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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2448/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.2.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Alessandra Angelelli e Enrica Romano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Emanuele Bottani e Francesco Diletto presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia:
Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
C.F. C.F._3
FATTO
Le Parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.02.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle Controparte_1 seguenti condizioni:
1) affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, sig.ra Controparte_1 Parte_1 confermando il collocamento della minore presso la residenza della mamma, la quale assumerà, tenuto conto di quanto evidenziato nel ricorso dalle parti, anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative alla residenza, istruzione, salute ed educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
CP_1
2) il padre potrà e dovrà vigilare sulle scelte assunte dall'altro genitore nell'interesse della minore e potrà vedere e tenere con sé , un pomeriggio a settimana (giorno da stabilirsi in base agli CP_1 impegni di lavoro dei genitori ed alle attività scolastiche ed extrascolastiche di ) dall'uscita CP_1 da scuola fino al rientro a casa per il pernotto, nonché la domenica, ogni due settimane, dopo l'attività sportiva di e fino al primo pomeriggio, dopo pranzo;
il tutto sempre alla presenza della CP_1 mamma, della baby sitter o di familiari materni e/o paterni di riferimento;
3) durante le festività natalizie e pasquali la minore trascorrerà con il padre, previo accordo con l'altro genitore, il giorno di Natale e/o Capodanno, il Giorno di Pasqua e/o Pasquetta in forma alternata di anno in anno ed una settimana durante le vacanze estive, nel periodo che i genitori concorderanno tra di loro entro il mese di maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro, di salute e tenendo conto della disponibilità dei familiari di riferimento paterni o materni, per garantire alla minore la dovuta assistenza ed accudimento nei detti periodi;
4) il sig. , salvo maggiori disponibilità, verserà a mezzo bonifico bancario, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della minore la somma di €. 300,00 al mese, somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla Parte_1 sottoscrizione del ricorso congiunto, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, in data 14 novembre 2017, fermo restando quanto stabilito in merito alle decisioni da assumere nell'interesse della minore, e quindi al solo fine dell'addebito delle spese al genitore non affidatario:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) le parti sottoscrivono anche personalmente la copia del presente ricorso a domanda congiunta e dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione dei documenti relativi alla propria situazione patrimoniale.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) compensare integralmente tra le Parti le spese di lite”.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le Parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle Parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) compensa tra le Parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.2.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Alessandra Angelelli e Enrica Romano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Emanuele Bottani e Francesco Diletto presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia:
Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
C.F. C.F._3
FATTO
Le Parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.02.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle Controparte_1 seguenti condizioni:
1) affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, sig.ra Controparte_1 Parte_1 confermando il collocamento della minore presso la residenza della mamma, la quale assumerà, tenuto conto di quanto evidenziato nel ricorso dalle parti, anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative alla residenza, istruzione, salute ed educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di;
CP_1
2) il padre potrà e dovrà vigilare sulle scelte assunte dall'altro genitore nell'interesse della minore e potrà vedere e tenere con sé , un pomeriggio a settimana (giorno da stabilirsi in base agli CP_1 impegni di lavoro dei genitori ed alle attività scolastiche ed extrascolastiche di ) dall'uscita CP_1 da scuola fino al rientro a casa per il pernotto, nonché la domenica, ogni due settimane, dopo l'attività sportiva di e fino al primo pomeriggio, dopo pranzo;
il tutto sempre alla presenza della CP_1 mamma, della baby sitter o di familiari materni e/o paterni di riferimento;
3) durante le festività natalizie e pasquali la minore trascorrerà con il padre, previo accordo con l'altro genitore, il giorno di Natale e/o Capodanno, il Giorno di Pasqua e/o Pasquetta in forma alternata di anno in anno ed una settimana durante le vacanze estive, nel periodo che i genitori concorderanno tra di loro entro il mese di maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro, di salute e tenendo conto della disponibilità dei familiari di riferimento paterni o materni, per garantire alla minore la dovuta assistenza ed accudimento nei detti periodi;
4) il sig. , salvo maggiori disponibilità, verserà a mezzo bonifico bancario, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della minore la somma di €. 300,00 al mese, somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla Parte_1 sottoscrizione del ricorso congiunto, e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano, in data 14 novembre 2017, fermo restando quanto stabilito in merito alle decisioni da assumere nell'interesse della minore, e quindi al solo fine dell'addebito delle spese al genitore non affidatario:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) le parti sottoscrivono anche personalmente la copia del presente ricorso a domanda congiunta e dichiarano di rinunciare reciprocamente alla produzione dei documenti relativi alla propria situazione patrimoniale.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) compensare integralmente tra le Parti le spese di lite”.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le Parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle Parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) compensa tra le Parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai