Articolo 27 della Legge 24 maggio 1952, n. 610
Articolo 26Articolo 28
Versione
18 giugno 1952
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Versione
25 ottobre 1990
Art. 27.
A modifica dell' art. 14 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , le domande di riscatti, e di riconoscimento di servizi militari possono essere validamente presentate anche posteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio e, in caso di morte dello iscritto, dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi, purche' nei termini seguenti:
a) dall'iscritto entro novanta giorni dalla data in cui egli avra' ricevuto legale notizia del provvedimento di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga entro il termine sopradetto, la domanda puo' essere presentata dalla vedova e dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;
b) dalla vedova, e dagli orfani entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio, nel caso di morte dell'iscritto avvenuta in attivita' di servizio.
Nei casi previsti dal comma precedente di domande di riscatti presentate posteriormente alla data della cessazione dal servizio, ai fini della determinazione del relativo contributo, si considera l'eta' dell'iscritto alla data di cessazione. Il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza dovuto o sull'indennita'. ((7)) ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre-16 ottobre 1990, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 24/10/1990, n. 42) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24 maggio 1952, n. 610 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi), nella parte in cui prevede che il contributo relativo a riscatti domandati dopo la cessazione del servizio venga recuperato mediante ritenuta sulle intere prime rate del complessivo assegno di quiescenza anziche', alla stregua dell' art. 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali), mediante riduzione della pensione di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 ."
Entrata in vigore il 25 ottobre 1990
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