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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione precetto nella causa iscritta al n. 127 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
nato a [...] in data [...] CF Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Alghero, alla via Oristano n° 7, presso e nello studio dell'Avv. Graziano Ruiu che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Controparte_1
Roma, codice fiscale e p.iva n. - in persona del procuratore P.IVA_1
dott.ssa come da procura speciale Notaio Controparte_2 Persona_1
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, elettivamente domiciliata in Lerici (SP), Via Fratelli Landi 11 presso lo studio dell'Avv.
Riccardo Sturlese del Foro della Spezia che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione;
Concessionaria Servizi Assicurativi Gestione Parte_2 Parte_3
Autonoma Fondo di Garanzia Vittime della Strada, con sede a Roma, C.F.
, in persona dell'amministratore delegato e legale P.IVA_2 rappresentante p.t. prof. avv. Vincenzo Sanasi D'Arpe, elettivamente domiciliata in Bologna Via Marconi n.5 presso lo studio dell'avv. Elisa Ghetti del foro di Bologna che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATI
All'udienza dell'11 aprile 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 599/2024 emessa dal Tribunale Civile di Cagliari in data 20 febbraio 2024, depositata in Cancelleria il successivo 27/02/2024 (doc 1), notificata il 5 marzo 2024, con la quale veniva decisa la controversia iscritta al n. 2497/2022 R.G
- in via preliminare […]
Nel merito
Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione CP_ forzata da parte dell resistente in ragione dei motivi esposti in premessa ed altresì dell'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella impugnata e per l'effetto dichiarare altresì non dovute, insussistenti e comunque prescritte le pretese azionate, con ogni consequenziale pronuncia in ordine all'illegittimità, inefficacia ed annullamento della cartella impugnata, nonché di ogni ulteriore atto successivo e/o connesso, assolvendo da tutte le avverse pretese. Parte_1
Con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di Controparte_1
costituzione):
“Piaccia alla Corte Ecc.ma; Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
Previa ogni declaratoria meglio vista
1) […]
Rigettare l'appello proposto dal in quanto inammissibile e/o comunque Pt_1
infondato, confermando integralmente la sentenza appellata del Tribunale di
Cagliari, così come corretta con decreto del 16.04.24 nella parte in cui il Giudicante aveva omesso di disporre la distrazione delle spese di lite a favore del sottoscritto difensore, dichiaratosi antistatario.
3) Respingere comunque, in quanto inammissibili e/o improponibili e/o comunque infondate tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti di nonché tutte le eccezioni dalla Controparte_4 medesima sollevate. Dare atto della doverosità e correttezza dell'operato dell' , atteso che Controparte_5 Controparte_1
si è limitata a formare e notificare la cartella sulla base del ruolo reso esecutivo e trasmesso da con conseguente estraneità della Parte_2
stessa (e carenza di legittimazione) rispetto alla formazione ed alla notificazione degli atti da parte dell'Ente impositore anteriormente alla trasmissione del ruolo.
Accertare e dichiarare il diritto di ad Controparte_4
essere manlevata e/o garantita da in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore in denegato caso di soccombenza rispetto alle domande attoree per ragioni dovute alla censurata condotta dell'Ente impositore, con condanna di in persona del legale Parte_2
rappresentante pro-tempore alla manleva e/o alla garanzia.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione): Pt_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello intestata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare: […] in via principale nel merito:
- rigettare il gravame avanzato dal sig. in quanto infondato in Parte_1
fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 599/2024 del
Tribunale di Cagliari.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2024 ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari l' Controparte_1
al fine di far accertare e dichiarare l'insussistenza del suo diritto
[...] a procedere ad esecuzione forzata in forza della cartella di pagamento n.02520200011953615, notificata il 18 marzo 2022 e relativa al recupero di fondi CONSAP anno 2004 per euro 26000,00 oltre oneri di riscossione e spese per complessivi euro 26.785,88 derivanti dal ruolo n. 2020/2952.
Egli ha eccepito:
- la prescrizione delle pretese risalenti all'anno 2004;
- l'insussistenza delle avverse pretese;
- l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione.
Costituitasi in giudizio, l' : Controparte_1
- ha dedotto che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata non appena ricevuta la trasmissione in via telematica del ruolo da parte dell'ente impositore;
- l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione in quanto il ruolo e la cartella di pagamento contenevano tutti i dati relativi al provvedimento prodromico.
Autorizzata la chiamata in causa dell'ente impositore, su istanza dell' , la costituitasi in Controparte_1 Parte_2
giudizio, ha dedotto:
- la fondatezza della pretesa azionata sia sotto il profilo dell'an che sotto il profilo del quantum;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendosi regolarmente perfezionata la notifica dell'avviso di ingiunzione di pagamento.
Con sentenza n. 599/2024 pubblicata il 27 febbraio 2022 il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda di condannandolo al Parte_1 pagamento dell'importo di cui alla cartella impugnata oltre che alla rifusione delle spese in favore di ciascuna parte convenuta.
Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2024 propone appello rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Costituitesi in giudizio l' e la Controparte_1
rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva Parte_2 della sentenza con ordinanza del 20 febbraio 2025, all'udienza dell'11 aprile
2025 la causa è decisa ai sensi dell'art. 281 c.p.c.
Il Tribunale ha ritenuto fondata sotto il profilo dell'an e sotto il profilo del quantum la pretesa azionata da evidenziando che essa Parte_2 aveva agito in via di rivalsa ai sensi dell'art. 292 comma primo D. Lgs. n.
209/2005 nei confronti di che, conducente del veicolo privo di Parte_1
copertura assicurativa, era stato ritenuto responsabile della causazione del sinistro stradale occorso il 20 agosto 2004 a seguito del quale la terza trasportata aveva riportato lesioni personali gravi, Parte_4
responsabilità accertata con sentenza passata in giudicato del giudice di pace di Alghero n.80/2010 che lo aveva riconosciuto responsabile ai sensi dell'art. 590 c.p.c. del delitto di lesioni colpose. La causa civile intentata dalla danneggiata era stata definita in via transattiva con l' CP_6
impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della
[...]
Strada, con il pagamento di euro 26.000.00. Tale risarcimento era del tutto congruo tenuto conto che, alla luce della documentazione medica prodotta, probante i postumi conseguiti alla ed alla perizia medico-legale Pt_4
effettuata su incarico del Fondo di Garanzia, e quindi da un soggetto terzo e controinteressato, era stata accertata un'invalidità permanente biologica dell'8%, una invalidità temporanea totale di 45 giorni, una parziale al 50% di
30 giorni e una parziale al 25% di 30 giorni.
Il giudice di prime cure ha poi rigettato l'eccezione di prescrizione,
l'eccezione di nullità dei procedimenti di notifica dell'avviso di pagamento per assenza in capo al soggetto notificante dei poteri necessari per l'esecuzione delle notifica, l'eccezione di difetto di motivazione della cartella impugnata.
In via preliminare, questa Corte, ai fini della decisione dei motivi di appello, ritiene di dover qualificare l'azione proposta da davanti Parte_1 al Tribunale: egli ha proposto un'opposizione all'esecuzione laddove ha contestato la fondatezza delle pretese portate dalla cartella impugnata in quanto non provate sotto il profilo dell'an e del quantum e laddove ha eccepito comunque la loro prescrizione;
ha invece proposto un'opposizione agli atti esecutivi laddove ha censurato il vizio di motivazione della cartella impugnata.
Con il primo motivo di appello lamenta la violazione Parte_1 dell'art. 1304 c.c., l'erronea valutazione dei mezzi istruttori e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2729 e 2697 c.c. Egli deduce che l'avvenuta transazione era assolutamente inefficace nei suoi confronti, non avendovi partecipato, e la non aveva provato: a) né la Parte_2 sussistenza dell'obbligo risarcitorio nè tantomeno il relativo adempimento, dovendosi considerare che la sentenza del giudice di pace non quantificava il risarcimento, rimandando al giudizio civile, la cui definizione non poteva assolutamente ritenersi sostituita dalla produzione di una quietanza di pagamento, documento assolutamente inidoneo a provare lo stesso;
b) l'entità del danno, considerato che non poteva ritenersi prova dello stesso la documentazione medica citata in atti.
Il motivo è infondato.
Con riguardo alla rilevanza dell'avvenuta transazione si richiama in motivazione Cass., n. 1368/2024 che a fronte del motivo con il quale il ricorrente “specificamente nega ogni valenza al riguardo all'atto transattivo stipulato dalla compagnia assicuratrice con il danneggiato, scrittura privata inter alios acta.” statuisce: “
5.1. La doglianza è infondata. L'inequivoco tenore letterale dell'art. 292, primo comma, del d.lgs. n. 209 del 2005
(«L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno
[…] ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato») configura espressamente la transazione come titolo (rectius, come uno dei titoli) legittimante l'azione di recupero.
Dunque, è l'inequivoco dato positivo ad ascrivere al negozio transattivo intercorso tra l'impresa assicuratrice e il danneggiato efficacia nei riguardi dei responsabili del sinistro, soggetti terzi rispetto alla pattuizione e, per conseguenza, idoneità dimostrativa del credito fatto valere dall'assicurazione.”
Riguardo alla censura sull'ammontare del risarcimento liquidato alla danneggiata, si rileva che la documentazione medica in atti, ivi compresa quella del pronto soccorso dove è stata portata nell'immediatezza, e la relazione peritale espletata impongono di ritenere che, in relazione ai postumi conseguiti alla dal sinistro stradale de quo, l'importo liquidato, alla Pt_4
luce delle tabelle sul danno biologico di lieve entità, era assolutamente congruo.
Per contrastare la domanda di regresso spiegata nei suoi confronti, in applicazione del principio secondo cui, qualora il debitore eccepisca la sussistenza di circostanze liberatorie, totali o parziali, dall'obbligo di risarcimento, l'onere di prova è a carico di colui che formula l'eccezione, sarebbe stato onere del allegare e comprovare le circostanze per le quali Pt_1
l'importo oggetto di transazione non era congruo (vedasi Cass., n.
25429/2018).
Infine, con riguardo all'assunto secondo il quale non sarebbe stata offerta prova del pagamento, si rileva che sono prodotte in atti:
- la quietanza di pagamento del 20 settembre 2011 rilasciata dalla danneggiata sig.ra alla impresa designata da , Alleanza Parte_4 Pt_2
Toro S.p.A. (doc.2 della comparsa del primo grado ); Pt_2
- il “Rendiconto degli oneri sostenuti nel 2° semestre 2011” da parte di a titolo di “rimborso del 100% dell'importo pagato per i CP_6 sinistri di cui all'art.283 1° comma lettera B, con surroga di CP_7 nei diritti riconosciuti a questa Compagnia dall'art.292 1° comma del
[...]
Codice delle assicurazioni Private nei confronti dei non assicurati … indicati nell'unito elenco” da cui risulta al terz'ultimo rigo e da schermatura allegata,
l'importo di € 26.000,00 per “sinistro causato da non assicurato” tipo veicolo “Opel Astra” proprietario “ ” danneggiato “ Parte_1 [...]
” (doc.3 della comparsa del primo grado )). Parte_4 Pt_2
Si richiama sul valore probatorio della quietanza Cass., n. 5945/2023:
“Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.”
Con il secondo motivo di appello lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia rigettato l'eccezione di prescrizione da esso sollevata, richiamando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21514/2022 che, qualificata l'azione ex art. 292 Cod. Ass. come azione autonoma e speciale ex lege, l'ha ritenuta soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale.
L'appellante censura la sentenza in quanto:
1) non essendo stata fornita prova del pagamento, mancava il presupposto della stessa azione di rivalsa nonché il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale;
2) non sussistevano atti idonei ad interrompere il decorso del termine. Al riguardo ha censurato la decisione laddove aveva ritenuto validamente notificato un avviso di pagamento n. 201500004884 con contestuale ingiunzione di pagamento dell'importo di euro 26.000,00 che sarebbe stato ritirato da lui opponente in data 5 gennaio 2016, ritenendo corretto e valido il procedimento di notifica del predetto avviso eseguito da Equitalia Sud in forza della convenzione stipulata tra ed Parte_2 Controparte_8 incorporata da Equitalia sud, ancora vigente alla data di notifica dell'avviso di pagamento. Egli infatti ha rilevato che la società Equitalia Sud non esercitava la propria attività di riscossione nell'ambito territoriale della regione Sardegna, dove egli risiedeva, che era di competenza di Equitalia
Centro. L'attività posta in essere da Equitalia Sud al di fuori del proprio perimetro di competenza doveva pertanto ritenersi illegittima ed inefficace.
Di conseguenza, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità della procedura di notifica dell'avviso di pagamento n.
201500004884, la sua inidoneità ad interrompere i termini prescrizionali,
l'intervenuto decorso del termine prescrizionale decennale.
Il motivo è infondato.
In ordine alla prima articolazione del motivo, relativa alla mancata prova del pagamento, si richiama quanto sopra osservato riguardo al primo motivo di appello.
In ordine alla seconda articolazione del motivo, si evidenzia che che ha incorporato ha agito per Controparte_9 Controparte_10
in virtù della richiamata “Convenzione per la gestione del servizio di Pt_2 riscossione mediante ruolo con attivita' pre-coattiva di sollecito per intimazione di pagamento/costituzione in mora” (doc. 9 della comparsa in primo grado), prorogata al 1° marzo 2016 e quindi al 1° marzo 2018, che la legittimava senza alcun limite di territorialità, convenzione che ha legittimato a predisporre ed inviare su tutto il territorio nazionale i Controparte_9
“Solleciti per intimazione di pagamento/costituzione in mora” (art.1) da inviare a mezzo posta raccomandata A/R (art.1, punto 1 lettera b della convenzione). Pare pertanto inconferente il richiamo cui all'atto di appello all'ordinanza n. 33862/2022 della Suprema Corte che riguarda la diversa fase della riscossione. Con il terzo motivo di appello lamenta che il Tribunale Parte_1
avesse ritenuto corretta la motivazione della cartella oggetto di impugnazione per avere essa richiamato l'atto impositivo ovvero l'intimazione di pagamento a seguito dell'esercizio dell'azione di regresso. Pt_2
L'appellante sostiene che la cartella deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo della correttezza e della fondatezza dell'imposizione, senza che potesse rilevare la natura del credito, non di carattere tributario, tenuto conto che la forma di riscossione adottata si riverberava sulla necessità che fossero assicurate le garanzie previste per il cittadino escusso.
Il motivo è inammissibile in quanto, seppure il Tribunale non ha qualificato l'azione, l'impugnazione della cartella per vizi di motivazione configura un'opposizione agli atti esecutivi (si richiama Cass., n. 3707/2016)
e pertanto la relativa statuizione non è appellabile ai sensi dell'art. 618 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori medi per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase di trattazione e decisionale con riguardo all'appellata Pt_2
ed applicando i valori minimi per le quattro fasi con riguardo
[...] all'appellata stante la definizione in rito, Controparte_1
relativi allo scaglione euro 5.201,00 – euro 26.000,00, applicato dal Tribunale senza alcuna contestazione delle parti.
Si dispone la distrazione in favore del difensore dell'
[...]
, dichiaratosi antistatario. Controparte_4
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite di ciascuna delle Parte_1
parti appellate che liquida in euro 2906,00 oltre spese generali, Iva e cpa in favore dell' con distrazione delle stesse in Controparte_1
favore del difensore ed in euro 3933,00 in favore della oltre Parte_2
spese generali, Iva e cpa;
3. Da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello l'11 aprile 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru