Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 669 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. , con la quale è elettivamente domiciliata in Bovalino Parte_1
(RC), Via G. Fortunato, n. 1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv. Christian Lo Scalzo, con il quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC), Via Matteotti, n. 48
Resistente
OGGETTO: indennità di malattia
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/02/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha presentato all' domanda volta a conseguire l'indennità CP_1
di malattia per i seguenti periodi: dal 07/01/2021 al 07/02/2021; dal
08/02/2021 al 09/03/2021; dal 10/03/2021 al 09/04/2021; dal 12/04/2021 al
12/05/2021;
- che, all'esito dell'istruttoria, l' le ha corrisposto la somma CP_2
complessiva di € 1436,32, prevedendo delle penalizzazioni;
- che, in seguito ad un'interrogazione inoltrata all' ha appreso che CP_1
era stata disposta visita fiscale per il periodo di malattia dal 07/01/2021 al
07/02/2021 alla quale la ricorrente è risultata assente, sia al primo accesso del
19/01/2021 che al secondo accesso del 21/01/2021;
- che abita in un condominio occupato dalla madre e dalle sorelle, sul cui campanello sono riportati tutti i nominativi;
- che, nei giorni contestati, si trovava presso la sua abitazione a causa delle restrizioni previste dal DPCM del 14/01/2021;
- che il medico incaricato della visita fiscale non si è mai recato presso il domicilio, né ha lasciato alcun avviso di convocazione per la seconda visita presso l'ambulatorio CP_1
- che, pertanto, la penalizzazione del 50% dell'indennità di malattia per i periodi successivi a quello oggetto di controllo è illegittima.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“"Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis": - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'erogazione dell'indennità di malattia per i periodi in premessa indicati per intero e senza alcuna penalizzazione;
- condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_1
favore della ricorrente della differenza tra l'indennità pagata e quella dovuta, 3
oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- Il tutto con condanna dell' al pagamento delle spese e compensi del CP_1
presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore. Salvis iuribus.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo la non indennizzabilità della prestazione richiesta e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori quando un evento morboso ne determina l'incapacità temporanea al lavoro nella mansione specifica.
L'odierna ricorrente lamenta la decurtazione di una parte dell'indennità di malattia per i periodi dal 07/01/2021 al 07/02/2021; dal 08/02/2021 al
09/03/2021; dal 10/03/2021 al 09/04/2021; dal 12/04/2021 al 12/05/2021, dovuta all'assenza alla visita di controllo, disposta, con un primo accesso infruttuoso, in data 19/01/2021 e con un secondo accesso in data 21/01/2021.
A sostegno della propria pretesa, genericamente deduce che abita in un condominio occupato integralmente da suoi familiari, che sui citofoni sono riportati i nomi degli abitanti e che, nel periodo in cui sarebbero state tentate le visite, era costretta in casa anche per via delle restrizioni dovute alle norme sul contenimento del covid 19, previste dal DPCM del 14/01/2021.
Tuttavia, nulla ha allegato al fine di comprovare la propria presenza in casa nelle due occasioni nelle quali il medico dell' ha tentato l'accesso, CP_1
non deducendo, ad esempio, di malfunzionamenti dei citofoni (che le avrebbero imposto un onere di reperibilità, da garantirsi in altro modo) o altre 4
circostanze.
Ed invero, l'assenza della ricorrente è attestata da un certificato rilasciato da un medico che, in quella sede, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che quanto dallo stesso accertato, in ordine all'assenza della ricorrente all'atto del controllo, fa fede fino a querela di falso.
Pertanto, dinanzi ad un'attestazione rilasciata da un pubblico ufficiale, incombe sull'interessata, peraltro titolare dell'onere della prova in applicazione dei principi generali in materia dell'onere della prova, in quanto parte che reclama l'accertamento di un diritto, l'onere di provare la non veridicità di quanto attestato o, in subordine, le ragioni dell'irreperibilità riscontrata.
In merito non può considerarsi dirimente la circostanza, dedotta dalla ricorrente, secondo cui, sull'attestazione di assenza alla visita rilasciata dall' è riportato un numero civico diverso rispetto al numero civico in CP_1
cui la ricorrente abita.
Infatti, la ricorrente assume di essere residente in [...]: da un esame del certificato, si evince che l'indirizzo riportato è
Bovalino, via San Nicola n. 6 6, laddove la presenza di uno spazio tra i due 6 lascia intendere più un errore di battitura, apponendo un “6” in più, che un errore nell'indirizzo.
Del resto, dal certificato non si evince una irreperibilità della ricorrente all'indirizzo dichiarato (che, come si evince dal certificato medico allegato in atti, risulta correttamente comunicato) ma che la ricorrente era assente, il che implica che il controllo sia stato effettuato e che il certificante abbia bussato ad un campanello sul quale era riportato il nome della ricorrente.
Nondimeno, la stessa ricorrente ha dichiarato che, nello stabile nel quale risiede, sono esattamente indicati i nominativi sui citofoni, sicché è evidente, alla luce di quanto il certificatore ha dichiarato, che il tentativo sia stato 5
effettuato presso l'indirizzo corretto.
Ed invero, proprio con riferimento all'irreperibilità, non è sufficiente che l'interessata dichiari di essere stata in casa (circostanza peraltro genericamente dedotta invocando un onere di rimanere in casa derivante dalla normativa in materia di covid di 19 che, però, consentiva delle deroghe a determinate condizioni), atteso che, in tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, l'ingiustificata assenza alla visita può essere integrata da qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3294 del 19/02/2016).
Nondimeno, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale e che la prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore (Sez. L,
Sentenza n. 5000 del 22/05/1999 (Rv. 526547 - 01).
Nella specie, parte ricorrente, al fine di provare la sua presenza al momento della visita e il rispetto del suo dovere di diligenza, nulla ha allegato, limitandosi a sostenere che abita in un condominio occupato integralmente da suoi familiari (circostanza, di per sé, irrilevante), che sui citofoni sono indicati 6
i nomi degli abitanti e che, nel periodo in cui sarebbero state tentate le visite, era costretta in casa anche per via delle restrizioni dovute alle norme sul contenimento del covid 19 che, peraltro, come è noto, prevedevano delle deroghe.
Tuttavia, nulla ha allegato in ordine al rispetto dell'onere di diligenza che impone una collaborazione nei periodi di reperibilità, non essendo sufficiente l'aver dichiarato di essere in casa e non apparendo dirimente la presenza di un secondo “6” distanziato dal numero civico correttamente riportato dal certificatore dell' sull'attestato di irreperibilità. CP_1
Del resto, sebbene parte ricorrente abbia sostenuto di aver appreso solo in seguito ad un accesso all' della propria assenza alla vista, dalla CP_1
documentazione allegata dall' (la cui veridicità non è stata confutata e CP_1
contestata dalla ricorrente) e, in particolare, dal certificato rilasciato dal medico dell' , si evince che lo stesso, dopo aver tentato un accesso in data CP_1
19/01/2021, presso l'indirizzo correttamente indicato dalla ricorrente, ha fissato un secondo controllo per il giorno 21/01/2021: solo in seguito al secondo tentativo di accesso infruttuoso, è stata disposta la decurtazione dell'indennità di malattia in ragione dell'assenza a visita.
Pertanto, alla luce di quanto certificato dal medico fiscale e non confutato dalla ricorrente (che nulla di concreto ha dedotto né allegato a tal fine), la ricorrente per ben due volte è risultata ingiustificatamente assente al controllo.
Ed invero, in ragione dell'onere di reperibilità che incombe sul lavoratore assente per malattia, non appare dirimente neanche la circostanza, peraltro non provata, che il secondo accesso non sia stato preceduto da un avviso, dal momento che la lavoratrice aveva l'onere di essere reperibile nel domicilio indicato.
Orbene, indipendentemente dalle regioni dell'assenza (reale assenza dal domicilio che, però, parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di comunicare 7
allegandone le ragioni o irreperibilità per qualsiasi ragione evidentemente frutto di un difetto di collaborazione), sarebbe stato onere della ricorrente provare le ragioni dell'irreperibilità e provare che detta irreperibilità non poteva essere alla stessa imputabile, in virtù di un onere di collaborazione e del dovere di diligenza che incombe sul lavoratore assente per malattia.
Tale prova non può considerarsi fornita sulla sola base di un numero in più riportato accanto al corretto indirizzo sul certificato rilasciato dall' , a CP_1
fronte di una corretta comunicazione dell'indirizzo e considerando che, nel certificato, non si parla di irreperibilità all'indirizzo dichiarato, ma di accesso eseguito all'esito del quale “nessuno ha risposto”.
Pertanto, dal momento che parte ricorrente, sulla quale incombeva l'onere della prova, dinanzi ad un'attestazione di duplice assenza alla visita di controllo rilasciata dal medico fiscale, nulla ha allegato o provato in merito alla propria assenza ingiustificata o alla propria irreperibilità al momento del controllo, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, in ragione del concreto dispiegarsi del giudizio e delle condizioni delle parti, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.R.G. 669/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 05/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci