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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/09/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7033/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Ambrogia
Morgigno, presso il cui studio in Bisceglie, alla via Sant'Andrea n.
140 int. 25/A, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 24.09.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex artt. 442 e 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di inabilità civile ex art. 13 l. 118/71, escluso dalla consulenza d'ufficio espletata nella fase sommaria .
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito CP_2
l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
3. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi,
2 a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente,
l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo a CP_2 quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/71.
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
5. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato, dott. Per_1
specializzato in medicina legale, le cui conclusioni non
[...] risultano oggetto di contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che la ricorrente versi nelle condizioni integranti il requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio ha, in primo luogo, osservato che la ricorrente è affetta da “Sindrome di Sjogren complicata da poliartrite cronica, sindrome fibromialgica, insonnia, stato ansioso depressivo reattivo, osteodiscoartrosi, discopatie multiple con ernie discali cervicali e lombari, improntanti il sacco durale, angioma soma D11, cistocele con cistiti recidivanti, sindrome dell'occhio secco”.
Più specificamente, con riguardo all'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa, ha osservato che “La sindrome di ÖG è una malattia infiammatoria cronica che colpisce le articolazioni nelle sue manifestazioni extra-ghiandolari nel 50% dei casi. L'artrite compare nel
3 30%-40% circa dei pazienti e ha distribuzione simile all'artrite reumatoide. I sintomi dell'artrite possono variare da lievi e poco invali- danti a gravi e debilitanti e l'andamento è cronico.
Nel caso in esame i sintomi sono accentuati da una commistione di patologie quali anche la fibromialgia una malattia cronica che si caratterizza per dolori muscolari diffusi in assenza di segni di infiammazione e spesso in associazione ad al -tri sintomi quali affaticamento, disturbi del sonno, deficit di memoria e concentrazione.
La perizianda, a corollario della malattia di base, soffre anche di occhio secco bilaterale, meteorismo con irritazione intestinale e sindrome depressiva endoreattiva la quale è classificabile almeno come moderata.
Dall'esame obiettivo l'incidenza funzionale sulla perizianda ap-pare severa in tutti i distretti esaminati”.
Il consulente d'ufficio ha poi proceduto all'indicazione analitica delle percentuali di invalidità riconducibili alle singole patologie da cui è affetta la ricorrente, come da tabella contenuta nella perizia, ha quindi concluso osservando che “Parte ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa pari al 78% (settantotto per cento) a far data dalla domanda amministrativa del 28.02.2023”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché frutto di un'attenta ricostruzione del quadro clinico della ricorrente sulla scorta della documentazione medica in atti e dell'esame diretto della stessa.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/1971 dal 01.03.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa).
4 Spese processuali
Le spese processuali, comprese quelle relative al supplemento di CTU seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , CP_2 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito
(cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia e dell'attività processuale svolta (scaglione fino ad
€ 26.000,00).
Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Ambrogia Morgigno che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7033/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile ex Parte_1 art. 13 l. n. 118/71 dal 01.03.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_2 parte ricorrente, che liquida in complessivi € 3.867,00 (di cui €
2.697,00 per la fase di merito ed € 1.170,00 per la fase sommaria) per compensi al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Ambrogia Morgigno;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 24.09.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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