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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 69151/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 69151/2022 promossa da:
(C.F. nato il [...] in [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to Claudia Bolognini, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nata il [...] in [...] con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to Raffaella de Camelis, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta del 14.11.2024.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, adiva l'intestato Tribunale al fine di chiedere: la pronuncia della separazione Parte_1 personale dei coniugi;
di disporre che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio mantenimento, essendo entrambi percettori di reddito.
1 Premetteva che: in data 20.12.2024 il ricorrente contraeva con matrimonio civile Controparte_1 nel Comune di Guidonia Montecelio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Guidonia Montecelio dell'anno 2014, atto n.15, parte I;
dall'unione coniugale con erano nati figli;
con il tempo i rapporti tra le parti si erano deteriorati.
costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di separazione, oltre che alla Persona_1 richiesta di disporre che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto al proprio mantenimento, formulando tuttavia domanda di condanna del ricorrente al risarcimento del danno nei propri confronti.
Premetteva che lo aveva posto in essere nei suoi confronti atti di violenza fisica e morale, e Pt_1 questi comportamenti, oltre a procurarle un danno, erano stati la causa della separazione.
All'udienza del 21.06.2023, sentito il ricorrente, il Presidente f.f. si riservava sui provvedimenti provvisori;
a scioglimento della riserva assunta autorizzava i coniugi a vivere separati, e fissava la prima udienza istruttoria per la comparizione delle parti per il giorno 8.02.2024.
All'udienza del 3.10.2024, disposta a seguito di rinvio d'ufficio, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 14.11.2024 per consentire il deposito di conclusioni congiunte da parte di entrambi i difensori.
All'udienza sopraindicata, tenutasi in forma cartolare, il G.I. riservava al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
La domanda di separazione dei coniugi deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato che i coniugi vivono ininterrottamente separati dal 2020 ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio in Guidonia Montecelio il 20.12.2014, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Deve darsi atto del fatto che le parti hanno inteso regolamentare nel presente giudizio i propri rapporti, onde dare ad essi definitivo assetto, così come segue:
“ Entrambi i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento in quanto percettori di reddito;
Spese legali compensate”
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, fermo restando la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto.
Deve dunque procedersi all'accoglimento di esse. La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara la separazione tra (C.F. nato il Parte_1 C.F._1
14.10.1969 in Roma e (C.F. ) nata il [...] Controparte_1 C.F._2 in Roma, i quali hanno contratto matrimonio in Guidonia Montecelio il 20.12.2014;
2 2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Guidonia Montecelio (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n.15, parte I);
3. dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 16.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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