Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2007, n. 17059
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Sentenza 3 agosto 2007

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In tema di spese giudiziali, la parte è onerata di indicare in modo specifico ed autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale "error in iudicando",pena l'inammissibilità del ricorso; con riguardo agli onorari, se sussiste puntuale specificazione dell'importo minimo maturato per ciascuna attività, è invece possibile il predetto controllo (nella fattispecie la S.C. ha statuito, accogliendo in parte il ricorso incidentale, che gli onorari dovevano essere liquidati secondo la tariffa vigente al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall'incarico, secondo un'unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio di merito, dunque all'epoca della pronuncia che li definisce, non applicandosi le modificazioni tariffarie successive a tali momenti).

In materia di risoluzione del concordato preventivo, si applica il principio per cui gli obblighi di restituzione posti dall'art.140 legge fall. (dettato in materia di concordato fallimentare) a carico dei creditori costituiscono un effetto ordinario della apertura del fallimento consecutivo ogni qual volta non vi sia stata salvezza, nei pagamenti attuati in costanza della procedura concorsuale minore, delle cause legittime di prelazione. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la pronuncia dei giudici di merito che, sul presupposto che alla banca creditrice chirografaria era stato effettuato un pagamento senza che prima fosse soddisfatto il credito privilegiato dell'I.N.P.S.,avevano condannato il creditore "accipiens" alla restituzione in favore del fallimento di quanto riscosso, negando inoltre ogni rilievo di natura pregiudiziale alla valutazione dell'insieme dell'attivo ovvero delle prospettive della liquidazione fallimentare,essendo la predetta esigenza di recupero delle somme versate in violazione della "par condicio creditorum" diretta conseguenza della risoluzione ai sensi dell'art.186 legge fall.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2007, n. 17059
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17059
    Data del deposito : 3 agosto 2007

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