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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2578/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2416/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 04/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R402669/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R402669/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R402669/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L. (C.F./P.IVA: P.IVA_1), esercente l'attività di “commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori” (codice attività: 464210), con sede in Indirizzo_1, 20159 Milano, veniva inclusa nel programma di controlli dell' Ufficio per gli anni d'imposta 2019-2022,
a seguito della trasmissione del PVC redatto in data 19/06/2024 dalla GdFNucleo Operativo
Metropolitano Milano all'esito della verifica svolta nei confronti della stessa.
In particolare, la verifica traeva origine dalle risultanze emerse nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di
Domodossola.
Tale attività ispettiva portava all'apertura del procedimento penale n. RGNR_1 R.G.N.R., incardinato presso la Procura della Repubblica di Verbania, nei confronti della ditta individuale Società_1 di Nominativo_1 relativamente agli anni d'imposta 2020-2021, qualificata quale c.d. “cartiera”; tra i clienti della Società_1 figurava l'attuale società appellante Ricorrente_1 SRL.
NI , pertanto richiesto alla società contribuente la documentazione relativa agli anni di imposta 2019,
2020, 2021 e 2022 in formato elettronico, e segnatamente:
• fatture di vendita e fatture di acquisto;
• libri giornali;
• registri iva acquisti;
• registri iva vendite con liquidazioni periodiche IVA;
• registri iva vendite relativi alle vendite effettuate nel negozio localizzato in Luogo_1;
• schede contabili per clienti e fornitori;
• prospetto delle variazioni in aumento e in diminuzione del reddito,
• bilanci di verifica.
Nessun documento di trasporto afferente alle fatture di acquisto veniva prodotto dalla società.
Pertanto, al termine della verifica veniva consegnato alla società contribuente un PVC, recante rilievi ai fini Ires, Irap e VA per tutti gli anni presi in considerazione.
Successivamente venivano emessi gli avvisi di accertamento ai fini Ires VA ed Irap anno 2019 oggetto di impugnazione dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
I primi Giudici con sentenza n. 2416/2025 in data 4/06/2025 respingeva il ricorso della società condannando alla rifusione delle spese di lite del grado.
Impugna con il qui deciso ricorso in appello la società contribuente e resiste depositando controdeduzioni l'Ufficio.
La causa alla udienza camerale in data 27 gennaio 2026 è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
Nulla aggiunge l'appellante a quanto dedotto in primo grado ed oggetto di attenta e corretta disamina da parte dei primi Giudici.
In particolare si osserva quanto segue.
Circa la motivazione apparente e/o omessa motivazione con riferimento alla denunciata violazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 212/2000.
Ad avviso dell'appellante la verifica fiscale eseguita da parte dell'Ufficio nei suoi confronti è avvenuta in violazione dell'art. 12 della Legge 212/2000 in quanto la società non era stata informata delle ragioni che la giustificavano e che soprattutto che consentissero l'estensione all'annualità 2019, di cui è causa, diverso dalle annualità 2020 e 2021 direttamente interessate dalla verifica fiscale iniziata nei confronti di un suo potenziale fornitore la società rivelatasi quale società cartiera ovvero emittente fatture false.
Evidenziava che i Giudici di prime cure si sarebbero indotti ad argomentare in merito esclusivamente con affermazioni puramente stilistiche senza illustrare effettivamente le motivazioni ed i principi di diritto sottesi al ragionamento logico-deduttivo condotto in argomento viziando inevitabilmente la motivazione che in tal modo risulta essere apparente o addirittura omessa.
Tale doglianza è palesemente infondata .
Il primo Giudice ha dato atto ai sensi dell'art 132 comma 1 n. 4 cpc di poter sinteticamente esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione rinviando in punto agli atti delle parti versati in causa ed alla relativa documentazione prodotta.
Sulla base di tale premessa il primo Giudice ha correttamente ritenuta priva di pregio la eccezione di nullità sollevata per mancata allegazione del pvc relativo ai fornitori , atteso che la società stessa era inclusa nel programma di controlli dell'Ufficio per gli anni di imposta 2019/2022 a seguito della trasmissione del pvc redatto in data 19/06/2024 dalla GDF di Milano all'esito di verifica compiuta nei confronti della società stessa.
L'avviso di accertamento per cui è causa è stato emesso dall'Ufficio proprio sulla base del richiamato pvc redatto dalla GDF e consegnato a mani del consulente fiscale della società dott Nominativo_2 in data 19 /06/2024.
Sulla presunta illegittimità della sentenza per errata valutazione delle prove .
La parte appellante, diversamente da quanto affermato dai giudici di prime cure, ritiene che l'Ufficio non abbia sufficientemente provato tutto quanto ad essa contestato senza evidenziare però in che modo la sentenza impugnata sotto questo profilo sia viziata da illegittimità.
Parte appellante si limita a riproporre nel merito quanto già sollevato come eccezione nel primo grado di giudizio e rispetto alla quale i giudici di primo grado hanno correttamente ed esaurientemente cosi deciso:
“……Nel caso qui in esame l'Ufficio ha riscontrato elementi idonei e sufficienti a ritenere relative ad operazioni inesistenti le fatture che la società ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dai seguenti fornitori:
Società_2 di Nominativo_3; Società_3 di Nominativo_4 e Società_4 di Nominativo_5 In particolare, per quanto attiene alla ditta individuale Società_2 di Nominativo_3, l'Ufficio ha riscontrato i seguenti elementi di criticità: aperta in data 01-03-2019, non ha mai presentato dichiarazioni fiscali ai fini
II.DD. e IVA e non ha mai effettuato versamenti d'imposta. Per l'anno 2019 risultano fatture di vendita per
€ 8.245.102,85 a fronte di fatture di acquisto per soli € 389,99.
In merito alla ditta individuale Società_3 di Nominativo_4 venivano riscontrati i seguenti elementi di criticità: aperta in data 11-10-2018 la stessa cessava in data 25-09-2020, non ha mai presentato dichiarazioni fiscali ai fini II.DD. e IVA e non ha mai effettuato versamenti d'imposta. Per l'anno 2019 risultano fatture di vendita per € 17.796.047,22 a fronte di fatture di acquisto per soli € 74.170,79. Per tale annualità è stato emesso dall'ufficio controlli della Direzione Provinciale di
Prato l'avviso di accertamento n. T8T01I200027-2022, notificato in data 08-03-2022, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Analoghe considerazioni anche per quanto riguarda la ditta individuale Società_4 di Nominativo_5; aperta in data 07-12-2018, cessata in data 02-11-2020, non ha mai presentato dichiarazioni fiscali ai fini
II.DD. e IVA e non ha mai effettuato versamenti d'imposta. Per l'anno 2019 risultano fatture di vendita per
€ 15.777.849,21 a fronte di fatture di acquisto per soli € 426.365,39. A fronte degli elementi riscontrati dall'Ufficio e sopra riportati, la società Ricorrente_1 srl non ha fornito alcuna prova documentale dei rapporti commerciali intrattenuti coi fornitori in esame: non ha provato gli ordini, alcun contratto, mail o altra documentazione analoga è stata depositata;
non ha provato il trasporto, limitandosi a produrre solamente alcune fatture di una ditta di trasporto senza che in proposito risulti depositato alcun documento di trasporto e/o bolla di accompagnamento necessari ai fini della dimostrazione dell'esistenza della merce, e che quindi non forniscono alcuna prova dell'effettività del trasporto della merce in questione se non accompagnato dalla ulteriore richiamata documentazione.
L'atto di accertamento nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l. è sostenuto, quindi, da solide evidenze probatorie derivate da indagini penali, con gravi indizi di evasione mediante utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti…”
Osserva questa Corte che l'impugnazione non può limitarsi a ribadire le argomentazioni già respinte, come nel caso di specie, né essere generica pena la inammissibilità per omessa contestazione della ratio decidendi.
L'impugnazione non è infatti una semplice riproposizione del ricorso ma una critica argomentata e strutturata circa le motivazioni della sentenza impugnata per sposare esigenze sia di efficienza processuale, sia di dovere di diligenza delle parti del processo ed infine per consentire al giudice l'effettivo riesame del merito evitando impugnazioni dilatorie.
A tal proposito si osserva ulteriormente che nella parte motiva della sentenza sono citati altri giudizi introdotti per gli stessi motivi nei confronti della parte;
giudizi tutti con esiti sfavorevoli alla parte qui appellante .
" Quanto al merito si premette la ricorrente ha impugnato gli accertamenti relativi alle annualità 2017 e
2018 con giudizi favorevoli all'Ufficio:
- per l'anno d'imposta 2017 con la sentenza n. 3405/13/2023 della CGT di I° di
Mi e n. 2439/11/2024 della CGT della Lombardia;
- per l'anno d'imposta 2018 con la sentenza n. 1188/13/2024 della CGT di I° di Milano.
Questo Collegio ritiene di condividere gli orientamenti espressi nelle sopracitate sentenze. In particolare, quanto alla corretta ripartizione dell'onere probatorio, ove l'Amministrazione finanziaria fornisca validi elementi di prova per contestare l'emissione di fatture “false”, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. ( ex multis Cass. sentenza n. 15395 dell'11.6.2008; la sentenza della Corte di Cassazione n. 951 del 2009 ribadisce che grava sul contribuente la dimostrazione della regolarità delle operazioni effettuate, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.”
Così testualmente ha concluso il primo Giudice la cui motivazione appare scevra da vizi e pienamente condivisibile.
Tanto più alla luce della genericità del motivo di doglianza come sopra esposto.
L'appello deve essere , quindi , respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in euro 8.000,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettario
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2578/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2416/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 04/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R402669/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R402669/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R402669/2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 192/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L. (C.F./P.IVA: P.IVA_1), esercente l'attività di “commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori” (codice attività: 464210), con sede in Indirizzo_1, 20159 Milano, veniva inclusa nel programma di controlli dell' Ufficio per gli anni d'imposta 2019-2022,
a seguito della trasmissione del PVC redatto in data 19/06/2024 dalla GdFNucleo Operativo
Metropolitano Milano all'esito della verifica svolta nei confronti della stessa.
In particolare, la verifica traeva origine dalle risultanze emerse nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di
Domodossola.
Tale attività ispettiva portava all'apertura del procedimento penale n. RGNR_1 R.G.N.R., incardinato presso la Procura della Repubblica di Verbania, nei confronti della ditta individuale Società_1 di Nominativo_1 relativamente agli anni d'imposta 2020-2021, qualificata quale c.d. “cartiera”; tra i clienti della Società_1 figurava l'attuale società appellante Ricorrente_1 SRL.
NI , pertanto richiesto alla società contribuente la documentazione relativa agli anni di imposta 2019,
2020, 2021 e 2022 in formato elettronico, e segnatamente:
• fatture di vendita e fatture di acquisto;
• libri giornali;
• registri iva acquisti;
• registri iva vendite con liquidazioni periodiche IVA;
• registri iva vendite relativi alle vendite effettuate nel negozio localizzato in Luogo_1;
• schede contabili per clienti e fornitori;
• prospetto delle variazioni in aumento e in diminuzione del reddito,
• bilanci di verifica.
Nessun documento di trasporto afferente alle fatture di acquisto veniva prodotto dalla società.
Pertanto, al termine della verifica veniva consegnato alla società contribuente un PVC, recante rilievi ai fini Ires, Irap e VA per tutti gli anni presi in considerazione.
Successivamente venivano emessi gli avvisi di accertamento ai fini Ires VA ed Irap anno 2019 oggetto di impugnazione dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano.
I primi Giudici con sentenza n. 2416/2025 in data 4/06/2025 respingeva il ricorso della società condannando alla rifusione delle spese di lite del grado.
Impugna con il qui deciso ricorso in appello la società contribuente e resiste depositando controdeduzioni l'Ufficio.
La causa alla udienza camerale in data 27 gennaio 2026 è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
Nulla aggiunge l'appellante a quanto dedotto in primo grado ed oggetto di attenta e corretta disamina da parte dei primi Giudici.
In particolare si osserva quanto segue.
Circa la motivazione apparente e/o omessa motivazione con riferimento alla denunciata violazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 212/2000.
Ad avviso dell'appellante la verifica fiscale eseguita da parte dell'Ufficio nei suoi confronti è avvenuta in violazione dell'art. 12 della Legge 212/2000 in quanto la società non era stata informata delle ragioni che la giustificavano e che soprattutto che consentissero l'estensione all'annualità 2019, di cui è causa, diverso dalle annualità 2020 e 2021 direttamente interessate dalla verifica fiscale iniziata nei confronti di un suo potenziale fornitore la società rivelatasi quale società cartiera ovvero emittente fatture false.
Evidenziava che i Giudici di prime cure si sarebbero indotti ad argomentare in merito esclusivamente con affermazioni puramente stilistiche senza illustrare effettivamente le motivazioni ed i principi di diritto sottesi al ragionamento logico-deduttivo condotto in argomento viziando inevitabilmente la motivazione che in tal modo risulta essere apparente o addirittura omessa.
Tale doglianza è palesemente infondata .
Il primo Giudice ha dato atto ai sensi dell'art 132 comma 1 n. 4 cpc di poter sinteticamente esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione rinviando in punto agli atti delle parti versati in causa ed alla relativa documentazione prodotta.
Sulla base di tale premessa il primo Giudice ha correttamente ritenuta priva di pregio la eccezione di nullità sollevata per mancata allegazione del pvc relativo ai fornitori , atteso che la società stessa era inclusa nel programma di controlli dell'Ufficio per gli anni di imposta 2019/2022 a seguito della trasmissione del pvc redatto in data 19/06/2024 dalla GDF di Milano all'esito di verifica compiuta nei confronti della società stessa.
L'avviso di accertamento per cui è causa è stato emesso dall'Ufficio proprio sulla base del richiamato pvc redatto dalla GDF e consegnato a mani del consulente fiscale della società dott Nominativo_2 in data 19 /06/2024.
Sulla presunta illegittimità della sentenza per errata valutazione delle prove .
La parte appellante, diversamente da quanto affermato dai giudici di prime cure, ritiene che l'Ufficio non abbia sufficientemente provato tutto quanto ad essa contestato senza evidenziare però in che modo la sentenza impugnata sotto questo profilo sia viziata da illegittimità.
Parte appellante si limita a riproporre nel merito quanto già sollevato come eccezione nel primo grado di giudizio e rispetto alla quale i giudici di primo grado hanno correttamente ed esaurientemente cosi deciso:
“……Nel caso qui in esame l'Ufficio ha riscontrato elementi idonei e sufficienti a ritenere relative ad operazioni inesistenti le fatture che la società ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dai seguenti fornitori:
Società_2 di Nominativo_3; Società_3 di Nominativo_4 e Società_4 di Nominativo_5 In particolare, per quanto attiene alla ditta individuale Società_2 di Nominativo_3, l'Ufficio ha riscontrato i seguenti elementi di criticità: aperta in data 01-03-2019, non ha mai presentato dichiarazioni fiscali ai fini
II.DD. e IVA e non ha mai effettuato versamenti d'imposta. Per l'anno 2019 risultano fatture di vendita per
€ 8.245.102,85 a fronte di fatture di acquisto per soli € 389,99.
In merito alla ditta individuale Società_3 di Nominativo_4 venivano riscontrati i seguenti elementi di criticità: aperta in data 11-10-2018 la stessa cessava in data 25-09-2020, non ha mai presentato dichiarazioni fiscali ai fini II.DD. e IVA e non ha mai effettuato versamenti d'imposta. Per l'anno 2019 risultano fatture di vendita per € 17.796.047,22 a fronte di fatture di acquisto per soli € 74.170,79. Per tale annualità è stato emesso dall'ufficio controlli della Direzione Provinciale di
Prato l'avviso di accertamento n. T8T01I200027-2022, notificato in data 08-03-2022, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Analoghe considerazioni anche per quanto riguarda la ditta individuale Società_4 di Nominativo_5; aperta in data 07-12-2018, cessata in data 02-11-2020, non ha mai presentato dichiarazioni fiscali ai fini
II.DD. e IVA e non ha mai effettuato versamenti d'imposta. Per l'anno 2019 risultano fatture di vendita per
€ 15.777.849,21 a fronte di fatture di acquisto per soli € 426.365,39. A fronte degli elementi riscontrati dall'Ufficio e sopra riportati, la società Ricorrente_1 srl non ha fornito alcuna prova documentale dei rapporti commerciali intrattenuti coi fornitori in esame: non ha provato gli ordini, alcun contratto, mail o altra documentazione analoga è stata depositata;
non ha provato il trasporto, limitandosi a produrre solamente alcune fatture di una ditta di trasporto senza che in proposito risulti depositato alcun documento di trasporto e/o bolla di accompagnamento necessari ai fini della dimostrazione dell'esistenza della merce, e che quindi non forniscono alcuna prova dell'effettività del trasporto della merce in questione se non accompagnato dalla ulteriore richiamata documentazione.
L'atto di accertamento nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l. è sostenuto, quindi, da solide evidenze probatorie derivate da indagini penali, con gravi indizi di evasione mediante utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti…”
Osserva questa Corte che l'impugnazione non può limitarsi a ribadire le argomentazioni già respinte, come nel caso di specie, né essere generica pena la inammissibilità per omessa contestazione della ratio decidendi.
L'impugnazione non è infatti una semplice riproposizione del ricorso ma una critica argomentata e strutturata circa le motivazioni della sentenza impugnata per sposare esigenze sia di efficienza processuale, sia di dovere di diligenza delle parti del processo ed infine per consentire al giudice l'effettivo riesame del merito evitando impugnazioni dilatorie.
A tal proposito si osserva ulteriormente che nella parte motiva della sentenza sono citati altri giudizi introdotti per gli stessi motivi nei confronti della parte;
giudizi tutti con esiti sfavorevoli alla parte qui appellante .
" Quanto al merito si premette la ricorrente ha impugnato gli accertamenti relativi alle annualità 2017 e
2018 con giudizi favorevoli all'Ufficio:
- per l'anno d'imposta 2017 con la sentenza n. 3405/13/2023 della CGT di I° di
Mi e n. 2439/11/2024 della CGT della Lombardia;
- per l'anno d'imposta 2018 con la sentenza n. 1188/13/2024 della CGT di I° di Milano.
Questo Collegio ritiene di condividere gli orientamenti espressi nelle sopracitate sentenze. In particolare, quanto alla corretta ripartizione dell'onere probatorio, ove l'Amministrazione finanziaria fornisca validi elementi di prova per contestare l'emissione di fatture “false”, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. ( ex multis Cass. sentenza n. 15395 dell'11.6.2008; la sentenza della Corte di Cassazione n. 951 del 2009 ribadisce che grava sul contribuente la dimostrazione della regolarità delle operazioni effettuate, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.”
Così testualmente ha concluso il primo Giudice la cui motivazione appare scevra da vizi e pienamente condivisibile.
Tanto più alla luce della genericità del motivo di doglianza come sopra esposto.
L'appello deve essere , quindi , respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore dell'Ufficio in euro 8.000,00 oltre il 15% a titolo di rimborso spese forfettario