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Articolo 39 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
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Legge 2 giugno 1961, n. 454
Articolo 39 della Legge 2 giugno 1961, n. 454
Versione
25 giugno 1961
Art. 39. Esenzione da bollo
Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi previsti dalla presente legge sono esenti da bollo.
Entrata in vigore il 25 giugno 1961
Vedi fonte istituzionale
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