatamente le doglianze e di prendere posizione e consentendo a questo Tribunale di valutare la fondatezza o meno delle stesse.
Conseguentemente, è da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da
[...]
Controparte_5
[...
. Sull'eccezione di inammissibilità per chiamata in causa dell'estromesso, va rilevato che essa è prevista dal legislatore in casi tassativi, pertanto, non rientrando tra questi l'erronea chiamata in giudizio della parte estromessa in primo grado, l'eccezione sollevata va disattesa.
3. Nel merito, l'appello risulta infondato ed è, pertanto, da rigettarsi per i motivi di seguito esposti. L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe illegittima per violazione di legge e difetto di motivazione e, conseguentemente, da riformarsi nella parte in cui è ritenuta insussistente la prova relativamente alla causalità materiale e giuridica poiché incompatibile con l'attività istruttoria e le prove legittimamente assunte in giudizio.
La fattispecie dedotta in giudizio configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione di veicoli ex art. 2054 co. 2 c.c., a nulla rilevando che l'autovettura di proprietà dell'attore non fosse in movimento: ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, la disciplina della circolazione dovrebbe in re ipsa riguardare non soltanto il movimento dei veicoli ma anche la loro fermata o sosta, questo perché anche il veicolo fermo, ingombrando la carreggiata, sarebbe idoneo ad interferire nel movimento degli altri veicoli, alterandolo oppure ostacolandolo (cfr. Cass. n. 3257/2016).
La predetta fattispecie rientra tra quelle per cui l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: il verificarsi del fatto storico;
l'esistenza di un rapporto causa- effetto tra il fatto storico ed il danno-evento; il dolo o la colpa dell'agente. La norma prevede, altresì, in via presuntiva, un concorso di colpa dei conducenti nella produzione del danno subito dai singoli veicoli ma è opportuno precisare che tale presunzione opera in via sussidiaria, ossia solo quando non sia stato possibile accertare quale sia il concreto riparto della responsabilità in capo a ciascuno dei conducenti coinvolti nella causazione del sinistro (cfr. Cass. n. 18917/2019; Cass. n. 25412/2017).
Traslando quanto sopra nel caso di specie, pur essendo stato dimostrato il fatto storico dell'impatto della IA Y1 contro la IA LI (così si legge infatti nel verbale di rinvenimento dell'auto della convenuta redatto dai Carabinieri di Orta Nova in data 29.08.2009, in atti, ed accertato anche CP_3 dal Giudice di prime cure), al contrario di quanto dedotto dall'appellante, non è stata raggiunta la prova in ordine alla causalità materiale, ossia relativa al sinistro di cui sopra ed il danno-evento (il pregiudizio di un interesse rilevante), e non si è potuto successivamente accertare un danno-conseguenza (l'effetto economico negativo in capo al danneggiato), imponendosi così il rigetto della domanda risarcitoria.
Difatti, il teste figlio di parte attrice, escusso all'udienza del 11.12.2012, non ha Testimone_1 confermato in modo preciso e circostanziato le dinamiche del sinistro, dichiarando piuttosto che egli non fosse presente al momento dell'impatto ma di esserne venuto a conoscenza in un momento successivo, quando, in piena notte, “hanno citofonato i Carabinieri, credo di Orta Nova, e poiché mio padre dormiva, sono sceso io ed ho visto una IA Y1, modello vecchio, forse di colore scuro, ed una IA YB, di colore grigio, che è quella di mio padre […] preciso che la IA YB era parcheggiata sul lato destro di via Lombardia, che è una strada a doppio senso di marcia, con direzione di marcia verso Cerignola, mentre la IA Y1 era posizionata attaccata alla YB, sul lato sinistro, su quasi tutta la fiancata. La Y1 era attaccata alla YB con la propria parte anteriore”. In particolar modo, il figlio dell'attore non dichiara nulla in merito ai danni subiti pagina 4 di 5 dall'autovettura poiché la Y1 della convenuta era attaccata alla YB del padre e dunque non erano visibili (“non posso dire nulla in merito ai danni subiti dalla Y1, perché attaccata alla IA YB”) ma ha poi dichiarato di esser rimasto per un paio di minuti con i Carabinieri, di cui non si conoscono né generalità né ruolo, per poi andare al bar in piazza e di essere tornato dopo circa due o tre ore, trovando solo l'autovettura dell'attore, momento in cui dunque avrebbe potuto ben vedere la tipologia di danni causati dall'impatto, non essendo la Y1 più posizionata sulla fiancata sinistra della YB. Il secondo teste, escusso all'udienza del 20.06.2016, ha confermato il Testimone_2 preventivo di spesa, redatto all'epoca dei fatti dal proprio padre, per la riparazione di alcuni danni presenti sull'autovettura dell'attore, ma anche in tal caso non è stata fornita prova che tali danni fossero stati causati dal sinistro del 29.08.2009 piuttosto che da precedenti scontri, come invece dedotto da
Controparte_2
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita alcuna prova certa circa le conseguenze dell'impatto dell'autovettura di sul veicolo di in particolar CP_3 Parte_1 modo sotto il profilo dell'effettiva sussistenza e tipologia di danni provocati dal sinistro (e non già presenti a causa di precedenti scontri), il Giudice di Pace, sulla base delle scarne ed incerte risultanze probatorie, ha correttamente e logicamente rigettato la domanda attorea. Conseguentemente è da escludersi qualsivoglia responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. delle parti appellate, imponendosi così il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria, di fatto non tenutasi). In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L. n. 228/2012, è da darsi atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, e per l'effetto condanna a rimborsare la somma di € 1.701,00 Parte_1 Controparte_2 per compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 28.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 3850/2017 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
Controparte_2
CP_3
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 28 maggio 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per l'avv. MANZI ANTONIO ( ) VIALE Parte_1 C.F._1
PRIMO MAGGIO N. 27 71122 FOGGIA;
Per l'avv. METTA MICHELANGELO Controparte_2
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di memorie conclusive, di replica e di note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale;
letto quanto depositato dalle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3850/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._2
GIOVANNI TRAPANI ed elett.te domiciliato in Orta Nova (FG) – Via G. Verdi n. 35 - presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI TRAPANI
APPELLANTE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. MICHELANGELO METTA ed elett.te domiciliato in Foggia – Viale
Francia n. 51/A lotto B - presso lo studio dell'Avv. MICHELANGELO METTA
APPELLATO
e
(C.F. ) CP_3 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, co. 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Foggia (ex Orta Nova), e per sentirli Controparte_1 CP_3 condannare al risarcimento del danno subito alla propria autovettura IA LI SW tg. BL877WT,
pagina 2 di 5 quantificato in € 3.720,00, oltre interessi ed accessori di legge, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In particolare, l'attore rappresentava che la responsabilità del sinistro occorso in Orta Nova alla Via
Lombardia in data 29.08.2009 fosse ascrivibile esclusivamente al conducente della IA Y1 tg.
MO859790, di proprietà della predetta , che urtava l'auto dell'istante parcheggiata nella suddetta CP_3 via.
Iscritta la causa a ruolo (R.G. n. 85/2011), si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo che, a seguito del furto dell'autovettura IA Y1, la sua assicurata, , non CP_3 aveva potuto aprire il sinistro né quantificare il danno richiesto dall'attore, contestando la pretesa in ogni sua parte.
, pur regolarmente citata, non si costituiva, venendone pertanto dichiarata la CP_3 contumacia.
Interveniva in giudizio compagnia assicuratrice dell'auto del Controparte_2 Pt_1 contestando sia l'an sia il quantum e chiedendo il rigetto della domanda. Espletata l'istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali, all'udienza del 24.10.2016 la causa veniva riservata per la decisione, culminando nella sentenza R.G. n. 98/2016 con cui il Giudice di Pace, preliminarmente dichiarando inammissibile l'intervento di e per l'effetto Controparte_2 disponendone l'estromissione, rigettava la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di quantificate in € 800,00, oltre accessori di legge. Controparte_1
Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la predetta sentenza, Parte_1 citando in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, i medesimi convenuti del primo grado, inclusa pur condividendone l'estromissione dal giudizio di primo grado. Controparte_2
L'appellante, sostenendo di aver provato il sinistro e il nesso di causalità tra lo stesso ed i danni paventati, ha chiesto al Tribunale di riformare integralmente la sentenza di primo grado, per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità unica ed esclusiva del conducente dell'autovettura IA Y1 per il sinistro del 29.08.2009 e, conseguentemente, condannare in solido i convenuti a risarcire i danni subiti, quantificati in € 3.720,00 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, o, in subordine, di liquidarli in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
Si è costituita in giudizio chiedendo in Controparte_4 via preliminare l'inammissibilità dell'appello per la sua genericità e per la citazione a comparire della stessa compagnia, estromessa in primo grado, ed in via principale il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
e , pur regolarmente citate, non si sono costituite, venendone Controparte_1 CP_3 così dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
******
2. In rito, sono da disattendersi le eccezioni sollevate dall'appellato. 2.1. In primis, sulla questione di inammissibilità dell'appello in quanto generico, si rileva che l'appellante, in termini discorsivi, ha compiutamente individuato, in ottemperanza alla predetta norma, le parti della decisione di primo grado che intendeva contestare esplicitandone le ragioni, non lasciando dubbi in ordine alle censure che ha inteso muovere alla sentenza gravata ed alle violazioni di legge pagina 3 di 5 denunciate, così ponendo l'appellato in condizione di comprendere adeguatamente le doglianze e di prendere posizione e consentendo a questo Tribunale di valutare la fondatezza o meno delle stesse.
Conseguentemente, è da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da
[...]
Controparte_5
[...
. Sull'eccezione di inammissibilità per chiamata in causa dell'estromesso, va rilevato che essa è prevista dal legislatore in casi tassativi, pertanto, non rientrando tra questi l'erronea chiamata in giudizio della parte estromessa in primo grado, l'eccezione sollevata va disattesa.
3. Nel merito, l'appello risulta infondato ed è, pertanto, da rigettarsi per i motivi di seguito esposti. L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe illegittima per violazione di legge e difetto di motivazione e, conseguentemente, da riformarsi nella parte in cui è ritenuta insussistente la prova relativamente alla causalità materiale e giuridica poiché incompatibile con l'attività istruttoria e le prove legittimamente assunte in giudizio.
La fattispecie dedotta in giudizio configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, un fatto illecito in relazione alla circolazione di veicoli ex art. 2054 co. 2 c.c., a nulla rilevando che l'autovettura di proprietà dell'attore non fosse in movimento: ad avviso della giurisprudenza di legittimità, infatti, la disciplina della circolazione dovrebbe in re ipsa riguardare non soltanto il movimento dei veicoli ma anche la loro fermata o sosta, questo perché anche il veicolo fermo, ingombrando la carreggiata, sarebbe idoneo ad interferire nel movimento degli altri veicoli, alterandolo oppure ostacolandolo (cfr. Cass. n. 3257/2016).
La predetta fattispecie rientra tra quelle per cui l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: il verificarsi del fatto storico;
l'esistenza di un rapporto causa- effetto tra il fatto storico ed il danno-evento; il dolo o la colpa dell'agente. La norma prevede, altresì, in via presuntiva, un concorso di colpa dei conducenti nella produzione del danno subito dai singoli veicoli ma è opportuno precisare che tale presunzione opera in via sussidiaria, ossia solo quando non sia stato possibile accertare quale sia il concreto riparto della responsabilità in capo a ciascuno dei conducenti coinvolti nella causazione del sinistro (cfr. Cass. n. 18917/2019; Cass. n. 25412/2017).
Traslando quanto sopra nel caso di specie, pur essendo stato dimostrato il fatto storico dell'impatto della IA Y1 contro la IA LI (così si legge infatti nel verbale di rinvenimento dell'auto della convenuta redatto dai Carabinieri di Orta Nova in data 29.08.2009, in atti, ed accertato anche CP_3 dal Giudice di prime cure), al contrario di quanto dedotto dall'appellante, non è stata raggiunta la prova in ordine alla causalità materiale, ossia relativa al sinistro di cui sopra ed il danno-evento (il pregiudizio di un interesse rilevante), e non si è potuto successivamente accertare un danno-conseguenza (l'effetto economico negativo in capo al danneggiato), imponendosi così il rigetto della domanda risarcitoria.
Difatti, il teste figlio di parte attrice, escusso all'udienza del 11.12.2012, non ha Testimone_1 confermato in modo preciso e circostanziato le dinamiche del sinistro, dichiarando piuttosto che egli non fosse presente al momento dell'impatto ma di esserne venuto a conoscenza in un momento successivo, quando, in piena notte, “hanno citofonato i Carabinieri, credo di Orta Nova, e poiché mio padre dormiva, sono sceso io ed ho visto una IA Y1, modello vecchio, forse di colore scuro, ed una IA YB, di colore grigio, che è quella di mio padre […] preciso che la IA YB era parcheggiata sul lato destro di via Lombardia, che è una strada a doppio senso di marcia, con direzione di marcia verso Cerignola, mentre la IA Y1 era posizionata attaccata alla YB, sul lato sinistro, su quasi tutta la fiancata. La Y1 era attaccata alla YB con la propria parte anteriore”. In particolar modo, il figlio dell'attore non dichiara nulla in merito ai danni subiti pagina 4 di 5 dall'autovettura poiché la Y1 della convenuta era attaccata alla YB del padre e dunque non erano visibili (“non posso dire nulla in merito ai danni subiti dalla Y1, perché attaccata alla IA YB”) ma ha poi dichiarato di esser rimasto per un paio di minuti con i Carabinieri, di cui non si conoscono né generalità né ruolo, per poi andare al bar in piazza e di essere tornato dopo circa due o tre ore, trovando solo l'autovettura dell'attore, momento in cui dunque avrebbe potuto ben vedere la tipologia di danni causati dall'impatto, non essendo la Y1 più posizionata sulla fiancata sinistra della YB. Il secondo teste, escusso all'udienza del 20.06.2016, ha confermato il Testimone_2 preventivo di spesa, redatto all'epoca dei fatti dal proprio padre, per la riparazione di alcuni danni presenti sull'autovettura dell'attore, ma anche in tal caso non è stata fornita prova che tali danni fossero stati causati dal sinistro del 29.08.2009 piuttosto che da precedenti scontri, come invece dedotto da
Controparte_2
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita alcuna prova certa circa le conseguenze dell'impatto dell'autovettura di sul veicolo di in particolar CP_3 Parte_1 modo sotto il profilo dell'effettiva sussistenza e tipologia di danni provocati dal sinistro (e non già presenti a causa di precedenti scontri), il Giudice di Pace, sulla base delle scarne ed incerte risultanze probatorie, ha correttamente e logicamente rigettato la domanda attorea. Conseguentemente è da escludersi qualsivoglia responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. delle parti appellate, imponendosi così il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria, di fatto non tenutasi). In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della L. n. 228/2012, è da darsi atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• rigetta l'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata, e per l'effetto condanna a rimborsare la somma di € 1.701,00 Parte_1 Controparte_2 per compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 28.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 5 di 5