Articolo 384 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 383Articolo 385
Versione
6 maggio 1952
Art. 384.
(Consegna di armi e di munizioni da parte dei passeggeri)


I passeggeri, all'atto dell'imbarco, devono consegnare al comandante della nave, che provvede a custodirli fino al momento dello sbarco, le armi e le munizioni in loro possesso.
Il ritiro delle armi o munizioni nei confronti di coloro che le detengono a causa del loro ufficio o servizio e' ammesso solo per gravi ed accertate ragioni da indicarsi con apposita dichiarazione all'atto del ritiro.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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