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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 12693 del 2024, rimessa in decisione sullo status con ordinanza del giorno 17.12.2024 vertente t r a
- ( ), nato a [...] il 30 novembre Parte_1 C.F._1
1962, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Bernardini de Pace e Flaminia
Rinaldi, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
- ( , nata il [...] in [...] CP_1 C.F._2 (Israele), rappresentata e difesa dall'avv. Gianfrancesco Vetere, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Visto il ricorso depositato e ritualmente notificato, con il quale parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in Roma in data 22.02.2009 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2009, atto n. 00103, parte 1, serie 02); vista la costituzione in giudizio di parte resistente;
atteso che all'esito dell'udienza del 17.12.2024 davanti al Giudice Delegato sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti e, contestualmente, la causa è stata riservata in decisone sullo status di divorzio;
considerato che
dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati dalla udienza di comparizione dinanzi al
Presidente f.f. del Tribunale (in data 10.02.2023) e in forza di sentenza di status in sede di separazione n. 9018/2023 pubbl. il 06/06/2023 RG n. 61749/2022 del Tribunale di
Roma, e che da tale epoca non vi è stato il ripristino della comunione morale e materiale;
accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
considerato che
il giudizio deve proseguire sulle ulteriori questioni proposte dalle parti;
2
visti gli artt. 4 e 23 della legge 898/1970;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, con l'intervento del Pubblico Ministero così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
( , nata il [...] in [...], contratto in Roma C.F._2 in data 22.02.2009;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza sul registro degli atti dello stato civile (anno 2009, atto 00103, parte 1, serie
02);
- dispone la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni come da separata ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il giorno
19.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 12693 del 2024, rimessa in decisione sullo status con ordinanza del giorno 17.12.2024 vertente t r a
- ( ), nato a [...] il 30 novembre Parte_1 C.F._1
1962, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annamaria Bernardini de Pace e Flaminia
Rinaldi, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
- ( , nata il [...] in [...] CP_1 C.F._2 (Israele), rappresentata e difesa dall'avv. Gianfrancesco Vetere, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Visto il ricorso depositato e ritualmente notificato, con il quale parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con parte resistente in Roma in data 22.02.2009 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2009, atto n. 00103, parte 1, serie 02); vista la costituzione in giudizio di parte resistente;
atteso che all'esito dell'udienza del 17.12.2024 davanti al Giudice Delegato sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti e, contestualmente, la causa è stata riservata in decisone sullo status di divorzio;
considerato che
dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati dalla udienza di comparizione dinanzi al
Presidente f.f. del Tribunale (in data 10.02.2023) e in forza di sentenza di status in sede di separazione n. 9018/2023 pubbl. il 06/06/2023 RG n. 61749/2022 del Tribunale di
Roma, e che da tale epoca non vi è stato il ripristino della comunione morale e materiale;
accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
considerato che
il giudizio deve proseguire sulle ulteriori questioni proposte dalle parti;
2
visti gli artt. 4 e 23 della legge 898/1970;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, con l'intervento del Pubblico Ministero così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
( , nata il [...] in [...], contratto in Roma C.F._2 in data 22.02.2009;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza sul registro degli atti dello stato civile (anno 2009, atto 00103, parte 1, serie
02);
- dispone la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni come da separata ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il giorno
19.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi