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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/04/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
ultimo verbale d'udienza del 25 marzo 2025 ex art .127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Sentenza (art.429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 974/2021, tra
,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquale Parte_1
Della Mura che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carlo Controparte_1
Vitaliano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 25/03/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda principale va accolta per quanto di ragione.
Non necessitando, infatti, di alcuna suppletiva istruzione probatoria la controversia va decisa in punto di diritto, sulla scorta delle allegazioni prodotte dalle parti in causa, ivi comprese le prove per interpello dei testi. Punto focale del “thema decidendum” risulta essere la valutazione del comportamento del conduttore del locale ad uso “abitativo”, ovvero, se lo stesso, abbia tenuto una normale condotta durante l'utilizzo del locale condotto in locazione in Via Ammendola
n. 289 di San Giuseppe Vesuviano , ovvero, finalizzata alla riconsegna dello stesso in buono stato d'uso , sì come era stato consegnato al momento dell'inzio del rapporto conttattuale.
Posto, infatti, che parte ricorrente lamenta che, al momento della riconsegna avvenuta in data 29 06 2019, solo a seguito all'esito del contenzioso sorto tra le parti conclusosi con una convalida di sfratto, ha potuto verficare lo stato dei luoghi, accertando la sussistenza di un uso anomalo, a seguito del quale venivano stimati danni alla consistenza immobiliare stigmatizzati nell'importo complessivo di € 4.950,00 oltre iva.
Si costituiva parte convenuta la quale confutava, a mezzo articolate argomentazioni,
l'avverso dedotto , eccependo la tardività della domanda espressa , l'insusistenza probatoria dei fatti esposti in libello introduttivo , la ritenzione della somma di €
280,00 a titolo di cauzione versata al momento della sottoscrizione del contratto da , eventualmente sottrarre in ipotesi di condanna.
Svolta una attività istruttoria in sede orale, ritenuto di non dover espletare ulueriori indagini in sede tecnica, il giudizio è stato fissato per la decisione.
In punto di diritto , a mente di quanto disposto dall'art. 1590 cc… “ Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto .
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione .
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà..”
In sintesi, i primi tre commi della evocata normativa postulano che il dovere di restituire il bene è una delle obbligazioni gravanti sul conduttore, atteso che la locazione è pattuita per un dato tempo . Pertanto, il conduttore non sopporta le conseguenze che derivano al bene dal passare del tempo, poiché le medesime conseguenze si sarebbero prodotte se il bene non fosse stato concesso in godimento.
Ne consegue che , alla scadenza del rapporto di locazione, il mentovato è tenuto, secondo quanto disposto dall'articolo 1590 c.c., a risarcire i danni causati all'immobile ed a restituirlo nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deterioramento o il consumo, risultante dall'uso della cosa, conformemente a quanto previsto nel contratto, e che la prova degli eventuali danni riscontrati, potrà essere fornita anche mediante presunzioni.( in tal senso, Cassazione, sez. III Civile,ordinanza n. 6387/18).
Va, all'uopo, innanzitutto evidenziato che è preciso onere del conduttore dimostrare il fatto impeditivo della propria responsabilità, ovvero che il deterioramento dell'immobile si sia verificato per uso conforme al contratto di locazione, o comunque, per causa a lui non imputabile.
La prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria può essere infatti, fornita dal locatore anche mediante presunzioni, che potrebbero costituire l'unica fonte di convincimento del giudice, trattandosi di una prova completa, salvo prova contraria.
Infatti, come già ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla prova per presunzioni semplici, nel dedurre un fatto ignoto da uno noto, il giudice di merito ha come solo limite il principio della probabilità.
Ciò posto, occorre esaminare il compendio istruttorio dedotto dalle parti , in particolare, quello emerso in sede di interpello orale.
Ergo, alla udienza del 23 20 2023 veniva ascoltato il teste di parte attrice, Tes_1
dichiaratosi indifferente, dalla cui complessiva deposizione si trae la
[...]
sintesi dei fatti salienti..” ADR: conosco il sig in quanto è un mio cliente, Parte_1
posto che mi occupo della fabbricazione di infissi: pertanto mi sono recato in qualche occasione anche a casa del mentovato. ADR: confermo di aver lavorato anche nell' appartamento sito in S. Giuseppe
Vesuviano, circa tre o quattro anni fa;
Testi
sul capo A risponde;
è vero, apparivano fori per l'impianto split dell'aria condizionata;
ADR: capo B: in una cameretta ho avuto modo di constatare la presenza di scritte sui muri forse con pennarelli;
ADR: capo C: ho notato la rotture di due mattonelle ( piastrelle) del bagno finalizzate per la sostituzione di un rubinetto;
preciso che tale danno l'ho rilevato successivamente al primo acceso avvenuto nell'anno 2015 ove tutto era integro.
ADR: capo D: confermo che il tubo dello scaldabagno risultava tranciato;
ADR: capo E: confermo la rottura della porta a soffietto del bagno:
ADR: capo F: ho constatato un nicchia votiva all'esterno della abitazione che precedentemente non vi era;
ADR. Capo G: esibite al teste le foto allegate in sede di ricorso il prefato riconosce lo stato dei luoghi;
Testi
confermo di aver effettuato in più occasioni l'accesso in tale immobile in quanto il è cliente di vecchia data..” Parte_1
Fissata, poi, nuova udienza del 14 0 3 2024 per l'escussione del teste di parte convenuta, , dichiaratosi indifferente , lo stesso precisava ..” Testimone_3
Testi
conosco il convenuto, cittadino di origine algerina, almeno dal 1998, in quanto abbiamo sovente lavorato insieme;
ADR capo n. 1 : conosco bene l'immobile ad uso abitazione indicato nel capo di prova ammesso avendoci abitato, insieme al convenuto, per circa un anno ,forse il 2002 o il 2003; circa gli eventuali lavori eseguiti nell'anno 2019 nulla posso dire in proposito in quanto mi ero trasferito nel comune di Striano;
ADR capo n. 2 : nulla so in proposito;
ADR capo n. 3 ; confermo che nella zona bagno dell'appartamento vi erano di certo presenti danni alla piastrelle sì come indicato nel capitolo di prova;
preciso che le piastrelle erano spaccate e che i danni furono accomodati dallo stesso CP_1
in quanto esperto nella materia..”
Orbene, non può revocarsi in dubbio che, al di là delle argomentazioni non rilevanti introdotte nel giudizio, parte ricorrente abbia compitamente raggiunto la prova della susistenza di alcuni danni dovuti non propriamente ad un uso congruo del cespite , tanto meno dovuti alla mera mera usura nel tempo .
Come, infatti, documentato anche dai rilievi fotografici allegati in atti e riconosciuti quale stato dei luoghi da parte del teste di parte ricorrente, l'immobile locato appare in uno stato stato d'uso non certo ottimale , tenuto conto che taluni danni, quali ad esempio l'intonacatura scrostata, i fori sulle pareti, la rubinetteria non ordine palesano che l'occupante non abbia curato la manutenzione ordinaria , tanto meno, abbia ritenuto di restituire il cespite al legittimo proprietrio in buono stato complessivo.
La presunzione di cui all'art. 1590, c.c., in base alla quale si presume che il bene sia stato consegnato in buono stato, può essere vinta , infatti, solo con prove concrete da parte del conduttore.
In questo caso, il conduttore non è riuscito a fornire una prova sufficiente per dimostrare che i danni non erano imputabili a lui o che erano compatibili con l'uso ordinario e conforme al contratto.
Resta, pertanto, da quantificare l'entità delle spese da affrontare per il ripristino, atteso che il locatore non ha dato prova di aver provveduto a tale iter allegando e comprovando idoneo documento fiscale utilizzabile in via quanto meno indiziaria.
Tuttavia, questo giudice, non può non tener conto della evoluzione costituitasi nei recenti orientamenti giurisprudenziali in proposito a fronte della quale il preventivo non contestato specificamente è prova, in quanto la contestazione non deve essere generica, ma specifica (Cassazione Civile Sez. VI, ordinanza 3 dicembre 2020 n. 27624). Il documento giuridico, secondo la Corte, sarebbe il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo e , in questo caso, il convenuto avrebbe l'onere di contestazione specifica.
Detta conclusione appare in linea con quanto statuito dall'art. 167 il quele recita
: “nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese ...”. In assenza di contestazioni, l'attore non deve articolare prove.
Tanto dispone, poi, lo dispone l'art. 115 a mente del quale : “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita…”
Ne consegue che , in mancanza di specifiche contestazioni da parte del convenuto sulle singole voci componenti il totale, tale documento, in assenza di alementi di natura diversa, va considerato congruo.
Ciò , tuttavia, tenuto conto della detrazione smmontante ad € 280,00 rappresentata dalla cauzione versata dal locatario.
Un ultimo cenno, tuttavia , va fatto sulla richiesta afferente l'imposizione dell'IVA sul totale.
All'uopo, va osservato che in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente , poichè non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire una somma di denaro prima ancora della emissione del documento fiscale.
In sintesi, la domanda risarcitoria va accolta per quanto di ragione e , per lo effetto, il convenuto va condannato al pagamento della complessiva somma di € 4.670,00
a cui vanno unicamente aggiunti gli interesi di legge dalla domanda e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata dagli interessi. In ordine alle competenze di causa, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri stabiliti dal DM n.55/2014,applicando i minimi tariffari stante la modesta entità del thema decidendum e del petitum processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione , così provvede:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente e per lo effetto condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Controparte_1
4.670,00 oltre interessi dalla domanda, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria come da motivazione;
2) condanna , altresì, il convenuto ut sopra al pagamento delle spese e competenze di giudizio maturate in complessivi € 2.540,00, , oltre accessori di legge oltre €
150,00 per verosimili esborsi, con attribuzione ex art. 93 cpc così deciso in Nola il 04 04 2025 IL G.U
Dr.Alfredo Granata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Sentenza (art.429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 974/2021, tra
,elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pasquale Parte_1
Della Mura che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Carlo Controparte_1
Vitaliano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 25/03/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda principale va accolta per quanto di ragione.
Non necessitando, infatti, di alcuna suppletiva istruzione probatoria la controversia va decisa in punto di diritto, sulla scorta delle allegazioni prodotte dalle parti in causa, ivi comprese le prove per interpello dei testi. Punto focale del “thema decidendum” risulta essere la valutazione del comportamento del conduttore del locale ad uso “abitativo”, ovvero, se lo stesso, abbia tenuto una normale condotta durante l'utilizzo del locale condotto in locazione in Via Ammendola
n. 289 di San Giuseppe Vesuviano , ovvero, finalizzata alla riconsegna dello stesso in buono stato d'uso , sì come era stato consegnato al momento dell'inzio del rapporto conttattuale.
Posto, infatti, che parte ricorrente lamenta che, al momento della riconsegna avvenuta in data 29 06 2019, solo a seguito all'esito del contenzioso sorto tra le parti conclusosi con una convalida di sfratto, ha potuto verficare lo stato dei luoghi, accertando la sussistenza di un uso anomalo, a seguito del quale venivano stimati danni alla consistenza immobiliare stigmatizzati nell'importo complessivo di € 4.950,00 oltre iva.
Si costituiva parte convenuta la quale confutava, a mezzo articolate argomentazioni,
l'avverso dedotto , eccependo la tardività della domanda espressa , l'insusistenza probatoria dei fatti esposti in libello introduttivo , la ritenzione della somma di €
280,00 a titolo di cauzione versata al momento della sottoscrizione del contratto da , eventualmente sottrarre in ipotesi di condanna.
Svolta una attività istruttoria in sede orale, ritenuto di non dover espletare ulueriori indagini in sede tecnica, il giudizio è stato fissato per la decisione.
In punto di diritto , a mente di quanto disposto dall'art. 1590 cc… “ Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto .
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione .
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà..”
In sintesi, i primi tre commi della evocata normativa postulano che il dovere di restituire il bene è una delle obbligazioni gravanti sul conduttore, atteso che la locazione è pattuita per un dato tempo . Pertanto, il conduttore non sopporta le conseguenze che derivano al bene dal passare del tempo, poiché le medesime conseguenze si sarebbero prodotte se il bene non fosse stato concesso in godimento.
Ne consegue che , alla scadenza del rapporto di locazione, il mentovato è tenuto, secondo quanto disposto dall'articolo 1590 c.c., a risarcire i danni causati all'immobile ed a restituirlo nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deterioramento o il consumo, risultante dall'uso della cosa, conformemente a quanto previsto nel contratto, e che la prova degli eventuali danni riscontrati, potrà essere fornita anche mediante presunzioni.( in tal senso, Cassazione, sez. III Civile,ordinanza n. 6387/18).
Va, all'uopo, innanzitutto evidenziato che è preciso onere del conduttore dimostrare il fatto impeditivo della propria responsabilità, ovvero che il deterioramento dell'immobile si sia verificato per uso conforme al contratto di locazione, o comunque, per causa a lui non imputabile.
La prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria può essere infatti, fornita dal locatore anche mediante presunzioni, che potrebbero costituire l'unica fonte di convincimento del giudice, trattandosi di una prova completa, salvo prova contraria.
Infatti, come già ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla prova per presunzioni semplici, nel dedurre un fatto ignoto da uno noto, il giudice di merito ha come solo limite il principio della probabilità.
Ciò posto, occorre esaminare il compendio istruttorio dedotto dalle parti , in particolare, quello emerso in sede di interpello orale.
Ergo, alla udienza del 23 20 2023 veniva ascoltato il teste di parte attrice, Tes_1
dichiaratosi indifferente, dalla cui complessiva deposizione si trae la
[...]
sintesi dei fatti salienti..” ADR: conosco il sig in quanto è un mio cliente, Parte_1
posto che mi occupo della fabbricazione di infissi: pertanto mi sono recato in qualche occasione anche a casa del mentovato. ADR: confermo di aver lavorato anche nell' appartamento sito in S. Giuseppe
Vesuviano, circa tre o quattro anni fa;
Testi
sul capo A risponde;
è vero, apparivano fori per l'impianto split dell'aria condizionata;
ADR: capo B: in una cameretta ho avuto modo di constatare la presenza di scritte sui muri forse con pennarelli;
ADR: capo C: ho notato la rotture di due mattonelle ( piastrelle) del bagno finalizzate per la sostituzione di un rubinetto;
preciso che tale danno l'ho rilevato successivamente al primo acceso avvenuto nell'anno 2015 ove tutto era integro.
ADR: capo D: confermo che il tubo dello scaldabagno risultava tranciato;
ADR: capo E: confermo la rottura della porta a soffietto del bagno:
ADR: capo F: ho constatato un nicchia votiva all'esterno della abitazione che precedentemente non vi era;
ADR. Capo G: esibite al teste le foto allegate in sede di ricorso il prefato riconosce lo stato dei luoghi;
Testi
confermo di aver effettuato in più occasioni l'accesso in tale immobile in quanto il è cliente di vecchia data..” Parte_1
Fissata, poi, nuova udienza del 14 0 3 2024 per l'escussione del teste di parte convenuta, , dichiaratosi indifferente , lo stesso precisava ..” Testimone_3
Testi
conosco il convenuto, cittadino di origine algerina, almeno dal 1998, in quanto abbiamo sovente lavorato insieme;
ADR capo n. 1 : conosco bene l'immobile ad uso abitazione indicato nel capo di prova ammesso avendoci abitato, insieme al convenuto, per circa un anno ,forse il 2002 o il 2003; circa gli eventuali lavori eseguiti nell'anno 2019 nulla posso dire in proposito in quanto mi ero trasferito nel comune di Striano;
ADR capo n. 2 : nulla so in proposito;
ADR capo n. 3 ; confermo che nella zona bagno dell'appartamento vi erano di certo presenti danni alla piastrelle sì come indicato nel capitolo di prova;
preciso che le piastrelle erano spaccate e che i danni furono accomodati dallo stesso CP_1
in quanto esperto nella materia..”
Orbene, non può revocarsi in dubbio che, al di là delle argomentazioni non rilevanti introdotte nel giudizio, parte ricorrente abbia compitamente raggiunto la prova della susistenza di alcuni danni dovuti non propriamente ad un uso congruo del cespite , tanto meno dovuti alla mera mera usura nel tempo .
Come, infatti, documentato anche dai rilievi fotografici allegati in atti e riconosciuti quale stato dei luoghi da parte del teste di parte ricorrente, l'immobile locato appare in uno stato stato d'uso non certo ottimale , tenuto conto che taluni danni, quali ad esempio l'intonacatura scrostata, i fori sulle pareti, la rubinetteria non ordine palesano che l'occupante non abbia curato la manutenzione ordinaria , tanto meno, abbia ritenuto di restituire il cespite al legittimo proprietrio in buono stato complessivo.
La presunzione di cui all'art. 1590, c.c., in base alla quale si presume che il bene sia stato consegnato in buono stato, può essere vinta , infatti, solo con prove concrete da parte del conduttore.
In questo caso, il conduttore non è riuscito a fornire una prova sufficiente per dimostrare che i danni non erano imputabili a lui o che erano compatibili con l'uso ordinario e conforme al contratto.
Resta, pertanto, da quantificare l'entità delle spese da affrontare per il ripristino, atteso che il locatore non ha dato prova di aver provveduto a tale iter allegando e comprovando idoneo documento fiscale utilizzabile in via quanto meno indiziaria.
Tuttavia, questo giudice, non può non tener conto della evoluzione costituitasi nei recenti orientamenti giurisprudenziali in proposito a fronte della quale il preventivo non contestato specificamente è prova, in quanto la contestazione non deve essere generica, ma specifica (Cassazione Civile Sez. VI, ordinanza 3 dicembre 2020 n. 27624). Il documento giuridico, secondo la Corte, sarebbe il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo e , in questo caso, il convenuto avrebbe l'onere di contestazione specifica.
Detta conclusione appare in linea con quanto statuito dall'art. 167 il quele recita
: “nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese ...”. In assenza di contestazioni, l'attore non deve articolare prove.
Tanto dispone, poi, lo dispone l'art. 115 a mente del quale : “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita…”
Ne consegue che , in mancanza di specifiche contestazioni da parte del convenuto sulle singole voci componenti il totale, tale documento, in assenza di alementi di natura diversa, va considerato congruo.
Ciò , tuttavia, tenuto conto della detrazione smmontante ad € 280,00 rappresentata dalla cauzione versata dal locatario.
Un ultimo cenno, tuttavia , va fatto sulla richiesta afferente l'imposizione dell'IVA sul totale.
All'uopo, va osservato che in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente , poichè non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire una somma di denaro prima ancora della emissione del documento fiscale.
In sintesi, la domanda risarcitoria va accolta per quanto di ragione e , per lo effetto, il convenuto va condannato al pagamento della complessiva somma di € 4.670,00
a cui vanno unicamente aggiunti gli interesi di legge dalla domanda e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata dagli interessi. In ordine alle competenze di causa, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri stabiliti dal DM n.55/2014,applicando i minimi tariffari stante la modesta entità del thema decidendum e del petitum processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione , così provvede:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente e per lo effetto condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € Controparte_1
4.670,00 oltre interessi dalla domanda, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria come da motivazione;
2) condanna , altresì, il convenuto ut sopra al pagamento delle spese e competenze di giudizio maturate in complessivi € 2.540,00, , oltre accessori di legge oltre €
150,00 per verosimili esborsi, con attribuzione ex art. 93 cpc così deciso in Nola il 04 04 2025 IL G.U
Dr.Alfredo Granata