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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5832 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1493/2019
All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 11:15
Presidente Dott. LI AR Relatore Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PR E NQ ESERC PP CP_1
AVV. BARBANTE ANNA MARIA avv. Cicchetti sost.
AVV. CICCHETTI MARIO
IE LL IN PR E NQ ESERC PP
AVV. BARBANTE ANNA MARIA avv. Cicchetti sost.
AVV. CICCHETTI MARIO
Appellato/i
CP_2
Avv. NESTA PAOLO AVV. Gioventu' sost.
AVV. Controparte_3
UNIPOLSAI SPA
Avv. LUPPINO BARBARA avv. Imperio sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avvocato dell'appellante principale insiste sulla revoca dell'ordinanza che ha rigettato le istanze istruttorie.
1 L'avv. Gioventu' si oppone alla richiesta di prove istruttorie di parte appellante e insiste sulla rinnovazione della ctu.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
LI AR
LL NI
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa LI AR Presidente rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 14.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1493 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), LL IE (C.F. CP_1 C.F._1
), in proprio e quali in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2 sulle figlie minori (cod. fisc.: ) e Persona_1 CodiceFiscale_3
(cod. fisc.: ), rappresentati e difesi dagli Parte_1 CodiceFiscale_4 avvocati Mario Cicchetti (cod. fisc.: ) e Anna Maria Barbante (cod. fisc.: CodiceFiscale_5
2 ) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Rieti (Ri) al largo CodiceFiscale_6
UD DA IA n. 10,
APPELLANTI
E
P.IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi, n. Controparte_2 P.IVA_1
209, presso lo studio degli avv.ti Paolo Nesta (C.F. ) e (C.F. CodiceFiscale_7 CP_3 [...]
) che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
C.F._8
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
E
UNIPOLSAI S.p.A., (P.IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, via Roccaporena P.IVA_2
n.51, presso lo studio dell'avv. Barbara Luppino (C.F. ), che la rappresenta e C.F._9 difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e LL DI, in proprio e nella CP_1 qualità esercenti la potestà genitoriale sulle minori e , Persona_1 Parte_1 citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la al fine di sentirla condannare al Controparte_2 risarcimento dei danni derivanti dall'errata indagine prenatale sulla minore Parte_1
Gli attori deducevano che nel Settembre 2009 non appena appresa la notizia della gravidanza avevano deciso di effettuare indagini volte a scongiurare il pericolo di anomalie cromosomiche e patologie genetiche intenzionati ad interrompere la gravidanza in caso di esito positivo delle stesse;
dopo aver effettuato il tritest e la translucenza nucale si erano pertanto rivolti all per l'analisi del CP_2 liquido amniotico a cui la DI si sottoponeva in data 11.12.09 previa sottoscrizione del consenso informato;
all'esito dell'indagine la struttura convenuta aveva rilasciato apposito referto nel quale risultava dichiarata l'assenza di anomalie numeriche o strutturali;
tuttavia alla nascita della piccola era stato riscontrato un difetto cromosomico invalidante;
l' aveva perciò errato Pt_1 CP_2 nella esecuzione della indagine (risoluzione a 320 anziché 400 bande) ed in ogni caso nella lettura della risoluzione che avrebbe dovuto comunque evidenziare l'anomalia del cromosoma 11.
Concludevano pertanto chiedendo il risarcimento dei danni subiti dagli attori quantificati complessivamente in € 1.403.116,09 oltre alla pubblicazione ex art. 120 c.p.c. della eventuale sentenza di accoglimento.
Si costituiva l' contestando la presenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a Controparte_2 carico della struttura per presunto errore diagnostico in quanto l'analisi era stata effettuata in piena conformità alle linee guida in materia essendo l'errore legato non alla tecnica di allestimento o alla
3 fase di lettura del campione bensì alla natura stessa del campione esaminato – liquido amniotico – che non presentava l'anomalia rilevata in epoca post natale su campione di sangue periferico della bambina. Chiedeva pertanto in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa ai fini della condanna alla manleva;
in via Controparte_4 principale il rigetto della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata si costituiva la OL s.p.a. eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della compagnia riguardando in realtà la polizza la responsabilità professionale personale dei dottori e e nel merito contestando comunque la responsabilità CP_5 CP_6 della struttura.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16044/2018, pubblicata il 02.08.2018, così statuiva: “-accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento risarcitorio di € CP_2
114.866,00 in favore di LL DI ed € 34.466,00 in favore di , oltre interessi CP_1 legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
-condanna al pagamento delle spese CP_2 di lite in favore di LL DI e che liquida per le varie fasi processuali in CP_1 complessive € 14.000,00 per compensi ed € 1.500,00 per spese oltre accessori come per legge;
-pone le spese di ctu come liquidate con decreto del Tribunale del 9.2.16 definitivamente a carico di
; -respinge la domanda di garanzia avanzata da e per l'effetto la CP_2 CP_2 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di OL spa che liquida per le varie fasi processuali in complessive € 8.000,00 oltre accessori come per legge.”
La sentenza è motivata come segue.
“Nel merito la domanda è in parte fondata nei termini che seguono. Invero gli attori hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non sofferti in proprio per la nascita nel 2009 della piccola , censurando l' sostanzialmente per 1) non avere correttamente Parte_1 CP_2 informato la gestante dei limiti o problematiche legate al prelievo amniotico pur avendo proceduto ad una risoluzione con 320 bande anziché 400 come previsto dalle linee guida del periodo (pag. 4,5 cit) privandola della possibilità non solo di scegliere di interrompere la gravidanza in caso di difetti genetici ma anche di prepararsi psicologicamente e materialmente all'arrivo di un figlio gravemente malato (pag. 75 cit); 2) per non avere correttamente eseguito la amniocentesi ovvero per non avere evidenziato alcuna alterazione genetica seppure visibile, privando la madre della possibilità di interrompere la gravidanza.
Ciò premesso occorre evidenziare come la amniocentesi viene solitamente effettuata oltre il terzo mese di gestazione -come nel caso di specie (17 sett all. 32 cit) - e per ciò in caso di esito negativo dell'indagine non vi è alcun diritto alla interruzione della gravidanza anche laddove la madre abbia espressamente dichiarato prima dell'esame che si sarebbe determinata in tale senso se avesse saputo
4 delle patologie fetali. Sul punto l'art 6 della L. 194 del 1978 stabilisce che la IVG è permessa dalla legge anche dopo i primi novanta giorni di gravidanza (art. 6) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Tale grave pericolo perciò deve essere presente ex ante, a nulla rilevando che a seguito della nascita del bimbo affetto da patologie siano insorte sindromi psicologiche dovute allo stress emotivo e al dolore insorto. Come infatti ribadito dalla
Suprema Corte “nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata è onere della parte attrice allegare e dimostrare - con riguardo alla sua concreta situazione - la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, ovvero che la conoscibilità, da parte della stessa, dell'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica.” (Cass. n.27528/13;
n.25767/15).
Ebbene nel caso di specie non vi è né allegazione né prova della compromissione dello stato di salute quanto meno psichica della sig.ra DI al momento della gestazione ed amniocentesi -che al contrario aveva un'attività lavorativa buona e una serenità familiare ed economica come rappresentato in citazione (pag 1)- ovvero non vi è allegazione di uno stato di fragilità emotiva e psicologica nel suo passato tale da lasciare quanto meno presuntivamente ritenere che appresa la notizia di malformazioni fetali ciò avrebbe certamente ingenerato una progressione in senso negativo del suo stato psichico sì da porla in serio pericolo di vita. Ne deriva che -quand'anche vi fosse stato un errore da parte dell' nell'eseguire l'amniocentesi (cfr. infra) - tale errore non ha causato CP_2 alcun danno alla gestante la quale in ogni caso non avrebbe potuto procedere ad aborto terapeutico.
Tali conclusioni non incidono tuttavia sulla necessità di accertare se effettivamente la CP_2 abbia condotto con diligenza e perizia la propria prestazione, e se abbia correttamente informato la paziente sulla metodologia usata e sul grado di certezza raggiungibile scientificamente. Ciò invero
è fondamentale giacché i risultati dell'esame -seppure ininfluenti allo stato sulla possibilità di abortire- al contrario certamente incidono sulla possibilità della madre di acquisire consapevolezza su ciò che accadrà, modificare gradualmente le proprie aspettative e prepararsi psicologicamente anche eventualmente ricorrendo ad adeguato supporto psicologico al fine di affrontare più saldamente l'attendibile percorso di accettazione e preparazione all'accoglimento della neonata e così calmierare l'eventuale impatto psicologico della notizia. Sulla questione la ctu medico legale espletata a firma del dott. esperto di genetica medica -dettagliata, puntuale ed analitica nei Per_2 riscontri sul bandeggio in atti di cui all'amniocentesi eseguita e scientificamente motivata, perciò
5 interamente condivisibile da questo Tribunale - ha certamente evidenziato l'errore della struttura nell'esecuzione dell'indagine.
Premesso invero che le Linee guida del 2007 prevedevano per le indagini cromosomiche eseguite su amniociti una risoluzione non inferiore a 400 bande -in grado di individuare anomalie di estensione uguale o superiore a 10 mb- nel caso di con anomalia 22,4 Mb questa si sarebbe perciò Pt_1 certamente vista.
Nel caso di specie nel consenso firmato dalla paziente viene riportato che l'analisi sarà condotta ad una risoluzione non inferiore a 320 bande. Già qui vi è quanto meno un errore di predisposizione del consenso. Giacché da esso si evince che il bandeggio sarà certamente non inferiore a 320 bande
(quindi maggiore;
350? 370?) ma non che arriverà quanto meno a 400 come da linee guida (poiché allo stato attuale dell'arte non è possibile ottenere definizioni migliori –cfr all. 2 c.r AR consenso). Ed è chiaro che la paziente –a meno che non sia essa stessa una genetista – né può sapere qual è il bandeggio utilizzabile né è stata avvertita del maggior rischio di diagnosi errata per avere utilizzato un bandeggio minore di quello prescritto dalle linee guida. Non può poi ritenersi che – ad onta di quanto scritto nel consenso – poi in verità l'indagine sia stata eseguita con bandeggio non inferiore a 400. Giacché nel referto in atti viene corrispondentemente riportato “46xx femminile normale, numero metafasi analizzate 20, tecnica utilizzata GGTC con risoluzione non inferiore a 320 bande”. Ed a fronte di tale espressa dicitura spetta alla struttura –non certamente al paziente- dimostrare che in realtà la analisi sia stata effettuata correttamente a 400 e non come indicato nel referto. D'altra parte -come sopra evidenziato- se si fosse proceduto con bandeggio a 400 la anomalia 22,4 Mb doveva essere visibile, e se non riscontrata si deve concludere per il non utilizzo del bandeggio 400 (come da consenso e referto della struttura stessa) o per l'errata lettura da parte dei genetisti dell' . A ciò si aggiunga che il Ctu -ancor prima di soffermarsi sul livello di CP_2 bandeggio- abbia con chiarezza evidenziato la scarsa qualità dello stesso ed a titolo esemplificativo ha riportato una metafasi bandeggiata dall'AR (1B), e si apprezza come sia difforme a quella bandeggiata a 350 (1C) e a 450 (1D). (pag.4 ctu). Peraltro che non si sia stato utilizzato un bandeggio
a 350-400 bande è emerso dal fatto che in tali casi è necessario visualizzare due bande sul braccio corto del cromosoma 11, oltre che di una banda nella regione 1p31-p32, 5 bande lungo tutto il cromosoma 10, 4-5 bande sul braccio lungo del cromosoma 12 e 6-8 bande lungo l'intero cromosoma
X. Elementi non rinvenibili nella loro completezza nell'esame condotto dall' . Parimenti CP_2 laddove utilizzato un bendaggio a 300 questo è stato pure incompleto, attesa la mancanza di individuazione di 2 bande scure sul braccio corto del cromosoma 8, 3 bande scure sul braccio lungo del cromosoma 10, la banda 20p12 e la banda 22q12. Da ciò ne deriva con certezza che non è stato utilizzato né un bandeggio a 350-400 né a 300 secondo standard definiti. Ebbene deve certamente
6 dichiararsi la grave negligenza ed imperizia nella esecuzione dell'amniocentesi sulla paziente
DI.
Come sopra motivato ciò di per sé tuttavia non legittima gli odierni attori alle loro richieste risarcitorie, laddove fondate sul diritto leso della gestante ad interrompere la gravidanza. Al contrario non vi è dubbio che l'errato referto -se da una parte ha consentito alla puerpera di proseguire in serenità la sua gravidanza- dall'altro non può non avere determinato come da ella allegato proprio perché inaspettato un grande impatto sulla stessa al momento della nascita ed averla privata di quel possibile percorso di adattamento tale da prepararla all'evento ed all'accoglimento.
Ne consegue che -in base al petitum avanzato in tale senso solo dalla sig. DI- considerato che dalla relazione medica di parte è emerso ex post un danno psicologico in termini di depressione a decorso acuto cronico (all. 32 e corredati risultati somministrazioni tests neuropsichiatrici) e che tale danno è correlato in parte comunque alla nascita della bambina con le sue problematiche
(nascita allo stato doverosa in quanto non possibile aborto terapeutico come sopra) ed in parte invece
è dovuto proprio all'impossibilità della madre di adattamento e preparazione progressiva al fatto, il Tribunale deve riconoscere in via equitativa all'attrice la somma di € 70.000,00.
A ciò si aggiunga che entrambi i genitori -proprio perché non a conoscenza della patologia in base all'errato referto medico- hanno diritto al risarcimento del danno morale richiesto da intendersi come pecunia doloris ovvero danno morale transeunte legato allo shock della notizia appresa al momento della nascita. Spettano perciò in via equitativa ad entrambi i genitori €30.000,00 per ciascuno.
Nulla a tale titolo per la sorellina per il minore grado di consapevolezza legato alla sua età nell'immediatezza del parto, verosimilmente attutita e protetta nella comunicazione dai genitori come doveroso.
In conclusione la deve essere condannata al pagamento di €100.000,00 in favore di CP_2
LL DI ed €30.000,00 in favore di . Oltre alla rivalutazione del credito - CP_1 già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali -vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati, in conformità al consolidato orientamento della cassazione (Cass.,
S.U. n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva mediante ricorso al metodo degli interessi e del tasso di rendimento dei titoli di Stato (Cass., S.U. n. 19499/2008). Il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto
e la sua liquidazione, tenuto conto che la prova del lucro cessante può essere raggiunta sulla base di criteri presuntivi e, dunque, con riferimento agli interessi legali (individuati annualmente con dm ex
7 art. 1284 c.c.) quale parametro minimo ed oggettivo (salva la prova del maggior danno da parte del creditore) o, se di misura maggiore, il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi. Pertanto, il danno da lucro cessante va calcolato, applicando l'interesse annuo nella misura legale o, se di misura maggiore, il tasso di rendimento annuo netto dei titoli di
Stato di durata non superiore a dodici mesi, sulle somme liquidate all'attualità e sopra indicate, previa devalutazione all'epoca dell'errore secondo gli indici ISTAT e rivalutazione annuale, a tale data individuandosi il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento danni e sino alla presente decisione. A tal fine si riconosce, in via necessariamente equitativa ex art. 2056, comma 2, c.c., un ulteriore 1,82 % annuo -in assenza di elementi che consentono di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma-, assumendo come base la semisomma tra il valore del bene perduto al tempo dell'illecito ossia dicembre 2009 (data errato referto) ottenuto devalutando l'importo ancora dovuto del risarcimento complessivamente liquidato e il valore rivalutato ad oggi. L'importo così calcolato su €100.000,00 è pari ad €
14.866,00 per un totale dovuto a LL DI di € 114.866,00; su €30.000 è pari ad € 4.466,00 per un totale dovuto a pari ad € 34.466,00. La domanda dunque deve essere accolta CP_1 con condanna dell' al pagamento delle somme di cui sopra. CP_2
Con riferimento alla domanda di garanzia essa non può essere accolta atteso che le polizze azionate dall' con la chiamata in manleva della OL –x01389739 e x99481137 02- sono CP_2 state stipulate dalla struttura per soggetti beneficiari/assicurati diversi da sé medesima ovvero per i sanitari e (all. 18-19 fasc , ancorché operanti Persona_3 Persona_4 CP_7 all'interno della struttura, per i quali solo è destinata ad operare la copertura assicurativa ex art
1.1.1. art 1 condizioni polizza. Spese di lite e di ctu secondo soccombenza.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e LL DI, in proprio e quali CP_1 esercenti la potestà sulle minori e , formulando le Persona_1 Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 16044/2018, repert. N. 17572/2018, del 02/08/2018 (e pubblicata in pari data) emessa dalla dott.ssa Maria Lavinia Fanelli della 13 sezione del Tribunale di Roma nel procedimento inter partes contrassegnato con il NRG 24691/2014, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Roma così come precisate e modificate nella memoria ex art. 183 cpc VI comma n.1 e riprodotte appresso: -Accertato e dichiarato che l'errata indagine prenatale sul feto della Sig.ra LL DI è ascrivibile a colpa della Controparte_2 in concorso con la condotta posta in essere - ognuno per i propri titoli e responsabilità - dai lavoratori della società convenuta, dott. , dott.ssa dott.ssa Persona_4 Persona_5 Per_6
8 dott.ssa , Dott. e dott. , per l'effetto Per_7 Persona_8 Persona_9 Persona_3 condannare l'odierna società convenuta, in solido e/o in concorso con i predetti lavoratori, dott.
, dott.ssa dott.ssa dott.ssa , Persona_4 Persona_5 CP_8 Persona_8
Dott- e dott. , al risarcimento dei danni subiti dagli odierni Persona_9 Persona_3 attori nella misura complessiva di euro 1.403.116,09, di cui euro 436.468,66 ovvero quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia in favore della Sig.ra LL DI, di cui 228.465,68 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore del Sig. , di cui 90.181,85 CP_1 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della Minore Persona_1
(e, per essa, in favore dei genitori nella qualità di esercenti la patria potestà), oltre un ulteriore importo conteggiato in via equitativa ex art. 1226 c.c. per le spese mediche ed assistenziali future per la piccola ed una ulteriore somma, da individuarsi in via equitativa, per il Sig. Parte_1 [...]
di cui in premessa, il tutto maggiorato di interessi legali dal momento del sorgere del diritto CP_1 al saldo. Si chiede altresì la pubblicazione ex art. 120 c.p.c. della eventuale sentenza di accoglimento sui quotidiani nazionali e locali di maggiora diffusione (in via esemplificativa, Repubblica, Corriere della Sera, IlMessaggero, IlTempo, ilSole24ORE, Metro) con oneri a carico di parte convenuta e con facoltà della parte attrice, in difetto di ottemperanza al disposto di condanna del Giudice da parte della società convenuta, di provvedervi essa stessa con diritto al recupero dalla società odierna convenuta degli oneri all'uopo sostenuti.
B) in via subordinata, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni ed i titoli di cui in premessa, contrariis rejectis, accertato e dichiarato che l'errata indagine prenatale sul feto della
Sig.ra LL DI è ascrivibile a colpa della anche per il fatto dei propri Controparte_2 lavoratori Dott. , Dott.ssa Dott.ssa dott.ssa Persona_4 Persona_5 CP_8
, dotto. e Dott. , per l'effetto condannare Persona_10 Persona_9 Persona_3
l'odierna società convenuta, in proprio e per il fatto dei propri lavoratori sopra indicati, al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori nella misura complessiva di euro 1.403.116,09, di cui euro 436.468,66 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della Sig.ra
LL DI, di cui euro 228.465,58 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore del Sig. , di cui euro 90.181,85 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di CP_1 giustizia in favore della minore (e, per essa, in favore dei genitori nella Persona_1 qualità di esercenti la patria potestà), di cui euro 650.000,00 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della minore (e, per essa, in favore dei genitori nella Parte_1 qualità di esercenti la patria potestà), oltre ulteriore importo conteggiato in via equitativa ex art.
1226 c.c. per le spese mediche ed assistenziali future per la piccola ed una ulteriore Parte_1 somma, da individuarsi in via equitativa, per il Sig. di cui in premessa, il tutto CP_1
9 maggiorato di interessi legali dal momento del sorgere del diritto al saldo. Si chiede altresì la pubblicazione ex art. 120 c.p.c. della eventuale sentenza di accoglimento sui quotidiani nazionali e locali di maggiora diffusione (in via esemplificativa, Repubblica, Corriere della Sera, IlMessaggero,
IlTempo, ilSole24ORE, Metro) con oneri a carico di parte convenuta e con facoltà della parte attrice, in difetto di ottemperanza al disposto di condanna del Giudice da parte della società convenuta, di provvedervi essa stessa con diritto al recupero dalla società odierna convenuta degli oneri all'uopo sostenuti.
C) in ulteriore subordine. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni ed i titoli di cui in premessa, contrariis rejectis, accertato e dichiarato che l'errata indagine prenatale sul feto della
Sig.ra LL DI è ascrivibile a colpa della per l'effetto condannare Controparte_2
l'odierna società convenuta, al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori nella misura complessiva di euro 1.403.116,09 di cui euro 436.468.66 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della Sig.ra LL DI, di cui euro 228.465,58 ovvero quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia in favore del Sig. , di cui euro 90.181,85 ovvero quella CP_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della minore (e, per essa, Persona_1 in favore dei genitori nella qualità di esercenti la patria potestà), di cui euro 650.000,00 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della minore (e, per essa, Parte_1 in favore dei genitori nella qualità di esercenti la patria potestà), oltre ulteriore importo conteggiato in via equitativa ex art. 1226 c.c. per le spese mediche ed assistenziali future per la piccola Pt_1
ed una ulteriore somma, da individuarsi in via equitativa, per il Sig. di cui in
[...] CP_1 premessa, il tutto maggiorato di interessi legali dal momento del sorgere del diritto al saldo. Si chiede altresì la pubblicazione ex art. 120 c.p.” Si chiede altresì la pubblicazione ex art. 120 c.p.c. della eventuale sentenza di accoglimento sui quotidiani nazionali e locali di maggiora diffusione (in via esemplificativa, Repubblica, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo, il Sole24ORE, Metro) con oneri a carico di parte convenuta e con facoltà della parte attrice, in difetto di ottemperanza al disposto di condanna del Giudice da parte della società convenuta, di provvedervi essa stessa con diritto al recupero dalla società odierna convenuta degli oneri all'uopo sostenuti. Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio ex D.M. 55/2015, con le maggiorazioni del 15% di rimborso forfettario per spese generali, IVA e Cpa come per legge.”
L nel costituirsi proponeva appello incidentale e rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, per i motivi di cui alle premesse, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decidere nel merito: in via pregiudiziale di rito: - dichiarare preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in appello per indeterminatezza assoluta delle domande risarcitorie ex adverso proposte, tanto in riferimento alle
10 componenti di danno lamentate, quanto in relazione all'ammontare dell'equivalente pecuniario preteso da parte appellante;
nel merito: A) rigettare le domande tutte proposte dall'appellante, nonché da qualsivoglia altro appellato avente posizione contraria a quella di Controparte_2 giacchè infondate in fatto ed in diritto e, comunque, dichiarare inammissibili tutte le domande nuove formulate in grado di appello, tali da considerarsi sia quelle vertenti su componenti di danno non richieste in primo grado, sia quelle per le quali in grado di appello è stata modificato l'ammontare risarcitorio richiesto;
B) in via subordinata, nella denegata ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sopra rassegnate conclusioni, qualora la Corte dovesse ritenere fondate, anche parzialmente, le pretese avversarie, contenere la quantificazione dei danni eventualmente ritenuti risarcibili nella misura minima consentita. Per quanto concerne l'appello incidentale C) accogliere il motivo di appello incidentale sopra proposto e, conseguentemente, in riforma della sentenza n.
16044/2018, emessa in data 28-07/02-08/2018 dal Tribunale Civile di Roma -previo accertamento e declaratoria di insussistenza dell'errore diagnostico addebitato ad e, in ogni caso, Controparte_2 previo accertamento e declaratoria di assenza di colpa, anche lieve, in capo ad Controparte_2 nella mancata rilevazione, in sede di esecuzione di amniocentesi sulla sig.ra DI, dell'anomalia genetica presentata dalla piccola alla nascita- rigettare in toto la domanda attrice, Parte_1 con condanna dei coniugi a restituire ad rispettivamente la somma Controparte_9 Controparte_2 di € 34.466,00 e 114.866,00 oltre 14.000,00€ per compensi e 1.500,00 per spese oltre oneri come per legge, complessivamente dalla stessa versata in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese, spese generali e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio. a) In via istruttoria: - si chiede, in primo luogo e preliminarmente, per le motivazioni meglio espresse nel motivo di appello incidentale, il rinnovo della CTU medico Legale già espletata in primo grado, sugli stessi quesiti già formulati in primo grado e disponendo l'estensione dell'accertamento peritale anche alle documentazioni cliniche afferenti gli esami effettuati su sangue periferico, all'Ospedale
Bambin Gesù, affidandone l'espletamento a medico genetista diverso da quello di primo grado;
- in via condizionata ammettersi le prove, in forma diretta e in controprova, indicate da Controparte_2 con le memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3, depositate nel primo grado di giudizio, per la denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, delle prove richieste dagli appellanti.”
La UNIPOLSAI s.p.a. nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Accertare e dichiarare l'acquiescenza degli appellanti ex art. 329 c.p.c. in ordine al capo della sentenza inerente il rigetto della garanzia assicurativa stante l'inoperatività delle polizze X01389739 00 e X99481137 02 00 e/o la rinuncia alla domanda nei confronti di UnipolSai in tal senso, per tutte le ragioni di cui in parte motiva, con conseguente difetto di legittimazione passiva di UnipolSai in ordine all'appello notificato dai sig.ri
11 e DI;
- Accertare e dichiarare inammissibile l'appello notificato dai sig.ri e CP_1 CP_1
DI ai sensi e per gli effetti degli artt. 345 e 348 bis c.p.c.; - Accertare e dichiarare integralmente infondato l'appello interposto dai sig.ri e DI per tutti i motivi esposti in narrativa e, CP_1 per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 16044/2018 del 02 agosto
2018”.
Nel corso del giudizio questa Corte in un primo tempo ha disposto CTU medico legale e successivamente ha revocato tale ordinanza.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto infondata è l'eccezione dell'appellata di indeterminatezza della domanda di cui all'atto di appello, risultando dalla lettura dell'atto in modo chiaro sia i motivi di appello che il petitum (come si evince dalla lettura delle conclusioni sopra riportate).
L'appello principale è articolato in tre motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per “error in judicando ed error in procedendo. errata ed omessa valutazione di fatti decisivi, principali o secondari, oggetto di discussione. Erronea applicazione di legge. Il giudice di prime cure non ha fatto buon governo dei poteri riconosciutigli dagli artt. 115 e 116 c.p.c. – violazione dell'art. 115 c.p.c. il giudice di prime cure non ha posto a fondamento della sua decisione le prove e le presunzioni dedotte dalle parti ricostruendo in maniera errata e personalistica la vicenda oggetto di causa basando la decisione assunta su personali convinzioni etiche e ideologiche. Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. carenza del procedimento logico che ha indotto il giudice di prime cure al suo convincimento. Illegittima assegnazione a carico dell'attore di un onere di probatio diabolica. violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e segg. c.c. e dell'art. 6 della legge n.194 del 22 maggio 1978 in relazione all'art. 32 cost.- errata valutazione delle prove nonché' delle presunzioni
e degli indizi.”
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui rigetta - con un percorso logico- argomentativo ritenuto del tutto viziato - la domanda di risarcimento dei danni da nascita indesiderata.
Il giudice di prime cure, infatti, ha erroneamente valutato il comportamento dell'attrice, deducendone la mancata prova della volontà di interrompere la gravidanza alla ricorrenza dei presupposti di cui alla l. 194/1978. Contrariamente a quanto ritenuto la DI ha provato quantomeno presuntivamente la compromissione del suo stato di salute derivante dalla notizia di malformazioni fetali del nascituro. Il giudice, infatti, non ha correttamente considerato: la serie di esami effettuati per l'accertamento di eventuali anomali cromosomiche e/o patologie genetiche del feto;
la consapevolezza per i genitori di andare incontro ad un negativo mutamento della propria esistenza
12 impattante anche sulla sfera esistenziale dell'altra figlia . Da tali circostanze è pacifico Persona_1 che il disturbo post traumatico da stress affliggente la DI, sia emerso durante la gravidanza e non dopo. Qualora la DI avesse avuto consapevolezza circa l'esistenza di anomalie cromosomiche del feto, implicanti un grave pericolo per la sua salute fisica e psichica, avrebbe senza dubbio interrotto la gravidanza. Erroneamente poi il giudice di primo grado non ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice atta a confermare la propria propensione all'aborto in caso di malformazioni del nascituro.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “error in judicando ed error in procedendo. vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno subito da Parte_1
AT. – violazione dell'art. 115 cpc. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. – errata ed omessa valutazione di fatti decisivi, principali o secondari, oggetto di discussione. sul mancato riconoscimento del danno jure proprio lamentato dalla piccola derivante dall'inadempimento dell' . Sulla Parte_1 CP_2 legittimazione attiva di e sul mancato riconoscimento del danno jure proprio Parte_1 lamentato ex art. 1224 cc ed ex art. 2043 c.c. – vizio di omesso esame di un fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti. errore di diritto.”
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui viene omessa la pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno subito da . Tale statuizione disconosce Parte_1 impropriamente il diritto del nascituro, da azionarsi tramite i genitori, a non nascere e a non proseguire la vita. L'errore del medico è causa della malattia, in quanto la corretta diagnosi delle anomalie cromosomiche prima della nascita, avrebbe determinato l'aborto del concepito evitando l'insorgere di tale tipo di danno. Alla luce di quanto evidenziato, appare evidente la legittimità della richiesta avanzata da circa il risarcimento del danno causato da errore medico anche a titolo Parte_1 di danno biologico e per le future spese mediche, nonché a titolo di danno esistenziale.
Con il terzo motivo la sentenza viene censurata “sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale
e non patrimoniale. error in procedendo- errore di diritto – mancato riconoscimento e liquidazione del danno morale subito da quale sorella di . – errata ed omessa Persona_1 Parte_1 valutazione di fatti decisivi, principali o secondari, oggetto di discussione. sul mancato riconoscimento del danno. violazione dell'art 155 cpc. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. errore di diritto. mancato riconoscimento e quantificazione del danno biologico. mancata adeguato riconoscimento dello stato psicofisico patito dalla signora LL DI, dal signor e dalla piccola CP_1 Persona_1 conseguentemente alla nascita di . Vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo Parte_1 che ha costituito oggetto di discussione tra le parti. – richiesta di ctu tesa ad accertare la correlazione
13 tra il disturbo psichiatrico riconosciuto nella signora LL DI, nel signor CP_1
e nella piccola formato e i fatti di causa. violazione del principio di corrispondenza Persona_1 tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 11 cpc – errore di diritto – vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla signora LL DI.”
Gli appellanti censurano la sentenza nel punto in cui riconosce le richieste risarcitorie di parte attrice nei limiti del solo danno da errato referto, rigettando quelle relative alla lesione dell'autodeterminazione nell'esercizio del diritto all'interruzione alla gravidanza. Il giudice di prime cure avrebbe anche errato in relazione al mancato riconoscimento del risarcimento per la mancata prestazione del consenso informato. A causa della negligente ed inadempiente condotta dell' infatti, la DI ha subito una lesione del 30 % della propria integrità psico- Controparte_2 fisica. Pertanto, sussistono i presupposti la risarcibilità del danno morale, da liquidarsi secondo i criteri equitativi di cui all'art. 2059 c.c. e, del danno patrimoniale in ragione delle consistenti esigenze assistenziali della minore. A tal fine, gli appellanti rilevano che la DI percepiva un compenso imponibile annuo di base di 24.000.00 euro e, considerando l'età della stessa, e il percorso professionale ulteriore di almeno 27 anni, la stessa avrebbe subito una perdita pari a 648.000,00 euro.
Va riconosciuto altresì in favore del una lesione dell'integrità psico-fisica pari al CP_1
25%, il danno morale patito, il danno patrimoniale in misura pari agli importi sostenuti per le spese della piccola (10.000,00 euro), nonché un danno pari ad almeno 100.000,00 euro per il Pt_1 mutamento dell'esistenza personale e lavorativa. La piccola , invece, avrebbe diritto al Persona_1 risarcimento del danno morale patito nella misura di 140.181,85 euro. Da ultimo, erroneamente non
è stata ammetta una CTU volta all'accertamento della correlazione tra il disturbo psichiatrico riconosciuto ai genitori e alla sorella di AT per l'errata diagnosi. Pt_1
L'appello incidentale promosso da è articolato in un unico motivo con cui la sentenza Controparte_2 viene censurata per: “Error in iudicando sotto il profilo della ingiustizia e della erroneità manifesta della sentenza in punto di valutazione della CTU in primo grado, laddove il Giudice ha ritenuto condivisibili le risultanze della CTU, ponendole quale presupposto del parziale accoglimento della domanda attorea e, più precisamente, nella parte in cui ha statuito che “ sulla questione la ctu medico legale – dettagliata, puntuale ed analitica nei riscontri sul bendaggio in atti di cui all'amniocentesi eseguita e scientificamente motivata, perciò interamente condivisibile da questo Tribunale- ha certamente evidenziato l'errore della struttura nell'esecuzione dell'indagine.”
Secondo l'appellante incidentale la sentenza di primo grado è erronea nel punto in cui addebita alla una grave negligenza ed imperizia nella esecuzione dell'amniocentesi. Tale Controparte_2 statuizione, inoltre, appare inficiata da un vizio logico relativo alla valutazione effettuata dalla ctu medico-legale. I coniugi avevano prestato espressamente il consenso informato accettando dunque la
14 possibilità di verificazione di errori tecnici e di mancate diagnosi. L'accettazione delle conseguenze appariva piena anche alla luce della posizione professionale rivestita dagli stessi: le informazioni erano stata prospettate e comprese nella loro interezza. Inoltre l'utilizzo di una risoluzione di 320 bande anziché di 400 nell'esecuzione dell'amniocentesi lungi dall'esser stata provata in qualche modo costituisce una mera congettura del CTU. Non è stata riscontrata neanche una violazione delle linee guida che, peraltro, non hanno rango di fonte normativa ma di raccomandazione. L'assenza di duplicazione cromosomica nella coltura dell'amniocentesi, poi, non è stata contestata né dalla CTU né dal Dott. La risoluzione di bandeggio utilizzata, peraltro, non è dirimente nell'analisi sul Per_2 difetto del cromosoma 11 che, invece, dal sangue periferico, appariva macroscopico. Non vi era alcuna grossolana anomalia nei preparati cromosomici dell'amniocentesi: nell'eccezionalità del caso di specie, la diagnosi citogenetica su tessuti extraembrionari (quali il liquido amniotico), seppur corretta, non era in grado di rappresentare la situazione presente sui tessuti fetali (linfociti da sangue periferico) che evidenziavano il difetto cromosomico presente. La lettura del cariotipo sul liquido amniotico veniva eseguita correttamente ed il referto diagnostico era corrispondente alle immagini dello stesso. Contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, sussistono motivi biologici e scientifici alla base di un'anomalia presente nel sangue non riscontrata nei preparati da liquido amniotico. I cromosomi estratti, infatti, possono differire per motivi diversi dai mosaicismi feto-placentari, come ad esempio: la selezione clonale degli amniociti sani;
il fatto che l'anomalia cromosomica sul feto si sia verificata dopo la formazione dei tessuti sani (e come tale non visibile omogeneamente); il fatto che l'anomalia sia presente solo nell'embrione e non nei tessuti extra embrionari. Pertanto, può accadere che il cariotipo fetale prenatale non coincida al cariotipo su sangue periferico prelevato dopo la nascita, a prescindere dall'operato della struttura sanitaria ove erano stati effettuati gli esami.
Inoltre, nel caso in cui non sia possibile una risoluzione standard, è indicato ripetere l'esame solo dopo aver accertato una chiara indicazione clinica, assente nel caso di specie. Gli appellanti principali hanno citato solamente articoli di letteratura scientifica non coevi al tempo dell'evento. La mancata manifestazione dell'anomalia cromosomica nell'amniocentesi, sarebbe riconducibile all' imprevedibilità del comportamento biologico dei tessuti interessati, integrante tuttavia una eventualità conosciuta ed accettata dai genitori della minore. Ne deriva che, non è ascrivibile alla alcuna errata diagnosi e avvalimento di “protocollo lavorativo non idoneo”. CP_2
L'eccezionalità dello scenario veniva inoltre comprovata dalla necessità espressa dai medici del
Bambin Gesù circa l'effettuazione di un secondo esame “Arragh CGH”, senza chiedere il relativo consenso ai genitori. La duplicazione del cromosoma 11, nella regione (q23.1q25), veniva accertata solo dopo la nascita mediante indagini più specifiche, ovvero tramite tecniche di citogenetica
15 molecolare non eseguibili normalmente nella diagnosi citogenetica prenatale e, addirittura, non routinaria nemmeno in epoca post-natale, soprattutto senza alcuna indicazione specifica di ricerca.
Innanzitutto va esaminato l'appello incidentale attinente alla ritenuta responsabilità relativa al referto di cui alla amniocentesi.
In diritto, pacifica la natura contrattuale del rapporto, per quanto attiene agli oneri probatori a carico delle parti, secondo costante giurisprudenza della S.C. "in tema di responsabilità sanitaria, il paziente
è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile" (Cass. n. 26907/2020). E l'esistenza del nesso di causalità va effettuato secondo il criterio del "più probabile che non" (Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 20812/2018).
In particolare, per quanto attiene alla fattispecie di omessa diagnosi, come nel caso di specie in cui è in discussione l'omessa diagnosi di anomalia cromosomica, la S.C. ha osservato come “in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (Cass. n. 23197/2018; nei medesimi termini Cass. n. 21530/2021).
Precisato che nel caso di specie non si pone un problema di errato prelievo del liquido amniotico ma di errata refertazione, in linea di fatto pacificamente in data 11.12.2009 LL DI ha eseguito un'amniocentesi presso il Centro . Sul punto il consulente ha precisato come “Il CP_2 termine “amniocentesi” è da lungo tempo utilizzato per definire il “prelievo transaddominale di liquido amniotico” e di come tale procedura è, in gran parte delle aree evolute del mondo, utilizzata in quasi la totalità dei casi per la diagnosi prenatale invasiva.
16 L'esame citogenetico, conclusosi il 30.12-2009, ha avuto come esito “46, XX femminile normale”, come da referto in atti. L'indagine è stata eseguita su 20 metafasi, con tecnica di bandeggio G(GTG)
e ad una “risoluzione non inferiore a 320 bande” (sempre come da referto in atti).
La gravidanza è quindi decorsa fino alla nascita di , avvenuta il 12-05-2010. Parte_1
Subito dopo la bimba ha presentato una serie di importanti problematiche cliniche che hanno richiesto ricoveri ed ulteriori accertamenti compatibili con patologia sindromica, tra cui la ripetizione su sangue periferico dell'esame del cariotipo standard. Questa indagine è stata eseguita presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in data 5.07.2010 con la stessa tecnica di bandeggio G(GTG) e a una risoluzione media di 400 bande. L'indagine ha rivelato la presenza di una duplicazione cromosomica del braccio lungo del cromosoma 11 [46,XX,dup(11)(q23.1q25)]. Nel referto viene inoltre segnalato che il dato è stato confermato tramite tecnica Array CGH che ha definito l'ampiezza della duplicazione estesa per 22,4 megabasi (Mb). In un secondo momento la piccola è stata sottoposta a un ulteriore prelievo presso altro centro (Genoma), che ha eseguito l'indagine utilizzando direttamente la tecnica Array CGH con risultati sovrapponibili a quelli ottenuti dall'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Non pare quindi in discussione che il referto dell'amniocentesi effettuata presso non ha CP_2 rilevato la presenza di una duplicazione cromosomica del braccio lungo del cromosoma 11
[46,XX,dup(11)(q23.1q25)], accertata dopo la nascita. Il referto consegnato alla signora DI
LL riporta la dicitura: “il cariotipo fetale è 46, XX FEMMINILE NORMALE”. Pertanto, dalla lettura della risposta non sarebbe stato possibile dedurre la presenza di una patologia cromosomica, in quanto la dicitura utilizzata la escludeva esplicitamente.
Secondo quanto riportato nel referto l'indagine sarebbe stata condotta con tecnica di bandeggio utilizzata G(GTG) con risoluzione “non inferiore a 320 bande”.
Per quanto attiene alla conformità della tecnica eseguita alla miglior scienza dell'epoca, secondo la consulenza “la Società Italiana di Genetica Umana (SIGU) raccomandava nelle linee guida pubblicate nel 2007, per le indagini cromosomiche eseguite su amniociti, una risoluzione non inferiore a 400 bande. “Il livello di risoluzione deve essere correlato al quesito diagnostico e al tipo di tessuto studiato: il numero di 320 bande rappresenta il livello minimo che si raccomanda di utilizzare per l'analisi su villi coriali con il metodo diretto;
400 bande possono rappresentare il livello minimo per l'analisi prenatale su villo coriale o liquido amniotico dopo coltura e per la postnatale”.
Pertanto l'esecuzione dell'amniocentesi inferiore a 400 bande non appare conforme alle linee guida
(trattandosi di analisi di liquido amniotico).
17 Ulteriormente, osservando le immagini allegate, indipendentemente dal livello di risoluzione in numero di bande riportato nel referto, il CTU ha osservato una scarsa qualità di bandeggi (“a titolo esemplificativo, in figura 1 sono inserite una metafase non bandeggiata (Fig. 1A), la metafase presente nel referto (Fig. 1B) una metafase bandeggiata a 350 bande (Fig 1C) e una metafase a 450 bande (Fig. 1D)”). Il consulente ha rilevato come “effettuare un test partendo da un preparato con scarso bandeggiamento determina una difficoltà di riconoscimento dei cromosomi e quindi la possibilità di un errore nel riconoscimento dei cromosomi omologhi”.
Pertanto secondo la consulenza espletata sono ravvisabili profili di responsabilità in relazione alle bande utilizzate (non 400) e in relazione alla scarsa qualità di bandeggi.
Quanto ritenuto dal CTU è stato contestato da parte appellante.
L'appellante assume innanzitutto che non vi è prova della violazione da parte sua delle linee giuda vigenti, in particolare del fatto che la risoluzione era inferiore alle 400 bande. Inoltre non vi è prova della violazione del consenso informato.
Per quanto attiene al fatto che la risoluzione fosse di 400 bande (e non inferiore), pare sufficiente evidenziare come, discutendosi di responsabilità di natura contrattuale, il rispetto delle linee guida e quindi l'adempimento va provato dalla struttura. Se l'indicazione di cui al referto (non inferiore a 320 bande) è compatibile anche con l'uso di 400 bande, quest'ultimo non è stato provato. Sul punto del tutto privo di valenza probatoria ha la prodotta dichiarazione del responsabile dell'ente (doc. 7 dell'appellante) secondo cui dal 2007 è stata introdotta una risoluzione non inferiore a 400 e che con la dicitura “risoluzione non inferiore a 320 bande” si intendeva una risoluzione di almeno 400 bande.
Del pari sono prive di valenza probatoria le dichiarazioni depositate dall'appellante relative alle persone che si sono occupate della refertazione. Infatti si tratta di dichiarazioni non rese nel giudizio
(e quindi prive del relativo impegno) e peraltro rese da persone direttamente interessate.
A ciò si aggiunga che il CTU ritenuto (con motivazione esauriente) un bandeggio inferiore a 400 sulla base dell'esame del referto, evidenziando come “tra i vari parametri utilizzati per la definizione a posteriori del livello di risoluzione di un bandeggio a 350-400 bande c'è la visualizzazione di due bande sul braccio corto del cromosoma 11, oltre che di una banda nella regione 1p31-p32, 5 bande lungo tutto il cromosoma 10, 4-5 bande sul braccio lungo del cromosoma 12 e 6-8 bande lungo
l'intero cromosoma X (ER EI S, Cytogenetic Abnormalities, Wiley Blackwell 2014). Da altra fonte, per una definizione di bandeggio a 300 bande in GTG è necessario visualizzare 2 bande scure sul braccio corto del cromosoma 8, 3 bande scure sul braccio lungo del cromosoma 10, la banda 20p12 e la banda 22q12 e coll., Computer Science and Software Engineering Persona_11
2012). Gran parte di questi elementi non sono apprezzabili sulle metafasi allegate del caso in esame.
18 Da ciò si evince che le metafasi allegate alla documentazione ed al referto originario presentano un bandeggio inferiore agli standard attualmente definiti per 300 e 350-400”.
Inoltre condivisibilmente il giudice di primo grado sul punto ha osservato come “le Linee guida del
2007 prevedevano per le indagini cromosomiche eseguite su una risoluzione non inferiore Per_12
a 400 bande -in grado di individuare anomalie di estensione uguale o superiore a 10 mb- nel caso di
con anomalia 22,4 Mb questa si sarebbe perciò certamente vista”. È lo stesso risultato del Pt_1 referto che porta piuttosto ad escludere l'utilizzo di 400 bande.
Quanto poi alla valenza delle linee guida richiamate dal CTU, va evidenziato come il consulente ha richiamato le linee della Società Italiana di Genetica Umana (SIGU) redatte quindi dal SSN nel 2007
– e quindi prima dei fatti. Se non hanno valore normativo rispondono in ogni caso alla miglior scienza.
A ciò si aggiunga che la linea dell'appellante è contraddittoria ove contesta tali linee guida – senza peraltro indicare alternative – o dall'altro canto sostiene che dal 2007 di fatto sono state applicate effettuando gli accertamenti a 400 bande.
Pertanto le censure relative all'osservanza delle linee guida sono infondate.
L'appellante assume poi che erroneamente è stata valutata come scarsa la qualità del bandeggio, evidenziando come una cosa è quanto osservato direttamente dall'operatore altro è la stampa in esame, frutto dell'estrapolazione di una immagine del fine.
Sul punto la CTU, in risposta alle osservazioni del CTP, attinenti alla risoluzione delle immagini, ha precisato che “L'immagine allegata al risultato di citogenetica fa parte integrante di un “referto” di laboratorio di genetica medica. Se il laboratorio riteneva che tale immagine non fosse qualitativamente idonea perché “di diversi ordini di grandezza minore …. rispetto a quanto osservato dall'operatore al momento della lettura del cariotipo” avrebbe dovuto provvedere diversamente.
Inoltre, si sottolinea che le immagini rappresentano solo una parte del referto. È utile precisare comunque, come già ampiamente argomentato nella relazione tecnica, che la duplicazione presente nella piccola sarebbe stata rilevabile anche a 320 bande, livello di risoluzione Parte_1 riportato nel consenso informato e nel referto”. A ciò si aggiunga che a fronte di immagini che evidenziano, come sottolineato dal CTU, una scarsa qualità dei bandeggi, e che risultano allegati al referto, è onere della struttura provare di avere adempiuto correttamente alla prestazione e quindi di provare che le immagini non corrispondono a quanto effettivamente refertato.
Pertanto anche tale censura è infondata.
Quanto al consenso informato, firmato dalla DI, dichiara che: “la coltura citogenetica CP_2 tradizionale fornisce esclusivamente informazioni riguardanti le malattie legate al numero e alle grossolane alterazioni strutturali del cromosoma;
nessun'altra informazione è fornita da tale esame;
la risoluzione non è inferiore a 320 bande poiché allo stato attuale dell'arte, sul liquido amniotico,
19 non è possibile ottenere definizioni maggiori. Le microdelezioni non sono mai diagnosticabili. Inoltre esistono difetti genetici che non possono essere diagnosticati dall'esame del cariotipo”.
Secondo l'appellante erroneamente è stato ritenuto invalido il consenso prestato, atteso che dallo stesso si evincono tutte le informazioni utili per comprendere la natura e i risultati attingibili con gli accertamenti richiesti e i limiti diagnostici correlati, risultando peraltro tali informazioni date a professionisti.
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Innanzitutto come è stato condivisibilmente osservato dal CTU per microdelezione/microduplicazione (ai quali fa riferimento il consenso informato) si intendono i riarrangiamenti di dimensioni inferiori a 5 Mb non identificabili con la citogenetica tradizionale. La duplicazione presente in avendo l'estensione di 22,4 Mb non può essere Parte_1 considerata una “micro” -duplicazione; circostanza peraltro ritenuta dallo stesso appellante ove evidenzia che si tratta di una alterazione grossolana. Il che pertanto vale ad escludere che si rientri nell'area del non diagnosticabile (ove chiaramente preesistente).
Il riferimento a risoluzione non inferiore a 320 bande “poiché allo stato attuale dell'arte, sul liquido amniotico, non è possibile ottenere definizioni maggiori” è errato, atteso che secondo le linee guida dell'epoca la risoluzione poteva (e anzi doveva) essere non inferiore a 320 bande ma di 400 bande. Il che vale già di per sé a ritenere invalido il consenso prestato.
A ciò si aggiunga, sotto il profilo della completezza, che la madre non è stata informata dei limiti di un accertamento inferiore a 400 bande (pur di almeno 320).
Né si vede concretamente come l'elevato grado culturale della madre possa portare a ritenere che la stessa fosse in grado di comprendere l'effettiva valenza del consenso prestato. Sul punto condivisibilmente il giudice di primo grado ha rilevato come la paziente, a meno di non essere una genetista – e diversamente non rileva l'elevata cultura in altro ambito -, non era in grado di sapere quale fosse il bandeggio utilizzato e che quello inferiore alle linee guida non consentiva di accertare alcune patologie.
Se lo scopo del consenso è quello di indicare i limiti dell'analisi, nel caso di specie non si discute di limiti connessi in sé all'analisi, legati ad un fattore eccezionale, ma all'indicazione di modalità di analisi non conformi alle linee guida.
L'appellante contesta poi la ritenuta sussistenza del nesso di causalità, sostenendo che nel caso di specie l'anomalia non era accertabile, non essendo il numero di bande definitivo per una diagnosi e venendo nel caso di specie in rilievo un fattore eccezionale per il quale sono stati necessari ulteriori esami post-natali.
20 Dovendo essere accertato secondo una valutazione controfattuale fondata sul criterio del “più probabile che non” se una corretta refertazione avrebbe permesso di accertare l'anomalia, secondo la consulenza “la duplicazione presente nella piccola , come dimostrato dalle Parte_1 indagini condotte presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e presso il Laboratorio Genoma, si Part estende per 22,4 Un bandeggio medio a 400 bande, come raccomandato dalla SIGU, è in grado di individuare sbilanciamenti di estensione uguale o superiore a 10 Mb (Shaffer e Bejjani, Human
Reproduction Update 2004)”. Pertanto nella diagnosi prenatale eseguita alla DI LL, la duplicazione della piccola AT (22,4 Mb) sarebbe stata chiaramente visibile ad Parte_1 una risoluzione di 400 bande.
Va inoltre evidenziato come anche la CTU depositata in appello dall'appellante (espletata nell'ambito di altro procedimento relativo ai sanitari) evidenzia come “per definizione, una patologia cromosomica viene stabilita al momento della gametogenesi (produzione di ovuli e spermatozoi prima del concepimento) o del concepimento stesso nel corpo materno. Pertanto, la patologia cromosomica riscontrata dopo la nascita nella piccola era presente prima Parte_1 dell'esecuzione dell'amniocentesi e della conseguente analisi citogenetica del liquido amniotico prelevato. Si rende noto che, l'esecuzione dell'amniocentesi tra la XVI e la XVIII settimana di gestazione (finestra standard di esecuzione dell'amniocentesi a fini diagnostici per patologia cromosomica e periodo entro il quale è stata sottoposta a procedura la sig.ra LL DI), assicura il campionamento di tessuti di origine fetale. Si chiarisce che l'eventuale discordanza tra esito dell'analisi citogenetica su liquido amniotico (epoca prenatale) e sangue periferico (epoca postnatale) per riarrangiamenti di estensione notevole, come quello riscontrato nella piccola
, occorre in eventi eccezionali che non sono stati dimostrati nel caso Parte_1 specifico”.
Pertanto di regola siamo dinanzi a patologie accertabili con l'amniocentesi (tranne ipotesi eccezionali, come peraltro evidenziato da parte appellante). Il che già porta a ritenere, secondo una valutazione di carattere probabilistico, che una condotta corretta avrebbe consentito di accertare l'anomalia.
In relazione alla necessità di eseguire ulteriori indagini per accertare l'anomalia - che secondo il CTP dell'appellante incidentale non sarebbe accertabile con un esame standard -, la CTU ha evidenziato come “l'esecuzione dell'indagine suppletiva nota con il termine CGH-array (approfondimento a cui ci si riferisce con il termine “esame di citogenetica molecolare”) è ormai indicata come indagine di secondo livello al riscontro di anomalie citogenetiche visibili al cariotipo standard. Tale concetto è chiaramente espresso nelle Linee Guida più recenti (2013) della Società Italiana di Genetica Umana, dove la “caratterizzazione di riarrangiamenti cromosomici identificati con il cariotipo” viene riportata come prima indicazione all'uso dell'array CGH in epoca postnatale. …. Pertanto, dal
21 momento che la duplicazione cromosomica in esame era chiaramente visibile all'esame citogenetico standard (come dimostra l'immagine allegata e disponibile agli atti), i colleghi dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù hanno eseguito l'array-CGH per definire meglio tale riscontro in rapporto ad estensione e regioni cromosomiche coinvolte come previsto dalle Linee Guida. L'array-CGH, nel caso in questione, non è stato eseguito per l'individuazione dello sbilaciamento cromosomico presente in , ma per una sua miglior definizione tecnica.” Pertanto l'ulteriore esame Parte_1
è stato effettuato solo per una sua migliore definizione tecnica e non in quanto con il primo non era possibile verificare l'anomalia. Sul punto va considerato inoltre come, rispetto ad altre ipotesi, “lo sbilanciamento riscontrato in quest'ultima è enormemente [più] grande, estendendosi da prima
(11q23.1) della regione 11q23.3 a molto dopo includendo tutta le dure sottobande successive (11q24
e 11q25). Questa è la ragione del perché lo sbilanciamento presente in fosse Parte_1 assolutamente visibile al cariotipo standard..”; e “la piccola è portatrice di anomalia Parte_1 cromosomica semplice (duplicazione) ed i genitori hanno un cariotipo normale”.
La consulenza ha inoltre evidenziato come “in letteratura medica e nella pratica, un'apparente discrepanza tra cariotipo prenatale e postnatale può essere imputata a fenomeni biologici rari noti come “mosaicismo e chimerismo genetico”. Perché questo accada è necessario che un organismo possieda due o più linee cellulari geneticamente diverse originate, per mutazione post-zigotica, da uno stesso concepimento (mosaicismo), oppure che l'organismo derivi dalla fusione di due concepimenti distinti con corredi cromosomici diversi ( ). Nel caso specifico, si dovrebbe Per_13 ipotizzare una discrepanza cariotipica completa tra i due tessuti analizzati, dove in nessuno di essi sia stato possibile dimostrare la presenza, in almeno una metafase visualizzata, del cariotipo presente nell'altro. Un tale fenomeno è da considerarsi come evento eccezionale, che si sarebbe dovuto evidenziare con un approfondimento mirato;
circostanza che non si è configurata anche a causa della scarsa qualità del preparato”. Non sussistono pertanto evidenze per considerare ipotesi alternative consistenti, che possano spiegare con un fenomeno biologico (mosaicismo o chimerismo cromosomico) la discrepanza tra i referti prenatale e postnatale della piccola . Parte_1
L'appellante sostiene la contraddittorietà tra quanto ritenuto dal CTU nel presente procedimento
(circa la visibilità dell'anomalia all'esame citogenetico standard) e quanto osservato dalla CTU – relativa al procedimento instaurato contro i sanitari - secondo cui “l'anomalia cromosomica riscontrata dopo la nascita nella piccola non è chiaramente evidenziabile Parte_1 nel referto riportato negli atti”.
Dato conto dell'ammissibilità del deposito di tale documentazione ex art. 345 c.p.c. in quanto sopravvenuta, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà, come sostenuto dall'appellante. Infatti mentre con l'affermazione “l'anomalia cromosomica riscontrata dopo la nascita nella piccola
22 non è chiaramente evidenziabile nel referto riportato negli atti” il Parte_1 consulente fa riferimento alla non visibilità dell'anomalia nel referto dell'appellante, il consulente nell'affermare che “la duplicazione cromosomica in esame era chiaramente visibile all'esame citogenetico standard (come dimostra l'immagine allegata e disponibile agli atti)”, fa riferimento all'astratta possibilità di verificare tale anomalia con l'esame standard, come dimostrato dall'esame effettuato presso l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (l'immagine allegata fa chiaramente riferimento a quella effettuata presso quest'ultima struttura).
Del pari infondato è l'assunto secondo cui il consulente non ha precisato se dalla lettura del referto si sarebbe dovuto rilevare la patologia, atteso che dalla lettura della consulenza emerge con chiarezza che dal referto non era possibile rilevare l'anomalia ma non perché non era presente (o espressa) ma stante il bandeggio utilizzato e la risoluzione, e quindi per un errore nella valutazione.
Appare anche infondato il rilievo dell'appellante relativo all'impossibilità di accertare la patologia cromosomica alla luce delle risposte del CTU alle osservazioni del CTP del dott. (nella Per_14 consulenza espletata nell'altro procedimento), atteso che l'esame con bandeggi effettuato presso l'OPBG evidenzia una delezione e non una duplicazione, tanto che è stato necessario effettuare una ulteriore indagine. Infatti sul punto i consulenti hanno osservato come “l'array CGH, all'epoca delle allora vigenti raccomandazioni SIGU (2007), era una indagine di secondo livello in qualunque circostanza. Essa veniva infatti richiesta in due principali scenari: (i) in presenza di un riarrangiamento cromosomico evidenziato al cariotipo standard che, tuttavia, avrebbe potuto ricevere una definizione tecnica più accurata con uno strumento a maggior risoluzione (appunto,
l'array CGH); oppure (ii) in presenza di cariotipo standard nella norma ma in presenza di un persistente sospetto di “patologia genomica” nel paziente oggetto dell'approfondimento. In epoca post-natale, era prassi che un laboratorio che disponeva in house della tecnologia array CGH attendesse, in assenza di ulteriori segnalazioni di urgenza e se questo non lo esponesse al non rispetto dei tempi di refertazione stabiliti per le specifiche circostanze, l'esito dell'array CGH prima di emettere il referto del cariotipo standard. Questo al fine di evitare di indurre medici non specialisti in genetica medica, pazienti e famiglie a formulare considerazioni contrastanti prima e dopo il risultato dell'array CGH. Il fatto che, prima della emissione dei due referti (cariotipo standard e array CGH), il riarrangimento identificato fosse stato definito colloquialmente tra specialisti in modo errato (“delezione” al posto di “duplicazione”) né è dimostrazione. Questo “rischio” è ora ben noto ai “genetisti medici” che, infatti, sono ormai soliti NON comunicare alcun risultato parziale al telefono prima della validazione dei referti”. Pertanto il riferimento alla “delezione” invece di
“duplicazione” era da ricondursi non ad un errore di refertazione (non sussistente), ma piuttosto ad una definizione non specialistica tra sanitari. Il che vale anche a superare il rilievo circa la dedotta
23 contraddittorietà di quella CTU rispetto alla CTU espletata nel presente giudizio secondo cui “l' CP_10
, nel caso in questione, non è stato eseguito per l'individuazione dello sbilanciamento
[...] cromosomico presente in , ma per una sua miglior definizione”, dovendo escludersi che il Pt_1 primo accertamento presso l'OPBG non fosse corretto.
Inoltre, anche a ipotizzare che non fosse corretta la diagnosi postnatale effettuata presso l'OPBG mediante l'esame standard, ciò non esclude di per sé la possibilità di effettuarla prima della nascita.
Peraltro pacificamente si è in presenza di una duplicazione e non di una delezione.
L'appellante sostiene che il tipo di anomalia, trattandosi di un riarrangiamento grossolano, era visibile anche a 320 bande, come riconosciuto dal consulente, risultando pertanto indifferente il tipo di bandeggio. Va sul punto evidenziato come se la consulenza ha rilevato come la duplicazione presente nella piccola sarebbe stata rilevabile anche a 320 bande, ha altresì sottolineato come Parte_1
l'utilizzo di bande a 320 si è associato ad una cattiva qualità delle bande, avendo entrambi i fattori concorso ad escludere l'accertamento.
L'assunto dell'appellante secondo cui per giudicare dell'esistenza dell'anomalia vanno valutate unicamente le foto allegate al referto, dalle quali non risulta tale anomalia, non tiene conto del fatto che il consulente ha sì rilevato come non era visibile, ma non perché non vi era ma in quanto non era stata effettuata correttamente la refertazione (per risoluzione e numero di bande). E si è già sottolineato come grava sulla struttura l'onere di provare l'adempimento, e quindi anche la qualità dei Pt_3
Secondo l'appellante non è stata poi correttamente valutata l'eccezionalità dell'anomalia cromosomica, non accertabile con l'amniocentesi.
Sul punto il consulente ha rilevato come “l'eventuale discordanza tra esito dell'analisi citogenetica su liquido amniotico (epoca prenatale) e sangue periferico (epoca postnatale) per riarrangiamenti di estensione notevole, come quello riscontrato nella piccola , occorre in Parte_1 eventi eccezionali che non sono stati dimostrati nel caso specifico”. E lo stesso appellante rileva che nel caso di specie si è verificato un fattore di carattere eccezionale.
Va sul punto rilevato che la prova di un fattore eccezionale grava sulla struttura sanitaria, prova che non è stata fornita nel caso di specie (non avendo neanche fornito concreti elementi per ritenere che l'anomalia non sussisteva al momento dell'amniocentesi), facendo riferimento a mere ipotesi astratte
(peraltro che lo stesso appellante indica come eccezionali e meramente possibili). Il fatto che vi siano casi clinici in cui l'esame citogenetico è perfettamente normale ma alla nascita vi sono una serie di anomalie non vale a ritenere che questo si sia verificato nel caso di specie. Sotto il profilo dell'onere della prova va osservato come, a fronte di quanto rilevato in ordine al nesso di causalità secondo la valutazione probabilistica, era la struttura a dover provare di avere correttamente eseguito la
24 prestazione e che l'anomalia era di carattere eccezionale e non accertabile. Prova che non è stata fornita nel caso di specie. Peraltro lo stesso appellante evidenzia come le ipotesi in cui il liquido amniotico non presenti anomalie poi accertate in epoca post natale su campione di sangue periferico sono nella possibilità alquanto limitata (dallo 0,5 al 2%). Il che vale di per sé secondo una valutazione probabilistica e in assenza della prova della condotta diligente a ritenere che non vi sono elementi per ritenere escluso il nesso di causalità.
In definitiva l'appello incidentale è infondato, non parendo necessario per quanto osservato disporre la rinnovazione della CTU..
Va esaminato l'appello principale.
Innanzitutto va confermata l'ordinanza di questa Corte del 9.1.2020 che ha rigettato le richieste istruttorie in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, peraltro in assenza di elementi che consentano di ritenere il contrario (Cass. n. 34639/2023).
Il primo e il terzo motivo di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto va confermata l'ordinanza di questa Corte del 9.1.2020 che ha dichiarato inammissibili le prove richieste dall'appellante in quanto non reiterate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e quindi rinunciate, non sussistendo concreti elementi per ritenere una diversa volontà della parte (Cass. n. 34639/2023).
Gli appellanti censurano in primo luogo il mancato riconoscimento del danno da nascita indesiderata, sostenendo che erroneamente il giudice di primo grado ha escluso la possibilità di un aborto terapeutico.
Ritenuto come sopra evidenziato la responsabilità della struttura in ordine all'omessa diagnosi, va quindi valutato il profilo del nesso di causalità tra l'omessa diagnosi e la nascita indesiderata. Tale valutazione va effettuata sulla base di un giudizio controfattuale. Secondo l'insegnamento della S.C.
“ove il giudice del merito ritenga che l'unica condotta colposa ascrivibile al medico sia stata l'omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche, lo stesso, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno deve accertare l'esistenza d'un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno. Per affermare che l'omessa informazione fu causa materiale dell'evento di danno, in particolare, il giudice deve ricostruire il nesso di condizionamento tra
l'omessa informazione e l'evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l'azione che invece mancò” (Cass. n.
1936/2023).
E' quindi da verificare se per la gestante era possibile abortire al momento della omessa corretta informazione e se la stessa, tempestivamente informata, avrebbe abortito (con onere della prova a carico della stessa).
25 In diritto va ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. “l'impossibilità della scelta abortiva della madre, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6 della l. 22 maggio 1978, n. 194, cioè siano provate le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna nonché la conforme volontà abortiva di quest'ultima.
Trattandosi di un accadimento complesso ed essendo impossibile fornire la dimostrazione analitica di tutti gli eventi e i comportamenti che lo compongono, è sufficiente porre a oggetto della prova alcuni elementi rappresentativi dell'insieme, dai quali possa derivare la conoscenza, per estrapolazione, dell'intero fatto complesso. L'onere della prova del fatto psichico, nel caso di specie costituito dalla volontà abortiva della gestante, può essere assolto tramite dimostrazione di altre circostanze, anche atipiche, emergenti dai dati istruttori raccolti, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, secondo un criterio di regolarità causale, all'esistenza del fatto psichico da accertare. Resta sul professionista la prova contraria che la donna non si sarebbe determinata comunque all'aborto, per qualsivoglia ragione a lei personale” (Cass. SU n. 25767/2015, che ha precisato come “Perché sussista il danno da nascita indesiderata occorre che l'interruzione della gravidanza sia stata all'epoca legalmente consentita (possibile accertamento delle rilevanti anomalie del nascituro e conseguente grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre) e che venga provata la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza in presenza di tali specifiche condizioni facoltizzanti. L'onere di provare tali elementi facoltizzanti e la volontà di interrompere, in loro evenienza, la gravidanza è posto a carico della madre ex art. 2697 c.c. (principio della vicinanza della prova), onere che può essere assolto dalla donna anche in via presuntiva, tramite la dimostrazione di altre circostanze dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare (secondo il parametro del più probabile che non”).
Pacificamente l'amniocentesi è stata effettuata quando il diritto all'interruzione della gravidanza si sarebbe potuto esercitare solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 6 della L. n. 194/1978 (a 17 settimane), a tenore del quale “L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”. Con la precisazione di cui all'art. 7 u.c. della stessa legge a tenore del quale
“Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”.
26 Rilevato che è da escludere che al momento dell'accertamento dell'anomalia il feto potesse vivere autonomamente (e quindi i presupposti di cui all'art. 7), essendo il feto al quarto mese di gestazione, quando molti organi vitali non sono ancora formati, vanno quindi verificati i presupposti di cui all'art.
6. E si tratta di una valutazione chiaramente da effettuarsi ex ante.
Va ricordato come “per praticare l'aborto terapeutico non vi è necessità che l'anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strutturalmente o clinicamente accertata, essendo al contrario sufficiente che la gestante sia messa al corrente di aver contratto una patologia che, con apprezzabile grado di probabilità, sia atta a produrre anomalie o malformazioni del feto.
L'accertamento di tali processi patologici consente il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della l. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), laddove determini nella gestante — che sia stata compiutamente informata dei rischi — un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso. Il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta, può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica” (cfr. Cass. n. 653/2021); “in tema di "danno da nascita indesiderata", l'accertamento della sussistenza del grave pericolo per la salute della donna - presupposto necessario, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978, per l'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni - dev'essere compiuto con valutazione prognostica "ex ante". (Nella specie, relativa all'omessa diagnosi della sindrome di Down a causa dell'erronea ricognizione degli esiti di un esame di translucenza nucale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del pericolo per la salute della donna, sulla base della valutazione, "ex post", della solidità emotiva dalla stessa dimostrata nell'affrontare le necessità del figlio)” (Cass. n. 18327/2023).
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda ritenendo non sussistenti i presupposti per l'aborto terapeutico, evidenziando come non vi è prova né vi è allegazione della compromissione dello stato di salute della madre al momento dell'esame né di una alterazione dello stato di fragilità emotiva nel su passato tale da lasciare quanto meno presuntivamente ritenere che appresa la notizia di malformazioni fetali ciò avrebbe certamente ingenerato una progressione in senso negativo del suo stato psichico.
Quanto ritenuto dal giudice di primo grado non pare condivisibile.
Innanzitutto, rilevato che si tratta di una valutazione da effettuare ex ante in via probabilistica, va sottolineato come l'anomalia cromosomica era significativa (trattandosi di duplicazione cromosomica) e tale da portare con elevato grado di probabilità ad una disabilità grave.
Se secondo la S.C. grava sulla madre l'onere di provare che avrebbe abortito, tale prova può essere
27 data anche in via presuntiva (Cass. n. 1903/2025). Sul punto le SU con la nota sentenza n. 25767/2015 hanno sottolineato come l'onere della prova attinente alla scelta abortiva "la prova verte anche su un fatto psichico: e cioè, su uno stato psicologico, un'intenzione, un atteggiamento volitivo della donna, che la legge considera rilevanti", del quale "non si può dire che esso sia oggetto di prova in senso stretto".
Rilevato che nel caso di specie non risulta fornita la prova (diretta) della volontà della gestante di interrompere la gravidanza nel caso di malformazione, tale prova può essere data anche in via presuntiva.
Va sul punto considerato che la madre (di 38 anni al momento della gravidanza) proprio per accertare eventuali malformazioni si era sottoposta all'amniocentesi e prima aveva effettuato ulteriori indagini dirette ad accertare malformazioni (tritest e test di traslucenza nucale, come allegato in citazione). La madre quindi si è sottoposta a plurimi esami per accertare l'anomalia e l'amniocentesi è stata effettuata dopo due esami che non avevano evidenziato alcun problema. Il che vale ad escludere che l'amniocentesi possa essere considerato un esame di routine per la DI (considerata l'età).
Se nella valutazione indiziaria della presumibile volontà della donna la giurisprudenza ha sottolineato come l'effettuazione di esami diagnostici non è indice di tale volontà, lo ha fatto precisando come “la stessa richiesta di accertamento diagnostico e anche di più accertamenti diagnostici, ove non espressamente funzionalizzati alla verifica di eventuali anomalie del feto, è, al piuttosto, un indice niente affatto univoco della volontà di avvalersi della facoltà di sopprimerlo, ove anomalie dovessero emergere, innumerevoli essendo le ragioni che possono spingere la donna ad esigerli, e il medico a prescriverli, a partire dalla elementare volontà di gestire al meglio la gravidanza, pilotandola verso un parto che, per le condizioni, i tempi e il tipo, sia il più consono alla nascita di quel figlio, quand'anche malformato” (Cass. n. 7269/2013, anche Cass. n. 12264/2014). Pertanto, a contrario,
l'effettuazione di esami proprio funzionali all'accertamento di anomalie del feto è indice alquanto significativo della volontà di abortire;
e questo anche considerando che nel caso di specie plurimi sono stati gli esami effettuati a tal fine.
Nella valutazione indiziaria della presumibile volontà abortiva va poi considerato che nel nucleo familiare vi era già un figlio, non sussistendo quindi la “necessità” di avere un figlio.
Tali elementi attinenti alla presumibile volontà della donna si associano al rilievo che dinanzi ad una patologia di questo tipo è del tutto plausibile ritenere che la madre, se correttamente informata di tali circostanze, avrebbe corso il serio rischio di una patologia grave per la ripercussione di tale informazione sulla psiche (proprio connessa alla gravità della patologia), e di conseguenza avrebbe scelto di interrompere la gravidanza. Dalla natura della malformazione della piccola è agevole risalire ex art. 2727 c.c. al fatto ignorato che, se la madre ne fosse stata informata, avrebbe corso il serio
28 rischio di una malattia psichica (e quel che rileva, in questa sede e per l'accertamento del nesso causale, è giustappunto il rischio di una malattia psichica della madre, e non l'effettivo verificarsi di essa). A fronte della prospettazione di una grava disabilità è presumibile un rischio di malattia psichica per la madre.
Il fatto che la DI non avesse manifestato in passato o al momento della gestazione o della amniocentesi stati di fragilità emotiva o psicologica, unitamente alla solidità familiare ed economica, non vale ad escludere, come da ritenuto da parte del giudice di primo grado, una presumibile ripercussione sulla psiche nel caso di corretta informazione della patologia. Infatti tale considerazione non tiene conto della gravità delle conseguenze che può portare la notizia di gravi patologie anche in famiglie solide, che vedrebbero sconvolgere proprio quella “normalità” che le caratterizza, con inevitabili ripercussioni sulla psiche della madre.
In definitiva, gli elementi acquisiti portano a ritenere assolto da parte attrice/appellante l'onere della prova a suo carico. Né vi sono elementi contrari dedotti da controparte (fattori ambientali, culturali, di storia personale, religiosi, idonei a dimostrare in modo certo che, pur informata, la donna avrebbe accettato la continuazione della gravidanza).
Deve pertanto concludersi nel senso che sussiste la prova del fatto che, se debitamente informata, la madre avrebbe scelto in facto di interrompere la gravidanza, ed avrebbe potuto farlo in iure perché- correva il rischio di una malattia psichica.
Ne consegue che nel caso di specie deve ritenersi leso il diritto all'interruzione della gravidanza, come diritto costituzionalmente garantito (art. 2 e 29 Cost).
Costituisce, inoltre orientamento giurisprudenziale stabile e consolidato quello secondo cui “In tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale gravante sulla stessa, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura ove egli opera non può ritenersi estraneo il padre che deve, perciò, considerarsi tra i soggetti "protetti" e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra cui deve ricomprendersi il pregiudizio patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli”
(tra le ultime, Cass. n. 2675/2018).
La lesione di tale interesse ingenera pertanto nelle vittime il diritto ad essere risarcita dei danni non patrimoniali che ne sono derivati, per tali intendendosi: (a) la sofferenza morale causata dalla perduta
29 possibilità di optare per l'interruzione della gravidanza;
(b) il forzoso mutamento delle abitudini di vita, prodotto dalla necessità di assistere un prossimo congiunto non perfettamente sano.
La sofferenza morale deve ritenersi provata in base al notorio, ex art. 115 c.p.c.. Costituisce infatti nozione di fatto rientrante nella comune esperienza che un genitore provi pena e sofferenza nel constatare che il proprio figlio presenti un grave ritardo.
Quanto al forzoso mutamento delle abitudini di vita, può anche in questo caso ammettersi, ex art. 2727 c.c., che un grave ritardo in una bambina in tenera età obbliga i genitori ad una particolare attenzione nell'educazione, ed a particolare dispendio di tempo per sottoporre la figlia ad un adeguato percorso terapeutico.
Viene in rilievo una valutazione di carattere equitativo, trattandosi di un danno non patrimoniale.
Va inoltre considerato che trattandosi di danni non patrimoniali la loro valutazione deve essere unitaria (tenendosi conto delle diverse componenti).
Ulteriormente va rilevato come il giudice di primo grado ha riconosciuto alla madre un danno correlato alla nascita della bambina con le sue problematiche e all'impossibilità di adattamento progressivo al fatto e al padre e alla madre come danno morale transeunte. Si tratta di voci di danno che non assumono autonomia e rimangono assorbite nella valutazione complessiva del danno non patrimoniale.
In tale liquidazione va considerata:
- la specificità del caso, particolarmente penoso per i due genitori, chiamati giornalmente a provvedere alle esigenze di una figlia affetta, sin dalla nascita ad una grave invalidità (la CTU prodotta dall'appellata rileva come “risulta affetta da epilessia in terapia anticomiziale e ritardo globale dello sviluppo psicomotorio esitato in una disabilità intellettiva grave. A causa di questa grave patologia neurologica, , a 7 anni (2017), ha ricevuto dal Centro Medico Legale Parte_1
CP_1 un giudizio conclusivo di “invalidità e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104” senza necessità di revisione. In altre parole, la piccola
è affetta da una disabilità complessa grave ed irreversibile con necessità di assistenza Parte_1 costante per lo svolgimento di tutte le attività quotidiane necessarie all'accudimento ed al sostentamento della persona), che la obbliga a dipendere in tutte le attività della vita quotidiana da altri;
- l'impatto negativo sulla vita familiare, di cui, con alto grado di probabilità se non di certezza, può predicarsi il deterioramento in termini di serenità, praticità e sicurezza, della riduzione o, comunque, compromissione dei rapporti diretti tra i genitori (ancora giovani), i cui bisogni di attenzione reciproca, cura ed affetto verranno sicuramente posposti a quelli della figlia malata.
30 Tutti i predetti profili, attinenti alla lesione della vita familiare e personale, bene di valore costituzionale, sono equiparabili, quanto a intensità della connessa sofferenza morale, ai pregiudizi derivanti dalla perdita di un figlio, perché, come questi, sono espressione di una irreparabile menomazione del rapporto parentale: pertanto, ai fini della liquidazione del danno risarcibile nel caso concreto, possono assumersi come parametro di riferimento le tabelle milanesi per la fattispecie della morte di un figlio, potendo essere parificata (in senso lato e unicamente ai fini di una valutazione equitativa) la perdita del figlio alla presenza di un figlio gravemente menomato per ciò che riguarda le sofferenze patite da chi con lo stesso debba convivere quotidianamente. Le tabelle milanesi per questo tipo di danno, prevedono un range (anche nel sistema integrato a punti) tra € 195.551,59 e €
391.103,18.
Per quanto attiene alla madre, di 39 anni all'epoca dei fatti, va valutato anche che, come rilevato dal giudice di primo grado, dalla perizia di parte risulta un danno psicologico in termini di depressione a decorso acuto cronico, correlato alla nascita della bambina con le sue problematiche. Pertanto pare equo il riconoscimento di un danno all'attualità, in assenza di ulteriori elementi probatori, nella misura di € 240.000,00 (come si è detto comprensivo del danno accertato dal giudice di primo grado); tenuto conto anche di quanto indicato nella citazione di primo grado (pur non costituendo un limite della domanda, stante la formula “maggiore o minore). Va sul punto evidenziato come l'appellante ha chiesto una CTU medico legale diretta ad accertare il danno biologico subito senza tuttavia censurare specificatamente quanto ritenuto dal giudice di primo grado che non ha riconosciuto un vero proprio danno biologico. A ciò va aggiunto che, al di là della consulenza di parte e dei relativi test, non è stata prodotta documentazione medica comprovante la patologia lamentata in termini di danno biologico.
Per quanto attiene al padre, va innanzitutto rilevato come il giudice di primo grado ha riconosciuto unicamente un danno morale (legato allo shock della notizia appresa al momento della nascita) atteso che solo la madre aveva dedotto lo stravolgimento delle proprie condizioni di vita e sul punto l'appellante si limita a sostenere che il ha subito uno stravolgimento delle proprie condizioni CP_1 di vita senza tuttavia censurare quanto ritenuto dal giudice di primo grado in punto di petitum. Il che vale ad escludere che possa essere riconosciuto tale tipologia di danno.
Ciò tuttavia non esclude che debba essere riconosciuto al padre un danno (morale) connesso alla lesione del diritto di autodeterminazione della moglie (non riconosciuto dal giudice di primo grado, che ha riconosciuto un danno solo quale shock della notizia); questo considerando che la domanda risarcitoria era stata proposta in relazione al fatto illecito complessivamente considerato. Tenuto conto dell'età all'epoca dei fatti (44 anni) e degli elementi complessivamente acquisiti può essere riconosciuto un danno complessivo (comprensivo del danno morale già liquidato) nella misura di €
31 60.000. Anche in questo caso l'appellante ha chiesto una CTU medico legale diretta ad accertare il danno biologico subito senza tuttavia censurare specificatamente quanto ritenuto dal giudice di primo grado che non ha riconosciuto un danno biologico. A ciò va aggiunto che, al di là della consulenza di parte e dei relativi test, non è stata prodotta documentazione medica comprovante la patologia lamentata in termini di danno biologico.
Per quanto attiene alla richiesta relativa al riconoscimento del danno patrimoniale, va innanzitutto osservato come l'appellante non formula alcuna censura alla sentenza di primo grado come era suo onere ex art. 342 c.p.c. in ordine a tale profilo. In ogni caso va evidenziato come non risulta comprovato tale danno che non può ritenersi in re ipsa (l'appellante rinvia a un doc. 28 di cui alla memoria istruttoria al quale non corrisponde alcuna documentazione rilevante – anche in citazione si fa riferimento ad un doc. 28 non corrispondente a quanto indicato). Il fatto che dal doc. 8 relativo al modello 730 del AT dal quale si evince che la moglie è a carico del marito non è possibile evincere alcunché in ordine alla perdita del danno patrimoniale (neanche come perdita di chance).
Per quanto attiene al AT, l'appellante indica spese sostenute per € 10.000, senza specificare nulla in ordine alle spese a cui si riferisce.
Per altri versi non sono indicati elementi dai quali desumere spese future.
Parte appellante censura poi il mancato riconoscimento del risarcimento anche alla sorella
[...]
(che al momento della nascita aveva cinque anni). Per_1
In diritto va evidenziato come “il risarcimento del danno cd. da nascita indesiderata, scaturente dall'errore del medico che, non rilevando malformazioni congenite del concepito, impedisca alla madre l'esercizio del diritto di interruzione della gravidanza, spetta sempre ai genitori del bimbo nato malformato, ma anche ai suoi fratelli, in virtù del principio di propagazione intersoggettiva degli effetti dell'illecito. Si deve presumere, infatti, l'attitudine di detti soggetti a subire un serio danno non patrimoniale da tale evento, consistente nella inevitabile minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, nonché nella diminuita possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e distensione.” (Cass. n. 16754/2012).
Precisato che in citazione era stato richiesto il danno morale per il fatto illecito e il danno per il radicale mutamento della propria esistenza, il giudice di primo grado – circoscrivendo il danno astrattamente riconoscibile da errato referto a quello morale transeunte legato allo shock della notizia
- ha rigettato la domanda evidenziando come “Nulla a tale titolo per la sorellina per il minore grado di consapevolezza legato alla sua età nell'immediatezza del parto, verosimilmente attutita e protetta nella comunicazione dai genitori come doveroso”.
Va tuttavia considerato che per quanto sopra evidenziato il giudice non ha considerato il danno
32 riflesso da lesione del diritto all'interruzione della gravidanza, dovendo anche la sorella al pari del padre rientrare tra i soggetti protetti dal contratto. E sul punto può presumersi che – al di là del momento transeunte non riconosciuto (e su questo non vi è alcuna specifica censura) - la sorella abbia subito un danno connesso alla inevitabile minor disponibilità dei genitori.
Ritenuto di applicare per quanto sopra osservato in via equitativa le tabelle di Milano per la perdita di un fratello, queste (anche nel sistema integrato a punti) prevedono un range da € 24.350,00 a €
146.120,00.
Considerata anche la giovane età della sorella al momento del fatto – con quindi un assetto familiare per lei non stabile -, il fatto che non va riconosciuto il danno transeunte connesso alla notizia, che nessuna prova specifica è stata fornita (oltre a quella che può ritenersi in via presuntiva) pare equo il riconoscimento di una somma pari a € 50.000,00 all'attualità. Anche nei suoi confronti vale il rilievo che l'appellante ha chiesto una CTU medico legale diretta ad accertare il danno biologico subito senza tuttavia censurare specificatamente quanto ritenuto dal giudice di primo grado che non ha riconosciuto un danno biologico. A ciò va aggiunto che, al di là della consulenza di parte e dei relativi test, non è stata prodotta documentazione medica comprovante la patologia lamentata in termini di danno biologico.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado possono essere riconosciute a favore di LL
DI, di e di le seguenti somme all'attualità (comprensive delle CP_1 Parte_1 somme riconosciute in sentenza) rispettivamente: € 240.000,00, € 60.000,00 ed € 50.000,00.
Su tali somme sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi legali, convertendosi per effetto della presente sentenza il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il
33 pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano il mancato riconoscimento del risarcimento danno a favore di , rilevando come la sentenza non esamina la posizione di tale parte. Parte_1
Dato conto di come effettivamente la sentenza non esamina specificatamente tale domanda, in ogni caso la stessa non può essere accolta.
Come è noto le SU della Cassazione con la nota sentenza n. 25767/2015 hanno evidenziato come “In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo, giacché l'ordinamento non conosce il "diritto a non nascere se non sano", né la vita del bambino può integrare un danno-conseguenza dell'illecito omissivo del medico”.
Secondo l'appellante tale assetto è stato modificato in seguito all'introduzione della L. n. 219/2017, che riconosce il diritto alla morte, essendo quindi azionabile dai genitori il diritto del nascituro a non nascere. Inoltre chi nasce malato non si duole di essere nato ma di essere malato;
non si tratta di eliminare la malattia ma di risarcire il nato, essendo l'errore del medico la causa della malattia.
Tali rilievi non sono condivisibili.
Va sul punto evidenziato come l'orientamento su citato è consolidato nella SC ed è stato anche di recente ribadito osservandosi come “è stata esclusa in via generale la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio, essendo per lui l'alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un
34 ambiente familiare preparato ad accoglierlo (Cass. Sez. U, 22/12/2015 n. 25767). È stato inoltre chiarito che il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché l'ordinamento non conosce il "diritto a non nascere se non sano", né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell'illecito del medico (Cass., Sez. 3, n. 26426 del 2020).
L'orientamento è stato ribadito anche di recente con l'osservare che "come dalle Sezioni Unite di questa Corte precisato non ne è invero in radice data la stessa configurabilità in quanto "la ragione di danno da valutare sotto il profilo dell'inserimento del nato in [...] ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo" rivela sostanzialmente quale mero "mimetismo verbale del c.d. diritto a non nascere se non sani", andando pertanto "incontro alla... obiezione dell'incomparabilità della sofferenza, anche da mancanza di amore familiare, con l'unica alternativa ipotizzabile, rappresentata dall'interruzione della gravidanza" non essendo d'altro canto possibile stabilire un "nesso causale" tra la condotta colposa del medico e le "sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita" (Cass. n. 25767/2015 cit.)" (così testual. Cass. Sez. 3,
11/04/2017 n. 9251) (Cass. n. 3502/2025). Né si vede concretamente come in tale ricostruzione possa incidere la L. n. 219/2017 (peraltro entrata in vigore ben dopo il fatto in esame), che regolamenta il consenso alle prestazioni sanitarie e dalla quale non è possibile evincere il diritto a non nascere se non sano (né peraltro il diritto alla morte, come sostiene l'appellante, dal quale comunque non può essere desunto il diritto a non nascere se non sano).
Per altri versi è da evidenziare come l'errore del sanitario non può dirsi causa della malattia, che era preesistente alla nascita, non potendo quindi essere questa risarcita per difetto del nesso di causalità.
Infine, quanto alla richiesta di pubblicazione ex art. 120 c.p.c., va osservato come la stessa è stata formulata senza alcuna censura alla sentenza di primo grado, come era onere della parte ex art. 342
c.p.c.
Spese.
Nei rapporti e LL DI, in proprio e nella qualità di genitori di CP_1 [...]
, e la complessità dell'accertamento in fatto giustifica la Persona_1 Controparte_2 compensazione delle spese del grado per la metà, dovendo la rimanente metà essere posta a carico di quest'ultima soccombente. La liquidazione è come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto del decisum in appello (valore della causa sino ad €
260.000,00, tabella XII, scaglione V, valori medi con aumento del 20% per ciascuna parte, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta).
Stante la reciproca soccombenza sussistono ragioni per la compensazione delle spese tra
[...]
e LL DI, nella qualità di genitori di , e . CP_1 Parte_1 CP_2
Vanno dichiarate irripetibili le spese sostenute da OL in assenza di domanda nei suoi confronti.
35 Poiché l'impugnazione proposta da è respinta, sussistono i presupposti per Controparte_2
l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e LL CP_1
DI, in proprio e nella qualità di genitori di e di , e Persona_1 Parte_1 sull'appello incidentale promosso da avverso la sentenza n. 16044/2018, pubblicata Controparte_2 il 02.08.2018 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello incidentale;
in parziale accoglimento dell'appello principale, e in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il resto conferma, condanna al pagamento a favore di di € Controparte_2 CP_1
60.000,00, a favore di LL DI di € 240.000,00, e a favore di e LL CP_1
DI, nella qualità di genitori di , di € 50.000,00; il tutto oltre interessi Persona_1 legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, detratte le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa le spese del grado tra e e LL DI, in proprio e Controparte_2 CP_1 nella qualità di genitori di , per la metà, condannando alla Persona_1 Controparte_2 refusione a favore di e LL DI, in proprio e nella qualità di genitori di CP_1
, della rimanente metà, spese che liquida complessivamente (per l'intero) in € Persona_1
17.015,60, oltre CU, spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese del grado tra e LL DI nella qualità di genitori di CP_1
e di;
Parte_1 Controparte_2 dichiara irripetibili le spese del grado di OL s.p.a. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Controparte_2 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 14.10.2025
Il Presidente est.
LI AR
36
Sezione VI civile
R.G. 1493/2019
All'udienza collegiale del giorno 14/10/2025 ore 11:15
Presidente Dott. LI AR Relatore Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
IN PR E NQ ESERC PP CP_1
AVV. BARBANTE ANNA MARIA avv. Cicchetti sost.
AVV. CICCHETTI MARIO
IE LL IN PR E NQ ESERC PP
AVV. BARBANTE ANNA MARIA avv. Cicchetti sost.
AVV. CICCHETTI MARIO
Appellato/i
CP_2
Avv. NESTA PAOLO AVV. Gioventu' sost.
AVV. Controparte_3
UNIPOLSAI SPA
Avv. LUPPINO BARBARA avv. Imperio sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avvocato dell'appellante principale insiste sulla revoca dell'ordinanza che ha rigettato le istanze istruttorie.
1 L'avv. Gioventu' si oppone alla richiesta di prove istruttorie di parte appellante e insiste sulla rinnovazione della ctu.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
LI AR
LL NI
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa LI AR Presidente rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 14.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1493 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ), LL IE (C.F. CP_1 C.F._1
), in proprio e quali in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2 sulle figlie minori (cod. fisc.: ) e Persona_1 CodiceFiscale_3
(cod. fisc.: ), rappresentati e difesi dagli Parte_1 CodiceFiscale_4 avvocati Mario Cicchetti (cod. fisc.: ) e Anna Maria Barbante (cod. fisc.: CodiceFiscale_5
2 ) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Rieti (Ri) al largo CodiceFiscale_6
UD DA IA n. 10,
APPELLANTI
E
P.IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi, n. Controparte_2 P.IVA_1
209, presso lo studio degli avv.ti Paolo Nesta (C.F. ) e (C.F. CodiceFiscale_7 CP_3 [...]
) che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
C.F._8
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
E
UNIPOLSAI S.p.A., (P.IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, via Roccaporena P.IVA_2
n.51, presso lo studio dell'avv. Barbara Luppino (C.F. ), che la rappresenta e C.F._9 difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e LL DI, in proprio e nella CP_1 qualità esercenti la potestà genitoriale sulle minori e , Persona_1 Parte_1 citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la al fine di sentirla condannare al Controparte_2 risarcimento dei danni derivanti dall'errata indagine prenatale sulla minore Parte_1
Gli attori deducevano che nel Settembre 2009 non appena appresa la notizia della gravidanza avevano deciso di effettuare indagini volte a scongiurare il pericolo di anomalie cromosomiche e patologie genetiche intenzionati ad interrompere la gravidanza in caso di esito positivo delle stesse;
dopo aver effettuato il tritest e la translucenza nucale si erano pertanto rivolti all per l'analisi del CP_2 liquido amniotico a cui la DI si sottoponeva in data 11.12.09 previa sottoscrizione del consenso informato;
all'esito dell'indagine la struttura convenuta aveva rilasciato apposito referto nel quale risultava dichiarata l'assenza di anomalie numeriche o strutturali;
tuttavia alla nascita della piccola era stato riscontrato un difetto cromosomico invalidante;
l' aveva perciò errato Pt_1 CP_2 nella esecuzione della indagine (risoluzione a 320 anziché 400 bande) ed in ogni caso nella lettura della risoluzione che avrebbe dovuto comunque evidenziare l'anomalia del cromosoma 11.
Concludevano pertanto chiedendo il risarcimento dei danni subiti dagli attori quantificati complessivamente in € 1.403.116,09 oltre alla pubblicazione ex art. 120 c.p.c. della eventuale sentenza di accoglimento.
Si costituiva l' contestando la presenza di qualsivoglia profilo di responsabilità a Controparte_2 carico della struttura per presunto errore diagnostico in quanto l'analisi era stata effettuata in piena conformità alle linee guida in materia essendo l'errore legato non alla tecnica di allestimento o alla
3 fase di lettura del campione bensì alla natura stessa del campione esaminato – liquido amniotico – che non presentava l'anomalia rilevata in epoca post natale su campione di sangue periferico della bambina. Chiedeva pertanto in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa ai fini della condanna alla manleva;
in via Controparte_4 principale il rigetto della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata si costituiva la OL s.p.a. eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della compagnia riguardando in realtà la polizza la responsabilità professionale personale dei dottori e e nel merito contestando comunque la responsabilità CP_5 CP_6 della struttura.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16044/2018, pubblicata il 02.08.2018, così statuiva: “-accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento risarcitorio di € CP_2
114.866,00 in favore di LL DI ed € 34.466,00 in favore di , oltre interessi CP_1 legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
-condanna al pagamento delle spese CP_2 di lite in favore di LL DI e che liquida per le varie fasi processuali in CP_1 complessive € 14.000,00 per compensi ed € 1.500,00 per spese oltre accessori come per legge;
-pone le spese di ctu come liquidate con decreto del Tribunale del 9.2.16 definitivamente a carico di
; -respinge la domanda di garanzia avanzata da e per l'effetto la CP_2 CP_2 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di OL spa che liquida per le varie fasi processuali in complessive € 8.000,00 oltre accessori come per legge.”
La sentenza è motivata come segue.
“Nel merito la domanda è in parte fondata nei termini che seguono. Invero gli attori hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non sofferti in proprio per la nascita nel 2009 della piccola , censurando l' sostanzialmente per 1) non avere correttamente Parte_1 CP_2 informato la gestante dei limiti o problematiche legate al prelievo amniotico pur avendo proceduto ad una risoluzione con 320 bande anziché 400 come previsto dalle linee guida del periodo (pag. 4,5 cit) privandola della possibilità non solo di scegliere di interrompere la gravidanza in caso di difetti genetici ma anche di prepararsi psicologicamente e materialmente all'arrivo di un figlio gravemente malato (pag. 75 cit); 2) per non avere correttamente eseguito la amniocentesi ovvero per non avere evidenziato alcuna alterazione genetica seppure visibile, privando la madre della possibilità di interrompere la gravidanza.
Ciò premesso occorre evidenziare come la amniocentesi viene solitamente effettuata oltre il terzo mese di gestazione -come nel caso di specie (17 sett all. 32 cit) - e per ciò in caso di esito negativo dell'indagine non vi è alcun diritto alla interruzione della gravidanza anche laddove la madre abbia espressamente dichiarato prima dell'esame che si sarebbe determinata in tale senso se avesse saputo
4 delle patologie fetali. Sul punto l'art 6 della L. 194 del 1978 stabilisce che la IVG è permessa dalla legge anche dopo i primi novanta giorni di gravidanza (art. 6) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Tale grave pericolo perciò deve essere presente ex ante, a nulla rilevando che a seguito della nascita del bimbo affetto da patologie siano insorte sindromi psicologiche dovute allo stress emotivo e al dolore insorto. Come infatti ribadito dalla
Suprema Corte “nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata è onere della parte attrice allegare e dimostrare - con riguardo alla sua concreta situazione - la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, ovvero che la conoscibilità, da parte della stessa, dell'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica.” (Cass. n.27528/13;
n.25767/15).
Ebbene nel caso di specie non vi è né allegazione né prova della compromissione dello stato di salute quanto meno psichica della sig.ra DI al momento della gestazione ed amniocentesi -che al contrario aveva un'attività lavorativa buona e una serenità familiare ed economica come rappresentato in citazione (pag 1)- ovvero non vi è allegazione di uno stato di fragilità emotiva e psicologica nel suo passato tale da lasciare quanto meno presuntivamente ritenere che appresa la notizia di malformazioni fetali ciò avrebbe certamente ingenerato una progressione in senso negativo del suo stato psichico sì da porla in serio pericolo di vita. Ne deriva che -quand'anche vi fosse stato un errore da parte dell' nell'eseguire l'amniocentesi (cfr. infra) - tale errore non ha causato CP_2 alcun danno alla gestante la quale in ogni caso non avrebbe potuto procedere ad aborto terapeutico.
Tali conclusioni non incidono tuttavia sulla necessità di accertare se effettivamente la CP_2 abbia condotto con diligenza e perizia la propria prestazione, e se abbia correttamente informato la paziente sulla metodologia usata e sul grado di certezza raggiungibile scientificamente. Ciò invero
è fondamentale giacché i risultati dell'esame -seppure ininfluenti allo stato sulla possibilità di abortire- al contrario certamente incidono sulla possibilità della madre di acquisire consapevolezza su ciò che accadrà, modificare gradualmente le proprie aspettative e prepararsi psicologicamente anche eventualmente ricorrendo ad adeguato supporto psicologico al fine di affrontare più saldamente l'attendibile percorso di accettazione e preparazione all'accoglimento della neonata e così calmierare l'eventuale impatto psicologico della notizia. Sulla questione la ctu medico legale espletata a firma del dott. esperto di genetica medica -dettagliata, puntuale ed analitica nei Per_2 riscontri sul bandeggio in atti di cui all'amniocentesi eseguita e scientificamente motivata, perciò
5 interamente condivisibile da questo Tribunale - ha certamente evidenziato l'errore della struttura nell'esecuzione dell'indagine.
Premesso invero che le Linee guida del 2007 prevedevano per le indagini cromosomiche eseguite su amniociti una risoluzione non inferiore a 400 bande -in grado di individuare anomalie di estensione uguale o superiore a 10 mb- nel caso di con anomalia 22,4 Mb questa si sarebbe perciò Pt_1 certamente vista.
Nel caso di specie nel consenso firmato dalla paziente viene riportato che l'analisi sarà condotta ad una risoluzione non inferiore a 320 bande. Già qui vi è quanto meno un errore di predisposizione del consenso. Giacché da esso si evince che il bandeggio sarà certamente non inferiore a 320 bande
(quindi maggiore;
350? 370?) ma non che arriverà quanto meno a 400 come da linee guida (poiché allo stato attuale dell'arte non è possibile ottenere definizioni migliori –cfr all. 2 c.r AR consenso). Ed è chiaro che la paziente –a meno che non sia essa stessa una genetista – né può sapere qual è il bandeggio utilizzabile né è stata avvertita del maggior rischio di diagnosi errata per avere utilizzato un bandeggio minore di quello prescritto dalle linee guida. Non può poi ritenersi che – ad onta di quanto scritto nel consenso – poi in verità l'indagine sia stata eseguita con bandeggio non inferiore a 400. Giacché nel referto in atti viene corrispondentemente riportato “46xx femminile normale, numero metafasi analizzate 20, tecnica utilizzata GGTC con risoluzione non inferiore a 320 bande”. Ed a fronte di tale espressa dicitura spetta alla struttura –non certamente al paziente- dimostrare che in realtà la analisi sia stata effettuata correttamente a 400 e non come indicato nel referto. D'altra parte -come sopra evidenziato- se si fosse proceduto con bandeggio a 400 la anomalia 22,4 Mb doveva essere visibile, e se non riscontrata si deve concludere per il non utilizzo del bandeggio 400 (come da consenso e referto della struttura stessa) o per l'errata lettura da parte dei genetisti dell' . A ciò si aggiunga che il Ctu -ancor prima di soffermarsi sul livello di CP_2 bandeggio- abbia con chiarezza evidenziato la scarsa qualità dello stesso ed a titolo esemplificativo ha riportato una metafasi bandeggiata dall'AR (1B), e si apprezza come sia difforme a quella bandeggiata a 350 (1C) e a 450 (1D). (pag.4 ctu). Peraltro che non si sia stato utilizzato un bandeggio
a 350-400 bande è emerso dal fatto che in tali casi è necessario visualizzare due bande sul braccio corto del cromosoma 11, oltre che di una banda nella regione 1p31-p32, 5 bande lungo tutto il cromosoma 10, 4-5 bande sul braccio lungo del cromosoma 12 e 6-8 bande lungo l'intero cromosoma
X. Elementi non rinvenibili nella loro completezza nell'esame condotto dall' . Parimenti CP_2 laddove utilizzato un bendaggio a 300 questo è stato pure incompleto, attesa la mancanza di individuazione di 2 bande scure sul braccio corto del cromosoma 8, 3 bande scure sul braccio lungo del cromosoma 10, la banda 20p12 e la banda 22q12. Da ciò ne deriva con certezza che non è stato utilizzato né un bandeggio a 350-400 né a 300 secondo standard definiti. Ebbene deve certamente
6 dichiararsi la grave negligenza ed imperizia nella esecuzione dell'amniocentesi sulla paziente
DI.
Come sopra motivato ciò di per sé tuttavia non legittima gli odierni attori alle loro richieste risarcitorie, laddove fondate sul diritto leso della gestante ad interrompere la gravidanza. Al contrario non vi è dubbio che l'errato referto -se da una parte ha consentito alla puerpera di proseguire in serenità la sua gravidanza- dall'altro non può non avere determinato come da ella allegato proprio perché inaspettato un grande impatto sulla stessa al momento della nascita ed averla privata di quel possibile percorso di adattamento tale da prepararla all'evento ed all'accoglimento.
Ne consegue che -in base al petitum avanzato in tale senso solo dalla sig. DI- considerato che dalla relazione medica di parte è emerso ex post un danno psicologico in termini di depressione a decorso acuto cronico (all. 32 e corredati risultati somministrazioni tests neuropsichiatrici) e che tale danno è correlato in parte comunque alla nascita della bambina con le sue problematiche
(nascita allo stato doverosa in quanto non possibile aborto terapeutico come sopra) ed in parte invece
è dovuto proprio all'impossibilità della madre di adattamento e preparazione progressiva al fatto, il Tribunale deve riconoscere in via equitativa all'attrice la somma di € 70.000,00.
A ciò si aggiunga che entrambi i genitori -proprio perché non a conoscenza della patologia in base all'errato referto medico- hanno diritto al risarcimento del danno morale richiesto da intendersi come pecunia doloris ovvero danno morale transeunte legato allo shock della notizia appresa al momento della nascita. Spettano perciò in via equitativa ad entrambi i genitori €30.000,00 per ciascuno.
Nulla a tale titolo per la sorellina per il minore grado di consapevolezza legato alla sua età nell'immediatezza del parto, verosimilmente attutita e protetta nella comunicazione dai genitori come doveroso.
In conclusione la deve essere condannata al pagamento di €100.000,00 in favore di CP_2
LL DI ed €30.000,00 in favore di . Oltre alla rivalutazione del credito - CP_1 già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali -vanno riconosciuti gli interessi per ritardato pagamento, liquidati, in conformità al consolidato orientamento della cassazione (Cass.,
S.U. n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva mediante ricorso al metodo degli interessi e del tasso di rendimento dei titoli di Stato (Cass., S.U. n. 19499/2008). Il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto
e la sua liquidazione, tenuto conto che la prova del lucro cessante può essere raggiunta sulla base di criteri presuntivi e, dunque, con riferimento agli interessi legali (individuati annualmente con dm ex
7 art. 1284 c.c.) quale parametro minimo ed oggettivo (salva la prova del maggior danno da parte del creditore) o, se di misura maggiore, il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi. Pertanto, il danno da lucro cessante va calcolato, applicando l'interesse annuo nella misura legale o, se di misura maggiore, il tasso di rendimento annuo netto dei titoli di
Stato di durata non superiore a dodici mesi, sulle somme liquidate all'attualità e sopra indicate, previa devalutazione all'epoca dell'errore secondo gli indici ISTAT e rivalutazione annuale, a tale data individuandosi il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento danni e sino alla presente decisione. A tal fine si riconosce, in via necessariamente equitativa ex art. 2056, comma 2, c.c., un ulteriore 1,82 % annuo -in assenza di elementi che consentono di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma-, assumendo come base la semisomma tra il valore del bene perduto al tempo dell'illecito ossia dicembre 2009 (data errato referto) ottenuto devalutando l'importo ancora dovuto del risarcimento complessivamente liquidato e il valore rivalutato ad oggi. L'importo così calcolato su €100.000,00 è pari ad €
14.866,00 per un totale dovuto a LL DI di € 114.866,00; su €30.000 è pari ad € 4.466,00 per un totale dovuto a pari ad € 34.466,00. La domanda dunque deve essere accolta CP_1 con condanna dell' al pagamento delle somme di cui sopra. CP_2
Con riferimento alla domanda di garanzia essa non può essere accolta atteso che le polizze azionate dall' con la chiamata in manleva della OL –x01389739 e x99481137 02- sono CP_2 state stipulate dalla struttura per soggetti beneficiari/assicurati diversi da sé medesima ovvero per i sanitari e (all. 18-19 fasc , ancorché operanti Persona_3 Persona_4 CP_7 all'interno della struttura, per i quali solo è destinata ad operare la copertura assicurativa ex art
1.1.1. art 1 condizioni polizza. Spese di lite e di ctu secondo soccombenza.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e LL DI, in proprio e quali CP_1 esercenti la potestà sulle minori e , formulando le Persona_1 Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 16044/2018, repert. N. 17572/2018, del 02/08/2018 (e pubblicata in pari data) emessa dalla dott.ssa Maria Lavinia Fanelli della 13 sezione del Tribunale di Roma nel procedimento inter partes contrassegnato con il NRG 24691/2014, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione dinnanzi al Tribunale di Roma così come precisate e modificate nella memoria ex art. 183 cpc VI comma n.1 e riprodotte appresso: -Accertato e dichiarato che l'errata indagine prenatale sul feto della Sig.ra LL DI è ascrivibile a colpa della Controparte_2 in concorso con la condotta posta in essere - ognuno per i propri titoli e responsabilità - dai lavoratori della società convenuta, dott. , dott.ssa dott.ssa Persona_4 Persona_5 Per_6
8 dott.ssa , Dott. e dott. , per l'effetto Per_7 Persona_8 Persona_9 Persona_3 condannare l'odierna società convenuta, in solido e/o in concorso con i predetti lavoratori, dott.
, dott.ssa dott.ssa dott.ssa , Persona_4 Persona_5 CP_8 Persona_8
Dott- e dott. , al risarcimento dei danni subiti dagli odierni Persona_9 Persona_3 attori nella misura complessiva di euro 1.403.116,09, di cui euro 436.468,66 ovvero quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia in favore della Sig.ra LL DI, di cui 228.465,68 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore del Sig. , di cui 90.181,85 CP_1 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della Minore Persona_1
(e, per essa, in favore dei genitori nella qualità di esercenti la patria potestà), oltre un ulteriore importo conteggiato in via equitativa ex art. 1226 c.c. per le spese mediche ed assistenziali future per la piccola ed una ulteriore somma, da individuarsi in via equitativa, per il Sig. Parte_1 [...]
di cui in premessa, il tutto maggiorato di interessi legali dal momento del sorgere del diritto CP_1 al saldo. Si chiede altresì la pubblicazione ex art. 120 c.p.c. della eventuale sentenza di accoglimento sui quotidiani nazionali e locali di maggiora diffusione (in via esemplificativa, Repubblica, Corriere della Sera, IlMessaggero, IlTempo, ilSole24ORE, Metro) con oneri a carico di parte convenuta e con facoltà della parte attrice, in difetto di ottemperanza al disposto di condanna del Giudice da parte della società convenuta, di provvedervi essa stessa con diritto al recupero dalla società odierna convenuta degli oneri all'uopo sostenuti.
B) in via subordinata, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni ed i titoli di cui in premessa, contrariis rejectis, accertato e dichiarato che l'errata indagine prenatale sul feto della
Sig.ra LL DI è ascrivibile a colpa della anche per il fatto dei propri Controparte_2 lavoratori Dott. , Dott.ssa Dott.ssa dott.ssa Persona_4 Persona_5 CP_8
, dotto. e Dott. , per l'effetto condannare Persona_10 Persona_9 Persona_3
l'odierna società convenuta, in proprio e per il fatto dei propri lavoratori sopra indicati, al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori nella misura complessiva di euro 1.403.116,09, di cui euro 436.468,66 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della Sig.ra
LL DI, di cui euro 228.465,58 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore del Sig. , di cui euro 90.181,85 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di CP_1 giustizia in favore della minore (e, per essa, in favore dei genitori nella Persona_1 qualità di esercenti la patria potestà), di cui euro 650.000,00 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della minore (e, per essa, in favore dei genitori nella Parte_1 qualità di esercenti la patria potestà), oltre ulteriore importo conteggiato in via equitativa ex art.
1226 c.c. per le spese mediche ed assistenziali future per la piccola ed una ulteriore Parte_1 somma, da individuarsi in via equitativa, per il Sig. di cui in premessa, il tutto CP_1
9 maggiorato di interessi legali dal momento del sorgere del diritto al saldo. Si chiede altresì la pubblicazione ex art. 120 c.p.c. della eventuale sentenza di accoglimento sui quotidiani nazionali e locali di maggiora diffusione (in via esemplificativa, Repubblica, Corriere della Sera, IlMessaggero,
IlTempo, ilSole24ORE, Metro) con oneri a carico di parte convenuta e con facoltà della parte attrice, in difetto di ottemperanza al disposto di condanna del Giudice da parte della società convenuta, di provvedervi essa stessa con diritto al recupero dalla società odierna convenuta degli oneri all'uopo sostenuti.
C) in ulteriore subordine. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni ed i titoli di cui in premessa, contrariis rejectis, accertato e dichiarato che l'errata indagine prenatale sul feto della
Sig.ra LL DI è ascrivibile a colpa della per l'effetto condannare Controparte_2
l'odierna società convenuta, al risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori nella misura complessiva di euro 1.403.116,09 di cui euro 436.468.66 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della Sig.ra LL DI, di cui euro 228.465,58 ovvero quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia in favore del Sig. , di cui euro 90.181,85 ovvero quella CP_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della minore (e, per essa, Persona_1 in favore dei genitori nella qualità di esercenti la patria potestà), di cui euro 650.000,00 ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore della minore (e, per essa, Parte_1 in favore dei genitori nella qualità di esercenti la patria potestà), oltre ulteriore importo conteggiato in via equitativa ex art. 1226 c.c. per le spese mediche ed assistenziali future per la piccola Pt_1
ed una ulteriore somma, da individuarsi in via equitativa, per il Sig. di cui in
[...] CP_1 premessa, il tutto maggiorato di interessi legali dal momento del sorgere del diritto al saldo. Si chiede altresì la pubblicazione ex art. 120 c.p.” Si chiede altresì la pubblicazione ex art. 120 c.p.c. della eventuale sentenza di accoglimento sui quotidiani nazionali e locali di maggiora diffusione (in via esemplificativa, Repubblica, Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo, il Sole24ORE, Metro) con oneri a carico di parte convenuta e con facoltà della parte attrice, in difetto di ottemperanza al disposto di condanna del Giudice da parte della società convenuta, di provvedervi essa stessa con diritto al recupero dalla società odierna convenuta degli oneri all'uopo sostenuti. Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio ex D.M. 55/2015, con le maggiorazioni del 15% di rimborso forfettario per spese generali, IVA e Cpa come per legge.”
L nel costituirsi proponeva appello incidentale e rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, per i motivi di cui alle premesse, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decidere nel merito: in via pregiudiziale di rito: - dichiarare preliminarmente la nullità dell'atto di citazione in appello per indeterminatezza assoluta delle domande risarcitorie ex adverso proposte, tanto in riferimento alle
10 componenti di danno lamentate, quanto in relazione all'ammontare dell'equivalente pecuniario preteso da parte appellante;
nel merito: A) rigettare le domande tutte proposte dall'appellante, nonché da qualsivoglia altro appellato avente posizione contraria a quella di Controparte_2 giacchè infondate in fatto ed in diritto e, comunque, dichiarare inammissibili tutte le domande nuove formulate in grado di appello, tali da considerarsi sia quelle vertenti su componenti di danno non richieste in primo grado, sia quelle per le quali in grado di appello è stata modificato l'ammontare risarcitorio richiesto;
B) in via subordinata, nella denegata ma non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sopra rassegnate conclusioni, qualora la Corte dovesse ritenere fondate, anche parzialmente, le pretese avversarie, contenere la quantificazione dei danni eventualmente ritenuti risarcibili nella misura minima consentita. Per quanto concerne l'appello incidentale C) accogliere il motivo di appello incidentale sopra proposto e, conseguentemente, in riforma della sentenza n.
16044/2018, emessa in data 28-07/02-08/2018 dal Tribunale Civile di Roma -previo accertamento e declaratoria di insussistenza dell'errore diagnostico addebitato ad e, in ogni caso, Controparte_2 previo accertamento e declaratoria di assenza di colpa, anche lieve, in capo ad Controparte_2 nella mancata rilevazione, in sede di esecuzione di amniocentesi sulla sig.ra DI, dell'anomalia genetica presentata dalla piccola alla nascita- rigettare in toto la domanda attrice, Parte_1 con condanna dei coniugi a restituire ad rispettivamente la somma Controparte_9 Controparte_2 di € 34.466,00 e 114.866,00 oltre 14.000,00€ per compensi e 1.500,00 per spese oltre oneri come per legge, complessivamente dalla stessa versata in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese, spese generali e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio. a) In via istruttoria: - si chiede, in primo luogo e preliminarmente, per le motivazioni meglio espresse nel motivo di appello incidentale, il rinnovo della CTU medico Legale già espletata in primo grado, sugli stessi quesiti già formulati in primo grado e disponendo l'estensione dell'accertamento peritale anche alle documentazioni cliniche afferenti gli esami effettuati su sangue periferico, all'Ospedale
Bambin Gesù, affidandone l'espletamento a medico genetista diverso da quello di primo grado;
- in via condizionata ammettersi le prove, in forma diretta e in controprova, indicate da Controparte_2 con le memorie ex art. 183, VI comma, nn. 2 e 3, depositate nel primo grado di giudizio, per la denegata ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, delle prove richieste dagli appellanti.”
La UNIPOLSAI s.p.a. nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Accertare e dichiarare l'acquiescenza degli appellanti ex art. 329 c.p.c. in ordine al capo della sentenza inerente il rigetto della garanzia assicurativa stante l'inoperatività delle polizze X01389739 00 e X99481137 02 00 e/o la rinuncia alla domanda nei confronti di UnipolSai in tal senso, per tutte le ragioni di cui in parte motiva, con conseguente difetto di legittimazione passiva di UnipolSai in ordine all'appello notificato dai sig.ri
11 e DI;
- Accertare e dichiarare inammissibile l'appello notificato dai sig.ri e CP_1 CP_1
DI ai sensi e per gli effetti degli artt. 345 e 348 bis c.p.c.; - Accertare e dichiarare integralmente infondato l'appello interposto dai sig.ri e DI per tutti i motivi esposti in narrativa e, CP_1 per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 16044/2018 del 02 agosto
2018”.
Nel corso del giudizio questa Corte in un primo tempo ha disposto CTU medico legale e successivamente ha revocato tale ordinanza.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto infondata è l'eccezione dell'appellata di indeterminatezza della domanda di cui all'atto di appello, risultando dalla lettura dell'atto in modo chiaro sia i motivi di appello che il petitum (come si evince dalla lettura delle conclusioni sopra riportate).
L'appello principale è articolato in tre motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per “error in judicando ed error in procedendo. errata ed omessa valutazione di fatti decisivi, principali o secondari, oggetto di discussione. Erronea applicazione di legge. Il giudice di prime cure non ha fatto buon governo dei poteri riconosciutigli dagli artt. 115 e 116 c.p.c. – violazione dell'art. 115 c.p.c. il giudice di prime cure non ha posto a fondamento della sua decisione le prove e le presunzioni dedotte dalle parti ricostruendo in maniera errata e personalistica la vicenda oggetto di causa basando la decisione assunta su personali convinzioni etiche e ideologiche. Omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. carenza del procedimento logico che ha indotto il giudice di prime cure al suo convincimento. Illegittima assegnazione a carico dell'attore di un onere di probatio diabolica. violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e segg. c.c. e dell'art. 6 della legge n.194 del 22 maggio 1978 in relazione all'art. 32 cost.- errata valutazione delle prove nonché' delle presunzioni
e degli indizi.”
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui rigetta - con un percorso logico- argomentativo ritenuto del tutto viziato - la domanda di risarcimento dei danni da nascita indesiderata.
Il giudice di prime cure, infatti, ha erroneamente valutato il comportamento dell'attrice, deducendone la mancata prova della volontà di interrompere la gravidanza alla ricorrenza dei presupposti di cui alla l. 194/1978. Contrariamente a quanto ritenuto la DI ha provato quantomeno presuntivamente la compromissione del suo stato di salute derivante dalla notizia di malformazioni fetali del nascituro. Il giudice, infatti, non ha correttamente considerato: la serie di esami effettuati per l'accertamento di eventuali anomali cromosomiche e/o patologie genetiche del feto;
la consapevolezza per i genitori di andare incontro ad un negativo mutamento della propria esistenza
12 impattante anche sulla sfera esistenziale dell'altra figlia . Da tali circostanze è pacifico Persona_1 che il disturbo post traumatico da stress affliggente la DI, sia emerso durante la gravidanza e non dopo. Qualora la DI avesse avuto consapevolezza circa l'esistenza di anomalie cromosomiche del feto, implicanti un grave pericolo per la sua salute fisica e psichica, avrebbe senza dubbio interrotto la gravidanza. Erroneamente poi il giudice di primo grado non ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice atta a confermare la propria propensione all'aborto in caso di malformazioni del nascituro.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “error in judicando ed error in procedendo. vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno subito da Parte_1
AT. – violazione dell'art. 115 cpc. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. – errata ed omessa valutazione di fatti decisivi, principali o secondari, oggetto di discussione. sul mancato riconoscimento del danno jure proprio lamentato dalla piccola derivante dall'inadempimento dell' . Sulla Parte_1 CP_2 legittimazione attiva di e sul mancato riconoscimento del danno jure proprio Parte_1 lamentato ex art. 1224 cc ed ex art. 2043 c.c. – vizio di omesso esame di un fatto decisivo che ha costituito oggetto di discussione tra le parti. errore di diritto.”
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui viene omessa la pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno subito da . Tale statuizione disconosce Parte_1 impropriamente il diritto del nascituro, da azionarsi tramite i genitori, a non nascere e a non proseguire la vita. L'errore del medico è causa della malattia, in quanto la corretta diagnosi delle anomalie cromosomiche prima della nascita, avrebbe determinato l'aborto del concepito evitando l'insorgere di tale tipo di danno. Alla luce di quanto evidenziato, appare evidente la legittimità della richiesta avanzata da circa il risarcimento del danno causato da errore medico anche a titolo Parte_1 di danno biologico e per le future spese mediche, nonché a titolo di danno esistenziale.
Con il terzo motivo la sentenza viene censurata “sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale
e non patrimoniale. error in procedendo- errore di diritto – mancato riconoscimento e liquidazione del danno morale subito da quale sorella di . – errata ed omessa Persona_1 Parte_1 valutazione di fatti decisivi, principali o secondari, oggetto di discussione. sul mancato riconoscimento del danno. violazione dell'art 155 cpc. violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. errore di diritto. mancato riconoscimento e quantificazione del danno biologico. mancata adeguato riconoscimento dello stato psicofisico patito dalla signora LL DI, dal signor e dalla piccola CP_1 Persona_1 conseguentemente alla nascita di . Vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo Parte_1 che ha costituito oggetto di discussione tra le parti. – richiesta di ctu tesa ad accertare la correlazione
13 tra il disturbo psichiatrico riconosciuto nella signora LL DI, nel signor CP_1
e nella piccola formato e i fatti di causa. violazione del principio di corrispondenza Persona_1 tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 11 cpc – errore di diritto – vizio di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla signora LL DI.”
Gli appellanti censurano la sentenza nel punto in cui riconosce le richieste risarcitorie di parte attrice nei limiti del solo danno da errato referto, rigettando quelle relative alla lesione dell'autodeterminazione nell'esercizio del diritto all'interruzione alla gravidanza. Il giudice di prime cure avrebbe anche errato in relazione al mancato riconoscimento del risarcimento per la mancata prestazione del consenso informato. A causa della negligente ed inadempiente condotta dell' infatti, la DI ha subito una lesione del 30 % della propria integrità psico- Controparte_2 fisica. Pertanto, sussistono i presupposti la risarcibilità del danno morale, da liquidarsi secondo i criteri equitativi di cui all'art. 2059 c.c. e, del danno patrimoniale in ragione delle consistenti esigenze assistenziali della minore. A tal fine, gli appellanti rilevano che la DI percepiva un compenso imponibile annuo di base di 24.000.00 euro e, considerando l'età della stessa, e il percorso professionale ulteriore di almeno 27 anni, la stessa avrebbe subito una perdita pari a 648.000,00 euro.
Va riconosciuto altresì in favore del una lesione dell'integrità psico-fisica pari al CP_1
25%, il danno morale patito, il danno patrimoniale in misura pari agli importi sostenuti per le spese della piccola (10.000,00 euro), nonché un danno pari ad almeno 100.000,00 euro per il Pt_1 mutamento dell'esistenza personale e lavorativa. La piccola , invece, avrebbe diritto al Persona_1 risarcimento del danno morale patito nella misura di 140.181,85 euro. Da ultimo, erroneamente non
è stata ammetta una CTU volta all'accertamento della correlazione tra il disturbo psichiatrico riconosciuto ai genitori e alla sorella di AT per l'errata diagnosi. Pt_1
L'appello incidentale promosso da è articolato in un unico motivo con cui la sentenza Controparte_2 viene censurata per: “Error in iudicando sotto il profilo della ingiustizia e della erroneità manifesta della sentenza in punto di valutazione della CTU in primo grado, laddove il Giudice ha ritenuto condivisibili le risultanze della CTU, ponendole quale presupposto del parziale accoglimento della domanda attorea e, più precisamente, nella parte in cui ha statuito che “ sulla questione la ctu medico legale – dettagliata, puntuale ed analitica nei riscontri sul bendaggio in atti di cui all'amniocentesi eseguita e scientificamente motivata, perciò interamente condivisibile da questo Tribunale- ha certamente evidenziato l'errore della struttura nell'esecuzione dell'indagine.”
Secondo l'appellante incidentale la sentenza di primo grado è erronea nel punto in cui addebita alla una grave negligenza ed imperizia nella esecuzione dell'amniocentesi. Tale Controparte_2 statuizione, inoltre, appare inficiata da un vizio logico relativo alla valutazione effettuata dalla ctu medico-legale. I coniugi avevano prestato espressamente il consenso informato accettando dunque la
14 possibilità di verificazione di errori tecnici e di mancate diagnosi. L'accettazione delle conseguenze appariva piena anche alla luce della posizione professionale rivestita dagli stessi: le informazioni erano stata prospettate e comprese nella loro interezza. Inoltre l'utilizzo di una risoluzione di 320 bande anziché di 400 nell'esecuzione dell'amniocentesi lungi dall'esser stata provata in qualche modo costituisce una mera congettura del CTU. Non è stata riscontrata neanche una violazione delle linee guida che, peraltro, non hanno rango di fonte normativa ma di raccomandazione. L'assenza di duplicazione cromosomica nella coltura dell'amniocentesi, poi, non è stata contestata né dalla CTU né dal Dott. La risoluzione di bandeggio utilizzata, peraltro, non è dirimente nell'analisi sul Per_2 difetto del cromosoma 11 che, invece, dal sangue periferico, appariva macroscopico. Non vi era alcuna grossolana anomalia nei preparati cromosomici dell'amniocentesi: nell'eccezionalità del caso di specie, la diagnosi citogenetica su tessuti extraembrionari (quali il liquido amniotico), seppur corretta, non era in grado di rappresentare la situazione presente sui tessuti fetali (linfociti da sangue periferico) che evidenziavano il difetto cromosomico presente. La lettura del cariotipo sul liquido amniotico veniva eseguita correttamente ed il referto diagnostico era corrispondente alle immagini dello stesso. Contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, sussistono motivi biologici e scientifici alla base di un'anomalia presente nel sangue non riscontrata nei preparati da liquido amniotico. I cromosomi estratti, infatti, possono differire per motivi diversi dai mosaicismi feto-placentari, come ad esempio: la selezione clonale degli amniociti sani;
il fatto che l'anomalia cromosomica sul feto si sia verificata dopo la formazione dei tessuti sani (e come tale non visibile omogeneamente); il fatto che l'anomalia sia presente solo nell'embrione e non nei tessuti extra embrionari. Pertanto, può accadere che il cariotipo fetale prenatale non coincida al cariotipo su sangue periferico prelevato dopo la nascita, a prescindere dall'operato della struttura sanitaria ove erano stati effettuati gli esami.
Inoltre, nel caso in cui non sia possibile una risoluzione standard, è indicato ripetere l'esame solo dopo aver accertato una chiara indicazione clinica, assente nel caso di specie. Gli appellanti principali hanno citato solamente articoli di letteratura scientifica non coevi al tempo dell'evento. La mancata manifestazione dell'anomalia cromosomica nell'amniocentesi, sarebbe riconducibile all' imprevedibilità del comportamento biologico dei tessuti interessati, integrante tuttavia una eventualità conosciuta ed accettata dai genitori della minore. Ne deriva che, non è ascrivibile alla alcuna errata diagnosi e avvalimento di “protocollo lavorativo non idoneo”. CP_2
L'eccezionalità dello scenario veniva inoltre comprovata dalla necessità espressa dai medici del
Bambin Gesù circa l'effettuazione di un secondo esame “Arragh CGH”, senza chiedere il relativo consenso ai genitori. La duplicazione del cromosoma 11, nella regione (q23.1q25), veniva accertata solo dopo la nascita mediante indagini più specifiche, ovvero tramite tecniche di citogenetica
15 molecolare non eseguibili normalmente nella diagnosi citogenetica prenatale e, addirittura, non routinaria nemmeno in epoca post-natale, soprattutto senza alcuna indicazione specifica di ricerca.
Innanzitutto va esaminato l'appello incidentale attinente alla ritenuta responsabilità relativa al referto di cui alla amniocentesi.
In diritto, pacifica la natura contrattuale del rapporto, per quanto attiene agli oneri probatori a carico delle parti, secondo costante giurisprudenza della S.C. "in tema di responsabilità sanitaria, il paziente
è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile" (Cass. n. 26907/2020). E l'esistenza del nesso di causalità va effettuato secondo il criterio del "più probabile che non" (Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 20812/2018).
In particolare, per quanto attiene alla fattispecie di omessa diagnosi, come nel caso di specie in cui è in discussione l'omessa diagnosi di anomalia cromosomica, la S.C. ha osservato come “in tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)” (Cass. n. 23197/2018; nei medesimi termini Cass. n. 21530/2021).
Precisato che nel caso di specie non si pone un problema di errato prelievo del liquido amniotico ma di errata refertazione, in linea di fatto pacificamente in data 11.12.2009 LL DI ha eseguito un'amniocentesi presso il Centro . Sul punto il consulente ha precisato come “Il CP_2 termine “amniocentesi” è da lungo tempo utilizzato per definire il “prelievo transaddominale di liquido amniotico” e di come tale procedura è, in gran parte delle aree evolute del mondo, utilizzata in quasi la totalità dei casi per la diagnosi prenatale invasiva.
16 L'esame citogenetico, conclusosi il 30.12-2009, ha avuto come esito “46, XX femminile normale”, come da referto in atti. L'indagine è stata eseguita su 20 metafasi, con tecnica di bandeggio G(GTG)
e ad una “risoluzione non inferiore a 320 bande” (sempre come da referto in atti).
La gravidanza è quindi decorsa fino alla nascita di , avvenuta il 12-05-2010. Parte_1
Subito dopo la bimba ha presentato una serie di importanti problematiche cliniche che hanno richiesto ricoveri ed ulteriori accertamenti compatibili con patologia sindromica, tra cui la ripetizione su sangue periferico dell'esame del cariotipo standard. Questa indagine è stata eseguita presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in data 5.07.2010 con la stessa tecnica di bandeggio G(GTG) e a una risoluzione media di 400 bande. L'indagine ha rivelato la presenza di una duplicazione cromosomica del braccio lungo del cromosoma 11 [46,XX,dup(11)(q23.1q25)]. Nel referto viene inoltre segnalato che il dato è stato confermato tramite tecnica Array CGH che ha definito l'ampiezza della duplicazione estesa per 22,4 megabasi (Mb). In un secondo momento la piccola è stata sottoposta a un ulteriore prelievo presso altro centro (Genoma), che ha eseguito l'indagine utilizzando direttamente la tecnica Array CGH con risultati sovrapponibili a quelli ottenuti dall'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Non pare quindi in discussione che il referto dell'amniocentesi effettuata presso non ha CP_2 rilevato la presenza di una duplicazione cromosomica del braccio lungo del cromosoma 11
[46,XX,dup(11)(q23.1q25)], accertata dopo la nascita. Il referto consegnato alla signora DI
LL riporta la dicitura: “il cariotipo fetale è 46, XX FEMMINILE NORMALE”. Pertanto, dalla lettura della risposta non sarebbe stato possibile dedurre la presenza di una patologia cromosomica, in quanto la dicitura utilizzata la escludeva esplicitamente.
Secondo quanto riportato nel referto l'indagine sarebbe stata condotta con tecnica di bandeggio utilizzata G(GTG) con risoluzione “non inferiore a 320 bande”.
Per quanto attiene alla conformità della tecnica eseguita alla miglior scienza dell'epoca, secondo la consulenza “la Società Italiana di Genetica Umana (SIGU) raccomandava nelle linee guida pubblicate nel 2007, per le indagini cromosomiche eseguite su amniociti, una risoluzione non inferiore a 400 bande. “Il livello di risoluzione deve essere correlato al quesito diagnostico e al tipo di tessuto studiato: il numero di 320 bande rappresenta il livello minimo che si raccomanda di utilizzare per l'analisi su villi coriali con il metodo diretto;
400 bande possono rappresentare il livello minimo per l'analisi prenatale su villo coriale o liquido amniotico dopo coltura e per la postnatale”.
Pertanto l'esecuzione dell'amniocentesi inferiore a 400 bande non appare conforme alle linee guida
(trattandosi di analisi di liquido amniotico).
17 Ulteriormente, osservando le immagini allegate, indipendentemente dal livello di risoluzione in numero di bande riportato nel referto, il CTU ha osservato una scarsa qualità di bandeggi (“a titolo esemplificativo, in figura 1 sono inserite una metafase non bandeggiata (Fig. 1A), la metafase presente nel referto (Fig. 1B) una metafase bandeggiata a 350 bande (Fig 1C) e una metafase a 450 bande (Fig. 1D)”). Il consulente ha rilevato come “effettuare un test partendo da un preparato con scarso bandeggiamento determina una difficoltà di riconoscimento dei cromosomi e quindi la possibilità di un errore nel riconoscimento dei cromosomi omologhi”.
Pertanto secondo la consulenza espletata sono ravvisabili profili di responsabilità in relazione alle bande utilizzate (non 400) e in relazione alla scarsa qualità di bandeggi.
Quanto ritenuto dal CTU è stato contestato da parte appellante.
L'appellante assume innanzitutto che non vi è prova della violazione da parte sua delle linee giuda vigenti, in particolare del fatto che la risoluzione era inferiore alle 400 bande. Inoltre non vi è prova della violazione del consenso informato.
Per quanto attiene al fatto che la risoluzione fosse di 400 bande (e non inferiore), pare sufficiente evidenziare come, discutendosi di responsabilità di natura contrattuale, il rispetto delle linee guida e quindi l'adempimento va provato dalla struttura. Se l'indicazione di cui al referto (non inferiore a 320 bande) è compatibile anche con l'uso di 400 bande, quest'ultimo non è stato provato. Sul punto del tutto privo di valenza probatoria ha la prodotta dichiarazione del responsabile dell'ente (doc. 7 dell'appellante) secondo cui dal 2007 è stata introdotta una risoluzione non inferiore a 400 e che con la dicitura “risoluzione non inferiore a 320 bande” si intendeva una risoluzione di almeno 400 bande.
Del pari sono prive di valenza probatoria le dichiarazioni depositate dall'appellante relative alle persone che si sono occupate della refertazione. Infatti si tratta di dichiarazioni non rese nel giudizio
(e quindi prive del relativo impegno) e peraltro rese da persone direttamente interessate.
A ciò si aggiunga che il CTU ritenuto (con motivazione esauriente) un bandeggio inferiore a 400 sulla base dell'esame del referto, evidenziando come “tra i vari parametri utilizzati per la definizione a posteriori del livello di risoluzione di un bandeggio a 350-400 bande c'è la visualizzazione di due bande sul braccio corto del cromosoma 11, oltre che di una banda nella regione 1p31-p32, 5 bande lungo tutto il cromosoma 10, 4-5 bande sul braccio lungo del cromosoma 12 e 6-8 bande lungo
l'intero cromosoma X (ER EI S, Cytogenetic Abnormalities, Wiley Blackwell 2014). Da altra fonte, per una definizione di bandeggio a 300 bande in GTG è necessario visualizzare 2 bande scure sul braccio corto del cromosoma 8, 3 bande scure sul braccio lungo del cromosoma 10, la banda 20p12 e la banda 22q12 e coll., Computer Science and Software Engineering Persona_11
2012). Gran parte di questi elementi non sono apprezzabili sulle metafasi allegate del caso in esame.
18 Da ciò si evince che le metafasi allegate alla documentazione ed al referto originario presentano un bandeggio inferiore agli standard attualmente definiti per 300 e 350-400”.
Inoltre condivisibilmente il giudice di primo grado sul punto ha osservato come “le Linee guida del
2007 prevedevano per le indagini cromosomiche eseguite su una risoluzione non inferiore Per_12
a 400 bande -in grado di individuare anomalie di estensione uguale o superiore a 10 mb- nel caso di
con anomalia 22,4 Mb questa si sarebbe perciò certamente vista”. È lo stesso risultato del Pt_1 referto che porta piuttosto ad escludere l'utilizzo di 400 bande.
Quanto poi alla valenza delle linee guida richiamate dal CTU, va evidenziato come il consulente ha richiamato le linee della Società Italiana di Genetica Umana (SIGU) redatte quindi dal SSN nel 2007
– e quindi prima dei fatti. Se non hanno valore normativo rispondono in ogni caso alla miglior scienza.
A ciò si aggiunga che la linea dell'appellante è contraddittoria ove contesta tali linee guida – senza peraltro indicare alternative – o dall'altro canto sostiene che dal 2007 di fatto sono state applicate effettuando gli accertamenti a 400 bande.
Pertanto le censure relative all'osservanza delle linee guida sono infondate.
L'appellante assume poi che erroneamente è stata valutata come scarsa la qualità del bandeggio, evidenziando come una cosa è quanto osservato direttamente dall'operatore altro è la stampa in esame, frutto dell'estrapolazione di una immagine del fine.
Sul punto la CTU, in risposta alle osservazioni del CTP, attinenti alla risoluzione delle immagini, ha precisato che “L'immagine allegata al risultato di citogenetica fa parte integrante di un “referto” di laboratorio di genetica medica. Se il laboratorio riteneva che tale immagine non fosse qualitativamente idonea perché “di diversi ordini di grandezza minore …. rispetto a quanto osservato dall'operatore al momento della lettura del cariotipo” avrebbe dovuto provvedere diversamente.
Inoltre, si sottolinea che le immagini rappresentano solo una parte del referto. È utile precisare comunque, come già ampiamente argomentato nella relazione tecnica, che la duplicazione presente nella piccola sarebbe stata rilevabile anche a 320 bande, livello di risoluzione Parte_1 riportato nel consenso informato e nel referto”. A ciò si aggiunga che a fronte di immagini che evidenziano, come sottolineato dal CTU, una scarsa qualità dei bandeggi, e che risultano allegati al referto, è onere della struttura provare di avere adempiuto correttamente alla prestazione e quindi di provare che le immagini non corrispondono a quanto effettivamente refertato.
Pertanto anche tale censura è infondata.
Quanto al consenso informato, firmato dalla DI, dichiara che: “la coltura citogenetica CP_2 tradizionale fornisce esclusivamente informazioni riguardanti le malattie legate al numero e alle grossolane alterazioni strutturali del cromosoma;
nessun'altra informazione è fornita da tale esame;
la risoluzione non è inferiore a 320 bande poiché allo stato attuale dell'arte, sul liquido amniotico,
19 non è possibile ottenere definizioni maggiori. Le microdelezioni non sono mai diagnosticabili. Inoltre esistono difetti genetici che non possono essere diagnosticati dall'esame del cariotipo”.
Secondo l'appellante erroneamente è stato ritenuto invalido il consenso prestato, atteso che dallo stesso si evincono tutte le informazioni utili per comprendere la natura e i risultati attingibili con gli accertamenti richiesti e i limiti diagnostici correlati, risultando peraltro tali informazioni date a professionisti.
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Innanzitutto come è stato condivisibilmente osservato dal CTU per microdelezione/microduplicazione (ai quali fa riferimento il consenso informato) si intendono i riarrangiamenti di dimensioni inferiori a 5 Mb non identificabili con la citogenetica tradizionale. La duplicazione presente in avendo l'estensione di 22,4 Mb non può essere Parte_1 considerata una “micro” -duplicazione; circostanza peraltro ritenuta dallo stesso appellante ove evidenzia che si tratta di una alterazione grossolana. Il che pertanto vale ad escludere che si rientri nell'area del non diagnosticabile (ove chiaramente preesistente).
Il riferimento a risoluzione non inferiore a 320 bande “poiché allo stato attuale dell'arte, sul liquido amniotico, non è possibile ottenere definizioni maggiori” è errato, atteso che secondo le linee guida dell'epoca la risoluzione poteva (e anzi doveva) essere non inferiore a 320 bande ma di 400 bande. Il che vale già di per sé a ritenere invalido il consenso prestato.
A ciò si aggiunga, sotto il profilo della completezza, che la madre non è stata informata dei limiti di un accertamento inferiore a 400 bande (pur di almeno 320).
Né si vede concretamente come l'elevato grado culturale della madre possa portare a ritenere che la stessa fosse in grado di comprendere l'effettiva valenza del consenso prestato. Sul punto condivisibilmente il giudice di primo grado ha rilevato come la paziente, a meno di non essere una genetista – e diversamente non rileva l'elevata cultura in altro ambito -, non era in grado di sapere quale fosse il bandeggio utilizzato e che quello inferiore alle linee guida non consentiva di accertare alcune patologie.
Se lo scopo del consenso è quello di indicare i limiti dell'analisi, nel caso di specie non si discute di limiti connessi in sé all'analisi, legati ad un fattore eccezionale, ma all'indicazione di modalità di analisi non conformi alle linee guida.
L'appellante contesta poi la ritenuta sussistenza del nesso di causalità, sostenendo che nel caso di specie l'anomalia non era accertabile, non essendo il numero di bande definitivo per una diagnosi e venendo nel caso di specie in rilievo un fattore eccezionale per il quale sono stati necessari ulteriori esami post-natali.
20 Dovendo essere accertato secondo una valutazione controfattuale fondata sul criterio del “più probabile che non” se una corretta refertazione avrebbe permesso di accertare l'anomalia, secondo la consulenza “la duplicazione presente nella piccola , come dimostrato dalle Parte_1 indagini condotte presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e presso il Laboratorio Genoma, si Part estende per 22,4 Un bandeggio medio a 400 bande, come raccomandato dalla SIGU, è in grado di individuare sbilanciamenti di estensione uguale o superiore a 10 Mb (Shaffer e Bejjani, Human
Reproduction Update 2004)”. Pertanto nella diagnosi prenatale eseguita alla DI LL, la duplicazione della piccola AT (22,4 Mb) sarebbe stata chiaramente visibile ad Parte_1 una risoluzione di 400 bande.
Va inoltre evidenziato come anche la CTU depositata in appello dall'appellante (espletata nell'ambito di altro procedimento relativo ai sanitari) evidenzia come “per definizione, una patologia cromosomica viene stabilita al momento della gametogenesi (produzione di ovuli e spermatozoi prima del concepimento) o del concepimento stesso nel corpo materno. Pertanto, la patologia cromosomica riscontrata dopo la nascita nella piccola era presente prima Parte_1 dell'esecuzione dell'amniocentesi e della conseguente analisi citogenetica del liquido amniotico prelevato. Si rende noto che, l'esecuzione dell'amniocentesi tra la XVI e la XVIII settimana di gestazione (finestra standard di esecuzione dell'amniocentesi a fini diagnostici per patologia cromosomica e periodo entro il quale è stata sottoposta a procedura la sig.ra LL DI), assicura il campionamento di tessuti di origine fetale. Si chiarisce che l'eventuale discordanza tra esito dell'analisi citogenetica su liquido amniotico (epoca prenatale) e sangue periferico (epoca postnatale) per riarrangiamenti di estensione notevole, come quello riscontrato nella piccola
, occorre in eventi eccezionali che non sono stati dimostrati nel caso Parte_1 specifico”.
Pertanto di regola siamo dinanzi a patologie accertabili con l'amniocentesi (tranne ipotesi eccezionali, come peraltro evidenziato da parte appellante). Il che già porta a ritenere, secondo una valutazione di carattere probabilistico, che una condotta corretta avrebbe consentito di accertare l'anomalia.
In relazione alla necessità di eseguire ulteriori indagini per accertare l'anomalia - che secondo il CTP dell'appellante incidentale non sarebbe accertabile con un esame standard -, la CTU ha evidenziato come “l'esecuzione dell'indagine suppletiva nota con il termine CGH-array (approfondimento a cui ci si riferisce con il termine “esame di citogenetica molecolare”) è ormai indicata come indagine di secondo livello al riscontro di anomalie citogenetiche visibili al cariotipo standard. Tale concetto è chiaramente espresso nelle Linee Guida più recenti (2013) della Società Italiana di Genetica Umana, dove la “caratterizzazione di riarrangiamenti cromosomici identificati con il cariotipo” viene riportata come prima indicazione all'uso dell'array CGH in epoca postnatale. …. Pertanto, dal
21 momento che la duplicazione cromosomica in esame era chiaramente visibile all'esame citogenetico standard (come dimostra l'immagine allegata e disponibile agli atti), i colleghi dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù hanno eseguito l'array-CGH per definire meglio tale riscontro in rapporto ad estensione e regioni cromosomiche coinvolte come previsto dalle Linee Guida. L'array-CGH, nel caso in questione, non è stato eseguito per l'individuazione dello sbilaciamento cromosomico presente in , ma per una sua miglior definizione tecnica.” Pertanto l'ulteriore esame Parte_1
è stato effettuato solo per una sua migliore definizione tecnica e non in quanto con il primo non era possibile verificare l'anomalia. Sul punto va considerato inoltre come, rispetto ad altre ipotesi, “lo sbilanciamento riscontrato in quest'ultima è enormemente [più] grande, estendendosi da prima
(11q23.1) della regione 11q23.3 a molto dopo includendo tutta le dure sottobande successive (11q24
e 11q25). Questa è la ragione del perché lo sbilanciamento presente in fosse Parte_1 assolutamente visibile al cariotipo standard..”; e “la piccola è portatrice di anomalia Parte_1 cromosomica semplice (duplicazione) ed i genitori hanno un cariotipo normale”.
La consulenza ha inoltre evidenziato come “in letteratura medica e nella pratica, un'apparente discrepanza tra cariotipo prenatale e postnatale può essere imputata a fenomeni biologici rari noti come “mosaicismo e chimerismo genetico”. Perché questo accada è necessario che un organismo possieda due o più linee cellulari geneticamente diverse originate, per mutazione post-zigotica, da uno stesso concepimento (mosaicismo), oppure che l'organismo derivi dalla fusione di due concepimenti distinti con corredi cromosomici diversi ( ). Nel caso specifico, si dovrebbe Per_13 ipotizzare una discrepanza cariotipica completa tra i due tessuti analizzati, dove in nessuno di essi sia stato possibile dimostrare la presenza, in almeno una metafase visualizzata, del cariotipo presente nell'altro. Un tale fenomeno è da considerarsi come evento eccezionale, che si sarebbe dovuto evidenziare con un approfondimento mirato;
circostanza che non si è configurata anche a causa della scarsa qualità del preparato”. Non sussistono pertanto evidenze per considerare ipotesi alternative consistenti, che possano spiegare con un fenomeno biologico (mosaicismo o chimerismo cromosomico) la discrepanza tra i referti prenatale e postnatale della piccola . Parte_1
L'appellante sostiene la contraddittorietà tra quanto ritenuto dal CTU nel presente procedimento
(circa la visibilità dell'anomalia all'esame citogenetico standard) e quanto osservato dalla CTU – relativa al procedimento instaurato contro i sanitari - secondo cui “l'anomalia cromosomica riscontrata dopo la nascita nella piccola non è chiaramente evidenziabile Parte_1 nel referto riportato negli atti”.
Dato conto dell'ammissibilità del deposito di tale documentazione ex art. 345 c.p.c. in quanto sopravvenuta, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà, come sostenuto dall'appellante. Infatti mentre con l'affermazione “l'anomalia cromosomica riscontrata dopo la nascita nella piccola
22 non è chiaramente evidenziabile nel referto riportato negli atti” il Parte_1 consulente fa riferimento alla non visibilità dell'anomalia nel referto dell'appellante, il consulente nell'affermare che “la duplicazione cromosomica in esame era chiaramente visibile all'esame citogenetico standard (come dimostra l'immagine allegata e disponibile agli atti)”, fa riferimento all'astratta possibilità di verificare tale anomalia con l'esame standard, come dimostrato dall'esame effettuato presso l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (l'immagine allegata fa chiaramente riferimento a quella effettuata presso quest'ultima struttura).
Del pari infondato è l'assunto secondo cui il consulente non ha precisato se dalla lettura del referto si sarebbe dovuto rilevare la patologia, atteso che dalla lettura della consulenza emerge con chiarezza che dal referto non era possibile rilevare l'anomalia ma non perché non era presente (o espressa) ma stante il bandeggio utilizzato e la risoluzione, e quindi per un errore nella valutazione.
Appare anche infondato il rilievo dell'appellante relativo all'impossibilità di accertare la patologia cromosomica alla luce delle risposte del CTU alle osservazioni del CTP del dott. (nella Per_14 consulenza espletata nell'altro procedimento), atteso che l'esame con bandeggi effettuato presso l'OPBG evidenzia una delezione e non una duplicazione, tanto che è stato necessario effettuare una ulteriore indagine. Infatti sul punto i consulenti hanno osservato come “l'array CGH, all'epoca delle allora vigenti raccomandazioni SIGU (2007), era una indagine di secondo livello in qualunque circostanza. Essa veniva infatti richiesta in due principali scenari: (i) in presenza di un riarrangiamento cromosomico evidenziato al cariotipo standard che, tuttavia, avrebbe potuto ricevere una definizione tecnica più accurata con uno strumento a maggior risoluzione (appunto,
l'array CGH); oppure (ii) in presenza di cariotipo standard nella norma ma in presenza di un persistente sospetto di “patologia genomica” nel paziente oggetto dell'approfondimento. In epoca post-natale, era prassi che un laboratorio che disponeva in house della tecnologia array CGH attendesse, in assenza di ulteriori segnalazioni di urgenza e se questo non lo esponesse al non rispetto dei tempi di refertazione stabiliti per le specifiche circostanze, l'esito dell'array CGH prima di emettere il referto del cariotipo standard. Questo al fine di evitare di indurre medici non specialisti in genetica medica, pazienti e famiglie a formulare considerazioni contrastanti prima e dopo il risultato dell'array CGH. Il fatto che, prima della emissione dei due referti (cariotipo standard e array CGH), il riarrangimento identificato fosse stato definito colloquialmente tra specialisti in modo errato (“delezione” al posto di “duplicazione”) né è dimostrazione. Questo “rischio” è ora ben noto ai “genetisti medici” che, infatti, sono ormai soliti NON comunicare alcun risultato parziale al telefono prima della validazione dei referti”. Pertanto il riferimento alla “delezione” invece di
“duplicazione” era da ricondursi non ad un errore di refertazione (non sussistente), ma piuttosto ad una definizione non specialistica tra sanitari. Il che vale anche a superare il rilievo circa la dedotta
23 contraddittorietà di quella CTU rispetto alla CTU espletata nel presente giudizio secondo cui “l' CP_10
, nel caso in questione, non è stato eseguito per l'individuazione dello sbilanciamento
[...] cromosomico presente in , ma per una sua miglior definizione”, dovendo escludersi che il Pt_1 primo accertamento presso l'OPBG non fosse corretto.
Inoltre, anche a ipotizzare che non fosse corretta la diagnosi postnatale effettuata presso l'OPBG mediante l'esame standard, ciò non esclude di per sé la possibilità di effettuarla prima della nascita.
Peraltro pacificamente si è in presenza di una duplicazione e non di una delezione.
L'appellante sostiene che il tipo di anomalia, trattandosi di un riarrangiamento grossolano, era visibile anche a 320 bande, come riconosciuto dal consulente, risultando pertanto indifferente il tipo di bandeggio. Va sul punto evidenziato come se la consulenza ha rilevato come la duplicazione presente nella piccola sarebbe stata rilevabile anche a 320 bande, ha altresì sottolineato come Parte_1
l'utilizzo di bande a 320 si è associato ad una cattiva qualità delle bande, avendo entrambi i fattori concorso ad escludere l'accertamento.
L'assunto dell'appellante secondo cui per giudicare dell'esistenza dell'anomalia vanno valutate unicamente le foto allegate al referto, dalle quali non risulta tale anomalia, non tiene conto del fatto che il consulente ha sì rilevato come non era visibile, ma non perché non vi era ma in quanto non era stata effettuata correttamente la refertazione (per risoluzione e numero di bande). E si è già sottolineato come grava sulla struttura l'onere di provare l'adempimento, e quindi anche la qualità dei Pt_3
Secondo l'appellante non è stata poi correttamente valutata l'eccezionalità dell'anomalia cromosomica, non accertabile con l'amniocentesi.
Sul punto il consulente ha rilevato come “l'eventuale discordanza tra esito dell'analisi citogenetica su liquido amniotico (epoca prenatale) e sangue periferico (epoca postnatale) per riarrangiamenti di estensione notevole, come quello riscontrato nella piccola , occorre in Parte_1 eventi eccezionali che non sono stati dimostrati nel caso specifico”. E lo stesso appellante rileva che nel caso di specie si è verificato un fattore di carattere eccezionale.
Va sul punto rilevato che la prova di un fattore eccezionale grava sulla struttura sanitaria, prova che non è stata fornita nel caso di specie (non avendo neanche fornito concreti elementi per ritenere che l'anomalia non sussisteva al momento dell'amniocentesi), facendo riferimento a mere ipotesi astratte
(peraltro che lo stesso appellante indica come eccezionali e meramente possibili). Il fatto che vi siano casi clinici in cui l'esame citogenetico è perfettamente normale ma alla nascita vi sono una serie di anomalie non vale a ritenere che questo si sia verificato nel caso di specie. Sotto il profilo dell'onere della prova va osservato come, a fronte di quanto rilevato in ordine al nesso di causalità secondo la valutazione probabilistica, era la struttura a dover provare di avere correttamente eseguito la
24 prestazione e che l'anomalia era di carattere eccezionale e non accertabile. Prova che non è stata fornita nel caso di specie. Peraltro lo stesso appellante evidenzia come le ipotesi in cui il liquido amniotico non presenti anomalie poi accertate in epoca post natale su campione di sangue periferico sono nella possibilità alquanto limitata (dallo 0,5 al 2%). Il che vale di per sé secondo una valutazione probabilistica e in assenza della prova della condotta diligente a ritenere che non vi sono elementi per ritenere escluso il nesso di causalità.
In definitiva l'appello incidentale è infondato, non parendo necessario per quanto osservato disporre la rinnovazione della CTU..
Va esaminato l'appello principale.
Innanzitutto va confermata l'ordinanza di questa Corte del 9.1.2020 che ha rigettato le richieste istruttorie in quanto non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, peraltro in assenza di elementi che consentano di ritenere il contrario (Cass. n. 34639/2023).
Il primo e il terzo motivo di appello vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto va confermata l'ordinanza di questa Corte del 9.1.2020 che ha dichiarato inammissibili le prove richieste dall'appellante in quanto non reiterate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e quindi rinunciate, non sussistendo concreti elementi per ritenere una diversa volontà della parte (Cass. n. 34639/2023).
Gli appellanti censurano in primo luogo il mancato riconoscimento del danno da nascita indesiderata, sostenendo che erroneamente il giudice di primo grado ha escluso la possibilità di un aborto terapeutico.
Ritenuto come sopra evidenziato la responsabilità della struttura in ordine all'omessa diagnosi, va quindi valutato il profilo del nesso di causalità tra l'omessa diagnosi e la nascita indesiderata. Tale valutazione va effettuata sulla base di un giudizio controfattuale. Secondo l'insegnamento della S.C.
“ove il giudice del merito ritenga che l'unica condotta colposa ascrivibile al medico sia stata l'omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche, lo stesso, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno deve accertare l'esistenza d'un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno. Per affermare che l'omessa informazione fu causa materiale dell'evento di danno, in particolare, il giudice deve ricostruire il nesso di condizionamento tra
l'omessa informazione e l'evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l'azione che invece mancò” (Cass. n.
1936/2023).
E' quindi da verificare se per la gestante era possibile abortire al momento della omessa corretta informazione e se la stessa, tempestivamente informata, avrebbe abortito (con onere della prova a carico della stessa).
25 In diritto va ricordato come secondo l'insegnamento della S.C. “l'impossibilità della scelta abortiva della madre, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6 della l. 22 maggio 1978, n. 194, cioè siano provate le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna nonché la conforme volontà abortiva di quest'ultima.
Trattandosi di un accadimento complesso ed essendo impossibile fornire la dimostrazione analitica di tutti gli eventi e i comportamenti che lo compongono, è sufficiente porre a oggetto della prova alcuni elementi rappresentativi dell'insieme, dai quali possa derivare la conoscenza, per estrapolazione, dell'intero fatto complesso. L'onere della prova del fatto psichico, nel caso di specie costituito dalla volontà abortiva della gestante, può essere assolto tramite dimostrazione di altre circostanze, anche atipiche, emergenti dai dati istruttori raccolti, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, secondo un criterio di regolarità causale, all'esistenza del fatto psichico da accertare. Resta sul professionista la prova contraria che la donna non si sarebbe determinata comunque all'aborto, per qualsivoglia ragione a lei personale” (Cass. SU n. 25767/2015, che ha precisato come “Perché sussista il danno da nascita indesiderata occorre che l'interruzione della gravidanza sia stata all'epoca legalmente consentita (possibile accertamento delle rilevanti anomalie del nascituro e conseguente grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre) e che venga provata la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza in presenza di tali specifiche condizioni facoltizzanti. L'onere di provare tali elementi facoltizzanti e la volontà di interrompere, in loro evenienza, la gravidanza è posto a carico della madre ex art. 2697 c.c. (principio della vicinanza della prova), onere che può essere assolto dalla donna anche in via presuntiva, tramite la dimostrazione di altre circostanze dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare (secondo il parametro del più probabile che non”).
Pacificamente l'amniocentesi è stata effettuata quando il diritto all'interruzione della gravidanza si sarebbe potuto esercitare solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 6 della L. n. 194/1978 (a 17 settimane), a tenore del quale “L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”. Con la precisazione di cui all'art. 7 u.c. della stessa legge a tenore del quale
“Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”.
26 Rilevato che è da escludere che al momento dell'accertamento dell'anomalia il feto potesse vivere autonomamente (e quindi i presupposti di cui all'art. 7), essendo il feto al quarto mese di gestazione, quando molti organi vitali non sono ancora formati, vanno quindi verificati i presupposti di cui all'art.
6. E si tratta di una valutazione chiaramente da effettuarsi ex ante.
Va ricordato come “per praticare l'aborto terapeutico non vi è necessità che l'anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strutturalmente o clinicamente accertata, essendo al contrario sufficiente che la gestante sia messa al corrente di aver contratto una patologia che, con apprezzabile grado di probabilità, sia atta a produrre anomalie o malformazioni del feto.
L'accertamento di tali processi patologici consente il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della l. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), laddove determini nella gestante — che sia stata compiutamente informata dei rischi — un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso. Il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta, può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica” (cfr. Cass. n. 653/2021); “in tema di "danno da nascita indesiderata", l'accertamento della sussistenza del grave pericolo per la salute della donna - presupposto necessario, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978, per l'interruzione della gravidanza dopo i primi 90 giorni - dev'essere compiuto con valutazione prognostica "ex ante". (Nella specie, relativa all'omessa diagnosi della sindrome di Down a causa dell'erronea ricognizione degli esiti di un esame di translucenza nucale, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del pericolo per la salute della donna, sulla base della valutazione, "ex post", della solidità emotiva dalla stessa dimostrata nell'affrontare le necessità del figlio)” (Cass. n. 18327/2023).
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda ritenendo non sussistenti i presupposti per l'aborto terapeutico, evidenziando come non vi è prova né vi è allegazione della compromissione dello stato di salute della madre al momento dell'esame né di una alterazione dello stato di fragilità emotiva nel su passato tale da lasciare quanto meno presuntivamente ritenere che appresa la notizia di malformazioni fetali ciò avrebbe certamente ingenerato una progressione in senso negativo del suo stato psichico.
Quanto ritenuto dal giudice di primo grado non pare condivisibile.
Innanzitutto, rilevato che si tratta di una valutazione da effettuare ex ante in via probabilistica, va sottolineato come l'anomalia cromosomica era significativa (trattandosi di duplicazione cromosomica) e tale da portare con elevato grado di probabilità ad una disabilità grave.
Se secondo la S.C. grava sulla madre l'onere di provare che avrebbe abortito, tale prova può essere
27 data anche in via presuntiva (Cass. n. 1903/2025). Sul punto le SU con la nota sentenza n. 25767/2015 hanno sottolineato come l'onere della prova attinente alla scelta abortiva "la prova verte anche su un fatto psichico: e cioè, su uno stato psicologico, un'intenzione, un atteggiamento volitivo della donna, che la legge considera rilevanti", del quale "non si può dire che esso sia oggetto di prova in senso stretto".
Rilevato che nel caso di specie non risulta fornita la prova (diretta) della volontà della gestante di interrompere la gravidanza nel caso di malformazione, tale prova può essere data anche in via presuntiva.
Va sul punto considerato che la madre (di 38 anni al momento della gravidanza) proprio per accertare eventuali malformazioni si era sottoposta all'amniocentesi e prima aveva effettuato ulteriori indagini dirette ad accertare malformazioni (tritest e test di traslucenza nucale, come allegato in citazione). La madre quindi si è sottoposta a plurimi esami per accertare l'anomalia e l'amniocentesi è stata effettuata dopo due esami che non avevano evidenziato alcun problema. Il che vale ad escludere che l'amniocentesi possa essere considerato un esame di routine per la DI (considerata l'età).
Se nella valutazione indiziaria della presumibile volontà della donna la giurisprudenza ha sottolineato come l'effettuazione di esami diagnostici non è indice di tale volontà, lo ha fatto precisando come “la stessa richiesta di accertamento diagnostico e anche di più accertamenti diagnostici, ove non espressamente funzionalizzati alla verifica di eventuali anomalie del feto, è, al piuttosto, un indice niente affatto univoco della volontà di avvalersi della facoltà di sopprimerlo, ove anomalie dovessero emergere, innumerevoli essendo le ragioni che possono spingere la donna ad esigerli, e il medico a prescriverli, a partire dalla elementare volontà di gestire al meglio la gravidanza, pilotandola verso un parto che, per le condizioni, i tempi e il tipo, sia il più consono alla nascita di quel figlio, quand'anche malformato” (Cass. n. 7269/2013, anche Cass. n. 12264/2014). Pertanto, a contrario,
l'effettuazione di esami proprio funzionali all'accertamento di anomalie del feto è indice alquanto significativo della volontà di abortire;
e questo anche considerando che nel caso di specie plurimi sono stati gli esami effettuati a tal fine.
Nella valutazione indiziaria della presumibile volontà abortiva va poi considerato che nel nucleo familiare vi era già un figlio, non sussistendo quindi la “necessità” di avere un figlio.
Tali elementi attinenti alla presumibile volontà della donna si associano al rilievo che dinanzi ad una patologia di questo tipo è del tutto plausibile ritenere che la madre, se correttamente informata di tali circostanze, avrebbe corso il serio rischio di una patologia grave per la ripercussione di tale informazione sulla psiche (proprio connessa alla gravità della patologia), e di conseguenza avrebbe scelto di interrompere la gravidanza. Dalla natura della malformazione della piccola è agevole risalire ex art. 2727 c.c. al fatto ignorato che, se la madre ne fosse stata informata, avrebbe corso il serio
28 rischio di una malattia psichica (e quel che rileva, in questa sede e per l'accertamento del nesso causale, è giustappunto il rischio di una malattia psichica della madre, e non l'effettivo verificarsi di essa). A fronte della prospettazione di una grava disabilità è presumibile un rischio di malattia psichica per la madre.
Il fatto che la DI non avesse manifestato in passato o al momento della gestazione o della amniocentesi stati di fragilità emotiva o psicologica, unitamente alla solidità familiare ed economica, non vale ad escludere, come da ritenuto da parte del giudice di primo grado, una presumibile ripercussione sulla psiche nel caso di corretta informazione della patologia. Infatti tale considerazione non tiene conto della gravità delle conseguenze che può portare la notizia di gravi patologie anche in famiglie solide, che vedrebbero sconvolgere proprio quella “normalità” che le caratterizza, con inevitabili ripercussioni sulla psiche della madre.
In definitiva, gli elementi acquisiti portano a ritenere assolto da parte attrice/appellante l'onere della prova a suo carico. Né vi sono elementi contrari dedotti da controparte (fattori ambientali, culturali, di storia personale, religiosi, idonei a dimostrare in modo certo che, pur informata, la donna avrebbe accettato la continuazione della gravidanza).
Deve pertanto concludersi nel senso che sussiste la prova del fatto che, se debitamente informata, la madre avrebbe scelto in facto di interrompere la gravidanza, ed avrebbe potuto farlo in iure perché- correva il rischio di una malattia psichica.
Ne consegue che nel caso di specie deve ritenersi leso il diritto all'interruzione della gravidanza, come diritto costituzionalmente garantito (art. 2 e 29 Cost).
Costituisce, inoltre orientamento giurisprudenziale stabile e consolidato quello secondo cui “In tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento della struttura sanitaria all'obbligazione di natura contrattuale gravante sulla stessa, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sulla procreazione cosciente e responsabile, considerando che, agli effetti negativi della condotta del medico ed alla responsabilità della struttura ove egli opera non può ritenersi estraneo il padre che deve, perciò, considerarsi tra i soggetti "protetti" e, quindi, tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti, fra cui deve ricomprendersi il pregiudizio patrimoniale derivante dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli”
(tra le ultime, Cass. n. 2675/2018).
La lesione di tale interesse ingenera pertanto nelle vittime il diritto ad essere risarcita dei danni non patrimoniali che ne sono derivati, per tali intendendosi: (a) la sofferenza morale causata dalla perduta
29 possibilità di optare per l'interruzione della gravidanza;
(b) il forzoso mutamento delle abitudini di vita, prodotto dalla necessità di assistere un prossimo congiunto non perfettamente sano.
La sofferenza morale deve ritenersi provata in base al notorio, ex art. 115 c.p.c.. Costituisce infatti nozione di fatto rientrante nella comune esperienza che un genitore provi pena e sofferenza nel constatare che il proprio figlio presenti un grave ritardo.
Quanto al forzoso mutamento delle abitudini di vita, può anche in questo caso ammettersi, ex art. 2727 c.c., che un grave ritardo in una bambina in tenera età obbliga i genitori ad una particolare attenzione nell'educazione, ed a particolare dispendio di tempo per sottoporre la figlia ad un adeguato percorso terapeutico.
Viene in rilievo una valutazione di carattere equitativo, trattandosi di un danno non patrimoniale.
Va inoltre considerato che trattandosi di danni non patrimoniali la loro valutazione deve essere unitaria (tenendosi conto delle diverse componenti).
Ulteriormente va rilevato come il giudice di primo grado ha riconosciuto alla madre un danno correlato alla nascita della bambina con le sue problematiche e all'impossibilità di adattamento progressivo al fatto e al padre e alla madre come danno morale transeunte. Si tratta di voci di danno che non assumono autonomia e rimangono assorbite nella valutazione complessiva del danno non patrimoniale.
In tale liquidazione va considerata:
- la specificità del caso, particolarmente penoso per i due genitori, chiamati giornalmente a provvedere alle esigenze di una figlia affetta, sin dalla nascita ad una grave invalidità (la CTU prodotta dall'appellata rileva come “risulta affetta da epilessia in terapia anticomiziale e ritardo globale dello sviluppo psicomotorio esitato in una disabilità intellettiva grave. A causa di questa grave patologia neurologica, , a 7 anni (2017), ha ricevuto dal Centro Medico Legale Parte_1
CP_1 un giudizio conclusivo di “invalidità e portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104” senza necessità di revisione. In altre parole, la piccola
è affetta da una disabilità complessa grave ed irreversibile con necessità di assistenza Parte_1 costante per lo svolgimento di tutte le attività quotidiane necessarie all'accudimento ed al sostentamento della persona), che la obbliga a dipendere in tutte le attività della vita quotidiana da altri;
- l'impatto negativo sulla vita familiare, di cui, con alto grado di probabilità se non di certezza, può predicarsi il deterioramento in termini di serenità, praticità e sicurezza, della riduzione o, comunque, compromissione dei rapporti diretti tra i genitori (ancora giovani), i cui bisogni di attenzione reciproca, cura ed affetto verranno sicuramente posposti a quelli della figlia malata.
30 Tutti i predetti profili, attinenti alla lesione della vita familiare e personale, bene di valore costituzionale, sono equiparabili, quanto a intensità della connessa sofferenza morale, ai pregiudizi derivanti dalla perdita di un figlio, perché, come questi, sono espressione di una irreparabile menomazione del rapporto parentale: pertanto, ai fini della liquidazione del danno risarcibile nel caso concreto, possono assumersi come parametro di riferimento le tabelle milanesi per la fattispecie della morte di un figlio, potendo essere parificata (in senso lato e unicamente ai fini di una valutazione equitativa) la perdita del figlio alla presenza di un figlio gravemente menomato per ciò che riguarda le sofferenze patite da chi con lo stesso debba convivere quotidianamente. Le tabelle milanesi per questo tipo di danno, prevedono un range (anche nel sistema integrato a punti) tra € 195.551,59 e €
391.103,18.
Per quanto attiene alla madre, di 39 anni all'epoca dei fatti, va valutato anche che, come rilevato dal giudice di primo grado, dalla perizia di parte risulta un danno psicologico in termini di depressione a decorso acuto cronico, correlato alla nascita della bambina con le sue problematiche. Pertanto pare equo il riconoscimento di un danno all'attualità, in assenza di ulteriori elementi probatori, nella misura di € 240.000,00 (come si è detto comprensivo del danno accertato dal giudice di primo grado); tenuto conto anche di quanto indicato nella citazione di primo grado (pur non costituendo un limite della domanda, stante la formula “maggiore o minore). Va sul punto evidenziato come l'appellante ha chiesto una CTU medico legale diretta ad accertare il danno biologico subito senza tuttavia censurare specificatamente quanto ritenuto dal giudice di primo grado che non ha riconosciuto un vero proprio danno biologico. A ciò va aggiunto che, al di là della consulenza di parte e dei relativi test, non è stata prodotta documentazione medica comprovante la patologia lamentata in termini di danno biologico.
Per quanto attiene al padre, va innanzitutto rilevato come il giudice di primo grado ha riconosciuto unicamente un danno morale (legato allo shock della notizia appresa al momento della nascita) atteso che solo la madre aveva dedotto lo stravolgimento delle proprie condizioni di vita e sul punto l'appellante si limita a sostenere che il ha subito uno stravolgimento delle proprie condizioni CP_1 di vita senza tuttavia censurare quanto ritenuto dal giudice di primo grado in punto di petitum. Il che vale ad escludere che possa essere riconosciuto tale tipologia di danno.
Ciò tuttavia non esclude che debba essere riconosciuto al padre un danno (morale) connesso alla lesione del diritto di autodeterminazione della moglie (non riconosciuto dal giudice di primo grado, che ha riconosciuto un danno solo quale shock della notizia); questo considerando che la domanda risarcitoria era stata proposta in relazione al fatto illecito complessivamente considerato. Tenuto conto dell'età all'epoca dei fatti (44 anni) e degli elementi complessivamente acquisiti può essere riconosciuto un danno complessivo (comprensivo del danno morale già liquidato) nella misura di €
31 60.000. Anche in questo caso l'appellante ha chiesto una CTU medico legale diretta ad accertare il danno biologico subito senza tuttavia censurare specificatamente quanto ritenuto dal giudice di primo grado che non ha riconosciuto un danno biologico. A ciò va aggiunto che, al di là della consulenza di parte e dei relativi test, non è stata prodotta documentazione medica comprovante la patologia lamentata in termini di danno biologico.
Per quanto attiene alla richiesta relativa al riconoscimento del danno patrimoniale, va innanzitutto osservato come l'appellante non formula alcuna censura alla sentenza di primo grado come era suo onere ex art. 342 c.p.c. in ordine a tale profilo. In ogni caso va evidenziato come non risulta comprovato tale danno che non può ritenersi in re ipsa (l'appellante rinvia a un doc. 28 di cui alla memoria istruttoria al quale non corrisponde alcuna documentazione rilevante – anche in citazione si fa riferimento ad un doc. 28 non corrispondente a quanto indicato). Il fatto che dal doc. 8 relativo al modello 730 del AT dal quale si evince che la moglie è a carico del marito non è possibile evincere alcunché in ordine alla perdita del danno patrimoniale (neanche come perdita di chance).
Per quanto attiene al AT, l'appellante indica spese sostenute per € 10.000, senza specificare nulla in ordine alle spese a cui si riferisce.
Per altri versi non sono indicati elementi dai quali desumere spese future.
Parte appellante censura poi il mancato riconoscimento del risarcimento anche alla sorella
[...]
(che al momento della nascita aveva cinque anni). Per_1
In diritto va evidenziato come “il risarcimento del danno cd. da nascita indesiderata, scaturente dall'errore del medico che, non rilevando malformazioni congenite del concepito, impedisca alla madre l'esercizio del diritto di interruzione della gravidanza, spetta sempre ai genitori del bimbo nato malformato, ma anche ai suoi fratelli, in virtù del principio di propagazione intersoggettiva degli effetti dell'illecito. Si deve presumere, infatti, l'attitudine di detti soggetti a subire un serio danno non patrimoniale da tale evento, consistente nella inevitabile minor disponibilità dei genitori nei loro confronti, in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, nonché nella diminuita possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e distensione.” (Cass. n. 16754/2012).
Precisato che in citazione era stato richiesto il danno morale per il fatto illecito e il danno per il radicale mutamento della propria esistenza, il giudice di primo grado – circoscrivendo il danno astrattamente riconoscibile da errato referto a quello morale transeunte legato allo shock della notizia
- ha rigettato la domanda evidenziando come “Nulla a tale titolo per la sorellina per il minore grado di consapevolezza legato alla sua età nell'immediatezza del parto, verosimilmente attutita e protetta nella comunicazione dai genitori come doveroso”.
Va tuttavia considerato che per quanto sopra evidenziato il giudice non ha considerato il danno
32 riflesso da lesione del diritto all'interruzione della gravidanza, dovendo anche la sorella al pari del padre rientrare tra i soggetti protetti dal contratto. E sul punto può presumersi che – al di là del momento transeunte non riconosciuto (e su questo non vi è alcuna specifica censura) - la sorella abbia subito un danno connesso alla inevitabile minor disponibilità dei genitori.
Ritenuto di applicare per quanto sopra osservato in via equitativa le tabelle di Milano per la perdita di un fratello, queste (anche nel sistema integrato a punti) prevedono un range da € 24.350,00 a €
146.120,00.
Considerata anche la giovane età della sorella al momento del fatto – con quindi un assetto familiare per lei non stabile -, il fatto che non va riconosciuto il danno transeunte connesso alla notizia, che nessuna prova specifica è stata fornita (oltre a quella che può ritenersi in via presuntiva) pare equo il riconoscimento di una somma pari a € 50.000,00 all'attualità. Anche nei suoi confronti vale il rilievo che l'appellante ha chiesto una CTU medico legale diretta ad accertare il danno biologico subito senza tuttavia censurare specificatamente quanto ritenuto dal giudice di primo grado che non ha riconosciuto un danno biologico. A ciò va aggiunto che, al di là della consulenza di parte e dei relativi test, non è stata prodotta documentazione medica comprovante la patologia lamentata in termini di danno biologico.
Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado possono essere riconosciute a favore di LL
DI, di e di le seguenti somme all'attualità (comprensive delle CP_1 Parte_1 somme riconosciute in sentenza) rispettivamente: € 240.000,00, € 60.000,00 ed € 50.000,00.
Su tali somme sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi legali, convertendosi per effetto della presente sentenza il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il
33 pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Con il secondo motivo gli appellanti censurano il mancato riconoscimento del risarcimento danno a favore di , rilevando come la sentenza non esamina la posizione di tale parte. Parte_1
Dato conto di come effettivamente la sentenza non esamina specificatamente tale domanda, in ogni caso la stessa non può essere accolta.
Come è noto le SU della Cassazione con la nota sentenza n. 25767/2015 hanno evidenziato come “In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo, giacché l'ordinamento non conosce il "diritto a non nascere se non sano", né la vita del bambino può integrare un danno-conseguenza dell'illecito omissivo del medico”.
Secondo l'appellante tale assetto è stato modificato in seguito all'introduzione della L. n. 219/2017, che riconosce il diritto alla morte, essendo quindi azionabile dai genitori il diritto del nascituro a non nascere. Inoltre chi nasce malato non si duole di essere nato ma di essere malato;
non si tratta di eliminare la malattia ma di risarcire il nato, essendo l'errore del medico la causa della malattia.
Tali rilievi non sono condivisibili.
Va sul punto evidenziato come l'orientamento su citato è consolidato nella SC ed è stato anche di recente ribadito osservandosi come “è stata esclusa in via generale la possibilità di riconoscere un pregiudizio biologico e relazionale in capo al figlio, essendo per lui l'alternativa quella di non nascere, inconfigurabile come diritto in sé, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un
34 ambiente familiare preparato ad accoglierlo (Cass. Sez. U, 22/12/2015 n. 25767). È stato inoltre chiarito che il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno consistente nella sua stessa condizione, giacché l'ordinamento non conosce il "diritto a non nascere se non sano", né la vita del nato può integrare un danno-conseguenza dell'illecito del medico (Cass., Sez. 3, n. 26426 del 2020).
L'orientamento è stato ribadito anche di recente con l'osservare che "come dalle Sezioni Unite di questa Corte precisato non ne è invero in radice data la stessa configurabilità in quanto "la ragione di danno da valutare sotto il profilo dell'inserimento del nato in [...] ambiente familiare nella migliore delle ipotesi non preparato ad accoglierlo" rivela sostanzialmente quale mero "mimetismo verbale del c.d. diritto a non nascere se non sani", andando pertanto "incontro alla... obiezione dell'incomparabilità della sofferenza, anche da mancanza di amore familiare, con l'unica alternativa ipotizzabile, rappresentata dall'interruzione della gravidanza" non essendo d'altro canto possibile stabilire un "nesso causale" tra la condotta colposa del medico e le "sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita" (Cass. n. 25767/2015 cit.)" (così testual. Cass. Sez. 3,
11/04/2017 n. 9251) (Cass. n. 3502/2025). Né si vede concretamente come in tale ricostruzione possa incidere la L. n. 219/2017 (peraltro entrata in vigore ben dopo il fatto in esame), che regolamenta il consenso alle prestazioni sanitarie e dalla quale non è possibile evincere il diritto a non nascere se non sano (né peraltro il diritto alla morte, come sostiene l'appellante, dal quale comunque non può essere desunto il diritto a non nascere se non sano).
Per altri versi è da evidenziare come l'errore del sanitario non può dirsi causa della malattia, che era preesistente alla nascita, non potendo quindi essere questa risarcita per difetto del nesso di causalità.
Infine, quanto alla richiesta di pubblicazione ex art. 120 c.p.c., va osservato come la stessa è stata formulata senza alcuna censura alla sentenza di primo grado, come era onere della parte ex art. 342
c.p.c.
Spese.
Nei rapporti e LL DI, in proprio e nella qualità di genitori di CP_1 [...]
, e la complessità dell'accertamento in fatto giustifica la Persona_1 Controparte_2 compensazione delle spese del grado per la metà, dovendo la rimanente metà essere posta a carico di quest'ultima soccombente. La liquidazione è come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto del decisum in appello (valore della causa sino ad €
260.000,00, tabella XII, scaglione V, valori medi con aumento del 20% per ciascuna parte, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione stante la limitata attività svolta).
Stante la reciproca soccombenza sussistono ragioni per la compensazione delle spese tra
[...]
e LL DI, nella qualità di genitori di , e . CP_1 Parte_1 CP_2
Vanno dichiarate irripetibili le spese sostenute da OL in assenza di domanda nei suoi confronti.
35 Poiché l'impugnazione proposta da è respinta, sussistono i presupposti per Controparte_2
l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e LL CP_1
DI, in proprio e nella qualità di genitori di e di , e Persona_1 Parte_1 sull'appello incidentale promosso da avverso la sentenza n. 16044/2018, pubblicata Controparte_2 il 02.08.2018 del Tribunale di Roma, così provvede: rigetta l'appello incidentale;
in parziale accoglimento dell'appello principale, e in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il resto conferma, condanna al pagamento a favore di di € Controparte_2 CP_1
60.000,00, a favore di LL DI di € 240.000,00, e a favore di e LL CP_1
DI, nella qualità di genitori di , di € 50.000,00; il tutto oltre interessi Persona_1 legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo, detratte le somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensa le spese del grado tra e e LL DI, in proprio e Controparte_2 CP_1 nella qualità di genitori di , per la metà, condannando alla Persona_1 Controparte_2 refusione a favore di e LL DI, in proprio e nella qualità di genitori di CP_1
, della rimanente metà, spese che liquida complessivamente (per l'intero) in € Persona_1
17.015,60, oltre CU, spese generali, IVA e CPA;
compensa le spese del grado tra e LL DI nella qualità di genitori di CP_1
e di;
Parte_1 Controparte_2 dichiara irripetibili le spese del grado di OL s.p.a. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Controparte_2 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 14.10.2025
Il Presidente est.
LI AR
36