Art. 1.
Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della citta' di Siena e di risanamento civico, a norma della presente legge sono seguente: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante erogazione di contributo dello stato.
Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della citta' di Siena e di risanamento civico, a norma della presente legge sono seguente: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante erogazione di contributo dello stato.