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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 993/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 993/2025, con oggetto: RECLAMO
EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII, promossa
da
codice fiscale ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(codice fiscale ), in proprio e nella qualità di soci illimitatamente C.F._2 responsabili e rappresentanti legali della società Parte_3
(già titolare di partiva iva ), cancellata dal registro delle
[...] P.IVA_1 imprese, domiciliati per la lite in Grosseto, Via Ginori numero 26, presso e nello studio dell'avvocato Francesco Amerini (codice fiscale ), dal quale CodiceFiscale_3 sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti allegata telematicamente al reclamo.
RECLAMANTI
contro
pagina 1 di 5 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società Parte_3
dei soci in proprio
[...] Parte_1 Parte_2 in persona del curatore p.t.
RECLAMATA CONTUMACE
e
(C.F.: , rappresentata e difesa CP_1 C.F._4 dall'Avv. Mario Tamberi (C.F.: PEC: rdine- C.F._5 Email_1
; FAX: 0564.24843), con studio in Grosseto, P.zza Volturno 12, giusta Email_2 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
RECLAMATA
e
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 9/2025 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 23 aprile 2025.
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze – rigettata ogni contraria istanza e previa acquisizione di tutti gli atti ed i documenti che compongono il c.d.
“fascicolo della liquidazione giudiziale” - accogliere i motivi del reclamo e per l'effetto revocare la sentenza numero 9 / 2025 pronunciata dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il giorno 23 aprile 2025. Conseguentemente: - revocare la liquidazione giudiziale della società
nonché dei soci illimitatamente responsabili Parte_3
. Parte_1 Parte_2
Per “Stante la debitoria superiore ad € 500.000,00 CP_1 incontrovertibilmente documentata dalla sentenza di codesta Corte 1812/2015, la reclamata si riporta alla propria memoria di costituzione e ribadisce la richiesta di rigetto del mezzo, rilevando che i reclamanti non hanno minimamente preso posizione in merito alle eccezioni
d'infondatezza e prescrizione del loro accampato controcredito, assolutamente inesistente e comunque inidoneo a scongiurare la liquidazione”.
Fatti di causa – Svolgimento del giudizio
pagina 2 di 5 1. Con sentenza n.9/2025, pubblicata il 23-4-2025, su ricorso di il CP_1
Tribunale di Grosseto ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società
cancellata dal registro delle imprese in data 17 Parte_3 maggio 2024, e dei soci in proprio, e ravvisando la ricorrenza Parte_1 Parte_2 dei presupposti, oggettivo e soggettivo, previsti dagli artt.2 e 121 CCII.
2. Hanno proposto tempestivo reclamo ex art. 51 CCII la società e i soci in proprio, formulando due motivi di impugnazione:
a) con il primo, hanno dedotto: (i) che la società è stata cancellata dal registro delle imprese nel maggio 2024 ma era inattiva sin dall'anno 2003, quando venne sospeso il cantiere aperto per l'attuazione del contratto di appalto concluso da con i fratelli Parte_3 Per_
e (ii) che essa debitrice è un'impresa sottosoglia, l'unico Per_1 CP_1 elemento quantitativo residuo, preso in considerazione nella sentenza gravata, essendo la consistenza del debito verso la reclamata, nominalmente superiore a 500 mila euro;
(iii) che tale debito trova titolo nella sentenza della Corte di Appello di Firenze n.1812/2015, pronunciata in sede di rinvio, passata in giudicato, con cui è stata accertata la nullità del loro arbitrale reso inter partes e del contratto d'appalto di cui sopra;
(iv) che tale sentenza aveva lasciato tuttavia in sospeso la questione dell'indennizzo dovuto ad essa reclamante per la realizzazione del fabbricato;
(v) che, in sintesi, considerando il credito per questo titolo ad essa spettante, da opporre in compensazione al controcredito della ricorrente, i debiti si riducono a non più di 40.000,00/60.000,00 euro complessivi;
che, inoltre, la ricorrente è titolare di un terzo di tale credito, per cui la quota nominale effettiva a lei attribuibile è di circa 13.500/00 -20.000,00 euro, difettando, quindi, anche il requisito ex art.49, co.5 CCII;
b) con il secondo motivo, hanno denunciato che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è priva di alcuna utilità, essendo la società debitrice inattiva da oltre vent'anni e stante la sostanziale incapienza dei soci.
3. Costituitasi in giudizio, ha contestato le censure mosse da parte CP_1 reclamante, eccependo: (i) l'inesistenza del credito di controparte nessun indennizzo spettando all'appaltatore in un caso come quello in esame in cui l'immobile era stato costruito in parte su suolo demaniale, con conseguente illecito penale;
(ii) in ipotesi, che, se un diritto ad un indennizzo era mai esistito, questo non era stato mai azionato in giudizio, come dichiarato dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze, sicché esso era prescritto non essendo stato mai fatto valere dal 2003; (iii) che, in ulteriore ipotesi, tale credito, ove esistente, non ridurrebbe la debitoria ma, semmai, concorrebbe alla formazione dell'attivo pagina 3 di 5 patrimoniale e potrebbe essere azionato dal curatore;
(iv) che, infine, l'utilità/inutilità di una procedura non costituisce presupposto di apertura della stessa.
4. La procedura di liquidazione giudiziale è rimasta contumace.
5. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11-7-2025 (dal collegio nella composizione tabellarmente prevista: Presidente, dott. Ludovico Delle Vergini;
altro componente, dott. Luigi Nannipieri;
giudice relatore: Carmine Capozzi), sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
6. Il reclamo è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
6.1. Per il rigetto del reclamo è sufficiente osservare:
a) che non vi è alcuna prova dell'esistenza del credito opposto in compensazione tenuto conto anche di quanto dichiarato dai soci nell'atto notarile di scioglimento della società, in cui essi stessi affermano che “non esistono crediti sociali” (v. doc.9 di parte reclamata);
b) che, se in ipotesi il credito fosse mai sorto al momento dell'interruzione del rapporto tra le parti (appaltante e appaltatore) nel 2003, esso sarebbe prescritto da tempo, in difetto di atti interruttivi, così come eccepito dalla reclamata;
c) che, tenuto conto degli interessi maturati, il debito verso la reclamata è prossimo ai 600.000 euro sicché, se anche in ipotesi, ai fini dell'art.49, co.5 CCII, esso dovesse essere considerato in maniera frazionata (un terzo), esso sarebbe comunque superiore alla soglia dei
30.000,00 euro;
che, peraltro, la sentenza 1812/15 della CdA di Firenze contiene una pronuncia in solido a favore dei committenti, sicché la reclamata è legittimata ad azionare l'intero credito;
d) che l'utilità/inutilità della liquidazione giudiziale non è presupposto di apertura della stessa, ma semmai rileva ai fini della chiusura della procedura;
d'altro canto, la liquidazione giudiziale contempla la possibilità di azioni recuperatorie, ripristinatorie e risarcitorie, sicché è possibile apprezzarne l'utilità o meno per i creditori soltanto dopo la sua apertura e dopo che il curatore abbia effettuato tutte le verifiche del caso, a maggior ragione nel caso di società di persone in cui la liquidazione giudiziale è estesa ai soci e rileva anche il loro patrimonio personale.
In conclusione, entrambi i motivi di reclamo sono infondati, con conseguente rigetto dell'impugnazione e conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 5 Parte reclamante deve essere condannata, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di lite che, in difetto di notula in atti, sono liquidate in dispositivo (ex DM 55/2014 e ss. mod.) in base a questi elementi: causa di valore indeterminabile – complessità bassa;
parametri minimi (stante la scarsa complessità della lite) per le fasi 1, 2, 4, nulla per la fase
3 in assenza di trattazione/istruzione.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dei reclamanti del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1
che liquida in euro 3.473,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...] generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dei reclamanti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al tribunale e la iscrizione nel registro delle imprese ex art.45 e 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 15-7-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 993/2025, con oggetto: RECLAMO
EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII, promossa
da
codice fiscale ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(codice fiscale ), in proprio e nella qualità di soci illimitatamente C.F._2 responsabili e rappresentanti legali della società Parte_3
(già titolare di partiva iva ), cancellata dal registro delle
[...] P.IVA_1 imprese, domiciliati per la lite in Grosseto, Via Ginori numero 26, presso e nello studio dell'avvocato Francesco Amerini (codice fiscale ), dal quale CodiceFiscale_3 sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti allegata telematicamente al reclamo.
RECLAMANTI
contro
pagina 1 di 5 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società Parte_3
dei soci in proprio
[...] Parte_1 Parte_2 in persona del curatore p.t.
RECLAMATA CONTUMACE
e
(C.F.: , rappresentata e difesa CP_1 C.F._4 dall'Avv. Mario Tamberi (C.F.: PEC: rdine- C.F._5 Email_1
; FAX: 0564.24843), con studio in Grosseto, P.zza Volturno 12, giusta Email_2 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
RECLAMATA
e
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 9/2025 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 23 aprile 2025.
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze – rigettata ogni contraria istanza e previa acquisizione di tutti gli atti ed i documenti che compongono il c.d.
“fascicolo della liquidazione giudiziale” - accogliere i motivi del reclamo e per l'effetto revocare la sentenza numero 9 / 2025 pronunciata dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il giorno 23 aprile 2025. Conseguentemente: - revocare la liquidazione giudiziale della società
nonché dei soci illimitatamente responsabili Parte_3
. Parte_1 Parte_2
Per “Stante la debitoria superiore ad € 500.000,00 CP_1 incontrovertibilmente documentata dalla sentenza di codesta Corte 1812/2015, la reclamata si riporta alla propria memoria di costituzione e ribadisce la richiesta di rigetto del mezzo, rilevando che i reclamanti non hanno minimamente preso posizione in merito alle eccezioni
d'infondatezza e prescrizione del loro accampato controcredito, assolutamente inesistente e comunque inidoneo a scongiurare la liquidazione”.
Fatti di causa – Svolgimento del giudizio
pagina 2 di 5 1. Con sentenza n.9/2025, pubblicata il 23-4-2025, su ricorso di il CP_1
Tribunale di Grosseto ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società
cancellata dal registro delle imprese in data 17 Parte_3 maggio 2024, e dei soci in proprio, e ravvisando la ricorrenza Parte_1 Parte_2 dei presupposti, oggettivo e soggettivo, previsti dagli artt.2 e 121 CCII.
2. Hanno proposto tempestivo reclamo ex art. 51 CCII la società e i soci in proprio, formulando due motivi di impugnazione:
a) con il primo, hanno dedotto: (i) che la società è stata cancellata dal registro delle imprese nel maggio 2024 ma era inattiva sin dall'anno 2003, quando venne sospeso il cantiere aperto per l'attuazione del contratto di appalto concluso da con i fratelli Parte_3 Per_
e (ii) che essa debitrice è un'impresa sottosoglia, l'unico Per_1 CP_1 elemento quantitativo residuo, preso in considerazione nella sentenza gravata, essendo la consistenza del debito verso la reclamata, nominalmente superiore a 500 mila euro;
(iii) che tale debito trova titolo nella sentenza della Corte di Appello di Firenze n.1812/2015, pronunciata in sede di rinvio, passata in giudicato, con cui è stata accertata la nullità del loro arbitrale reso inter partes e del contratto d'appalto di cui sopra;
(iv) che tale sentenza aveva lasciato tuttavia in sospeso la questione dell'indennizzo dovuto ad essa reclamante per la realizzazione del fabbricato;
(v) che, in sintesi, considerando il credito per questo titolo ad essa spettante, da opporre in compensazione al controcredito della ricorrente, i debiti si riducono a non più di 40.000,00/60.000,00 euro complessivi;
che, inoltre, la ricorrente è titolare di un terzo di tale credito, per cui la quota nominale effettiva a lei attribuibile è di circa 13.500/00 -20.000,00 euro, difettando, quindi, anche il requisito ex art.49, co.5 CCII;
b) con il secondo motivo, hanno denunciato che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale è priva di alcuna utilità, essendo la società debitrice inattiva da oltre vent'anni e stante la sostanziale incapienza dei soci.
3. Costituitasi in giudizio, ha contestato le censure mosse da parte CP_1 reclamante, eccependo: (i) l'inesistenza del credito di controparte nessun indennizzo spettando all'appaltatore in un caso come quello in esame in cui l'immobile era stato costruito in parte su suolo demaniale, con conseguente illecito penale;
(ii) in ipotesi, che, se un diritto ad un indennizzo era mai esistito, questo non era stato mai azionato in giudizio, come dichiarato dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze, sicché esso era prescritto non essendo stato mai fatto valere dal 2003; (iii) che, in ulteriore ipotesi, tale credito, ove esistente, non ridurrebbe la debitoria ma, semmai, concorrebbe alla formazione dell'attivo pagina 3 di 5 patrimoniale e potrebbe essere azionato dal curatore;
(iv) che, infine, l'utilità/inutilità di una procedura non costituisce presupposto di apertura della stessa.
4. La procedura di liquidazione giudiziale è rimasta contumace.
5. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione in data 11-7-2025 (dal collegio nella composizione tabellarmente prevista: Presidente, dott. Ludovico Delle Vergini;
altro componente, dott. Luigi Nannipieri;
giudice relatore: Carmine Capozzi), sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
6. Il reclamo è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
6.1. Per il rigetto del reclamo è sufficiente osservare:
a) che non vi è alcuna prova dell'esistenza del credito opposto in compensazione tenuto conto anche di quanto dichiarato dai soci nell'atto notarile di scioglimento della società, in cui essi stessi affermano che “non esistono crediti sociali” (v. doc.9 di parte reclamata);
b) che, se in ipotesi il credito fosse mai sorto al momento dell'interruzione del rapporto tra le parti (appaltante e appaltatore) nel 2003, esso sarebbe prescritto da tempo, in difetto di atti interruttivi, così come eccepito dalla reclamata;
c) che, tenuto conto degli interessi maturati, il debito verso la reclamata è prossimo ai 600.000 euro sicché, se anche in ipotesi, ai fini dell'art.49, co.5 CCII, esso dovesse essere considerato in maniera frazionata (un terzo), esso sarebbe comunque superiore alla soglia dei
30.000,00 euro;
che, peraltro, la sentenza 1812/15 della CdA di Firenze contiene una pronuncia in solido a favore dei committenti, sicché la reclamata è legittimata ad azionare l'intero credito;
d) che l'utilità/inutilità della liquidazione giudiziale non è presupposto di apertura della stessa, ma semmai rileva ai fini della chiusura della procedura;
d'altro canto, la liquidazione giudiziale contempla la possibilità di azioni recuperatorie, ripristinatorie e risarcitorie, sicché è possibile apprezzarne l'utilità o meno per i creditori soltanto dopo la sua apertura e dopo che il curatore abbia effettuato tutte le verifiche del caso, a maggior ragione nel caso di società di persone in cui la liquidazione giudiziale è estesa ai soci e rileva anche il loro patrimonio personale.
In conclusione, entrambi i motivi di reclamo sono infondati, con conseguente rigetto dell'impugnazione e conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 5 Parte reclamante deve essere condannata, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di lite che, in difetto di notula in atti, sono liquidate in dispositivo (ex DM 55/2014 e ss. mod.) in base a questi elementi: causa di valore indeterminabile – complessità bassa;
parametri minimi (stante la scarsa complessità della lite) per le fasi 1, 2, 4, nulla per la fase
3 in assenza di trattazione/istruzione.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dei reclamanti del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite a favore di CP_1
che liquida in euro 3.473,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese
[...] generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico dei reclamanti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al tribunale e la iscrizione nel registro delle imprese ex art.45 e 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 15-7-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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