Decreto cautelare 5 dicembre 2024
Sentenza breve 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 03/02/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00443/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02196/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2196 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IU Di SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Salvatore Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La TI ER Paolo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
-del provvedimento del 17.09.2024, con il quale l’ASP di AN ha escluso la ricorrente dalla selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi a tempo determinato per Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza - Soccorritore, indetta dall’ASP di AN con deliberazione n. 1143 del 20 luglio 2023;
quanto ai motivi aggiunti proposti 16.01.2025:
- del verbale n. 8 del 23.10.2024, con il quale l’ASP di AN ha elaborato e pubblicato la graduatoria dei candidati idonei alla procedura di selezione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASP di AN;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato alla selezione, meglio specificata in epigrafe, indetta dall’ASP di AN per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi a tempo determinato per Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza – Soccorritore, restandone esclusa per carenza del requisito del servizio prestato nel corrispondente profilo professionale presso Pubbliche Amministrazioni o Imprese Private, nonché per avere presentato una certificazione relativa al corso specifico per soccorritore difforme rispetto a quella richiesta dall’avviso pubblico di selezione.
Precisamente, l’ASP di AN, con provvedimento del 17 settembre 2024 ha comunicato alla ricorrente l’esclusione dalla selezione per la seguente motivazione: “ 1)E’ stato dichiarato il possesso del requisito del servizio prestato in qualità di volontaria. 2) E’ stato allegato un certificato relativo alla qualifica di soccorritore difforme dalle prescrizioni di cui all’avviso di selezione… ”.
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato la sua esclusione dalla selezione in argomento, lamentando: a) difetto di motivazione e di istruttoria dell’impugnato provvedimento, nonché violazione dell’art. 5 del regolamento per il conferimento di incarichi a tempo determinato dell’ASP di AN (adottato con delibera n. 391 dell’11 marzo 2022), per incompleta ed erronea valutazione della propria candidatura e dei titoli dalla stessa posseduti ed allegati alla domanda di partecipazione; b) violazione del principio del cd. soccorso istruttorio, del principio di uguaglianza e di buon andamento della p.a., nonché del principio di proporzionalità e degli artt. 3, 35 e 97 Cost., atteso l’obbligo in capo all’Amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, segnalando al candidato eventuali errori, imprecisioni o allegazioni generiche nella formulazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Parte ricorrente ha anche avanzato, in subordine, domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
Con motivi aggiunti al ricorso introduttivo, la ricorrente ha successivamente impugnato il verbale della Commissione n. 8 del 23.10.2024, contenente la graduatoria dei candidati risultati idonei.
Ha dedotto gli stessi motivi di cui al ricorso introduttivo, in particolare rilevando come l’Amministrazione avrebbe attivato il soccorso istruttorio in favore soltanto di alcuni candidati e non nei confronti della ricorrente, con conseguente disparità di trattamento.
Si è costituita l’ASP intimata che, con documenti e memoria, ha avversato il ricorso ed i motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.
Formulato avviso di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione.
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
L’avviso pubblico relativo alla selezione per cui è causa ha previsto espressamente che: “ Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
… g) “Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso Pubbliche Amministrazioni o Imprese Private … ”, ed inoltre che “…per “servizio” deve intendersi quello prestato con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, con esclusione del titolo di volontario/tirocinante e simili, nonché dei contratti di lavoro flessibile ( es. CO.CO.CO., Libero Professionale, Borsa di Studio, ecc.)… ” .
Il medesimo avviso ha infine previsto tra i requisiti di ammissione: “ Certificazione corso specifico per Soccorritore (Corso di qualificazione quale Soccorritore come previsto dall’Accordo Stato -Regioni del 22 maggio 2003, … con indicazione del programma formativo e della durata del corso espresso in ore ”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di avere maturato l’esperienza di autista – soccorritore presso la Croce Rossa Italiana, Comitato di Palermo, dal 12.04.2013 al 31.12.2018, ma dalla certificazione resa in data 2 febbraio 2023 dal predetto Comitato di Palermo della Croce Rossa Italiana risulta che il servizio svolto dalla ricorrente è consistito in “ attività di volontaria di Croce Rossa Italiana come autista soccorritore ”.
Ne deriva la legittimità dell’esclusione dal concorso per mancanza del requisito dell’esperienza professionale come richiesta dalla lex specialis della procedura, che espressamente ha previsto che il servizio prestato a titolo di volontariato non fosse idoneo quale requisito di ammissione alla selezione.
Non risulta infine contestata la difformità, rilevata dall’ASP, della certificazione presentata dalla ricorrente quanto al corso specifico per soccorritore rispetto a quella richiesta dall’avviso di selezione.
Ne consegue, anche sotto questo ulteriore profilo, la correttezza dell’operato dell’amministrazione, che non avrebbe potuto valutare alcun documento o titolo utile ai fini della formazione della graduatoria, allegato alla domanda di partecipazione del candidato non in possesso di uno o più dei requisiti di accesso alla selezione.
Né può sostenersi, a fronte delle citate disposizioni della lex specialis , che l’Amministrazione dovesse attivare il soccorso istruttorio, con ciò disattendendosi il pertinente motivo di gravame.
La giurisprudenza ha chiarito che “ il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di poter dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito oppure un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio ” (Tar Lazio, sez. IV, 25 marzo 2022, n. 3422; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; 8 agosto 2016, n. 3540).
Nel caso di specie, è evidente come non solo non si trattava di sanare una mera irregolarità formale, ma come il soccorso istruttorio non avrebbe neppure consentito (in modo affatto inammissibile) il recupero ex post di un requisito essenziale in ipotesi non indicato dal candidato in sede di partecipazione, poiché nella fattispecie il requisito di ammissione alla procedura, difettando ab origine, non avrebbe neanche potuto ( ciò che, si ripete, sarebbe stato inammissibile) essere successivamente integrato, in quanto inesistente.
Per le ragioni esposte, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
Andrea Maisano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO