Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1644 / 2018
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza del 17/04/2025, innanzi al Giudice, Got Francesco Montera, sono comparsi: avv. Mario Meo per delega dell'avv. Cicala per parte attrice che precisa le conclusioni come da note scritte depositate per la udienza del 27.03.2025 e discute la causa chiedendo l'accoglimento delle proprie domande. Contesta infine le avverse difese rilevandone la infondatezza avuto riguardo in particolare all'invocato concorso di colpa dell'attore.
Avv. Augusto precisa le conclusioni richiamando quelle di cui ai propri atti e in particolare nelle note scritte depositate per la udienza del 27.03.2025 chiedendone l'accoglimento ed il rigetto di quelle avversarie in subordine insiste sul concorso di colpa dell'attore come da giurisprudenza da ultimo citata (Cass. 5540/2011) e comunque, in considerazione degli esiti della ctu che ha rilevato una invalidità nettamente inferiore rispetto alle prospettazioni di parte attrice chiede la compensazione delle spese nella misura ritenuta opportuna e congrua.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale da lettura in udienza del dispositivo di sentenza e deposita contestuale motivazione di cui il presente fa parte integrante e di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
Got Francesco Montera
(firma digitale)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera,
ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione,
la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R. G. n 1644/2018
promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) residente a [...], difeso e C.F._1 rappresentato dall'avv. Giovanni EN Cicala ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo studio a Barcellona P.G., via Papa Giovanni XXIII n. 242, per procura in atti, ATTORE
Contro
, nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_1
), residente in [...]; C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e contro in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro -tempore, con sede in Verona, P.I.: , P.IVA_1 difesa e rappresentata dall' avv. Ottaviano Augusto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, via dei Mille n. 243, per procura in atti
CONVENUTO
avente ad oggetto: lesione personale.
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PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusioni, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia
In nome del Popolo Italiano
SENTENZA
Per i seguenti motivi
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 16.10.2018, Parte_1
conveniva in giudizio rappresentando che in data Controparte_1
19.05.2011, alle ore 11,15 circa, mentre attraversava a piedi la carreggiata di via Madonna delle Grazie, Milazzo, lungo le strisce pedonali in direzione dell'Ospedale G. Fogliani (id est direzione monte-mare), era investito dalla parte posteriore di un'autovettura Peugeout
309 tg. DH731MY, di proprietà del convenuto, , Controparte_1
garantita per la RCA dalla compagnia Controparte_2
. Esponeva che l'incidente si fosse verificato in quanto il
[...] conducente della autovettura, “nell'uscire in retromarcia dal parcheggio (perpendicolare al senso della circolazione) e posizionarsi in senso parallelo al senso della circolazione, non si accorgeva del pedone e lo investiva”, sicché, a causa dell'impatto, l'attore cadeva
“rovinosamente per terra”; quindi il era accompagnato dal convenuto e dai Pt_1
presenti al pronto soccorso dell'ospedale di Milazzo ove gli era diagnosticato “trauma cranio facciale compativo, cervicali ed algida emitorace destro con fratture costali (V, VI e
VII), contusioni escoriate mano destra e sinistra ginocchio destro e sinistro ed emivolto sinistro” ed era dimesso con una prognosi di guarigione di venticinque giorni. L'attore poi riferiva di essersi sottoposto nuovamente a controlli clinici presso il pronto soccorso
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dell'Ospedale di Milazzo e controlli neurologici presso il dott. e di Controparte_3
aver svolto cicli di fisiokinesiterapia presso la Sanitas di Milazzo ed ulteriori risonanze magnetiche, esami ecografici e radiografici.
Concludeva che, secondo le valutazioni degli specialistici, le lesioni riportate avevano determinato un danno biologico permanente nella misura del 10%, un periodo di inabilità temporanea assoluta di 50 giorni e un periodo di inabilità temporanea di 65 giorni;
aveva eseguito spese mediche e di cura per un importo di €.737,88, chiedendo il risarcimento dei danni al convenuto e alla compagnia assicuratrice del mezzo investitore, mediante negoziazione assistita con lettera raccomandata a/r dell'8.04.2015, reiterata con lettera raccomandata a/r e pec inviata in data 23.09.2015.
L'attore infatti sosteneva che quanto occorso in data 19.05.2011 si fosse verificato per fatto e colpa del convenuto , conducente e proprietario Controparte_1
dell'autovettura Peugeout 309 tg. DH731MY, assicurata con
[...]
e, pertanto, chiedeva di accertare e Controparte_2
dichiarare il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'occorso che quantificava nell'importo di €.31.656,31 e/o della diversa somma maggiore o minore risultata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna dei convenuti in solido al pagamento di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 1.02.2019, si costituiva in giudizio la
[...]
, che deduceva Controparte_2
l'infondatezza della domanda attorea, anche tenuto conto della negligenza addebitabile alla condotta di parte attrice, e contestava il quantum della pretesa risarcitoria avversaria. La convenuta domandava, pertanto, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 25.11.2019 era ammesso l'interrogatorio del convenuto, sui capitoli di cui alla memoria ex art 183 co.6 n. 2 di parte attrice e, sciolta la riserva dell'udienza del 5.11.2021, veniva ammessa la prova per testi,
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chiesta dalle parti, limitatamente alle circostanze dettagliatamente indicate nell'ordinanza indicata.
Dopo l'escussione dei testi è stata disposta la C.T.U., richiesta sulla persona dell'attore .
Depositata la consulenza in data 7.02.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 27.03.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande avanzate da parte attrice sono ammissibili e vanno accolte seppur nei limiti di seguito evidenziati.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del proprietario del veicolo assicurato –
– non costituitosi nonostante sia stato regolarmente Controparte_1
citato.
Nel merito, dall'istruttoria espletata è possibile affermare la responsabilità di
[...]
, conducente dell'autovettura Peugeout 309 tg. DH731MY che, in Controparte_1
data 19.05.2011, alle ore 11,15 circa, ha investito mentre Parte_1
attraversava sulle strisce pedonali in via Madonna delle Grazie, Milazzo, per come descritto nell'atto introduttivo. La dinamica dell'occorso per cui è causa trova riscontro, con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo, nella testimonianza dei testi oculari e presenti sul luogo al momento Testimone_1 Testimone_2
dell'occorso – escussi all'udienza del 11.03.2024 – i quali hanno dichiarato rispettivamente
“confermo la circostanza g) di parte attrice che mi viene letta [id est “che il 19.05.2011, alle ore 11:15, il signor si trovava in Milazzo nella via Madonna delle Grazie, ed Pt_1
esattamente poco prima (per chi percorre la S.S. con direzione monte - mare) del bar
Hospital di Milazzo”, v. circostanza g) della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. del
24.09.2019] ricordo che anche io ero sul marciapiede in zona davanti al bar assieme a mio figlio che dovevamo attraversare la strada in quanto avevo la macchina parcheggiata di
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fronte; il sig. aveva già attraversato la strada ed era in direzione verso monte”; Pt_1
“confermo la circostanza h) che mi viene letta e cioè che in zona ci sono le strisce pedonali;
confermo anche di avere visto attraversare la strada al sig. sulle strisce pedonali Pt_1
con passo normale”; “confermo la circostanza j) che mi viene letta nella dinamica ivi esposta [id est “che il signor aveva quasi completato l'attraversamento della Pt_1
carreggiata, quando del tutto improvvisamente ed imprevedibilmente veniva attinto dalla parte posteriore di una Peugeot 309 tg. DH731MY, che, nell'uscire in retromarcia dal parcheggio (perpendicolare al senso della circolazione veicolare) e posizionarsi in senso parallelo al senso della circolazione (senso mare - monte), investiva il pedone facendolo cadere rovinosamente a terra”, v. circostanza j) della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2,
c.p.c. del 24.09.2019]; “confermo anche la circostanza k) che mi viene letta [id est “che a seguito dell'urto il signor batteva violentemente il capo con l'asfalto e perso Pt_1
conoscenza” v. circostanza k) della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. del
24.09.2019]; “preciso che sia io sia mio figlio abbiamo aspettato che si riprendesse dopodiché avendolo chiesto lui stesso lo abbiamo accompagnato a piedi all'ospedale ed una volta accolto al pronto soccorso ci siamo allontanati”; “confermo la circostanza m) [id est “che in quel contesto il conducente della Peugeot affermava la propria responsabilità dicendo che era stato distratto”, v. circostanza m) della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2,
c.p.c. del 24.09.2019] che mi viene letta, in quanto ha detto che non si era accorto della presenza dell' ” (v. dichiarazioni testimoniali rese da Pt_1 Testimone_3 all'udienza dell'11.03.2024); e, parimenti, “confermo la circostanza g) che mi viene letta;
io ero nei pressi davanti al predetto bar assieme a mio padre ed abbiamo visto attraversare la strada al sig. , sulle strisce pedonali ivi poste poco prima del bar”; “confermo anche Pt_1
la circostanza i) che mi viene letta [id est “che controllato il flusso della circolazione per entrambi i sensi di marcia, il signor attraversava con passo normale la carreggiata Pt_1 lungo le strisce pedonali”, v. circostanza i) della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. del 24.09.2019]; “attraversata la strada si recava verso “monte””; “confermo in toto la circostanza j) che mi viene letta nella dinamica del sinistro ivi riportata” “confermo la circostanza k) che mi viene letta così come la lettera l) [id est “che il conducente della
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Peugeot 309 è sceso e prestato, unitamente ad altre persone ìvi presenti, immediato soccorso al pedone signor ”, v. circostanza l) della memoria ex art. 183, Parte_1 comma 6 n. 2, c.p.c. del 24.09.2019]; “confermo che il conducente la autovettura si fosse preoccupato affermando che era distratto”; “confermo la circostanza n) che mi viene letta e ciò dopo che il sig. si era ripreso e su sua richiesta;
ricordo che lo abbiamo Pt_1
accompagnato assieme ad altre persone e se non ricordo male c'era anche il conducente la autovettura” (v. dichiarazioni testimoniali rese da all'udienza Testimone_1 dell'11.03.2024).
I testi hanno dunque confermato l'assunto attoreo e della loro attendibilità non è dato dubitare avendo riferito fatti precisi e circostanziati. Tali deposizioni, inoltre, non risultano smentite da altro elemento probatorio il cui onere gravava su parte convenuta.
Ed invero, anche a volere prendere spunto dal precedente giurisprudenziale oggi richiamato dalla convenuta assicurazione, nel corso della discussione, si rileva che in detta occasione la
S. C. affermi, fra l'altro, che “...il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti.
Ne consegue che la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per
l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., comma 1, occorrendo invece, a tal fine, che la condotta del pedone sìa stata del tutto straordinaria ed imprevedibile (Cass. 30.9.2009, n. 20949)...”
(Cassazione Civile, Sez. III, sentenza del 09.03.2011, n. 5540).
Ne consegue che, nel caso di specie, essendo la responsabilità ex art. 2054, c. 1, c.c. presunta, il conducente, per essere esente da colpa, avrebbe dovuto dimostrare che l'attraversamento del pedone fosse stato fulmineo e non poteva essere previsto, e che, pertanto, l'impatto non poteva essere evitato neanche usando la massima diligenza.
Ma, dalla istruttoria svolta, non sono emersi elementi utili ad individuare una condotta
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imprudente dell'attore, non potendo essere configurabile, pertanto, neanche un concorso di colpa di quest'ultimo. A ciò si aggiunge che il , non costituendosi in giudizio CP_1
e non presentandosi neppure all'udienza - regolarmente comunicatagli - per rendere l'interrogatorio formale (v. processo verbale dell'8.11.2021), non ha fornito altri e diversi elementi dai quali si possa evincere una ricostruzione diversa dell'occorso per cui è causa.
Dall'esame delle risultanze processuali, quindi, emergono elementi probatori che confermano che l'occorso si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore e, dunque,
a causa della condotta imprudente e negligente del . CP_1
A tali conclusioni, peraltro si deve aggiungere una ulteriore considerazione sul comportamento processuale del convenuto.
È noto che sia escluso sia che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio sia che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, e ciò sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, oltre che per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 14623/2009).
Rimane, però il dato per cui, anche sotto tale aspetto la mancata costituzione del predetto abbia impedito l'acquisizione di elementi ulteriori da cui trarre un convincimento CP_1
diverso rispetto a quello prospettato dalle pretese attoree.
Fermo quanto sopra osservato in punto di responsabilità, sussiste la prova del nesso causale tra l'occorso e i danni alla salute riportati dall' , con conseguente accoglimento Pt_1
della domanda e condanna del proprietario dell'autovettura, in solido con la compagnia di assicurazione, al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura di seguito indicata.
I danni subiti dall'attore, consistono in danni per lesioni personali, eziologicamente connessi all'occorso de quo. Quanto alla loro entità e alla relativa liquidazione, coerentemente con quanto sopra esposto e per le circostanze evidenziate nel corso del giudizio, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni diagnostiche conseguenti alla visita medico-legale eseguita sul dal CTU – dott. - nominato nell'ambito del Parte_1 Persona_1
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presente giudizio con ordinanza del 18.06.2024.
La suddetta consulenza tecnica ha valutato compatibili le patologie del periziato con i traumi subiti, riconoscendo il nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate.
Nel merito, dagli accertamenti conseguenti alla visita medica sul paziente, il CTU – le cui conclusioni meritano di essere condivise poiché esenti da vizi e censure - ha diagnosticato esiti di “Paziente affetto da esiti anatomici di fratture costali multiple (5°-6° e 7° arco costale sn) radiologicamente rilevate;
sdr. Dolorosa cronica post-traumatica spalla sinistra con limitazione articolare ai gradi estremi in paziente con preesistenze degenerative;
postumi soggettivi di trauma cranico non commotivo” (v. pag. 4 della consulenza tecnica depositata il 7.02.2025). Dunque, il Consulente ha ritenuto di stimare una lesione dell'integrità psico-fisica nella misura di “Inabilità Temporanea Totale (ITT) di gg.0;
Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 75% di gg.30; Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 50% di gg.30; Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 25% di gg.30”, determinando nella misura percentuale del 4% il danno biologico patito (v. pag.
6-7 della consulenza tecnica depositata il 7.02.2025).
Tale valutazione si ritiene di condividere tanto per l'eziologia delle lesioni riscontrate che per la quantificazione della conseguente inabilità. Mentre, va rilevata l'inammissibilità dei rilievi del consulente di parte in quanto pervenuti tardivamente, ossia oltre il termine fissato, ai sensi dell'art. 195 c.p.c., dal Giudice a quo. Nondimeno, il CTU ha confutato i rilievi del consulente della parte attrice in quanto nella perizia ha ribadito che “in merito alla valutazione dei giorni di inabilità temporanea assoluta questi sono ormai unanimamente considerati come quei giorni di cosiddetta malattia al 100%, cioè quando il lesionato non può dedicarsi a nessuna altra attività se non alle proprie cure;
si tratta ad es. del periodo di ricovero ospedaliero, oppure della malattia a casa che richiede però l'assoluto riposo totale, per es. per fratture e gesso che non permettono neppure di alzarsi dal letto. Cosa diversa è invece l'Inabilità Temporanea Parziale: è il caso più frequente di malattia che limita la vita di tutti i giorni ma non in maniera totale” sicché “in considerazione delle lesioni di assai lieve entità di cui trattasi nel caso di specie” risulta una quantificazione di
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inabilità temporanea assoluta pari a giorni 0 (v. ancora perizia del CTU, pag. 5, in atti). Le conclusioni del CTU, adeguatamente motivate e solo genericamente contestate, vanno così condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame clinico e di un attento studio degli atti di causa.
Alla luce di ciò, appare chiaro l'obbligo gravante sui convenuti di risarcire il danno subito da , che va liquidato con un'attenta valutazione della patologia Parte_1
sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La tipologia di danno di cui oggi ci si occupa è da inquadrare all'interno dell'area del danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, per il quale si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il danno biologico così come sopra riconosciuto, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico o psichico che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059
c.c.
Tenuto quindi conto dei consueti parametri di valutazione, delle circostanze del caso concreto e del valore del punto medio di invalidità, di cui alle Tabelle del danno biologico di lieve entità, ex art. 139 del Codice delle Assicurazioni ( D.lgs 209\2005) aggiornate dal
D. M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal
9 agosto 2024 che questo Giudice adotta nei giudizi di risarcimento del danno alla persona nel caso di lesioni micropermanenti equitativamente si liquida il danno alla persona come segue: - per la inabilità temporanea permanente stimata in giorni 30 al 75%, la somma di €
1.242,90 in ragione di euro 55,24 per ciascun giorno;
€ 828,60 per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; € 414,30 per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al
25%; per un totale complessivo di € 2.485,80.
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Per quanto concerne il danno biologico connesso all'invalidità permanente nella percentuale del 4%, tenuto conto dell' età dell'attore al tempo del sinistro (65 anni, essendo nato il [...], come indicato in atti ed essendo avvenuto il sinistro il 19/05/2011) va liquidata la somma di € 3.571,32 per un importo complessivo di € 6.057,12 somma sulla quale non compete la rivalutazione monetaria per essere stata determinata sulla base di valori attuali del punto di invalidità ed alla quale vanno aggiunte le spese mediche riconosciute congrue nella misura di €. 609,78 –ritenute congrue dal consulente (v. pag. 7 della CTU in atti)- per un totale pari a € 6.666,90.
Per quanto concerne la liquidazione del danno morale richiesta da parte attrice, va evidenziato che la Corte Costituzionale con sentenza del 16 ottobre 2014, n. 235, ha rimarcato la distinzione tra lesioni di lieve entità e cd. macrolesioni, tale da giustificare un diverso impianto risarcitorio.
La Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, come del resto già aveva fatto pochi mesi prima la Corte di Giustizia con riferimento ad un possibile contrasto dell'art. 139 Cod.Ass. con la normativa comunitaria (Corte di Giustizia, 23 gennaio 2014, n. C-371/12 [ e
contro
Unipol Pt_2 Parte_3 Controparte_4
in Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, I, 820-832, con nota di Sabbatelli) e ciò, principalmente, per due ragioni. In primo luogo, si è rilevato come la norma in esame, pur non contemplando espressamente il danno morale, consenta senz'altro la liquidazione di detta voce di danno, seppur nei limiti di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 139.
A tal proposito la Corte rammenta che il danno morale “rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”, così come statuito dalle S.U. di S. Martino, sicché “la norma denunciata non
è (…) chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale”.
Nel caso de quo, dall'istruttoria non è emerso che il sig. , in seguito al sinistro, abbia Pt_1
modificato le sue abitudini sociali, circostanza che non consente di ritenere provate circostanze specifiche ed eccezionali che possano avere reso il danno patito dall'attore più
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grave rispetto a quello che avrebbe sofferto un'altra persona secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, con la conseguenza di non procedere alla c.d. “personalizzazione” nella liquidazione del danno biologico.
Pertanto, i convenuti e Controparte_1 [...]
, sono tenuti, in solido tra loro, per le Controparte_2
lesioni subìte dall'attore , al pagamento della somma di €. 6.666,90 Parte_1
per come determinata somma sulla quale non compete la rivalutazione monetaria per essere stata determinata sulla base di valori attuali del punto di invalidità, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro (19/05/2011) alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati secondo l'indirizzo giurisprudenziale manifestato in Cass. Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712, sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed oltre gli interessi al tasso legale sulla somma così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, ma in misura di 1/3, in considerazione della rilevante differenza fra quanto richiesto e qui riconosciuto;
del rigetto della domanda attorea quanto alla personalizzazione del danno biologico;
nonché del contegno del convenuto rimasto contumace. Le predette spese vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dello scaglione di riferimento individuato in quello compreso fra €. 5.201,00 e 26.000,00, compensando la restante parte di 2/3 tra le parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, con obbligo di rimborso di quanto dall'attore eventualmente anticipato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., in persona del Giudice Istruttore in funzione di
Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
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eccezione disattesa nel giudizio iscritto al. n. 1644/2018 R. G., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. Accoglie la domanda attorea e dichiara la responsabilità di
[...]
, per quanto occorso all'attore Controparte_1 Pt_1
in data 19.05.2011, nei termini esposti in parte motiva;
[...]
3. per l'effetto e nei limiti di cui in parte motiva, condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al Controparte_2
pagamento in favore di , della somma di €.6.666,90 a Parte_1
titolo di risarcimento danni complessivamente considerato e così determinata come in motivazione, già rivalutata alla data odierna perché calcolata sulla base di valori attuali, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro
(19/05/2011), secondo quanto motivato;
4. condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
, in Controparte_2
solido tra loro, alla rifusione di 1/3 delle spese di giudizio in favore di parte attrice, che si liquidano in €.846,50, oltre spese generali e oneri fiscali, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni EN Cicala, dichiaratosi antistatario;
compensando tra le parti i restanti 2/3;
5. le spese della c.t.u., come liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido, con obbligo di restituzione alla parte attrice, se anticipataria.
Così deciso in Barcellona P. G. in data 17.04.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got Francesco Montera
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