Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 66/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 66/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Vittorio Simonelli, presso il cui studio in Siena, Via dei Montanini n. 66, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.2.2025 per e , l'Avv. Vittorio Simonelli chiede che il Parte_1 Parte_2
Tribunale di Siena, previo espletamento delle formalità di legge, voglia omologare con sentenza la loro separazione coniugale alle seguenti condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1) Premesso che l'attuale abitazione coniugale e residenza anagrafica in Comune di
Monteriggioni è di proprietà della , datrice di lavoro del sig. Parte_3
, e da quella concessa in godimento a quest'ultimo a titolo di comodato gratuito i Parte_2
coniugi, alla luce della loro complessiva condizione economico-finanziaria, ritengono opportuno che il sig. continui ad abitare detta casa posta a Monteriggioni (SI) in Strada di Parte_2
Strove n. 24, mentre la sig.ra una volta che l'avrà reperita, si trasferirà in altra casa Pt_1
spostandovi la propria residenza anagrafica, liberi in seguito, ciascuno di essi, di trasferirla dove più lo riterranno opportuno, e fermo il reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambiamento fino a quando la figlia non avrà raggiunto una piena autonomia economica.
2) La figlia frequenta con profitto la seconda media presso la Scuola di Monteriggioni Per_1
(SI) con orario da Lunedì a Venerdì dalle 8,15 alle 14,15, e segue un corso di danza classica e moderna 3 volte a settimana (Lun., e Ven. pomeriggio) presso la scuola “Any Dance” sita CP_1
in Viale Europa a Siena, dove di norma viene accompagnata dal padre i lunedì, ed i mercoledì e venerdì dalla madre. Data l'età ancora molto giovane, nonché il maggior tempo a disposizione di cui gode la madre (che è impiegata a tempo indeterminato part-time al 62%, mentre il padre è sempre a tempo indeterminato, ma pieno), la figlia andrà a vivere con la madre con la Per_1
quale risiederà abitualmente, ma resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno assieme la responsabilità genitoriale, per cui le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda la sua educazione, istruzione, formazione e salute saranno prese dai genitori di comune accordo, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese, di volta in volta, dal genitore presso cui al momento sarà la figlia, fermo l'obbligo di comunicare senza indugio all'altro genitore la decisione presa e le motivazioni della stessa. Ciascun genitore assume comunque come proprio obbligo civile ed umano quello di continuare a favorire nella stessa l'affetto e il rispetto verso l'altro genitore affinché sia salvaguardato il suo diritto a mantenere con esso un rapporto equilibrato e continuativo, nonché verso le rispettive famiglie d'origine, onde poter conservare e coltivare con essi rapporti significativi.
3) Entrambi i genitori riconoscono come primario il diritto di a ricevere cure, Per_1
educazione e istruzione da entrambi e in tale prospettiva concordano che il padre, durante i periodi scolastici, terrà con sé la figlia a fine settimana alterni dalla sera del venerdì fino al lunedì mattina successivo (all'inizio delle lezioni scolastiche), nonché un giorno intero a settimana (dalla uscita di scuola fino al rientro del giorno successivo) compatibile con i suoi impegni lavorativi, mentre per i periodi non scolastici le parti concorderanno i relativi orari sempre compatibilmente con i rispettivi orari di lavoro e tenendo conto delle inclinazioni e delle esigenze, anche di tempo libero, della figlia. 3 / 6
inoltre trascorrerà presso ciascun genitore la metà delle vacanze di Natale e la metà Per_1
delle vacanze di Pasqua.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie i genitori faranno in modo che , ad anni alterni Per_1
trascorra con il padre e/o con la madre il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, mentre per quanto riguarda le vacanze pasquali concordano che trascorra con un genitore il Per_1 periodo che va dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua e con l'altro genitore il periodo che va dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa della attività scolastica, alternando di anno in anno i due periodi.
, inoltre, durante il suo periodo di vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore un Per_1
periodo di trenta giorni complessivi, di cui almeno quindici continuativi. Le parti dovranno concordare tali periodi entro il 30 aprile di ogni anno, onde evitare la possibile sovrapposizione dei rispettivi periodi di ferie con la figlia.
Le parti tuttavia si danno reciprocamente atto che tali regole hanno natura indicativa, per cui si riservano – ovviamente solo se di comune accordo e tenuto sempre conto delle esigenze e delle inclinazioni della figlia – di poter apportare di volta in volta le modifiche che riterranno utili al fine di favorire un sereno rapporto di con entrambe le figure genitoriali. Per_1
4) Quanto alla situazione economico-patrimoniale dei coniugi, così come emerge dai Modelli
730 prodotti, nessuno dei due è intestatario di proprietà immobiliari, né di quote sociali e/o prodotti/valori finanziari o mobiliari (obbligazioni, titoli, fondi di investimento, oro e altri preziosi, etc.), il sig. percepisce un reddito netto mensile di circa € 2.000,00#, mentre Parte_2 la sig.ra percepisce un reddito netto di circa la metà del marito, pari ad € 1.200,00# Pt_1
mensili; considerato inoltre che la sig.ra dovrà sopportare anche i costi del canone di Pt_1 locazione, i ricorrenti stabiliscono che il sig. versi alla moglie un'assegno mensile di Parte_2 mantenimento pari ad € 200,00# rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, con le stesse modalità di cui in appresso.
Quanto all'obbligo di mantenimento della figlia minore , fermo restando che ciascun Per_1
genitore sarà tenuto a provvedere agli ordinari bisogni e alle necessità quotidiane della figlia nel periodo di rispettiva competenza, gli stessi concordano che, dato il maggior tempo che la figlia trascorrerà presso la madre ed i conseguenti maggiori costi che la stessa dovrà sostenere, il sig.
verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Parte_2 Pt_1 somma annua di € 4.800,00# da versare in n. 12 rate mensili da € 400,00# cadauna, 4 / 6
annualmente indicizzabili secondo Istat, che saranno accreditate alla entro il giorno Pt_1
cinque di ogni mese sul conto corrente del quale la stessa fornirà le relative coordinate bancarie.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N. o da assicurazioni private e le spese scolastiche saranno sostenute a metà tra i genitori, così come a metà saranno sostenute le altre spese straordinarie
(quali, in via indicativa e non esaustiva, quelle per attività sportive e di tempo libero, attività culturali extrascolastiche, acquisto di mezzi di locomozione individuali e relativi accessori obbligatori – quali, casco, polizza R.C. riparazioni et simila - vacanze studio anche all'estero etc): queste ultime, peraltro, solo se preventivamente concordate – o in caso di mancato accordo se ritenute dovute dal Giudice. In caso contrario le stesse saranno sostenute integralmente dal genitore che le abbia disposte.
5) I coniugi manterranno altresì la proprietà delle proprie autovetture, una FIAT Panda tg.
DT499BW la sig.ra ed una FIAT 500L tg. GE442VD il sig. ; gli stessi hanno Pt_1 Parte_2
chiuso il conto corrente cointestato presso ChiantiBanca, provvedendo il sig. ad Parte_2
aprirne uno nuovo a suo nome, mentre la sig.ra rimarrà titolare del conto presso Pt_1
BancoPosta già esistente. I medesimi dichiarano altresì sin da ora di aver già diviso ogni somma di denaro liquido.
I mobili e gli arredi della casa coniugale di attuale residenza, e così gli effetti personali, sono già stati divisi e concordemente assegnati a ciascuno dei coniugi, provvedendo la sig.ra a Pt_1
ritirarli e spostarli nella nuova abitazione nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dal suo effettivo trasferimento. I coniugi dichiarano pertanto di non avere più nulla a che pretendere l'un l'altro a tale titolo.
6) I coniugi, infine, si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e dell'altra documentazione valida per l'espatrio e per gli eventuali successivi rinnovi. Eventuali gite all'estero della figlia dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori o, in caso di mancato accordo, autorizzate dal Giudice Tutelare.
Pubblico Ministero: Atti trasmessi in data 13.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.1.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, Pt_1
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
24.4.2008 in Maschito (PZ), atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del predetto comune per l'anno 2008, Atto n. 2, Parte 1, e che dal matrimonio era nata in Poggibonsi in [...] 5 / 6
26.6.2012 la figlia;
evidenziavano che la convivenza era divenuta Persona_2
intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.2.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse della figlia minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), alle condizioni concordate indicate Parte_2 C.F._2
supra; spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maschito (PZ), di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri. 6 / 6
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Michele Moggi
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao