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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 436-BIS C.P.C. nella causa di lavoro iscritta al n. 553/2024 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. A. Parte_1
Boraso che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio degli
Avv.ti D. Dirutigliano e L. Ropolo che la rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLANTE E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione licenziamento.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 18/11/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 24/03/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, – già dipendente della Parte_1 [...]
con mansioni di operaio di livello A2 ccsl FCA addetto alla Preassembly & CP_2
Logistic Unit – proponeva appello avverso la sentenza n. 1323/24 in data 20/05/2024 del Tribunale di Torino, che, a conferma dell'ordinanza “Fornero” del 31/05/2023, aveva respinto l'impugnazione di due misure disciplinari conservative, di cui alle lettere del
10/11/2020 e del 23/11/2020, e del licenziamento per giusta causa intimatogli con
1 lettera del 12/07/2022, essendosi rifiutato di indossare correttamente la mascherina protettiva per il contenimento della diffusione della sindrome da Covid-19.
Il ricorrente aveva incentrato le proprie difese oppositorie contestando la «legittimità della pretesa datoriale di imporre all'interno dello stabilimento l'utilizzo della mascherina, pretesa ritenuta in contrasto con la normativa di legge che disciplinava la materia all'epoca dei fatti» (ordinanza, pag. 3).
Il Giudice della fase sommaria, celebrata l'istruttoria orale, aveva disatteso e ritenuto infondate tali difese – dato che tutti gli episodi in contestazione erano legati da un contegno intollerabile e, come tale, meritevole della reazione disciplinare da parte del datore, «perché il lavoratore non soltanto ha disatteso una specifica prescrizione diretta
a tutelare l'igiene e la sicurezza degli altri lavoratori […], ma altresì ha palesato la sua insubordinazione, rifiutando di conformarsi alla prescrizione vigente in azienda, quando
i suoi responsabili lo hanno invitato ad indossare correttamente la mascherina» (ibid., pag. 5) – e aveva tuttavia disposto la “derubricazione” del motivo del licenziamento da giusta causa a giustificato motivo soggettivo, condannando l'azienda al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
L'opposizione avanzata dal lavoratore avverso tale ordinanza veniva respinta dal secondo Giudice, che confermava interamente l'impianto motivazionale dell'ordinanza.
Avverso tale sentenza ha mosso appello lamentando, con un Parte_1 unico articolatissimo motivo, che il Giudice dell'opposizione aveva fatto malgoverno delle risultanze probatorie trascurando: il carattere episodico e innocuo delle condotte oggetto di contestazione, che non avevano di fatto rappresentato alcun pericolo per l'azienda e i colleghi;
la manifesta sproporzione della sanzione espulsiva rispetto al presunto illecito del 28/06/2022 a cagione del recesso datoriale;
le osservazioni sull'inefficacia delle mascherine per il contenimento dell'epidemia da Covid-19; il fatto che il ricorrente non poteva sapere, a causa della disposta sospensione dal servizio, che erano state prorogate fino al 30/06/2022 le disposizioni prescrittive sull'uso della mascherina.
Si è costituita la (subentrata alla Controparte_1 Controparte_2 eccependo preliminarmente la tardività dell'impugnazione avversaria (in quanto proposta oltre il termine decadenziale di 30 giorni ex art. 1, co. 58, l. n. 92/12 dalla comunicazione della sentenza, dato che le precedenti fasi processuali erano state celebrate con il rito “Fornero”), evidenziandone l'infondatezza e la pretestuosità e
2 invocando, in via incidentale, la riforma della pronuncia del Tribunale là dove, mancando di valorizzare la gravità della condotta di insubordinazione tenuta dal dipendente, aveva erroneamente confermato la 'derubricazione' del licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso.
Celebrata l'udienza del 3/04/2025 e all'esito della discussione, la causa viene decisa come di seguito.
2. L'appello è inammissibile per tardività della relativa proposizione.
Dato che il processo di primo grado (nella sua struttura bifasica, sommaria e oppositoria) si era celebrato con il rito “Fornero”, l'impugnazione della relativa sentenza avrebbe dovuto compiersi con il rimedio previsto e disciplinato dall'art. 1, co. 58, l. cit. e nel termine ivi previsto, a nulla rilevando l'abrogazione medio tempore di tale rito, rimasto transitoriamente in vigore per i procedimenti (comprensivi dell'eventuale fase impugnatoria) introdotti, come il presente, prima del 28/02/2023 (sul punto, cfr. App.
Torino, n. 533/23). Ciò in ossequio al principio di ultrattività del rito, «quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice» (Cass. n. 21632/19; conf. Cass. n. 32263/19), altresì considerato, quanto ai termini per la proposizione dell'impugnazione, «che il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento»
(Cass., ord., n. 14139/20).
Pertanto, quand'anche l'impugnazione avvenga sotto la specie di appello, anziché di reclamo (ma in questo caso è solo una questione nominalistica), essa avrebbe comunque dovuto compiersi nel rispetto del termine decadenziale di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, come prescritto dalla suddetta norma;
a maggior ragione allorché l'individuazione del rito era conseguita non, per usare le parole della
Suprema Corte, alla «qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice» (che pure c'è stata, in quanto il provvedimento impugnato è rubricato «sentenza ex art. 1 co. 57 e s.s. l. n. 92/2012»), bensì all'originario impulso della stessa parte ricorrente, che, peraltro, non dispone della libertà di mutare a proprio piacimento il rito eletto ab initio – competendo tale prerogativa esclusivamente al
Giudice.
3 In effetti, a fronte della sentenza comunicata dalla Cancelleria al ricorrente, per sua stessa ammissione, in data 20/05/2024, l'atto d'impugnazione (comunque denominato) avrebbe dovuto essere depositato ex art. 1, co. 58, l. cit., a pena di decadenza, entro il
19/06/2024, mentre risulta depositato il 18/11/2024.
D'altronde, «Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo avverso la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore, il cui perfezionamento deve essere certificato dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema, senza che possano ammettersi atti equipollenti» (Cass., ord., n. 18388/24), e, nel caso in esame, non è stato documentato nulla di diverso sì da determinare l'applicazione residuale dell'art. 327, co. 1, c.p.c. (arg. ex art. 1, co. 61, l. cit.).
3. L'inammissibilità dell'impugnazione principale esime dal motivare su quella incidentale, che l'appellata ha condizionato al rigetto dell'eccezione di tardività.
4. Per tutte le suesposte considerazioni, che assorbono ogni altra questione, l'appello dev'essere dichiarato inammissibile, e alla soccombenza di parte appellante segue l'obbligo di quest'ultima al rimborso delle spese del grado – in valore ridotto avuto riguardo al fatto che la decisione non è entrata nel merito della causa, risolta sull'accoglimento della preliminare eccezione di tardività – oltre al versamento (se dovuto) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 436-bis c.p.c., dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1 condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado liquidate in
€ 4.000,00, oltre a rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo (se dovuto) pari a quello del contributo unificato per l'impugnazione.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 436-BIS C.P.C. nella causa di lavoro iscritta al n. 553/2024 R.G.L. promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio dell'Avv. A. Parte_1
Boraso che lo rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino presso lo studio degli
Avv.ti D. Dirutigliano e L. Ropolo che la rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLANTE E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: impugnazione licenziamento.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 18/11/2024.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 24/03/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, – già dipendente della Parte_1 [...]
con mansioni di operaio di livello A2 ccsl FCA addetto alla Preassembly & CP_2
Logistic Unit – proponeva appello avverso la sentenza n. 1323/24 in data 20/05/2024 del Tribunale di Torino, che, a conferma dell'ordinanza “Fornero” del 31/05/2023, aveva respinto l'impugnazione di due misure disciplinari conservative, di cui alle lettere del
10/11/2020 e del 23/11/2020, e del licenziamento per giusta causa intimatogli con
1 lettera del 12/07/2022, essendosi rifiutato di indossare correttamente la mascherina protettiva per il contenimento della diffusione della sindrome da Covid-19.
Il ricorrente aveva incentrato le proprie difese oppositorie contestando la «legittimità della pretesa datoriale di imporre all'interno dello stabilimento l'utilizzo della mascherina, pretesa ritenuta in contrasto con la normativa di legge che disciplinava la materia all'epoca dei fatti» (ordinanza, pag. 3).
Il Giudice della fase sommaria, celebrata l'istruttoria orale, aveva disatteso e ritenuto infondate tali difese – dato che tutti gli episodi in contestazione erano legati da un contegno intollerabile e, come tale, meritevole della reazione disciplinare da parte del datore, «perché il lavoratore non soltanto ha disatteso una specifica prescrizione diretta
a tutelare l'igiene e la sicurezza degli altri lavoratori […], ma altresì ha palesato la sua insubordinazione, rifiutando di conformarsi alla prescrizione vigente in azienda, quando
i suoi responsabili lo hanno invitato ad indossare correttamente la mascherina» (ibid., pag. 5) – e aveva tuttavia disposto la “derubricazione” del motivo del licenziamento da giusta causa a giustificato motivo soggettivo, condannando l'azienda al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
L'opposizione avanzata dal lavoratore avverso tale ordinanza veniva respinta dal secondo Giudice, che confermava interamente l'impianto motivazionale dell'ordinanza.
Avverso tale sentenza ha mosso appello lamentando, con un Parte_1 unico articolatissimo motivo, che il Giudice dell'opposizione aveva fatto malgoverno delle risultanze probatorie trascurando: il carattere episodico e innocuo delle condotte oggetto di contestazione, che non avevano di fatto rappresentato alcun pericolo per l'azienda e i colleghi;
la manifesta sproporzione della sanzione espulsiva rispetto al presunto illecito del 28/06/2022 a cagione del recesso datoriale;
le osservazioni sull'inefficacia delle mascherine per il contenimento dell'epidemia da Covid-19; il fatto che il ricorrente non poteva sapere, a causa della disposta sospensione dal servizio, che erano state prorogate fino al 30/06/2022 le disposizioni prescrittive sull'uso della mascherina.
Si è costituita la (subentrata alla Controparte_1 Controparte_2 eccependo preliminarmente la tardività dell'impugnazione avversaria (in quanto proposta oltre il termine decadenziale di 30 giorni ex art. 1, co. 58, l. n. 92/12 dalla comunicazione della sentenza, dato che le precedenti fasi processuali erano state celebrate con il rito “Fornero”), evidenziandone l'infondatezza e la pretestuosità e
2 invocando, in via incidentale, la riforma della pronuncia del Tribunale là dove, mancando di valorizzare la gravità della condotta di insubordinazione tenuta dal dipendente, aveva erroneamente confermato la 'derubricazione' del licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso.
Celebrata l'udienza del 3/04/2025 e all'esito della discussione, la causa viene decisa come di seguito.
2. L'appello è inammissibile per tardività della relativa proposizione.
Dato che il processo di primo grado (nella sua struttura bifasica, sommaria e oppositoria) si era celebrato con il rito “Fornero”, l'impugnazione della relativa sentenza avrebbe dovuto compiersi con il rimedio previsto e disciplinato dall'art. 1, co. 58, l. cit. e nel termine ivi previsto, a nulla rilevando l'abrogazione medio tempore di tale rito, rimasto transitoriamente in vigore per i procedimenti (comprensivi dell'eventuale fase impugnatoria) introdotti, come il presente, prima del 28/02/2023 (sul punto, cfr. App.
Torino, n. 533/23). Ciò in ossequio al principio di ultrattività del rito, «quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice» (Cass. n. 21632/19; conf. Cass. n. 32263/19), altresì considerato, quanto ai termini per la proposizione dell'impugnazione, «che il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento»
(Cass., ord., n. 14139/20).
Pertanto, quand'anche l'impugnazione avvenga sotto la specie di appello, anziché di reclamo (ma in questo caso è solo una questione nominalistica), essa avrebbe comunque dovuto compiersi nel rispetto del termine decadenziale di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, come prescritto dalla suddetta norma;
a maggior ragione allorché l'individuazione del rito era conseguita non, per usare le parole della
Suprema Corte, alla «qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice» (che pure c'è stata, in quanto il provvedimento impugnato è rubricato «sentenza ex art. 1 co. 57 e s.s. l. n. 92/2012»), bensì all'originario impulso della stessa parte ricorrente, che, peraltro, non dispone della libertà di mutare a proprio piacimento il rito eletto ab initio – competendo tale prerogativa esclusivamente al
Giudice.
3 In effetti, a fronte della sentenza comunicata dalla Cancelleria al ricorrente, per sua stessa ammissione, in data 20/05/2024, l'atto d'impugnazione (comunque denominato) avrebbe dovuto essere depositato ex art. 1, co. 58, l. cit., a pena di decadenza, entro il
19/06/2024, mentre risulta depositato il 18/11/2024.
D'altronde, «Nel rito cd. Fornero, il termine breve per proporre reclamo avverso la sentenza che decide il ricorso in opposizione, di cui all'art. 1, comma 58, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della decisione all'indirizzo PEC del difensore, il cui perfezionamento deve essere certificato dalle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema, senza che possano ammettersi atti equipollenti» (Cass., ord., n. 18388/24), e, nel caso in esame, non è stato documentato nulla di diverso sì da determinare l'applicazione residuale dell'art. 327, co. 1, c.p.c. (arg. ex art. 1, co. 61, l. cit.).
3. L'inammissibilità dell'impugnazione principale esime dal motivare su quella incidentale, che l'appellata ha condizionato al rigetto dell'eccezione di tardività.
4. Per tutte le suesposte considerazioni, che assorbono ogni altra questione, l'appello dev'essere dichiarato inammissibile, e alla soccombenza di parte appellante segue l'obbligo di quest'ultima al rimborso delle spese del grado – in valore ridotto avuto riguardo al fatto che la decisione non è entrata nel merito della causa, risolta sull'accoglimento della preliminare eccezione di tardività – oltre al versamento (se dovuto) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 436-bis c.p.c., dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1 condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado liquidate in
€ 4.000,00, oltre a rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo (se dovuto) pari a quello del contributo unificato per l'impugnazione.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Patrizia Visaggi
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