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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/10/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1615/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1615/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. POSA Parte_1 C.F._1 EL elettivamente domiciliato in VIA ISONZ 8 MONTESILVANO, presso il difensore avv. POSA EL ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CAROZZA SILVIO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via della Fornace Bizzarri, 4 65129 PESCARA presso il difensore avv. CAROZZA SILVIO CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
L'attore ha chiesto che il Tribunale, accertato che il sinistro, denunciato dal Sig. Pt_1
ed avvenuto in data 12.5.2016, è da ricondurre alla responsabilità di
[...] [...]
conducente della vettura Peugeot 206 targata CY491VC di proprietà dell'attore, CP_2 condanni la Compagnia assicurativa convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a causa del sinistro, quantificati in € 48.356,44 o nella somma riconosciuta all'esito della CTU, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria del giorno del sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite da distrarsi e con condanna della Compagnia al pagamento delle sanzioni previste dall'art.4 D.L. 132\2014 convertito in L.162\2014.
La convenuta contestando le modalità del sinistro ed assumendo, in subordine, la corresponsabilità dell'attore, ha chiesto il rigetto della domanda sia in relazione all'an che al quantum debeatur.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 26.4.2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio , chiedendo che il Tribunale condannasse la Controparte_1 convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non allo stesso occorso a seguito del sinistro avvenuto il 12.05.2016, alle ore 20.15 circa.
A sostegno della domanda assumeva che, scendendo dalla vettura di sua proprietà, modello Peugeot
206 targata CY491VC, assicurata con la ora , alla Controparte_3 Controparte_1 guida della quale si trovava la sorella , a causa di un'incauta manovra da parte CP_2 della medesima, consistita nello scivolamento del piede sulla frizione, con conseguente balzo della vettura in avanti, era caduto a terra riportando lesioni diagnosticate inizialmente come “distorsione ginocchio sx” (cfr certificato del Pronto soccorso del 12.5.2016 sub all.3).
Al controllo medico successivo del 16 maggio, effettuato presso l' , la prognosi era stata Parte_2 prorogata, con prescrizione di ulteriori accertamenti (all.4).
A seguito del peggioramento della sintomatologia e di ulteriori accertamenti (RMN ginocchio e gamba sx effettuata in data 17.05.2016 e controlli c/o l in data 25.5.16, 10.6.16 e 9.7 2016, con Parte_2 proroga della prognosi) era stato ricoverato in data 26.01.2017 presso la di Controparte_4
Pescara, dove era stato sottoposto ad intervento di “artroscopia al ginocchio” e quindi dimesso in data
27.01.2017 con diagnosi di: “lesione legamento crociato anteriore ginocchio sinistro” con prescrizione di riposo per 40 gg (cfr all.9-10.
A seguito di ulteriori accertamenti e controlli effettuati presso la era guarito Controparte_4 con postumi in data 18 luglio 2017 (all.11).
In data 05.10.2016, il liquidatore della Compagnia, aveva formulato al difensore dell'attore offerta transattiva di € 15.000,00 oltre € 1.500,00 per competenze legali della fase stragiudiziale.
Al solo fine di definire in via transattiva la pratica, la proposta transattiva, ancorché notevolmente riduttiva rispetto ai maggiori danni patiti, era stata accettata dall'attore, ma mai corrisposta dalla
Compagnia che, dopo un ulteriore sollecito, in data 19.10.2016, aveva rifiutato sia il pagamento che l'invito alla negoziazione assistita, assumendo che la conducente della vettura, al momento del sinistro avesse la patente di guida scaduta.
Il difensore dell'attore aveva ha fornito copia della patente della sig.ra in corso di CP_2 validità, sollecitando la definizione del sinistro e l'invio dell'assegno pari a complessive € 16.500,00
(all.18), senza ottenere alcun riscontro.
