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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/10/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1188 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._1
14/08/1970, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGGINO VINCENZO
e
, C.F. , nata in [...] Controparte_2 C.F._2 il 09/04/1967, rappresentata e difesa dall'avvocato BERTIN MARGHERITA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 16.12.2000 nel
Comune di Brendola (VI) tra il signor e la signora CP_1 Controparte_2
trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Brendola (VI)
[...]
1 dell'anno 2000 con atto n. 6 p. I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanata sentenza.
2. Darsi atto che, nell'ambito degli accordi tra le parti, la sig.ra dichiara di CP_2 rinunciare a qualsiasi credito pregresso per il proprio mantenimento sino ad ora maturato nei confronti del signor in forza della sentenza del Tribunale CP_1 di Vicenza n. 1180 del 18/6-24/6/2015.
3. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti, avendo già provveduto a definire i loro reciproci rapporti economici con mutua soddisfazione mediante apposita convenzione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in BRENDOLA (VI) in data 16/12/2000.
All'esito dell'udienza del 30/06/2025 e, successivamente, del 16/09/2025 sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1180/2015 depositata il 24/06/2015 (irrevocabile il 26/01/2016) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
2 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1
in BRENDOLA (VI) il 16/12/2000 alle condizioni in Controparte_2 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BRENDOLA (VI) al n. 6, parte I, anno 2000;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1188 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._1
14/08/1970, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGGINO VINCENZO
e
, C.F. , nata in [...] Controparte_2 C.F._2 il 09/04/1967, rappresentata e difesa dall'avvocato BERTIN MARGHERITA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 16.12.2000 nel
Comune di Brendola (VI) tra il signor e la signora CP_1 Controparte_2
trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Brendola (VI)
[...]
1 dell'anno 2000 con atto n. 6 p. I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanata sentenza.
2. Darsi atto che, nell'ambito degli accordi tra le parti, la sig.ra dichiara di CP_2 rinunciare a qualsiasi credito pregresso per il proprio mantenimento sino ad ora maturato nei confronti del signor in forza della sentenza del Tribunale CP_1 di Vicenza n. 1180 del 18/6-24/6/2015.
3. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento essendo economicamente autosufficienti, avendo già provveduto a definire i loro reciproci rapporti economici con mutua soddisfazione mediante apposita convenzione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in BRENDOLA (VI) in data 16/12/2000.
All'esito dell'udienza del 30/06/2025 e, successivamente, del 16/09/2025 sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 1180/2015 depositata il 24/06/2015 (irrevocabile il 26/01/2016) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
2 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1
in BRENDOLA (VI) il 16/12/2000 alle condizioni in Controparte_2 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BRENDOLA (VI) al n. 6, parte I, anno 2000;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Sanfratello
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