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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/03/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21901/2024 promossa da:
B.D.M. SERVIZI S.A.S. DI DI MA NN & C. (C.F. 05575400964), con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI ANDREA e dell'avv. BOZZI ALFREDO ([...]) VIA A. MAFFEI 1 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA MAFFEI 1 20135 MILANO presso il difensore avv. INVERNIZZI ANDREA
ATTORE contro
GREAT LAKES INSURANCE SE (C.F. 07350040965), contumace CONVENUTO
CONCLUSIONI Per B.D.M. SERVIZI S.A.S. DI DI MA NN & C. Voglia l'Ill.mo Giudice adito presso il Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: - Accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo di B.D.M. Servizi sas di Di IO NI in forza della polizza Great Lakes Insurance SE n. GLISE/ENG/027427 e per l'effetto condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nella misura che parrà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal fatto all'effettivo saldo, ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 4.dell'art. 1284 c.c. comma 4. - Liquidare l'ulteriore somma di € 7.099,72= (pari ad € 4.536,00= per l'attività stragiudiziale, € 1.000,08= per la mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e anticipazioni, dedotta ra) a titolo di spese legali per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014; - Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4%, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori. In via istruttoria: - Previa ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi sui capitoli dedotti in premessa, che si intendono qui per trascritti, preceduti dalle parole “Vero che ...”. Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. B.D.M. Servizi s.a.s. di Di IO NI & C. ha chiesto la condanna di Great Lakes Insurance SE, convenuta contumace, al pagamento dell'indennizzo assicurativo per la verificazione del rischio coperto dalla polizza contro i danni per cui è causa. All'epoca dei fatti, la società attrice espone che conduceva in locazione finanziaria una pompa di calcestruzzo che veniva impiegata per lo svolgimento di lavori edili. L'utilizzatrice aveva stipulato una polizza assicurativa con Great Lakes Insurance SE in caso di danni materiali diretti durante l'utilizzo, causati da eventi accidentali e imprevisti nei limiti di utilizzo e con le limitazioni previste dal contratto di assicurazione.
Come allegato da parte attrice, l'8.11.2021 la pompa di calcestruzzo era in attività nel cantiere di
Cascina Merlata e durante le operazioni di pompaggio uno stabilizzatore era sprofondato nel terreno su pagina 1 di 4 cui era appoggiato, causando lo sbandamento del braccio della pompa contro una trave di cemento e, quindi, il danneggiamento del perno di snodo. Nell'immediato era intervenuto sul luogo del sinistro Antonio FR, titolare dell'omonima officina, per le attività di manutenzione e assistenza del bene danneggiato (doc. 5 allegato alla citazione).
Con la denuncia del sinistro effettuata il 30.3.2022, B.D.M. aveva rappresentato che la pompa era stata posizionata “sul terreno instabile” e ciò aveva fatto sprofondare uno stabilizzatore, determinando la catena di eventi che aveva portato al danno indicato (doc. 3 allegati all'atto di citazione). In parallelo, ON AL aveva autorizzato la compagnia assicuratrice ad indennizzare il danno direttamente all'utilizzatore B.D.M (doc. 8 allegato alla citazione). Il 19.9.2022, l'officina FR aveva emesso una fattura di riparazione del bene danneggiato pari a 140.300,00 euro (doc. 13 allegati alla memoria n. 2 di Parte attrice).
Il perito nominato dall'assicuratrice, Maurizio Gnoni, aveva effettuato un sopralluogo del bene assicurato il 28.9.2022 e, come risulta dal verbale di accertamento (doc. 4 allegato atto di citazione), aveva convenuto con il rappresentante legale di B.D.M. di quantificare l'ammontare del danno in
92.000 euro, al netto della franchigia, con rinuncia definitiva della società assicurata a pretese ulteriori in relazione al sinistro per cui è causa. Pur a fronte di tale quantificazione, il perito aveva formulato un'espressa riserva rispetto alla possibilità di indennizzare l'incidente alla pompa di calcestruzzo: la denuncia sarebbe stata tardiva e ciò avrebbe comportato l'impossibilità per l'assicuratrice di verificare il rispetto dei limiti di garanzia previsti dalla clausola speciale “02. Limitazione di garanzia – Misure tecniche di prevenzione” (doc. 2 allegato alla citazione, p. 19), dove è stabilito che l'efficacia della copertura assicurativa è comunque condizionata all'obbligo “di estensione dei bracci di stabilizzazione, posizionati ed utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso relative all'Ente assicurato;
con l'utilizzo di piastre di ripartizione del carico, di adeguate dimensione e resistenza, in funzione della capacità portante del terreno di appoggio, della eventuale presenza di sottoservizi nel sottosuolo, vicinanza di scarpate e simili”.
Successivamente, Parte attrice aveva avviato la procedura di mediazione con la compagnia assicuratrice, tuttavia senza esito positivo (doc. 7 allegato alla citazione). Instaurato il giudizio per ottenere il pagamento dell'indennizzo, in istruttoria è stata assunta la testimonianza di Antonio FR sui capitoli indicati da Parte attrice con la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2. La domanda è fondata.
Le prove documentali e il testimone hanno consentito di accertare il cedimento del terreno su cui era fissato lo stabilizzatore del macchinario in uso alla B.D.M., che aveva causato un movimento repentino del braccio della pompa, con conseguente danno.
Come ha confermato all'udienza del 25.2.2025 il teste Antonio FR, manutentore intervenuto sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti, l'8.11.2021 la pompa di calcestruzzo stava operando con le piastre di ripartizione di carico posizionate in piano e in modo corrispondente a quanto prescritto dalle istruzioni (doc. 11 allegato alla memoria n. 2).
La deposizione è coerente con la dichiarazione scritta di cui al doc. 5 allegato, nella quale Antonio
FR ha evidenziato che, in occasione del suo intervento per il recupero e la messa in sicurezza della pompa, aveva notato che questa era “regolarmente piazzata con tutti gli stabilizzatori aperti e le piastre di ripartizione dei carichi erano correttamente posizionate sotto gli stabilizzatori. Nonostante tutte le operazioni di piazzamento fossero state effettuate regolarmente, durante le manovre di pompaggio la macchina ha urtato con uno dei bracci contro una trave di cemento armato, in quanto si è verificata il cedimento di parte del terreno sotto lo stabilizzatore”. Il teste, inoltre, ha precisato che le componenti lesionate del bene erano state visionate presso la sua officina dal perito dell'assicuratrice in data 28.9.2022.
pagina 2 di 4 Il testimone ha reso dichiarazioni prive di contraddizioni ed è apparso credibile;
ha premesso di lavorare in via autonoma per conto della società attrice, ma tale elemento non è di per sé sufficiente per ritenere che abbia dichiarato il falso, esponendosi così al rischio della sanzione penale.
È quindi accertato il nesso di causa tra il cedimento del suolo di appoggio in cantiere e il danno al bene assicurato.
È provato il verificarsi di un evento che ha concretizzato il rischio coperto dalla polizza assicurativa per cui è causa, trattandosi di un danno diretto al bene nel periodo di validità della copertura e per l'attività di “lavori stradali” oggetto di assicurazione, dunque nei limiti di ubicazione del rischio e a causa di un evento accidentale e improvviso, così come previsto sub art. 1 delle norme generali di polizza (doc. 2 allegato alla citazione).
Non sussiste la violazione della pattuizione sub 2 delle “clausole speciali” della polizza, la quale, in caso di ribaltamento, subordina la garanzia assicurativa, anche a causa di incuria, imperizia o negligenza dipendenti dall'assicurato, all'estensione dei bracci di stabilizzazione in maniera conforme rispetto a quanto previsto dalle istruzioni del produttore, nonché all'uso di piastre di riparto del carico adeguate alla capacità del terreno di appoggio.
Come ha confermato il teste FR, l'assicurata aveva correttamente provveduto all'estensione dei bracci prima di azionare la pompa e aveva posizionato le piastre in piano in maniera conforme a quanto stabilito dalle istruzioni (doc. 11 allegato, esibito al teste in udienza).
Alla luce di ciò, non assume rilievo la tardività della denuncia rispetto alla data del sinistro, in violazione di quanto previsto dall'art. 14 della polizza, il quale obbliga l'assicurata a dare avviso alla compagnia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, ex art. 1913 c.c. L'inadempimento dell'obbligo di avviso nel termine indicato non è previsto a pena di decadenza (art. 14 della polizza, doc. 2 allegato).
Inoltre, la violazione della pattuizione sul termine non ha impedito di verificare il rispetto della clausola di esclusione sub 2 delle “clausole speciali”, considerato che il teste ha ricostruito la dinamica del sinistro e le condizioni del bene assicurato, mentre i reperti sono stati conservati presso la sua officina e visionati dal perito dell'assicuratrice. L'approfondimento istruttorio ha permesso di accertare che non ricorrevano cause di esclusione della copertura assicurativa all'epoca dei fatti di causa, avendo il teste constatato che i bracci di stabilizzazione erano correttamente estesi e collocati come previsto dalle istruzioni d'uso, mentre le piastre di appoggio, collocate in piano, erano adeguate rispetto alle condizioni del suolo.
Pertanto, non ricorrono i presupposti di fatto per la limitazione del rischio assicurato. Parte attrice ha provato il fatto costitutivo del diritto di credito all'indennizzo, cioè che il danno al bene strumentale rappresenta la concretizzazione del rischio assicurato con la polizza rilasciata dalla convenuta Great Lakes Insurance;
credito che, per altro verso, non è escluso dal fatto impeditivo di cui alla clausola speciale descritta, avendo l'attore provato altresì che non sussistono le condizioni di cui alla citata clausola di esclusione.
3. In applicazione del principio indennitario, la compagnia assicuratrice è tenuta a corrispondere l'indennizzo alla Parte attrice in relazione al danno da questa patita, secondo i criteri e le limitazioni previste dalla polizza, la quale, inoltre, prevede una franchigia del 20% in caso di danni dovuti ad urto, ribaltamento o errata manovra, con un minimo di 5.000,00 euro. Col verbale di accertamento conservativo, la Parte attrice e il perito incaricato dall'assicuratrice hanno convenuto che l'ammontare del danno è pari a 92.000,00 euro, al netto della franchigia e di scoperti contrattuali, con definitiva rinuncia dell'assicurata ad ulteriori pretese e “salvi ed impregiudicati i diritti delle parti” (doc. 4 allegato). Tale dichiarazione stragiudiziale può essere presa in considerazione come elemento di valutazione ai fini della liquidazione dell'indennizzo, che può essere quantificato nella misura di 92.000,00 euro pagina 3 di 4 conformemente all'assetto di interessi rappresentato dalle parti col verbale di accertamento e dal quale si evince come tale valore sia considerato soddisfacente per l'attrice. Trattandosi di debito di valore, in forza di Cass., SU n. 1712/1995 sono dovuti la rivalutazione e gli interessi (i primi in base all'indice ISTAT-consumo, dalla data del sinistro, i.e. l'8.11.2021 a quella dell'odierna sentenza;
i secondi, a titolo compensativo, in base al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata).
4. All'accoglimento della domanda segue la condanna di Great Lakes Insurance SE al pagamento delle spese di lite in favore di Parte attrice, che si liquidano in proporzione al valore effettivo della causa e sono pari a € 13.000,00, comprensive di assistenza legale stragiudiziale, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta,
CONDANNA
Great Lakes Insurance SE al pagamento di € 92.000,00, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione, nonché al pagamento di €13.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. in favore di B.D.M. Servizi s.a.s. di Di IO NI & C.
Milano, 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21901/2024 promossa da:
B.D.M. SERVIZI S.A.S. DI DI MA NN & C. (C.F. 05575400964), con il patrocinio dell'avv. INVERNIZZI ANDREA e dell'avv. BOZZI ALFREDO ([...]) VIA A. MAFFEI 1 20121 MILANO, elettivamente domiciliato in VIA ANDREA MAFFEI 1 20135 MILANO presso il difensore avv. INVERNIZZI ANDREA
ATTORE contro
GREAT LAKES INSURANCE SE (C.F. 07350040965), contumace CONVENUTO
CONCLUSIONI Per B.D.M. SERVIZI S.A.S. DI DI MA NN & C. Voglia l'Ill.mo Giudice adito presso il Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: - Accertare e dichiarare il diritto all'indennizzo di B.D.M. Servizi sas di Di IO NI in forza della polizza Great Lakes Insurance SE n. GLISE/ENG/027427 e per l'effetto condannare quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nella misura che parrà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal fatto all'effettivo saldo, ai sensi dell'art. 1284 c.c. comma 4.dell'art. 1284 c.c. comma 4. - Liquidare l'ulteriore somma di € 7.099,72= (pari ad € 4.536,00= per l'attività stragiudiziale, € 1.000,08= per la mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e anticipazioni, dedotta ra) a titolo di spese legali per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014; - Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4%, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori. In via istruttoria: - Previa ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi sui capitoli dedotti in premessa, che si intendono qui per trascritti, preceduti dalle parole “Vero che ...”. Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. B.D.M. Servizi s.a.s. di Di IO NI & C. ha chiesto la condanna di Great Lakes Insurance SE, convenuta contumace, al pagamento dell'indennizzo assicurativo per la verificazione del rischio coperto dalla polizza contro i danni per cui è causa. All'epoca dei fatti, la società attrice espone che conduceva in locazione finanziaria una pompa di calcestruzzo che veniva impiegata per lo svolgimento di lavori edili. L'utilizzatrice aveva stipulato una polizza assicurativa con Great Lakes Insurance SE in caso di danni materiali diretti durante l'utilizzo, causati da eventi accidentali e imprevisti nei limiti di utilizzo e con le limitazioni previste dal contratto di assicurazione.
Come allegato da parte attrice, l'8.11.2021 la pompa di calcestruzzo era in attività nel cantiere di
Cascina Merlata e durante le operazioni di pompaggio uno stabilizzatore era sprofondato nel terreno su pagina 1 di 4 cui era appoggiato, causando lo sbandamento del braccio della pompa contro una trave di cemento e, quindi, il danneggiamento del perno di snodo. Nell'immediato era intervenuto sul luogo del sinistro Antonio FR, titolare dell'omonima officina, per le attività di manutenzione e assistenza del bene danneggiato (doc. 5 allegato alla citazione).
Con la denuncia del sinistro effettuata il 30.3.2022, B.D.M. aveva rappresentato che la pompa era stata posizionata “sul terreno instabile” e ciò aveva fatto sprofondare uno stabilizzatore, determinando la catena di eventi che aveva portato al danno indicato (doc. 3 allegati all'atto di citazione). In parallelo, ON AL aveva autorizzato la compagnia assicuratrice ad indennizzare il danno direttamente all'utilizzatore B.D.M (doc. 8 allegato alla citazione). Il 19.9.2022, l'officina FR aveva emesso una fattura di riparazione del bene danneggiato pari a 140.300,00 euro (doc. 13 allegati alla memoria n. 2 di Parte attrice).
Il perito nominato dall'assicuratrice, Maurizio Gnoni, aveva effettuato un sopralluogo del bene assicurato il 28.9.2022 e, come risulta dal verbale di accertamento (doc. 4 allegato atto di citazione), aveva convenuto con il rappresentante legale di B.D.M. di quantificare l'ammontare del danno in
92.000 euro, al netto della franchigia, con rinuncia definitiva della società assicurata a pretese ulteriori in relazione al sinistro per cui è causa. Pur a fronte di tale quantificazione, il perito aveva formulato un'espressa riserva rispetto alla possibilità di indennizzare l'incidente alla pompa di calcestruzzo: la denuncia sarebbe stata tardiva e ciò avrebbe comportato l'impossibilità per l'assicuratrice di verificare il rispetto dei limiti di garanzia previsti dalla clausola speciale “02. Limitazione di garanzia – Misure tecniche di prevenzione” (doc. 2 allegato alla citazione, p. 19), dove è stabilito che l'efficacia della copertura assicurativa è comunque condizionata all'obbligo “di estensione dei bracci di stabilizzazione, posizionati ed utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso relative all'Ente assicurato;
con l'utilizzo di piastre di ripartizione del carico, di adeguate dimensione e resistenza, in funzione della capacità portante del terreno di appoggio, della eventuale presenza di sottoservizi nel sottosuolo, vicinanza di scarpate e simili”.
Successivamente, Parte attrice aveva avviato la procedura di mediazione con la compagnia assicuratrice, tuttavia senza esito positivo (doc. 7 allegato alla citazione). Instaurato il giudizio per ottenere il pagamento dell'indennizzo, in istruttoria è stata assunta la testimonianza di Antonio FR sui capitoli indicati da Parte attrice con la memoria di cui all'art. 171 ter n. 2 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2. La domanda è fondata.
Le prove documentali e il testimone hanno consentito di accertare il cedimento del terreno su cui era fissato lo stabilizzatore del macchinario in uso alla B.D.M., che aveva causato un movimento repentino del braccio della pompa, con conseguente danno.
Come ha confermato all'udienza del 25.2.2025 il teste Antonio FR, manutentore intervenuto sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti, l'8.11.2021 la pompa di calcestruzzo stava operando con le piastre di ripartizione di carico posizionate in piano e in modo corrispondente a quanto prescritto dalle istruzioni (doc. 11 allegato alla memoria n. 2).
La deposizione è coerente con la dichiarazione scritta di cui al doc. 5 allegato, nella quale Antonio
FR ha evidenziato che, in occasione del suo intervento per il recupero e la messa in sicurezza della pompa, aveva notato che questa era “regolarmente piazzata con tutti gli stabilizzatori aperti e le piastre di ripartizione dei carichi erano correttamente posizionate sotto gli stabilizzatori. Nonostante tutte le operazioni di piazzamento fossero state effettuate regolarmente, durante le manovre di pompaggio la macchina ha urtato con uno dei bracci contro una trave di cemento armato, in quanto si è verificata il cedimento di parte del terreno sotto lo stabilizzatore”. Il teste, inoltre, ha precisato che le componenti lesionate del bene erano state visionate presso la sua officina dal perito dell'assicuratrice in data 28.9.2022.
pagina 2 di 4 Il testimone ha reso dichiarazioni prive di contraddizioni ed è apparso credibile;
ha premesso di lavorare in via autonoma per conto della società attrice, ma tale elemento non è di per sé sufficiente per ritenere che abbia dichiarato il falso, esponendosi così al rischio della sanzione penale.
È quindi accertato il nesso di causa tra il cedimento del suolo di appoggio in cantiere e il danno al bene assicurato.
È provato il verificarsi di un evento che ha concretizzato il rischio coperto dalla polizza assicurativa per cui è causa, trattandosi di un danno diretto al bene nel periodo di validità della copertura e per l'attività di “lavori stradali” oggetto di assicurazione, dunque nei limiti di ubicazione del rischio e a causa di un evento accidentale e improvviso, così come previsto sub art. 1 delle norme generali di polizza (doc. 2 allegato alla citazione).
Non sussiste la violazione della pattuizione sub 2 delle “clausole speciali” della polizza, la quale, in caso di ribaltamento, subordina la garanzia assicurativa, anche a causa di incuria, imperizia o negligenza dipendenti dall'assicurato, all'estensione dei bracci di stabilizzazione in maniera conforme rispetto a quanto previsto dalle istruzioni del produttore, nonché all'uso di piastre di riparto del carico adeguate alla capacità del terreno di appoggio.
Come ha confermato il teste FR, l'assicurata aveva correttamente provveduto all'estensione dei bracci prima di azionare la pompa e aveva posizionato le piastre in piano in maniera conforme a quanto stabilito dalle istruzioni (doc. 11 allegato, esibito al teste in udienza).
Alla luce di ciò, non assume rilievo la tardività della denuncia rispetto alla data del sinistro, in violazione di quanto previsto dall'art. 14 della polizza, il quale obbliga l'assicurata a dare avviso alla compagnia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, ex art. 1913 c.c. L'inadempimento dell'obbligo di avviso nel termine indicato non è previsto a pena di decadenza (art. 14 della polizza, doc. 2 allegato).
Inoltre, la violazione della pattuizione sul termine non ha impedito di verificare il rispetto della clausola di esclusione sub 2 delle “clausole speciali”, considerato che il teste ha ricostruito la dinamica del sinistro e le condizioni del bene assicurato, mentre i reperti sono stati conservati presso la sua officina e visionati dal perito dell'assicuratrice. L'approfondimento istruttorio ha permesso di accertare che non ricorrevano cause di esclusione della copertura assicurativa all'epoca dei fatti di causa, avendo il teste constatato che i bracci di stabilizzazione erano correttamente estesi e collocati come previsto dalle istruzioni d'uso, mentre le piastre di appoggio, collocate in piano, erano adeguate rispetto alle condizioni del suolo.
Pertanto, non ricorrono i presupposti di fatto per la limitazione del rischio assicurato. Parte attrice ha provato il fatto costitutivo del diritto di credito all'indennizzo, cioè che il danno al bene strumentale rappresenta la concretizzazione del rischio assicurato con la polizza rilasciata dalla convenuta Great Lakes Insurance;
credito che, per altro verso, non è escluso dal fatto impeditivo di cui alla clausola speciale descritta, avendo l'attore provato altresì che non sussistono le condizioni di cui alla citata clausola di esclusione.
3. In applicazione del principio indennitario, la compagnia assicuratrice è tenuta a corrispondere l'indennizzo alla Parte attrice in relazione al danno da questa patita, secondo i criteri e le limitazioni previste dalla polizza, la quale, inoltre, prevede una franchigia del 20% in caso di danni dovuti ad urto, ribaltamento o errata manovra, con un minimo di 5.000,00 euro. Col verbale di accertamento conservativo, la Parte attrice e il perito incaricato dall'assicuratrice hanno convenuto che l'ammontare del danno è pari a 92.000,00 euro, al netto della franchigia e di scoperti contrattuali, con definitiva rinuncia dell'assicurata ad ulteriori pretese e “salvi ed impregiudicati i diritti delle parti” (doc. 4 allegato). Tale dichiarazione stragiudiziale può essere presa in considerazione come elemento di valutazione ai fini della liquidazione dell'indennizzo, che può essere quantificato nella misura di 92.000,00 euro pagina 3 di 4 conformemente all'assetto di interessi rappresentato dalle parti col verbale di accertamento e dal quale si evince come tale valore sia considerato soddisfacente per l'attrice. Trattandosi di debito di valore, in forza di Cass., SU n. 1712/1995 sono dovuti la rivalutazione e gli interessi (i primi in base all'indice ISTAT-consumo, dalla data del sinistro, i.e. l'8.11.2021 a quella dell'odierna sentenza;
i secondi, a titolo compensativo, in base al tasso legale pro tempore vigente nel medesimo periodo, sulla somma di anno in anno rivalutata).
4. All'accoglimento della domanda segue la condanna di Great Lakes Insurance SE al pagamento delle spese di lite in favore di Parte attrice, che si liquidano in proporzione al valore effettivo della causa e sono pari a € 13.000,00, comprensive di assistenza legale stragiudiziale, oltre spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a., essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta,
CONDANNA
Great Lakes Insurance SE al pagamento di € 92.000,00, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione, nonché al pagamento di €13.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. in favore di B.D.M. Servizi s.a.s. di Di IO NI & C.
Milano, 11 marzo 2025
Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
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