Articolo 6 della Legge 4 febbraio 1967, n. 25
Articolo 5
Versione
25 febbraio 1967
Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 25 febbraio 1967