Articolo 8 della Legge 27 maggio 1961, n. 465
Articolo 7Articolo 9
Versione
14 giugno 1961
Art. 8.
Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano un'ora intera.
E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.
Entrata in vigore il 14 giugno 1961