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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 27/10/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 119 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ) in qualità di titolate Parte_1 C.F._1
e l.r.p.t. dell'omonima Farmacia (P.Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv.to P.IVA_1
TO LINO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, Via G.
Mazzini n. 112, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._2
DE LU NI BATTISTA, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale
, giusta procura in atti;
Email_1
- CONVENUTO –
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “In via preliminare: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'azione monitoria, proposta con il ricorso per Decreto Ingiuntivo RG n. 1116/2021 Tribunale di Larino
n. Decreto Ingiuntivo Telematico 494/2021 del 28/12/2021 emesso dal Tribunale di Larino, sotto il profilo della mancata determinazione e individuazione del credito vantato dall'odierno opposto;
2) revocare
l'opposto Decreto Ingiuntivo Telematico n. 494/2021 - RG n. 1116/2021, emesso dal Tribunale di Larino pagina 1 di 13 in data 28.12.2021; 3) dichiarare nullo e revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo Telematico n. 494/2021 -
RG n. 1116/2021, emesso dal Tribunale di Larino in data 28.12.2021, con dichiarazione di nullità ed inefficacia dello stesso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; 4) sospendere l'efficacia esecutiva – se nel mentre concessa - dell'opposto Decreto Ingiuntivo Telematico n. 494/2021 - RG n. 1116/2021, emesso dal Tribunale di Larino in data 28.12.2021; Nel merito: 5) accertare e dichiarare come non dovute le somme richieste a qualsiasi titolo dall'opposto Dr. e cosi quantificate:“1) la somma di € Controparte_1
5.350,68, comprensiva di ogni accessorio e al netto della ritenuta d'acconto; 2) gli interessi come da domanda;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi e in € 145,50 per spese, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende” di cui al Decreto Ingiuntivo n.
494/2021 del 28/12/2021 RG n. 1116/2021, emesso dal Tribunale di Larino in data 28.12.2021 opposto;
6) rigettare ogni ulteriore avversa pretesa e difesa;
In ogni caso: 7) per l'effetto condannare il convenuto opposto Dr. alla rifusione delle spese, competenze di lite, diritti e onorari del presente Controparte_1 procedimento, oltre Iva e C.p.a. come per legge, rimborso forfettario e successive spese occorrende, come da nota spese che si allega, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per parte convenuta: “Piaccia all'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 494/2021 emesso in data 28.12.2021 dal Tribunale di Larino, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 494/2021 emesso in data
28.12.2021 dal Tribunale di Larino;
- condannare la Dott.ssa a pagare al dott. Parte_1
CP_ l'importo di Euro 5.350,68, oltre gli interessi moratori dalla data del dovuto fino al saldo, oltre alle successive spese occorrende, ovvero la maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa;
- condannare la Dott.ssa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
Con vittoria di spese e di compensi anche del procedimento monitorio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il dott. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Larino l'emissione di Controparte_1 decreto monitorio n. 494/2021 del 28.12.2021, con cui ingiungeva alla dott.ssa Parte_1
in qualità di titolare dell'omonima farmacia, il pagamento della somma di €
[...]
5.350,68, oltre spese ed accessori di legge, a titolo di compenso professionale per l'attività di tenuta della contabilità ordinaria e altre prestazioni afferenti alla natura societaria della cliente, pagina 2 di 13 svolte per l'anno 2020.
1.1. Avverso tale decreto ha spiegato opposizione l'ingiunta, eccependo: a) la mancata sottoscrizione di “lettera di incarico” o di contratto scritto per le prestazioni professionali asseritamente rese dall'opposto in favore dell'opponente; b) mancata iscrizione del dott. CP_1 all'Albo del e all'Albo Controparte_2 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di , risultando invece CP_3 iscritto al solo Albo dei Consulenti del lavoro, con conseguente abusivo svolgimento delle prestazioni dallo stesso indicate, con conseguente applicabilità dell'art. 2231 c.c.; c) illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto emesso su meri avvisi di parcella e senza parere di Congruità dell'Ordine; d) mancata prova del credito.
1.2. L'opposto, nel costituirsi, ha replicato ad ogni avversa eccezione, evidenziandone l'infondatezza.
In particolare, il professionista ha sostenuto, quanto alla prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, la non indispensabilità di un contratto scritto, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'incarico può essere reso in qualsiasi forma purché idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi dell'attività del professionista, potendo detta prova essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni. Pertanto, a dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico per le attività relative all'anno 2020 e dell'esecuzione delle stesse, l'opposto ha depositato scambio di mail e documentazione attestante la sussistenza del rapporto e l'esecuzione delle prestazioni di volta in volta necessarie, da inquadrarsi, peraltro, nell'ambito di un rapporto professionale durato anni, evidenziando anche che, dopo il ritiro di tutta la documentazione, la stessa dott.ssa aveva proposto per le vie brevi un accordo saldo e stralcio di euro 3.500,00, Parte_1 di talché l'opposizione avrebbe carattere strumentale e dilatorio.
Con riguardo alla seconda doglianza, l'opposto ha esposto di essere iscritto all'Ordine dei
Consulenti del lavoro sin dal 17 aprile 1978 e di essere titolare dell'omonimo studio nel quale collabora in maniera continuativa da circa 20 anni la Prof.ssa in qualità di Persona_1 commercialista iscritta all'ODCEC di sin dal 31 maggio 2004. Ha evidenziato che CP_3
CP_
“Risulta per tabulas che le prestazioni rese dal dott. hanno avuto ad oggetto per lo più la tenuta della contabilità ordinaria della società e prestazioni afferenti la natura societaria della cliente (tenuta delle scritture contabili, contabilità IVA, redazione dichiarazione dei redditi, dichiarazione IRAP, conteggi IMU, consulenza varia, redazione di bilanci e documenti societari)” e che “in due casi perfettamente sovrapponibili alla vicenda in questione (contestazione da parte del cliente delle prestazioni rese per attività che, a suo dire, pagina 3 di 13 esulavano dalle competenze del consulente del lavoro) la Cassazione civile, Sez. 2, con sentenze nn.
14085/2010 e 15530/2008, ha riconosciuto al consulente del lavoro la legittima spettanza dei compensi maturati per aver svolto attività di contabilità, consulenza fiscale, dichiarazione dei redditi, dichiarazioni
IVA, conteggi IRAP e ICI (oggi IMU) negando che tali attività possano considerarsi riservate ai soli commercialisti” (pag. 9); pertanto, le attività espletate non sarebbero state abusivamente esercitate, non rientrando nell'ambito di quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione, secondo i principi posti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 418/1996.
Infine, l'opposto ha contestato le ulteriori doglianze mosse dall'opponente, sostenendo, quanto all'assenza di vidimazione della parcella da parte dell'Ordine Professionale, di aver depositato nota analitica dei valori monetari chiesti per ogni singola prestazione resa, in applicazione delle relative percentuali tabellari applicabili ai sensi del DM 20-7-2012 n. 140, calcolati al di sotto della misura minima, richiamando poi, ai fini della prova delle prestazioni rese, tutta la documentazione versata in atti.
1.3. Non concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e così rinviata per la decisione, è pervenuta allo scrivente Magistrato con decreto presidenziale del 17.4.2025 e così trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
Il Tribunale osserva quanto segue.
2. L'opponente, con la prima eccezione spiegata in atti, si duole, in sintesi, della mancata sottoscrizione di una “lettera di incarico” o di contratto scritto per le prestazioni professionali che l'opposto ha dedotto di aver effettuato in favore della ritenendo comunque non Parte_1 dimostrato il rapporto neppure con la documentazione prodotta dal in atti. CP_1
2.1. L'assunto è certamente infondato.
Come noto, in assenza di un obbligo legale di forma scritta ad substantiam per la stipula del contratto d'opera professionale (ex multis, Cass. 13693/06), vigendo il vincolo della forma scritta soltanto per la pattuizione di un compenso differente dalle vigenti tariffe professionali
(art. 2233 c.c., come novellato dal D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006), la prova del conferimento dell'incarico professionale ben può essere fornita con ogni mezzo e potrà finanche essere raggiunta mediante presunzioni (cfr. Cass. n. 1792/17: “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata l'instaurazione pagina 4 di 13 di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” ; ex multis: Cass. 3016/06; Cass. 1244/00).
Nel caso di specie, l'opposta ha certamente adempiuto all'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare la sussistenza del rapporto d'opera professionale intercorso tra le odierne parti in causa, emergendo dalla documentazione prodotta (e segnatamente: scambio di mail, richieste di invio di documentazione contabile e fiscale per l'elaborazione delle relative dichiarazioni, invio di queste ultime (all. 7-8), approvata dei documenti di sintesi con sottoscrizione (ad es. all. 6-9) e consegna di tutta la documentazione in possesso del all'atto del recesso) un CP_1 solido e continuativo rapporto professionale, con piena prova altresì delle attività compiute proprio dal (v. ad es. all. 7, 8). CP_1
3. Tanto posto, va allora esaminata con priorità logica rispetto alle altre eccezioni sollevate, per la sua potenziale assorbenza, la questione relativa all'applicabilità degli artt. 2231 c.c. e art. 1418 c.c. al caso di specie, nel quale l'opposto, iscritto esclusivamente all'Ordine dei
Consulenti del lavoro, avrebbe svolto, secondo la tesi dell'opponente, attività (quelle dallo stesso professionista indicate e per le quali reclama il compenso) allo stesso precluse, poiché riservate dalla legge professionale ai soli iscritti al diverso albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L'opponente, in particolare - pur con esposizione confusa e talora contraddittoria-, ha evidenziato che “solo ora la Dott.ssa veniva a conoscenza della mancata Parte_1 appartenenza del professionista all'albo dei Dott.ri Commercialisti. E a nulla può valere l'eventuale attività CP_ che avrebbe svolto il Dr. il quale, persino nella carta intestata e nel timbro e nella mail, utilizza e riporta la dicitura “Studio Commerciale” (cfr. all. 17 di controparte) anziché consulente del lavoro”.
Sul punto e in replica, il professionista ha sostenuto che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione. Ha poi evidenziato che lo “Studio Commerciale” di cui egli è titolare, svolge attività di “Consulenza fiscale – lavoro – finanza agevolata”, trattandosi di uno studio professionale composto sia da commercialisti che dal consulente del lavoro, in cui oltre alla consulenza fiscale viene prestata CP_ anche quella della consulenza del lavoro. Inoltre, che “il dott. si sia sempre qualificato quale consulente del lavoro è circostanza pacifica e notoria tanto che nei bigliettini da visita presenti nel suo studio e pagina 5 di 13 da lui utilizzati nell'ambito della sua pluriennale attività professionale è riportato a chiare lettere
“CONSULENTE DEL LAVORO” (doc. 20) con espressa indicazione, tra l'altro, della sua Pec istituzionale . Email_2
2.1. Osserva il Tribunale che l'opposto, pacificamente iscritto al solo Ordine dei Consulenti del lavoro, ha reclamato il compenso per attività di “tenuta delle scritture contabili, contabilità IVA, redazione dichiarazione dei redditi, dichiarazione IRAP, conteggi IMU, consulenza varia, redazione di bilanci
e documenti societari”, attività svolta per l'anno 2020 in favore dell'opponente e per la quale la debitrice aveva negato il corrispettivo.
L'art. 2231 c.c. prevede che “Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita dal chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”.
Il quadro di riferimento della controversia è costituito, da un lato, dalla L. n. 12 del 1979 per i consulenti del lavoro, nonché dalle leggi settoriali che ne hanno ampliato le competenze,
e dall'altro, per i commercialisti e gli esperti contabili, dal D.Lgs. n. 139 del 2005 che ha sostituito la precedente disciplina cui è riferibile gran parte della giurisprudenza menzionata dalla odierna parte opposta- come si dirà-.
L'art. 2 della L. n. 12 del 1979 prevede testualmente che “i consulenti del lavoro ... svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Essi, inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente, a quanto previsto nel comma precedente...”. A tali competenze si sono aggiunte, per effetto di singole disposizioni di carattere settoriale, ulteriori competenze, da quelle tributarie (D.Lgs. n. 490 del 1998), a quelle in materia di nomina a sindaco nelle società (D.M. 29 dicembre 2004).
Quanto, invece, ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili, la normativa applicabile al caso in esame è data dal d. lgs. n. 139 del 2005, il cui art. 1 dispone che “
1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività: a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche;
c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di pagina 6 di 13 conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per
l'espletamento delle seguenti attività:
a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
b) le valutazioni di azienda;
c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545; d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonchè di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o
l'iscrizione in albi professionali;
f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 c.c.; g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento; h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonchè la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'art. 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;
I) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione 8 Esperti contabili dell'Albo.
4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per
l'espletamento delle seguenti attività:
a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, pagina 7 di 13 revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonchè esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis c.c.; e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;
f-bis)
l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi”.
2.2. Orbene, a mente di quanto precede, le attività descritte dallo stesso professionista rientrano tra quelle demandate dalla legge professionale agli iscritti a diverso albo, e segnatamente, in quelle previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti Contabili lett. a) e b).
D'altronde, lo stesso opposto non ha contestato di aver svolto attività proprie non del consulente del lavoro, osservando tuttavia come le stesse, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione, sarebbero liberamente esercitabili. A sostegno di ciò ha richiamato giurisprudenza di legittimità (segnatamente: Cassazione civile, Sez. 2, con sentenze nn. 14085/2010 e 15530/2008, Cass. civile, Sez. II, sent. n. 13342/2018, Cass. civile, Sez. II, sent. n. 8683/2019 e “in senso conforme Cass. Civile, Sez. II, sent. n.15004/2021”: pag. 10 comparsa di costituzione, nonché Cass. civile, Sez. III, sent. n. 14247/2020: pag. 18 comparsa concl.) che conforterebbe tale assunto difensivo.
2.3. Osserva il Tribunale che la giurisprudenza citata dall'opposto si riferisce ad un quadro normativo (ricadente sotto la vigenza del D.P.R. n. 1067/1953) non applicabile al caso di specie e, comunque, definitivamente superata dalla più recente giurisprudenza sul tema, e segnatamente, Cass. Civile, Sez. II, sent. n.15004/2021 e, da ultimo, Cassazione civile sez. II,
07/02/2024, n. 3495.
Ed infatti, nell'interpretazione dell'art. 2231 c.c. con riguardo alle attività qui in esame, ha pagina 8 di 13 costituito un imprescindibile punto di riferimento la decisione, resa a Sezioni , della Suprema
Corte di Cassazione penale (n. 11545/2012), la quale ha affermato il principio di diritto per cui
“le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai d.P.R. n. 1067 e 1068 del 1953, anche se svolte - da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali - in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione, dovendo invece pervenirsi ad opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddette, nel vigore del D.Lgs. n. 139 del 2005”. La sentenza ha avuto cura di precisare anche che la condotta “abituale” ritenuta punibile in tale ricostruzione deve essere realizzata con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale, perché solo a questa condizione, in presenza di atti non riservati per sé stessi, si viola appunto il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell'affidamento dei terzi. Pertanto, quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abitualità, organizzazione o remunerazione, sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita, si è fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 348
c.p.
Va evidenziato che le stesse Sezioni Unite, nella pronuncia citata, hanno anche osservato che le predette conclusioni “non si pongono in contrasto con i recenti arresti della giurisprudenza civile della medesima Corte, che, in dichiarata adesione alla anzidetta pronuncia del Giudice delle leggi (e a modifica della posizione assunta in precedenza da Sez. 2 civ., n. 21495 del 12/10/2007, Rv. 600035), hanno riconosciuto il diritto di consulenti del lavoro al compenso per le attività di consulenza e valutazione in materia aziendale, ritenute non riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali (Sez. 2 civ., n. 15530 del 11/06/2008, Rv. 603748), e per le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP o ai fini dell'ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di
Commercio, ritenute non rientranti in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (Sez. 2 civ., n. 14085 del 11/06/2010, Rv. 613443). Le attività indicate, infatti, da un lato, non erano incluse all'epoca nelle elencazioni specifiche delle attività qualificate come di particolare competenza delle professioni commerciali, e, dall'altro (e al di là di ogni altra possibile considerazione), erano comunque svolte nell'esercizio della professione di consulente del lavoro e, quindi, senza l'indotta apparenza di un esercizio facente capo a soggetto abilitato a professione commerciale”. pagina 9 di 13 Prendendo le mosse da tale pronunciamento, con la sentenza della Suprema Corte n.
15004/2021, anche in sede civile si è ritenuto di “rimeditare la conclusione favorevole alla validità da parte di non iscritti all'albo di attività che connotano tipicamente quella professione, nella consapevolezza che anche dopo la svolta della giurisprudenza penale alcune pronunce delle sezioni civili hanno affermato la validità di contratti aventi ad oggetto analoghe prestazioni. Il dichiarato intento è stato quello di recuperare la coerenza sistematica dell'ordinamento nei casi in cui la validità del contratto sia strettamente collegata alla valutazione che dei medesimi fatti sia chiamato a svolgere il giudice penale, non apparendo tollerabile che una condotta ritenuta abusiva, e tale da concretare il reato di cui all'art. 348 c.p., proprio in ragione della conclusione che la condotta sanzionata sia stata posta in essere da chi non era in possesso dei requisiti legali per il suo svolgimento, possa poi ricevere una diversa ed antitetica valutazione in sede civilistica, legittimando l'autore del reato a pretendere il compenso per l'attività ritenuta criminosa” (così punto 5.3. Cass. n. 3495/2024 cit.).
Pertanto, alla luce di ciò, la Suprema Corte anche da ultimo ha ribadito che “questa Corte ha condiviso l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza penale, ritenendo che ai fini della previsione di cui all'art.
2231 c.c. debba affermarsi il principio per cui le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti, nel vigore del D.Lgs. n. 139/2005 integrano il reato di esercizio abusivo della professione di esperto contabile se svolte da chi non si è iscritto ai relativi albi professionali in modo continuativo e organizzato, tale da creare - in assenza di indicazioni diverse - le apparenze di una tale iscrizione”. La Corte ha comunque chiarito, con riferimento alla medesima giurisprudenza citata dall'opponente, che (punto 5.4.) “Quanto al potenziale contrasto tratteggiato in ricorso tra la giurisprudenza penale di legittimità, da un lato, e l'ordinanza n. 13342/2018 e la sentenza n.
8683/2019, dall'altro lato, […] va osservato che tali ultime decisioni […] richiamano precedenti di questo
Giudice (come Cass. n. 14085/2010 e Cass. n. 15530/2008) che già l'ordinanza n. 15004/2021 ha riscontrato pronunciati su attività che non erano incluse all'epoca nelle elencazioni specifiche delle attività qualificate come di particolare competenza delle professioni commerciali, attenendo peraltro a fatti antecedenti
l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005 e che erano comunque svolte nell'esercizio della professione di consulente del lavoro e, quindi, senza l'indotta apparenza di un esercizio facente capo a soggetto abilitato a professione commerciale”.
In definitiva, a mente delle coordinate tracciate, non basta, quindi, che le attività riservate agli iscritti agli appositi Albi in forza del d.lgs. n. 139/2005 siano esercitate da non iscritti, ma occorre, altresì, che le stesse vengano svolte in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare l'oggettiva apparenza di un legittimo esercizio professionale, con la precisazione che proprio le modalità del compimento in forma organizzata e remunerata delle attività pagina 10 di 13 assume una specifica rilevanza ai fini della riconduzione della condotta del soggetto agente al reato di cui all'art. 348 c.p. (da ultimo Cass. pen. n. 15423/2023), posto che la creazione delle apparenze di un legittimo esercizio professionale viola il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale (v. ancora Cass. n. 3495/2024 cit.).
2.4. Tornando al caso di specie, va subito evidenziato che l'opposto non ha allegato di aver svolto le attività di cui chiede il pagamento nell'ambito di un più ampio incarico ricevuto in qualità di consulente del lavoro, mentre è certamente generica – e rimasta comunque CP_ indimostrata- l'unica allegazione sul punto dell'opposto, ossia “il dott. si è sempre qualificato quale consulente del lavoro”, mancando, comunque, ogni riferimento (prima ancora che la prova) alla spendita di tale qualità nei confronti dell'opponente, come parimenti è a dirsi con riguardo al bigliettino da visita prodotto in allegato alla memoria n. 2 (non è specificato se sia stato mai consegnato alla né da quanto tempo ne fosse munito). Del pari, non è significativo Parte_1 che il sia dotato di una pec rilasciata in forza della sua iscrizione all'Ordine dei CP_1
Consulenti del Lavoro (com'è naturale, essendo pacifica la sua iscrizione a tale Ordine), giacché dalla documentazione versata in atti e dallo scambio delle mail nel corso dello svolgimento delle predette attività, tale pec non risulta mai utilizzata, venendo invece utilizzata la sola mail dello studio commerciale e così anche per quelle inviate personalmente dal CP_1
(ad es. all. 14).
Tanto posto, dalla documentazione prodotta emerge altresì che: il dott. ha esercitato le attività in questione avvalendosi, per ogni comunicazione, CP_1 richiesta di documenti e ogni altra necessità relativa alle attività svolte in favore dell'opponente dello studio commerciale “Consulenza fiscale-Lavoro-Finanza Agevolata”, di cui è titolare, ma senza che, accanto al proprio nome, sia specificata la qualifica di consulente del lavoro;
è allegazione dell'opposto – non contestata dall'opponente- che le odierne parti in causa sono state legate “da un rapporto di collaborazione ultratrentennale”, circostanza che trova riscontro nell'elenco della documentazione in possesso del che è stata poi riconsegnata al CP_1 momento del recesso (cfr. all. 13), dalla quale si arguisce, trattandosi di documentazione di natura prettamente contabile e fiscale, la tenuta della contabilità per numerosi anni da parte del suddetto professionista;
è stata specificatamente documentata l'attività resa dal dott. in favore della CP_1 Parte_1 per l'anno 2019, giacché tra le stesse parti interveniva una scrittura ricognitiva di debito, non disconosciuta, nell'ambito della quale si dava atto che la aveva conferito allo “studio Parte_1 del dott. ” l'incarico di “tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti Controparte_1 pagina 11 di 13 connessi”, con impegno a corrispondere il saldo rimasto impagato - rispetto ad acconti già regolarmente pagati e fatturati- in tre tranches, tutte onorate;
anche con riguardo al compenso per le attività del 2020, veniva inviata una parcella per il pagamento del compenso professionale.
E allora, tali gli elementi in atti, reputa il Tribunale che l'attività svolta dal dott. CP_1 riservata ai soli iscritti nella Sezione B Esperti Contabili, sia stata resa con carattere di abitualità
(attività svolte negli anni) ed onerosità nonché in forma organizzata (per il tramite del suo studio commerciale), ingenerando all'esterno, anche tramite l'immedesimazione del professionista con il proprio studio e senza specificazione della propria ed esclusiva qualità di
Consulente del lavoro, il convincimento che il fosse abilitato all'attività contabile svolta, CP_1 di natura invece riservata.
Né può valorizzarsi la circostanza per cui dello studio commerciale fa parte un professionista iscritto all'Albo dei Commercialisti: difatti, premesso che non è stato dedotto che l'odierno opposto si fosse avvalso dell'ausilio di altro professionista munito della necessaria iscrizione all'albo, il rapporto contrattuale fatto valere è stato concluso unicamente tra le odierne parti in causa, con la conseguenza che soltanto il in quanto prestatore CP_1
d'opera professionale - era tenuto ad assicurare il possesso delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico affidatogli.
In definitiva, per quanto esposto, il contratto di prestazione d'opera professionale tra le parti deve essere dichiarato nullo, con impossibilità per il prestatore di agire per il conseguimento del compenso e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei parametri medi per tutte le fasi, secondo il dm 55/2014 e succ. agg.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 494/2021, emesso dal Tribunale di Larino in data 28.12.2021;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Controparte_1 in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 2.552,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per pagina 12 di 13 rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Lino Venditto dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
Larino, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 119 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
(C.F. ) in qualità di titolate Parte_1 C.F._1
e l.r.p.t. dell'omonima Farmacia (P.Iva ), rappresentata e difesa dall'Avv.to P.IVA_1
TO LINO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, Via G.
Mazzini n. 112, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._2
DE LU NI BATTISTA, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale
, giusta procura in atti;
Email_1
- CONVENUTO –
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI. Per parte opponente: “In via preliminare: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'azione monitoria, proposta con il ricorso per Decreto Ingiuntivo RG n. 1116/2021 Tribunale di Larino
n. Decreto Ingiuntivo Telematico 494/2021 del 28/12/2021 emesso dal Tribunale di Larino, sotto il profilo della mancata determinazione e individuazione del credito vantato dall'odierno opposto;
2) revocare
l'opposto Decreto Ingiuntivo Telematico n. 494/2021 - RG n. 1116/2021, emesso dal Tribunale di Larino pagina 1 di 13 in data 28.12.2021; 3) dichiarare nullo e revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo Telematico n. 494/2021 -
RG n. 1116/2021, emesso dal Tribunale di Larino in data 28.12.2021, con dichiarazione di nullità ed inefficacia dello stesso per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; 4) sospendere l'efficacia esecutiva – se nel mentre concessa - dell'opposto Decreto Ingiuntivo Telematico n. 494/2021 - RG n. 1116/2021, emesso dal Tribunale di Larino in data 28.12.2021; Nel merito: 5) accertare e dichiarare come non dovute le somme richieste a qualsiasi titolo dall'opposto Dr. e cosi quantificate:“1) la somma di € Controparte_1
5.350,68, comprensiva di ogni accessorio e al netto della ritenuta d'acconto; 2) gli interessi come da domanda;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi e in € 145,50 per spese, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende” di cui al Decreto Ingiuntivo n.
494/2021 del 28/12/2021 RG n. 1116/2021, emesso dal Tribunale di Larino in data 28.12.2021 opposto;
6) rigettare ogni ulteriore avversa pretesa e difesa;
In ogni caso: 7) per l'effetto condannare il convenuto opposto Dr. alla rifusione delle spese, competenze di lite, diritti e onorari del presente Controparte_1 procedimento, oltre Iva e C.p.a. come per legge, rimborso forfettario e successive spese occorrende, come da nota spese che si allega, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”; per parte convenuta: “Piaccia all'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 494/2021 emesso in data 28.12.2021 dal Tribunale di Larino, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 494/2021 emesso in data
28.12.2021 dal Tribunale di Larino;
- condannare la Dott.ssa a pagare al dott. Parte_1
CP_ l'importo di Euro 5.350,68, oltre gli interessi moratori dalla data del dovuto fino al saldo, oltre alle successive spese occorrende, ovvero la maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa;
- condannare la Dott.ssa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite Parte_1 temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
Con vittoria di spese e di compensi anche del procedimento monitorio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il dott. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Larino l'emissione di Controparte_1 decreto monitorio n. 494/2021 del 28.12.2021, con cui ingiungeva alla dott.ssa Parte_1
in qualità di titolare dell'omonima farmacia, il pagamento della somma di €
[...]
5.350,68, oltre spese ed accessori di legge, a titolo di compenso professionale per l'attività di tenuta della contabilità ordinaria e altre prestazioni afferenti alla natura societaria della cliente, pagina 2 di 13 svolte per l'anno 2020.
1.1. Avverso tale decreto ha spiegato opposizione l'ingiunta, eccependo: a) la mancata sottoscrizione di “lettera di incarico” o di contratto scritto per le prestazioni professionali asseritamente rese dall'opposto in favore dell'opponente; b) mancata iscrizione del dott. CP_1 all'Albo del e all'Albo Controparte_2 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di , risultando invece CP_3 iscritto al solo Albo dei Consulenti del lavoro, con conseguente abusivo svolgimento delle prestazioni dallo stesso indicate, con conseguente applicabilità dell'art. 2231 c.c.; c) illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto emesso su meri avvisi di parcella e senza parere di Congruità dell'Ordine; d) mancata prova del credito.
1.2. L'opposto, nel costituirsi, ha replicato ad ogni avversa eccezione, evidenziandone l'infondatezza.
In particolare, il professionista ha sostenuto, quanto alla prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, la non indispensabilità di un contratto scritto, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'incarico può essere reso in qualsiasi forma purché idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi dell'attività del professionista, potendo detta prova essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni. Pertanto, a dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico per le attività relative all'anno 2020 e dell'esecuzione delle stesse, l'opposto ha depositato scambio di mail e documentazione attestante la sussistenza del rapporto e l'esecuzione delle prestazioni di volta in volta necessarie, da inquadrarsi, peraltro, nell'ambito di un rapporto professionale durato anni, evidenziando anche che, dopo il ritiro di tutta la documentazione, la stessa dott.ssa aveva proposto per le vie brevi un accordo saldo e stralcio di euro 3.500,00, Parte_1 di talché l'opposizione avrebbe carattere strumentale e dilatorio.
Con riguardo alla seconda doglianza, l'opposto ha esposto di essere iscritto all'Ordine dei
Consulenti del lavoro sin dal 17 aprile 1978 e di essere titolare dell'omonimo studio nel quale collabora in maniera continuativa da circa 20 anni la Prof.ssa in qualità di Persona_1 commercialista iscritta all'ODCEC di sin dal 31 maggio 2004. Ha evidenziato che CP_3
CP_
“Risulta per tabulas che le prestazioni rese dal dott. hanno avuto ad oggetto per lo più la tenuta della contabilità ordinaria della società e prestazioni afferenti la natura societaria della cliente (tenuta delle scritture contabili, contabilità IVA, redazione dichiarazione dei redditi, dichiarazione IRAP, conteggi IMU, consulenza varia, redazione di bilanci e documenti societari)” e che “in due casi perfettamente sovrapponibili alla vicenda in questione (contestazione da parte del cliente delle prestazioni rese per attività che, a suo dire, pagina 3 di 13 esulavano dalle competenze del consulente del lavoro) la Cassazione civile, Sez. 2, con sentenze nn.
14085/2010 e 15530/2008, ha riconosciuto al consulente del lavoro la legittima spettanza dei compensi maturati per aver svolto attività di contabilità, consulenza fiscale, dichiarazione dei redditi, dichiarazioni
IVA, conteggi IRAP e ICI (oggi IMU) negando che tali attività possano considerarsi riservate ai soli commercialisti” (pag. 9); pertanto, le attività espletate non sarebbero state abusivamente esercitate, non rientrando nell'ambito di quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione, secondo i principi posti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 418/1996.
Infine, l'opposto ha contestato le ulteriori doglianze mosse dall'opponente, sostenendo, quanto all'assenza di vidimazione della parcella da parte dell'Ordine Professionale, di aver depositato nota analitica dei valori monetari chiesti per ogni singola prestazione resa, in applicazione delle relative percentuali tabellari applicabili ai sensi del DM 20-7-2012 n. 140, calcolati al di sotto della misura minima, richiamando poi, ai fini della prova delle prestazioni rese, tutta la documentazione versata in atti.
1.3. Non concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti e così rinviata per la decisione, è pervenuta allo scrivente Magistrato con decreto presidenziale del 17.4.2025 e così trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**********
Il Tribunale osserva quanto segue.
2. L'opponente, con la prima eccezione spiegata in atti, si duole, in sintesi, della mancata sottoscrizione di una “lettera di incarico” o di contratto scritto per le prestazioni professionali che l'opposto ha dedotto di aver effettuato in favore della ritenendo comunque non Parte_1 dimostrato il rapporto neppure con la documentazione prodotta dal in atti. CP_1
2.1. L'assunto è certamente infondato.
Come noto, in assenza di un obbligo legale di forma scritta ad substantiam per la stipula del contratto d'opera professionale (ex multis, Cass. 13693/06), vigendo il vincolo della forma scritta soltanto per la pattuizione di un compenso differente dalle vigenti tariffe professionali
(art. 2233 c.c., come novellato dal D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006), la prova del conferimento dell'incarico professionale ben può essere fornita con ogni mezzo e potrà finanche essere raggiunta mediante presunzioni (cfr. Cass. n. 1792/17: “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata l'instaurazione pagina 4 di 13 di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” ; ex multis: Cass. 3016/06; Cass. 1244/00).
Nel caso di specie, l'opposta ha certamente adempiuto all'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare la sussistenza del rapporto d'opera professionale intercorso tra le odierne parti in causa, emergendo dalla documentazione prodotta (e segnatamente: scambio di mail, richieste di invio di documentazione contabile e fiscale per l'elaborazione delle relative dichiarazioni, invio di queste ultime (all. 7-8), approvata dei documenti di sintesi con sottoscrizione (ad es. all. 6-9) e consegna di tutta la documentazione in possesso del all'atto del recesso) un CP_1 solido e continuativo rapporto professionale, con piena prova altresì delle attività compiute proprio dal (v. ad es. all. 7, 8). CP_1
3. Tanto posto, va allora esaminata con priorità logica rispetto alle altre eccezioni sollevate, per la sua potenziale assorbenza, la questione relativa all'applicabilità degli artt. 2231 c.c. e art. 1418 c.c. al caso di specie, nel quale l'opposto, iscritto esclusivamente all'Ordine dei
Consulenti del lavoro, avrebbe svolto, secondo la tesi dell'opponente, attività (quelle dallo stesso professionista indicate e per le quali reclama il compenso) allo stesso precluse, poiché riservate dalla legge professionale ai soli iscritti al diverso albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. L'opponente, in particolare - pur con esposizione confusa e talora contraddittoria-, ha evidenziato che “solo ora la Dott.ssa veniva a conoscenza della mancata Parte_1 appartenenza del professionista all'albo dei Dott.ri Commercialisti. E a nulla può valere l'eventuale attività CP_ che avrebbe svolto il Dr. il quale, persino nella carta intestata e nel timbro e nella mail, utilizza e riporta la dicitura “Studio Commerciale” (cfr. all. 17 di controparte) anziché consulente del lavoro”.
Sul punto e in replica, il professionista ha sostenuto che nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commercialisti, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione. Ha poi evidenziato che lo “Studio Commerciale” di cui egli è titolare, svolge attività di “Consulenza fiscale – lavoro – finanza agevolata”, trattandosi di uno studio professionale composto sia da commercialisti che dal consulente del lavoro, in cui oltre alla consulenza fiscale viene prestata CP_ anche quella della consulenza del lavoro. Inoltre, che “il dott. si sia sempre qualificato quale consulente del lavoro è circostanza pacifica e notoria tanto che nei bigliettini da visita presenti nel suo studio e pagina 5 di 13 da lui utilizzati nell'ambito della sua pluriennale attività professionale è riportato a chiare lettere
“CONSULENTE DEL LAVORO” (doc. 20) con espressa indicazione, tra l'altro, della sua Pec istituzionale . Email_2
2.1. Osserva il Tribunale che l'opposto, pacificamente iscritto al solo Ordine dei Consulenti del lavoro, ha reclamato il compenso per attività di “tenuta delle scritture contabili, contabilità IVA, redazione dichiarazione dei redditi, dichiarazione IRAP, conteggi IMU, consulenza varia, redazione di bilanci
e documenti societari”, attività svolta per l'anno 2020 in favore dell'opponente e per la quale la debitrice aveva negato il corrispettivo.
L'art. 2231 c.c. prevede che “Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita dal chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”.
Il quadro di riferimento della controversia è costituito, da un lato, dalla L. n. 12 del 1979 per i consulenti del lavoro, nonché dalle leggi settoriali che ne hanno ampliato le competenze,
e dall'altro, per i commercialisti e gli esperti contabili, dal D.Lgs. n. 139 del 2005 che ha sostituito la precedente disciplina cui è riferibile gran parte della giurisprudenza menzionata dalla odierna parte opposta- come si dirà-.
L'art. 2 della L. n. 12 del 1979 prevede testualmente che “i consulenti del lavoro ... svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente. I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Essi, inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente, a quanto previsto nel comma precedente...”. A tali competenze si sono aggiunte, per effetto di singole disposizioni di carattere settoriale, ulteriori competenze, da quelle tributarie (D.Lgs. n. 490 del 1998), a quelle in materia di nomina a sindaco nelle società (D.M. 29 dicembre 2004).
Quanto, invece, ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili, la normativa applicabile al caso in esame è data dal d. lgs. n. 139 del 2005, il cui art. 1 dispone che “
1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività: a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche;
c) le ispezioni e le revisioni amministrative;
d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di pagina 6 di 13 conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;
e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per
l'espletamento delle seguenti attività:
a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche;
b) le valutazioni di azienda;
c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545; d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonchè di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o
l'iscrizione in albi professionali;
f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 c.c.; g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento; h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonchè la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'art. 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;
I) l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
m) l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;
q) le attività previste per gli iscritti alla Sezione 8 Esperti contabili dell'Albo.
4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per
l'espletamento delle seguenti attività:
a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, pagina 7 di 13 revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
c) rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonchè esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;
d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis c.c.; e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;
f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;
f-bis)
l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi”.
2.2. Orbene, a mente di quanto precede, le attività descritte dallo stesso professionista rientrano tra quelle demandate dalla legge professionale agli iscritti a diverso albo, e segnatamente, in quelle previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti Contabili lett. a) e b).
D'altronde, lo stesso opposto non ha contestato di aver svolto attività proprie non del consulente del lavoro, osservando tuttavia come le stesse, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione, sarebbero liberamente esercitabili. A sostegno di ciò ha richiamato giurisprudenza di legittimità (segnatamente: Cassazione civile, Sez. 2, con sentenze nn. 14085/2010 e 15530/2008, Cass. civile, Sez. II, sent. n. 13342/2018, Cass. civile, Sez. II, sent. n. 8683/2019 e “in senso conforme Cass. Civile, Sez. II, sent. n.15004/2021”: pag. 10 comparsa di costituzione, nonché Cass. civile, Sez. III, sent. n. 14247/2020: pag. 18 comparsa concl.) che conforterebbe tale assunto difensivo.
2.3. Osserva il Tribunale che la giurisprudenza citata dall'opposto si riferisce ad un quadro normativo (ricadente sotto la vigenza del D.P.R. n. 1067/1953) non applicabile al caso di specie e, comunque, definitivamente superata dalla più recente giurisprudenza sul tema, e segnatamente, Cass. Civile, Sez. II, sent. n.15004/2021 e, da ultimo, Cassazione civile sez. II,
07/02/2024, n. 3495.
Ed infatti, nell'interpretazione dell'art. 2231 c.c. con riguardo alle attività qui in esame, ha pagina 8 di 13 costituito un imprescindibile punto di riferimento la decisione, resa a Sezioni , della Suprema
Corte di Cassazione penale (n. 11545/2012), la quale ha affermato il principio di diritto per cui
“le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai d.P.R. n. 1067 e 1068 del 1953, anche se svolte - da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali - in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione, dovendo invece pervenirsi ad opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddette, nel vigore del D.Lgs. n. 139 del 2005”. La sentenza ha avuto cura di precisare anche che la condotta “abituale” ritenuta punibile in tale ricostruzione deve essere realizzata con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale, perché solo a questa condizione, in presenza di atti non riservati per sé stessi, si viola appunto il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell'affidamento dei terzi. Pertanto, quando tali apparenze mancano, sia per difetto di abitualità, organizzazione o remunerazione, sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita, si è fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 348
c.p.
Va evidenziato che le stesse Sezioni Unite, nella pronuncia citata, hanno anche osservato che le predette conclusioni “non si pongono in contrasto con i recenti arresti della giurisprudenza civile della medesima Corte, che, in dichiarata adesione alla anzidetta pronuncia del Giudice delle leggi (e a modifica della posizione assunta in precedenza da Sez. 2 civ., n. 21495 del 12/10/2007, Rv. 600035), hanno riconosciuto il diritto di consulenti del lavoro al compenso per le attività di consulenza e valutazione in materia aziendale, ritenute non riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali (Sez. 2 civ., n. 15530 del 11/06/2008, Rv. 603748), e per le attività di tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell'IRAP o ai fini dell'ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di
Commercio, ritenute non rientranti in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (Sez. 2 civ., n. 14085 del 11/06/2010, Rv. 613443). Le attività indicate, infatti, da un lato, non erano incluse all'epoca nelle elencazioni specifiche delle attività qualificate come di particolare competenza delle professioni commerciali, e, dall'altro (e al di là di ogni altra possibile considerazione), erano comunque svolte nell'esercizio della professione di consulente del lavoro e, quindi, senza l'indotta apparenza di un esercizio facente capo a soggetto abilitato a professione commerciale”. pagina 9 di 13 Prendendo le mosse da tale pronunciamento, con la sentenza della Suprema Corte n.
15004/2021, anche in sede civile si è ritenuto di “rimeditare la conclusione favorevole alla validità da parte di non iscritti all'albo di attività che connotano tipicamente quella professione, nella consapevolezza che anche dopo la svolta della giurisprudenza penale alcune pronunce delle sezioni civili hanno affermato la validità di contratti aventi ad oggetto analoghe prestazioni. Il dichiarato intento è stato quello di recuperare la coerenza sistematica dell'ordinamento nei casi in cui la validità del contratto sia strettamente collegata alla valutazione che dei medesimi fatti sia chiamato a svolgere il giudice penale, non apparendo tollerabile che una condotta ritenuta abusiva, e tale da concretare il reato di cui all'art. 348 c.p., proprio in ragione della conclusione che la condotta sanzionata sia stata posta in essere da chi non era in possesso dei requisiti legali per il suo svolgimento, possa poi ricevere una diversa ed antitetica valutazione in sede civilistica, legittimando l'autore del reato a pretendere il compenso per l'attività ritenuta criminosa” (così punto 5.3. Cass. n. 3495/2024 cit.).
Pertanto, alla luce di ciò, la Suprema Corte anche da ultimo ha ribadito che “questa Corte ha condiviso l'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza penale, ritenendo che ai fini della previsione di cui all'art.
2231 c.c. debba affermarsi il principio per cui le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti, nel vigore del D.Lgs. n. 139/2005 integrano il reato di esercizio abusivo della professione di esperto contabile se svolte da chi non si è iscritto ai relativi albi professionali in modo continuativo e organizzato, tale da creare - in assenza di indicazioni diverse - le apparenze di una tale iscrizione”. La Corte ha comunque chiarito, con riferimento alla medesima giurisprudenza citata dall'opponente, che (punto 5.4.) “Quanto al potenziale contrasto tratteggiato in ricorso tra la giurisprudenza penale di legittimità, da un lato, e l'ordinanza n. 13342/2018 e la sentenza n.
8683/2019, dall'altro lato, […] va osservato che tali ultime decisioni […] richiamano precedenti di questo
Giudice (come Cass. n. 14085/2010 e Cass. n. 15530/2008) che già l'ordinanza n. 15004/2021 ha riscontrato pronunciati su attività che non erano incluse all'epoca nelle elencazioni specifiche delle attività qualificate come di particolare competenza delle professioni commerciali, attenendo peraltro a fatti antecedenti
l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005 e che erano comunque svolte nell'esercizio della professione di consulente del lavoro e, quindi, senza l'indotta apparenza di un esercizio facente capo a soggetto abilitato a professione commerciale”.
In definitiva, a mente delle coordinate tracciate, non basta, quindi, che le attività riservate agli iscritti agli appositi Albi in forza del d.lgs. n. 139/2005 siano esercitate da non iscritti, ma occorre, altresì, che le stesse vengano svolte in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare l'oggettiva apparenza di un legittimo esercizio professionale, con la precisazione che proprio le modalità del compimento in forma organizzata e remunerata delle attività pagina 10 di 13 assume una specifica rilevanza ai fini della riconduzione della condotta del soggetto agente al reato di cui all'art. 348 c.p. (da ultimo Cass. pen. n. 15423/2023), posto che la creazione delle apparenze di un legittimo esercizio professionale viola il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale (v. ancora Cass. n. 3495/2024 cit.).
2.4. Tornando al caso di specie, va subito evidenziato che l'opposto non ha allegato di aver svolto le attività di cui chiede il pagamento nell'ambito di un più ampio incarico ricevuto in qualità di consulente del lavoro, mentre è certamente generica – e rimasta comunque CP_ indimostrata- l'unica allegazione sul punto dell'opposto, ossia “il dott. si è sempre qualificato quale consulente del lavoro”, mancando, comunque, ogni riferimento (prima ancora che la prova) alla spendita di tale qualità nei confronti dell'opponente, come parimenti è a dirsi con riguardo al bigliettino da visita prodotto in allegato alla memoria n. 2 (non è specificato se sia stato mai consegnato alla né da quanto tempo ne fosse munito). Del pari, non è significativo Parte_1 che il sia dotato di una pec rilasciata in forza della sua iscrizione all'Ordine dei CP_1
Consulenti del Lavoro (com'è naturale, essendo pacifica la sua iscrizione a tale Ordine), giacché dalla documentazione versata in atti e dallo scambio delle mail nel corso dello svolgimento delle predette attività, tale pec non risulta mai utilizzata, venendo invece utilizzata la sola mail dello studio commerciale e così anche per quelle inviate personalmente dal CP_1
(ad es. all. 14).
Tanto posto, dalla documentazione prodotta emerge altresì che: il dott. ha esercitato le attività in questione avvalendosi, per ogni comunicazione, CP_1 richiesta di documenti e ogni altra necessità relativa alle attività svolte in favore dell'opponente dello studio commerciale “Consulenza fiscale-Lavoro-Finanza Agevolata”, di cui è titolare, ma senza che, accanto al proprio nome, sia specificata la qualifica di consulente del lavoro;
è allegazione dell'opposto – non contestata dall'opponente- che le odierne parti in causa sono state legate “da un rapporto di collaborazione ultratrentennale”, circostanza che trova riscontro nell'elenco della documentazione in possesso del che è stata poi riconsegnata al CP_1 momento del recesso (cfr. all. 13), dalla quale si arguisce, trattandosi di documentazione di natura prettamente contabile e fiscale, la tenuta della contabilità per numerosi anni da parte del suddetto professionista;
è stata specificatamente documentata l'attività resa dal dott. in favore della CP_1 Parte_1 per l'anno 2019, giacché tra le stesse parti interveniva una scrittura ricognitiva di debito, non disconosciuta, nell'ambito della quale si dava atto che la aveva conferito allo “studio Parte_1 del dott. ” l'incarico di “tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti Controparte_1 pagina 11 di 13 connessi”, con impegno a corrispondere il saldo rimasto impagato - rispetto ad acconti già regolarmente pagati e fatturati- in tre tranches, tutte onorate;
anche con riguardo al compenso per le attività del 2020, veniva inviata una parcella per il pagamento del compenso professionale.
E allora, tali gli elementi in atti, reputa il Tribunale che l'attività svolta dal dott. CP_1 riservata ai soli iscritti nella Sezione B Esperti Contabili, sia stata resa con carattere di abitualità
(attività svolte negli anni) ed onerosità nonché in forma organizzata (per il tramite del suo studio commerciale), ingenerando all'esterno, anche tramite l'immedesimazione del professionista con il proprio studio e senza specificazione della propria ed esclusiva qualità di
Consulente del lavoro, il convincimento che il fosse abilitato all'attività contabile svolta, CP_1 di natura invece riservata.
Né può valorizzarsi la circostanza per cui dello studio commerciale fa parte un professionista iscritto all'Albo dei Commercialisti: difatti, premesso che non è stato dedotto che l'odierno opposto si fosse avvalso dell'ausilio di altro professionista munito della necessaria iscrizione all'albo, il rapporto contrattuale fatto valere è stato concluso unicamente tra le odierne parti in causa, con la conseguenza che soltanto il in quanto prestatore CP_1
d'opera professionale - era tenuto ad assicurare il possesso delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico affidatogli.
In definitiva, per quanto esposto, il contratto di prestazione d'opera professionale tra le parti deve essere dichiarato nullo, con impossibilità per il prestatore di agire per il conseguimento del compenso e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei parametri medi per tutte le fasi, secondo il dm 55/2014 e succ. agg.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 494/2021, emesso dal Tribunale di Larino in data 28.12.2021;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Controparte_1 in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 2.552,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per pagina 12 di 13 rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Lino Venditto dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
Larino, 23 ottobre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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