Articolo 1 della Legge 3 gennaio 1963, n. 3
Articolo 2
Versione
23 febbraio 1963
Art. 1.
Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della citta' di Siena e di risanamento civico, a norma della presente legge sono seguente: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante erogazione di contributo dello stato.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1963
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente