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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2257220/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2024 da
1) Parte_1
nato il [...] a [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]7, 20145 MILANO ITALIA con l'Avv. MARINA SCOTTI e l'Avv. TIZIANA MILANI presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata [...] a [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]25, 20123 MILANO ITALIA con l'Avv. MONICA BONESSA
pagina 1 di 5 presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata il [...] a [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I signori e si sono conosciuti e hanno avviato una relazione sentimentale, Parte_1 Parte_2
dalla quale è poi nata il [...] a [...] una figlia, , regolarmente riconosciuta Persona_1
da entrambi i genitori.
In seguito, questi ultimi hanno deciso, nell'ottobre del 2015, di interrompere la relazione e hanno raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale recepito dal Tribunale di Milano con decreto n. 947/2017 emessa in data 14.04.2017.
Successivamente, il sig. il 06.06.2024, ha proposto ricorso per la revisione delle condizioni ex Per_1
art. 473 bis. 29 c.p.c. A seguire in data 11.10.2024, la sig.a si è costituita in giudizio. Pt_2
All'esito del tentativo di conciliazione esperito dal GOT Dott.ssa le parti hanno raggiunto un Per_2
accordo, a parziale riforma del decreto del Tribunale di Milano n. 947/2017 emesso in data 12.4.2017, pubblicato il 13.04.2017
CONDIZIONI
- Con decorrenza dal mese di aprile 2025 il signor corrisponderà alla signora Per_1 Pt_2
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma pari a € 1.700,00 mensili che dovrà essere rivalutata annualmente in base Persona_1
agli indici ISTAT (prima rivalutazione maggio 2025).
- L'assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla madre.
- Il padre terrà inoltre a suo carico nella misura del 100% le spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per Bibi secondo il seguente schema del Protocollo del
Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se pagina 2 di 5 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria);
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
pagina 3 di 5 - Le parti si danno reciprocamente atto che la tata/colf già assunta ha stipulato un contratto con ciascuno dei genitori ed il corrispettivo viene da questi pagato in base alle ore di effettivo utilizzo da parte di ciascuno di loro.
- Le parti rinunciano, altresì, alla ripetizione delle somme pagate da ciascuno di esse a titolo di spese straordinarie fino ad oggi sostenute per la figlia.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il sig. corrisponderà alla signora la somma pari a € 2.000,00 a titolo di contributo Per_1 Pt_2
alle spese legali sostenute in questo giudizio, intendendosi per il resto le spese legali compensate.
- Ferme per il resto le condizioni di cui decreto del Tribunale di Milano n. 947/2017 emesso in data 12.4.2017, pubblicato il 13.04.2017.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di procedersi ex art. 473 bis.51 c.p.c. e l'Ill.mo Presidente, con provvedimento del 13 marzo 2025, ha disposto procedersi nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. assegnando termine al 9 aprile p.v. per il deposito delle note scritte sostitutive di udienza.
Con successive note scritte, hanno confermato le condizioni concordate all'udienza dell'11.03.2025, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c., peraltro già versata in atti ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 5 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, a modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 947/2017 emesso in data 12.4.2017, pubblicato il 13.04.2017,
1) Omologa le condizioni modificative suindicate inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Spese come da accordo tra le parti.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2024 da
1) Parte_1
nato il [...] a [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]7, 20145 MILANO ITALIA con l'Avv. MARINA SCOTTI e l'Avv. TIZIANA MILANI presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata [...] a [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]25, 20123 MILANO ITALIA con l'Avv. MONICA BONESSA
pagina 1 di 5 presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata il [...] a [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I signori e si sono conosciuti e hanno avviato una relazione sentimentale, Parte_1 Parte_2
dalla quale è poi nata il [...] a [...] una figlia, , regolarmente riconosciuta Persona_1
da entrambi i genitori.
In seguito, questi ultimi hanno deciso, nell'ottobre del 2015, di interrompere la relazione e hanno raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale recepito dal Tribunale di Milano con decreto n. 947/2017 emessa in data 14.04.2017.
Successivamente, il sig. il 06.06.2024, ha proposto ricorso per la revisione delle condizioni ex Per_1
art. 473 bis. 29 c.p.c. A seguire in data 11.10.2024, la sig.a si è costituita in giudizio. Pt_2
All'esito del tentativo di conciliazione esperito dal GOT Dott.ssa le parti hanno raggiunto un Per_2
accordo, a parziale riforma del decreto del Tribunale di Milano n. 947/2017 emesso in data 12.4.2017, pubblicato il 13.04.2017
CONDIZIONI
- Con decorrenza dal mese di aprile 2025 il signor corrisponderà alla signora Per_1 Pt_2
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma pari a € 1.700,00 mensili che dovrà essere rivalutata annualmente in base Persona_1
agli indici ISTAT (prima rivalutazione maggio 2025).
- L'assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla madre.
- Il padre terrà inoltre a suo carico nella misura del 100% le spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per Bibi secondo il seguente schema del Protocollo del
Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se pagina 2 di 5 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria);
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
pagina 3 di 5 - Le parti si danno reciprocamente atto che la tata/colf già assunta ha stipulato un contratto con ciascuno dei genitori ed il corrispettivo viene da questi pagato in base alle ore di effettivo utilizzo da parte di ciascuno di loro.
- Le parti rinunciano, altresì, alla ripetizione delle somme pagate da ciascuno di esse a titolo di spese straordinarie fino ad oggi sostenute per la figlia.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il sig. corrisponderà alla signora la somma pari a € 2.000,00 a titolo di contributo Per_1 Pt_2
alle spese legali sostenute in questo giudizio, intendendosi per il resto le spese legali compensate.
- Ferme per il resto le condizioni di cui decreto del Tribunale di Milano n. 947/2017 emesso in data 12.4.2017, pubblicato il 13.04.2017.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di procedersi ex art. 473 bis.51 c.p.c. e l'Ill.mo Presidente, con provvedimento del 13 marzo 2025, ha disposto procedersi nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. assegnando termine al 9 aprile p.v. per il deposito delle note scritte sostitutive di udienza.
Con successive note scritte, hanno confermato le condizioni concordate all'udienza dell'11.03.2025, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c., peraltro già versata in atti ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 4 di 5 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, a modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 947/2017 emesso in data 12.4.2017, pubblicato il 13.04.2017,
1) Omologa le condizioni modificative suindicate inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Spese come da accordo tra le parti.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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