TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/08/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ). Parte_2 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ancarani del Foro di
Modena (c.f. ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._3
studio del predetto sito in Modena, via Scarpa n. 6
ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: “personale docente riconoscimento del beneficio di cui alla
“carta docenti” anche al personale precario”.
Per i ricorrenti: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi. da
121 a 124 della L. 107/2015 e del D.P.C.M. del 23.09.2016 e DPCM del
28.11.2016, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti di cui agli artt. 3,35 e
97 Costituzione o comunque della normativa comunitaria richiamata in atti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni di servizio dedotti in giudizio, ancorché eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, condannare l'Amministrazione resistente a mettere a disposizione dei ricorrenti l'importo di euro 500,00 annuali pari al valore annuale della Carta del Docente, per ciascun anno di servizio nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo per le finalità di cui all'art. 1, comma
121 della L. 107/2015 quantificati come da tabella riassuntiva a seguire:
- , € 1000,00 per a.s. 2022/23 e 2023/24; Parte_1
- , € 1500,00 per a.s. 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.02.2025, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, in favore di Controparte_1
ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Pag. 2 di 8 I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
- negli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha riconosciuto il CP_1
suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce e viene CP_1
dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del 25.07.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 3 di 8 In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato attività di docenza nell'a.s. Parte_1
2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (24 ore settimanali);
- il ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2021/2022 con Parte_2
contratto decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31/08/2023
(16 ore settimanali); nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (16 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_2
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
Pag. 4 di 8 per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 5 di 8 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratti di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro
Pag. 6 di 8 permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso, come risulta dalla G.P.S. prodotte in atti.
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 2.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 176/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
Pag. 7 di 8 docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 1.000,00,
a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
- agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di
€ 1.500,00, a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_2
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con distrazione in favore del CP_3
procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.340,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 6/8/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 8 di 8
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ). Parte_2 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ancarani del Foro di
Modena (c.f. ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._3
studio del predetto sito in Modena, via Scarpa n. 6
ricorrenti contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
convenuto contumace
OGGETTO: “personale docente riconoscimento del beneficio di cui alla
“carta docenti” anche al personale precario”.
Per i ricorrenti: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1 commi. da
121 a 124 della L. 107/2015 e del D.P.C.M. del 23.09.2016 e DPCM del
28.11.2016, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti di cui agli artt. 3,35 e
97 Costituzione o comunque della normativa comunitaria richiamata in atti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per gli anni di servizio dedotti in giudizio, ancorché eventualmente assunti con contratto a tempo determinato, condannare l'Amministrazione resistente a mettere a disposizione dei ricorrenti l'importo di euro 500,00 annuali pari al valore annuale della Carta del Docente, per ciascun anno di servizio nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo per le finalità di cui all'art. 1, comma
121 della L. 107/2015 quantificati come da tabella riassuntiva a seguire:
- , € 1000,00 per a.s. 2022/23 e 2023/24; Parte_1
- , € 1500,00 per a.s. 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.02.2025, i sopra indicati ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del a mettere a disposizione, in favore di Controparte_1
ogni ricorrente, delle somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni.
Pag. 2 di 8 I ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a tempo CP_1
determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_1
- negli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2
In esecuzione di questi contratti, i ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha riconosciuto il CP_1
suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce e viene CP_1
dichiarato formalmente contumace all'udienza cartolare del 25.07.2025, all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 3 di 8 In particolare, risulta provato che:
- la ricorrente ha prestato attività di docenza nell'a.s. Parte_1
2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 30.06.2023 (24 ore settimanali); nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (24 ore settimanali);
- il ricorrente ha prestato docenza nell'a.s. 2021/2022 con Parte_2
contratto decorrente dal 06.09.2021 al 30.06.2022 (18 ore settimanali); nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31/08/2023
(16 ore settimanali); nell'a.s. 2023/2024 con contratto dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (16 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_2
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
Pag. 4 di 8 per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 5 di 8 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dai ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratti di lavoro), i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della loro
Pag. 6 di 8 permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso, come risulta dalla G.P.S. prodotte in atti.
La domanda cumulativa deve trovare accoglimento e il va CP_1
condannato a riconoscere ai ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 2.500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, tenuto conto altresì dell'aumento per il numero di più parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 176/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
Pag. 7 di 8 docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di € 1.000,00,
a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
- agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di
€ 1.500,00, a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_2
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere ai ricorrenti, con distrazione in favore del CP_3
procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.340,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 6/8/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 8 di 8