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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 589 /2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte appellante l'Avv. Vattimo, il quale si riporta ai propri atti difensivi e ne chiede l'integrale accoglimento, chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione, precisando le conclusioni come in atti;
E' presente per parte appellata l'Avv. Fedele, in sostituzione dell'avv. Serrapica, il quale si riporta agli atti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento, precisa come da atti e chiede che la causa venga decisa;
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 21/03/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 589/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 870/21 del Giudice di Pace di Paola, depositata il 30.10.2021, non notificata;
TRA
(p.iva ), in persona del Sindaco p.t., e Parte_1 P.IVA_1
(p.iva ), in persona del Sindaco p.t., rappresentati Parte_2 P.IVA_2
e difesi dall'avv. Antonietta Vattimo, entrambi elettivamente domiciliati in Guardia Piemontese
(CS), alla via Nazionale, SS. 18, n. 97, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e risposta depositata dal nuovo difensore in data 17.11.2022
APPELLANTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Serrapica ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Pompei
(NA), via Parroco Federico n. 47, in virtù di procura alle liti posta in calce alla memoria di costituzione e risposta, depositata in data 25.11.2022
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato in data 27.04.2022 e ritualmente notificato, il e il in persona dei Sindaci p.t., proponevano Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza n. 870/21, emessa il 22.10.2021 e depositata il 30.10.21, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Paola accoglieva la proposta opposizione e, per l'effetto, annullava in toto il verbale n. 1269s/2020 del 29/09/2020, redatto dalla Polizia Municipale – Servizio Associato del e di per violazione della norma di cui all'art. 142, Parte_2 Parte_1
comma 8, del C.d.S., condannando, al contempo, le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessive euro 150,00, oltre spese esenti, spese forfettarie al 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Gli appellanti, nel ritenere illegittima la decisione pronunciata dal giudice di prime cure per errata valutazione degli elementi di fatto e di diritto, non avendo lo stesso attentamente valutato i documenti prodotti dai resistenti in prime cure, hanno poi contestato specificatamente le doglianze già prospettate dalla controparte nel primo grado di giudizio.
Pertanto, gli Enti appellanti chiedevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, accogliersi il proposto gravame, con riforma totale della sentenza n. 870/2021 emessa dal Giudice di Pace di Paola e, per l'effetto, confermarsi il verbale di accertamento opposto, con emissione di ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno, nonché con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con memoria di costituzione, tardivamente depositata in data 25.11.2022, si costituiva in giudizio l'appellato , il quale chiedeva rigettarsi l'appello proposto avverso la sentenza Controparte_1 impugnata, confermando l'annullamento del verbale oggetto di opposizione in primo grado, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite;
in via subordinata, stante la controvertibilità delle questioni e degli argomenti affrontati, in caso di accoglimento del gravame, chiedeva compensarsi tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, con memoria di costituzione e risposta, depositata in data 17.11.2022, a causa di rinuncia al mandato da parte dell'avv. Caldiero, si costituiva in giudizio per gli Enti appellanti il nuovo difensore, avv. Antonietta Vattimo, il quale, nel riportarsi all'atto introduttivo del giudizio, nonché a tutte le richieste, domande, eccezioni, difese e deduzioni già formulate nei precedenti scritti difensivi del procuratore precedentemente costituito, insisteva nel loro integrale accoglimento, con vittoria di spese di lite.
Va preliminarmente chiarito che “nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 26 del
d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n.
150, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. civ.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014). Analoghe considerazioni valgono per i giudizi in tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Nel caso di specie, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente al 6.10.2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, con conseguente ammissibilità del presente appello, introdotto nella forma del ricorso depositato in data 27.04.2022.
Occorre, peraltro, rilevare che trattasi di impugnazione proposta avverso sentenza emessa in data
22.10.2021 e pubblicata in data 30.10.2021 e che il dies a quo del termine per impugnare va individuato nel giorno di deposito ufficiale in cancelleria della sentenza. Infatti, “qualora risulti realizzata un'impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione con l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice, tenuto a verificare il momento di decorrenza del termine
d'impugnazione ai fini della tempestività dell'impugnazione proposta, accerta quando la sentenza è divenuta effettivamente conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, atto che determina
l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo. (La S.C. ha ribadito l'enunciato principio in una fattispecie in cui il tribunale erroneamente aveva valorizzato come data di deposito del provvedimento del giudice di pace quella in calce al documento ed individuato la decorrenza del termine per impugnare in modo presuntivo, traendolo dal numero cronologico della sentenza, laddove l'attestazione del suo deposito in cancelleria in una data successiva rendeva evidente che solo a tale data era stata resa pubblica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., e che dalla stessa, pertanto, decorreva il termine di cui all'art.
327 c.p.c.)” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9958 del 27/05/2020).
Alla luce di quanto argomentato, dunque, l'appello proposto è tempestivo.
Venendo ai motivi di gravame, gli appellanti hanno ritenuto illegittima la sentenza impugnata per erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto e per violazione del principio della domanda ex art. 99 c.p.c., oltre che del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Hanno, infatti, sostenuto, preliminarmente, che l'adito Giudice di Pace non si sarebbe pronunciato sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, siccome tardivo, risultando lo stesso depositato in cancelleria in data 3.11.2021, indi, ben oltre il termine di giorni trenta dalla notifica del verbale, avvenuta il 29.9.2020. Hanno, poi, altresì, ritenuto che il giudice di primo grado avrebbe errato nell'accogliere il ricorso in quanto, non considerando i molteplici motivi sollevati dalle parti convenute, ha proceduto all'esame del solo motivo inerente alla mancata contestazione immediata, senza fornire un'adeguata motivazione circa il ragionamento logico-giuridico che lo avrebbe condotto a ritenere “quale ragione più liquida” il motivo della mancata contestazione immediata. Con riferimento, poi, all'obbligo di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dello strumento di rilevazione dello scout speed hanno poi rappresentato che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, detti obblighi sarebbero stati pienamente assolti, essendo lo strumento in questione, oltre che approvato dal D.M. n. 1323 dell'8.3.2012, sottoposto a verifiche periodiche di taratura e Testi conformità con cadenza annuale, dal centro 105, anche al fine di valutare la corretta funzionalità dell'apparecchiatura. Rispetto all'eccepita nullità del verbale di accertamento per omesso assolvimento dell'obbligo di preventiva segnalazione, hanno, dunque, evidenziato che secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale del 15.08.2007 (e successivamente il decreto ministeriale n.
282 del 13.06.2017), la presegnalazione non sarebbe obbligatoria in caso di rilevazione della velocità con modalità dinamiche. Infatti, a norma dell'art. 142, comma 6/bis, detto obbligo vigerebbe esclusivamente con riguardo alle postazioni statiche di controllo per il rilevamento della velocità, stazionate lungo la rete stradale, non trovando applicazione la precitata disposizione alle apparecchiature di rilevamento della velocità in maniera dinamica c.d. ad inseguimento. Ad ogni modo, fermo restando l'insussistenza dell'obbligo di presegnalazione e l'onere gravante sull'opponente di provare l'idoneità della segnaletica, hanno evidenziato, all'uopo, che le amministrazioni procedenti avrebbero comunque previsto un'adeguata segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, ben visibili, in ottemperanza alla normativa vigente, così per come evincibile dalla produzione documentale già presente agli atti del giudizio di primo grado, comprovanti la regolare ed effettiva installazione della congrua segnaletica del dispositivo scout speed, rafforzata dall'efficacia probatoria, sino a querela di falso, del verbale di accertamento della violazione. Hanno, altresì, sostenuto che il verbale impugnato rispetterebbe pedissequamente le disposizioni degli artt. 201 C.d.S. e 383 reg. es. C.d.S. riportando lo stesso dettagliatamente i dati GPS e le coordinate relative al luogo dell'infrazione, oltre che indicare la posizione della pattuglia in movimento che aveva accertato l'infrazione. Riguardo poi l'eccepita violazione della privacy, gli appellanti hanno sostenuto che la normativa applicabile in materia non vieterebbe le fotografie frontali, salvo l'adeguata segnalazione e informazione e purché individuino unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore (tipo di veicolo, giorno, ora e luogo nei quali la violazione è avvenuta, mascherando, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo). Ad ogni modo, hanno evidenziato che ogni eventuale questione relativa alla violazione della privacy non si tradurrebbe comunque in un motivo di illegittimità dell'accertamento, dovendo, casomai, essere rilevata nelle sedi opportune. Con riferimento, poi, alla mancata indicazione del motivo di omessa contestazione immediata, unico in forza del quale sarebbe stato accolto il ricorso in primo grado, gli enti appellanti, eccepita a tal riguardo l'erronea valutazione degli elementi di fatto – Illogicità, insufficienza e incongruità della motivazione, nonché l'erronea applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., hanno evidenziato che il Giudice di prime cure nell'accogliere il ricorso originario ha riportato una dicitura non presente all'interno del verbale impugnato, sicché la sentenza impugnata risulterebbe essere “redatta attraverso la tecnica del copia-incolla” dal quale non si evincerebbe il ragionamento logico-giuridico seguito. In ogni caso, i medesimi appellanti hanno dedotto che è lo stesso precetto normativo di cui all'art. 201, comma 1/bis C.d.S. che identifica determinati casi di impossibilità di contestazione immediata i quali, ove ricorrono, non lasciano margini di apprezzamento. In tali casi, i medesimi hanno sostenuto che nel verbale non deve darsi neppure conto della mancata contestazione immediata in quanto il semplice richiamo alla fattispecie prevista è sufficiente a giustificare la mancata contestazione immediata. Hanno, poi, eccepito la nullità della sentenza per omessa motivazione, non contenendo la stessa la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Infine, hanno gravato la sentenza impugnata anche con riferimento al capo relativo alla condanna alle spese.
Tanto chiarito in ordine agli esposti motivi di gravame, l'appello appare fondato e come tale meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente, si rileva che, per come dedotto dagli enti appellanti, il giudice di prime cure ha omesso di vagliare, in sede di opposizione, l'eccezione sollevata dagli enti comunali in primo grado, di inammissibilità del ricorso.
Ebbene, esaminando la sentenza impugnata, il Giudice di Pace non risulta aver esaminato detta eccezione che, tuttavia, non si appalesa fondata nel merito per le seguenti ragioni di diritto.
Com'è noto, l'art.7, comma 3, del D.lgs. n.150 del 2011 prevede che l'opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada debba essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'impugnato verbale. Nel caso di specie, detta notifica è pacificamente avvenuta il 29.09.2020, sicché da tale data va computato il termine di proposizione dell'opposizione.
A detta degli enti appellanti il ricorso sarebbe stato proposto tardivamente, ossia mediante deposito in cancelleria, ai fini dell'iscrizione a ruolo, solo in data 3.11.2021, per come evincibile dalla data apposta sul fascicolo d'ufficio.
Tuttavia, la peculiarità del caso sta nel fatto che il ricorrente, nella fattispecie in esame, ha provveduto a proporre la relativa impugnazione avverso il verbale di contestazione facendo pervenire l'atto giudiziario in cancelleria a mezzo del servizio postale, per come previsto, comunque, dalla legge.
Proprio l'art.7 comma 3 del D.lgs. n.150 del 2011 ammette, infatti, che il ricorso possa “… essere depositato a mezzo del servizio postale …”.
Nella specie, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione sul punto è stato il seguente:
“la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "in tema di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, a seguito della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 22 della predetta legge, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, va escluso che possa essere dichiarato inammissibile un ricorso perché pervenuto con tale mezzo e non consegnato personalmente dal ricorrente in cancelleria" (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-03-2008, n. 6493).
A parere della Corte di legittimità, quindi, “in tale eventualità, va applicato il principio della cd. scissione degli effetti soggettivi affermato, in materia di notificazione degli atti giudiziari avvenuta a mezzo del servizio postale, a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn.28
e 97 del 2004 e n.154 del 2005 (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006, Rv. 589870; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24702 del 21/11/2006, Rv. 593250; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26162 del 06/12/2006, Rv. 593531; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10693 del 10/05/2007, Rv. 599859). Il dies ad quem per verificare la tempestività dell'opposizione va quindi individuato, analogicamente a quanto affermato in materia di notificazioni, nel momento in cui l'atto è consegnato materialmente all'agente postale, e quindi della spedizione del plico indirizzato all'ufficio del Giudice di Pace. La previsione di una struttura processuale particolarmente semplificata, che consente alla parte l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione, implica la necessaria esclusione della possibilità di dichiarare inammissibile un ricorso pervenuto con tale mezzo nella pendenza del termine perentorio di impugnazione, ma iscritto materialmente al ruolo dall'ufficio successivamente alla sua scadenza. Le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi devono infatti essere interpretate in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non possono frapporre ostacoli all'esercizio del diritto di difesa irragionevoli e non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata. D'altro canto, le esigenze di certezza circa la data di instaurazione del rapporto processuale che il deposito personale dell'atto introduttivo mira a realizzare possono essere assicurate attraverso l'utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini da diverse norme del codice di rito e relative al procedimento notificatorio. La scelta legislativa di consentire il deposito dell'atto introduttivo a mezzo del servizio postale –espressamente contenuta, per le opposizioni avverso le sanzioni amministrative derivanti da violazione al codice della strada nell'art.7 del D.Lgs. n.150 del 2011– si appalesa quindi da un lato ragionevole, in funzione della particolare materia, e dall'altro idonea ad assicurare la certezza circa la data di instaurazione del rapporto processuale” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 39388 del 10.12.2021).
La Suprema Corte, con la sopracitata pronuncia, non ha fatto altro che recepire uno nei principi cardini del sistema giuridico-normativo, il quale prevede che “a seguito degli interventi della Corte
Costituzionale costituisce principio generale che, quando sia consentito servirsi del servizio postale ed il ricorrente opti per tale forma di notificazione, per la verifica della tempestività del ricorso (e delle impugnazioni) deve aversi riguardo non alla data di arrivo, bensì a quella di spedizione (cass
27067/06) e più in generale qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata per il richiedente (Cass. 2261/07) con la consegna al soggetto che procede alla notificazione (V. SU
10216/06)” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-03-2008, n. 6493)
Alla luce dei su richiamati principi giurisprudenziali, va, dunque, in conclusione affermato il seguente principio di diritto, ossia che, qualora la parte proponga opposizione a verbale di contestazione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la verifica della tempestività dell'opposizione va condotta con riferimento non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, ovvero di iscrizione della causa al ruolo generale, bensì al momento, anteriore, in cui il plico contenente il ricorso viene affidato dalla parte opponente all'agente postale per la spedizione.
Nel caso di specie, gli enti appellanti, dunque, hanno fatto erroneamente riferimento al momento in cui il ricorso era stato materialmente iscritto a ruolo, ossia il 3.11.2021, senza considerare che, essendo stato nel caso di specie il ricorso spedito per mezzo del servizio postale presso l'ufficio del
Giudice di Pace di Paola, competente al suo esame, occorreva fare riferimento, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, non già alla data di iscrizione al ruolo, né a quella in cui il plico contenente il ricorso è stato ricevuto materialmente dall'ufficio, bensì al momento in cui l'opponente lo ha consegnato per la spedizione all'agente postale, ossia il 28.10.2020, giusto quanto evincibile dalla ricevuta di spedizione allegata in atti dal sig. . Ricevuta, dunque, la notifica del CP_1
verbale il 29.9.2020, è di tutta evidenza come il ricorso proposto in primo grado sia ammissibile, essendo lo stesso stato proposto tempestivamente.
Tanto chiarito con riferimento all'eccezione preliminare, si ritiene comunque erronea e, come tale, suscettibile di riforma la sentenza gravata, in cui il Giudice di pace ha ritenuto l'illegittimità della sanzione per la mancata indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata.
Ebbene, a tenor dell'art. 201, co. 1 bis, lettera e) c.d.s., è possibile la contestazione differita laddove
“l'accertamento della violazione avviene per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento della violazione direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è
a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile
o nei modi regolamentari”.
Rientra tra tale ipotesi l'accertamento automatico della velocità c.d. “scout - speed”, cioè in modalità dinamica ed alla presenza dell'operatore di polizia: nel caso di specie, in particolare, la rilevazione della violazione è avvenuta in modalità “Moving Closing” (modalità di avvicinamento), che segnala la velocità allorquando il veicolo (che nella specie proveniva dal senso opposto di marcia rispetto al verso in cui era posizionata la vettura di polizia;
cfr. verbale di contestazione) è a distanza ravvicinata, così non potendosi procedere alla contestazione immediata, salvo dovere invertire il veicolo in uso agli agenti e procedere ad un “inseguimento” della vettura oggetto di rilevamento.
Di tale circostanza è stata ritualmente inserita l'annotazione nel verbale di contestazione della violazione laddove è così indicato: “la contestazione immediata non è avvenuta perché non necessaria ai sensi dell'art. 201 c. 1 bis lett. e) c.d.s.”; indicazione, quest'ultima, che è obbligatoria in base all'art. 384 Reg. C.D.S. e che è stata puntualmente osservata.
D'altra parte anche la Suprema Corte ha affermato che «in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox),
l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione (nella specie, l'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari) rende "ipso facto" legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione … » (Cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 3936 del 13/03/2012 (Rv. 621350 - 01).
L'insussistenza del predetto obbligo, dunque, comporta l'impossibilità di configurare la mancata indicazione delle ragioni che non avrebbero consentito la contestazione immediata o la presenza degli agenti sui luoghi di causa come causa di nullità del verbale.
Va inoltre osservato che l'infrazione contestata alla parte appellata (nella specie, la violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada) è stata accertata da una pattuglia della Polizia Municipale in movimento mediante l'utilizzo dell'apparecchio scout speed, matricola n. 0004342, installato a bordo del veicolo di servizio dell'anzidetta pattuglia, la cui perfetta funzionalità è stata, tra l'altro, verificata prima del suo utilizzo dagli agenti accertatori (come espressamente indicato nel verbale di contestazione prodotto in sede di prime cure). Peraltro, dalla documentazione depositata dall'ente appellante nel primo grado di giudizio si evince che il prototipo del suddetto dispositivo per l'accertamento automatico delle violazioni stradali afferenti ai limiti di velocità è stato regolarmente approvato dal (cfr. il decreto n. 1323 dell'8.03.2012 e Controparte_2
quelli successivi per estensione n. 2430 del 3.05.2013 e n. 260 del 20.01.2014). Inoltre, è stata depositata una certificazione di taratura del 15.7.2020, rilasciata dal centro di taratura LAT n°105, oltre che un verbale di verifica di funzionalità per i dispositivi operanti in modalità istantanea del
19.7.2020, emesso dalla IN IA s.p.a., azienda produttrice dell'anzidetto apparecchio elettronico, nella quale la predetta attesta l'esito positivo della verifica periodica di funzionalità dell'apparecchiatura. Giova, comunque, all'uopo, rilevare che nel sopraindicato decreto ministeriale di approvazione del prototipo del dispositivo, n. 1323 dell'8.03.2012 è previsto l'obbligo di procedere a “verifiche metrologiche periodiche ed eventuale taratura almeno con cadenza annuale”. Ebbene, tenuto conto della documentazione depositata in atti, risulta che, a fronte della commissione dell'infrazione stradale per cui è causa in data 30.8.2020, così per come indicato nel relativo verbale di contestazione, la verifica della funzionalità del dispositivo elettronico utilizzato per il suo accertamento è stata positivamente compiuta in data 19.7.2020, sicché all'epoca della rilevazione era decorso poco più di un mese. Deve, pertanto, ritenersi che il sopraindicato apparecchio elettronico fosse perfettamente funzionante al momento in cui è stato utilizzato per rilevare l'infrazione stradale per cui è causa (detta funzionalità, lo si ribadisce, è stata verificata, così per come espressamente indicato nel verbale di contestazione, anche dagli agenti accertatori prima dell'utilizzo del dispositivo). Peraltro, nel medesimo verbale è riportato che, in difetto delle verifiche periodiche prescritte dal sopraindicato decreto ministeriale, il dispositivo, comunque, si bloccherebbe in automatico, smettendo di funzionare.
Come evidenziato dalla Suprema Corte (cfr., in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI del
12.07.2018 n. 18354), “in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox) opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico”.
Tra i motivi posti a fondamento dell'opposizione, il sig. , odierno appellato, ha eccepito CP_1
l'illegittimità del verbale per omessa segnalazione preventiva del sistema di accertamento dello scout speed, in violazione di quanto disposto dall'art. 142, comma 6 bis C.d.S., asserendo che dai rilievi fotografici non si evincerebbero i luoghi di causa, né vi sarebbe prova specifica che ai riquadri ivi indicati corrisponda la riproduzione del luogo individuato nel verbale opposto, (cfr. pag. 4, 5 e 6 del ricorso dinnanzi al Giudice di Pace e pag. 3 della memoria di costituzione in appello), deducendo, dunque, che non vi sarebbe prova alcuna che l'apparecchiatura scout speed sia stata preventivamente segnalata.
Ebbene, si evidenzia che detta censura è infondata dal momento che la presenza della segnaletica nonché la collocazione della stessa in più punti della rete stradale è attestata dal verbale di accertamento della violazione, il quale ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. fa piena prova fino a querela di falso. Nel verbale sono, infatti, indicate: la posizione dei cartelli, la dimensione degli stessi e delle scritte in essi contenute. In particolare, il verbale indica chiaramente, sul foglio delle avvertenze, le progressive chilometriche ove la segnaletica di preavviso è collocata. Da tale attestazione si evince che, quanto alla SS18, al chilometro 299+650 (GPS 39.49768 15.95050 dir. SUD lato dx – Comune di Cetraro) è presente la tabella con fondo blu dalle dimensioni di cm 90x135; il medesimo segnale, delle dimensioni 60x90, si ripete al chilometro 299+750 (GPS 39.49695 e 15.95072, svincolo SS18
Dir. Sud); al chilometro 301+500 (GPS 39.48184 e 15.95940, nello svincolo immissione dir. SUD); al chilometro 301+200 (GPS 39.48534 e 15.95762, nello svincolo immissione dir. NORD); al chilometro 302+450 (GPS 39.47522 e 15.96442, nello svincolo immissione dir. NORD); al chilometro 306+600 (GPS 39.44785 e 15.99438, nello svincolo di ingresso dalla S.P. 34 in SS18 dir.
NORD), come anche al chilometro 306+700 (GPS 39.44714 e 15.99476, lato dx dir. NORD -
Fuscaldo), è allocata tabella di fondo blu, di dimensioni 90x135. Dallo stesso verbale si evince che l'accertamento dell'infrazione, nel caso di specie, è avvenuto sulla SS18, al chilometro 305+9 (alle coordinate 39,45484 N – 15,99024 E DIR. SE) in una località compresa, dunque nell'area ove la segnaletica stradale è posizionata. Sussiste, dunque, la prova della presegnalazione da parte dell'amministrazione. Peraltro, i resistenti hanno fornito la prova anche fotografica della presenza della segnaletica verticale fissa su tutto il tratto di strada interessato dagli accertamenti, compreso quello ove è avvenuto l'accertamento che ci occupa. I Comuni hanno prodotto anche attestazione di apposizione della segnaletica verticale di preavviso e la dichiarazione di corretta installazione a regola d'arte delle tabelle segnaletiche da parte della ditta fornitrice ed esecutrice, con indicazione della progressiva chilometrica interessata. Il ricorrente, dal canto suo, si è limitato ad affermare che l'obbligo di presegnalazione è sostanzialmente violato e non ha allegato né provato alcuna circostanza da cui si possa evincere che l'apparecchiatura scout speed, nella fattispecie in esame, non fosse segnalata o non fosse collocata ad una distanza tale da consentire al conducente di essere edotto, in congruo anticipo rispetto al suo passaggio, dell'operatività dell'apparecchio in questione. Il ricorrente non ha fornito, cioè, alcuna prova, in concreto, che dal punto in cui il veicolo si è immesso sulla strada e sino al chilometro in cui è stata accertata l'infrazione il conducente non sia potuto venire a conoscenza della presenza del controllo elettronico della velocità sul tratto di strada interessato.
Quanto rilevato sinora esime dalla delibazione delle ulteriori questioni prospettate da parte appellante, in quanto assorbite, evidenziato che nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio l'opponente chiedeva l'annullamento del verbale impugnato per due motivi: “violazione art. 201 CDS: mancata contestazione immediata” e “illegittimità del verbale per mancata segnalazione preventiva del sistema di accertamento”.
Alla riforma della sentenza impugnata, consegue, quindi, la condanna di parte appellata, in ragione del principio di soccombenza, alla refusione in favore degli appellanti delle spese processuali afferenti ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario, non ricorrendo nel caso di specie nessuna delle ipotesi di compensazione normativamente previste, anche in conformità a quanto di recente chiarito dalla giurisprudenza delle Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. civ., sez. lav., ord. n. 17966 dell'1.07.2024, secondo cui “la “particolarità” della controversia, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Neppure le “oscillazioni della giurisprudenza di merito”, nella specie neanche individuate attraverso puntuali citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità”).
Si rammenta, inoltre, che il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., (come aggiunto dal d.l. n. 212/2011, conv. in L. n. 10/2012) opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie d'opposizione a sanzione amministrativa o a verbale di contestazione.
Infatti, la Corte di Cassazione ha fornito, con la decisione n. 922/2022, una precisazione di rilievo:
“la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad €
1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°, c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2°,
c.p.c. e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità”.
Trattasi, infatti, di pronunce definite (anche se di competenza del giudice di pace e di valore non eccedente €. 1.100,00) con giudizio secondo diritto (Cassazione civile, sez. II, sentenza 30/04/2014
n. 9556, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione
a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione”).
Pertanto, la liquidazione delle spese processuali va operata, in riferimento al primo grado, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 30.10.21; mentre, con specifico riferimento al presente grado di appello, la condanna al pagamento delle spese e degli onorari di difesa segue i valori di riferimento di cui al D.M. n. 147 del
13/08/2022 (scaglione fino a € 1.100), tenuto conto dell'attività prestata, della natura della controversia, nonché della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Infatti, va rilevato che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass. n. 18920/2012; Cass. S.U. n. 17406/2012; Cass. n. 17059/2007). Nel caso in esame, gli onorari, per entrambi i gradi di giudizio, devono essere liquidati nella misura minima, avendo la controversia ad oggetto una fattispecie tipicamente seriale, che non presenta alcuna difficoltà né teorica né pratica (cfr. sul punto Cass. n. 1972/2014).
Va evidenziato, infine, che “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr
Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 589/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza impugnata;
- per l'effetto, convalida il verbale di contestazione redatto dal servizio associato di Polizia Locale del oggetto di opposizione in primo grado;
Parte_1
- condanna a rifondere, in favore dei e di Controparte_1 Parte_3 [...]
in persona dei Sindaci p.t., in solido tra loro, le spese di lite che liquida in € 512,00 per Parte_1
compenso professionale (di cui € 180,00 per il primo grado ed € 332,00 per l'appello), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, lì 21.3.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero