Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4793/2024 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. LIVIA DI COLA e Parte_1
PEPPINO RUSSO
ricorrente E
, in persona del Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dal dott. GAETANO BONOFIGLIO e dalla
[...] dott.ssa SERENA CIANFLONE, funzionari delegati resistente Oggetto: ricostruzione della carriera e differenze retributive FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio il e l' e, premesso di Controparte_1 CP_3 lavorare alle dipendenze del convenuto e di svolgere mansioni di CP_1 collaboratore scolastico, assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2018, deduceva di aver prestato servizio preruolo, in virtù di contratti a tempo determinato a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. Lamentava il mancato riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi e concludeva chiedendo l'accertamento del diritto alla progressione stipendiale maturata durante tutto il servizio non di ruolo prestato, con il riconoscimento delle relative fasce stipendiali e alla corresponsione delle differenze retributive maturate nei periodi indicati in ricorso e alla regolarizzazione contributiva. Il si costituiva, in via preliminare Controparte_1 sollevando eccezione di parziale prescrizione dei crediti retributivi e
1
E' infondata la preliminare eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi. Richiamando un precedente della Corte di Appello di Catanzaro (sentenza n. 901 del 06.07.2023) si osserva che “…l'esordio della prescrizione dei crediti connessi alla ricostruzione della carriera non può farsi decorrere prima del momento in cui l'amministrazione ha provveduto alla ricostruzione della carriera della odierna appellante. Tanto discende dall'art. 490 del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui i riconoscimenti previsti dai precedenti articoli e dunque anche la ricostruzione della carriera per i servizi prestati in epoca anteriore all'assunzione in ruolo sono “disposti all'atto della conferma in ruolo”. Prima di quel momento, non avendo cognizione dell'anzianità che gli sarà riconosciuta, e, soprattutto, del trattamento economico che gli sarà riservato, il dipendente non può esercitare il diritto a un trattamento economico che assume spettargli in misura maggiore”. Nel caso di specie la conferma in ruolo è avvenuta il 05.11.2018. Ebbene, il primo atto interruttivo della prescrizione precedente la notifica del ricorso è una richiesta di ricostruzione della carriera e di pagamento delle differenze retributive ricevuta dal il 13.02.2023, prima CP_1 quindi, del decorso del termine quinquennale. Con riferimento ai contributi, si richiama il disposto dell'art. 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995, riportato nella memoria dell a CP_3 tenore del quale: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle CP_3 amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle
2 contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2025…”
Ciò posto, rilevato che dalla documentazione in atti versata risulta che la ricorrente ha svolto attività di lavoro a tempo determinato dall'anno scolastico 2000/2001 (cfr. lo stato matricolare ed il decreto di ricostruzione della carriera) e richiamando una pronuncia del Tribunale di Roma (del 22.01.2019) si osserva che la ricorrente assume che la normativa italiana, ed in particolare per il personale ATA, l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa
3 C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, 8.9.2011, Persona_1 causa C-177/10 Rosado Santana); il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Ciò posto, sulla specifica questione della conformità al diritto comunitario dell'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 (relativo al personale docente) è recentemente intervenuta la GU (sentenza Motter – 20.9.2018). Detta pronuncia ha ribadito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la 4 qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato. Nel contempo, però la ha evidenziato – al punto 47 e segg. - come CP_4 alcuni obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine. Rileva la Corte, al punto 49, come risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro. Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso, dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati
5 nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi. Così ritenuta in astratto la conformità della normativa italiana a quella comunitaria, si osserva che laddove il lavoratore adduca in concreto essersi verificata una discriminazione, sarà suo onere allegare e provare che, nel caso di specie, non ricorrono gli elementi addotti dal Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana. La pronuncia della Corte di Giustizia, al pari dei principi in essa affermati, non risulta, invece, applicabile al personale ATA. Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lgs. 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate – che giustificano la diversità di trattamento. Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D.lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete). Sotto tale profilo, dunque, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi. Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano con riferimento al personale docente valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi
6 per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente. Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia Motter alla fattispecie del personale ATA, si osserva che, in assenza di specifiche deduzione dell'amministrazione rimasta contumace, non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente, né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria. Da quanto detto consegue, pertanto, la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito da ultimo nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, «la Per_2 clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, GU 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68). Va dunque affermato il diritto della ricorrente al computo per intero, ai fini della ricostruzione della carriera e del corretto inquadramento giuridico con il riconoscimento delle relative fasce stipendiali, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo. Non vi è contestazione alcuna sulle fasce stipendiali indicate in ricorso. La condanna alle differenze retributive, per un importo correttamente calcolato e non contestato di euro 2.048,16, è quella richiesta in ricorso. Consegue il diritto alla regolarizzazione contributiva. 7 Le spese di lite tra il ricorrente e il seguono la soccombenza e si CP_1 liquidano nella misura indicata in dispositivo. Le ulteriori spese possono essere compensate, atteso che l' è stato CP_3 convenuto in giudizio al solo scopo di ottenere la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva.
P.Q.M.
Ordina al , in persona del Controparte_1 CP_2 pro-tempore, di riconoscere alla ricorrente l'intero servizio prestato in preruolo, con il riconoscimento a fini giuridici ed economici di ulteriori anni uno, mesi nove e giorni quattordici. Ordina al in persona del pro-tempore di Controparte_1 CP_2 inquadrare la ricorrente, alla data dell'01.09.2018, nella fascia stipendiale 3- 8, con anzianità residua di anni uno e mesi sei. Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate tra fascia stipendiale 0-8 e la fascia stipendiale 9-14 dal 18/10/2018 (giorno di ingresso nella fascia stipendiale 9-14 sulla base del servizio effettivamente svolto) al 28/02/2020 (data di ultimazione della fascia stipendiale 0-8 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera), per un importo di euro 2.048,16 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo. Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione contributiva. Condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.314,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per competenze e in euro 49,00 per esborso, con distrazione. Compensa le ulteriori spese di lite. Cosenza, 20/03/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
8