Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
ottava sezione civile in composizione monocratica,
in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.R.G. 20601/2020
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Daniele Saggese presso il cui studio Parte_1
elett.te domicilia in Cercola (Na) alla via Europa n. 29, giusta procura a margine al ricorso
ATTORE
E
rapp.to e difeso dall' Avv. Nicola Palma e domiciliato presso in Controparte_1
Napoli, Centro Direzionale Isola G7, giusta procura a margine della costituzione
CONVENUTO
, in persona del rappresentante pro tempore, rapp.ta e Parte_2
difesa dagli Avv. Maristella Bellistri ed Anna Paola Bellistri presso il cui studio elett.te domicilia in Castellammare di Stabia (NA) Via L. Denza n.24, giusta procura a margine alla costituzione
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore sopra epigrafato conveniva in giudizio il Dott. esponendo principalmente quanto segue: CP_1
1. che dal 17/3/2015 al 10/07/2017, era in cura dal dr. per Controparte_1
correggere la corretta posizione dei denti;
2. che, il giorno 16/11/2016, in sede di controllo subiva un'errata registrazione dell'apparecchio forte tanto da provocargli un forte dolore all'incisivo superiore sinistro;
3. che a causa della sintomatologia dolorosa, il dottore prescriveva al paziente una cura antibiotica ed antidolorifica, nonostante la quale l'incisivo cominciava a scurirsi;
4. che nel mese di luglio 2017 il dr. rimuoveva l'apparecchio, ma il dente CP_1
aveva perso la sua sensibilità e soprattutto il suo colore originario;
5. che il dr. aveva omesso informare il sig. e/o ai suoi genitori sulla CP_1 Pt_1
possibilità che potesse manifestarsi un fenomeno necrotico durante il trattamento.
Sulla scorta di quanto allegato, previo accertamento della responsabilità esclusiva del medico convenuto ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti oltre alla risoluzione del contratto tra le parti intercorso con condanna alla restituzione dei compensi professionali.
Si costituiva il Dott. il quale chiedeva il rigetto della domanda evidenziando CP_1
la correttezza dei trattamenti eseguiti. Chiedeva di chiamare in causa l' Parte_2
con la quale al tempo intercorreva un rapporto assicurativo ed in via
[...]
riconvenzionale la condanna al pagamento a titolo di saldo di pagamento, della somma complessiva di € 1.300,00.
Si costituiva l' la quale evidenziava la correttezza Parte_2 dell'operato del e di accertare l'inoperatività della polizza per il caso di Parte_3
inesistenza o inidoneità del consenso informato sottoscritto dalla paziente.
Nel corso del giudizio veniva formulata proposta ex art. 185 bis cpc rifiutata da parte convenuta e terza chiamata.
Disposta ed espletata prova testimoniale e CTU, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 30.12.2024 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
Reputa la scrivente in primo luogo necessario evidenziare come le conclusioni rese da parte attrice nel libello introduttivo depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta è indicata come di natura contrattuale.
Giova al riguardo precisare che, proprio nell'ambito della responsabilità professionale ed in particolare in quella medica, diverse ed altalenanti risultano essere sia le posizioni, registrate nel tempo, al riguardo sostenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina. In verità se da un lato, la posizione dell'ente ospedaliero è risultata di più facile inserimento all'interno di un sinallagma contrattuale le difficoltà si sono poste con maggiore intensità avuto riguardo alla posizione del medico curante, soprattutto qualora lo stesso sia inserito all'interno della struttura pubblica e perciò non “scelto” dal paziente.
Non essendo questa la situazione in cui si colloca la presente vertenza si deve ritenere che, sino alla recentissima innovazione legislativa, al caso di specie andavano applicati gli orientamenti della giurisprudenza in tema di attività sanitaria che deponevano per una responsabilità contrattuale del medico.
Principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare nè la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità
(nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico.
L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi. La nota sentenza della Cassazione SU n.
13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso
Ciò posto, nel caso di specie deve di certo essere posto l'accento sull' espletata ctu redatta da un collegio peritale, il quale dall'analisi del caso per cui è causa e della documentazione depositata, muoveva censure all'attività dei sanitari convenuti.
I consulenti nominati Dott.ri e ponevano in essere una disamina Per_1 Per_2
dettagliata dell'operato dei sanitari che ebbero in cura lo , durante le varie Pt_1
tappe della sua vicenda. In particolare, in ordine all'indicazione del trattamento ortodontico in considerazione all'età del paziente, alle sue condizioni cliniche eh al grado di malocclusione, sussisteva ampiamente indicazione al trattamento ortodontico correttivo consigliato dal . Sull'esecuzione della procedura Parte_3
ortodontica, evidenziavano come fosse altamente improbabile che il carico ortodontico potesse determinarne la necrosi della polpa dentaria. Precisavano, difatti come “I movimenti ortodontici volti al riallineamento dell'arcata dentaria inducono aumento della larghezza del legamento parodontale, dunque un aumento della mobilità relativa del dente in toto. In questa fase l'elemento dentario è più vulnerabile e qualsiasi trauma anche di entità minima, ad esempio mangiare unghie e/o pellicine, può provocare l'interruzione del fascio vascolo/nervoso”.
Pertanto, concludevano affermando “non ricorrono profili di condotta commissiva censurabile da parte del sanitario che operava con tutta la dovuta Controparte_1
perizia, che il caso imponeva”, ritenendo, dunque, non sussistente il nesso di causalità tra la necrosi pulpare dell'elemento dentario 1.1 e le compressioni ortodontiche volte al riallineamento delle arcate dentarie.
Orbene, la relazione dei consulenti appare, dunque, condivisibile in ragione della precisione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi, in virtù del superamento delle osservazioni alla consulenza depositate dal consulente di parte attrice. In particolare, il collegio ribadiva come nel caso esaminato la perdita di vitalità non potesse ascriversi ad uso improprio di forze eccessive, precisando come le cause di interruzione più frequenti del fascio vascolo nervoso fossero da ascriversi ad un trauma diretto di intensità variabile in rapporto alla stabilità dell'elemento dentario, oppure un microtrauma reiterato. D'altra parte la teste ha dichiarato che “all'appuntamento di febbraio 2017 ( successivo a Testimone_1
quello in cui sarebbe occorso il danno ndr) non vi era alcuno scurimento dell'incisivo dell'arcata, né io ho mai sentito di questo problema neanche successivamente;
io ho continuato a visitare sino alla data del termine del trattamento del luglio 2017
l'attore ma non ho mai registrato alcun fenomeno necrotico del dente”; di contro la teste ha dichiarato “ la registrazione ( di novembre 216 nrd) venne fatta Tes_2
dalla figlia del dottore e ero presente quanto , all'uscita dalla sala, mio fratello riferiva al convenuto del dolore che avvertiva , diceva di avere sentito dolore e di avere poi una forte sensibilità al dente, la registrazione venne effettuata all'arcata superiore”. Ora, indipendentemente dal contrasto emerso tra le due deposizioni riportate vale ribadire quanto emerso in sede di ctu ossia che “Va da se' che, alla luce della integrita' vascolare dei denti attigui all'elemento 1.1, per lo stesso principio, anche essi avrebbero potuto subire analogo stress da inappropriata forza iatrogena” .
Parte attrice si duole del danno per lesione del consenso informato, suo dire inadeguato e del tutto inidoneo a consentire al paziente la libera e consapevole scelta;
motivo per il quale va comunque posto l'accento sulla adeguata informazione resa alla paziente ritenuta deficitaria dalla stessa per come allegato in citazione. Si osserva che "In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone" (Cass.
n. 2177/2016 così massimata).
Ciò posto in sede di costituzione parte convenuta depositava modulo di consenso informato firmato dalla madre dell'allora minorenne , ritenuto dagli Parte_1
stessi ctu “completo ed esaustivo, in merito all'indicazione ed alla programmazione terapeutica, con dettagliamento di tutte le sue fasi, e in particolare sono state menzionate le complicanze che il trattamento presentava, con riferimento esplicito alla “possibile contemplata perdita di vitalità dentaria”.
A seguito del deposito del documento, nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 29/04/2021 e dunque nella prima difesa utile l'attore impugnava e contestava “ l'avversa documentazione prodotta in atti, in particolare disconosce quella depositata in copia fotostatica ex art. 2719 c.c.”. L'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e
215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella prima risposta successiva alla sua produzione.
Al riguardo, è principio consolidato, in giurisprudenza, che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. 5, n. 1324 del 18 gennaio 2022). Inoltre, la
Suprema Corte ha pure chiarito che, in tema di prova documentale, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 20 giugno 2019 e Cass n.
26200/24).
In tema di prova documentale, vanno distinti il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale e il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura, sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c. Se infatti il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale; se invece il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni” ( Cass n.
24607/24).
Nel caso di specie la mera contestazione della conformità del documento all'originale è stata eseguita senza indicare particolari difformità tra la scrittura prodotta in fotocopia e quella originale, né si è provveduto a disconoscere la firma limitandosi a ritenere quel documento non conforme ad un eventuale originale. “Il disconoscimento dovrà quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale “ ( Cass n. 27633/18), elementi questi ultimi del tutto carenti nel caso di specie.
Solo in sede di memorie ex art. 183 comma 1 cpc ( ratione temporis vigente)
l'attore affermava che il modulo “era prestampato riempito abusivamente solo in seguito alla sottoscrizione, ossia compilato in un momento successivo alla sottoscrizione avvenuta in bianco” integrante una alterazione absque pactis necessitante di querela di falso non proposta in quanto “il riempimento non pattuito della scrittura privata, successivo alla sua sottoscrizione e consegna, richiede la proposizione della querela di falso” ( Cass n. 22087/13)
Da quanto sino ad ora detto ne discende l'infondatezza della domanda attorea e la necessità di valutare la riconvenzionale proposta volta ad ottenere la condanna al pagamento del credito vantato per il trattamento ortodontico effettuato al paziente- istante e mai saldato per € 1.300,00.
Manca agli atti il contratto sottoscritto tra le parti ragione per la quale non vi è prova di quale fosse stata la cifra pattuita a titolo di compenso per il trattamento ortodontico;
in citazione l'attore chiede la condanna alla restituzione dell'importo di
€ 2.750,00, “versato dall'istante a titolo di compensi professionali” senza che nessuna delle parti abbia precisato e provato quale era stato il compenso pattuito.
Allegato alla citazione vi è un documento con annotati versamenti eseguiti e, al termine dell'elenco, un timbro del convenuto con l'annotazione “saldato” che consente di ritenere provati i pagamenti ex art. 2724 cc anche alla luce delle testimonianze rese che affermano come i pagamenti venissero fatti in contanti ed a volte registrate dalla figlia del convenuto ed altre volte dalla segretaria.
Le spese di lite , in regione della reciproca soccombenza si ritiene equo compensarle. Dal rigetto della domanda principale deriva l'assorbimento della domanda di manleva avanzata nei confronti della terza chiamata da parte del convenuto, motivo per il quale si ritiene equo compensare le spese.
PQM
a) Rigetta la domanda attorea;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio d) Pone le spese di ctu come già liquidate a carico della parte attrice.
Napoli, 24/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio