CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1400/2018, pubblicata in data 11.6.2018, iscritto al n. 6170/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede legale in Milano, Via Statuto n. 13, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, dr. rappresentata e difesa, giusta NTroparte_1 procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Luigi Raia (c.f. ), per quanto CodiceFiscale_1 ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
- appellante - nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Torre Del Greco, NTroparte_2 P.IVA_2
Via Marconi n. 66, in persona del Direttore Generale, rappresentayta e difesa dagli avv.ti Eduardo
Martucci (c.f. ) e Raffaele Montanaro (c.f. ), per CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 1400/2018, pubblicata l'11.6.2018, il Tribunale di Torre Annunziata revocava il decreto n. 1670/2015 con il quale era stato ingiunto alla il NTroparte_3 pagamento in favore della dell'importo di 1.081.736,42 € a titolo di corrispettivo residuo Parte_2
dovuto per le prestazioni sanitarie erogate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Affermava il Tribunale che, se da un lato erano provate l'effettuazione delle prestazioni rese NT dal Centro sanitario e il loro corrispettivo pecuniario, dall'altro era stato provato dall' su cui incombeva il relativo onere, il superamento del tetto di spesa di struttura, non rilevando quello
NT relativo alla macroarea. Infatti, l' aveva specificamente affermato, come da nota prot. 2525 del
10.12.2015, che aveva liquidato in favore del tutti gli importi fino al tetto massimo Parte_3 previsto in contratto di 3.571.144,00 € e tale circostanza non era stata specificamente contestata dalla controparte, che nella comparsa di costituzione si era limitata a sostenere non essere stata comunicata la data presumibile di superamento del tetto di spesa: comunicazione però non dovuta, ben conoscendo il Centro il limite di spesa allo stesso assegnato;
di conseguenza era applicabile il disposto dell'art. 115 c.p.c., dovendosi assimilare le contestazioni generiche alle non contestazioni,
e il decreto ingiuntivo andava revocato.
Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva appello la Parte_1
cessionaria del credito dalla a sua volta cessionaria dalla con atto NTroparte_4 Parte_2
notificato in data 20.12.2018, deducendo con un primo motivo di impugnazione la contraddittorietà della sentenza con quanto affermato nell'ordinanza che aveva concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la sua erroneità nella parte in cui era stato affermato non essere necessaria la comunicazione del superamento del tetto di spesa di struttura e nella parte in cui non era stato
NT rilevato che era a carico dell' l'onere probatorio di aver rimborsato tutte le prestazioni rese fino alla concorrenza del tetto di spesa riconosciuto e detta prova non era stata resa;
la nota prot. 2525 NT del 10.12.2015 era solo una nota interna dell' comprensiva della determina dirigenziale n.
63/2015 del 23.10.2015, ed era stata specificamente contestata negli scritti difensivi di parte.
Con un secondo motivo di appello veniva evidenziato non avere il primo giudice tenuto
NT conto dei pagamenti eccepiti dall' in relazione alle fatture oggetto di ingiunzione, pari a
583.275,62 € in data 27.10.2015, ovvero dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, residuando quindi un credito di 498.460,80 €, e risultando comunque non provato il superamento del tetto di spesa, non essendo a ciò sufficiente la delibera dirigenziale n. 63/2015 del 23.10.2015, NT dovendo dall' essere provato non solo il tetto di spesa ma che il credito in oggetto eccedeva quanto già liquidato, ed i documenti prodotti, contestati, non lo provavano. Instava pertanto per la riforma della sentenza e la condanna dell' al pagamento del CP_3 residuo dovuto pari a 498.460,80 € oltre interessi moratori ed anatocistici, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'appellata eccependo la infondatezza dell'appello, in CP_3 quanto il superamento del tetto di spesa per l'anno 2014 era già noto e comunque ritualmente comunicato all'appellante, e deducendo la inapplicabilità degli interessi cd. “commerciali”.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata ed effettuati alcuni rinvii d'ufficio, alla udienza collegiale del 12.3.2025, trattata in modalità scritta, la causa veniva riservata in decisione, previa nomina di nuovo relatore e concessione dei termini abbreviati di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è infondato nella parte in cui si deduce la contraddittorietà della motivazione per difforme valutazione con quanto affermato dal giudice con l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, nessuna norma prevedendo l'obbligo di statuire in sentenza in conformità con quanto statuito in provvedimenti istruttori nel corso del giudizio.
Parimenti infondato è il motivo di appello nella parte in cui viene ribadita la rilevanza della omessa comunicazione del superamento del tetto di spesa, in nessuna parte del contratto essendo previsto che detta mancata comunicazione possa incidere sulla retribuibilità delle prestazioni rese in eccesso, anzi il contratto prevedendo espressamente, all'art. 4, comma 3, che “Le prestazioni NT eccedenti il limite di spesa di cui al precedente art. 3 non saranno riconosciute a carico della in cui opera la e, se fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di CP_5 pari importo”.
E' anche infondata infine l'ulteriore censura contenuta nel primo motivo di appello, laddove NT si sostiene che era onere dell' fornire la prova della avvenuta liquidazione di tutti gli importi fino alla concorrenza del tetto di spesa di struttura e che quelli ingiunti erano importi eccedenti: non vi è stata infatti alcuna violazione delle regole probatorie, avendo il tribunale affermato essere detta
NT prova a carico dell' ma aggiungendo che la prova era stata fornita in quanto, a fronte della specifica allegazione dell'opponente di aver liquidato in favore del sanitario tutti gli importi Pt_3 fino al tetto massimo previsto in contratto di 3.571.144,00 €, come da nota prot. 2525 del
10.12.2015, non era intervenuta specifica contestazione, di guisa che la prova poteva ritenersi raggiunta ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Quindi, nessuna violazione delle regole sull'onere della prova ma rispetto delle stesse e affermazione della avvenuta prova del superamento del tetto di spesa fondato sul disposto dell'art. 115 c.p.c., non specificamente contestato nella sua applicabilità.
Il secondo motivo di appello è anch'esso infondato. Appare infatti irrilevante l'avvenuto pagamento, dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, di parte dell'importo in contestazione, non costituendo ciò prova del fatto che il tetto di spesa non fosse stato superato anche per la parte residua non pagata. La affermazione, poi, che la documentazione prodotta
NT dall' sarebbe inidonea a provare l'avvenuto superamento del tetto di spesa, in relazione all'importo ingiunto, appare eccentrica rispetto alla motivazione resa dal Tribunale, che ha ritenuto essere stata fornita la prova non per la rilevanza probatoria in sé della documentazione prodotta bensì per la non contestazione specifica e nella prima difesa utile delle circostanze di fatto esposte
NT dall' ai sensi dell'art.115 c.p.c.; e su tale affermazione non è stata svolta specifica censura da parte appellante, che nell'atto di appello si è limitata a dichiarare, genericamente, di avere contestato in primo grado la rilevanza probatoria della documentazione prodotta.
L'appello deve pertanto essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con riferimento a cause di valore pari alla ridotta creditoria azionata e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1400/2018, pubblicata Parte_1
in data 11.6.2018, in contraddittorio con la , così provvede: NTroparte_3
• Respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate in 7.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 30.4.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo