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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 914/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei SInori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele ConSIliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 914/2023, promossa da
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
NATURALE, presso il cui studio in San Severo (FG) alla via Mercede n.6/8 è elettivamente domiciliata
Appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 C.F._2
MARIA RITA PALMA e MASSIMA MANZELLI, presso il cui studio in Torremaggiore (FG) al viale Aldo Moro n.231 è elettivamente domiciliata
Appellato avverso la sentenza n.1371/2023 resa nel procedimento n. R.G. 6140/2013 del Tribunale di Foggia,
Seconda Sezione Civile, pubblicata il 15.05.2023 e notificata il 19.06.2023.
pagina 1 di 13 All'esito dell'udienza collegiale del 20.12.2023, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito di note e di 20 giorni per eventuali repliche.
Oggetto: proprietà
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 27.11.2013, ritualmente notificato, , assumendo Controparte_1 di essere proprietario e legittimo possessore di una porzione di terreno identificata catastalmente in agro di San Severo al foglio 8, particella 5, estesa per ha 0.15.11, antistante il fabbricato rurale sempre di sua proprietà, conveniva in giudizio al fine di: Parte_1
“1) previo accertamento della proprietà e del libero godimento della particella foglio 8, ha
0.13.00 seminati classe u e seminativo classe 2 ha 0.02.11, .11 catasto dei terreni del Comune di
San Severo in capo all'attore dichiarare la insistenza di diritti reali sul bene Controparte_1 in questione da parte della convenuta e/o dei suoi aventi causa ordinando la Parte_1 cessazione delle turbative già poste in essere con la stipula del preliminare del 12.07.2012;
2) condannare al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 Controparte_1 nella misura che sarà determinata in via equitativa;
3) in via estremamente gradata e subordinata accertare e dichiarare che il SI. CP_1
, per effetto ed in conseguenza del possesso praticato uti domino ha acquistato la
[...] proprietà della particella 5 del foglio 8. ha 0.13.00 seminativo classe u e seminativo classe 2 ha
0.02.11 catasto dei terreni del Comune di San Severo per intervenuta usucapione
4) Ordinare alla Agenzie del Territorio-Ufficio pubblicità immobiliare (eх Conservatoria dei Cont Registri lmmobiliari di Foggia) di procedere alla relativa trascrizione e a di Foggia di eseguire la voltura, con esonero espresso di responsabilità del conservatore.
5) condannare al pagamento delle spese e onorari di causa, con ogni Parte_1 conseguenza di legge” (cfr. atto di citazione in giudizio di primo grado).
Rappresentava di aver ricevuto la notifica, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, del contratto preliminare del 12.07.2013 fra la predetta SI.ra e il SI. Parte_1 Persona_1
, e di aver scoperto che, in tale atto di vendita, era compresa la sopracitata area identificata
[...] catastalmente in agro di San Severo al foglio 8 particella 5 estesa per ha 0.15.11. pagina 2 di 13 Affermava di essere proprietario e legittimo possessore di tale terreno in virtù della disposizione testamentaria effettuata dal proprio dante causa, il defunto padre SI. CP_1
Questi, infatti, secondo la prospettazione fattane dall'attore, con l'atto di testamento del
4.06.1964 aveva disposto che “il vigneto alla contrada Sant'Antonino da Piedi ivi compresa la rimessa e una casetta voglio che vadano a mio figlio al quale andranno tutti gli CP_1 animali di mia proprietà” (cfr. testualmente;
nello specifico, il terreno risulta catastalmente identificato al foglio 8 particella 617 mentre la mezzana o aia antistante i fabbricati è catastalmente identificata al foglio 8 particella 5 sub A).
Precisava inoltre che l'individuazione dei terreni così operata andasse letta ed integrata da quanto statuito nel titolo di proprietà del de cuius SI. (suo padre) ovvero all'atto di CP_1 donazione e divisione del 14.02.1952 con cui il SI. (suo nonno) aveva disposto di Persona_2 quegli stessi beni in favore appunto del padre dell'odierno appellato.
In base a quanto statuito dal SI. , infatti, il suddetto titolo di proprietà Controparte_1 appariva sufficiente ad effettuare la esatta identificazione catastale dei beni e quindi delle volontà testamentarie paterne, consentendo di ritenere che “il vigneto alla contrada Sant'Antonino da
Piedi” (cfr. testamento SI. risultasse catastalmente identificato al foglio 8 CP_1 particella 617, mentre la mezzana o aia antistante i fabbricati era catastalmente identificata al foglio 8 particella 5, sub A, allegando sul punto il citato atto di donazione e divisione del
14.02.1952 del SI. . Persona_2
A riguardo, odierna parte appellata evidenziava il possibile pregiudizio derivante dalla pretesa di parte convenuta in primo grado di essere riconosciuta come proprietaria della stessa particella, dal momento che quest'ultima aveva provveduto ad inserirla nel preliminare di vendita del
12.07.2013 stipulato appunto tra la SI.ra e il SI. per i Parte_1 Persona_1 terreni finitimi.
Tale contratto era stato infatti notificato al SI. per l'esercizio del diritto di Controparte_1 prelazione previsto nella disciplina dei contratti agrari.
In data 03.02.2014 si costituiva odierna parte appellante, che, contestando gli avversi dedotti, eccepiva l'improcedibilità della domanda in base alla legge n. 98 del/2013.
Nel merito, sosteneva di essere proprietaria dell'area in questione, affermando di averla ricevuta in eredità dalla madre SI.ra sorella dell'attore , per Persona_3 Controparte_1 pagina 3 di 13 successione testamentaria del 27.06.2013 di quest'ultima, deceduta il 12.08.2012, la quale, a sua volta, li aveva ricevuti per successione testamentaria del defunto padre SI. CP_1
La SI.ra inoltre, affermava di aver sempre avuto ed esercitato il possesso di tale area Pt_1
e di essersi accorta solo recentemente del fatto che quest'ultima fosse stata oggetto di lavori ad opera dell'odierno appellato.
In conclusione, ella richiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di una somma quale illegittima occupazione del fondo per la conseguente mancata vendita della particella.
In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che la SI.ra fosse Parte_1 proprietaria della predetta area per intervenuta usucapione sua e dalla defunta madre e, in via estremamente gradata e subordinata, richiedeva che la proprietà della particella 5 dovesse essere devoluta per successione legittima e, quindi, come tale di proprietà di entrambe le parti del precedente giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti il Primo Giudice disponeva il tentativo obbligatorio di conciliazione, effettuato il 30.06.2014, il cui esito risultava negativo.
Articolati i mezzi istruttori ex art.183 c.p.c., nell'udienza successiva il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava la data del 29.10.2019 per la precisazione delle conclusioni;
tale udienza veniva più volte rinviata, fino alla pronuncia di merito del 15.05.2023.
Il Tribunale accoglieva le domande attoree riconoscendo proprietario della Controparte_1 particella identificata in catasto fabbricati al foglio 8, particella 5, di ha 0.13.00, seminativo classe
U e seminativo classe 2 di ha 0.02.11.
In ragione di ciò, il Tribunale ordinava “all'Agenzia del Territorio Ufficio Pubblicità Immobiliare di procedere alla relativa trascrizione ripristinando la continuità delle trascrizioni come infra ricostruite” (cfr. sentenza impugnata) nonché “all'UTE di Foggia di eseguire le volture il tutto esonerando il conservatore da qualsivoglia responsabilità” (cfr. sentenza impugnata).
Le spese processuali seguivano la soccombenza.
La sentenza impugnata, dopo aver affermato di aver istruito il giudizio su base documentale, provvedeva ad effettuare una precisa elencazione di tutti gli atti esaminati (in particolare: atto di donazione e divisione del SI. , denuncia di successione del SI. Persona_2 CP_1
pagina 4 di 13 testamento del SI. testamento della SI.ra , denuncia di successione CP_1 Persona_3 della SI.ra ). Persona_3
In base a tale analisi, il Tribunale ricostruiva una catena di trasferimenti sulla base dei quali la particella de quo, donata dal nonno (SI. ) dell'odierno appellato al padre di Persona_2 quest'ultimo (SI. , veniva lasciata per testamento a lui (SI. ) CP_1 Controparte_1
“sebbene la stessa venga solo descritta, ma non individuata per riferimenti catastali” (cfr. sentenza appellata).
Il Tribunale, poi, rilevava che nella dichiarazione di successione del SI. la CP_1 particella 5 foglio 8 era stata attribuita alla SI.ra , (sorella di parte attrice in primo Persona_3 grado e madre della convenuta) senza, però, che quest'ultima ne avesse fatto alcuna menzione nel proprio testamento.
Nella dichiarazione di successione della SI.ra , la stessa particella verrà attribuita Persona_3 alla convenuta SI.ra (come se fosse pacificamente di proprietà della de Parte_1 cuius).
Rilevata tale discrepanza documentale, il precedente organo giudicante accoglieva la domanda attorea, ponendo a fondamento della propria decisione due sentenze, la n. 08/2017 del Giudice di
Pace Penale di San Severo e la n.89/2019 del Giudice di Pace Civile di San Severo, dal momento che esse avevano certificato il possesso dell'area in questione in capo all'odierno appellato, respingendo la denuncia dell'odierna appellante, considerata non capace di produrre la prova del proprio possesso della suddetta area.
Nello specifico, dunque, il riteneva erronea, in ragione delle evidenze documentali e del possesso,
l'attribuzione della particella in questione alla SI.ra , affermando che, poiché costei Persona_3 non aveva fatto alcuna menzione dell'area nel testamento anch'ella fosse pienamente consapevole di non esserne proprietaria, né tantomeno di averne mai avuto il possesso.
Veniva, dunque, definito come errore materiale il fatto che la particella, nella presentazione della denuncia di successione del SI. fosse stata attribuita alla dante causa della CP_1 convenuta in primo grado, dal momento che tale statuizione non risultava conforme al testamento stesso.
pagina 5 di 13 In ragione di ciò e dell'assenza di alcuna contestazione relativa al predetto testamento del SI.
e al possesso uti dominus di quest'ultimo, la domanda attorea veniva accolta, nei CP_1 termini precedentemente descritti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello L'appello è affidato a cinque Parte_1 motivi di gravame fondamentali.
Il primo motivo rubricato “Erronea valutazione della documentazione agli atti e violazione dell'art. 2727 e segg. cc.” (cfr. atto di appello) è incentrato sull'errata interpretazione, ad opera del Tribunale, dei vari atti successori principali elencati in avvio di trattazione, posti dal precedente organo giudicante a fondamento della propria decisione.
L'appellante evidenzia sul punto che, al contrario di quanto affermato dal primo Giudice, dalla dichiarazione successoria del SI. dante causa dell'appellato e della madre CP_1 dell'appellante, SI.ra , sia possibile ricavare l'assegnazione in capo a quest'ultima Persona_3 della particella de quo.
In aggiunta, rileva che il Tribunale è addivenuto alla diversa conclusione dell'esistenza del diritto di proprietà del SI. “senza cercare di dare la minima prova o comunque Controparte_1 spiegazione di dette affermazioni” (cfr. atto di appello), definite avulse rispetto al testamento del SI. padre dell'odierno appellato. CP_1
Col secondo motivo di appello rubricato “Erroneo accoglimento della domanda di accertamento della proprietà stante la mancanza della continuità delle trascrizioni in capo all'odierno appellato ex art. 2650 c.c.” (cfr. atto di appello), l'appellante censura nuovamente la ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Primo Giudice sui vari atti successori, definita
“superficiale e meramente soggettiva dei fatti e delle volontà riportate nei testamenti agli atti.”
(cfr. atto di appello).
E sottolinea che una più approfondita analisi della produzione documentale, unita ad una più efficace istruttoria, avrebbero portato il Tribunale al rigetto della domanda di controparte.
Ritiene che la decisione del precedente organo giudicante, accertativa del diritto di proprietà del SI. , sia andata “a modificare ben 50 anni di trascrizioni regolari e continuative, dal CP_1 testamento del trisavolo a quello della SInora , fino all' attuale proprietaria!!!” Persona_3
(cfr. atto di appello).
pagina 6 di 13 Il terzo motivo di gravame, invece, evidenzia l'infondatezza dell'accertamento del possesso in capo all'appellato.
L'appellante definisce prive di fondamento e di appiglio probatorio le statuizioni del Tribunale sul fatto che la SI.ra fosse consapevole di non essere proprietaria della particella in Persona_3 questione e sul fatto che quest'ultima aveva deciso di non citarla nel testamento in conseguenza di ciò.
Inoltre, contesta la scelta del Tribunale di porre a fondamento della propria decisione, le sentenze n. 08/2017 del Giudice di Pace Penale di San Severo e la n.89/2019 del Giudice di Pace Civile di
San Severo, definite del tutto inconferenti con il caso di specie.
Evidenzia, allo scopo, che “tutto il contenzioso penale, diversamente da quello civile, non si è svolto nel contraddittorio delle parti” (cfr. atto di appello) e ciò non avrebbe consentito alla SI.ra di dimostrare il proprio possesso dell'area in questione. Pt_1
Viene infine nuovamente prospettato il tema dell'errata interpretazione delle disposizioni testamentarie, sostenendo come fosse impossibile, anche per il decorso del tempo, che il SI.
[...]
non sapesse di non essere proprietario del terreno de quo. CP_1
Il quarto motivo di appello rubricato “Erroneo riconoscimento di proprietà su erronea emissione di ordinanza ex art. 187 c.p.c.” è incentrato sulla scelta del precedente organo giudicante di non istruire il giudizio mediante la prova testimoniale della SI.ra una Pt_1 modalità di articolazione del processo che non avrebbe permesso a quest'ultima di raggiungere la prova sul proprio possesso uti dominus della particella 5 del foglio 8.
L'appellante, insiste nuovamente anche sul profilo dell'utilizzo delle già citate sentenze del
Giudice di Pace di San Severo, sottolineando che “la mancata assunzione dei mezzi di prova articolati dalla SInora e l'avere posto a base della decisione di primo grado Parte_1 le due sentenza del Giudice di Pace di San Severo sono chiaramente frutto di un errore in cui è incorso il Giudice di primo grado per cui la sentenza è errata e come tale va censurata e rivista.”
(cfr. atto di appello).
Col quinto motivo di gravame, rubricato “Erronea condanna alle spese di primo grado ed erronea quantificazione” (cfr. atto di appello), rimarcando la piena fondatezza dei propri motivi di doglianza, contesta il capo dell'impugnata sentenza relativo alle spese, non solo per la loro rifusione a suo carico ma anche per la loro errata quantificazione. pagina 7 di 13 In conclusione, parte appellante richiede di:
“…
1-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa ed, in particolar modo alla luce della 'prova certa' della continuità delle trascrizioni e delle relative volture catastali, il proposto appello e per l'effetto, dichiarare nulla inefficace, comunque improduttiva di effetti, la sentenza n.1371 /2023 emessa dal Tribunale di Foggia il16.05.2023 –Seconda
Sezione Civile, in persona del Giudice onorario Avv. Francesca Siciliani, notificata in copia esecutiva in data19.06.2023, rigettare la domanda attrice perché infondata e pretestuosa e comunque non provata;
2- in via subordinata, previa ammissione ed assunzione delle prove testimoniali articolate da parte convenuta nel giudizio di primo grado, dichiarare l'intervenuta usucapione in capo alla defunta SInora e poi della sua erede SInora del terreno sito in Persona_3 Parte_1 agro di San Severo alla Contrada Sant'Antonino da Piedi fog. 8 part. 5;
3-in via ancora più gradata, in caso di 'Incertezza' dalla lettura dei tre testamenti in atti, dichiarare che la part. 5 del fog. 8 si apparteneva per successione paterna ad entrambi gli eredi
e ed oggi alla sua erede SInora;
Controparte_1 Persona_3 Parte_1
4-revocare altresì la pronunciata sentenza di condanna della SInora alle Parte_1 spese del giudizio di primo grado, peraltro liquidate in misura errata e con condanna del SI.
al pagamento delle spese e competenze tutte del doppio grado del giudizio.; Controparte_1 in via subordinata con la integrale compensazione delle spese e competenze di primo grado e CP_ con condanna del SI. al pagamento delle spese tutte del presente procedimento.
…” (cfr. atto di appello).
Si è successivamente costituito in giudizio l'odierno appellato che, Controparte_1 contestando in toto non solo la ricostruzione fattuale ma anche l'iter logico-giuridico dell'appellante, ha richiesto il rigetto del gravame e della richiesta di inibitoria ex artt. 281 e 351
c.p.c.
3. Respinta la richiesta di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 25.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito di note e di 20 giorni per eventuali repliche. pagina 8 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e va respinto.
I primi due motivi veicolano censure senza dubbio connesse, il che ne giustifica la disamina contestuale. Essi sono infondati.
Essi vertono sull'errata interpretazione, ad opera del Giudice di Prime Cure, della CP_ documentazione in atti relativa alla linea successoria della famiglia , traente origine dalle ultime volontà del trisavolo, SI. , fino ad arrivare alle parti dell'odierno giudizio. Persona_2
A detta dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel desumere dal testamento del SI.
[...]
rispettivamente nonno dell'appellante e padre dell'appellato, la proprietà in capo a CP_1 quest'ultimo della particella 5, foglio 8, di ha 0.13.00 seminativo classe U e seminativo classe 2, di ha 0.02.11 (terreni in agro di San Severo).
Tale non corretta interpretazione, nello specifico, deriverebbe dalla mancata valorizzazione della dichiarazione di successione del suddetto SI. atto nell'ambito del quale l'area CP_1 sopraindicata era stata al contrario assegnata alla IG SI. madre dell'odierna Persona_3 appellante, e non al SI. . Controparte_1
Tale indicazione del de cuius, successivamente, avrebbe portato la SI.ra nel Persona_3 contesto del proprio testamento, a cedere la particella 5 del foglio 8 di ha 0.13.00 seminati classe
U e seminativo classe 2 di ha 0.02.11, alla IG, SI.ra odierna appellante. Parte_1
La ricostruzione non è condivisibile. Dalla documentazione prodotta in atti si ricava che, con le ultime volontà, il SI. volle attribuire quell'area al figlio affermando CP_1 CP_1 che: “il vigneto alla contrada Sant'Antonino da Piedi ivi compresa la rimessa e una casetta voglio che vadano a mio figlio al quale andranno tutti gli animali di mia CP_1 proprietà” (cfr. testamento SI. . CP_1
Da tale indicazione, dunque, seppur priva di un riferimento catastale (se non si considera come tale l'indicazione effettuata “fuori foglio” nel testamento) si ricava la volontà del testatore di assegnare l'area de quo all'odierno appellato.
A supporto di ciò, inoltre, vi è anche la disposizione testamentaria del trisavolo SI.
[...]
il quale, nell'atto di divisione dei propri beni immobiliari, aveva provveduto ad Per_2 assegnare al SI. la particella in questione mediante una indicazione catastale CP_1
pagina 9 di 13 corrispondente a quella che parte attrice in primo grado, il SI. , ha fatto Controparte_1 valere nell'atto introduttivo del precedente giudizio.
L'assunto di parte appellante, relativo alla utilizzabilità della dichiarazione di successione del dante causa delle parti, nell'ambito del quale la particella era stata al contrario assegnata alla SI.ra , viene dunque superato dalle evidenze sopra descritte. Persona_3
Quanto alla valenza della denuncia di successione, si tratta di un atto compilato dinanzi all'Agenzia delle Entrate meramente per fini fiscali e, in ragione di ciò, non può essere considerato come prevalente rispetto ad una disposizione testamentaria, sebbene non del tutto esaustiva perché priva di precisa indicazione sul piano catastale.
Di talché, il richiamo effettuato da parte appellante alla sentenza n. 15716/2002 della Suprema
Corte di Cassazione, secondo la quale “La denuncia di successione –avente di per sé il contenuto ed efficacia ai soli fini fiscali – non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene ma, in assenza di prove o indizi di segno contrario, può costituire l'elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa”, fornisce pieno sostegno alle conclusioni appena raggiunte.
La valenza probatoria della dichiarazione di successione, infatti, viene collegata all'ipotesi di
“assenza di prove o indizi di segno contrario”, elementi che, invece, sussistono nel caso di specie, in particolare con specifico riferimento al testamento del SI. CP_1
A far fede, dunque, è la disposizione testamentaria, intesa come punto di riferimento principale per interpretare le ultime volontà del de cuius.
Si consideri, inoltre, che la denuncia di successione è un atto di impulso degli eredi che, nella fisiologia dei rapporti, dovrebbe sempre richiamarsi al testamento stesso;
nel caso di specie, come già rilevato dal Primo Giudice, è possibile rinvenire un mero errore materiale. A supporto di tanto vi sono anche le disposizioni testamentarie della SI.ra che, nel disporre dei propri Persona_3 beni a favore dell'odierna appellata SI.ra attribuisce a quest'ultima “la piena Parte_1 proprietà del terreno seminativo in agro di San Severo, alla contrada Sant'Antonino da Piedi, esteso circa dieci ettari” (cfr. testamento SI.ra ), senza effettuare alcuno specifico Persona_3 richiamo alla particella oggetto del giudizio odierno.
pagina 10 di 13 In ragione di tanto, non si riconosce il diritto di proprietà della particella 5 foglio 8 ha 0.13.00 seminativo classe U e seminativo classe 2 ha 0.02.11 in capo alla SI.ra Parte_1
A confutazione, non coglie nel segno neanche il riferimento all'art. 2650 c.c. contenuto nel secondo motivo di appello.
Tale norma, infatti, disciplina la continuità delle trascrizioni nel caso di una pluralità di atti di acquisto di beni immobili nel tempo che implicano un ripetuto mutare della proprietà dei beni stessi, e richiama nell'ordinamento civilistico, nei casi di contrasto sulla titolarità di un bene,
l'applicabilità del principio “prior in tempore potior in iure”.
Ma tale disposizione, seppur teoricamente applicabile al caso di specie in ragione della dichiarazione di successione del SI. non appare decisiva per attribuire la proprietà CP_1 della particella, intanto perché la trascrizione non ha natura costitutiva del diritto e, poi, perché vi
è, da un lato il testamento con cui il SI. dispose del bene in favore del figlio, pur CP_1 senza indicarne la consistenza catastale e, dall'altro, vi è il testamento della dante causa dell'appellante in cui si legge: “ lascio a mia IG . la piena proprietà del terreno CP_3 seminativo sito nell'agro di San Severo alla contrada Santantonino da Piedi esteso circa 10 ettari”. Da tale atto si ricava che la madre dell'appellante ha disposto unicamente e limitatamente ai beni che aveva ricevuto dal padre e, fra essi, non era ricompresa l'aia in CP_1 questione.
Per di più, l'appellante, pur avendo invocato la suddetta norma (art. 2650 c.c.) in sede di gravame, non ha provato la avvenuta trascrizione del trasferimento della particella in favore della SI.ra , sua dante causa. Persona_3
Anche il secondo motivo di appello è quindi respinto.
5. L'esame del terzo e quarto motivo di appello può essere effettuata congiuntamente.
Con essi l'appellante contesta la legittimità del ragionamento logico-giuridico del Tribunale sul tema del possesso della particella rivendicata. Definisce inoltre non corretta la scelta processuale del primo Giudice di porre a fondamento della propria decisione le due sentenze n. 08/2017 del
Giudice di Pace Penale di San Severo e la n. 89/2019 del Giudice di Pace Civile di San Severo, definite del tutto inconferenti rispetto al caso di specie. Inoltre censura la scelta operata dal precedente organo giudicante di non istruire la causa mediante l'interrogatorio formale della SI.ra ritenuto superfluo. Parte_1 pagina 11 di 13 Tali censure non colgono nel segno e non possono essere condivise.
Il Tribunale, infatti, nell'accertare il possesso dell'area in questione, ha rilevato la presenza di due precedenti sentenze. La prima è la n. 08/2017, resa in sede penale a seguito di denuncia dell'appellante nei confronti dell'appellato per il reato di cui all'art. 633 c.p. Con quella sentenza, il Giudice di Pace di San Severo affermava che parte appellata non era riuscita a provare il possesso dell'area. Inoltre, accertava che il terreno, nel corso degli anni, era stato lavorato dal solo SI. , nella consapevolezza di costui di essere proprietario dell'area in Controparte_1 questione in virtù delle disposizioni testamentarie. Da tale sentenza, il Tribunale ha desunto l'esistenza di un elemento di prova sul possesso della particella de qua. Essa, infatti, pur essendo stata resa nell'ambito di un procedimento penale, scrutinava il ben più civilistico aspetto del possesso del bene, che appare di piena rilevanza per il caso di specie. L'altra sentenza, (la nr. CP_ 89/2019) pronunciava positivamente sulla domanda risarcitoria del (limitatamente alle spese sostenute per difendersi in sede penale) nei confronti della in seguito alla ingiusta Pt_1 denunzia che condusse alla sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 633 c.p.
In ragione di ciò, il Tribunale ha ritenuto superflua l'istruttoria e ha fondato il suo convincimento sulla richiamata documentazione e sul complesso di tutte le altre risultanze documentali.
Si tratta di una scelta che la Corte condivide in quanto coerente con il principio del prudente apprezzamento del Giudice di cui all'art.116 c.p.c. In quest'ottica, appare legittima anche la scelta di non espletare l'interrogatorio formale della SI.ra Attese le evidenze Parte_1 documentali, l'istruttoria orale, non avrebbe potuto cambiare le sorti del giudizio vista la documentata prova dell'attribuzione del bene all'appellato e in assenza di alcun elemento da cui potesse al contrario desumersi il possesso in capo all'appellante.
Di conseguenza, anche il terzo e quarto motivo di appello devono essere respinti.
6. Circa il quinto motivo di appello, rubricato “Erronea condanna alle spese di primo grado ed erronea quantificazione” (cfr. atto di appello), esso si incentra sulla invocata riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite ed è parimenti infondato dal momento che il
Tribunale ha liquidato correttamente le spese processuali (in euro 3.397,00) applicando lo scaglione II nei valori medi.
L'appello è pertanto integralmente respinto.
pagina 12 di 13 7. Le spese del grado seguono la soccombenza sul gravame e, liquidate come in dispositivo, secondo il valore della causa (scaglione II) in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022 e parametrate ai valori medi, vanno poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Bari, sezione prima civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro il SI. avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1371/2023 resa nel procedimento n. R.G. 6140/2013 del Tribunale di Foggia, pubblicata il
15/05/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore del SI.
, spese che si liquidano per compensi in euro 2.915,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari il 25.03.2025
Il conSIliere estensore Il Presidente
Maria Grazia CASERTA Maria MITOLA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei SInori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele ConSIliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 914/2023, promossa da
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSA Parte_1 C.F._1
NATURALE, presso il cui studio in San Severo (FG) alla via Mercede n.6/8 è elettivamente domiciliata
Appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 C.F._2
MARIA RITA PALMA e MASSIMA MANZELLI, presso il cui studio in Torremaggiore (FG) al viale Aldo Moro n.231 è elettivamente domiciliata
Appellato avverso la sentenza n.1371/2023 resa nel procedimento n. R.G. 6140/2013 del Tribunale di Foggia,
Seconda Sezione Civile, pubblicata il 15.05.2023 e notificata il 19.06.2023.
pagina 1 di 13 All'esito dell'udienza collegiale del 20.12.2023, celebrata in modalità scritta, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito di note e di 20 giorni per eventuali repliche.
Oggetto: proprietà
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 27.11.2013, ritualmente notificato, , assumendo Controparte_1 di essere proprietario e legittimo possessore di una porzione di terreno identificata catastalmente in agro di San Severo al foglio 8, particella 5, estesa per ha 0.15.11, antistante il fabbricato rurale sempre di sua proprietà, conveniva in giudizio al fine di: Parte_1
“1) previo accertamento della proprietà e del libero godimento della particella foglio 8, ha
0.13.00 seminati classe u e seminativo classe 2 ha 0.02.11, .11 catasto dei terreni del Comune di
San Severo in capo all'attore dichiarare la insistenza di diritti reali sul bene Controparte_1 in questione da parte della convenuta e/o dei suoi aventi causa ordinando la Parte_1 cessazione delle turbative già poste in essere con la stipula del preliminare del 12.07.2012;
2) condannare al risarcimento dei danni in favore di Parte_1 Controparte_1 nella misura che sarà determinata in via equitativa;
3) in via estremamente gradata e subordinata accertare e dichiarare che il SI. CP_1
, per effetto ed in conseguenza del possesso praticato uti domino ha acquistato la
[...] proprietà della particella 5 del foglio 8. ha 0.13.00 seminativo classe u e seminativo classe 2 ha
0.02.11 catasto dei terreni del Comune di San Severo per intervenuta usucapione
4) Ordinare alla Agenzie del Territorio-Ufficio pubblicità immobiliare (eх Conservatoria dei Cont Registri lmmobiliari di Foggia) di procedere alla relativa trascrizione e a di Foggia di eseguire la voltura, con esonero espresso di responsabilità del conservatore.
5) condannare al pagamento delle spese e onorari di causa, con ogni Parte_1 conseguenza di legge” (cfr. atto di citazione in giudizio di primo grado).
Rappresentava di aver ricevuto la notifica, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, del contratto preliminare del 12.07.2013 fra la predetta SI.ra e il SI. Parte_1 Persona_1
, e di aver scoperto che, in tale atto di vendita, era compresa la sopracitata area identificata
[...] catastalmente in agro di San Severo al foglio 8 particella 5 estesa per ha 0.15.11. pagina 2 di 13 Affermava di essere proprietario e legittimo possessore di tale terreno in virtù della disposizione testamentaria effettuata dal proprio dante causa, il defunto padre SI. CP_1
Questi, infatti, secondo la prospettazione fattane dall'attore, con l'atto di testamento del
4.06.1964 aveva disposto che “il vigneto alla contrada Sant'Antonino da Piedi ivi compresa la rimessa e una casetta voglio che vadano a mio figlio al quale andranno tutti gli CP_1 animali di mia proprietà” (cfr. testualmente;
nello specifico, il terreno risulta catastalmente identificato al foglio 8 particella 617 mentre la mezzana o aia antistante i fabbricati è catastalmente identificata al foglio 8 particella 5 sub A).
Precisava inoltre che l'individuazione dei terreni così operata andasse letta ed integrata da quanto statuito nel titolo di proprietà del de cuius SI. (suo padre) ovvero all'atto di CP_1 donazione e divisione del 14.02.1952 con cui il SI. (suo nonno) aveva disposto di Persona_2 quegli stessi beni in favore appunto del padre dell'odierno appellato.
In base a quanto statuito dal SI. , infatti, il suddetto titolo di proprietà Controparte_1 appariva sufficiente ad effettuare la esatta identificazione catastale dei beni e quindi delle volontà testamentarie paterne, consentendo di ritenere che “il vigneto alla contrada Sant'Antonino da
Piedi” (cfr. testamento SI. risultasse catastalmente identificato al foglio 8 CP_1 particella 617, mentre la mezzana o aia antistante i fabbricati era catastalmente identificata al foglio 8 particella 5, sub A, allegando sul punto il citato atto di donazione e divisione del
14.02.1952 del SI. . Persona_2
A riguardo, odierna parte appellata evidenziava il possibile pregiudizio derivante dalla pretesa di parte convenuta in primo grado di essere riconosciuta come proprietaria della stessa particella, dal momento che quest'ultima aveva provveduto ad inserirla nel preliminare di vendita del
12.07.2013 stipulato appunto tra la SI.ra e il SI. per i Parte_1 Persona_1 terreni finitimi.
Tale contratto era stato infatti notificato al SI. per l'esercizio del diritto di Controparte_1 prelazione previsto nella disciplina dei contratti agrari.
In data 03.02.2014 si costituiva odierna parte appellante, che, contestando gli avversi dedotti, eccepiva l'improcedibilità della domanda in base alla legge n. 98 del/2013.
Nel merito, sosteneva di essere proprietaria dell'area in questione, affermando di averla ricevuta in eredità dalla madre SI.ra sorella dell'attore , per Persona_3 Controparte_1 pagina 3 di 13 successione testamentaria del 27.06.2013 di quest'ultima, deceduta il 12.08.2012, la quale, a sua volta, li aveva ricevuti per successione testamentaria del defunto padre SI. CP_1
La SI.ra inoltre, affermava di aver sempre avuto ed esercitato il possesso di tale area Pt_1
e di essersi accorta solo recentemente del fatto che quest'ultima fosse stata oggetto di lavori ad opera dell'odierno appellato.
In conclusione, ella richiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento di una somma quale illegittima occupazione del fondo per la conseguente mancata vendita della particella.
In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che la SI.ra fosse Parte_1 proprietaria della predetta area per intervenuta usucapione sua e dalla defunta madre e, in via estremamente gradata e subordinata, richiedeva che la proprietà della particella 5 dovesse essere devoluta per successione legittima e, quindi, come tale di proprietà di entrambe le parti del precedente giudizio.
Alla prima udienza di comparizione delle parti il Primo Giudice disponeva il tentativo obbligatorio di conciliazione, effettuato il 30.06.2014, il cui esito risultava negativo.
Articolati i mezzi istruttori ex art.183 c.p.c., nell'udienza successiva il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava la data del 29.10.2019 per la precisazione delle conclusioni;
tale udienza veniva più volte rinviata, fino alla pronuncia di merito del 15.05.2023.
Il Tribunale accoglieva le domande attoree riconoscendo proprietario della Controparte_1 particella identificata in catasto fabbricati al foglio 8, particella 5, di ha 0.13.00, seminativo classe
U e seminativo classe 2 di ha 0.02.11.
In ragione di ciò, il Tribunale ordinava “all'Agenzia del Territorio Ufficio Pubblicità Immobiliare di procedere alla relativa trascrizione ripristinando la continuità delle trascrizioni come infra ricostruite” (cfr. sentenza impugnata) nonché “all'UTE di Foggia di eseguire le volture il tutto esonerando il conservatore da qualsivoglia responsabilità” (cfr. sentenza impugnata).
Le spese processuali seguivano la soccombenza.
La sentenza impugnata, dopo aver affermato di aver istruito il giudizio su base documentale, provvedeva ad effettuare una precisa elencazione di tutti gli atti esaminati (in particolare: atto di donazione e divisione del SI. , denuncia di successione del SI. Persona_2 CP_1
pagina 4 di 13 testamento del SI. testamento della SI.ra , denuncia di successione CP_1 Persona_3 della SI.ra ). Persona_3
In base a tale analisi, il Tribunale ricostruiva una catena di trasferimenti sulla base dei quali la particella de quo, donata dal nonno (SI. ) dell'odierno appellato al padre di Persona_2 quest'ultimo (SI. , veniva lasciata per testamento a lui (SI. ) CP_1 Controparte_1
“sebbene la stessa venga solo descritta, ma non individuata per riferimenti catastali” (cfr. sentenza appellata).
Il Tribunale, poi, rilevava che nella dichiarazione di successione del SI. la CP_1 particella 5 foglio 8 era stata attribuita alla SI.ra , (sorella di parte attrice in primo Persona_3 grado e madre della convenuta) senza, però, che quest'ultima ne avesse fatto alcuna menzione nel proprio testamento.
Nella dichiarazione di successione della SI.ra , la stessa particella verrà attribuita Persona_3 alla convenuta SI.ra (come se fosse pacificamente di proprietà della de Parte_1 cuius).
Rilevata tale discrepanza documentale, il precedente organo giudicante accoglieva la domanda attorea, ponendo a fondamento della propria decisione due sentenze, la n. 08/2017 del Giudice di
Pace Penale di San Severo e la n.89/2019 del Giudice di Pace Civile di San Severo, dal momento che esse avevano certificato il possesso dell'area in questione in capo all'odierno appellato, respingendo la denuncia dell'odierna appellante, considerata non capace di produrre la prova del proprio possesso della suddetta area.
Nello specifico, dunque, il riteneva erronea, in ragione delle evidenze documentali e del possesso,
l'attribuzione della particella in questione alla SI.ra , affermando che, poiché costei Persona_3 non aveva fatto alcuna menzione dell'area nel testamento anch'ella fosse pienamente consapevole di non esserne proprietaria, né tantomeno di averne mai avuto il possesso.
Veniva, dunque, definito come errore materiale il fatto che la particella, nella presentazione della denuncia di successione del SI. fosse stata attribuita alla dante causa della CP_1 convenuta in primo grado, dal momento che tale statuizione non risultava conforme al testamento stesso.
pagina 5 di 13 In ragione di ciò e dell'assenza di alcuna contestazione relativa al predetto testamento del SI.
e al possesso uti dominus di quest'ultimo, la domanda attorea veniva accolta, nei CP_1 termini precedentemente descritti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello L'appello è affidato a cinque Parte_1 motivi di gravame fondamentali.
Il primo motivo rubricato “Erronea valutazione della documentazione agli atti e violazione dell'art. 2727 e segg. cc.” (cfr. atto di appello) è incentrato sull'errata interpretazione, ad opera del Tribunale, dei vari atti successori principali elencati in avvio di trattazione, posti dal precedente organo giudicante a fondamento della propria decisione.
L'appellante evidenzia sul punto che, al contrario di quanto affermato dal primo Giudice, dalla dichiarazione successoria del SI. dante causa dell'appellato e della madre CP_1 dell'appellante, SI.ra , sia possibile ricavare l'assegnazione in capo a quest'ultima Persona_3 della particella de quo.
In aggiunta, rileva che il Tribunale è addivenuto alla diversa conclusione dell'esistenza del diritto di proprietà del SI. “senza cercare di dare la minima prova o comunque Controparte_1 spiegazione di dette affermazioni” (cfr. atto di appello), definite avulse rispetto al testamento del SI. padre dell'odierno appellato. CP_1
Col secondo motivo di appello rubricato “Erroneo accoglimento della domanda di accertamento della proprietà stante la mancanza della continuità delle trascrizioni in capo all'odierno appellato ex art. 2650 c.c.” (cfr. atto di appello), l'appellante censura nuovamente la ricostruzione fattuale e giuridica operata dal Primo Giudice sui vari atti successori, definita
“superficiale e meramente soggettiva dei fatti e delle volontà riportate nei testamenti agli atti.”
(cfr. atto di appello).
E sottolinea che una più approfondita analisi della produzione documentale, unita ad una più efficace istruttoria, avrebbero portato il Tribunale al rigetto della domanda di controparte.
Ritiene che la decisione del precedente organo giudicante, accertativa del diritto di proprietà del SI. , sia andata “a modificare ben 50 anni di trascrizioni regolari e continuative, dal CP_1 testamento del trisavolo a quello della SInora , fino all' attuale proprietaria!!!” Persona_3
(cfr. atto di appello).
pagina 6 di 13 Il terzo motivo di gravame, invece, evidenzia l'infondatezza dell'accertamento del possesso in capo all'appellato.
L'appellante definisce prive di fondamento e di appiglio probatorio le statuizioni del Tribunale sul fatto che la SI.ra fosse consapevole di non essere proprietaria della particella in Persona_3 questione e sul fatto che quest'ultima aveva deciso di non citarla nel testamento in conseguenza di ciò.
Inoltre, contesta la scelta del Tribunale di porre a fondamento della propria decisione, le sentenze n. 08/2017 del Giudice di Pace Penale di San Severo e la n.89/2019 del Giudice di Pace Civile di
San Severo, definite del tutto inconferenti con il caso di specie.
Evidenzia, allo scopo, che “tutto il contenzioso penale, diversamente da quello civile, non si è svolto nel contraddittorio delle parti” (cfr. atto di appello) e ciò non avrebbe consentito alla SI.ra di dimostrare il proprio possesso dell'area in questione. Pt_1
Viene infine nuovamente prospettato il tema dell'errata interpretazione delle disposizioni testamentarie, sostenendo come fosse impossibile, anche per il decorso del tempo, che il SI.
[...]
non sapesse di non essere proprietario del terreno de quo. CP_1
Il quarto motivo di appello rubricato “Erroneo riconoscimento di proprietà su erronea emissione di ordinanza ex art. 187 c.p.c.” è incentrato sulla scelta del precedente organo giudicante di non istruire il giudizio mediante la prova testimoniale della SI.ra una Pt_1 modalità di articolazione del processo che non avrebbe permesso a quest'ultima di raggiungere la prova sul proprio possesso uti dominus della particella 5 del foglio 8.
L'appellante, insiste nuovamente anche sul profilo dell'utilizzo delle già citate sentenze del
Giudice di Pace di San Severo, sottolineando che “la mancata assunzione dei mezzi di prova articolati dalla SInora e l'avere posto a base della decisione di primo grado Parte_1 le due sentenza del Giudice di Pace di San Severo sono chiaramente frutto di un errore in cui è incorso il Giudice di primo grado per cui la sentenza è errata e come tale va censurata e rivista.”
(cfr. atto di appello).
Col quinto motivo di gravame, rubricato “Erronea condanna alle spese di primo grado ed erronea quantificazione” (cfr. atto di appello), rimarcando la piena fondatezza dei propri motivi di doglianza, contesta il capo dell'impugnata sentenza relativo alle spese, non solo per la loro rifusione a suo carico ma anche per la loro errata quantificazione. pagina 7 di 13 In conclusione, parte appellante richiede di:
“…
1-in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa ed, in particolar modo alla luce della 'prova certa' della continuità delle trascrizioni e delle relative volture catastali, il proposto appello e per l'effetto, dichiarare nulla inefficace, comunque improduttiva di effetti, la sentenza n.1371 /2023 emessa dal Tribunale di Foggia il16.05.2023 –Seconda
Sezione Civile, in persona del Giudice onorario Avv. Francesca Siciliani, notificata in copia esecutiva in data19.06.2023, rigettare la domanda attrice perché infondata e pretestuosa e comunque non provata;
2- in via subordinata, previa ammissione ed assunzione delle prove testimoniali articolate da parte convenuta nel giudizio di primo grado, dichiarare l'intervenuta usucapione in capo alla defunta SInora e poi della sua erede SInora del terreno sito in Persona_3 Parte_1 agro di San Severo alla Contrada Sant'Antonino da Piedi fog. 8 part. 5;
3-in via ancora più gradata, in caso di 'Incertezza' dalla lettura dei tre testamenti in atti, dichiarare che la part. 5 del fog. 8 si apparteneva per successione paterna ad entrambi gli eredi
e ed oggi alla sua erede SInora;
Controparte_1 Persona_3 Parte_1
4-revocare altresì la pronunciata sentenza di condanna della SInora alle Parte_1 spese del giudizio di primo grado, peraltro liquidate in misura errata e con condanna del SI.
al pagamento delle spese e competenze tutte del doppio grado del giudizio.; Controparte_1 in via subordinata con la integrale compensazione delle spese e competenze di primo grado e CP_ con condanna del SI. al pagamento delle spese tutte del presente procedimento.
…” (cfr. atto di appello).
Si è successivamente costituito in giudizio l'odierno appellato che, Controparte_1 contestando in toto non solo la ricostruzione fattuale ma anche l'iter logico-giuridico dell'appellante, ha richiesto il rigetto del gravame e della richiesta di inibitoria ex artt. 281 e 351
c.p.c.
3. Respinta la richiesta di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 25.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito di note e di 20 giorni per eventuali repliche. pagina 8 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato e va respinto.
I primi due motivi veicolano censure senza dubbio connesse, il che ne giustifica la disamina contestuale. Essi sono infondati.
Essi vertono sull'errata interpretazione, ad opera del Giudice di Prime Cure, della CP_ documentazione in atti relativa alla linea successoria della famiglia , traente origine dalle ultime volontà del trisavolo, SI. , fino ad arrivare alle parti dell'odierno giudizio. Persona_2
A detta dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel desumere dal testamento del SI.
[...]
rispettivamente nonno dell'appellante e padre dell'appellato, la proprietà in capo a CP_1 quest'ultimo della particella 5, foglio 8, di ha 0.13.00 seminativo classe U e seminativo classe 2, di ha 0.02.11 (terreni in agro di San Severo).
Tale non corretta interpretazione, nello specifico, deriverebbe dalla mancata valorizzazione della dichiarazione di successione del suddetto SI. atto nell'ambito del quale l'area CP_1 sopraindicata era stata al contrario assegnata alla IG SI. madre dell'odierna Persona_3 appellante, e non al SI. . Controparte_1
Tale indicazione del de cuius, successivamente, avrebbe portato la SI.ra nel Persona_3 contesto del proprio testamento, a cedere la particella 5 del foglio 8 di ha 0.13.00 seminati classe
U e seminativo classe 2 di ha 0.02.11, alla IG, SI.ra odierna appellante. Parte_1
La ricostruzione non è condivisibile. Dalla documentazione prodotta in atti si ricava che, con le ultime volontà, il SI. volle attribuire quell'area al figlio affermando CP_1 CP_1 che: “il vigneto alla contrada Sant'Antonino da Piedi ivi compresa la rimessa e una casetta voglio che vadano a mio figlio al quale andranno tutti gli animali di mia CP_1 proprietà” (cfr. testamento SI. . CP_1
Da tale indicazione, dunque, seppur priva di un riferimento catastale (se non si considera come tale l'indicazione effettuata “fuori foglio” nel testamento) si ricava la volontà del testatore di assegnare l'area de quo all'odierno appellato.
A supporto di ciò, inoltre, vi è anche la disposizione testamentaria del trisavolo SI.
[...]
il quale, nell'atto di divisione dei propri beni immobiliari, aveva provveduto ad Per_2 assegnare al SI. la particella in questione mediante una indicazione catastale CP_1
pagina 9 di 13 corrispondente a quella che parte attrice in primo grado, il SI. , ha fatto Controparte_1 valere nell'atto introduttivo del precedente giudizio.
L'assunto di parte appellante, relativo alla utilizzabilità della dichiarazione di successione del dante causa delle parti, nell'ambito del quale la particella era stata al contrario assegnata alla SI.ra , viene dunque superato dalle evidenze sopra descritte. Persona_3
Quanto alla valenza della denuncia di successione, si tratta di un atto compilato dinanzi all'Agenzia delle Entrate meramente per fini fiscali e, in ragione di ciò, non può essere considerato come prevalente rispetto ad una disposizione testamentaria, sebbene non del tutto esaustiva perché priva di precisa indicazione sul piano catastale.
Di talché, il richiamo effettuato da parte appellante alla sentenza n. 15716/2002 della Suprema
Corte di Cassazione, secondo la quale “La denuncia di successione –avente di per sé il contenuto ed efficacia ai soli fini fiscali – non è idonea a fornire la prova del diritto di proprietà di un determinato bene ma, in assenza di prove o indizi di segno contrario, può costituire l'elemento di convincimento del giudice in favore di chi la alleghi a dimostrazione di una situazione di fatto esistente al momento della denuncia stessa”, fornisce pieno sostegno alle conclusioni appena raggiunte.
La valenza probatoria della dichiarazione di successione, infatti, viene collegata all'ipotesi di
“assenza di prove o indizi di segno contrario”, elementi che, invece, sussistono nel caso di specie, in particolare con specifico riferimento al testamento del SI. CP_1
A far fede, dunque, è la disposizione testamentaria, intesa come punto di riferimento principale per interpretare le ultime volontà del de cuius.
Si consideri, inoltre, che la denuncia di successione è un atto di impulso degli eredi che, nella fisiologia dei rapporti, dovrebbe sempre richiamarsi al testamento stesso;
nel caso di specie, come già rilevato dal Primo Giudice, è possibile rinvenire un mero errore materiale. A supporto di tanto vi sono anche le disposizioni testamentarie della SI.ra che, nel disporre dei propri Persona_3 beni a favore dell'odierna appellata SI.ra attribuisce a quest'ultima “la piena Parte_1 proprietà del terreno seminativo in agro di San Severo, alla contrada Sant'Antonino da Piedi, esteso circa dieci ettari” (cfr. testamento SI.ra ), senza effettuare alcuno specifico Persona_3 richiamo alla particella oggetto del giudizio odierno.
pagina 10 di 13 In ragione di tanto, non si riconosce il diritto di proprietà della particella 5 foglio 8 ha 0.13.00 seminativo classe U e seminativo classe 2 ha 0.02.11 in capo alla SI.ra Parte_1
A confutazione, non coglie nel segno neanche il riferimento all'art. 2650 c.c. contenuto nel secondo motivo di appello.
Tale norma, infatti, disciplina la continuità delle trascrizioni nel caso di una pluralità di atti di acquisto di beni immobili nel tempo che implicano un ripetuto mutare della proprietà dei beni stessi, e richiama nell'ordinamento civilistico, nei casi di contrasto sulla titolarità di un bene,
l'applicabilità del principio “prior in tempore potior in iure”.
Ma tale disposizione, seppur teoricamente applicabile al caso di specie in ragione della dichiarazione di successione del SI. non appare decisiva per attribuire la proprietà CP_1 della particella, intanto perché la trascrizione non ha natura costitutiva del diritto e, poi, perché vi
è, da un lato il testamento con cui il SI. dispose del bene in favore del figlio, pur CP_1 senza indicarne la consistenza catastale e, dall'altro, vi è il testamento della dante causa dell'appellante in cui si legge: “ lascio a mia IG . la piena proprietà del terreno CP_3 seminativo sito nell'agro di San Severo alla contrada Santantonino da Piedi esteso circa 10 ettari”. Da tale atto si ricava che la madre dell'appellante ha disposto unicamente e limitatamente ai beni che aveva ricevuto dal padre e, fra essi, non era ricompresa l'aia in CP_1 questione.
Per di più, l'appellante, pur avendo invocato la suddetta norma (art. 2650 c.c.) in sede di gravame, non ha provato la avvenuta trascrizione del trasferimento della particella in favore della SI.ra , sua dante causa. Persona_3
Anche il secondo motivo di appello è quindi respinto.
5. L'esame del terzo e quarto motivo di appello può essere effettuata congiuntamente.
Con essi l'appellante contesta la legittimità del ragionamento logico-giuridico del Tribunale sul tema del possesso della particella rivendicata. Definisce inoltre non corretta la scelta processuale del primo Giudice di porre a fondamento della propria decisione le due sentenze n. 08/2017 del
Giudice di Pace Penale di San Severo e la n. 89/2019 del Giudice di Pace Civile di San Severo, definite del tutto inconferenti rispetto al caso di specie. Inoltre censura la scelta operata dal precedente organo giudicante di non istruire la causa mediante l'interrogatorio formale della SI.ra ritenuto superfluo. Parte_1 pagina 11 di 13 Tali censure non colgono nel segno e non possono essere condivise.
Il Tribunale, infatti, nell'accertare il possesso dell'area in questione, ha rilevato la presenza di due precedenti sentenze. La prima è la n. 08/2017, resa in sede penale a seguito di denuncia dell'appellante nei confronti dell'appellato per il reato di cui all'art. 633 c.p. Con quella sentenza, il Giudice di Pace di San Severo affermava che parte appellata non era riuscita a provare il possesso dell'area. Inoltre, accertava che il terreno, nel corso degli anni, era stato lavorato dal solo SI. , nella consapevolezza di costui di essere proprietario dell'area in Controparte_1 questione in virtù delle disposizioni testamentarie. Da tale sentenza, il Tribunale ha desunto l'esistenza di un elemento di prova sul possesso della particella de qua. Essa, infatti, pur essendo stata resa nell'ambito di un procedimento penale, scrutinava il ben più civilistico aspetto del possesso del bene, che appare di piena rilevanza per il caso di specie. L'altra sentenza, (la nr. CP_ 89/2019) pronunciava positivamente sulla domanda risarcitoria del (limitatamente alle spese sostenute per difendersi in sede penale) nei confronti della in seguito alla ingiusta Pt_1 denunzia che condusse alla sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 633 c.p.
In ragione di ciò, il Tribunale ha ritenuto superflua l'istruttoria e ha fondato il suo convincimento sulla richiamata documentazione e sul complesso di tutte le altre risultanze documentali.
Si tratta di una scelta che la Corte condivide in quanto coerente con il principio del prudente apprezzamento del Giudice di cui all'art.116 c.p.c. In quest'ottica, appare legittima anche la scelta di non espletare l'interrogatorio formale della SI.ra Attese le evidenze Parte_1 documentali, l'istruttoria orale, non avrebbe potuto cambiare le sorti del giudizio vista la documentata prova dell'attribuzione del bene all'appellato e in assenza di alcun elemento da cui potesse al contrario desumersi il possesso in capo all'appellante.
Di conseguenza, anche il terzo e quarto motivo di appello devono essere respinti.
6. Circa il quinto motivo di appello, rubricato “Erronea condanna alle spese di primo grado ed erronea quantificazione” (cfr. atto di appello), esso si incentra sulla invocata riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite ed è parimenti infondato dal momento che il
Tribunale ha liquidato correttamente le spese processuali (in euro 3.397,00) applicando lo scaglione II nei valori medi.
L'appello è pertanto integralmente respinto.
pagina 12 di 13 7. Le spese del grado seguono la soccombenza sul gravame e, liquidate come in dispositivo, secondo il valore della causa (scaglione II) in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022 e parametrate ai valori medi, vanno poste a carico dell'appellante in favore dell'appellato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Bari, sezione prima civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro il SI. avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1371/2023 resa nel procedimento n. R.G. 6140/2013 del Tribunale di Foggia, pubblicata il
15/05/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore del SI.
, spese che si liquidano per compensi in euro 2.915,00, Controparte_1 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari il 25.03.2025
Il conSIliere estensore Il Presidente
Maria Grazia CASERTA Maria MITOLA
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