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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 09/05/2025 al n. 881/2025
R.G., promossa con atto di reclamo
DA
, nato a [...] il [...], residente in vicolo Parte_1
Polonia n. 8, a Santa Lucia di Piave (TV), C.F. quale C.F._1
socio e legale rappresentante di . IV , con sede CP_1 P.IV_1
in Susegana (TV), Via Garibaldi n. 18, rappresentati e difesi in causa dagli avv.ti
D'angelo Innocenzo e Riponti Danilo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in via Olivi n. 38 in Treviso come da procura allegata all'atto di reclamo pagina 1 di 9 -appellante-
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_2 P.IV_2
sede in Roma, via Giuseppe Grezan n. 14, rappresenta e difesa in causa dall'avv.
Roman Roberto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Galleria San
Bernardino n. 1, Padova, come allegata alla memoria difensiva di costituzione nel giudizio di reclamo
E
PROCEDURA N. Controparte_3
36/2025, con sede in Susegana (TV), Via G. Garibaldi n. 18, in persona del
Curatore dott. con studio in Vittorio Veneto (TV), Via L. Controparte_4
Ariosto n. 4, rappresentata e difesa in causa, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione nel giudizio di reclamo, dall'Avv. Alessandro Alfano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Conegliano, Viale Italia n.
203,
-reclamate-
avente per oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10/07/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEI RECLAMANTI:
pagina 2 di 9 - riformare e revocare perché infondata in fatto e in diritto la sentenza di
liquidazione giudiziale n. n. 59/2025 emessa dal Tribunale di Treviso in data
08/04/2025 e pubblicata in data 10/04/2025 per i motivi di cui in narrativa;
- condannare l' , con sede legale in Roma, Controparte_2
cof.fisc. e P.IV al risarcimento dei danni;
P.IV_2
- porre a carico del predetto ente convenuto le spese della procedura
fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare l' , con sede legale in Roma, Controparte_2
cof.fisc. e P.IV alla rifusione delle spese e competenze del P.IV_2
presente giudizio.
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA Controparte_5
:
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, rigettata ogni contraria domanda,
istanza,
-accertata l'infondatezza delle eccezioni formulate dalla ricorrente circa le
presunte violazioni di legge di cui ai motivi di impugnativa;
-accertata altresì la
sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di messa in liquidazione
giudiziale della ricorrente;
-respingere il reclamo proposto da (C.f. ), in CP_1 P.IV_1
persona del suo Socio e Legale Rappresentante, Sig. (C.f.: Parte_1
, in quanto infondato in fatto di diritto per tutti i motivi C.F._2
sopra esposti e, conseguentemente,
pagina 3 di 9 -confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n.59/2025 pubblicata il
10.04.2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale N.36 del
2025.
Con condanna della reclamante e del suo legale rappresentante, Sig. Parte_1
, al pagamento delle spese del giudizio
[...]
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
DI ENGINE S.R.L.:
Voglia l'adita Corte D'Appello, reietta ogni avversa istanza ed eccezione:
> In via principale: Rigettare il reclamo proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 59/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data
10.04.2025 (R.G. n. 36/2025), con la quale è stata dichiarata l'apertura della
liquidazione giudiziale n. 36/2025 della società per tutti i motivi in CP_1
narrativa esposti in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la
sentenza impugnata;
> In ogni caso: Con condanna del reclamante, anche in solido ai sensi dell'art.
51 co. 15 CCII, alla rifusione delle spese di lite, secondo i parametri forensi
vigenti, in favore della resistente, oltre rimborso forfettario per spese generali,
i.v.a. e c.p.a., oltre ancora alla condanna del reclamante al pagamento di una
somma equitativamente determinata ai sensi dall'art. 96 co. 3 c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Il Tribunale di Treviso, su istanza di , con Controparte_5
sentenza n. 59/25, pronunciata il 8.4.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di .s.r.l. I primi giudici, CP_1
rilevavano che la società resistente:
pagina 4 di 9 - era un imprenditore commerciale;
- non aveva dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali dell'impresa minore;
- si trovava in uno stato di insolvenza, desumibile dalle puntuali allegazioni della ricorrente, riscontrate dalla comunicazione ex art. 367, comma 3, CCI da cui emergevano debiti fiscali per Euro 2.307.373,41 e dalla mancata produzione di bilanci nel periodo successivo al 2016.
1.2 in proprio e quale legale rappresentante di ha Parte_1 CP_1
proposto reclamo, contestando, con il primo motivo, la sussistenza del requisito dell'insolvenza in quanto:
- dai bilanci al 31.12.2024 ed al 10.04.2025, depositati con l'atto di reclamo, non emergono debiti pregressi nei confronti di dipendenti, fornitori e altri creditori,
come confermato dall'assenza di azioni promosse da terzi;
- sussiste solo un contenzioso fiscale nel cui ambito è stata disposta azione cautelare che ha comportato l'impossibilità per la società di usufruire dei beni necessari per il pagamento del debito nonché di proseguire l'attività e così
chiudere il rapporto con i Fisco, che è l'unico creditore della società;
- la condotta dell' , che ha dapprima determinato la paralisi Controparte_5
dell'attività della società e quindi ne ha chiesto la liquidazione giudiziale,
concretizza un abuso del diritto.
Si cono costituiti sia la curatela che l' , Controparte_5
sollecitando la reiezione del gravame e la condanna alle spese anche del legale rappresentante di anche ai sensi dell'art. 51, comma 15 CCII. CP_1
pagina 5 di 9 1.3 All'udienza odierna le parti costituite hanno insistito nelle conclusioni formulate con gli atti introduttivi. I reclamanti hanno altresì insistito affinché la loro proposta di definizione transattiva, con cessione dei beni, presentata con nota del 10.07.2025, venga valutata dalle controparti. L'Agenzia ricorrente ha manifestato la sua indisponibilità a valutare siffatta proposta.
La Corte ha riservato la decisione.
*****
3.1 Le vicende ricordate nell'atto di reclamo riguardano il procedimento penale per il delitto di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto nel quale
è stato coinvolto il legale rappresentante della reclamante, che ha subito il sequestro preventivo dei suoi beni, mentre l'istanza di liquidazione giudiziale è
stata presentata dall'Agente della Riscossione sulla base di cartelle di pagamento divenute definitive. Risultano, pertanto, non pertinenti i rilievi circa il fatto che l' con le sue condotte avrebbe determinato la paralisi Controparte_5
dell'attività sociale e del tutto priva di pregio la contestazione circa la condotta abusiva tenuta dall'Agenzia fiscale (peraltro, i reclamanti sovrappongono la posizione dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale, alle cui iniziative è
riconducibile il procedimento penale nel quale è coinvolto il e quella Pt_1
distinta dell' , che ha tentato, per lo più infruttuosamente, Controparte_6
l'escussione di crediti portati dalle cartelle di pagamento prodotte in atti).
3.2 La condizione di insolvenza della società è palese posto che:
- il debito, divenuto definitivo, nei confronti dell'Agenzia ricorrente è di oltre 2
milioni di euro;
pagina 6 di 9 - i pignoramenti eseguiti dall' hanno avuto Controparte_2
esito sostanzialmente negativo (sono stati rinvenuti solo euro 700,00 sul conto corrente della società), sicché è priva di un patrimonio con il quale CP_1
far fronte alle proprie obbligazioni fiscali;
- non risultano depositati i bilanci dal 2016 (quelli prodotti con l'atto di reclamo non sono stati depositati presso il Registro delle Imprese e, anche a prescindere dalle incongruenze contenutistiche segnalate dalla curatela, la rappresentazione delle poste attive e passive ivi effettuata non è verificabile per mancanza dei relativi documenti contabili quali fatture, registri IV, situazione clienti/fornitori, movimenti bancari;
comunque si tratta di documenti non sottoscritti e non approvati dall'assemblea dei soci, sicché si è in realtà in presenza di meri prospetti contabili elaborati dal consulente dei reclamanti).
La proposta di definizione “amichevole” del reclamo da ultimo formulata da e dalla società è priva di rilievo in quanto non si tratta di dirimere una Pt_1
controversia insorta con un creditore, avendo la procedura concorsuale finalità
che trascendono la tutela della singola posizione creditoria. Rimane comunque il fatto che non è stato dimostrato (e prima ancora specificamente dedotto) che i beni offerti siano di valore tale da consentire il pagamento quanto meno dell'intero credito vantato dall'ente pubblico sulla base delle cartelle di pagamento prodotte nel presente giudizio (fermo restando che l'esposizione debitoria nei confronti dell'erario potrebbe addirittura incrementarsi qualora venisse ritenuto responsabile delle condotte delittuose per le quali Pt_1
risulta attualmente indagato).
*****
pagina 7 di 9 5. Il reclamo è allora respinto ed i reclamanti vanno condannati alle spese di entrambe le parti reclamate, liquidate, secondo valori minimi per tutte le fasi e tenendo conto che la fase conclusionale si è esaurita nella discussione orale, in
Euro 2.600,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IV e CPA come per legge, per ciascuna parte reclamata.
La condanna del Cenedese alle spese va disposta in quanto egli ha proposto anche in proprio il reclamo, sicché non occorre indagare la sussistenza del presupposto della mala fede di cui all'art. 51, comma 15, CCII.
Va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da ed Parte_1
nei confronti di e di CP_1 Controparte_3
avverso la sentenza n. 59/2025 emessa dal Controparte_5
Tribunale di Treviso in data 8.4.2025, lo rigetta e:
- condanna ed in solido alla rifusione delle Parte_1 CP_1
spese di Liquidazione Giudiziale di e di CP_1 [...]
, che liquida per ciascuna parte reclamata in Euro Controparte_5
2.600,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IV e CPA come per legge;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 8 di 9 Venezia, 10 luglio 2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott. Guido Santoro
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 09/05/2025 al n. 881/2025
R.G., promossa con atto di reclamo
DA
, nato a [...] il [...], residente in vicolo Parte_1
Polonia n. 8, a Santa Lucia di Piave (TV), C.F. quale C.F._1
socio e legale rappresentante di . IV , con sede CP_1 P.IV_1
in Susegana (TV), Via Garibaldi n. 18, rappresentati e difesi in causa dagli avv.ti
D'angelo Innocenzo e Riponti Danilo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in via Olivi n. 38 in Treviso come da procura allegata all'atto di reclamo pagina 1 di 9 -appellante-
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_2 P.IV_2
sede in Roma, via Giuseppe Grezan n. 14, rappresenta e difesa in causa dall'avv.
Roman Roberto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Galleria San
Bernardino n. 1, Padova, come allegata alla memoria difensiva di costituzione nel giudizio di reclamo
E
PROCEDURA N. Controparte_3
36/2025, con sede in Susegana (TV), Via G. Garibaldi n. 18, in persona del
Curatore dott. con studio in Vittorio Veneto (TV), Via L. Controparte_4
Ariosto n. 4, rappresentata e difesa in causa, giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione nel giudizio di reclamo, dall'Avv. Alessandro Alfano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Conegliano, Viale Italia n.
203,
-reclamate-
avente per oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10/07/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DEI RECLAMANTI:
pagina 2 di 9 - riformare e revocare perché infondata in fatto e in diritto la sentenza di
liquidazione giudiziale n. n. 59/2025 emessa dal Tribunale di Treviso in data
08/04/2025 e pubblicata in data 10/04/2025 per i motivi di cui in narrativa;
- condannare l' , con sede legale in Roma, Controparte_2
cof.fisc. e P.IV al risarcimento dei danni;
P.IV_2
- porre a carico del predetto ente convenuto le spese della procedura
fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare;
- condannare l' , con sede legale in Roma, Controparte_2
cof.fisc. e P.IV alla rifusione delle spese e competenze del P.IV_2
presente giudizio.
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA Controparte_5
:
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia, rigettata ogni contraria domanda,
istanza,
-accertata l'infondatezza delle eccezioni formulate dalla ricorrente circa le
presunte violazioni di legge di cui ai motivi di impugnativa;
-accertata altresì la
sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di messa in liquidazione
giudiziale della ricorrente;
-respingere il reclamo proposto da (C.f. ), in CP_1 P.IV_1
persona del suo Socio e Legale Rappresentante, Sig. (C.f.: Parte_1
, in quanto infondato in fatto di diritto per tutti i motivi C.F._2
sopra esposti e, conseguentemente,
pagina 3 di 9 -confermare la sentenza del Tribunale di Treviso n.59/2025 pubblicata il
10.04.2025, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale N.36 del
2025.
Con condanna della reclamante e del suo legale rappresentante, Sig. Parte_1
, al pagamento delle spese del giudizio
[...]
CONCLUSIONI DELLA RECLAMATA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
DI ENGINE S.R.L.:
Voglia l'adita Corte D'Appello, reietta ogni avversa istanza ed eccezione:
> In via principale: Rigettare il reclamo proposto dal sig. Parte_1
avverso la sentenza n. 59/2025 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data
10.04.2025 (R.G. n. 36/2025), con la quale è stata dichiarata l'apertura della
liquidazione giudiziale n. 36/2025 della società per tutti i motivi in CP_1
narrativa esposti in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la
sentenza impugnata;
> In ogni caso: Con condanna del reclamante, anche in solido ai sensi dell'art.
51 co. 15 CCII, alla rifusione delle spese di lite, secondo i parametri forensi
vigenti, in favore della resistente, oltre rimborso forfettario per spese generali,
i.v.a. e c.p.a., oltre ancora alla condanna del reclamante al pagamento di una
somma equitativamente determinata ai sensi dall'art. 96 co. 3 c.p.c
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Il Tribunale di Treviso, su istanza di , con Controparte_5
sentenza n. 59/25, pronunciata il 8.4.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di .s.r.l. I primi giudici, CP_1
rilevavano che la società resistente:
pagina 4 di 9 - era un imprenditore commerciale;
- non aveva dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali dell'impresa minore;
- si trovava in uno stato di insolvenza, desumibile dalle puntuali allegazioni della ricorrente, riscontrate dalla comunicazione ex art. 367, comma 3, CCI da cui emergevano debiti fiscali per Euro 2.307.373,41 e dalla mancata produzione di bilanci nel periodo successivo al 2016.
1.2 in proprio e quale legale rappresentante di ha Parte_1 CP_1
proposto reclamo, contestando, con il primo motivo, la sussistenza del requisito dell'insolvenza in quanto:
- dai bilanci al 31.12.2024 ed al 10.04.2025, depositati con l'atto di reclamo, non emergono debiti pregressi nei confronti di dipendenti, fornitori e altri creditori,
come confermato dall'assenza di azioni promosse da terzi;
- sussiste solo un contenzioso fiscale nel cui ambito è stata disposta azione cautelare che ha comportato l'impossibilità per la società di usufruire dei beni necessari per il pagamento del debito nonché di proseguire l'attività e così
chiudere il rapporto con i Fisco, che è l'unico creditore della società;
- la condotta dell' , che ha dapprima determinato la paralisi Controparte_5
dell'attività della società e quindi ne ha chiesto la liquidazione giudiziale,
concretizza un abuso del diritto.
Si cono costituiti sia la curatela che l' , Controparte_5
sollecitando la reiezione del gravame e la condanna alle spese anche del legale rappresentante di anche ai sensi dell'art. 51, comma 15 CCII. CP_1
pagina 5 di 9 1.3 All'udienza odierna le parti costituite hanno insistito nelle conclusioni formulate con gli atti introduttivi. I reclamanti hanno altresì insistito affinché la loro proposta di definizione transattiva, con cessione dei beni, presentata con nota del 10.07.2025, venga valutata dalle controparti. L'Agenzia ricorrente ha manifestato la sua indisponibilità a valutare siffatta proposta.
La Corte ha riservato la decisione.
*****
3.1 Le vicende ricordate nell'atto di reclamo riguardano il procedimento penale per il delitto di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto nel quale
è stato coinvolto il legale rappresentante della reclamante, che ha subito il sequestro preventivo dei suoi beni, mentre l'istanza di liquidazione giudiziale è
stata presentata dall'Agente della Riscossione sulla base di cartelle di pagamento divenute definitive. Risultano, pertanto, non pertinenti i rilievi circa il fatto che l' con le sue condotte avrebbe determinato la paralisi Controparte_5
dell'attività sociale e del tutto priva di pregio la contestazione circa la condotta abusiva tenuta dall'Agenzia fiscale (peraltro, i reclamanti sovrappongono la posizione dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale, alle cui iniziative è
riconducibile il procedimento penale nel quale è coinvolto il e quella Pt_1
distinta dell' , che ha tentato, per lo più infruttuosamente, Controparte_6
l'escussione di crediti portati dalle cartelle di pagamento prodotte in atti).
3.2 La condizione di insolvenza della società è palese posto che:
- il debito, divenuto definitivo, nei confronti dell'Agenzia ricorrente è di oltre 2
milioni di euro;
pagina 6 di 9 - i pignoramenti eseguiti dall' hanno avuto Controparte_2
esito sostanzialmente negativo (sono stati rinvenuti solo euro 700,00 sul conto corrente della società), sicché è priva di un patrimonio con il quale CP_1
far fronte alle proprie obbligazioni fiscali;
- non risultano depositati i bilanci dal 2016 (quelli prodotti con l'atto di reclamo non sono stati depositati presso il Registro delle Imprese e, anche a prescindere dalle incongruenze contenutistiche segnalate dalla curatela, la rappresentazione delle poste attive e passive ivi effettuata non è verificabile per mancanza dei relativi documenti contabili quali fatture, registri IV, situazione clienti/fornitori, movimenti bancari;
comunque si tratta di documenti non sottoscritti e non approvati dall'assemblea dei soci, sicché si è in realtà in presenza di meri prospetti contabili elaborati dal consulente dei reclamanti).
La proposta di definizione “amichevole” del reclamo da ultimo formulata da e dalla società è priva di rilievo in quanto non si tratta di dirimere una Pt_1
controversia insorta con un creditore, avendo la procedura concorsuale finalità
che trascendono la tutela della singola posizione creditoria. Rimane comunque il fatto che non è stato dimostrato (e prima ancora specificamente dedotto) che i beni offerti siano di valore tale da consentire il pagamento quanto meno dell'intero credito vantato dall'ente pubblico sulla base delle cartelle di pagamento prodotte nel presente giudizio (fermo restando che l'esposizione debitoria nei confronti dell'erario potrebbe addirittura incrementarsi qualora venisse ritenuto responsabile delle condotte delittuose per le quali Pt_1
risulta attualmente indagato).
*****
pagina 7 di 9 5. Il reclamo è allora respinto ed i reclamanti vanno condannati alle spese di entrambe le parti reclamate, liquidate, secondo valori minimi per tutte le fasi e tenendo conto che la fase conclusionale si è esaurita nella discussione orale, in
Euro 2.600,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IV e CPA come per legge, per ciascuna parte reclamata.
La condanna del Cenedese alle spese va disposta in quanto egli ha proposto anche in proprio il reclamo, sicché non occorre indagare la sussistenza del presupposto della mala fede di cui all'art. 51, comma 15, CCII.
Va, infine, dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da ed Parte_1
nei confronti di e di CP_1 Controparte_3
avverso la sentenza n. 59/2025 emessa dal Controparte_5
Tribunale di Treviso in data 8.4.2025, lo rigetta e:
- condanna ed in solido alla rifusione delle Parte_1 CP_1
spese di Liquidazione Giudiziale di e di CP_1 [...]
, che liquida per ciascuna parte reclamata in Euro Controparte_5
2.600,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IV e CPA come per legge;
- dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 8 di 9 Venezia, 10 luglio 2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott. Guido Santoro
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