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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1452/2023 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Faticoni;
Parte_1 contro
, Controparte_1 [...]
, in persona dei ll.rr.p.t.; (contumace in Controparte_2 questa fase di merito)
, in persona del Controparte_3
l.r.p.t., rappresentato e difeso dal DS prof.ssa Miriana Zannella;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale le amministrazioni scolastiche in epigrafe indicate al fine di sentire accogliere, anche in via d'urgenza, le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità ed indi disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto ex tunc, il provvedimento con il cui il DS dell'Istituto “G. Cesare” di ha disposto per esso ricorrente la riduzione del punteggio dalle graduatorie CP_3 di Terza fascia per collaboratori scolastici per il triennio 2021 – 2024 e l'annullamento ai fini giuridici del rapporto (con incarico del 16/09/2022 sino al 5.04.2023 -data di risoluzione- presso l'Istituto Comprensivo G. Cesare) e ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, ivi compreso il decreto con cui il Dirigente Scolastico ha risolto il contratto di lavoro;
- dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale scolastico in qualità di collaboratore scolastico con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per i servizi prestati come originariamente riconosciuti in 13,97
- riconoscere infine la durata del rapporto di lavoro dal 16.09.22 al 30.06.23 sia dal punto di vista economico che giuridico, con condanna al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione dal 6.04.2023 al 30.06.223”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le amministrazioni scolastiche si costituivano nel giudizio cautelare resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione.
Con ordinanza del 7.07.2023 l'intestato Tribunale, ritenuta l'insussistenza del requisito del fumus boni iuris, respingeva la domanda di tutela d'urgenza rinviando al merito per la statuizione in ordine alle spese del giudizio cautelare.
La pronuncia interinale non veniva reclamata. Ora, in questa sede di delibazione del merito della controversia, nella quale però per le parti convenute risulta ritualmente costituito soltanto l' di Controparte_3
parte ricorrente insiste nuovamente per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel CP_3 proprio atto introduttivo, ulteriormente argomentando a supporto delle proprie prospettazioni.
Così brevemente ricostruita la vicenda processuale, e volgendo immediatamente allo scrutinio nel merito della controversia, ritiene questo Tribunale di dover integralmente confermare le determinazioni assunte in sede di cautela, già spese da questo Tribunale (anche in differente composizione monocratica) in plurimi pronunciamenti espressi sulla medesima questione, con orientamento recentemente confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.
22432 dell'8.08.2024 e a cui si intende in questa sede dare ulteriore continuità. Gli snodi argomentativi dipanati dagli ermellini nell'arresto appena citato si richiamano qui di seguito anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
«Il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego
- a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato,
Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si
è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile
"universale".
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria "generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica».
Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte è giunta ad esprimere il seguente condivisibile principio di diritto: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto".
Ciò posto, va anche in questa sede sottolineato come il potere di riesaminare il punteggio riconosciuto agli aspiranti iscritti in graduatoria sia esercitabile dall'Amministrazione sempre ed in ogni tempo, rispondendo all'esigenza di verificare la rispondenza dell'agere pubblico ai principi costituzionali di legalità, trasparenza e convenienza amministrativa.
Per cui si deve ritenere che la riduzione del punteggio del da 13,97 a 8,57, intervenuta con Pt_1 decreto dirigenziale prot. n. 2954/2023 del 5.04.2023, sia stata legittimamente (e doverosamente) posta in essere dalla dirigenza scolastica.
Da tale rettifica -priva, si badi, di alcuna attitudine sanzionatoria- deriva, quale ulteriore ed ovvia implicazione, l'alterazione della graduatoria sulla base della quale era stata disposta la sua assunzione a tempo determinato come collaboratore scolastico con decorrenza dal 16.09.2022 al 30.06.2023. L'intera procedura di reclutamento del ricorrente, in sostanza, si è fondata su un presupposto fattuale errato e pertanto deve ritenersi viziata, dunque invalida.
Sulla base di tali considerazioni è a questo punto agevole volgere al sindacato di legittimità del provvedimento risolutivo censurato in ricorso.
Appare sufficiente sul punto richiamare il chiaro tenore letterale dell'art. 44, comma 7, del CCNL applicabile al rapporto dedotto in giudizio, il quale prevede espressamente che “Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.
Del resto, anche il contratto individuale di lavoro prevede che “Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è regolato dal CCNL dalle norme da esso richiamate e con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo”.
Alla luce di tale previsione, quindi, la rettifica del punteggio del riverberatasi nell'illegittimità Pt_1 della procedura del suo reclutamento, ha chiaramente determinato l'insorgenza della giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Non v'è dubbio, allora, che anche il provvedimento risolutivo prot. 2968/2023 del 5.04.2023, anch'esso privo, si badi, di alcuna connotazione sanzionatoria, deve essere ritenuto legittimo, oltre che dovuto.
L'approdo valutativo appena raggiunto a sua volta conduce, con ogni evidenza, ad un giudizio di segno negativo rispetto alla fondatezza del diritto di cui il invoca la tutela, poiché in realtà Pt_1 il rapporto sotteso all'incarico affidatogli è stato legittimamente e correttamente risolto dall'Amministrazione datoriale.
Ne discende, in definitiva, il rigetto integrale del ricorso.
La complessità delle questioni scrutinate e l'esistenza di contrasti su di esse nella giurisprudenza
(quantomeno di merito), al momento del deposito del ricorso, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, anche per la fase cautelare.
P Q M
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda cautelare proposta, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti, sia per la fase cautelare che per la presente fase di merito.
Latina, 6 marzo 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1452/2023 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Faticoni;
Parte_1 contro
, Controparte_1 [...]
, in persona dei ll.rr.p.t.; (contumace in Controparte_2 questa fase di merito)
, in persona del Controparte_3
l.r.p.t., rappresentato e difeso dal DS prof.ssa Miriana Zannella;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale le amministrazioni scolastiche in epigrafe indicate al fine di sentire accogliere, anche in via d'urgenza, le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità ed indi disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto ex tunc, il provvedimento con il cui il DS dell'Istituto “G. Cesare” di ha disposto per esso ricorrente la riduzione del punteggio dalle graduatorie CP_3 di Terza fascia per collaboratori scolastici per il triennio 2021 – 2024 e l'annullamento ai fini giuridici del rapporto (con incarico del 16/09/2022 sino al 5.04.2023 -data di risoluzione- presso l'Istituto Comprensivo G. Cesare) e ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, ivi compreso il decreto con cui il Dirigente Scolastico ha risolto il contratto di lavoro;
- dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale scolastico in qualità di collaboratore scolastico con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per i servizi prestati come originariamente riconosciuti in 13,97
- riconoscere infine la durata del rapporto di lavoro dal 16.09.22 al 30.06.23 sia dal punto di vista economico che giuridico, con condanna al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione dal 6.04.2023 al 30.06.223”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le amministrazioni scolastiche si costituivano nel giudizio cautelare resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione.
Con ordinanza del 7.07.2023 l'intestato Tribunale, ritenuta l'insussistenza del requisito del fumus boni iuris, respingeva la domanda di tutela d'urgenza rinviando al merito per la statuizione in ordine alle spese del giudizio cautelare.
La pronuncia interinale non veniva reclamata. Ora, in questa sede di delibazione del merito della controversia, nella quale però per le parti convenute risulta ritualmente costituito soltanto l' di Controparte_3
parte ricorrente insiste nuovamente per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel CP_3 proprio atto introduttivo, ulteriormente argomentando a supporto delle proprie prospettazioni.
Così brevemente ricostruita la vicenda processuale, e volgendo immediatamente allo scrutinio nel merito della controversia, ritiene questo Tribunale di dover integralmente confermare le determinazioni assunte in sede di cautela, già spese da questo Tribunale (anche in differente composizione monocratica) in plurimi pronunciamenti espressi sulla medesima questione, con orientamento recentemente confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.
22432 dell'8.08.2024 e a cui si intende in questa sede dare ulteriore continuità. Gli snodi argomentativi dipanati dagli ermellini nell'arresto appena citato si richiamano qui di seguito anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
«Il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati "nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti".
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a
15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui.
L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati.
Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del D.Lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso "con lo stesso punteggio" proprio dei "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto.
Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione "a tutti gli effetti".
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli "a tutti gli effetti", con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego
- a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081).
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato,
Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.
A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, D.Lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni.
Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse - obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia.
Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in "ferma" (art. 1014, co. 1, D.Lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo D.Lgs.) e ora, in esito al D.L. n. 44 del 2023, conv. con mod. in L. n. 74 del 2023 (con cui si
è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del D.Lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile
"universale".
Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria "generale", non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica».
Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte è giunta ad esprimere il seguente condivisibile principio di diritto: "in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto".
Ciò posto, va anche in questa sede sottolineato come il potere di riesaminare il punteggio riconosciuto agli aspiranti iscritti in graduatoria sia esercitabile dall'Amministrazione sempre ed in ogni tempo, rispondendo all'esigenza di verificare la rispondenza dell'agere pubblico ai principi costituzionali di legalità, trasparenza e convenienza amministrativa.
Per cui si deve ritenere che la riduzione del punteggio del da 13,97 a 8,57, intervenuta con Pt_1 decreto dirigenziale prot. n. 2954/2023 del 5.04.2023, sia stata legittimamente (e doverosamente) posta in essere dalla dirigenza scolastica.
Da tale rettifica -priva, si badi, di alcuna attitudine sanzionatoria- deriva, quale ulteriore ed ovvia implicazione, l'alterazione della graduatoria sulla base della quale era stata disposta la sua assunzione a tempo determinato come collaboratore scolastico con decorrenza dal 16.09.2022 al 30.06.2023. L'intera procedura di reclutamento del ricorrente, in sostanza, si è fondata su un presupposto fattuale errato e pertanto deve ritenersi viziata, dunque invalida.
Sulla base di tali considerazioni è a questo punto agevole volgere al sindacato di legittimità del provvedimento risolutivo censurato in ricorso.
Appare sufficiente sul punto richiamare il chiaro tenore letterale dell'art. 44, comma 7, del CCNL applicabile al rapporto dedotto in giudizio, il quale prevede espressamente che “Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.
Del resto, anche il contratto individuale di lavoro prevede che “Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto è regolato dal CCNL dalle norme da esso richiamate e con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo”.
Alla luce di tale previsione, quindi, la rettifica del punteggio del riverberatasi nell'illegittimità Pt_1 della procedura del suo reclutamento, ha chiaramente determinato l'insorgenza della giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Non v'è dubbio, allora, che anche il provvedimento risolutivo prot. 2968/2023 del 5.04.2023, anch'esso privo, si badi, di alcuna connotazione sanzionatoria, deve essere ritenuto legittimo, oltre che dovuto.
L'approdo valutativo appena raggiunto a sua volta conduce, con ogni evidenza, ad un giudizio di segno negativo rispetto alla fondatezza del diritto di cui il invoca la tutela, poiché in realtà Pt_1 il rapporto sotteso all'incarico affidatogli è stato legittimamente e correttamente risolto dall'Amministrazione datoriale.
Ne discende, in definitiva, il rigetto integrale del ricorso.
La complessità delle questioni scrutinate e l'esistenza di contrasti su di esse nella giurisprudenza
(quantomeno di merito), al momento del deposito del ricorso, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, anche per la fase cautelare.
P Q M
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda cautelare proposta, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti, sia per la fase cautelare che per la presente fase di merito.
Latina, 6 marzo 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume