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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 5855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5855 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3251 dell'anno 2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
per mandato in atti dall'Avv. Barbarino Arturo;
E
nata a [...], Germania, il 29/08/1972, Controparte_1 rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Augugliaro Rosaria;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: si vedano verbale dell'udienza del 29/10/2024 e note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio ad Agrigento l'8 luglio 2002 con , unione Controparte_1 coniugale dalla quale sono nati i figli: , il 24 settembre 2003, e , CP_2 Per_1 il 21 dicembre 2006 - ha chiesto a questo Tribunale, a seguito del decreto emesso dal Tribunale di Enna il 30 giugno 2020 di omologa delle condizioni della separazione personale dei coniugi, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti confermando per il resto le condizioni previste in sede di separazione, ad eccezione dell'ammontare del contributo al mantenimento dei figli, da ridurre in complessivi € 250,00 (€
125,00 ciascuno).
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
27/09/2024, ha aderito alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civile del matrimonio, ha rinunciato all'assegno di mantenimento di euro
50,00 in suo favore e ha chiesto la conferma dell'obbligo previsto in sede di separazione in capo al signor di corrispondere l'assegno di Pt_1 mantenimento in favore dei figli e nella misura di euro 500,00 CP_2 Per_1
(euro 250,00 ciascuno) con ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
3. All'udienza di comparizione delle parti del 29/10/2024 le stesse hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta il 18/06/2020;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Enna, con decreto n. 5092/2020 del 30/06/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Come già evidenziato, le parti all'udienza di comparizione del 29/10/2024 hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che di seguito integralmente si riportano:
“siamo d'accordo ad addivenire ad un accordo che preveda l'affidamento condiviso del secondogenito con domiciliazione prevalente presso Per_1
l'abitazione materna e regime di frequentazione libera con il padre;
nessun contributo a titolo di assegno divorzile per la signora ed un CP_1 contributo al mantenimento per i figli nella misura di 200,00 euro ciascuno (per un totale di 400,00 euro) da versare entro il giorno 5 di ogni mese oggetto di
- 2 - rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in atto vigente e compensazione delle spese”.
4. All'esito della successiva udienza del 25.11.2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
5. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal
Tribunale.
6. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Agrigento (AG) l'8/07/2002, da nato ad [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...], Germania, il 29/08/1972, trascritto nei registri
[...] dello Stato civile di detto Comune al n. 165, parte II, serie A dell'anno
2002, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3251 dell'anno 2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
per mandato in atti dall'Avv. Barbarino Arturo;
E
nata a [...], Germania, il 29/08/1972, Controparte_1 rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Augugliaro Rosaria;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: si vedano verbale dell'udienza del 29/10/2024 e note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio ad Agrigento l'8 luglio 2002 con , unione Controparte_1 coniugale dalla quale sono nati i figli: , il 24 settembre 2003, e , CP_2 Per_1 il 21 dicembre 2006 - ha chiesto a questo Tribunale, a seguito del decreto emesso dal Tribunale di Enna il 30 giugno 2020 di omologa delle condizioni della separazione personale dei coniugi, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti confermando per il resto le condizioni previste in sede di separazione, ad eccezione dell'ammontare del contributo al mantenimento dei figli, da ridurre in complessivi € 250,00 (€
125,00 ciascuno).
2. , costituitasi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_1
27/09/2024, ha aderito alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civile del matrimonio, ha rinunciato all'assegno di mantenimento di euro
50,00 in suo favore e ha chiesto la conferma dell'obbligo previsto in sede di separazione in capo al signor di corrispondere l'assegno di Pt_1 mantenimento in favore dei figli e nella misura di euro 500,00 CP_2 Per_1
(euro 250,00 ciascuno) con ripartizione delle spese straordinarie al 50%.
3. All'udienza di comparizione delle parti del 29/10/2024 le stesse hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta il 18/06/2020;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Enna, con decreto n. 5092/2020 del 30/06/2020;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Come già evidenziato, le parti all'udienza di comparizione del 29/10/2024 hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che di seguito integralmente si riportano:
“siamo d'accordo ad addivenire ad un accordo che preveda l'affidamento condiviso del secondogenito con domiciliazione prevalente presso Per_1
l'abitazione materna e regime di frequentazione libera con il padre;
nessun contributo a titolo di assegno divorzile per la signora ed un CP_1 contributo al mantenimento per i figli nella misura di 200,00 euro ciascuno (per un totale di 400,00 euro) da versare entro il giorno 5 di ogni mese oggetto di
- 2 - rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in atto vigente e compensazione delle spese”.
4. All'esito della successiva udienza del 25.11.2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione.
5. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal
Tribunale.
6. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Agrigento (AG) l'8/07/2002, da nato ad [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...], Germania, il 29/08/1972, trascritto nei registri
[...] dello Stato civile di detto Comune al n. 165, parte II, serie A dell'anno
2002, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/11/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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