Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N° 167/2015 «numerodiruolo» R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro (competente in relazione alle controversie in materia di sanzioni amministrative in forza del
Provvedimento del Presidente di questa Corte del 19 ottobre 2017) riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 167/2015 R.G. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenica Macrì, giusta Parte_1
procura in atti;
appellante e
CONTRO
: Il
[...]
Controparte_1
in persona del patrocinato ex lege
[...] Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria. appellati
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI: - nato a Controparte_3
CO (RC), il 31.3.1947, ivi residente a[...];
nato a [...], il [...], ivi Controparte_4
residente a[...];
, nata a [...], il [...], ivi residente a[...]
Rocco Pizzarelli, n. 10;
nato a [...], il [...], residente Parte_2
CO (RC), alla via A. Gramsci, n. 422,
nato a [...], il [...], ivi residente alla c.da Parte_3
Primogenito, n. 18,
nato a [...], il [...], ivi residente Parte_4
alla via A. Gramsci, n. 378,
Appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.22 e ss. della Legge 689/81, depositato in data 10.01.2007 presso il Tribunale di Palmi-Sezione distaccata di Cinquefrondi- il sig.
proponeva opposizione avverso l'Ordinanza di pagamento n. Parte_1
243/2006 prot. N. 49324 del 01.12.2006, notificata in data 12.12.2006, ed emessa dall' Controparte_6
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ed ai
[...]
sensi degli artt. 2, 3 e 5, della legge 898/86, a carico del signor
[...]
quale soggetto che avrebbe fatturato, in qualità di vettore, alcuni Pt_1
trasporti di agrumi e, altresì, quale socio produttore che avrebbe concorso nell'indebito percepimento di aiuti comunitari erogati dall' come CP_7
compensazione finanziaria per la trasformazione di agrumi realizzata dall' (in sigla Controparte_8
, per l'importo di € 228.368,94 nella Controparte_9 campagna agrumicola 1997/98 e di € 137.179,42 nella campagna agrumicola 1998/99 e, così, per complessi € 365.548,3.
Chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell'ordinanza opposta in quanto emessa da un organo incompetente ad emanarla che, ai sensi della lett. C) dell'art. 4 della L. 898/86, veniva individuato nel Presidente della Giunta
Regionale o in un funzionario da lui espressamente delegato.
Lamentava l'illegittimità del provvedimento opposto per violazione della L
n.241/1990 e per violazione della L n. 898/86, per essere stata la contravvenzione contestata oltre il termine di 180 giorni dall'accertamento e comunque eccepiva la prescrizione delle somme ingiunte per decorso del termine quinquennale, di cui all'art.28 della L n. 689/81. N° 167/2015 «numerodiruolo» R.G.L.
Nel merito della contestazione rilevava come la stessa avesse carattere sussidiario rispetto alla fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 640 bis del c.p., la cui consumazione era stata già contestata al sig. con Pt_1
la notifica della richiesta di rinvio a giudizio del 4.08.2006, formulata dal
P.M. del Tribunale di Palmi, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R
507/99. Contestava in ogni caso il ragionamento induttivo sviluppato dalla
Guardia di Finanza che poggiava esclusivamente sugli esiti di un'attività di video sorveglianza della durata di appena sei giorni, le cui risultanze erano in ogni caso smentite dalla sentenza n. 202/2006 del GUP di Palmi, passata in giudicato, con la quale erano stati assolti alcuni degli imputati coinvolti nel procedimento penale sopra indicato.
Il ricorrente, richiesta preliminarmente la sospensione del provvedimento ai sensi dell'art.3, comma 3 della Ln. 898/86 o comunque ai sensi dell'art.295
c.p.c., in attesa dell'esito del procedimento penale RGNR 507/1999 del
Tribunale di Palmi, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia per le ragioni indicate in parte narrativa (punti I, II, III, IV, V, VII) dichiarare
l'illegittimità dell'ingiunzione opposta e degli atti presupposti e consequenziali e per l'effetto annullarli e/o dichiarali nulli e di nessun effetto, statuendo che il ricorrente non è tenuto al pagamento della somma di cui all'ordinanza - ingiunzione opposta. In subordine Voglia comunque dichiarare prescritto il diritto vanato. In via ancora subordinata, Voglia ridurre nel minimo la sanzione irrogata con la impugnata ordinanza ingiunzione. Voglia, altresì, sospendere l'esecutività dell'Ordinanza ingiunzione per i motivi indicati al punto IX del presente ricorso. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato,
[...]
chiedendo il rigetto della domanda. A sostegno delle proprie ragioni eccepiva preliminarmente la competenza dello Stato all'adozione dell'ingiunzione e la genericità del ricorso e nel merito l'inapplicabilità della L n. 241/1990, in ragione dell'applicabilità della Legge 689/1981, richiamata dall'art. 4 della L n. 898/1986.
Insisteva altresì sulla non pregiudizialità del ricorso rispetto al procedimento penale e sul rispetto dei termini di cui all'art. 4 della lettera a) N° 167/2015 «numerodiruolo» R.G.L.
della Legge 898/86, in ragione della notifica effettuata in data 5.2.2002, del
P.V.C. di contestazione ovvero entro i 180 giorni dall'accertamento decorrenti dal Nulla Osta rilasciato dalla Procura di Palmi in data 8.11.2001
e comunque sulla non prescrizione del diritto dell'Amministrazione essendo stati notificati atti interruttivi idonei.
Il procedimento, iscritto al nr. RG 31/2007, veniva sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale N. 507/1999 R.G.N.R., che veniva definito nei confronti del con sentenza di non luogo procedere, ex Pt_1
art. 129 del c.p.p., del 17.6.2010, N. 2010/815 Reg. Sent., passata in giudicato in data 30.7.2010, per cui, in data 16.12.2010, il ricorrente, avendo interesse alla prosecuzione del procedimento civile sospeso, ne chiedeva la prosecuzione.
Disposta la prosecuzione del giudizio, il Giudice Istruttore, stante la connessione oggettiva del ricorso promosso dal signor con analoghi Pt_1
procedimenti in opposizione ex artt. 22 e ss. della legge 689/1981, iscritti ai n.ri 17/2007, 19/2007, 23/2007, 25/2007, 27/2007, 29/2007, 31/2007,
101/2007, 133/2007 e 137/2007 di R.G. del Tribunale Civile di Palmi –
Sezione Distaccata di Cinquefrondi, procedeva alla riunione dello stesso al procedimento portante iscritto al n. 17/2007 R.G. del Tribunale Civile di
Palmi – Sezione Distaccata di Cinquefrondi.
Analoghi ricorsi erano stati, infatti, depositati dinnanzi al Tribunale di
Palmi avverso ordinanze ingiunzione emesse dall'Ispettorato Generale capo del per violazioni Controparte_1
degli art.2,3,5 della L.n.898/1986 e proposti dai signori:
- in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta Controparte_3 individuale di e n.q. di L.R.P.T. dell'IMA S.r.l., avverso CP_10 all'Ordinanza di ingiunzione n. 266/06, n. 49424 di Prot., emessa in data
4.12.2006, notificata in data 12.12.2006, dell'importo complessivo di €
496.593,00; n. 18/2007, n. 40955 di Prot., emessa in data 30.1.2007, notificata in data 6.2.2007, dell'importo complessivo di € 258.854,00; e n.
258/2006, n. 49341 di Prot., emessa in data 4.12.2006, notificata in data
19.12.2006, dell'importo complessivo di € 1.937.808,00;
- in proprio e n.q. di titolare Controparte_4 dell'omonima ditta individuale avverso all'Ordinanza di ingiunzione n. N° 167/2015 «numerodiruolo» R.G.L.
248/2006, n. 49392 di Prot., emessa in data 4.12.2006, notificata in data
12.12.2006, dell'importo complessivo di € 16.185,00;
- , avverso all'Ordinanza di ingiunzione n. 24/2007, CP_5
n. 41205 di Prot., emessa in data 5.2.2007, notificata in data 15.2.2007, dell'importo complessivo di € 55.541,00; n. 257/06, n. 49439 di Prot., emessa in data 4.12.2006, notificata in data 12.12.2006, dell'importo complessivo di € 1.937.808,00; n. 30/2007, n. 41469 di Prot., emessa in data
12.2.2007, notificata in data 19.2.2007, dell'importo complessivo di €
147.684,00;
- avverso all'Ordinanza di ingiunzione n. 255/2006, n. Parte_2
49434 di Prot., emessa in data 4.12.2006, notificata in data 12.12.2006, dell'importo complessivo di € 58.549,00;
- avverso all'Ordinanza di ingiunzione n. Parte_3
256/2006, n. 49433 di Prot., emessa in data 4.12.2006, notificata in data
18.12.2006, dell'importo complessivo di € 213.304,00;
- avverso all'Ordinanza di ingiunzione n. Parte_4
238/2006, n. 49310 di Prot., emessa in data 30.11.2006, notificata in data
12.12.2006, dell'importo complessivo di € 82.226,00.
All'udienza del 25 giugno 2014, all'esito della discussione orale della causa, il Giudice pronunciava il seguente dispositivo: “ RIGETTA le opposizioni proposte dai ricorrenti , , Controparte_3 CP_5
, , e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_4
e, per l'effetto, conferma le ordinanze ingiunzioni emesse nei
[...] loro confronti e oggetto di impugnazione nell'ambito del presente procedimento e precisamente la n. 266/06, la n. 18/07, la n. 258/06 (per
); la n. 257/06 (per ), la n. 243/06 (per Controparte_3 CP_5
), la n. 255/06 (per , la n. 248/06 (per Parte_1 Parte_2 [...]
), la n. 238/06 (per ; Controparte_4 Parte_4
Accoglie l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza CP_5
ingiunzione n. 24/07, prot. 41205 emessa il 5.02.2007 e notificata il 15 febbraio 2007 e, per l'effetto ne dispone l'annullamento;
Accoglie l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza CP_5
ingiunzione n. 30/07, prot. 41469 emessa il 12.02.2007 e notificata il 19 febbraio 2007 e, per l'effetto ne dispone l'annullamento; N° 167/2015 «numerodiruolo» R.G.L.
Dichiara estinto il giudizio di opposizione RG.25/2007 promosso da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 256/2006, prot. N. Parte_3
49433 emessa in data 4 dicembre 2006 e notificata il 18 dicembre 2006;
Compensa le spese dilite nei rapporti tra ed il CP_5 CP_1
opposto con riferimento ai giudizi RG.n.133/07 e 135/07;
DICHIARA per il resto non ripetibili le spese di lite dal CP_1 opposto.”
Con le motivazioni della sentenza n. 538/2014 pubblicate in data
21.08.2014, il Giudice di primo grado, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e dell'incompetenza del CP_1 ad emettere l'ordinanza ingiunzione, nel merito ribadiva la legittimità dell'operato dell'Amministrazione che aveva agito nel rispetto delle normative di riferimento, rappresentate dalla L. 689/1981 e L.898/1986, non applicandosi nell'ipotesi in esame la legge 241/1990.
Nel ritenere altresì corretta l'applicazione dell'art. 3, comma 1, della
L898/1986 che prevede che la misura di carattere ammnistrativo operi indipendentemente da quella penale, poiché si aggiunge sempre e comunque alla misura penale per espressa previsione normativa, ha ritenuto che fossero stati rispettati i termini dei 180 giorni per la notifica del PVC, previsti dall'art. 4 lettera A) della L.n.898/1986.
Difatti in data 8.11.2001 la Guardia di finanza aveva ottenuto il nulla osta della Procura della Repubblica di Palmi per la visione degli atti delle indagini svolte in sede penale, in data 18.12.2001 era stato redatto il processo verbale di contestazione notificato ai ricorrenti, tra cui il Pt_1
in data 5.02.2002.
Alla luce delle superiore ricostruzione, non contestata dal ricorrente, il
Tribunale ha ritenuto infondata l'ulteriore eccezione relativa alla prescrizione ex art. 28 della L n. 689/1991.
Con riferimento al il Giudice ha ritenuto che l'eccezione relativa Pt_1
alla mancata notificazione del processo verbale di contestazione fosse tardiva, in quanto sollevata per la prima volta in sede di note difensive autorizzate, depositate prima della discussione della causa, poiché nel ricorso introduttivo si era limitato a dedure in maniera del tutto generica il mancato rispetto del termine di 180 giorni di cui all'art.4 della L n, N° 167/2015 «numerodiruolo» R.G.L.
898/1986.
Ha ritenuto che in ogni caso fosse del tutto infondata dal momento che nell' ordinanza impugnata, era stato dato atto dell'avvenuta trasmissione di scritti difensivi da parte del ricorrente in data 6.03.20o2, prot. 51223 ed in data 8.04.2002 della sua convocazione per l'audizione personale, circostanze ribadite dal Ministero nella memoria di costituzione e mai smentite dal Pt_1
Ha dedotto pertanto che tale ricostruzione contrastasse con quanto asseritamente argomentato dal ricorrente, circa la mancata notificazione del
PVC, dato che lo stesso non avrebbe potuto presentare alcuna memoria a sua difesa, se non avesse avuto piena contezza del verbale di accertamento.
Nel merito, infine il Tribunale ha ritenuto provati i fatti posti a fondamento delle sanzioni, dando atto che le risultanze documentali e4rano state oggetto di conferma da parte degli agenti del nucleo regionale polizia tributaria di Catanzaro che avevavno svolto gli accertamenti, e che il Pt_1 non aveva fornito alcun dato capace di smentire l'univocità dei dati raccolti dalla Guardia di Finanza.
Il sig. ha proposto appello avverso la stessa sentenza Parte_1
contestando la decisione del Tribunale che, disattendendo le censure sollevate dal ricorrente relative alla mancata notifica del Processo Verbale di Contestazione nel termine di 180 giorni e quella relativa alla prescrizione delle somme ingiunte per decorso del termine quinquennale, ha erroneamente rigettato il ricorso confermando l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del ricorrente.
Si è costituito il , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello, stante la genericità dei motivi di appello che non scalfiscono l'iter argomentativo della sentenza, né tantomeno suggeriscono le modifiche che intende fornire alla stessa. Nel merito ne contesta la fondatezza dal momento che non ha proposto alcun concreto motivo di critica alla sentenza che risulta ampiamente e dettagliatamente argomentata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 30.06.2016, rigettata l'inibitoria, il procedimento veniva rinviato e con ordinanza del 03.02.2023, stante l'assegnazione alla sezione lavoro delle controversie in materia di sanzioni amministrative, il procedimento veniva assegnato alla Sezione Lavoro. N° 167/2015 «numerodiruolo» R.G.L.
Dopo alcuni rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
07.06.2024 svoltasi nelle forme di cui all'127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare decisa in camera di consiglio in esito alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente si dà atto dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione in appello ai signori Controparte_3 Controparte_4 Parte_2 Parte_3
i quali, nonostante la regolarità
[...] Parte_4 CP_5
della notifica, non si sono costituiti per cui si può dichiarare la contumacia degli stessi.
Va premesso che sono stati appellati solo i capi della sentenza relativi alla violazione dell'art. 4 lettera a) della Ln. 898/1986 e quello relativo all'eccezione della prescrizione ex art. 28 della L n. 689/1981, con la conseguenza che gli altri capi si devono ritenere coperti dal giudicato.
Il primo motivo del gravame riguarda principalmente la mancata notifica del processo verbale di contestazione che a suo dire non sarebbe stato notificato, non avendo l'Amministrazione appellata, sulla quale incombeva l'onere, prodotto la relata di notifica. La mancata notifica del processo verbale di contestazione comporterebbe ai sensi dell'art.4 lett.a) della Legge 898/1986, l'estinzione di pagare la somma dovuta per la violazione.
Con il secondo motivo, il solleva delle censure strettamente connesse con Pt_1
il promo motivo, dal momento che la mancata notifica di validi atti interruttivi comporterebbe la prescrizione delle somme ingiunte con l'ordinanza, che sarebbe stata notificata il 12.12.2006 e quindi oltre il termine di prescrizione quinquennale.
I due motivi in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, poichè il secondo è assorbito dal primo.
Il primo motivo di gravame non attinge minimamente la condivisibile argomentazione del Giudice di prime cure che ha dedotto come l'asserito difetto di notifica del processo verbale di contestazione fosse palesemente contradetto dal contenuto della motivazione dell'ordinanza impugnata. Difatti l'amministrazione, nello stesso provvedimento impugnato, ha dato atto dell'avvenuta presentazione N° 167/2015 «numerodiruolo» R.G.L.
di scritti difensivi da parte dell'odierno appellante in data 6.03.2002, prot. 51223 ed in data 08.04.2002, prot.n. 51855 nonché della sua convocazione per l'audizione personale, avvenuta il 20.02.2003, prot.n.51061.
Sul punto il non contestando tale circostanza, argomenta in maniera del Pt_1
tutto generica affermando di avere avuto conoscenza dei fatti aliunde.
Afferma che gli stessi fatti avevano formato oggetto di richiesta di rinvio a giudizio del 4.08.2006 formulata dal P.M. del Tribunale di Palmi, senza specificare tuttavia come avrebbe potuto presentare scritti difensivi nel 2002, nel rispetto dei termini richiesta dal PVC, sulla base di fatti che avrebbero formato oggetto di rinvio a giudizio nel 2006.
Trascurando altresì la circostanza che, nelle predette memorie difensive del
27.02.2002 depositate in data 6.03.2002, prot. 51223 (all. g del fascicolo di primo grado del ) l'odierno appellante ammette esplicitamente che il PVC era CP_1
stato notificato il 5 febbraio 2002.
La ricostruzione dei fatti operata dal del tutto contradditoria e smentita Pt_1
dagli elementi probatori in atti, non scalfisce minimamente il ragionamento logico giuridico del Giudice di primo grado che deve essere pertanto confermato.
Inoltre, ad abundantiam, si rileva che in questa sede l'Amministrazione ha prodotto la relata di notifica del Processo verbale di contestazione, notificato al in data 5 febbraio 2002 (allegato c). Pt_1
Non è invero facile comprendere dagli atti di causa se tale produzione sia nuova in appello o se fosse stata già effettuata in primo grado. Ad ogni modo, a fronte di un manifesto principio di prova dell'avvenuta notifica, questa Corte dovrebbe comunque esercitare i suoi poteri ed acquisire d'ufficio tale documento in quanto assolutamente indispensabile alla decisione.
Su punto la giurisprudenza di legittimità ha ribadito: < ricorrono i presupposti per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro, essi possono e devono essere utilizzati a prescindere dal maturare di preclusioni in capo alle parti in causa (Cass. 10 dicembre 2008, n. 29006 e, più di recente, Cass.
25 agosto 2020, n. 17683); presupposti dell'esercizio di tale potere - dovere sono, altrettanto pacificamente, la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'individuazione ex actis di una pista probatoria (da ultimo v. Cass. 10 settembre 2019, n. 22628; Cass. 5 novembre 2018, n. 28134). N° 167/2015 «numerodiruolo» R.G.L.
Anche il secondo motivo di appello è infondato, in quanto non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione per il compimento da parte del di CP_1
due atti interruttivi: la notifica del processo verbale di contestazione avvenuta il
5.02.2002 e la notifica dell'Ordinanza ingiunzione, avvenuta il 12.12.2006.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base del D.M. n 147/22 (VI scaglione , valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro il Parte_1 [...]
Controparte_1
nonché contro Controparte_4 [...]
CP_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n° 538 depositata il 21.08.2014, rigetta l'appello, condannando l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di questo grado, liquidate in euro 7120,00 oltre accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13
comma 1quater d.P.R. n° 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Carla Arena) ( dott. Massimo Gullino)