2. Con comparsa depositata il 15.3.2023 si è costituita in giudizio , Controparte_1 contestando la presunta offerta del liquidatore della compagnia, costituente comunque questione del pagina 2 di 7 tutto inconferente, alla luce della domanda formulata dall'attore, volta ad ottenere il risarcimento del danno e non l'esecuzione in forma specifica del presunto accordo.
In ordine alle modalità del sinistro contestava la versione fornita dall'assicurato e la validità delle dichiarazioni rese dalla conducente della vettura, in quanto non opponibili alla compagnia.
Ritenendo comunque sussistente una responsabilità dell'attore nel verificarsi del sinistro ed eccessiva la quantificazione del danno, evidenziava che il certificato di avvenuta guarigione era stato inviato, come scrive la stessa controparte, in data 26.7.2017.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
3. All'esito delle richieste istruttorie formulate dalle parti, era stata ammessa la prova per testi capitolata dall'attore ed all'esito disposta CTU medico legale, finalizzata all'accertamento dell'entità delle lesioni riportate dall'attore a seguito del sinistro.
La relazione peritale era stata depositata in data 15.10.2024 e la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
****
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie per cui è processo
Nel caso in esame, dove viene invocata la responsabilità del vettore, da parte del terzo trasportato sull'unico veicolo coinvolto nel sinistro, di proprietà dello stesso danneggiato, si applica l'art. 144
C.d.A., che consente al trasportato danneggiato di agire, con azione diretta, contro l'assicuratore del veicolo danneggiante.
Fatta salva la sola ipotesi di “caso fortuito”, il danno subìto dal terzo trasportato deve essere sempre risarcito dall'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale il terzo viaggiava al momento dell'incidente, prescindendo del tutto da accertamenti di responsabilità in merito.
L'art. 2054 c.c. comma I prevede infatti una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo che, anche laddove emerga un eventuale corresponsabilità del trasportato, può superare tale presunzione solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
B. Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro
Sentita all'udienza del 4.5.2022, la teste , ha confermato le modalità del sinistro descritte Tes_1 dall'attore, precisando di aver visto un ragazzo scendere da una vettura ferma con delle buste e poi rientrare in macchina. Mentre il ragazzo si trovava “a metà tra la macchina, la strada e il marciapiede”, aveva visto la macchina fare un balzo in avanti e il ragazzo perdere l'equilibrio e cadere.
Aveva visto il ragazzo che indossava dei bermuda, accasciato, incapace di distendere la gamba. pagina 3 di 7 Insieme alla conducente della vettura, che aveva detto di essere la sorella del ragazzo caduto, l'avevano fatto salire sul sedile del passeggero e la ragazza aveva detto che l'avrebbe accompagnato in ospedale.
Prima di allontanarsi aveva fornito ai due fratelli i suoi dati.
Sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste oculare , non altrimenti contraddette, il Tes_1 sinistro va attribuito all'esclusiva responsabilità della conducente del veicolo di proprietà dell'attore, dal quale il medesimo, terzo trasportato, stava scaricando alcune buste.
Del danno deve quindi rispondere la convenuta, che assicurava il veicolo modello Peugeot 206 targato
CY491VC di proprietà dell'attore.
C. Sulla quantificazione del danno riportato dall'attore a seguito del sinistro.
Incaricato di accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attore, il dott. , nella Controparte_5 elazione peritale depositata il 1.10.2024 ha precisato che, a seguito del sinistro, l'attore aveva riportato un trauma distorsivo a carico del ginocchio sinistro, complicato da una lesione del ligamento crociato anteriore e del menisco mediale (diagnosi effettuata dai sanitari dell'Ospedale Civile di Pescara e confermata dall'indagine RMN del 21.05.2016).
L'evento distorsivo era compatibile con la dinamica del trauma stradale (ripartenza dell'autovettura mentre scendeva dalla stessa).
Per tale patologia era stato in un primo tempo consigliato un trattamento conservativo, consistente in riposo, uso di bastoni e fisioterapia.
Tale approccio aveva migliorato le condizioni cliniche, ma non si era dimostrato risolutivo, per cui in data 26.01.2017 il Sig. era stato sottoposto ad intervento chirurgico ricostruttivo del Pt_1 ligamento leso, presso la (operatore Dott. . Controparte_6 Per_1
A distanza di oltre sei anni dall'intervento, il quadro clinico e funzionale era indubbiamente migliorato, ma permangono postumi stabilizzati come emerso dall'esame obiettivo, che aveva evidenziato una lieve instabilità del ginocchio, con dolenzia da carico prolungato e sfumata ipomiotrofia quadricipitale.
Con riferimento all'invalidità temporanea, il perito ha quantificato l'inabilità temporanea parziale complessivamente in 150 giorni: 50 al 75%, 45 al 50% e 55 al 25%.
Ha precisato che alla guarigione clinica erano residuati postumi consistenti in “lieve instabilità del ginocchio, dolenzia da carico prolungato e sfumata ipomiotrofia quadricipitale” che, sulla base della tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità emanata con decreto 3 Luglio 2003 dal Ministro della Salute e delle linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, emanate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni (SIMLA) del 2016, possono essere quantificati nella misura del 7% (sette per cento).
Trattasi di invalidità che non si configura come aggravamento di pregressa patologia. pagina 4 di 7 Ha precisato il perito che le attività della vita quotidiana che il periziando non era stato in grado di svolgere durante il periodo di inabilità temporanea, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle medie presenti nei danni di analoga entità, in persone di sesso/età/grado di istruzione similare.
Trattasi di lesioni biologiche permanenti accertate a distanza di otto anni dall'evento, che possono considerarsi stabilizzate con elevata probabilità scientifica.
Le spese mediche documentate, pari a € 2.184,94, sono state ritenute congrue dal CTU che ha precisato che i postumi accertati sono tali da non richiedere, prevedibilmente, spese future.
D. Sulla liquidazione del danno.
d.1 Per quel che riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, come sopra accertato, alla luce delle percentuali di invalidità individuate al punto C della motivazione (7%) ricorrendo alla disciplina di cui art. 139 D.Lgs. 209/2005, tenuto conto dell'età dell'attore al momento in cui la invalidità temporanea (della durata complessiva di cinque mesi circa) si è cronicizzata in invalidità permanente (28 anni circa), il danno non patrimoniale in questione va liquidato nell'importo tabellare di € 11.660,03 già all'attualità.
A tale importo deve sommarsi il danno da invalidità temporanea, pari ad € 4.143,28 e le spese mediche riconosciute pari ad € 2.184,94.
d.2. Quanto al danno morale richiesto, va precisato che, in linea di principio, la Suprema Corte (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. III, 21/09/2023) ha precisato che il danno biologico da micropermanenti, definito dall'art. 139 cod. ass. come “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” può essere
“aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”, secondo la testuale disposizione della norma.
Diversamente opinando, si arriverebbe non solo ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato, ma anche a duplicazioni risarcitorie, laddove operasse un automatismo parametrato al biologico.
Ne consegue che, in caso di micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (cfr Cass. n.5820/2019). pagina 5 di 7 Ciò non è avvenuto nel caso di specie, posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Nulla spetta a titolo di danno da lesione alla capacità lavorativa specifica non avendo l'attore allegato documentazione comprovante una riduzione del reddito percepito in data antecedente al sinistro in oggetto.
d.3 L'ammontare complessivo del danno, spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, calcolato sulla base dei parametri sopra indicati, pari all'attualità complessivamente ad € 17.988,25 (11.660,03+4.143,28+2.184,94) va maggiorato, anche d'ufficio di interessi legali tempo per tempo vigenti, calcolati sulla somma via via devalutata e rivalutata dal
12.10.2016 (data di presumibile stabilizzazione dei postumi) fino alla data odierna.
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
E. Sulle spese di lite
e.1 Le spese di lite, ivi comprese quelle sostenute nella fase stragiudiziale (cfr documentazione allegata all'atto di citazione) vanno poste integralmente a carico della convenuta, soccombente.
Spese da distrarre in favore del difensore, antistatario.
e.2 Le spese di CTU e di CTP (€ 427,00 come da fattura allegata) vanno poste a carico della convenuta soccombente.
e.3 Considerato il parziale accoglimento della domanda, non sussistono i presupposti per ritenere la condotta della convenuta rilevante ai fini della responsabilità aggravata, disciplinata dall'art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1615/2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
ACCERTATO che il sinistro, avvenuto il 12.5.2016, è da ascrivere alla responsabilità esclusiva della conducente del veicolo Peugeot 206 targato CY491VC, assicurato con ora Controparte_3 Controparte_1
,
[...]
ACCERTATO nell'importo di € 17.988,25 oltre accessori l'ammontare dei danni riportati dall'attore nel sinistro stradale sopra indicato,
pagina 6 di 7 DICHIARA che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile all'attore, quale conseguenza del sinistro sopra indicato, ammonta ad € 17.988,25 già all'attualità, oltre accessori.
Per l'effetto
CO la convenuta a versare all'attore a titolo risarcitorio la somma di € 17.988,25 già all'attualità, oltre accessori, così come indicato in motivazione.
CO la convenuta a rifondere all'attore le spese relative alla fase stragiudiziale, liquidate in € 1985,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Cap come per legge.
Spese da distrarre in favore del difensore, antistatario.
CO la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 551,80 per esborsi (518,00 + 27,00 +
6,80) e in € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Cap come per legge.
Spese da distrarre in favore del difensore, antistatario.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto e le spese di CTP liquidate in € 427,00 a carico della convenuta.
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1615/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. POSA Parte_1 C.F._1 EL elettivamente domiciliato in VIA ISONZ 8 MONTESILVANO, presso il difensore avv. POSA EL ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CAROZZA SILVIO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Via della Fornace Bizzarri, 4 65129 PESCARA presso il difensore avv. CAROZZA SILVIO CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.6.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno così concluso:
L'attore ha chiesto che il Tribunale, accertato che il sinistro, denunciato dal Sig. Pt_1
ed avvenuto in data 12.5.2016, è da ricondurre alla responsabilità di
[...] [...]
conducente della vettura Peugeot 206 targata CY491VC di proprietà dell'attore, CP_2 condanni la Compagnia assicurativa convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a causa del sinistro, quantificati in € 48.356,44 o nella somma riconosciuta all'esito della CTU, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria del giorno del sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite da distrarsi e con condanna della Compagnia al pagamento delle sanzioni previste dall'art.4 D.L. 132\2014 convertito in L.162\2014.
La convenuta contestando le modalità del sinistro ed assumendo, in subordine, la corresponsabilità dell'attore, ha chiesto il rigetto della domanda sia in relazione all'an che al quantum debeatur.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 7 1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 26.4.2022, Parte_1 ha convenuto in giudizio , chiedendo che il Tribunale condannasse la Controparte_1 convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non allo stesso occorso a seguito del sinistro avvenuto il 12.05.2016, alle ore 20.15 circa.
A sostegno della domanda assumeva che, scendendo dalla vettura di sua proprietà, modello Peugeot
206 targata CY491VC, assicurata con la ora , alla Controparte_3 Controparte_1 guida della quale si trovava la sorella , a causa di un'incauta manovra da parte CP_2 della medesima, consistita nello scivolamento del piede sulla frizione, con conseguente balzo della vettura in avanti, era caduto a terra riportando lesioni diagnosticate inizialmente come “distorsione ginocchio sx” (cfr certificato del Pronto soccorso del 12.5.2016 sub all.3).
Al controllo medico successivo del 16 maggio, effettuato presso l' , la prognosi era stata Parte_2 prorogata, con prescrizione di ulteriori accertamenti (all.4).
A seguito del peggioramento della sintomatologia e di ulteriori accertamenti (RMN ginocchio e gamba sx effettuata in data 17.05.2016 e controlli c/o l in data 25.5.16, 10.6.16 e 9.7 2016, con Parte_2 proroga della prognosi) era stato ricoverato in data 26.01.2017 presso la di Controparte_4
Pescara, dove era stato sottoposto ad intervento di “artroscopia al ginocchio” e quindi dimesso in data
27.01.2017 con diagnosi di: “lesione legamento crociato anteriore ginocchio sinistro” con prescrizione di riposo per 40 gg (cfr all.9-10.
A seguito di ulteriori accertamenti e controlli effettuati presso la era guarito Controparte_4 con postumi in data 18 luglio 2017 (all.11).
In data 05.10.2016, il liquidatore della Compagnia, aveva formulato al difensore dell'attore offerta transattiva di € 15.000,00 oltre € 1.500,00 per competenze legali della fase stragiudiziale.
Al solo fine di definire in via transattiva la pratica, la proposta transattiva, ancorché notevolmente riduttiva rispetto ai maggiori danni patiti, era stata accettata dall'attore, ma mai corrisposta dalla
Compagnia che, dopo un ulteriore sollecito, in data 19.10.2016, aveva rifiutato sia il pagamento che l'invito alla negoziazione assistita, assumendo che la conducente della vettura, al momento del sinistro avesse la patente di guida scaduta.
Il difensore dell'attore aveva ha fornito copia della patente della sig.ra in corso di CP_2 validità, sollecitando la definizione del sinistro e l'invio dell'assegno pari a complessive € 16.500,00
(all.18), senza ottenere alcun riscontro.
2. Con comparsa depositata il 15.3.2023 si è costituita in giudizio , Controparte_1 contestando la presunta offerta del liquidatore della compagnia, costituente comunque questione del pagina 2 di 7 tutto inconferente, alla luce della domanda formulata dall'attore, volta ad ottenere il risarcimento del danno e non l'esecuzione in forma specifica del presunto accordo.
In ordine alle modalità del sinistro contestava la versione fornita dall'assicurato e la validità delle dichiarazioni rese dalla conducente della vettura, in quanto non opponibili alla compagnia.
Ritenendo comunque sussistente una responsabilità dell'attore nel verificarsi del sinistro ed eccessiva la quantificazione del danno, evidenziava che il certificato di avvenuta guarigione era stato inviato, come scrive la stessa controparte, in data 26.7.2017.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
3. All'esito delle richieste istruttorie formulate dalle parti, era stata ammessa la prova per testi capitolata dall'attore ed all'esito disposta CTU medico legale, finalizzata all'accertamento dell'entità delle lesioni riportate dall'attore a seguito del sinistro.
La relazione peritale era stata depositata in data 15.10.2024 e la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini indicati dall'art. 190 cpc.
****
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie per cui è processo
Nel caso in esame, dove viene invocata la responsabilità del vettore, da parte del terzo trasportato sull'unico veicolo coinvolto nel sinistro, di proprietà dello stesso danneggiato, si applica l'art. 144
C.d.A., che consente al trasportato danneggiato di agire, con azione diretta, contro l'assicuratore del veicolo danneggiante.
Fatta salva la sola ipotesi di “caso fortuito”, il danno subìto dal terzo trasportato deve essere sempre risarcito dall'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale il terzo viaggiava al momento dell'incidente, prescindendo del tutto da accertamenti di responsabilità in merito.
L'art. 2054 c.c. comma I prevede infatti una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo che, anche laddove emerga un eventuale corresponsabilità del trasportato, può superare tale presunzione solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
B. Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro
Sentita all'udienza del 4.5.2022, la teste , ha confermato le modalità del sinistro descritte Tes_1 dall'attore, precisando di aver visto un ragazzo scendere da una vettura ferma con delle buste e poi rientrare in macchina. Mentre il ragazzo si trovava “a metà tra la macchina, la strada e il marciapiede”, aveva visto la macchina fare un balzo in avanti e il ragazzo perdere l'equilibrio e cadere.
Aveva visto il ragazzo che indossava dei bermuda, accasciato, incapace di distendere la gamba. pagina 3 di 7 Insieme alla conducente della vettura, che aveva detto di essere la sorella del ragazzo caduto, l'avevano fatto salire sul sedile del passeggero e la ragazza aveva detto che l'avrebbe accompagnato in ospedale.
Prima di allontanarsi aveva fornito ai due fratelli i suoi dati.
Sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste oculare , non altrimenti contraddette, il Tes_1 sinistro va attribuito all'esclusiva responsabilità della conducente del veicolo di proprietà dell'attore, dal quale il medesimo, terzo trasportato, stava scaricando alcune buste.
Del danno deve quindi rispondere la convenuta, che assicurava il veicolo modello Peugeot 206 targato
CY491VC di proprietà dell'attore.
C. Sulla quantificazione del danno riportato dall'attore a seguito del sinistro.
Incaricato di accertare l'entità delle lesioni riportate dall'attore, il dott. , nella Controparte_5 elazione peritale depositata il 1.10.2024 ha precisato che, a seguito del sinistro, l'attore aveva riportato un trauma distorsivo a carico del ginocchio sinistro, complicato da una lesione del ligamento crociato anteriore e del menisco mediale (diagnosi effettuata dai sanitari dell'Ospedale Civile di Pescara e confermata dall'indagine RMN del 21.05.2016).
L'evento distorsivo era compatibile con la dinamica del trauma stradale (ripartenza dell'autovettura mentre scendeva dalla stessa).
Per tale patologia era stato in un primo tempo consigliato un trattamento conservativo, consistente in riposo, uso di bastoni e fisioterapia.
Tale approccio aveva migliorato le condizioni cliniche, ma non si era dimostrato risolutivo, per cui in data 26.01.2017 il Sig. era stato sottoposto ad intervento chirurgico ricostruttivo del Pt_1 ligamento leso, presso la (operatore Dott. . Controparte_6 Per_1
A distanza di oltre sei anni dall'intervento, il quadro clinico e funzionale era indubbiamente migliorato, ma permangono postumi stabilizzati come emerso dall'esame obiettivo, che aveva evidenziato una lieve instabilità del ginocchio, con dolenzia da carico prolungato e sfumata ipomiotrofia quadricipitale.
Con riferimento all'invalidità temporanea, il perito ha quantificato l'inabilità temporanea parziale complessivamente in 150 giorni: 50 al 75%, 45 al 50% e 55 al 25%.
Ha precisato che alla guarigione clinica erano residuati postumi consistenti in “lieve instabilità del ginocchio, dolenzia da carico prolungato e sfumata ipomiotrofia quadricipitale” che, sulla base della tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità emanata con decreto 3 Luglio 2003 dal Ministro della Salute e delle linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, emanate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni (SIMLA) del 2016, possono essere quantificati nella misura del 7% (sette per cento).
Trattasi di invalidità che non si configura come aggravamento di pregressa patologia. pagina 4 di 7 Ha precisato il perito che le attività della vita quotidiana che il periziando non era stato in grado di svolgere durante il periodo di inabilità temporanea, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle medie presenti nei danni di analoga entità, in persone di sesso/età/grado di istruzione similare.
Trattasi di lesioni biologiche permanenti accertate a distanza di otto anni dall'evento, che possono considerarsi stabilizzate con elevata probabilità scientifica.
Le spese mediche documentate, pari a € 2.184,94, sono state ritenute congrue dal CTU che ha precisato che i postumi accertati sono tali da non richiedere, prevedibilmente, spese future.
D. Sulla liquidazione del danno.
d.1 Per quel che riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, come sopra accertato, alla luce delle percentuali di invalidità individuate al punto C della motivazione (7%) ricorrendo alla disciplina di cui art. 139 D.Lgs. 209/2005, tenuto conto dell'età dell'attore al momento in cui la invalidità temporanea (della durata complessiva di cinque mesi circa) si è cronicizzata in invalidità permanente (28 anni circa), il danno non patrimoniale in questione va liquidato nell'importo tabellare di € 11.660,03 già all'attualità.
A tale importo deve sommarsi il danno da invalidità temporanea, pari ad € 4.143,28 e le spese mediche riconosciute pari ad € 2.184,94.
d.2. Quanto al danno morale richiesto, va precisato che, in linea di principio, la Suprema Corte (cfr. in tal senso, Cassazione civile sez. III, 21/09/2023) ha precisato che il danno biologico da micropermanenti, definito dall'art. 139 cod. ass. come “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” può essere
“aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”, secondo la testuale disposizione della norma.
Diversamente opinando, si arriverebbe non solo ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato, ma anche a duplicazioni risarcitorie, laddove operasse un automatismo parametrato al biologico.
Ne consegue che, in caso di micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (cfr Cass. n.5820/2019). pagina 5 di 7 Ciò non è avvenuto nel caso di specie, posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
Nulla spetta a titolo di danno da lesione alla capacità lavorativa specifica non avendo l'attore allegato documentazione comprovante una riduzione del reddito percepito in data antecedente al sinistro in oggetto.
d.3 L'ammontare complessivo del danno, spettante all'attore a titolo di risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, calcolato sulla base dei parametri sopra indicati, pari all'attualità complessivamente ad € 17.988,25 (11.660,03+4.143,28+2.184,94) va maggiorato, anche d'ufficio di interessi legali tempo per tempo vigenti, calcolati sulla somma via via devalutata e rivalutata dal
12.10.2016 (data di presumibile stabilizzazione dei postumi) fino alla data odierna.
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
E. Sulle spese di lite
e.1 Le spese di lite, ivi comprese quelle sostenute nella fase stragiudiziale (cfr documentazione allegata all'atto di citazione) vanno poste integralmente a carico della convenuta, soccombente.
Spese da distrarre in favore del difensore, antistatario.
e.2 Le spese di CTU e di CTP (€ 427,00 come da fattura allegata) vanno poste a carico della convenuta soccombente.
e.3 Considerato il parziale accoglimento della domanda, non sussistono i presupposti per ritenere la condotta della convenuta rilevante ai fini della responsabilità aggravata, disciplinata dall'art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1615/2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
ACCERTATO che il sinistro, avvenuto il 12.5.2016, è da ascrivere alla responsabilità esclusiva della conducente del veicolo Peugeot 206 targato CY491VC, assicurato con ora Controparte_3 Controparte_1
,
[...]
ACCERTATO nell'importo di € 17.988,25 oltre accessori l'ammontare dei danni riportati dall'attore nel sinistro stradale sopra indicato,
pagina 6 di 7 DICHIARA che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile all'attore, quale conseguenza del sinistro sopra indicato, ammonta ad € 17.988,25 già all'attualità, oltre accessori.
Per l'effetto
CO la convenuta a versare all'attore a titolo risarcitorio la somma di € 17.988,25 già all'attualità, oltre accessori, così come indicato in motivazione.
CO la convenuta a rifondere all'attore le spese relative alla fase stragiudiziale, liquidate in € 1985,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Cap come per legge.
Spese da distrarre in favore del difensore, antistatario.
CO la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 551,80 per esborsi (518,00 + 27,00 +
6,80) e in € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Cap come per legge.
Spese da distrarre in favore del difensore, antistatario.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto e le spese di CTP liquidate in € 427,00 a carico della convenuta.
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
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