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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 190/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 190/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvano Caruccio del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 17 aprile 2025, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni di cui al ricorso presentato congiuntamente il 13 gennaio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13 gennaio 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio civile in Parma, il 25 agosto 2020, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, essi chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti alla regolamentazione di questioni di natura economica).
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte il 17 aprile 2025, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla allegata cessazione del legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si deve prendere atto, poi, delle condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, in ogni caso, riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e , che avevano Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Parma, il 25 agosto 2020, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 125, P. 1, anno 2020.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato e depositato il 13 gennaio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 29 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 190/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvano Caruccio del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate il 17 aprile 2025, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni di cui al ricorso presentato congiuntamente il 13 gennaio 2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13 gennaio 2025 e premettevano di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio civile in Parma, il 25 agosto 2020, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, essi chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti alla regolamentazione di questioni di natura economica).
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte il 17 aprile 2025, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla allegata cessazione del legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si deve prendere atto, poi, delle condizioni concordate dalle parti, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, in ogni caso, riguardanti diritti disponibili degli interessati.
Nulla sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e , che avevano Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Parma, il 25 agosto 2020, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 125, P. 1, anno 2020.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato e depositato il 13 gennaio 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 29 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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