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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/05/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 4306/2022 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Luana Manna ed elettivamente domiciliato in IC (Av) alla via Parrocchia n. 11;
RICORRENTE
E
nata ad [...] il [...], C.F. rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. IA Sorrentino ed elettivamente domiciliata in
Mugnano del Cardinale (Av) alla via Aldo Moro n. 25;
RESISTENTE
Con il visto del PM del 22.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2022 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il CP_1
1.09.1990; di revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla resistente e di disporre che nulla sia versato a titolo di mantenimento in favore della coniuge e dei figli. In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che 1/6 dall'unione coniugale sono nati due figli, IA il 22.09.1992 e il 31.12.1990, ha esposto Per_1 che il matrimonio si è logorato a causa di incompatibilità caratteriali e che, in seguito al decreto di omologa della separazione del 30.07.2015, non vi è stata alcuna riconciliazione con la resistente. La parte ha, poi, esposto che le sue condizioni economiche sono peggiorate rispetto alla fase di separazione per essere gravato da due prestiti con rate di circa € 350,00 mensili ciascuno, contratti per cure dentistiche e per la ristrutturazione della casa coniugale, divenuta di sua proprietà; che i figli risultano indipendenti economicamente perché lavora come Per_1
insegnante alle scuole medie mentre IA è impiegato presso il Ministero della Giustizia e che la coniuge svolge la professione di insegnante di scuola primaria avendo ricevuto diversi incarichi sin dall'anno 2017.
Con memoria difensiva del 10.02.2023 si è costituita in giudizio che, pur non CP_1 opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di disporre l'assegnazione della casa coniugale a sé in ragione della convivenza con la figlia Per_1
un assegno divorzile a carico del ricorrente della somma di € 600,00 mensili o di € 800,00 in caso di rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale. Con riferimento all'assegno divorzile la parte ha evidenziato di non svolgere attività lavorativa e di essersi dedicata, nel corso del tempo, alla cura e alla gestione della famiglia, alla crescita e all'educazione dei figli. La parte ha, infine, contestato l'allegazione del ricorrente relativa al peggioramento del suo reddito osservando che, successivamente all'omologa della separazione, non aveva formulato alcuna richiesta di modifica delle relative condizioni.
All'udienza del 4.05.2023 è comparsa personalmente la parte resistente che ha dichiarato di avere un immobile di proprietà per la quota di 1/3 insieme alle sorelle, sito in RC e non abitabile, di avere risparmi per circa € 23.000,00, ricevuti in eredità, di essere proprietaria di alcuni terreni in comunione con le sorelle. Con riferimento allo stato occupazionale, la parte ha, poi, affermato di non essere occupata e di non riuscire a trovare lavoro, precisando di possedere il diploma magistrale e di aver lavorato in passato quale supplente per brevi periodi dal 2017 al 2020 alle dipendenze del Ministero. In merito la parte ha precisato di non aver più presentato domanda nelle scuole dal 2019 perché risultando in una posizione svantaggiosa nelle rispettive graduatorie sarebbe stata assunta in sedi troppo lontane dalla propria residenza con costi eccessivi rispetto alle entrate. Infine, relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi tra il 2007 e il 2010, la parte ha precisato di aver avuto due rapporti di lavoro della durata di un mese, l'uno presso un bar e l'altro presso una fabbrica di nocciole. 2/6 Con ordinanza presidenziale del 2.08.2023 sono stati revocati i provvedimenti di assegnazione della casa coniugale alla resistente e l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione in favore della figlia ed è stato, invece, confermato l'assegno di mantenimento a carico del Per_1 ricorrente della somma di € 600,00 in favore della resistente.
Con memoria integrativa del 31.08.2023 il ricorrente ha chiesto in via preliminare di pronunciare sentenza non definitiva sullo status. Quanto alla richiesta di assegno divorzile, la parte ha rappresentato che lo stato di attuale disoccupazione della resistente risulta alla stessa imputabile per inerzia, precisando che la separazione di fatto risaliva al 7.07.2007 e che anche durante il matrimonio la resistente aveva svolto attività lavorativa come bracciante agricola dal 1990 al
1996.
Con memoria integrativa del 7.02.2024 la resistente ha chiesto di condannare il ricorrente anche al versamento della somma del 40% del T.F.S. rilevando che la supplenza relativa all'anno 2020 le aveva consentito di ricevere solo la somma di € 6.503,17 annui, inferiore alla soglia di povertà,
e di soffrire di patologie fisiche che compromettono la propria condizione fisica. La parte ha, poi, dedotto che, grazie al proprio sacrificio, il ricorrente si era potuto realizzare professionalmente quale dipendente del Ministero della Giustizia.
Con sentenza non definitiva del 13.04.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 183 n. 1 c.p.c. il ricorrente ha evidenziato il miglioramento della condizione economico-patrimoniale della resistente rispetto al periodo della separazione in ragione dell'eredità percepita, consistente in denaro contante, diversi terreni e un immobile utilizzato quale attuale residenza.
Rigettate le prove orali articolate dalle parti la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa conclusionale del 2.03.2025 e con memoria di replica del 24.03.2025 la resistente ha reiterato le solo richieste volte ad ottenere l'assegno divorzile e il 40% del tfs evidenziando, quanto all'attività lavorativa svolta dal 1990 al 1996, di aver lavorato per sole 51 giornate lavorative negli anni 1990, 1994, 1995, 1996 e, quindi, non ininterrottamente e a tempo pieno e, in ogni caso, di essere ormai esclusa dal mercato del lavoro, di essere affettata da una serie di limitazioni funzionali legate a patologie osteo-articolari e muscolo-scheletriche.
Con comparsa conclusionale del 3.03.2025 e con memoria di replica del 24.03.2024 il ricorrente si è riportato alle osservazioni e alle conclusioni già rassegnate in atti. 3/6 Ciò premesso, in via preliminare vale rilevare che la parte resistente ha espressamente dichiarato di non opporsi sia alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dei genitori del ricorrente, sia alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia autonoma economicamente. Ne deriva che deve essere confermato quanto già disposto con ordinanza del 2.8.2023.
Viceversa, la domanda formulata dalla resistente relativa alla corresponsione dell'assegno divorzile deve essere rigettata in base alle motivazioni che seguono.
In punto di diritto vale anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Dall'esame della norma emerge, pertanto, che il giudice è tenuto a valutare le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il reddito, la durata del matrimonio e, in caso di sperequazione tra i redditi, verificare se essa sia riconducibile a scelte comuni di vita, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, nell'accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare, alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio (cfr. Cassazione 2021 n. 1786). Deve essere, poi, evidenziato che, costantemente affermato dalla giurisprudenza, mentre l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, l'assegno divorzile si fonda sul presupposto della solidarietà post- coniugale non rilevando, ai fini dell'accoglimento della relativa istanza, il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Infatti in sede di divorzio il diritto all'assegno, è condizionato ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e, precisamente, una prima fase, concernente l'an debeatur, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente e una seconda fase, riguardante il quantum debeatur, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex 4/6 coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso.
Ciò premesso, in applicazione dei principi e dei criteri sopra enucleati, ritiene il Tribunale che non può essere disposto alcun assegno divorzile in favore della resistente per le motivazioni di seguito indicate. Anzitutto deve essere evidenziato che la parte ha allegato genericamente di essersi dedicata nel tempo alla famiglia, alla crescita e all'educazione dei figli e di non essere in grado di lavorare, senza dimostrare di essersi attivata nella ricerca di un'occupazione o comunque l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarsi mezzi adeguati per vivere. In termini più precisi osserva il Tribunale che dall'esame degli atti è emerso che la separazione di fatto tra le parti risale all'anno 2007 sebbene formalizzata con omologa del Tribunale di Avellino nel 2015; che la resistente ha svolto attività lavorative sia prima che dopo la fase di separazione, e precisamente negli anni novanta come bracciante agricola, nel periodo dal 2007 al 2010, sebbene con rapporti di breve durata, come supplente scolastica dal 2017 al 2020 e che la scelta della resistente di non presentare alcuna domanda di inserimento nelle graduatorie nelle supplenze sin dal 2019, perché ritenute non convenienti, non giustifica il riconoscimento di un assegno divorzile in assenza della prova di aver tentato invano l'inserimento nel mercato di lavoro anche in altre mansioni. Inoltre, non risulta dimostrato che la resistente si sia trovata nel periodo dal
2007 all'attualità in una condizione di oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per vivere tenuto conto che la documentazione medica prodotta (cfr. all. 1 delle memorie del
14.06.2024) non è idonea a dimostrare l'inabilità al lavoro non integrando le patologie lamentate, quali dolori lombari, cervicali e ipercifosi dorsale, uno stato di invalidità permanente o tale da impedire l'inserimento in contesti lavorativi compatibili.
Il rigetto della domanda dell'assegno divorzile impone il rigetto anche di quella volta ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto del resistente in base a quanto previsto dall'art. 12 bis della legge 890 del 1970.
Le spese del giudizio devono essere compensate nella misura della metà in ragione dell'interesse di entrambe alla domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La restante parte è posta a carico della resistente e liquidata tenuto conto del valore della causa, dei valori di cui al D.M. 147 del 2022 ridotti in ragione del grado di complessità della causa.
P.Q.M.
5/6 Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- conferma l'ordinanza del 2.8.2023 di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente e dell'assegno di mantenimento della figlia Persona_2
- rigetta la domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile e la domanda volta ad ottenere la corresponsione della quota pari al 40% del trattamento di fine servizio percepito dal ricorrente;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
- condanna la parte resistente al pagamento della restante parte liquidata in complessivi euro 1.452,5 oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge ed euro 49,00 per contributo unificato;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
6/6